COMUNICATO
Titolo III - Decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo 5T, in loc. S. Carlo
L'Autorita' competente: Regione Emilia-Romagna, Provincia di
Forli'-Cesena, Comune di Cesena, comunica la deliberazione relativa
alla procedura di VIA concernente il progetto di coltivazione e
sistemazione del polo estrattivo 5T, in loc. S. Carlo.
Il progetto e' presentato da: Societa' Coop. Braccianti Riminesi,
CI.BI. e COGERO.
Il progetto e' localizzato: loc. S. Carlo - Cesena (FC).
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
con atto di Giunta comunale n. 77 del 15/3/2005 secutiva
dall'1/4/2005,
ha assunto la seguente decisione:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di coltivazione e sistemazione del polo
estrattivo 5T in localita' San Carlo di Cesena, presentato dalle
ditte Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi Srl, CI.BI. Srl e
CO.GE.RO. Srl, poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 7 marzo 2005, e'
nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
sinteticamente riportate ed indicate ai punti 1.C, 2.C. e 3.C. del
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di coltivazione e
sistemazione del polo estrattivo 5T in localita' San Carlo di
Cesena", sottoscritto il 7 marzo 2005 nell'apposita Conferenza dei
Servizi, rapporto che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:
1) esaminati gli elaborati progettuali e specificamente l'elaborato
1.4.6. "Piano di coltivazione - Verifiche di stabilita'",
aderentemente alle disposizioni dettate dall'articolo 23 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PAE del Comune di Cesena, in merito alla
pendenza delle scarpate e altezza dei fronti di scavo, in assenza di
adeguate verifiche di stabilita' prodotte dai tecnici progettisti che
dispongano diversamente, al fine di garantire le condizioni di
sicurezza delle scarpate il piano di coltivazione dovra' prevedere in
fase di coltivazione scarpate non superiori ad 8.00 metri di altezza
e pendenza pari a 1/1 (45) alternate a banche di larghezza non
superiori a 5.00 metri sagomate in leggera contropendenza;
conseguentemente e' da ritenersi incongruo, e quindi necessitante di
un suo adeguamento in fase di rilascio dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva, l'elaborato 1.6.3. "Piano di Sistemazione -
Tipi d'opera" del progetto, come modificato a seguito della
trasmissione da parte dei tecnici delle Ditte proponenti di
integrazioni spontanee (nota del 30/11/2004 acquisita al prot. prov.
n. 92082 del 9/12/2004);
2) precisato che la valutazione sulla conformita' del progetto di
coltivazione presentato rispetto ai quantitativi estraibili residui
presso il polo estrattivo in questione e' riferita alla data circa
coincidente a quella della presentazione della presente procedura di
VIA (giugno 2003), e rilevato inoltre che, seppur a fasi alterne, da
tale data l'attivita' di escavazione nel polo estrattivo e'
proseguita in virtu' di autorizzazioni rilasciate precedentemente, si
richiede che i singoli piani di coltivazione, costituenti allegato
alle domande di nuove autorizzazioni all'attivita' estrattiva, siano
subordinati ad una preliminare verifica della congruita' dei
quantitativi richiesti alla residua potenzialita' estrattiva, desunta
dall'elaborazione di un aggiornato rilievo topografico
plano-altimetrico che rappresenti l'effettivo stato di attuazione del
polo estrattivo, e tenga quindi conto dei quantitativi nel frattempo
estratti;
3) la previsione indicata dal progetto di coltivazione nella tavola
1.4.1. "Planimetria di progetto" concernente la realizzazione dei tre
capannoni di servizio da adibire a ricovero dei mezzi d'opera e', in
base alle norme del vigente PAE, ammissibile purche' subordinata
all'obbligo dell'autorizzazione o del permesso a costruire ai sensi
della legislazione urbanistica vigente, precisando che la vita in
esercizio degli stessi non puo' eccedere la durata dell'attivita'
estrattiva. Gli allegati progettuali riportano che la costruzione dei
capannoni e' legata al conseguimento, nella fase di coltivazione, di
condizioni morfologiche compatibili alla realizzazione degli stessi
raggiungibili entro il primo quinquennio di attivita', nonostante
appaia, dal sopralluogo effettuato, che l'attuale stato dei luoghi,
in prossimita' dell'area di carico degli automezzi in adiacenza alla
