REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMUNE DI CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo 5T, in loc. S. Carlo

L'Autorita' competente: Regione Emilia-Romagna, Provincia di                    
Forli'-Cesena, Comune di Cesena, comunica la deliberazione relativa             
alla procedura di VIA concernente il progetto di coltivazione e                 
sistemazione del polo estrattivo 5T, in loc. S. Carlo.                          
Il progetto e' presentato da: Societa' Coop. Braccianti Riminesi,               
CI.BI. e COGERO.                                                                
Il progetto e' localizzato: loc. S. Carlo - Cesena (FC).                        
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della                
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
con atto di Giunta comunale n. 77 del 15/3/2005 secutiva                        
dall'1/4/2005,                                                                  
ha assunto la seguente decisione:                                               
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto di coltivazione e sistemazione del polo              
estrattivo 5T in localita' San Carlo di Cesena, presentato dalle                
ditte Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi Srl, CI.BI. Srl e                
CO.GE.RO. Srl, poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti                
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 7 marzo 2005, e'              
nel complesso ambientalmente compatibile;                                       
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in              
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito            
sinteticamente riportate ed indicate ai punti 1.C, 2.C. e 3.C. del              
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di coltivazione e                
sistemazione del polo estrattivo 5T in localita' San Carlo di                   
Cesena", sottoscritto il 7 marzo 2005 nell'apposita Conferenza dei              
Servizi, rapporto che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e              
sostanziale della presente deliberazione:                                       
1) esaminati gli elaborati progettuali e specificamente l'elaborato             
1.4.6. "Piano di coltivazione - Verifiche di stabilita'",                       
aderentemente alle disposizioni dettate dall'articolo 23 delle Norme            
Tecniche di Attuazione del PAE del Comune di Cesena, in merito alla             
pendenza delle scarpate e altezza dei fronti di scavo, in assenza di            
adeguate verifiche di stabilita' prodotte dai tecnici progettisti che           
dispongano diversamente, al fine di garantire le condizioni di                  
sicurezza delle scarpate il piano di coltivazione dovra' prevedere in           
fase di coltivazione scarpate non superiori ad 8.00 metri di altezza            
e pendenza pari a 1/1 (45) alternate a banche di larghezza non                  
superiori a 5.00 metri sagomate in leggera contropendenza;                      
conseguentemente e' da ritenersi incongruo, e quindi necessitante di            
un suo adeguamento in fase di rilascio dell'autorizzazione                      
all'attivita' estrattiva, l'elaborato 1.6.3. "Piano di Sistemazione -           
Tipi d'opera" del progetto, come modificato a seguito della                     
trasmissione da parte dei tecnici delle Ditte proponenti di                     
integrazioni spontanee (nota del 30/11/2004 acquisita al prot. prov.            
n. 92082 del 9/12/2004);                                                        
2) precisato che la valutazione sulla conformita' del progetto di               
coltivazione presentato rispetto ai quantitativi estraibili residui             
presso il polo estrattivo in questione e' riferita alla data circa              
coincidente a quella della presentazione della presente procedura di            
VIA (giugno 2003), e rilevato inoltre che, seppur a fasi alterne, da            
tale data l'attivita' di escavazione nel polo estrattivo e'                     
proseguita in virtu' di autorizzazioni rilasciate precedentemente, si           
richiede che i singoli piani di coltivazione, costituenti allegato              
alle domande di nuove autorizzazioni all'attivita' estrattiva, siano            
subordinati ad una preliminare verifica della congruita' dei                    
quantitativi richiesti alla residua potenzialita' estrattiva, desunta           
dall'elaborazione di un aggiornato rilievo topografico                          
plano-altimetrico che rappresenti l'effettivo stato di attuazione del           
polo estrattivo, e tenga quindi conto dei quantitativi nel frattempo            
estratti;                                                                       
3) la previsione indicata dal progetto di coltivazione nella tavola             
1.4.1. "Planimetria di progetto" concernente la realizzazione dei tre           
capannoni di servizio da adibire a ricovero dei mezzi d'opera e', in            
base alle norme del vigente PAE, ammissibile purche' subordinata                
all'obbligo dell'autorizzazione o del permesso a costruire ai sensi             
della legislazione urbanistica vigente, precisando che la vita in               
esercizio degli stessi non puo' eccedere la durata dell'attivita'               
estrattiva. Gli allegati progettuali riportano che la costruzione dei           
capannoni e' legata al conseguimento, nella fase di coltivazione, di            
condizioni morfologiche compatibili alla realizzazione degli stessi             
raggiungibili entro il primo quinquennio di attivita', nonostante               
