CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 23 maggio 2005, n. 214

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22 del Registro ricorsi 2004

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai                
signori:                                                                        
Fernanda Contri, Presidente; Guido Neppi Modona, Piero Alberto                  
Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick,                  
Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo                     
Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo,                   
giudici                                                                         
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2,              
della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26                
(Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi            
con determinate sostanze pericolose), promosso con ricorso del                  
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 febbraio                
2004, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 22           
del Registro ricorsi 2004;                                                      
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;                      
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice relatore            
Alfio Finocchiaro;                                                              
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del                  
Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea              
Manzi per la Regione Emilia-Romagna.                                            
Ritenuto in fatto                                                               
1. - Con ricorso notificato il 13 febbraio 2004, il Presidente del              
Consiglio dei Ministri ha chiesto a questa Corte dichiararsi                    
l'illegittimita' dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione               
Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di              
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze               
pericolose), per indebita invasione nella propria sfera di                      
competenza, e in particolare per violazione dell'art. 117, secondo e            
terzo comma, della Costituzione.                                                
Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, disciplinando, con la               
norma impugnata, la predisposizione di "piani di emergenza esterni"             
relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze                    
pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da                
incidenti rilevanti, ne ha attribuita la competenza alle Province.              
In tal modo la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di una legge                 
organica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, non ha tenuto            
conto dei limiti che incontra la sua potesta' legislativa,                      
sconfinando in una materia, quella ambientale, che e' di legislazione           
esclusiva dello Stato, tanto piu' che l'art. 1 della citata legge               
regionale indica, quale finalita' della normativa, la "tutela                   
dell'ambiente". La stessa legge, per espressa previsione dell'art. 1,           
e' detta attuativa del DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della            
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti              
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e dunque ai            
principi di questo avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri             
emanata nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in                
materia di sicurezza della popolazione.                                         
L'art. 7 del DLgs n. 334 del 1999 attribuisce la fissazione delle               
linee guida del sistema di gestione della sicurezza al Ministro                 
dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno, della Sanita'           
e dell'Industria, d'intesa con la Conferenza unificata: trattandosi             
di linee guida da attuare sull'intero territorio nazionale, e                   
vincolanti per enti e organi che di volta in volta sono chiamati ad             
intervenire, tale competenza non e' toccata dal nuovo testo dell'art.           
118 Cost.                                                                       
L'art. 20 dello stesso DLgs n. 334 del 1999 disciplina il piano di              
emergenza esterno, attribuendone la predisposizione al prefetto,                
d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati (comma 1), in             
base alle indicazioni di cui all'Allegato IV, punto 2 (comma 2): il             
contenuto del piano di emergenza, che tra l'altro deve indicare nome            
e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le misure           
d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di                        
coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della                     
popolazione, concerne operazioni riferibili ad un territorio che puo'           
risultare piu' vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non            
possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale,               
come confermato dall'art. 118 Cost., in base ai principi di                     
sussidiarieta' e adeguatezza. Ed e' percio' che l'art. 20, comma 1,             
del decreto legislativo citato, prevede l'intesa con le Regioni,                
adempimento cui puo' attendere solo un organo statale.                          
Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla                  
Provincia, la legge regionale ha violato uno dei principi                       
fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.                  
II punto 2 dell'Allegato IV prevede anche, tra le indicazioni del               
piano d'emergenza estemo, l'informazione dei servizi di emergenza di            
altri Stati membri in caso di incidenti con potenziali conseguenze              
oltre frontiera: adempimenti che solo lo Stato puo' svolgere (art.              