strada comunale San Mamante, gia' consenta la realizzazione dei
manufatti in progetto. Sulla base di quanto sopra le relazioni
tecniche allegate alle richieste di autorizzazione alla costruzione
dei manufatti dovranno essere corredate di opportuna documentazione
necessaria a motivare il dimensionamento dei capannoni fondato sulle
effettive necessita' gestionali ed operative delle singole ditte
esercenti, inoltre si prescrive che il permesso di costruire o
autorizzazione alla realizzazione dei capannoni debba essere
contestuale al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' estrattiva; l'importo fideiussorio a garanzia degli
obblighi convenzionali, derivanti dall'esercizio dell'attivita'
estrattiva, dovra' altresi' prevedere un deposito cauzionale a
garanzia della dismissione dei manufatti ad attivita' estrattiva
terminata, ad avvenuto recupero ambientale;
4) le abitazioni coloniche sono consentite dalle vigenti norme del
PRG solo nelle zone rurali a servizio dell'attivita' agricola e
secondo quanto stabilito dagli specifici articoli. L'eventuale
costruzione di nuovi edifici dovra' seguire le regole previste dal
PRG per gli ambiti rurali al momento della dismissione e recupero
dell'area di escavazione. In occasione del sopralluogo effettuato in
data 12/1/2005, si e' presa visione anche dell'edificio residenziale
esistente lungo il futuro tracciato della Via vicinale Montegranello.
Qualora l'edificio sia mantenuto, modificando con l'autorizzazione i
profili di escavazione proposti, se ne ritiene possibile il recupero,
nel rispetto di quanto previsto all'art. 78 delle NDA per gli edifici
d'abitazione esistenti. Relativamente invece, al fabbricato gia'
demolito di cui e' stata presentata copia della documentazione
catastale, si precisa che per tale tipologia di fabbricati, sono
previste regole specifiche all'art. 79.07bis delle vigenti NDA. In
relazione a tale normativa non si ritiene possibile la ricostruzione
dell'edificio gia' demolito;
5) verificato che sull'area di cava insiste un vincolo
ambientale-paesaggistico, in quanto il piano di coltivazione prevede
l'eliminazione di parte di un soprassuolo boschivo, tutelato ai sensi
del comma 1, lett. g) dell'art. 142 del DLgs 42/04, posto sulla
porzione settentrionale dell'area di cava in versante destro del rio
delle Calanche, nel procedimento autorizzativo successivo alla
presente procedura di VIA dovra' essere richiesta al Ministero
dell'Ambiente e per la Tutela del territorio l'autorizzazione
prevista dall'art. 146, comma 14 del DLgs 42/04;
6) accertata la presenza all'interno dell'area di cava di aree
demaniali, le Ditte che interverranno su tali superfici dovranno
adempiere le procedure previste per il rilascio della domanda di
concessione demaniale, regolata dalla L.R. 7/04;
6.bis) la vasta vulnerazione ambientale, il forte impatto visivo -
percettivo ed il disturbo sull'ecosistema locale prodotti
dall'attivita' di coltivazione pregressa sono tali da rendere
ambientalmente sostenibile l'ulteriore proseguimento dell'attivita'
solo a condizione che venga garantito il rispetto di tempi certi e
ridotti nell'esercizio della coltivazione, perseguibili attraverso
uno sviluppo coordinato dell'azione estrattiva. Devono quindi essere
limitate a tre anni rispettivamente sia la prima che la seconda fase
dell'attivita' di coltivazione, potendo, pero', ogni fase essere
prolungata a cinque anni nel caso in cui, allo scadere del triennio
di riferimento, le ditte proponenti riescano a dimostrare che
l'attivita' estrattiva e' stata eseguita in modo coordinato, con la
contestuale e progressiva sistemazione delle aree non piu' oggetto di
coltivazione. Inoltre, al fine di garantire il necessario
coordinamento tra i diversi attori coinvolti direttamente e
indirettamente nell'attivita' estrattiva, dovra' essere sottoscritta
dal Comune e da codesti soggetti una convenzione quadro,
preliminarmente al rilascio delle singole autorizzazioni
all'esercizio dell'attivita' estrattiva, che definisca modalita'
attuative e relative tempistiche, nonche' gli importi fideiussori e
la ripartizione degli stessi a carico dei diversi soggetti
attuatori;
7) il progetto di sistemazione finale prevede, nella parte bassa
della cava, la realizzazione di uno scavo profondo due metri rispetto
all'attuale piano dei piazzali di carico, necessario a creare una
depressione entro la quale collocare l'abbondante materiale di scarto