appaia, dal sopralluogo effettuato, che l'attuale stato dei luoghi,             
in prossimita' dell'area di carico degli automezzi in adiacenza alla            
strada comunale San Mamante, gia' consenta la realizzazione dei                 
manufatti in progetto. Sulla base di quanto sopra le relazioni                  
tecniche allegate alle richieste di autorizzazione alla costruzione             
dei manufatti dovranno essere corredate di opportuna documentazione             
necessaria a motivare il dimensionamento dei capannoni fondato sulle            
effettive necessita' gestionali ed operative delle singole ditte                
esercenti, inoltre si prescrive che il permesso di costruire o                  
autorizzazione alla realizzazione dei capannoni debba essere                    
contestuale al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio                       
dell'attivita' estrattiva; l'importo fideiussorio a garanzia degli              
obblighi convenzionali, derivanti dall'esercizio dell'attivita'                 
estrattiva, dovra' altresi' prevedere un deposito cauzionale a                  
garanzia della dismissione dei manufatti ad attivita' estrattiva                
terminata, ad avvenuto recupero ambientale;                                     
4) le abitazioni coloniche sono consentite dalle vigenti norme del              
PRG solo nelle zone rurali a servizio dell'attivita' agricola e                 
secondo quanto stabilito dagli specifici articoli. L'eventuale                  
costruzione di nuovi edifici dovra' seguire le regole previste dal              
PRG per gli ambiti rurali al momento della dismissione e recupero               
dell'area di escavazione. In occasione del sopralluogo effettuato in            
data 12/1/2005, si e' presa visione anche dell'edificio residenziale            
esistente lungo il futuro tracciato della Via vicinale Montegranello.           
Qualora l'edificio sia mantenuto, modificando con l'autorizzazione i            
profili di escavazione proposti, se ne ritiene possibile il recupero,           
nel rispetto di quanto previsto all'art. 78 delle NDA per gli edifici           
d'abitazione esistenti. Relativamente invece, al fabbricato gia'                
demolito di cui e' stata presentata copia della documentazione                  
catastale, si precisa che per tale tipologia di fabbricati, sono                
previste regole specifiche all'art. 79.07bis delle vigenti NDA. In              
relazione a tale normativa non si ritiene possibile la ricostruzione            
dell'edificio gia' demolito;                                                    
5) verificato che sull'area di cava insiste un vincolo                          
ambientale-paesaggistico, in quanto il piano di coltivazione prevede            
l'eliminazione di parte di un soprassuolo boschivo, tutelato ai sensi           
del comma 1, lett. g) dell'art. 142 del DLgs 42/04, posto sulla                 
porzione settentrionale dell'area di cava in versante destro del rio            
delle Calanche, nel procedimento autorizzativo successivo alla                  
presente procedura di VIA dovra' essere richiesta al Ministero                  
dell'Ambiente e per la Tutela del territorio l'autorizzazione                   
prevista dall'art. 146, comma 14 del DLgs 42/04;                                
6) accertata la presenza all'interno dell'area di cava di aree                  
demaniali, le Ditte che interverranno su tali superfici dovranno                
adempiere le procedure previste per il rilascio della domanda di                
concessione demaniale, regolata dalla L.R. 7/04;                                
6.bis) la vasta vulnerazione ambientale, il forte impatto visivo -              
percettivo ed il disturbo sull'ecosistema locale prodotti                       
dall'attivita' di coltivazione pregressa sono tali da rendere                   
ambientalmente sostenibile l'ulteriore proseguimento dell'attivita'             
solo a condizione che venga garantito il rispetto di tempi certi e              
ridotti nell'esercizio della coltivazione, perseguibili attraverso              
uno sviluppo coordinato dell'azione estrattiva. Devono quindi essere            
limitate a tre anni rispettivamente sia la prima che la seconda fase            
dell'attivita' di coltivazione, potendo, pero', ogni fase essere                
prolungata a cinque anni nel caso in cui, allo scadere del triennio             
di riferimento, le ditte proponenti riescano a dimostrare che                   
l'attivita' estrattiva e' stata eseguita in modo coordinato, con la             
contestuale e progressiva sistemazione delle aree non piu' oggetto di           
coltivazione. Inoltre, al fine di garantire il necessario                       
coordinamento tra i diversi attori coinvolti direttamente e                     
indirettamente nell'attivita' estrattiva, dovra' essere sottoscritta            
dal Comune e da codesti soggetti una convenzione quadro,                        
preliminarmente al rilascio delle singole autorizzazioni                        
all'esercizio dell'attivita' estrattiva, che definisca modalita'                
attuative e relative tempistiche, nonche' gli importi fideiussori e             
la ripartizione degli stessi a carico dei diversi soggetti                      
attuatori;                                                                      
7) il progetto di sistemazione finale prevede, nella parte bassa                
della cava, la realizzazione di uno scavo profondo due metri rispetto           
all'attuale piano dei piazzali di carico, necessario a creare una               
depressione entro la quale collocare l'abbondante materiale di scarto           
