REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 2523

Approvazione sesta modifica calendario scadenza presentazione domande autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere 1240/02, 38/03, 1859/03, 2832/03, 1658/04, 1946/04 (DLgs 372/99, art. 4, comma 3)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e               
riduzione integrate dell'inquinamento;                                          
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1,            
comma 3, 2 e 21, nonche' l'Allegato B, recante la delega al Governo             
per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE;                                      
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della Direttiva            
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate                        
dell'inquinamento";                                                             
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il              
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per             
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa";                                                                
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e                 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in              
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                         
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE              
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia             
di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e            
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti              
attuativi;                                                                      
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive           
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE            
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti                   
attuativi;                                                                      
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela            
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva                     
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e              
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole";                                                                      
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro                       
sull'inquinamento acustico";                                                    
- la Legge 23 marzo 2001, n. 93, che all'art. 3, comma 2, ha previsto           
alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal DLgs 4 agosto                
1999;                                                                           
- la Legge "comunitaria" 39/2002, che all'art. 41 prevede la delega             
al Governo per il completamento del recepimento della Direttiva                 
96/61/CE;                                                                       
- la Legge 31 luglio 2002, n. 179 che da' continuita' allo                      
stanziamento effettuato dalla Legge 93/01;                                      
- il decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della                
Tutela del territorio concernente l'istituzione della Commissione               
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee              
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche            
disponibili, di cui all'art. 3, comma 2, del DLgs 372/99;                       
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la               
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che                 
all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione           
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche'              
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di           
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio           
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie                 
elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del            
24 settembre 1996";                                                             
- il DL 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini                   
previsti da disposizioni legislative", che all'art. 9 dispone che "Il           
termine di cui all'art. 4, comma 14, del DLgs 4 agosto 1999, n. 372             
e' prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono            
o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la            
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4             
del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999";                              
- la Legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del DL 24 dicembre            
2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni              
legislative", che all'art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel DL            
355/03, a soli 6 mesi, disponendo che "Il termine di cui all'art. 4,            
comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e' prorogato            
al 30 aprile 2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano               
conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la                       
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4             
del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999";                              
considerato che:                                                                
- la Direttiva 96/61/CE cosi' come il DLgs 372/99 di attuazione                 
disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate                            
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nello                    
specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti                  
normativi;                                                                      
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia               
possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,             
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per            
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo               
complesso;                                                                      
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il               
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti                 
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti                     
medesimi;                                                                       
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione            
integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,              
nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti             
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione,               
fatta salva la normativa emanata in attuazione della Direttiva n.               
96/82/CE;                                                                       
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 3, prevede che l'autorita'                  
competente, individuata nella Regione territorialmente competente,              
stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per             
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                      
ambientale;                                                                     
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario e'                
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;                              
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, altresi', che               
tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata                     
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;            
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni           
autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le                  
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso            
nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la           
quale tali prescrizioni debbono essere attuate;                                 
- con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio 2002, questa           
Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle scadenze per             
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                      
ambientale;                                                                     
- con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,                
questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del                 
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale;                                            
- con delibera della Giunta regionale n. 1859 del 29 settembre 2003,            
questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del               
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale;                                            
- con delibera della Giunta regionale n. 2832 del 30 dicembre 2003,             
questa Regione ha provveduto ad approvare la terza modifica del                 
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale;                                            
- con delibera della Giunta regionale n. 1658 del 30 luglio 2004,               
questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del                
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale;                                            
- con delibera della Giunta regionale n. 1694 del 6 ottobre 2004,               
questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del                
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale;                                            
considerato altresi' che:                                                       
- il Consiglio regionale ha approvato la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21,           
con cui si provvede a recepire nell'ordinamento regionale quanto                
disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal DLgs 372/99, ad individuare            
nella Provincia l'autorita' competente alla effettuazione dei                   
procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata ambientale, in              
quanto da tempo la Provincia in Emilia-Romagna rappresenta                      
l'autorita' preposta all'insieme dei procedimenti amministrativi che            
riguardano le tematiche dell'inquinamento e della tutela ambientale             
ed infine a disegnare un procedimento snello, efficiente ed in grado            
di introdurre significative semplificazioni rispetto alla situazione            
attuale concernente i procedimenti autorizzatori;                               
- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, ad emanare            
le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori            
tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2, del DLgs 372/99,           
provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al                 
medesimo comma ed articolo ed all'avvio dei lavori della Commissione            
medesima;                                                                       
- appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie precedenti           
deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre               
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n.             