derivante dall'attivita' di coltivazione; considerata l'estensione di
tale scavo, comprendente quasi tutto il fronte di cava prospiciente
la Via com.le San Mamante per una larghezza che raggiunge oltre i
cento metri, poiche' si ritiene possibile all'interno di tale ampia
"vasca" la formazione di zone di accumulo e ristagno idrico ed
eventualmente di una falda freatica, si richiede di integrare il
progetto di sistemazione in tale zona prevedendo un adeguato sistema
di deflusso delle acque sotterranee (drenaggi ecc.);
8) nel corso dell'attivita' estrattiva si dovra' evitare nel modo
piu' assoluto di pervenire a superfici di fine scavo non piu'
recuperabili dal punto di vista morfologico. Pertanto i fronti di
scavo nell'approssimarsi alla superficie morfologica finale dovranno
progressivamente allinearsi a questa in modo che la superficie di
fine scavo venga a coincidere con la superficie di sistemazione
finale;
9) per i fronti di scavo che interessano le coltri detritiche si
devono prevedere pendenze moderate e non superiori a 1/1 (45), ed in
genere inferiori a quelle dei fronti di scavo in roccia; sara'
comunque compito del progettista valutare e ricercare la pendenza
adeguata e compatibile con le verifiche di stabilita', in tutti i
casi il valore della pendenza non dovra' superare 1/1 (45) con
altezze e pedate massime come prescritto dal PAE vigente;
10) poiche' ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera bb) del DLgs 152/99
si deve considerare come scarico "qualsiasi immissione diretta
tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e
in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione", lo
scarico in acque superficiali derivante dai sistemi di trattamento
della frazione solida presente nelle acque di dilavamento delle aree
di scavo, individuati dal progetto, dovra' essere autorizzato ex art.
45 del sopra richiamato DLgs 152/99 che recita "Tutti gli scarichi
devono essere preventivamente autorizzati"; si ritiene altresi' che
tali sistemi vadano progettati e dimensionati individuando pochi
punti di trattamento. Dovranno essere inoltre previste modalita' di
controllo (monitoraggio delle acque scaricate) e procedure
manutentive per garantire nel tempo l'efficienza del sistema. Si
precisa che al fine di una idonea valutazione del sistema, gli
elaborati dovranno riguardare la situazione complessiva: se la
realizzazione e' per stralci ogni stralcio dovra' presentare la
situazione complessiva comprese le opere ancora funzionali;
11) dovra' essere eseguito lo scarico di troppo pieno per i tre
bacini, da collegarsi alla rete dei fossi di progetto;
12) si deve mantenere efficiente la rete scolante superficiale di
progetto, la quale deve essere collegata con adeguate tecniche
costruttive alla rete di deflusso esterna esistente;
13) alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 3.B.2
relativamente agli aspetti legati alla flora, alla vegetazione, alla
fauna, agli ecosistemi e al paesaggio, si prescrive che, a fronte
dell'eliminazione del bosco di castagneto, venga previsto di
impiantare una compagine arboreo-arbustiva anche sull'area che
nell'elaborato 2 "Tavola di progetto - Sistemazione
ecologico-paesaggistica - Integrazioni" e' identificata come
"frutteto";
(omissis)
pertanto la sistemazione finale dell'area interessata dall'attivita'
estrattiva dovra' avvenire, con riferimento alla Fig. 1 sopra
riportata, secondo lo schema di seguito descritto: - area azzurra:
nell'area gia' oggetto di sistemazione finale in passato dovranno
essere realizzati interventi di ingegneria naturalistica atti a
conservare il suolo da forme di erosione superficiale, tipo
fascinature, viminature ed eventualmente una integrazione della
compagine arborea gia' presente con arbusti, roverelle e carpino; -
area verde: realizzazione di un'area boscata permanente nella fascia
avente un'estensione di circa 11 ettari che si aggiunge a quella gia'
prevista dalle ditte proponenti di 3 ettari; - area rosa:
realizzazione di un'area destinata all'uso agricolo nella zona con
pendenze fino al 20%, avente una superficie di circa 6 ettari, in cui
potranno essere consentite colture semi-permanenti quali frutteti e/o
vigneti specializzati, prati-pascoli; - area gialla: realizzazione di
un'area destinata all'uso agricolo nella zona con pendenze del 3%,
avente una superficie di circa 12,4 ettari, confinante con la Via S.