117, secondo comma, lettera a). Le misure di coordinamento di cui al            
punto 2, lettera c), dell'Allegato IV, investono anche gli organi               
dello Stato: rispetto ai quali nessun potere puo' vantare la                    
Provincia, anche tenuto conto delle esigenze ultra provinciali e                
ultraregionali.                                                                 
2. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, la                
quale chiede respingersi il ricorso deducendone l'inammissibilita' e            
infondatezza, e riservandosi di esporre le proprie ragioni con                  
successiva memoria.                                                             
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica le parti hanno presentato             
memorie.                                                                        
3.1. - II Presidente del Consiglio dei Ministri svolge argomentazioni           
sostanzialmente riassuntive del contenuto del ricorso. Si consideri             
la normativa come inerente la tutela dell'ambiente, o come attinente            
a materia di competenza concorrente, la Regione deve rispettare i               
principi fondamentali posti da legge dello Stato.                               
Lo strumento dell'intesa, previsto dall'art. 20 del DLgs n. 334 del             
1999, e' del resto forma adeguata di garanzia per gli enti                      
interessati. L'attribuzione della competenza ad un organo statale e'            
imposta dalla necessita' di vincolare anche organi dello Stato,                 
coinvolti negli interventi rivolti a prevenire o limitare gli effetti           
dannosi derivanti da incidenti rilevanti, organi nei cui confronti la           
Regione e gli enti locali non hanno poteri.L'Allegato IV, punto 2,              
del DLgs n. 334 del 1999 prevede il contenuto minimo del piano di               
emergenza esterno, che, come le linee guida che l'art. 7 rimette al             
Ministro dell'ambiente di concerto con altri ministri, d'intesa con             
la Conferenza unificata, concerne aspetti che riguardano tutto il               
territorio nazionale e costituiscono principi fondamentali cui la               
Regione avrebbe dovuto adeguarsi. I pericoli e gli effetti dannosi di           
un incidente rilevante possono coinvolgere il territorio di piu'                
regioni; il coordinamento deve intervenire tra organi dello Stato e             
di altri enti.                                                                  
3.2. - La Regione Emilia-Romagna evoca la sentenza n. 407 del 2002 e            
la ricognizione, dalla stessa operata, degli atti normativi,                    
comunitari e nazionali, che hanno dettato la disciplina delle                   
attivita' a rischio di incidenti rilevanti, sottolineando il                    
conferimento alle Regioni delle competenze amministrative concernenti           
gli impianti di maggiore pericolosita' (art. 72 del DLgs 31 marzo               
1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti                       
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in                   
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"), e                     
l'ulteriore ampliamento delle competenze regionali per effetto del              
DLgs 17 agosto 1999, n. 334, con l'attribuzione di funzioni                     
procedimentali. La stessa sentenza n. 407 del 2002 osserva che il               
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti coinvolge una                     
pluralita' di interessi costituzionalmente rilevanti e funzionalmente           
collegati con quelli inerenti in via primaria alla tutela                       
dell'ambiente, corrispondenti a materie di legislazione concorrente,            
tra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, la              
protezione civile.                                                              
Cio' premesso, la Regione osserva, riguardo alla pretesa violazione             
dell'art. 117 Cost, che le disposizioni dettate dall'art. 20 del DLgs           
n. 334 del 1999, restano in vigore fino all'attuazione dell'art. 72             
del DLgs n. 112 del 1998. Questa norma, che specificamente contempla            
le attivita' a rischio di incidente rilevante, conferisce alle                  
Regioni le funzioni amministrative relative alle industrie pericolose           
(comma 1), e la disciplina della materia ai fini del raccordo tra i             
soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del            
territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il                     
trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa             
di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'ARPA, e a seguito di            
accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei                    
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le                   
procedure di dichiarazione.                                                     
Quindi e' lo stesso DLgs n. 112 del 1998 che ha previsto il                     
conferimento alle Regioni di tutte le competenze amministrative                 
concernenti la materia della tutela dagli incidenti rilevanti,                  
mantenendo allo Stato compiti di indirizzo e coordinamento. Tanto               
piu' che l'art. 69, comma 1, lettera p), considera compiti di rilievo           
nazionale le funzioni "attualmente esercitate dallo Stato fino                  
all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72".              