derivante dall'attivita' di coltivazione; considerata l'estensione di           
tale scavo, comprendente quasi tutto il fronte di cava prospiciente             
la Via com.le San Mamante per una larghezza che raggiunge oltre i               
cento metri, poiche' si ritiene possibile all'interno di tale ampia             
"vasca" la formazione di zone di accumulo e ristagno idrico ed                  
eventualmente di una falda freatica, si richiede di integrare il                
progetto di sistemazione in tale zona prevedendo un adeguato sistema            
di deflusso delle acque sotterranee (drenaggi ecc.);                            
8) nel corso dell'attivita' estrattiva si dovra' evitare nel modo               
piu' assoluto di pervenire a superfici di fine scavo non piu'                   
recuperabili dal punto di vista morfologico. Pertanto i fronti di               
scavo nell'approssimarsi alla superficie morfologica finale dovranno            
progressivamente allinearsi a questa in modo che la superficie di               
fine scavo venga a coincidere con la superficie di sistemazione                 
finale;                                                                         
9) per i fronti di scavo che interessano le coltri detritiche si                
devono prevedere pendenze moderate e non superiori a 1/1 (45), ed in            
genere inferiori a quelle dei fronti di scavo in roccia; sara'                  
comunque compito del progettista valutare e ricercare la pendenza               
adeguata e compatibile con le verifiche di stabilita', in tutti i               
casi il valore della pendenza non dovra' superare 1/1 (45) con                  
altezze e pedate massime come prescritto dal PAE vigente;                       
10) poiche' ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera bb) del DLgs 152/99            
si deve considerare come scarico "qualsiasi immissione diretta                  
tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque                
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e             
in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,               
anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione", lo                
scarico in acque superficiali derivante dai sistemi di trattamento              
della frazione solida presente nelle acque di dilavamento delle aree            
di scavo, individuati dal progetto, dovra' essere autorizzato ex art.           
45 del sopra richiamato DLgs 152/99 che recita "Tutti gli scarichi              
devono essere preventivamente autorizzati"; si ritiene altresi' che             
tali sistemi vadano progettati e dimensionati individuando pochi                
punti di trattamento. Dovranno essere inoltre previste modalita' di             
controllo (monitoraggio delle acque scaricate) e procedure                      
manutentive per garantire nel tempo l'efficienza del sistema. Si                
precisa che al fine di una idonea valutazione del sistema, gli                  
elaborati dovranno riguardare la situazione complessiva: se la                  
realizzazione e' per stralci ogni stralcio dovra' presentare la                 
situazione complessiva comprese le opere ancora funzionali;                     
11) dovra' essere eseguito lo scarico di troppo pieno per i tre                 
bacini, da collegarsi alla rete dei fossi di progetto;                          
12) si deve mantenere efficiente la rete scolante superficiale di               
progetto, la quale deve essere collegata con adeguate tecniche                  
costruttive alla rete di deflusso esterna esistente;                            
13) alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 3.B.2                   
relativamente agli aspetti legati alla flora, alla vegetazione, alla            
fauna, agli ecosistemi e al paesaggio, si prescrive che, a fronte               
dell'eliminazione del bosco di castagneto, venga previsto di                    
impiantare una compagine arboreo-arbustiva anche sull'area che                  
nell'elaborato 2 "Tavola di progetto - Sistemazione                             
ecologico-paesaggistica - Integrazioni" e' identificata come                    
"frutteto";                                                                     
(omissis)                                                                       
pertanto la sistemazione finale dell'area interessata dall'attivita'            
estrattiva dovra' avvenire, con riferimento alla Fig. 1 sopra                   
riportata, secondo lo schema di seguito descritto: - area azzurra:              
nell'area gia' oggetto di sistemazione finale in passato dovranno               
essere realizzati interventi di ingegneria naturalistica atti a                 
conservare il suolo da forme di erosione superficiale, tipo                     
fascinature, viminature ed eventualmente una integrazione della                 
compagine arborea gia' presente con arbusti, roverelle e carpino; -             
area verde: realizzazione di un'area boscata permanente nella fascia            
avente un'estensione di circa 11 ettari che si aggiunge a quella gia'           
prevista dalle ditte proponenti di 3 ettari; - area rosa:                       
realizzazione di un'area destinata all'uso agricolo nella zona con              
pendenze fino al 20%, avente una superficie di circa 6 ettari, in cui           
potranno essere consentite colture semi-permanenti quali frutteti e/o           
vigneti specializzati, prati-pascoli; - area gialla: realizzazione di           
un'area destinata all'uso agricolo nella zona con pendenze del 3%,              
avente una superficie di circa 12,4 ettari, confinante con la Via S.            