Mamante, dove potranno essere consentiti seminativi; in particolare:
- nell'area a campitura rosa l'assetto idrogeologico della pendice
piantumata dovra' essere curato in modo da evitare fenomeni di
erosione, mediante la predisposizione di idonei fossi di guardia a
monte e a valle e con scoline trasversali poste ad una distanza
inferiore ai 60 m. l'una dall'altra e collegate ad un sistema di
collettori in grado di condurre a valle le acque meteoriche senza
arrecare danno a colture agrarie, a strutture produttive o ad
infrastrutture; - nell'area a campitura verde, destinata a bosco
permanente, devono essere seguite le seguenti prescrizioni:
preparazione del terreno - rippatura incrociata alla profondita' di
80 cm.; - distribuzione di letame bovino (300 q.li/Ha) oppure di
pollina (100 q.li/Ha) nel rispetto di quanto previsto da DM 19/4/1999
"Approvazione del codice di buona pratica agricola" (GU n. 86 del
4/5/1999) e della L.R. 50/95; - aratura alla profondita' media di 30
cm. per l'interramento della concimazione organica; - erpicatura con
erpice rotante o, in alternativa, con erpice semplice a due passate,
impianto dovra' essere predisposto su filari con un interfilare di 4
m. e con inerbimento permanente. Lo schema planimetrico d'impianto,
che andra' sfalsato in relazione al confine del terreno boschivo,
dovra' prevedere le distanze a seconda delle specie, in base alla
loro longevita' ma anche allo sviluppo del volume della parte epigea,
prescindendo quindi, in questo caso, dalla longevita', secondo le
seguenti indicazioni:
A - Le specie seguenti dovranno osservare un sesto d'impianto di m.
16 x 16 possibilmente nelle proporzioni a fianco indicate e con
metodo randomizzato.
Specie Proporzioni
Acero campestre (Acer campestre) 5%
Castagno (Castanea sativa) 20%
Farnia (Quercus robur) 20%
Frassino maggiore (fraxinus excelsior) 5%
Noce (juglans regia) 20%
Roverella (Quercus pubescens) 10%
Tiglio (Tilia cordata) 20%
B - Le specie seguenti dovranno osservare un sesto d'impianto di m. 8
x 8 possibilmente nelle proporzioni a fianco indicate e con metodo
randomizzato.
Specie Proporzioni
Ciliego (Prunus avium) 30%
Gelso (Morus alba o M. nigra) 10%
Olmo (Ulmus campestris) 10%
Pero selvatico (Pyrus pyraster) 20%
Pioppo tremulo (Populus tremula) 10%
Siliquastro (Cercis siliquastrum) 10%
Tassi (Taxus bacata) 10%
C - Le specie seguenti dovranno osservare un sesto d'impianto di m. 4
x 4 possibilmente nelle proporzioni a fianco indicate e con metodo
randomizzato.
Specie Proporzioni
Carpino bianco (Carpinus betulus) 5%
Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 5%
Melo selvatico (Malus sylvestris) 10%
Sorbo domestico (Sorbus domestica) 20%
Sorbo ciavardello (Sorbus torminalis) 10%
Nespolo (Mespilus germanica) 10%
Nocciolo (Corylus avellana) 30%
Sambuco (Sambucus nigra) 10%
D - Le specie seguenti, titpicamente arbustive, dovranno osservare un
sesto d'impianto di m. 4x 2 possibilmente nelle proposzioni a fianco
indicate e con metodo randomizzato.
