REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 297

Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Universita' degli studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, in attuazione dell'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la Legge costituzionale n. 3 del 2001 assegna alle Regioni                    
competenze di legislazione concorrente in materia di tutela della               
salute, di formazione e di ricerca, di professioni;                             
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo               
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.                  
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'",                     
istituisce la Conferenza permanente Regione-Universita', quale sede             
di raccordo e di concertazione nelle materie connesse all'attivita'             
delle Universita' ed in particolare in quelle della sanita', della              
cultura e del sistema formativo;                                                
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione           
e il funzionamento del Servizio sanitario regionale" disciplina, tra            
l'altro, le relazioni tra Servizio sanitario regionale e Universita',           
individuando in particolare le materie che formano oggetto di                   
Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita';                            
richiamati inoltre:                                                             
- il DLgs 502/92 e successive modificazione e integrazioni, con                 
particolare riferimento a quelle apportate con il DLgs 19 giugno                
1999, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio               
sanitario nazionale a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998,           
n. 419";                                                                        
- il DLgs 21 dicembre 1999, n. 517, recante "Disciplina dei rapporti            
fra Servizio sanitario nazionale e Universita' a norma dell'art. 6              
della Legge 30 novembre 1998, n. 419";                                          
- il Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita' degli Studi            
di Bologna, Ferrara, Modena e Parma, ai sensi del primo comma                   
dell'art. 6 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502  e successive                     
modificazioni, sottoscritto in data 18 marzo 1998 per la                        
regolamentazione dell'apporto della facolta' di Medicina e Chirurgia            
alle attivita' assistenziali del Servizio sanitario regionale;                  
- i documenti applicativi del Protocollo d'intesa sopra richiamato,             
sottoscritti in data 27 marzo 2001, in materia di personale                     
universitario conseguenti all'entrata in vigore del DLgs 517/99                 
(artt. 5, 6);                                                                   
- il Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita' degli Studi            
di Bologna, Ferrara, Modena e Parma in applicazione dell'art. 6,                
comma 3 del DLgs 502/92 e successive modificazioni, sottoscritto in             
data 1 agosto 1996;                                                             
- il Protocollo d'intesa tra la Regione e le Universita' di Bologna,            
Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma, sulla formazione dei medici              
specialisti, sottoscritto in data 16 febbraio 2000;                             
dato atto che:                                                                  
- i numerosi e significativi cambiamenti intervenuti sul piano                  
istituzionale, normativo ed organizzativo impongono la necessita' di            
perseguire nuove forme di collaborazione rispetto a quelle che hanno            
caratterizzato i rapporti tra Regione ed Universita', attraverso il             
regime delle "convenzioni" prima e la "piena complementarieta'" tra             
la programmazione e la gestione delle attivita' di rispettiva                   
competenza del Servizio sanitario regionale e dell'Universita'                  
perseguita col Protocollo d'intesa del 18 marzo 1998;                           
- l'Assessore alla Sanita' ha concordato con i Rettori delle                    
Universita' della regione, in data 7 febbraio 2005, i contenuti del             
Protocollo d'intesa da sottoscrivere in attuazione dell'art. 9 della            
L.R. 29/04, che coerentemente con le necessita' di cui al punto                 
precedente individua nell'integrazione lo strumento idoneo per                  
realizzare il concorso delle rispettive autonomie. Tale integrazione            
si realizza nell'istituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria,            
nel concorso alla promozione della ricerca biomedica e sanitaria,               
nella programmazione delle attivita' didattiche e formative;                    
- con separato provvedimento, adottato d'intesa con la Conferenza               
Regione-Universita', si provvede a disciplinare le Aziende                      
ospedaliero-universitarie, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della               
L.R. 29/04;                                                                     
ravvisata l'opportunita' di approvare il Protocollo d'intesa tra la             
Regione Emilia-Romagna e le Universita' di Bologna, Ferrara,                    
Modena-Reggio Emilia e Parma, di cui al documento allegato alla                 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;                    
dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare           
"Sanita' e Politiche sociali" nella seduta del 10 febbraio 2005;                
vista la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente per              
oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                    
