DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2523
Approvazione sesta modifica calendario scadenza presentazione domande autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere 1240/02, 38/03, 1859/03, 2832/03, 1658/04, 1946/04 (DLgs 372/99, art. 4, comma 3)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1,
comma 3, 2 e 21, nonche' l'Allegato B, recante la delega al Governo
per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE;
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della Direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia
di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti
attuativi;
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti
attuativi;
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole";
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
- la Legge 23 marzo 2001, n. 93, che all'art. 3, comma 2, ha previsto
alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal DLgs 4 agosto
1999;
- la Legge "comunitaria" 39/2002, che all'art. 41 prevede la delega
al Governo per il completamento del recepimento della Direttiva
96/61/CE;
- la Legge 31 luglio 2002, n. 179 che da' continuita' allo
stanziamento effettuato dalla Legge 93/01;
- il decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del territorio concernente l'istituzione della Commissione
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, di cui all'art. 3, comma 2, del DLgs 372/99;
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che
all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche'
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996";
- il DL 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative", che all'art. 9 dispone che "Il
termine di cui all'art. 4, comma 14, del DLgs 4 agosto 1999, n. 372
e' prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono
o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4
del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999";
- la Legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del DL 24 dicembre
2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative", che all'art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel DL
355/03, a soli 6 mesi, disponendo che "Il termine di cui all'art. 4,
comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e' prorogato
al 30 aprile 2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano
conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4
del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999";
considerato che:
- la Direttiva 96/61/CE cosi' come il DLgs 372/99 di attuazione
disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nello
specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti
normativi;
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia
possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti
medesimi;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,
nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione,
fatta salva la normativa emanata in attuazione della Direttiva n.
96/82/CE;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 3, prevede che l'autorita'
competente, individuata nella Regione territorialmente competente,
stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale;
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario e'
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, altresi', che
tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni
autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso
nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la
quale tali prescrizioni debbono essere attuate;
- con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio 2002, questa
Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle scadenze per
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,
questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 1859 del 29 settembre 2003,
questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 2832 del 30 dicembre 2003,
questa Regione ha provveduto ad approvare la terza modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 1658 del 30 luglio 2004,
questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 1694 del 6 ottobre 2004,
questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
considerato altresi' che:
- il Consiglio regionale ha approvato la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21,
con cui si provvede a recepire nell'ordinamento regionale quanto
disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal DLgs 372/99, ad individuare
nella Provincia l'autorita' competente alla effettuazione dei
procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata ambientale, in
quanto da tempo la Provincia in Emilia-Romagna rappresenta
l'autorita' preposta all'insieme dei procedimenti amministrativi che
riguardano le tematiche dell'inquinamento e della tutela ambientale
ed infine a disegnare un procedimento snello, efficiente ed in grado
di introdurre significative semplificazioni rispetto alla situazione
attuale concernente i procedimenti autorizzatori;
- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, ad emanare
le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2, del DLgs 372/99,
provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al
medesimo comma ed articolo ed all'avvio dei lavori della Commissione
medesima;
- appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie precedenti
deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n.