Specie Proporzioni
Bosso (Boxus sempervirens) 10%
Corniolo (Cornus mas) 10%
Sanguinello (Cornus sanguinea) 5%
Fusaggine (Evonymus europeaus) 10%
Ginestra (Spartium juniceum) 20%
Ligustro (Ligustrum vulgare) 20%
Maggiociondolo (Cytisus laburnum) 5%
Tamerice (Tamarix gallica) 20%
Le piante dovranno essere provviste di tutore e di idonei sistemi di
protezione dai selvatici.
(omissis)
L'assetto idrogeologico della pendice piantumata dovra' essere curato
in modo da evitare fenomeni di erosione, mediante la predisposizione
di idonei fossi di guardia a monte e a valle e con scoline
trasversali poste ad una distanza inferiore ai 60 m. l'una dall'altra
e collegate ad un sistema di collettori in grado di condurre a valle
le acque meteoriche senza arrecare danno a colture agrarie, a
strutture produttive o ad infrastrutture; Manutenzione ed operazioni
colturali da eseguire annualmente per i primi 5 anni - accertamento
delle fallanze e sostituzione delle piante morte con astoni della
stessa specie o di specie diversa avente la stessa potenzialita' di
sviluppo; - sfalcio del cotico erboso permanente nei mesi di maggio e
settembre; - potatura di allevamento; - ripristino, se necessario,
dei sistemi di dissuasione o di difesa dai selvatici (ungulati); -
manutenzione o ripristino della rete idraulica di regimazione delle
acque meteoriche; operazioni colturali per i successivi 5 anni -
spalcature ove necessario; - sfalcio del cotico erboso nel mese di
maggio; - manutenzione o ripristino della rete di regimazione delle
acque meteoriche;
13 bis) a garanzia degli obblighi convenzionali di cui all'art. 12
della L.R. 17/91, per la parte relativa al costo degli impianti
arboreo-arbustivi e dei previsti interventi manutentivi, di cui alla
precedente prescrizione n. 13, dovranno essere costituite le
garanzie fidejussorie di seguito indicate: - impianto del bosco
permanente Euro 10.000,00/Ha - manutenzione dei primi 5 anni Euro
3.000,00/Ha (complessivi per i 5 anni) - manutenzione dei 5 anni
successivi Euro 500/Ha/anno. Si precisa che l'estinzione della
fidejussione dovra' avvenire nei seguenti modi: - per la spesa
d'impianto e per la manutenzione dei primi 5 anni, al termine del
quinto anno dall'avvenuta esecuzione dell'impianto; - per la
manutenzione dei 5 anni successivi allo scadere del decimo anno
dall'impianto;
14) il progetto complessivo di recupero finale dell'area di cui alla
prescrizione 13, all'interno del quale dovranno essere individuate le
superfici di competenza di ciascuna Ditta esercente, dovra'
costituire elemento essenziale degli elaborati allegati alla
richiesta di autorizzazione all'attivita' estrattiva; per l'ambito di
competenza di ciascun esercente l'attivita' estrattiva, dovra' essere
inoltre predisposto il computo metrico estimativo dell'intervento di
sistemazione in oggetto che concorre alla formazione dell'importo
complessivo della fideiussione a garanzia degli obblighi
convenzionali;
15) si prescrive inoltre che i fossi di scolo principali, indicati
nell'elaborato 1.6.1. "Piano di sistemazione - Planimetria di
sistemazione finale - Integrazioni", dovranno essere contornati, per
tutto il loro sviluppo, da arbusti autoctoni (siepi), in modo tale da
perseguire una maggior armonia della sistemazione stessa con
l'ambiente circostante e offrire un notevole supporto come equilibrio
biologico nel sistema di difesa delle coltivazioni;
16) relativamente all'asportazione del suolo si prescrive che tale
operazione venga eseguita con attenzione, evitando il rimescolamento
tra i diversi orizzonti ed in particolare per quelli superficiali. Il
prelievo di questi dovra' coincidere con il loro immediato carico e
deposizione nel sito di conservazione (dovranno pertanto essere
individuate specifiche aree destinate a tale scopo) o di riuso
finale. Dovra' sempre essere evitato il calpestio del materiale
rimosso da parte delle macchine operatrici pesanti o movimentazioni
ripetute. I diversi orizzonti prelevati devono avere una
conservazione differenziata: lo strato piu' superficiale (0-20 cm),
"top soil", deve essere trattato con estrema cura: si dovra' evitare
la creazione di cumuli troppo elevati (al massimo 1m. di altezza);
non si dovra' calpestare il materiale con macchine operatrici; si
dovra' mantenere umida la massa attraverso irrigazioni, pacciamature,
ecc.; si dovra' mantenere la massa aerata attraverso periodiche
lavorazioni, come anche evitare la crescita e moltiplicazione di
specie vegetali stimolate dal disturbo, sfalciando il cotico
periodicamente, sempre prima della disseminazione dei propaguli da
parte delle infestanti; si dovra' seminare dei miscugli di leguminose
per arricchire il substrato di elementi nutritivi organici. La
porzione piu' fonda "sub-soil" (20-50/100 cm) deve essere ancora
trattata con cura, realizzando cumuli non elevati (1-2 m. di
altezza); anche questi dovranno essere mantenuti freschi ed aerati,
controllando la vegetazione ruderale e la sua disseminazione. Gli
strati alterati profondi, possono invece essere trattati con minore
attenzione, prevedendo cumuli di dimensioni maggiori ed evitando
l'attivazione di particolari controlli sulla vegetazione ruderale. La
durata della conservazione dovra' essere comunque commisurata alle
esigenze della sistemazione, privilegiando il riuso in tempi brevi.