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
sopraccitata deliberazione 447/03 del parere di regolarita'                     
amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche              
sociali dott. Franco Rossi;                                                     
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare il testo del Protocollo di intesa tra la Regione                
Emilia-Romagna e le Universita' degli Studi di Bologna, Ferrara,                
Modena-Reggio e Parma, allegato alla presente deliberazione quale               
parte integrante e sostanziale;                                                 
b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO                                                                        
Protocollo d'intesa in attuazione dell'art. 9 della L.R. 23 dicembre            
2004, n. 29                                                                     
tra                                                                             
- la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta             
regionale in carica Vasco Errani, di seguito denominata "Regione"               
- l'Universita' degli Studi di Bologna, in persona del Magnifico                
Rettore in carica prof. Pier Ugo Calzolari;                                     
- l'Universita' degli Studi di Ferrara, in persona del Magnifico                
Rettore in carica, prof. Patrizio Bianchi;                                      
- l'Universita' degli Studi di Modena-Reggio Emilia, in persona del             
Magnifico Rettore in carica, prof. Gian Carlo Pellacani;                        
- l'Universita' degli Studi di Parma, in persona del Magnifico                  
Rettore in carica, prof. Gino Ferretti;                                         
di seguito denominate "Universita'".                                            
Premessa                                                                        
Il Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione e Universita' in data            
18 marzo 1998, riconoscendo l'inadeguatezza del regime delle                    
"convenzioni" a realizzare il comune impegno a promuovere i tre                 
fondamentali obiettivi di garantire la qualita' e sostenibilita' del            
Servizio sanitario nazionale, assicurare la qualita' e la congruita'            
della formazione del personale medico e sanitario, promuovere lo                
sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, si proponeva di rendere           
"pienamente complementari" la programmazione e la gestione delle                
attivita' di rispettiva competenza del Servizio sanitario regionale e           
dell'Universita'. Anche tale strategia, per quanto utile a avviare              
nuove e piu' efficaci forme di relazione tra Regione ed Universita',            
si e' rivelata insufficiente a fronte dei numerosi e significativi              
cambiamenti, sul piano istituzionale, normativo ed organizzativo,               
intervenuti dalla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'intesa.              
Nello sviluppo dei rapporti tra Regione ed Universita' si intende               
rispettare e sostenere il rilievo nazionale ed internazionale delle             
Universita' della regione e delle loro Facolta' mediche, sia negli              
aspetti formativi, sia nella ricerca scientifica.                               
Fra i cambiamenti piu' significativi e con un impatto diretto sulle             
relazioni fra Universita' e Sistema sanitario regionale possono                 
essere citati:                                                                  
- la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla Legge               
costituzionale 3/01 e dalla Legge 131/03, che assegna alle Regioni              
nuove e piu' ampie competenze di legislazione concorrente in materia            
di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca, e professioni;                
- le Leggi regionali 24/3/2004, n. 6 "Riforma del sistema                       
amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni                   
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con                     
l'Universita'" e 23/12/2004, n. 29 "Norme generali                              
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario                  
regionale", in attuazione delle nuove competenze che la riforma                 
costituzionale assegna alla Regione;                                            
- l'articolazione, assai piu' complessa rispetto al passato, del                
sistema formativo universitario, con particolare riguardo allo                  
sviluppo, tuttora in corso sul piano normativo e su quello                      
organizzativo, dei corsi di laurea e della formazione post-laurea               
delle professioni sanitarie;                                                    
- le modificazioni introdotte dall'autonomia                                    
amministrativo-finanziaria e didattica dell'Universita';                        
- l'attuazione del Programma di formazione continua degli operatori             
del Servizio sanitario nazionale introdotto dagli articoli 16-bis,              
16-ter e 16-quater del novellato DLgs 502/92 che attribuisce alle               
Regioni nuove competenze in materia di elaborazione e gestione dei              
programmi di educazione continua in medicina (ECM), di accreditamento           
degli eventi formativi e di attribuzione dei relativi crediti;                  
- l'esplicita previsione da parte del DLgs 229/99 della costituzione,           
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di strutture (ospedali,           
distretti, dipartimenti) con funzioni di insegnamento all'interno di            
una rete formativa regionale che collabora con le Universita' nella             
formazione degli specializzandi e delle professioni sanitarie.                  