Successivamente, il DLgs n. 334 del 1999, ha ulteriormente ampliato             
le competenze regionali, stabilendo, all'art. 18, che la Regione                
disciplina, ai sensi dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998,                     
"l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti            
rilevanti", individuando, tra l'altro, "le autorita' competenti                 
titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti                      
discendenti dall'istruttoria tecnica". Solo in via transitoria,                 
dunque, viene ripresa la competenza del prefetto per il piano di                
emergenza esterno, fino all'attuazione dell'art. 72.                            
In sostanza e' la stessa legislazione statale a prevedere che il                
legislatore regionale disciplini il piano di emergenza esterno,                 
compresa la competenza a predisporlo: ne consegue che l'art. 10,                
comma 2, oggetto d'impugnazione statale, non contrasta con i principi           
fondamentali. E' peraltro evidente, secondo la Regione, che la                  
propria legislazione debba precedere l'accordo di programma, dato che           
solo al momento di tale accordo si saranno verificate le condizioni             
previste dall'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, e le competenze                 
diverranno operative. E allora, prima dell'attuazione dell'art. 72,             
comma 3, del DLgs n. 112 del 1998, la norma impugnata non e'                    
operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma 3, della           
legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona al            
perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del DLgs           
n. 112 del 1998, l'operativita' di una funzione a monte rispetto a              
quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la sua            
attuazione non sara' piu' applicabile la norma statale.                         
Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 118 della Costituzione, la           
ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato e' contraddittoria nella              
misura in cui spiega la competenza prefettizia nella predisposizione            
dei piani di emergenza esterni in presenza di esigenze                          
ultraregionali, data la competenza solo provinciale del prefetto.               
Inoltre, le doglianze avrebbero un fondamento ove la Regione avesse             
attribuito competenze in via esclusiva, mentre la norma regionale,              
conformemente alle indicazioni della legge statale, prevede                     
competenze esercitate in cooperazione e d'intesa con organi statali.            
Le funzioni operative in materia debbono, in ossequio al sistema                
normativo complessivo, essere svolte a livello locale, pur nel quadro           
del coordinamento unitario. Basti dire che l'art. 108, comma 1, del             
DLgs n. 112 del 1998, alla lettera a), n. 3, attribuisce, alle                  
Regioni la competenza relativa agli "indirizzi per la predisposizione           
dei piani Provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di              
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 225 del 1992"           
e, alla lettera b), n. 2, alle Province "la predisposizione dei piani           
Provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali": da              
ricordare che gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,             
lettera b), della Legge n. 225 del 1992, sono quelli "che per loro              
natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti            
o amministrazioni competenti in via ordinaria". E' la stessa                    
legislazione statale che, attribuendo alla Provincia con l'art. 108             
funzione analoga, e rimettendo (transitoriamente) con l'art. 20 del             
DLgs n. 112 del 1998 la competenza al prefetto, conferma                        
l'insussistenza di esigenze di esercizio unitario e dunque la                   
legittimita' dell'art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata;            
gli stessi artt. 69 e 72 del DLgs n. 112 del 1998 attribuiscono alle            
Regioni il potere di disciplinare la competenza relativa ai piani di            
emergenza esterni e di individuare l'autorita' competente, smentendo            
cosi' la ricorrenza di esigenze di carattere unitario, tali da                  
imporre la competenza statale. L' art. 20 e l'All. IV del DLgs n. 334           
del 1999, richiamati dall'Avvocatura erariale, riguardano                       
specificamente i vari stabilimenti situati nel territorio                       
provinciale, il che giustifica la competenza di un'autorita' locale;            
la dedotta necessita' di intesa tra piu' Regioni, dovrebbe condurre             
alla competenza di un organo ultraregionale, non del prefetto.                  