E' preferibile un riuso entro l'anno in ragione del fatto che piu' la
conservazione si prolunga maggiori sono le alterazioni che il
materiale subisce, specie nella componente biologica; si prescrive
inoltre che, in fase di coltivazione, gli accumuli temporanei di
terreno, siano sistemati secondo il criterio del minimo impatto
visivo;
17) dal momento che si ritiene importante tutelare la porzione di
castagneto non oggetto di attivita' di escavazione, si prescrive che
il cantiere di lavoro venga opportunamente delimitato da barriere
visibili e non facilmente scavalcabili che preservino l'area residua
di bosco di castagni da intrusioni, anche accidentali, dei mezzi
d'opera; altresi' la porzione di bosco cosi' salvaguardata non dovra'
essere oggetto di opere di cantiere, quali ad esempio, piste,
parcheggi, depositi o rimessaggi ecc. o in alcun modo manomessa;
18) Alla luce di quanto evidenziato nello studio presentato e dei
risultati delle simulazioni effettuate, di quanto esposto al
paragrafo 3.B.1 e di quanto espressamente presentato dal proponente
in merito all'esecuzione di un monitoraggio, si ritiene necessario
pianificare e predisporre un programma di monitoraggio della qualita'
dell'aria della zona, a carico delle Ditte, seguendo le indicazioni
operative di seguito riportate: - e' necessario prevedere, come anche
proposto dallo studio presentato, un piano di monitoraggio della
qualita' dell'aria ante operam in assenza di attivita' di
coltivazione caratterizzato da una singola campagna di monitoraggio
della durata di 15 giorni consecutivi per singolo punto, in modo da
poter verificare il livello di qualita' dell'aria ante operam nei
periodi monitorati; - e' necessario prevedere un piano di
monitoraggio della qualita' dell'aria in corso d'opera di durata
almeno annuale caratterizzato da due campagne di monitoraggio
stagionali (invernale ed estiva) della durata di 15 giorni
consecutivi ciascuna per singolo punto, in modo da poter verificare
il livello di qualita' dell'aria nei periodi monitorati e l'eventuale
impatto prodotto dall'attivita' estrattiva. Tali campagne dovranno
essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di
coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni di
inquinanti in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e
dei ricettori esistenti; - le campagne di monitoraggio dovranno
essere effettuate in prossimita' di due punti preferibilmente
caratterizzati dai recettori indicati con il numero 1 o 2 e 4 o 5
indicati nell'elaborato 2.5. (Allegato n. 4 - Studio di impatto
ambientale - Traffico e qualita' dell'aria - 15/10/2004) allegato al
S.I.A., ubicati in aree maggiormente morfologicamente depresse
all'interno dell'area e lungo la viabilita' di accesso e comunque
preventivamente concordati con ARPA, Comune di Cesena e
Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione
territoriale; - dovranno essere monitorati i parametri PM10, PTS,
NO2, NOx, mediante mezzo mobile, od attraverso altra metodologia di
campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo scopo
prefissato; - i periodi stagionali (caratterizzati dalle condizioni
meteoclimatiche maggiormente sfavorevoli presso i ricettori
considerati), l'esatta ubicazione dei punti di monitoraggio, le
misurazioni e le metodologie di analisi ed elaborazione dati
dovranno essere preventivamente concordati con ARPA, Comune di Cesena
e Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale, al fine di ottenere, a seguito degli
esiti delle campagne di monitoraggio, dati rappresentativi per i
parametri monitorati, della realta' estrattiva in zona collinare e
degli eventuali impatti prodotti dalla stessa; - nell'eventualita'
che durante le campagne di monitoraggio si verifichino (secondo
quanto disposto e previsto dagli Enti sopra citati) condizioni (sia
in termini di presenza e modalita' di lavorazioni e coltivazioni sia
in termini di condizioni meteo o eventi di altro genere) che possano
causare l'acquisizione di dati non significativi per gli scopi
prefissati, la campagna specifica dovra' essere ripetuta; -
nell'eventualita' che le campagne di misure effettuate durante la