Su un piano piu' generale, l'evoluzione del Servizio sanitario                  
regionale ha accentuato l'autonomia delle Aziende sanitarie,                    
principalmente attraverso lo strumento di auto-organizzazione                   
rappresentato dall'atto aziendale, mentre il Piano sanitario                    
regionale ha introdotto forme innovative di assistenza, che                     
privilegiano l'assistenza territoriale, residenziale e non,                     
coordinandola con l'assistenza ospedaliera, compresa quella erogata             
nelle strutture di riferimento per la facolta' di Medicina e                    
Chirurgia.                                                                      
Il Servizio sanitario regionale si e' strutturato secondo un sistema            
a rete integrata di servizi, che, attraverso il modello hub and                 
spoke, connette funzionalmente i centri di riferimento regionale,               
spesso sedi di presenza universitaria, con le altre strutture. A                
questo si aggiungono lo sviluppo di una politica regionale della                
ricerca biomedica e sanitaria, promossa attraverso il Programma per             
la ricerca e la innovazione (PRI-ER), e le nuove responsabilita'                
assunte dalla Regione nella determinazione del fabbisogno di                    
personale per il Servizio sanitario regionale, per quanto riguarda in           
particolare le diverse specializzazioni mediche e le professioni                
sanitarie.                                                                      
Questi cambiamenti organizzativi e strutturali hanno profondamente              
modificato le esigenze della ricerca biomedica e sanitaria e                    
aumentato qualitativamente e quantitativamente la domanda di                    
formazione, per effetto dell'attribuzione di competenze e                       
responsabilita' nuove a figure professionali "tradizionali" e per il            
manifestarsi di nuove esigenze. Tutto cio' richiede piu' avanzate               
forme di collaborazione tra la Regione e il sistema delle Universita'           
della regione Emilia-Romagna, in ragione del loro ruolo fondamentale            
nella didattica e nella ricerca.                                                
Regione ed Universita' individuano nell'integrazione lo strumento               
idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie. Tale              
integrazione si realizza nell'istituzione dell'Azienda                          
ospedaliero-universitaria, nel concorso alla promozione della ricerca           
biomedica e sanitaria, nella programmazione delle attivita'                     
didattiche e formative.                                                         
Art. 1                                                                          
(Oggetto)                                                                       
Oggetto del Protocollo d'intesa, di seguito denominato Protocollo, e'           
la definizione dei rapporti fra Servizio sanitario regionale e                  
Universita' con specifico riferimento a:                                        
- partecipazione delle Universita' alla programmazione sanitaria                
regionale;                                                                      
- azienda ospedaliero-universitaria;                                            
- finanziamento;                                                                
- formazione;                                                                   
- ricerca;                                                                      
- compartecipazione ai risultati di gestione.                                   
Art. 2                                                                          
(Partecipazione delle Universita'alla programmazione sanitaria                  
regionale)                                                                      
Regione e Universita', nel rispetto delle rispettive autonomie e                
delle specifiche finalita' istituzionali, convengono quanto segue:              
a) le Universita' concorrono alla programmazione sanitaria regionale            
ed al raggiungimento dei relativi obiettivi per quanto riguarda le              
attivita' assistenziali essenziali alle attivita' didattiche e di               
ricerca della facolta' di Medicina e dei suoi corsi di laurea,                  
secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della L.R. 29/04. Tali             
attivita' si svolgono nelle Aziende ospedaliero-universitarie di                
riferimento di cui all'art. 9, comma 4 e in altre sedi del Servizio             
sanitario regionale, cosi' come previsto dal comma 5 del suddetto               
articolo;                                                                       
b) Regione e Universita' programmano congiuntamente l'integrazione              
tra le attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca, con                    
particolare riguardo: - alle priorita' del Programma regionale per la           
ricerca biomedica e sanitaria di cui all'art. 9, comma 9 della L.R.             
29/04, definite dalla Conferenza Regione-Universita', istituita                 
dall'art. 53 della L.R. 6/04; - alle scelte programmatiche                      
concernenti le attivita' didattiche, anche al fine di soddisfare i              
fabbisogni formativi regionali;                                                 
c) le Universita' concorrono, per gli aspetti concernenti le                    
attivita' assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie               
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, alla elaborazione             
della programmazione sanitaria regionale. Le Universita' partecipano            
altresi' alla programmazione sanitaria regionale mediante parere                
obbligatorio: - sulla proposta di Piano sanitario regionale approvata           
dalla Giunta; - sugli atti di programmazione regionale concernenti la           
definizione degli indirizzi di ricerca del Servizio sanitario                   
regionale e degli interventi che interessano le strutture sanitarie             
di cui alla lettera a);                                                         
d) le singole Universita' partecipano alla formulazione dei Piani               
attuativi locali (PAL), secondo le modalita' stabilite con le                   
Conferenze territoriali sociali e sanitarie.                                    