Mamante, dove potranno essere consentiti seminativi; in particolare:            
- nell'area a campitura rosa l'assetto idrogeologico della pendice              
piantumata dovra' essere curato in modo da evitare fenomeni di                  
erosione, mediante la predisposizione di idonei fossi di guardia a              
monte e a valle e con scoline trasversali poste ad una distanza                 
inferiore ai 60 m. l'una dall'altra e collegate ad un sistema di                
collettori in grado di condurre a valle le acque meteoriche senza               
arrecare danno a colture agrarie, a strutture produttive o ad                   
infrastrutture; - nell'area a campitura verde, destinata a bosco                
permanente, devono essere seguite le seguenti prescrizioni:                     
preparazione del terreno - rippatura incrociata alla profondita' di             
80 cm.; - distribuzione di letame bovino (300 q.li/Ha) oppure di                
pollina (100 q.li/Ha) nel rispetto di quanto previsto da DM 19/4/1999           
"Approvazione del codice di buona pratica agricola" (GU n. 86 del               
4/5/1999) e della L.R. 50/95; - aratura alla profondita' media di 30            
cm. per l'interramento della concimazione organica; - erpicatura con            
erpice rotante o, in alternativa, con erpice semplice a due passate,            
impianto dovra' essere predisposto su filari con un interfilare di 4            
m. e con inerbimento permanente. Lo schema planimetrico d'impianto,             
che andra' sfalsato in relazione al confine del terreno boschivo,               
dovra' prevedere le distanze a seconda delle specie, in base alla               
loro longevita' ma anche allo sviluppo del volume della parte epigea,           
prescindendo quindi, in questo caso, dalla longevita', secondo le               
seguenti indicazioni:                                                           
A - Le specie seguenti dovranno osservare un sesto d'impianto di m.             
16 x 16 possibilmente nelle proporzioni a fianco indicate e con                 
metodo randomizzato.                                                            
Specie  Proporzioni                                                             
Acero campestre (Acer campestre)  5%                                            
Castagno (Castanea sativa)  20%                                                 
Farnia (Quercus robur)  20%                                                     
Frassino maggiore (fraxinus excelsior)  5%                                      
Noce (juglans regia)  20%                                                       
Roverella (Quercus pubescens)  10%                                              
Tiglio (Tilia cordata)  20%                                                     
B - Le specie seguenti dovranno osservare un sesto d'impianto di m. 8           
x 8 possibilmente nelle proporzioni a fianco indicate e con metodo              
randomizzato.                                                                   
Specie  Proporzioni                                                             
Ciliego (Prunus avium)  30%                                                     
Gelso (Morus alba o M. nigra)  10%                                              
Olmo (Ulmus campestris)  10%                                                    
Pero selvatico (Pyrus pyraster)  20%                                            
Pioppo tremulo (Populus tremula)  10%                                           
Siliquastro (Cercis siliquastrum)  10%                                          
Tassi (Taxus bacata)  10%                                                       
C - Le specie seguenti dovranno osservare un sesto d'impianto di m. 4           
x 4 possibilmente nelle proporzioni a fianco indicate e con metodo              
randomizzato.                                                                   
Specie  Proporzioni                                                             
Carpino bianco (Carpinus betulus)  5%                                           
Carpino nero (Ostrya carpinifolia)  5%                                          
Melo selvatico (Malus sylvestris)  10%                                          
Sorbo domestico (Sorbus domestica)  20%                                         
Sorbo ciavardello (Sorbus torminalis)  10%                                      
Nespolo (Mespilus germanica)  10%                                               
Nocciolo (Corylus avellana)  30%                                                
Sambuco (Sambucus nigra)  10%                                                   
D - Le specie seguenti, titpicamente arbustive, dovranno osservare un           
sesto d'impianto di m. 4x 2 possibilmente nelle proposzioni a fianco            
indicate e con metodo randomizzato.                                             
Specie  Proporzioni                                                             
Bosso (Boxus sempervirens)  10%                                                 
Corniolo (Cornus mas)  10%                                                      
Sanguinello (Cornus sanguinea)  5%                                              
Fusaggine (Evonymus europeaus)  10%                                             
Ginestra (Spartium juniceum)  20%                                               
Ligustro (Ligustrum vulgare)  20%                                               
Maggiociondolo (Cytisus laburnum)  5%                                           
Tamerice (Tamarix gallica)  20%                                                 
Le piante dovranno essere provviste di tutore e di idonei sistemi di            
protezione dai selvatici.                                                       
(omissis)                                                                       
L'assetto idrogeologico della pendice piantumata dovra' essere curato           
in modo da evitare fenomeni di erosione, mediante la predisposizione            
