REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento:                                                        
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 -  Oggetto e finalita'                                        
          Art.  2 -  Definizioni                                                
          Art.  3 -  Processo di certificazione                                 
          Art.  4 -  Funzioni della struttura fitosanitaria                     
regionale                                                                       
          Art.  5 -  Centri di conservazione                                    
          Art.  6 -  Centri di premoltiplicazione                               
          Art.  7 -  Centri di moltiplicazione                                  
          Art.  8 -  Campi di piante madri                                      
          Art.  9 -  Vivai                                                      
          Art.  10 -  Etichettatura                                             
          Art.  11 -  Oneri a carico degli utenti                               
          Art.  12 -  Responsabilita'                                           
          Art.  13 -  Disposizioni transitorie                                  
          Art.  14 -  Disposizioni finali                                       
          Art.  15 -  Abrogazioni                                               
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. Allo scopo di offrire le massime garanzie genetiche e sanitarie,             
e' istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge                    
regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela                     
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.                
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto             
2001, n. 31), la certificazione di controllo volontario per gli                 
aspetti  genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il              
settore vivaistico.                                                             
2. Al processo di certificazione possono aderire, su domanda, le                
aziende vivaistiche operanti nella regione Emilia-Romagna ed iscritte           
al Registro ufficiale dei produttori.                                           
3. Le funzioni di controllo sul processo di certificazione di cui               
all'articolo 3 sono esercitate dalla struttura regionale competente             
in materia fitosanitaria, nel seguito del presente regolamento                  
denominata "struttura fitosanitaria regionale".                                 
4. L'attivita' di certificazione si svolge nell'ambito delle linee              
programmatiche regionali di settore ed in conformita' alle                      
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.                                
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 20 gennaio              
2004, n.3 concernente Norme in materia di tutela fitosanitaria -                
istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione della              
legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3 e della legge regionale 21                
agosto 2001, n. 31 e' il seguente:                                              
"Art. 7 - Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali             
1. Il Consiglio regionale con apposito regolamento istituisce la                
certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per                 
singole specie interessanti il settore vivaistico.                              
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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