Art. 3                                                                          
(Azienda ospedaliero-universitaria)                                             
Le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di                 
Modena e di Parma costituiscono, rispettivamente per le Universita'             
di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma, le                  
aziende di riferimento per le attivita' assistenziali essenziali allo           
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca              
della facolta' di Medicina e Chirurgia, cosi' come previsto                     
dall'articolo 9, comma 4 della L.R. 29/04.                                      
Le Aziende ospedaliero-universitarie garantiscono l'integrazione fra            
le attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal                  
Servizio sanitario regionale e dall'Universita', nel rispetto                   
reciproco dei rispettivi obiettivi istituzionali e di programmazione            
e nell'ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del Servizio              
sanitario regionale, in cui rivestono un ruolo funzionale:                      
- alla programmazione sanitaria;                                                
- allo sviluppo di piani per la formazione e l'aggiornamento del                
personale, per l'attivita' di ricerca e di innovazione, di                      
informazione e comunicazione ai cittadini, di facilitazione                     
all'accesso ai servizi e di programmi per il governo clinico;                   
- alla rete regionale dei servizi e della ricerca, all'interno della            
quale le funzioni di eccellenza delle Aziende                                   
ospedaliero-universitarie costituiscono risorse dell'intero Servizio            
sanitario regionale.                                                            
Art. 4                                                                          
(Atto aziendale)                                                                
Ai sensi dell'art. 9, comma 7 della L.R. 19/94 e dell'art. 3, comma 4           
della L.R. 29/04, il Direttore generale adotta l'atto aziendale                 
dell'Azienda ospedaliero-universitaria, d'intesa con il Rettore                 
dell'Universita' interessata, in relazione ai Dipartimenti ad                   
attivita' integrata (DAI) ed alle strutture complesse a direzione               
universitaria.                                                                  
L'atto aziendale, fatte salve le ulteriori disposizioni regionali:              
- individua i Dipartimenti ad attivita' integrata;                              
- definisce le procedure per l'istituzione, la modifica e la                    
soppressione delle strutture complesse;                                         
- disciplina la procedura di attribuzione e revoca degli incarichi di           
direzione delle strutture complesse e semplici, dei programmi di cui            
all'art. 5 del DLgs 517/99, delle articolazioni funzionali, dei                 
moduli, nonche' degli incarichi di natura professionale, in coerenza            
con quanto stabilito dai vigenti Protocolli d'intesa                            
Regione-Universita';                                                            
- disciplina le modalita' per l'istituzione del collegio tecnico per            
la valutazione e la verifica delle attivita' svolte dai professori e            
ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 13 del DLgs               
517/99, in coerenza con quanto stabilito dai vigenti Protocolli                 
d'intesa Regione-Universita';                                                   
- definisce la procedura di nomina  dei garanti per i procedimenti di           
sospensione di cui all'art. 5 del DLgs 517/99, in coerenza con quanto           
stabilito dai vigenti Protocolli d'intesa Regione-Universita'.                  
Art. 5                                                                          
(Accordo attuativo locale)                                                      
L'accordo attuativo locale di cui all'art. 9, comma 3 della L.R.                
29/04 individua, secondo i criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7:            
- le strutture di degenza, ambulatoriali, ed i servizi di supporto              
che compongono i Dipartimenti ad attivita' integrata;                           
- l'afferenza alle strutture aziendali dei professori e ricercatori             
universitari, nonche' delle figure equiparate;                                  
- le strutture complesse e semplici a direzione universitaria e a               
direzione ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere al             
loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni;                    
- l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del             
personale universitario secondo quanto stabilito dall'art. 8;                   
- il sistema delle relazioni funzionali e operative fra i                       
Dipartimenti dell'azienda ed i Dipartimenti universitari.                       
L'accordo attuativo locale definisce le modalita' per la ricognizione           
delle risorse conferite all'Azienda, ai sensi dell'art. 9,                      
rispettivamente da Regione e Universita'. Tale ricognizione e'                  
effettuata anche ai fini della determinazione dello stato                       
patrimoniale delle Aziende ospedaliero-universitarie.                           
Art. 6                                                                          
(Strutture a direzione universitaria)                                           
La dotazione complessiva dei posti letto per le attivita'                       
assistenziali essenziali alle attivita' didattiche e di ricerca della           
facolta' di Medicina e Chirurgia e dei suoi corsi di laurea dovra'              
tenere conto sia delle dimensioni minime ottimali delle strutture sia           
dei fabbisogni della fase clinica del percorso formativo previsto               
dagli ordinamenti didattici. Tale dotazione complessiva e' di norma             
non inferiore a tre posti letto per ogni studente iscritto al primo             
anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico           
2004-2005.                                                                      
In sede di accordo attuativo locale, la determinazione dei posti                
letto di cui sopra sara' definita anche tenendo conto delle esigenze            
didattiche connesse ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e            
del numero degli iscritti al primo anno delle Scuole di                         
specializzazione mediche. Tale determinazione non potra' comunque               
essere superiore ai limiti stabiliti dai Piani attuativi locali                 
adottati dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.                     