di idonei fossi di guardia a monte e a valle e con scoline                      
trasversali poste ad una distanza inferiore ai 60 m. l'una dall'altra           
e collegate ad un sistema di collettori in grado di condurre a valle            
le acque meteoriche senza arrecare danno a colture agrarie, a                   
strutture produttive o ad infrastrutture;  Manutenzione ed operazioni           
colturali da eseguire annualmente per i primi 5 anni - accertamento             
delle fallanze e sostituzione delle piante morte con astoni della               
stessa specie o di specie diversa avente la stessa potenzialita' di             
sviluppo; - sfalcio del cotico erboso permanente nei mesi di maggio e           
settembre; - potatura di allevamento; - ripristino, se necessario,              
dei sistemi di dissuasione o di difesa dai selvatici (ungulati); -              
manutenzione o ripristino della rete idraulica di regimazione delle             
acque meteoriche;  operazioni colturali per i successivi 5 anni -               
spalcature ove necessario; - sfalcio del cotico erboso nel mese di              
maggio; - manutenzione o ripristino della rete di regimazione delle             
acque meteoriche;                                                               
13 bis) a garanzia degli obblighi convenzionali di cui all'art. 12              
della L.R. 17/91, per la parte relativa al costo degli impianti                 
arboreo-arbustivi e dei previsti interventi manutentivi, di cui alla            
precedente prescrizione n.  13, dovranno essere costituite le                   
garanzie fidejussorie di seguito indicate: - impianto del bosco                 
permanente Euro 10.000,00/Ha - manutenzione dei primi 5 anni Euro               
3.000,00/Ha (complessivi per i 5 anni) - manutenzione dei 5 anni                
successivi Euro 500/Ha/anno. Si precisa che l'estinzione della                  
fidejussione dovra' avvenire nei seguenti modi: - per la spesa                  
d'impianto e per la manutenzione dei primi 5 anni, al termine del               
quinto anno dall'avvenuta esecuzione dell'impianto; - per la                    
manutenzione dei 5 anni successivi allo scadere del decimo anno                 
dall'impianto;                                                                  
14) il progetto complessivo di recupero finale dell'area di cui alla            
prescrizione 13, all'interno del quale dovranno essere individuate le           
superfici di competenza di ciascuna Ditta esercente, dovra'                     
costituire elemento essenziale degli elaborati allegati alla                    
richiesta di autorizzazione all'attivita' estrattiva; per l'ambito di           
competenza di ciascun esercente l'attivita' estrattiva, dovra' essere           
inoltre predisposto il computo metrico estimativo dell'intervento di            
sistemazione in oggetto che concorre alla formazione dell'importo               
complessivo della fideiussione a garanzia degli obblighi                        
convenzionali;                                                                  
15) si prescrive inoltre che i fossi di scolo principali, indicati              
nell'elaborato 1.6.1. "Piano di sistemazione - Planimetria di                   
sistemazione finale - Integrazioni", dovranno essere contornati, per            
tutto il loro sviluppo, da arbusti autoctoni (siepi), in modo tale da           
perseguire una maggior armonia della sistemazione stessa con                    
l'ambiente circostante e offrire un notevole supporto come equilibrio           
biologico nel sistema di difesa delle coltivazioni;                             
16) relativamente all'asportazione del suolo si prescrive che tale              
operazione venga eseguita con attenzione, evitando il rimescolamento            
tra i diversi orizzonti ed in particolare per quelli superficiali. Il           
prelievo di questi dovra' coincidere con il loro immediato carico e             
deposizione nel sito di conservazione (dovranno pertanto essere                 
individuate specifiche aree destinate a tale scopo) o di riuso                  
finale. Dovra' sempre essere evitato il calpestio del materiale                 
rimosso da parte delle macchine operatrici pesanti o movimentazioni             
ripetute. I diversi orizzonti prelevati devono avere una                        
conservazione differenziata: lo strato piu' superficiale (0-20 cm),             
"top soil", deve essere trattato con estrema cura: si dovra' evitare            
la creazione di cumuli troppo elevati (al massimo 1m. di altezza);              
non si dovra' calpestare il materiale con macchine operatrici; si               
dovra' mantenere umida la massa attraverso irrigazioni, pacciamature,           
ecc.; si dovra' mantenere la massa aerata attraverso periodiche                 
lavorazioni, come anche evitare la crescita e moltiplicazione di                
specie vegetali stimolate dal disturbo, sfalciando il cotico                    
periodicamente, sempre prima della disseminazione dei propaguli da              
parte delle infestanti; si dovra' seminare dei miscugli di leguminose           
per arricchire il substrato di elementi nutritivi organici. La                  
porzione piu' fonda "sub-soil" (20-50/100 cm) deve essere ancora                
trattata con cura, realizzando cumuli non elevati (1-2 m. di                    
altezza); anche questi dovranno essere mantenuti freschi ed aerati,             
controllando la vegetazione ruderale e la sua disseminazione. Gli               
strati alterati profondi, possono invece essere trattati con minore             
attenzione, prevedendo cumuli di dimensioni maggiori ed evitando                
l'attivazione di particolari controlli sulla vegetazione ruderale. La           
durata della conservazione dovra' essere comunque commisurata alle              
esigenze della sistemazione, privilegiando il riuso in tempi brevi.             
