REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2005, n. 16

ADEGUAMENTI A INDICAZIONI COMUNITARIE DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO                                  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA                                            
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Adeguamenti a indicazioni comunitarie                                           
della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12                                   
1. Nella legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del               
sistema fieristico regionale) sono apportate le modificazioni di cui            
ai commi seguenti.                                                              
2. Nell'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:                      
"5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono             
disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attivita' e           
svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti                 
strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse             
deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche                     
caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata                
qualificazione e idoneita' strutturale, infrastrutturale e funzionale           
della sede espositiva proposta.".                                               
3. Nell'articolo 10 sono abrogati:                                              
a) il comma 3;                                                                  
b) la lettera a) del comma 5;                                                   
c) il comma 6.                                                                  
4. Nell'articolo 11, comma 1, sono soppresse le seguenti parole:                
"Tali termini possono essere differenziati in relazione alla                    
qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare, di           
norma, il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono            
le manifestazioni stesse.".                                                     
5. Nell'articolo 12 sono abrogati:                                              
a) la lettera b) del comma 4;                                                   
b) il comma 5.                                                                  
6. Nell'articolo 14 e' abrogato il comma 5.                                     
7. Nell'articolo 15, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "o             
non iscritte nel calendario fieritico regionale".                               
8. Nell'articolo 16, comma 4, e' abrogata la lettera b).                        
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 25                  
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 5 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche                            
(omissis)                                                                       
5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono              
disporre di un'organizzazione permanente, avere periodicita' e durata           
prefissate, nonche' svolgersi in quartieri fieristici dotati degli              
idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono            
essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle                
specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla               
accertata qualificazione ed idoneita' strutturale, infrastrutturale e           
funzionale della sede espositiva proposta.                                      
(omissis)".                                                                     
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 25                 
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 10 - Autorizzazione allo svolgimento delle attivita'                      
fieristiche                                                                     
(omissis)                                                                       
3. In ambito regionale possono essere svolte soltanto le                        
manifestazioni fieristiche autorizzate ed organizzate secondo i                 
princi'pi e le norme della presente legge ed iscritte nel calendario            
fieristico regionale.                                                           
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'articolo 10, comma 5, lettera a), della legge                  
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema           
fieristico regionale e' il seguente:                                            
"Art. 10 - Autorizzazione allo svolgimento delle attivita'                      
fieristiche                                                                     
(omissis)                                                                       
5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche           
e' finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e                
qualifica delle manifestazioni, che:                                            
a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la                    
manifestazione e sia in possesso di capacita' tecniche, organizzative           
ed economiche adeguate. Per quanto concerne le manifestazioni                   
fieristiche internazionali e nazionali deve essere esercitata                   
l'attivita' da almeno due anni in analogo settore merceologico;                 
(omissis)".                                                                     
4) Il testo dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 25                 
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 10 - Autorizzazione allo svolgimento delle attivita'                      
fieristiche                                                                     
(omissis)                                                                       
6. E' fatto obbligo ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, esclusi           
gli Enti pubblici, per manifestazioni fieristiche con la qualifica di           
internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale                 
certificato.".                                                                  
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 25                 
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 11 - Requisiti e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione            
allo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali                        
1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale                      
rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla                 
Regione, entro i termini annualmente stabiliti dall'assessore                   
competente. Tali termini possono essere differenziati in relazione              
alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono                   
superare di norma il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui             
si svolgono le manifestazioni stesse.                                           
(omissis)".                                                                     
Comma 5                                                                         
6) Il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera b), della legge                  
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema           
fieristico regionale e' il seguente:                                            
"Art. 12 - Istruttoria                                                          
(omissis)                                                                       
4. In caso di mancato accordo, l'Amministrazione rilascia                       
l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta piu' idonea in base ad            
una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In                
particolare costituiscono criteri preferenziali:                                
(omissis)                                                                       
b) la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e           
di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale;                     
(omissis)".                                                                     
7) Il testo dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 25                 
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 12 - Istruttoria                                                          
(omissis)                                                                       
5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della                    
qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre                   
dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni               
fieristiche.".                                                                  
Comma 6                                                                         
8) Il testo dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 25                 
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 14 - Calendario fieristico regionale                                      
(omissis)                                                                       
5. Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario fieristico               
regionale solo se adeguatamente motivate.".                                     
Comma 7                                                                         
9) Il testo dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 25                 
febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema fieristico             
regionale e' il seguente:                                                       
"Art. 15 - Divieti, sanzioni e vigilanza                                        
(omissis)                                                                       
3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non              
autorizzate o non iscritte nel calendario fieristico regionale:                 
a) e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a            
258 Euro per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta                 
occupata;                                                                       
b) non puo' presentare, a pena di inammissibilita', istanza di                  
autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per             
la durata di tre anni.                                                          
(omissis)".                                                                     
Comma 8                                                                         
10) Il testo dell'articolo 16, comma 4, lettera b), della legge                 
regionale 25 febbraio 2000, n. 12 concernente Ordinamento del sistema           
fieristico regionale e' il seguente:                                            
"Art. 16 - Commissione regionale consultiva per il settore                      
fieristico                                                                      
(omissis)                                                                       
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:              
(omissis)                                                                       
b) formazione del calendario fieristico regionale.                              
(omissis)".                                                                     

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