Per l'individuazione delle unita' operative di degenza e dei servizi            
di supporto in cui e' articolato il complesso delle strutture                   
assistenziali essenziali alla facolta' di Medicina e Chirurgia per le           
sue finalita' istituzionali, gli accordi attuativi si uniformano ai             
seguenti criteri:                                                               
- rispetto del livello minimo di operativita' di ciascuna funzione,             
rappresentato dal valore minimo di attivita' necessaria per garantire           
l'adeguata qualificazione della struttura in relazione ai suoi                  
compiti assistenziali, didattici e di ricerca, determinato con                  
riferimento ai valori medi osservati a livello regionale nel triennio           
2002-2004;                                                                      
- adeguata presenza di personale medico universitario nella dotazione           
organica dell'Unita' operativa.                                                 
Il Direttore generale, previa verifica dell'adeguata presenza di                
personale medico universitario nella dotazione organica della Unita'            
operativa, assicura le risorse necessarie a garantire la coerenza e             
l'integrazione dell'attivita' di assistenza, didattica e ricerca.               
Art. 7                                                                          
(Dipartimenti ad attivita' integrata)                                           
L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione             
delle Aziende sanitarie. Per le Aziende ospedaliero-universitarie               
tale organizzazione deve assicurare, oltre agli obiettivi previsti              
dagli indirizzi regionali in materia, l'esercizio integrato delle               
attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca. A questo scopo, gli           
eventuali Dipartimenti universitari si strutturano su modelli che               
favoriscono il pieno ed efficace funzionamento dei Dipartimenti ad              
attivita' integrata.                                                            
L'atto aziendale disciplina la costituzione, l'organizzazione e il              
funzionamento dei Dipartimenti ad attivita' integrata, al fine di:              
- prevedere una composizione dei Dipartimenti che assicuri la                   
coerenza tra le attivita' assistenziali, didattiche e di ricerca;               
- assicurare la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali e la                 
programmazione della facolta' di Medicina e Chirurgia;                          
- definire il percorso attraverso cui pervenire alla confluenza delle           
attivita' dei Dipartimenti universitari e dei Dipartimenti                      
assistenziali nei Dipartimenti ad attivita' integrata.                          
Il Direttore generale nomina i Direttori dei Dipartimenti ad                    
attivita' integrata d'intesa con il Rettore.                                    
In via sperimentale possono essere organizzati Dipartimenti                     
interaziendali ad attivita' integrata.                                          
Art. 8                                                                          
(Personale)                                                                     
Regione ed Universita' aggiornano, entro dodici mesi dalla                      
sottoscrizione del presente protocollo, gli accordi vigenti in                  
attuazione del DLgs 517/99, per il personale universitario docente,             
ricercatore, tecnico ed amministrativo. Regione ed Universita'                  
convengono che:                                                                 
- il debito orario del personale universitario docente e ricercatore            
e' pari a quello complessivo stabilito per il personale dirigente del           
Servizio sanitario nazionale ed e' articolato in base al piano di               
attivita' dell'Unita' operativa ed alla programmazione dell'attivita'           
didattica e di ricerca;                                                         
- ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, il debito             
orario del personale universitario docente e dei ricercatori e'                 
valutato dall'Azienda nella misura del 50% del corrispondente                   
personale del Servizio sanitario nazionale;                                     
- ai dirigenti medici e ai docenti universitari sono garantite pari             
opportunita' di accesso agli incarichi dirigenziali di tutte le                 
strutture organizzative in cui si articola l'Azienda                            
ospedaliero-universitaria, ferma restando la direzione universitaria            
delle strutture di cui all'art. 6. I responsabili di tutte le                   
strutture rispondono delle risorse assegnate e dei risultati                    
raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati.                               