1694 del 6 ottobre 2004 e cioe' che, in assenza di specifiche linee
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
DLgs 372/99, questa Regione provveda, al fine di garantire
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio, ad
adottare specifiche modalita' e relativa modulistica per la
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale;
- il Parlamento con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", che all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti
esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle
attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della Direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996", modificando in tal
modo l'ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;
- la Regione, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle,
ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha proposto per le industrie produttrici
di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni produttive, alla
normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al
fine della adozione dell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'art. 3, comma 3, del DLgs 372/99;
- la Regione, in accordo con le Province e le Associazioni di
categoria interessate, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha, inoltre,
proposto per il settore degli allevamenti soggetti, per dimensioni
produttive, alla normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio, la elaborazione dei "requisiti generali
vincolanti" al fine della adozione dell'Atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 3, comma 3, del DLgs 372/99;
- la Regione, in accordo con le Province emiliano romagnole, le
Associazioni di categoria interessate ed ARPA Emilia-Romagna ha in
corso di predisposizione una guida alla predisposizione delle domande
per l'autorizzazione integrata ambientale; la predisposizione di tale
guida e' quasi ultimata;
dato atto che:
- il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 novembre 2004 lo
schema di DLgs recante recepimento della Direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in
attuazione dell'art. 22 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306, che
prevede la delega al Governo per l'attuazione integrale della
Direttiva 96/61/CE;
- tale schema di DLgs per l'attuazione integrale della Direttiva
96/61/CE e' stato approvato, con alcune modifiche, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in data 24 novembre 2004;
- in particolare in tale schema di DLgs. per l'attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE e' previsto, all'art. 5, comma 18, che
"L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti
esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre
2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate";
- in particolare in tale schema di DLgs per l'attuazione integrale
della Direttiva 96/61/CE e' previsto, all'art. 5, comma 19, che
"Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti
esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le autorita'
competenti definiscono o adeguano i propri calendari delle scadenze
per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale";
ritenuto che:
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra
ricordati ed in particolare alle previsioni dell'art. 5, commi 18 e
19, dello schema di DLgs per l'attuazione integrale della Direttiva
96/61/CE, a ridefinire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4,
comma 3 del DLgs 372/99, il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti
obbligati alla effettuazione della domanda di autorizzazione
integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all'Allegato
1 che appare identico sia nella Direttiva 96/61/CE, sia nel DLgs
372/99; tale stima e' riassunta nella seguente tabella:
(segue allegato fotografato)
- sia, altresi', necessario confermare i seguenti criteri utilizzati
per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e delle
successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859
del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30
luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004:
- tipologia e numerosita' delle diverse categorie di impianti;
- disponibilita' delle normative tecniche di riferimento (BREF)
predisposte dalla Commissione europea;
- convenienza a far pesare le BAT gia' in uso in Emilia-Romagna per i
settori per cui non sono disponibili i BREF;
- tempi di presentazione compatibili con:
l'ipotesi di un tempo massimo di 120 giorni per il rilascio della
autorizzazione integrata ambientale previsti nel progetto di legge
regionale per la conclusione del procedimento;
- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli
uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di
riferimento;
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la
definizione e l'approvazione del progetto di legge regionale;
- in considerazione della prossima approvazione delle guide alla
predisposizione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
predisposte dalla Regione Emilia-Romagna, nonche' della preannunciata
prossima approvazione di una prima serie di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, previste dall'art. 3, comma 2, del DLgs. 372/99, sia
necessario modificare il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio
2002 e successivamente modificato con delibere della Giunta regionale
n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 1658 del
30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004, come specificato nella
seguente tabella:
Categoria IPPC Periodo di presentazione delle domande
1 Attivita' energetiche e
2 Produzione e trasformazione dei metalli entro 31/05/2005
3 Industria dei prodotti minerali e
4 Industria chimica entro 31/10/2005
5 Gestione dei rifiuti e
6 Altre attivita' entro 31/03/2005
- sia, inoltre, necessario, per le medesime considerazioni, stabilire
che la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale puo' essere effettuata dopo 90 giorni dalla approvazione
della presente deliberazione;
- sia quindi necessario confermare l'abrogazione della delibera della
Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, recante il calendario
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 113 del 7 agosto 2002 nonche' abrogare le delibere della
Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n.
1694 del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, approvate con la citata delibera 1240/02;
dato atto che:
- sullo schema della presente ulteriore modifica del calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale piu' sopra riportato si sono svolti numerosi
momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che
hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica
del calendario;
dato inoltre atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;
tutto cio' premesso, dato atto e ritenuto;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DLgs 372/99, il
nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente
tabella:
Categoria IPPC Periodo di presentazione delle domande
1 Attivita' energetiche e
2 Produzione e trasformazione dei metalli entro 31/05/2005
3 Industria dei prodotti minerali e
4 Industria chimica entro 31/10/2005
5 Gestione dei rifiuti e
6 Altre attivita' entro 31/03/2005
b) di stabilire che la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale puo' essere effettuata dopo 90 giorni dalla
approvazione della presente deliberazione;
c) di abrogare la delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15
luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto
2002 e le delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,
n.1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658
del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche
del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, approvate con la citata delibera
1240/02;
d) di riservarsi, in assenza dell'emanazione di specifiche linee
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
DLgs 372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda
di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;
e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.