REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Disposizioni in materia di spesa del personale                                  
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione               
Emilia-Romagna, ai relativi enti pubblici strumentali e alle Aziende            
del Servizio sanitario regionale.                                               
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 38, comma 1 della legge           
regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale                  
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in             
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per                   
l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006),             
destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed                 
ancora disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo             
fine a partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a              
quelle individuate a seguito dell'intesa che sara' assunta in sede di           
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 98 della Legge             
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio           
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). La                 
Giunta regionale detta in materia gli indirizzi applicativi agli enti           
pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio                  
sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente             
dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con              
riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel rispetto           
della normativa statale, in relazione alla spesa del personale                  
riferita all'anno 2003.                                                         
3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di              
procedure selettive disposti dall'articolo 16, comma 2 della legge              
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna).                                                                
4. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo               
2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di                 
copertura dei posti vacanti per l'anno 2003) si applicano alle                  
programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio               
2003.                                                                           
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 38, comma 1, della legge regionale 22 dicembre            
2003, n. 28 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma            
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in               
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per                   
l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006 e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 38 - Disposizioni in materia di personale                                 
1. Le risorse finanziarie destinate per le assunzioni di personale a            
tempo indeterminato programmate nel rispetto dei limiti fissati dal             
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003             
(Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le               
aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e              
limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per                 
l'anno 2003) e non utilizzate dalla Regione integrano per il medesimo           
fine quelle che saranno previste, nel rispetto della normativa di               
riferimento, per l'anno 2004. La Giunta regionale detta in materia              
gli indirizzi applicativi agli enti pubblici non economici da essa              
dipendenti, tenuto conto della natura ed essenzialita' dei servizi da           
garantire, dei profili professionali del personale da assumere e                
delle dimensioni organizzative degli enti.                                      
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'art. 1, comma 98, della Legge 30 dicembre 2004, n.             
311 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e           
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) e' il seguente:                
"Art. 1                                                                         
(omissis)                                                                       
98. Ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al                  
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del                   
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra            
Governo, Regioni e Autonomie locali da concludere in sede di                    
Conferenza unificata, per le Amministrazioni regionali, gli enti                
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al            
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli Enti del Servizio             
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni            
per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di                
mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico             
del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono                     
garantire, per le Regioni e le Autonomie locali, la realizzazione di            
economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di Euro per                 
l'anno 2005, a 572 milioni di Euro per l'anno 2006, a 850 milioni di            
Euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di Euro a decorrere dall'anno              
2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di              
spesa lorde non inferiori a 215 milioni di Euro per l'anno 2005, a              
579 milioni di Euro per l'anno 2006, a 860 milioni di Euro per l'anno           
2007 e a 949 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2008. Fino                   
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano                     
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le           
Province e i Comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di           
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a           
qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto.            
I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono                        
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di                     
stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale vengono               
disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa                    
autocertificazione degli Enti, le assunzioni connesse al passaggio di           
funzioni e competenze alle Regioni e agli enti locali il cui onere              
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata               
assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di commercio,                
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del           
Ministero delle Attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del            
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con             
il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati                    
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a               
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel           
rispetto delle previsioni di cui al presente comma.".                           
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 16, comma 2 della legge regionale 26 novembre             
2001, n. 43 concernente Testo unico in materia di organizzazione e di           
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:                 
"Art. 16 - Approvazione della graduatoria                                       
(omissis)                                                                       
2. La graduatoria conserva validita' per tre anni dalla data di                 
pubblicazione, durante i quali puo' essere utilizzata per la                    
copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di           
quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano                 
inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la              
copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli           
messi a concorso.                                                               
(omissis)".                                                                     
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4               
concernente Disposizioni in materia di dotazioni organiche di                   
copertura di posti vacanti per l'anno 2003 e' il seguente:                      
"Art. 6 - Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilita'               
1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare              
all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di                    
personale, verificano con modalita' definite dalla Giunta regionale,            
la possibilita' di dare copertura ai relativi posti oggetto della               
programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente           
nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del DLgs 30 marzo 2001,            
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze              
delle Amministrazioni pubbliche).                                               
2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si                
intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli           
Enti di cui all'articolo 1 effettuano analoga verifica presso la                
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione             
pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui                 
all'articolo 34, comma 2, del DLgs n. 165 del 2001, nonche' collocato           
in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative.                
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
individuano i criteri e le modalita' per la selezione delle eventuali           
disponibilita' segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle             
procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni            
pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la                  
segnalazione di personale.                                                      
4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalita'            
ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta                     
regionale.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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