Per quanto riguarda l'attribuzione e la verifica degli incarichi                
dirigenziali, fino all'aggiornamento di cui al punto precedente, si             
applicano le modalita' e le procedure di cui al Protocollo d'intesa             
sottoscritto in data 18 marzo 1998, integrato dal successivo accordo            
del 27 marzo 2001, che prevede in particolare:                                  
- i responsabili delle Unita' operative sono incaricati,                        
relativamente alle funzioni assistenziali, dal Direttore generale,              
sulla base di requisiti di esperienza professionale, curriculum                 
scientifico, capacita' gestionale ed organizzativa;                             
- i responsabili di strutture complesse a direzione universitaria               
ricevono l'incarico dal Direttore generale d'intesa con il Rettore,             
sentito il Direttore del Dipartimento ad attivita' integrata.                   
La responsabilita' dirigenziale delle altre strutture complesse viene           
attribuita applicando le procedure previste dall'art. 8, commi 3 e 4            
della L.R. 29/04. Nel caso in cui, espletata tale procedura, il                 
Direttore generale intenda attribuire la responsabilita' dirigenziale           
a professori universitari inclusi nella rosa di tre candidati di cui            
al citato art. 8 della L.R. 29/04, il conferimento dell'incarico deve           
essere preceduto da apposito accordo tra Azienda e Universita' che              
stabilisca l'inserimento temporaneo dell'unita' operativa interessata           
tra quelle a direzione universitaria. Alla cessazione per qualsiasi             
motivo dell'incarico cosi' conferito, cessa la direzione                        
universitaria della struttura.                                                  
La direzione delle strutture che non rientrano tra quelle individuate           
ai sensi del precedente art. 6 e' confermata, per la durata                     
dell'incarico, in capo al professore universitario che ne fosse                 
eventualmente titolare al momento della stipulazione dell'accordo               
attuativo tra Azienda e Universita'.                                            
Ciascun incarico di direzione e' soggetto alle valutazioni e alle               
verifiche previste dalle disposizioni vigenti per il personale del              
Servizio sanitario regionale.                                                   
Art. 9                                                                          
(Finanziamento)                                                                 
Regione e Universita' concorrono al funzionamento delle Aziende                 
ospedaliero-universitarie mediante l'apporto di personale, beni                 
mobili ed immobili, nonche' mediante la partecipazione ai piani di              
investimento poliennali concordati.                                             
Le Universita' concorrono al sostegno delle Aziende                             
ospedaliero-universitarie mediante la retribuzione del personale                
universitario, le immobilizzazioni, le attrezzature e ogni altra                
risorsa eventualmente utilizzata anche per l'assistenza. I relativi             
oneri sostenuti dall'Universita' sono rilevati nell'analisi economica           
e finanziaria delle Aziende ospedaliero-universitarie ed evidenziati            
nei rispettivi bilanci.                                                         
La Regione classifica le Aziende ospedaliero-universitarie nella                
fascia dei presi'di a piu' elevata complessita' assistenziale e                 
concorre al loro sostegno mediante:                                             
a) il corrispettivo delle prestazioni previsto dall'accordo di                  
fornitura tra le Aziende ospedaliero-universitarie e  le Aziende                
unita' sanitarie locali interessate;                                            
b) il corrispettivo delle prestazioni prodotte dalle Aziende                    
ospedaliero-universitarie in favore delle altre Aziende del Servizio            
sanitario regionale;                                                            
c) un incremento del corrispettivo di cui alle precedenti lettere a)            
e b) nella misura dell'8% per le attivita' di ricovero ordinario e in           
day-hospital;                                                                   
d) eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni             
assistenziali non oggetto di remunerazione tariffaria, nonche' i                
trasferimenti collegati alla mobilita' interregionale.                          
La Regione si impegna altresi' a determinare l'ammontare                        
dell'incremento da prevedere per le prestazioni di assistenza                   
ambulatoriale gravate dai maggiori costi indotti dalle funzioni di              
didattica e di ricerca.                                                         
Nel caso in cui l'Azienda ospedaliero-universitaria e le Aziende                
unita' sanitarie locali non pervengano alla compiuta definizione                
dell'accordo di fornitura, e' attivato un tavolo di concertazione               
composto da un rappresentante della Conferenza territoriale sociale e           
sanitaria, un rappresentante della Regione ed un rappresentante                 
dell'Universita', nonche' dai Direttori generali delle Aziende                  
interessate.                                                                    
Art. 10                                                                         
(Formazione)                                                                    
Regione e Universita' disciplinano, con specifici Protocolli                    
d'intesa, la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e                  
facolta' di Medicina e Chirurgia per cio' che concerne:                         
a) la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia;            
b) i corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie.                 
Fino alla stipula di tali protocolli, sono prorogati gli accordi                
sottoscritti in data 16 febbraio 2000 e 1 agosto 1996.                          