Nella previsione legislativa regionale, inoltre, nessun                         
condizionamento esercita la Provincia su organi statali,                        
presupponendo lo strumento collaborativo dell'intesa, e inoltre                 
l'operativita' della norma presuppone la conclusione dell'accordo di            
programma tra Stato e Regioni.                                                  
Riguardo alla pretesa violazione dell'art. 117, secondo comma,                  
lettera a), della Costituzione, la norma impugnata non tocca in alcun           
modo il sistema dei rapporti con i servizi di emergenza degli altri             
Stati, per il quale la disciplina al momento operante e' solo                   
statale. L'obbligo di informazione imposto dall'Allegato IV, punto 2,           
lettera g), non attiene alla politica estera dello Stato italiano,              
che ha fatto la propria scelta nel momento in cui ha imposto ai                 
servizi tale obbligo di collaborazione con le competenti autorita'              
degli Stati finitimi: non si vede inoltre la ragione per cui i                  
rapporti tra la Regione colpita da incidente e la Regione straniera             
limitrofa debbano esser curati da organi statali.                               
Considerato in diritto                                                          
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato           
il 13 febbraio 2004, ha chiesto dichiararsi l'illegittimita'                    
costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione                 
Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di              
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostante               
pericolose), perche', disciplinando la predisposizione di "piani di             
emergenza esterni", relativamente agli stabilimenti in cui si                   
impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti                  
dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la                     
competenza alle Province, in violazione dell'art. 117, secondo comma,           
lettere s) ed a), della Costituzione, per interferire nelle materie             
di legislazione statale esclusiva della tutela dell'ambiente e dei              
rapporti internazionali; dell'art. 117, terzo comma, Cost., per                 
recare vulnus ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello              
Stato nella materia di competenza legislativa concorrente "sicurezza            
della popolazione"; dell'art. 118 Cost., per contrasto con i principi           
di sussidiarieta' e adeguatezza, in applicazione dei quali la                   
predisposizione dei piani di emergenza esterni e' stata attribuita ad           
organo statale.                                                                 
Nell'ambito di una legge organica per la prevenzione degli incidenti            
rilevanti, la Regione non avrebbe tenuto conto dei limiti che                   
incontra la sua potesta' legislativa, sconfinando in una materia,               
quella ambientale, che e' di legislazione esclusiva dello Stato,                
tanto piu' che l'art. 1 della citata legge regionale indica, quale              
finalita' della normativa, la "tutela dell'ambiente". La stessa                 
legge, per espressa previsione dell'art. 1, e' detta attuativa del              
DLgs 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE                
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi              
con determinate sostanze pericolose), e dunque ai principi di questo            
avrebbe dovuto attenersi, anche ove si consideri emanata                        
nell'esercizio della potesta' legislativa concorrente in materia di             
sicurezza della popolazione. La fissazione delle linee guida del                
sistema di gestione della sicurezza e' attribuita, dall'art. 7 del              
DLgs n. 334 del 1999, al Ministro dell'Ambiente, di concerto con il             
Ministro dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, d'intesa con             
la Conferenza unificata. Trattandosi di linee guida da attuare                  
sull'intero territorio nazionale, e vincolanti per enti e organi che            
di volta in volta sono chiamati ad intervenire, sostiene la difesa              
erariale che tale competenza non e' toccata dal nuovo testo dell'art.           
118 Cost. Con specifico riguardo ai piani di emergenza esterni,                 
l'All. IV, punto 2, richiamato dal comma 2 dell'art. 20 del DLgs n.             
334 del 1999, ne indica il contenuto minimo, specificando tra l'altro           
nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare e dirigere le             
misure d'intervento, mezzi d'informazione tempestiva, misure di                 
coordinamento delle risorse, mezzi per l'informazione della                     
popolazione: operazioni che sono riferibili ad un territorio che puo'           
risultare piu' vasto di quello provinciale o regionale, e quindi non            
possono essere svolte se non da chi ha competenza ultraregionale.               