coltivazione della cava non evidenzino (secondo quanto valutato da
ARPA, Comune di Cesena e Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale) alcuna
situazione di criticita' in termini di qualita' dell'aria e di
protezione della salute umana e della vegetazione, verranno
considerate concluse le indagini conoscitive in merito alla qualita'
dell'aria; in caso contrario verranno immediatamente identificate
misure di mitigazione opportune in grado di garantire il rispetto dei
limiti di legge e verranno valutati, in accordo con il Comune di
Cesena, ARPA e l'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale, nuovi e ulteriori piani di
monitoraggio da effettuare sul sito; - il monitoraggio da promuovere
in corso di esercizio dovra' essere effettuato, in relazione con le
previsioni del piano di coltivazione, in periodo di piena
operativita' dell'attivita' di coltivazione da parte degli esercenti
le aree prospicienti i ricettori individuati, in concomitanza di
interventi comportanti la movimentazione di ingenti volumi di terreno
e/o il coinvolgimento di ampie superfici (situazione peggiore in
termini di emissione di inquinanti prodotti, di concentrazione di
mezzi impiegati e intensita' di attivita' lavorative in prossimita'
dei ricettori analizzati), e dovra' essere iniziato entro 6 mesi
dall'inizio dei lavori di coltivazione. La comunicazione di inizio
attivita' dovra' essere effettuata a cura dei singoli esercenti
l'attivita' estrattiva, oltre che al Comune, ad ARPA ed
all'Amministrazione provinciale di Forli' - Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
19) gli esiti dei monitoraggi di cui al punto precedente, dovranno
essere inviati a cadenza semestrale ad ARPA di Forli'-Cesena,
all'Amministrazione comunale di Cesena e all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
20) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla
normativa vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare
dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione: -
copertura del carico trasportato mediante teloni; - si dovra'
provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei depositi di
accumulo provvisorio e delle vie di transito alle aree di scavo non
asfaltate; - gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere
ubicati non in prossimita' dei ricettori presenti; - poiche' si
ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi piu'
aridi dell'anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su
vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in correlazione con
l'andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi
nell'imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi ambiti
visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano
inumidite le pareti interne dell'area-estrattiva mediante autobotti e
si proceda alla bagnatura degli autocarri a carico completato; -
lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;
21) devono essere progettate e realizzate, entro e non oltre la data
di inizio di coltivazione del singolo esercente prospiciente i
ricettori elencati, tutte le misure di mitigazione e bonifica
acustica previste e descritte nello studio previsionale (rilevati in
terra presso i ricettori 6 e 12), al fine di ottenere gli
abbattimenti acustici previsti;
22) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area di cava (ricettori
4, 6, 12, 17, 22). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di coltivazione e il livello equivalente di rumore
ambientale in fase di esercizio;
23) - devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore
in continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi
all'area di cava e alla viabilita' di accesso (ricettori 4, 6, 12,
17, 22), secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, sia
in assenza di attivita' di cava che in fase di esercizio, al fine di
verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti dalla
attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei
valori limite vigenti nelle aree monitorate;
24) il monitoraggio e le analisi di cui ai due punti precedenti
dovranno essere eseguiti da un tecnico competente in acustica (art.