E' preferibile un riuso entro l'anno in ragione del fatto che piu' la           
conservazione si prolunga maggiori sono le alterazioni che il                   
materiale subisce, specie nella componente biologica; si prescrive              
inoltre che, in fase di coltivazione, gli accumuli temporanei di                
terreno, siano sistemati secondo il criterio del minimo impatto                 
visivo;                                                                         
17) dal momento che si ritiene importante tutelare la porzione di               
castagneto non oggetto di attivita' di escavazione, si prescrive che            
il cantiere di lavoro venga opportunamente delimitato da barriere               
visibili e non facilmente scavalcabili che preservino l'area residua            
di bosco di castagni da intrusioni, anche accidentali, dei mezzi                
d'opera; altresi' la porzione di bosco cosi' salvaguardata non dovra'           
essere oggetto di opere di cantiere, quali ad esempio, piste,                   
parcheggi, depositi o rimessaggi ecc. o in alcun modo manomessa;                
18) Alla luce di quanto evidenziato nello studio presentato e dei               
risultati delle simulazioni effettuate, di quanto esposto al                    
paragrafo 3.B.1 e di quanto espressamente presentato dal proponente             
in merito all'esecuzione di un monitoraggio, si ritiene necessario              
pianificare e predisporre un programma di monitoraggio della qualita'           
dell'aria della zona, a carico delle Ditte, seguendo le indicazioni             
operative di seguito riportate: - e' necessario prevedere, come anche           
proposto dallo studio presentato, un piano di monitoraggio della                
qualita' dell'aria ante operam in assenza di attivita' di                       
coltivazione caratterizzato da una singola campagna di monitoraggio             
della durata di 15 giorni consecutivi per singolo punto, in modo da             
poter verificare il livello di qualita' dell'aria ante operam nei               
periodi monitorati; - e' necessario prevedere un piano di                       
monitoraggio della qualita' dell'aria in corso d'opera di durata                
almeno annuale caratterizzato da due campagne di monitoraggio                   
stagionali (invernale ed estiva) della durata di 15 giorni                      
consecutivi ciascuna per singolo punto, in modo da poter verificare             
il livello di qualita' dell'aria nei periodi monitorati e l'eventuale           
impatto prodotto dall'attivita' estrattiva. Tali campagne dovranno              
essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di                    
coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni di                 
inquinanti in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e             
dei ricettori esistenti; - le campagne di monitoraggio dovranno                 
essere effettuate in prossimita' di due punti preferibilmente                   
caratterizzati dai recettori indicati con il numero 1 o 2 e 4 o 5               
indicati nell'elaborato 2.5. (Allegato n. 4 - Studio di impatto                 
ambientale - Traffico e qualita' dell'aria - 15/10/2004) allegato al            
S.I.A., ubicati in aree maggiormente morfologicamente depresse                  
all'interno dell'area e lungo la viabilita' di accesso e comunque               
preventivamente concordati con ARPA, Comune di Cesena e                         
Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione           
territoriale; - dovranno essere monitorati i parametri PM10, PTS,               
NO2, NOx, mediante mezzo mobile, od attraverso altra metodologia di             
campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo scopo            
prefissato; - i periodi stagionali (caratterizzati dalle condizioni             
meteoclimatiche maggiormente sfavorevoli presso i ricettori                     
considerati), l'esatta ubicazione dei punti di monitoraggio, le                 
misurazioni e le metodologie di analisi ed elaborazione dati                    
dovranno essere preventivamente concordati con ARPA, Comune di Cesena           
e Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                        
Pianificazione territoriale, al fine di ottenere, a seguito degli               
esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per i                
parametri monitorati, della realta' estrattiva in zona collinare e              
degli eventuali impatti prodotti dalla stessa; - nell'eventualita'              
che durante le campagne di monitoraggio si verifichino (secondo                 
quanto disposto e previsto dagli Enti sopra citati) condizioni (sia             
in termini di presenza e modalita' di lavorazioni e coltivazioni sia            
in termini di condizioni meteo o eventi di altro genere) che possano            
causare l'acquisizione di dati non significativi per gli scopi                  
prefissati, la campagna specifica dovra' essere ripetuta; -                     
nell'eventualita' che le campagne di misure effettuate durante la               
coltivazione della cava non evidenzino (secondo quanto valutato da              
ARPA, Comune di Cesena e Amministrazione provinciale di                         
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale) alcuna                     
situazione di criticita' in termini di qualita' dell'aria e di                  