Oltre al fatto che all'informazione dei servizi di emergenza di altri           
Stati membri, in caso di incidenti con potenziali conseguenze oltre             
frontiera puo' attendere solo lo Stato (art. 117, secondo comma,                
lett. a).                                                                       
Attribuendo la competenza della predisposizione del piano alla                  
Provincia, la legge regionale avrebbe violato uno dei principi                  
fondamentali della materia, stabilito dalla legge dello Stato.                  
La Regione oppone che l'art. 69, comma 1, lettera p) del DLgs 31                
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi           
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo            
I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) considera compiti di rilievo                
nazionale "le funzioni attualmente esercitate dallo Stato fino                  
all'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 72", con              
questo confermando che nella materia della tutela dagli incidenti le            
competenze amministrative sono fondamentalmente regionali e che                 
l'art. 108 dello stesso DLgs attribuisce alle Regioni (comma 1,                 
lettera a) la competenza relativa agli "indirizzi per la                        
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi            
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge n.            
225 del 1992", e alle Province (comma 1, lett. b, n. 2) "la                     
predisposizione dei piani Provinciali di emergenza sulla base degli             
indirizzi regionali"; aggiungendo che l'art. 20 del DLgs n. 334 del             
1999 resta in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del DLgs n. 112           
del 1998.                                                                       
Questa norma, che specificamente contempla le attivita' a rischio di            
incidente rilevante, conferisce alle Regioni le funzioni                        
amministrative relative alle industrie pericolose (comma 1), e la               
disciplina della materia ai fini del raccordo tra i soggetti                    
incaricati dell'istruttoria e della garanzia della sicurezza del                
territorio e della popolazione (comma 2), precisando che il                     
trasferimento avviene subordinatamente all'adozione della normativa             
di cui al comma 2, alla previa attivazione dell'ARPA, e a seguito di            
accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei                    
presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le                   
procedure di dichiarazione.                                                     
Afferma la Regione che l'unica cosa che manca e' l'accordo di                   
programma, che pero' presuppone gli altri due elementi: la normativa            
regionale (la legge regionale n. 26 del 2003, appunto, in                       
Emilia-Romagna) e l'istituzione dell'ARPA. In attesa dell'Accordo di            
programma, che evidentemente non c'e' ancora stato, e che quindi                
esclude che vi sia stata piena attuazione dell'art. 72, comma 3, del            
DLgs n. 112 del 1998, la Regione ammette che la norma impugnata non             
sarebbe operativa, come del resto risulta dallo stesso art. 3, comma            
3 della legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003, che condiziona           
al perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del             
DLgs n. 112 del 1998, l'operativita' di una funzione a monte rispetto           
a quella concernente il piano di emergenza esterno, mentre dopo la              
sua attuazione non sara' piu' applicabile la norma statale.                     
2. - II ricorso e' infondato.                                                   
2.1. - Va, innanzitutto, rilevato che, contrariamente all'assunto del           
ricorrente, la tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art.           
117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una                   
competenza statale sovente connessa e intrecciata inestricabilmente             
con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito             
di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi             
posti in essere dalla Regione stessa, nel rispetto dei principi                 
fondamentali della legislazione statale in materia ed altresi'                  
l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti           
fissati dal legislatore statale (Sentenza n. 222 del 2003). In piu'             
occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la "tutela                
dell'ambiente", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della           
Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto           
ed investe altre materie che ben possono essere di competenza                   
concorrente regionale, quale la "protezione civile". A tale                     
proposito, l'art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, sulla disciplina dei             
piani di emergenza esterni, riserva allo Stato il compito di fissare            
standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale                    
(Sentenze n. 307 del 2003; n. 407 del 2002): detta regolamentazione             
esclude la incompatibilita' della competenza esclusiva dello Stato              
con interventi specifici del legislatore regionale (Sentenze n. 259             
del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).                                            
Per quanto concerne il tema dei pericoli di incidenti rilevanti                 
connessi con determinate sostanze pericolose, l'art. 20, comma 1, del           
DLgs n. 334 del 1999 prevede la predisposizione di piani di emergenza           
esterni agli stabilimenti a cura del prefetto, d'intesa con le                  
Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della               
popolazione. Tali piani hanno lo scopo di controllare e circoscrivere           
gli incidenti gia' avvenuti, limitare i danni, informare la                     
popolazione, risanare l'ambiente.                                               
La Legge della Regione Emilia-Romagna n. 26 del 2003 ha la finalita'            
di disciplinare le funzioni amministrative in materia di controllo              
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'uso di determinate           
sostanze pericolose e le modalita' di coordinamento dei soggetti                
coinvolti (art. 1): in particolare, l'art. 10, comma 2, prevede che             
sia la Provincia a predisporre questi piani, sentita l'ARPA e l'ASL             
competente, d'intesa con il prefetto ed i Comuni interessati.                   