L'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica,                
istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanita' con delibera              
della Giunta regionale n. 340 del 2004 in attuazione del DLgs 368/99,           
procede alla verifica periodica dell'applicazione del protocollo                
regionale e degli accordi attuativi locali in materia di formazione             
medico-specialistica e formula proposte per il suo aggiornamento.               
Regione e Universita', sulla base della stima del fabbisogno di                 
personale delle professioni sanitarie,  determinano:                            
- il numero degli operatori da formare per profilo professionale;               
- i corsi di laurea e post-laurea da attivare da parte delle diverse            
Universita';                                                                    
- le sedi formative in possesso dei requisiti richiesti dai corsi di            
studio.                                                                         
Universita' e Regione, nel rispetto delle rispettive autonomie e                
finalita' istituzionali, convengono di attivare un Osservatorio delle           
professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della                        
riabilitazione e della prevenzione, con il compito di procedere alla            
verifica del grado di attuazione del protocollo d'intesa e di                   
formulare indicazioni per il suo aggiornamento periodico.                       
Universita' e Regione, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio           
regionale per la formazione medico-specialistica e dell'Osservatorio            
regionale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,               
della riabilitazione e della prevenzione, aggiornano i protocolli               
sopra richiamati, al fine di:                                                   
a) programmare congiuntamente il fabbisogno;                                    
b) valorizzare l'apporto del Servizio sanitario regionale alla                  
formazione;                                                                     
c) ridefinire le sedi della rete formativa per assicurare, anche                
sulla base delle caratteristiche delle strutture assistenziali,                 
un'articolazione coerente con il percorso formativo stabilito dai               
singoli ordinamenti didattici, in modo da adeguare tale percorso alle           
esigenze del ruolo professionale dei medici e degli allievi in                  
formazione. Regione e Universita' si impegnano pertanto ad                      
individuare, nell'ambito della programmazione regionale e locale,               
idonee sedi anche presso strutture ospedaliere e territoriali di                
Aziende sanitarie diverse dalle Aziende ospedaliero-universitarie di            
riferimento.                                                                    
Art. 11                                                                         
(Partecipazione del personale del SSR alla didattica)                           
L'accordo attuativo locale definisce le modalita' e i termini per la            
partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale                   
all'attivita' didattica pre- e post-laurea, sulla base dei seguenti             
criteri:                                                                        
a) il personale del Servizio sanitario regionale partecipa                      
all'attivita' didattica, esercitando docenza, tutorato e altre                  
attivita' formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e                  
dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Universita';                
b) l'Universita' e l'Azienda, nell'ambito delle rispettive                      
competenze, definiscono di concerto modalita' e forme di                        
partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale                   
all'attivita' didattica;                                                        
c) l'attivita' didattica viene svolta salvaguardando le esigenze                
relative all'esercizio delle attivita' assistenziali.                           
L'Universita' concorda con l'Azienda le modalita' di utilizzazione              
del personale del Servizio sanitario regionale anche ai fini del                
riconoscimento, da parte dell'Azienda, del maggiore impegno                     
professionale.                                                                  
Art. 12                                                                         
(Ricerca)                                                                       
Regione ed Universita' concorrono, con propri finanziamenti,                    
all'attuazione di programmi di rilevante interesse per la Regione e             
per l'Universita', definiti di intesa in sede di Conferenza                     
Regione-Universita', finalizzati a sviluppare innovazioni                       
scientifiche, nuove modalita' gestionali, organizzative e formative.            
A tali programmi la Regione concorre per il triennio 2005-2007 con un           
finanziamento di dieci milioni di Euro annui, quale quota-parte                 
dell'incremento di cui al punto c) dell'art. 9.                                 
Regione e Universita', nell'ambito delle rispettive autonomie e delle           
specifiche finalita' istituzionali, concorrono alla promozione di               
programmi di ricerca biomedica e sanitaria e di trasferimento                   
tecnologico nelle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento e            
nelle sedi di cui all'art. 14. A tal fine, in attuazione dell'art. 11           
della L.R. 29/04, Universita' e Regione promuovono forme di                     
organizzazione che integrino e valorizzino le competenze                        
scientifiche, tecniche e professionali del Servizio sanitario                   
regionale e delle Universita', anche tramite l'istituzione di                   
fondazioni per la promozione della ricerca biomedica e sanitaria, con           
l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.                