protezione della salute umana e della vegetazione, verranno                     
considerate concluse le indagini conoscitive in merito alla qualita'            
dell'aria; in caso contrario verranno immediatamente identificate               
misure di mitigazione opportune in grado di garantire il rispetto dei           
limiti di legge e verranno valutati, in accordo con il Comune di                
Cesena, ARPA e l'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,                  
Servizio Pianificazione territoriale, nuovi e ulteriori piani di                
monitoraggio da effettuare sul sito; - il monitoraggio da promuovere            
in corso di esercizio dovra' essere effettuato, in relazione con le             
previsioni del piano di coltivazione, in periodo di piena                       
operativita' dell'attivita' di coltivazione da parte degli esercenti            
le aree prospicienti i ricettori individuati, in concomitanza di                
interventi comportanti la movimentazione di ingenti volumi di terreno           
e/o il coinvolgimento di ampie superfici (situazione peggiore in                
termini di emissione di inquinanti prodotti, di concentrazione di               
mezzi impiegati e intensita' di attivita' lavorative in prossimita'             
dei ricettori analizzati), e dovra' essere iniziato entro 6 mesi                
dall'inizio dei lavori di coltivazione. La comunicazione di inizio              
attivita' dovra' essere effettuata a cura dei singoli esercenti                 
l'attivita' estrattiva, oltre che al Comune, ad ARPA ed                         
all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena, Servizio                    
Pianificazione territoriale;                                                    
19) gli esiti dei monitoraggi di cui al punto precedente, dovranno              
essere inviati a cadenza semestrale ad ARPA di Forli'-Cesena,                   
all'Amministrazione comunale di Cesena e all'Amministrazione                    
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;             
20) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le               
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri                
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi           
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire           
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla                    
normativa vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare                 
dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione: -                   
copertura del carico trasportato mediante teloni; - si dovra'                   
provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei depositi di                
accumulo provvisorio e delle vie di transito alle aree di scavo non             
asfaltate; - gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere              
ubicati non in prossimita' dei ricettori presenti; - poiche' si                 
ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi piu'            
aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su                
vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con              
l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi                         
nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti             
visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano                  
inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti e           
si proceda alla bagnatura degli autocarri a carico completato;  -               
lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;             
21) devono essere progettate e realizzate, entro e non oltre la data            
di inizio di coltivazione del singolo esercente prospiciente i                  
ricettori elencati, tutte le misure di mitigazione e bonifica                   
acustica previste e descritte nello studio previsionale (rilevati in            
terra presso i ricettori 6 e 12), al fine di ottenere gli                       
abbattimenti acustici previsti;                                                 
22) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei             
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area di cava (ricettori            
4, 6, 12, 17, 22). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli                
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di                  
attivita' di coltivazione e il livello equivalente di rumore                    
ambientale in fase di esercizio;                                                
23) - devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore           
ambientale in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore            
in continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi                 
all'area di cava e alla viabilita' di accesso (ricettori 4, 6, 12,              
17, 22), secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, sia            
in assenza di attivita' di cava che in fase di esercizio, al fine di            
verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla                 
attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei              
valori limite vigenti nelle aree monitorate;                                    
24) il monitoraggio e le analisi di cui ai due punti precedenti                 
dovranno essere eseguiti da un tecnico competente in acustica (art.             