2, Legge 447/95), nominato dalle societa' proponenti, entro 6 mesi
dall'inizio attivita' di gestione del singolo esercente prospiciente
ogni singolo ricettore da monitorare e in situazione di funzionamento
a regime dell'attivita' estrattiva nelle condizioni di lavorazione
maggiormente gravose dal punto di vista acustico per ogni ricettore
individuato (sia per le tipologie di attivita' svolte particolarmente
rumorose sia per la dislocazione delle attivita' in aree maggiormente
prossime al ricettore da monitorare), con oneri a carico della
societa' proponente. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi
fonometrici dovranno essere comunicati al Servizio Ambiente del
Comune con almeno 10 giorni d'anticipo. Tutti i risultati e le
relative conclusioni dovranno essere trasmessi, all'Amministrazione
comunale di Cesena, all'Amministrazione provinciale di Forli' -
Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA;
25) le comunicazioni di inizio attivita' dovranno essere effettuate a
cura dei singoli esercenti l'attivita' estrattiva, al Comune di
Cesena, ad ARPA ed all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale;
26) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal singolo esercente
prospiciente i ricettori monitorati o comunque dagli esercenti
identificati da ARPA come corresponsabili al superamento dei limiti
vigenti, a proprio carico ed entro 3 mesi dal ricevimento da parte
della stessa societa' proponente dei risultati del monitoraggio,
idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il
rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti. Al
fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione
realizzate, dovra' essere eseguito presso il/i ricettore/i
interessato/i un ulteriore monitoraggio acustico secondo i criteri
definiti nelle prescrizioni n. 22, 23 e 24 entro 3 mesi dalla
realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate;
27) durante le attivita' di coltivazione dovranno comunque essere
messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle
emissioni sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee
attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in materia di
emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata
organizzazione delle singole attivita', sia mediante la realizzazione
di misure di mitigazione temporanee eventualmente necessarie, al fine
di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimita' dei
ricettori presenti durante le fasi di coltivazione previste e nei
periodi di loro attivita';
28) dovra' essere inoltre rispettato quanto previsto dal DLgs
27/1/1992, n. 95 e dal DM 16/5/1996, n. 392 relativamente alla
gestione e smaltimento degli oli esausti; in particolare i recipienti
per il deposito degli oli usati devono avere adeguati requisiti di
resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle
caratteristiche di pericolosita' degli oli contenuti, devono essere
dotati di bacino di contenimento di capacita' pari all'intero volume
del contenitore, devono essere posti al coperto, devono avere idonee
chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, devono essere
provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di
sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa
per rendere sicure le operazioni di movimentazione, apposita
etichettatura che ne identifichi il contenuto (comprensiva di codice
CER);
c) di dare atto che la procedura di VIA in oggetto si conclude
esclusivamente con una valutazione degli impatti ambientali, senza
ricomprendere ne' sostituire gli atti autorizzativi necessari per
legge;
d) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
e) di quantificare in Euro 26.056,00, pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in narrativa, le spese istruttorie
che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni, sono a carico della societa' proponente;
f) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione tra
Comune di Cesena e Provincia di Forli'-Cesena, citata in premessa, il
90% dell'importo sopra citato, pari a Euro 23.450,00, spetta alla
Provincia, per l'attivita' istruttoria da essa svolta, e sara'
incassato al Cap. 600005 del Bilancio 2005, ed il 10%, pari a Euro
2.606,00, al Comune e sara' incassato al Cap. 31020 del Bilancio
2005;
g) di provvedere ad effettuare il pagamento delle suddette spese di
istruttoria di spettanza della Provincia, pari a Euro 23.450,00, dopo
aver incassato il versamento che verra' effettuato dalle societa'
proponenti Societa' Cooperativa Braccianti Riminesi Srl, CI.BI. Srl e
CO.GE.RO. Srl;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alle societa' proponenti Societa' Cooperativa
Braccianti Riminesi Srl, CI.BI. Srl e CO.GE.RO. Srl;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione
territoriale ed al Servizio Difesa del suolo, Beni ambientali della
Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna, all'ARPA -
Sezione provinciale di Forli'-Cesena, all'Azienda USL di Cesena, al
Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, al Corpo Forestale dello
Stato, alla Soprintendenza BB.AA.;
j) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.