Art. 13                                                                         
(Compartecipazione  ai risultati di gestione)                                   
A fronte di situazioni di disavanzo delle Aziende                               
ospedaliero-universitarie, fatti salvi gli interventi dello Stato a             
sostegno dell'intera rete nazionale (Policlinici e Aziende                      
ospedaliero-universitarie), Regione e Universita' concordano                    
specifici piani di riorganizzazione poliennali, tenendo conto di                
quanto previsto all'art. 5 e del dimensionamento delle strutture a              
direzione universitaria di cui agli artt. 6 e 7.                                
Eventuali risultati positivi di gestione dell'Azienda                           
ospedaliero-universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di             
eventuali disavanzi degli anni precedenti, sono utilizzati per il               
finanziamento di programmi di ricerca e di miglioramento della                  
qualita'.                                                                       
Art. 14                                                                         
(Sedi della collaborazione tra Regione ed Universita')                          
La programmazione sanitaria regionale individua eventuali ulteriori             
sedi, rispetto all'Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento,            
nelle quali si realizza la collaborazione tra Regione e Universita'.            
A tal fine, il presente Protocollo d'intesa e' affiancato da                    
specifici accordi da stipularsi tra la Regione e l'Universita'                  
interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la                
programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle              
attivita' assistenziali  con le funzioni di didattica e di ricerca.             
Tali accordi definiscono, tra l'altro, l'incremento del corrispettivo           
delle attivita' di ricovero in relazione ai maggiori costi indotti              
dall'attivita' di didattica e di ricerca, riconosciuto in misura                
dell'8% e limitatamente alle strutture a direzione universitaria.               
La collaborazione fra Regione ed Universita' puo' estendersi agli               
apporti formativi e tecnico-scientifici forniti da altre facolta' in            
relazione a specifiche esigenze del SSR e dell'Universita', secondo             
le modalita' di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 29/04.                       
Qualora nell'Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento o nelle           
ulteriori sedi di cui al punto precedente non siano disponibili                 
specifiche strutture assistenziali essenziali per l'attivita'                   
didattica, le Universita' concordano con la Regione l'eventuale                 
utilizzo di idonee strutture assistenziali, pubbliche o, in via                 
subordinata, private accreditate, senza oneri aggiuntivi per il                 
Servizio sanitario regionale.                                                   
Art. 15                                                                         
(Sperimentazioni cliniche e prestazioni per conto terzi)                        
Regione ed Universita' convengono di elaborare congiuntamente                   
indirizzi per promuovere e organizzare le attivita' di                          
sperimentazione condotte nelle Aziende ospedaliero-universitarie in             
pazienti in regime di ricovero ed ambulatoriale, inclusa                        
l'acquisizione dell'autorizzazione del Comitato etico locale e                  
l'utilizzazione dei fondi che derivano dalla partecipazione a tali              
attivita'.                                                                      
Art. 16                                                                         
(Durata)                                                                        
Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della                 
stipula, ha la durata di anni tre ed e' rinnovato per un ulteriore              
triennio previo accordo tra le parti.                                           
Al fine di valutare l'attuazione del presente Protocollo nelle                  
Aziende ospedaliero-universitarie della regione, Regione ed                     
Universita' convengono di istituire presso la Conferenza                        
Regione-Universita' un Osservatorio composto, in forma paritetica, da           
quattro docenti universitari designati dai Rettori e da quattro                 
dirigenti medici dipendenti delle Aziende ospedaliero-universitarie,            
da un Preside designato dai presidi delle Facolta' di Medicina e                
Chirurgia delle Universita' della regione e da un dirigente                     
regionale.                                                                      
Art. 17                                                                         
(Rinvio)                                                                        
Per quanto non previsto nel presente Protocollo d'intesa o in altre             
fonti ad esso connesse o comunque oggetto di concertazione da parte             
della Regione e delle Universita', alle Aziende                                 
ospedaliero-universitarie si applicano la L.R. 29/04 e le                       
disposizioni da essa derivate.                                                  
Dichiarazione a verbale                                                         
Le Universita' ritengono che, qualora  una parte consistente delle              
proprie attivita' di didattica, ricerca ed assistenza venga svolta in           
piu' Ospedali del territorio, occorra perseguire ogni utile tentativo           
per costituire un'Azienda unica che li comprenda. Questo al fine di             
realizzare la maggior integrazione possibile tra i presi'di, nella              
convinzione che l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, l'efficacia            
delle attivita' assistenziali e l'eccellenza delle attivita'                    
didattiche e di ricerca possano essere raggiunte compiutamente                  
soltanto attraverso una gestione congiunta.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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