1694 del 6 ottobre 2004 e cioe' che, in assenza di specifiche linee             
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata            
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del               
DLgs 372/99, questa Regione provveda, al fine di garantire                      
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio, ad             
adottare specifiche modalita' e relativa modulistica per la                     
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale;             
- il Parlamento con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante                  
"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato", che all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti           
ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti               
esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle                 
attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del           
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,                   
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della Direttiva             
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996", modificando in tal              
modo l'ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;                  
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in                     
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,           
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;              
- la Regione, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle,           
ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha proposto per le industrie produttrici           
di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni produttive, alla             
normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del                   
territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al              
fine della adozione dell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui               
all'art. 3, comma 3, del DLgs 372/99;                                           
- la Regione, in accordo con le Province e le Associazioni di                   
categoria interessate, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha, inoltre,                
proposto per il settore degli allevamenti soggetti, per dimensioni              
produttive, alla normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della             
Tutela del territorio, la elaborazione dei "requisiti generali                  
vincolanti" al fine della adozione dell'Atto di indirizzo e                     
coordinamento di cui all'art. 3, comma 3, del DLgs 372/99;                      
- la Regione, in accordo con le Province emiliano romagnole, le                 
Associazioni di categoria interessate ed ARPA Emilia-Romagna ha in              
corso di predisposizione una guida alla predisposizione delle domande           
per l'autorizzazione integrata ambientale; la predisposizione di tale           
guida e' quasi ultimata;                                                        
dato atto che:                                                                  
- il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 18 novembre 2004 lo            
schema di DLgs recante recepimento della Direttiva 96/61/CE relativa            
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in                     
attuazione dell'art. 22 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306, che                
prevede la delega al Governo per l'attuazione integrale della                   
Direttiva 96/61/CE;                                                             
- tale schema di DLgs per l'attuazione integrale della Direttiva                
96/61/CE e' stato approvato, con alcune modifiche, dalla Conferenza             
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e Bolzano in data 24 novembre 2004;                          
- in particolare in tale schema di DLgs. per l'attuazione integrale             
della Direttiva 96/61/CE e' previsto, all'art. 5, comma 18, che                 
"L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti                   
esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre                
2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate";                 
- in particolare in tale schema di DLgs per l'attuazione integrale              
della Direttiva 96/61/CE e' previsto, all'art. 5, comma 19, che                 
"Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti                  
esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per                    
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le autorita'             
competenti definiscono o adeguano i propri calendari delle scadenze             
per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                  
ambientale";                                                                    
ritenuto che:                                                                   
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra                   
ricordati ed in particolare alle previsioni dell'art. 5, commi 18 e             
19, dello schema di DLgs per l'attuazione integrale della Direttiva             
96/61/CE, a ridefinire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4,            
comma 3 del DLgs 372/99, il calendario delle scadenze per la                    
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;             
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la                         
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti                 
obbligati alla effettuazione della domanda di autorizzazione                    
integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all'Allegato            
1 che appare identico sia nella Direttiva 96/61/CE, sia nel DLgs                
372/99; tale stima e' riassunta nella seguente tabella:                         
(segue allegato fotografato)                                                    
- sia, altresi', necessario confermare i seguenti criteri utilizzati            
per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con                  
delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e delle              
successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con               
delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859              
del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30             
luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004:                                       
- tipologia e numerosita' delle diverse categorie di impianti;                  
- disponibilita' delle normative tecniche di riferimento (BREF)                 
predisposte dalla Commissione europea;                                          
- convenienza a far pesare le BAT gia' in uso in Emilia-Romagna per i           
settori per cui non sono disponibili i BREF;                                    
- tempi di presentazione compatibili con:                                       
 l'ipotesi di un tempo massimo di 120 giorni per il rilascio della              
autorizzazione integrata ambientale previsti nel progetto di legge              
regionale per la conclusione del procedimento;                                  
- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli           
uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di                        
riferimento;                                                                    
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la               
definizione e l'approvazione del progetto di legge regionale;                   
- in considerazione della prossima approvazione delle guide alla                
predisposizione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,           
predisposte dalla Regione Emilia-Romagna, nonche' della preannunciata           
prossima approvazione di una prima serie di linee guida per                     
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche                      
disponibili, previste dall'art. 3, comma 2, del DLgs. 372/99, sia               
necessario modificare il calendario delle scadenze per la                       
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
approvato con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio             
2002 e successivamente modificato con delibere della Giunta regionale           
n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 1658 del           
30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004, come specificato nella             
seguente tabella:                                                               
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1 Attivita' energetiche e                                                       
2 Produzione e trasformazione dei metalli  entro 31/05/2005                     
3 Industria dei prodotti minerali e                                             
4 Industria chimica  entro 31/10/2005                                           
5 Gestione dei rifiuti e                                                        
6 Altre attivita'  entro 31/03/2005                                             
- sia, inoltre, necessario, per le medesime considerazioni, stabilire           
che la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                  
ambientale puo' essere effettuata dopo 90 giorni dalla approvazione             
della presente deliberazione;                                                   
- sia quindi necessario confermare l'abrogazione della delibera della           
Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, recante il calendario              
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione             
integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione n. 113 del 7 agosto 2002 nonche' abrogare le delibere della             
Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre             
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n.             
1694 del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle               
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale, approvate con la citata delibera 1240/02;                 
dato atto che:                                                                  
- sullo schema della presente ulteriore modifica del calendario delle           
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale piu' sopra riportato si sono svolti numerosi               
momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che             
hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica              
del calendario;                                                                 
dato inoltre atto:                                                              
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa                
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.               
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;                         
tutto cio' premesso, dato atto e ritenuto;                                      
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DLgs 372/99, il             
nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di           
autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente                    
tabella:                                                                        
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1 Attivita' energetiche e                                                       
2 Produzione e trasformazione dei metalli  entro 31/05/2005                     
3 Industria dei prodotti minerali e                                             
4 Industria chimica  entro 31/10/2005                                           
5 Gestione dei rifiuti e                                                        
6 Altre attivita'  entro 31/03/2005                                             
b) di stabilire che la presentazione delle domande di autorizzazione            
integrata ambientale puo' essere effettuata dopo 90 giorni dalla                
approvazione della presente deliberazione;                                      
c) di abrogare la delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15                
luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la                        
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto           
2002 e le delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,            
n.1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658             
del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche            
del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di             
autorizzazione integrata ambientale, approvate con la citata delibera           
1240/02;                                                                        
d) di riservarsi, in assenza dell'emanazione di specifiche linee                
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata            
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del               
DLgs 372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche              
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda             
di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire                    
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;                
e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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