L'oggetto del contendere attiene a competenze amministrative, che la            
legge regionale impugnata ha assegnato alla Provincia, mentre la                
legge statale le attribuisce al prefetto.Il DLgs n. 334 del 1999, che           
puo' essere considerato, oggi, come prima della riforma del Titolo V,           
legge-quadro (di cui la legge regionale Emilia-Romagna n. 26 del 2003           
costituisce dichiaratamente attuazione: art. 1), contiene i principi            
generali, stabilendo le finalita' e le linee guida che debbono                  
informare il contenuto del PEE.                                                 
Lo stesso decreto (art. 18) dispone che la Regione disciplina, ai               
sensi dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 1998, l'esercizio delle                  
competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti,                    
individuando, fra l'altro, le autorita' titolari delle funzioni                 
amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria                 
tecnica e stabilisce le modalita' per l'adozione degli stessi. E'               
evidente, allora, che e' la stessa normativa statale a consentire               
interventi sulle competenze amministrative da parte della legge                 
regionale, e che, pertanto, la norma impugnata non interferisce                 
illegittimamente con la potesta' legislativa statale laddove questa             
prevede la competenza del prefetto (art. 20 del DLgs n. 334 del                 
1999).                                                                          
Ed, infatti, e' lo stesso art. 20 del DLgs n. 334 del 1999, invocato            
dalla difesa erariale quale norma interposta, a porre (ultimo comma)            
come limite della sua vigenza l'attuazione dell'art. 72 del DLgs n.             
112 del 1998, il quale conferisce alla Regione le competenze                    
amministrative in materia, fra l'altro, di adozione di provvedimenti            
in tema di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti, discendenti           
dall'istruttoria tecnica.                                                       
L'attribuzione alla Provincia, da parte della Regione, con l'art. 3             
della legge regionale n. 26 del 2003, di una competenza                         
amministrativa ad essa conferita dall'art. 72 DLgs n. 112 del 1998,             
non solo non viola la potesta' legislativa dello Stato (Sentenza n.             
259 del 2004), ma costituisce applicazione di quanto alla Regione               
consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di            
programma previsto dalla norma statale.                                         
La normativa impugnata non e' peraltro operante, come espressamente             
riconosce (art. 3, comma 3) la legge regionale n. 26 del 2003, in               
quanto le funzioni provinciali relative alla valutazione del rapporto           
di sicurezza saranno esercitate solo ed a seguito del perfezionamento           
della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del DLgs n. 112 del                
1998, cioe' dopo che sara' perfezionato l'accordo di programma tra              
Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento              
delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione (v.                   
Sentenza n. 135 del 2005).                                                      
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale                
dell'art. 10, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna 17              
dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di                    
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose),              
sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della            
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il                 
ricorso in epigrafe.                                                            
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 23 maggio 2005.                                              
IL PRESIDENTE  IL REDATTORE                                                     
Fernanda Conti  Alfio Finocchiaro                                               
IL CANCELLIERE                                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.                                    

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