2, Legge 447/95), nominato dalle societa' proponenti, entro 6 mesi              
dall'inizio attivita' di gestione del singolo esercente prospiciente            
ogni singolo ricettore da monitorare e in situazione di funzionamento           
a regime dell'attivita' estrattiva nelle condizioni di lavorazione              
maggiormente gravose dal punto di vista acustico per ogni ricettore             
individuato (sia per le tipologie di attivita' svolte particolarmente           
rumorose sia per la dislocazione delle attivita' in aree maggiormente           
prossime al ricettore da monitorare), con oneri a carico della                  
societa' proponente. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi           
fonometrici dovranno essere comunicati al Servizio Ambiente del                 
Comune con almeno 10 giorni d'anticipo. Tutti i risultati e le                  
relative conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione             
comunale di Cesena, all'Amministrazione provinciale di Forli' -                 
Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA;                         
25) le comunicazioni di inizio attivita' dovranno essere effettuate a           
cura dei singoli esercenti l'attivita' estrattiva, al Comune di                 
Cesena, ad ARPA ed all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,            
Servizio Pianificazione territoriale;                                           
26) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei             
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal singolo esercente             
prospiciente i ricettori monitorati o comunque dagli esercenti                  
identificati da ARPA come corresponsabili al superamento dei limiti             
vigenti, a proprio carico ed entro 3 mesi dal ricevimento da parte              
della stessa societa' proponente dei risultati del monitoraggio,                
idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il                   
rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti. Al               
fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione                      
realizzate, dovra' essere eseguito presso il/i ricettore/i                      
interessato/i un ulteriore monitoraggio acustico secondo i criteri              
definiti nelle prescrizioni n. 22, 23 e 24 entro 3 mesi dalla                   
realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate;                         
27) durante le attivita' di coltivazione dovranno comunque essere               
messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle                
emissioni sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee                       
attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in materia di            
emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata                        
organizzazione delle singole attivita', sia mediante la realizzazione           
di misure di mitigazione temporanee eventualmente necessarie, al fine           
di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimita' dei           
ricettori presenti durante le fasi di coltivazione previste e nei               
periodi di loro attivita';                                                      
28) dovra' essere inoltre rispettato quanto previsto dal DLgs                   
27/1/1992, n. 95 e dal DM 16/5/1996, n. 392 relativamente alla                  
gestione e smaltimento degli oli esausti; in particolare i recipienti           
per il deposito degli oli usati devono avere adeguati requisiti di              
resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle                
caratteristiche di pericolosita' degli oli contenuti, devono essere             
dotati di bacino di contenimento di capacita' pari all'intero volume            
del contenitore, devono essere posti al coperto, devono avere idonee            
chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, devono essere               
provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di                    
sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa            
per rendere sicure le operazioni di movimentazione, apposita                    
etichettatura che ne identifichi il contenuto (comprensiva di codice            
CER);                                                                           
c) di dare atto che la procedura di VIA in oggetto si conclude                  
esclusivamente con una valutazione degli impatti ambientali, senza              
ricomprendere ne' sostituire gli atti autorizzativi necessari per               
legge;                                                                          
d) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
e) di quantificare in Euro 26.056,00, pari allo 0,04 % del valore               
dell'intervento, come determinato in narrativa, le spese istruttorie            
che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed            
integrazioni, sono a carico della societa' proponente;                          
f) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione tra                 
Comune di Cesena e Provincia di Forli'-Cesena, citata in premessa, il           
90% dell'importo sopra citato, pari a Euro 23.450,00, spetta alla               
Provincia, per l'attivita' istruttoria da essa svolta,  e sara'                 
incassato al Cap. 600005 del Bilancio 2005, ed il 10%, pari a Euro              
2.606,00, al Comune e sara' incassato al Cap. 31020 del Bilancio                
2005;                                                                           
g) di provvedere ad effettuare il pagamento delle suddette spese di             
istruttoria di spettanza della Provincia, pari a Euro 23.450,00, dopo           
aver incassato il versamento che verra' effettuato dalle societa'               
proponenti Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi Srl, CI.BI. Srl e           
CO.GE.RO. Srl;                                                                  
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione alle societa' proponenti Societa' Cooperativa            
Braccianti Riminesi Srl, CI.BI. Srl e CO.GE.RO. Srl;                            
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione                   
territoriale ed al Servizio Difesa del suolo, Beni ambientali della             
Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, all'ARPA -             
Sezione provinciale di Forli'-Cesena, all'Azienda USL di Cesena, al             
Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, al Corpo Forestale dello            
Stato, alla Soprintendenza BB.AA.;                                              
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna,  ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18           
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina