PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO DEPOSITATO IL 13 aprile 2005, n. 43

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta p.t. per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge regionale 7/2/2005, n. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 19 dell'8/2/2005, avente ad oggetto "Norme in materia di protezione civile e volontariato.

Istituzione dell'Agenzia                                                        
regionale di protezione civile", giusta delibera del Consiglio dei              
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia           
Ministri 24/3/2005                                                              
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
1. La legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1                  
provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di             
protezione civile ed assume come finalita' prioritaria della propria            
azione la sicurezza territoriale. All'espletamento delle attivita' di           
protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le              
Comunita' montane e questi soggetti, insieme, compongono il sistema             
regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire            
la salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini, la tutela                       
dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli                    
insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni              
derivanti da eventi calamitosi. Al fine di assicurare                           
l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti            
del sistema regionale di protezione civile e' istituito il Comitato             
regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive           
in materia.                                                                     
Al verificarsi di eventi calamitosi che colpiscano il territorio                
regionale e che per loro natura ed estensione richiedano una                    
immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso              
delle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale               
decreta lo stato di crisi regionale. Qualora la gravita' dell'evento            
sia tale da richiedere l'intervento dello Stato, il Presidente della            
Giunta regionale assume le iniziative necessarie per la                         
dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di           
emergenza nel territorio regionale.                                             
Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree              
del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali e' stato              
dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale puo'           
disporre, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, lo                       
stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di                       
stanziamenti dello Stato.                                                       
Il Consiglio regionale approva il programma di previsione e                     
prevenzione dei rischi, su proposta della Giunta regionale e, sentito           
il Comitato regionale, approva le disposizioni organizzative per la             
preparazione e gestione delle emergenze da parte delle strutture                
regionali e tali disposizioni costituiscono il piano operativo                  
regionale di emergenza.                                                         
La Regione disciplina, altresi', le funzioni ad essa conferite                  
dall'art. 108 del d.lgs. 112/1998 in ordine agli interventi per                 
l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.             
Ai fini della legge e' considerata organizzazione di volontariato di            
protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini             
di lucro, che concorre alle attivita' di protezione civile. E'                  
istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile,             
tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni                        
provinciali.                                                                    
Al fine di assicurare l'unitarieta' della gestione delle attivita' di           
protezione civile di competenza regionale, viene istituita l'Agenzia            
di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. L'Agenzia                    
regionale provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati             
dalla Giunta regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e                    
amministrativa di tutte le attivita' regionali di protezione civile             
ad essa demandate dalla legge. L'Agenzia regionale, con sede a                  
Bologna, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata             
di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. Sono                
organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei revisori. Al                 
fabbisogno del personale si provvede mediante personale dipendente              
dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale.                          
La legge detta, infine, le disposizioni finanziarie e transitorie               
indispensabili per la sua applicazione.                                         
2. Censurabili sotto il profilo della legittimita' costituzionale               
appaiono alcune disposizioni della legge che eccedono dalle                     
competenze regionali in materia di protezione civile, in quanto                 
violano i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e             
gli standards uniformi di tutela garantiti sull'intero territorio               
nazionale (nella materia della protezione civile assumono rilevanza,            
ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, entro i quali,           
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni sono tenute           
a legiferare in ambito concorrente, le disposizioni contenute nella             
legislazione statale di protezione civile ed, in particolare, nella             
legge 24 febbraio 1992, n. 225 ove, all'articolo 12, comma 4 si                 
dispone espressamente che le norme in questione "costituiscono                  
principi della legislazione statale in materia di attivita' regionale           
di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui                 
dovranno conformarsi le leggi regionali").                                      
In particolare, si deduce ed eccepisce:                                         
1) In primo luogo, la Regione Emilia-Romagna nel ridefinire con                 
l'art. 1, commi 1, 2 e 3 principi, funzioni, compiti e finalita' di             
protezione civile invade l'ambito di competenza dello Stato al quale            
e' demandato, nella materia concorrente in argomento, ai sensi                  
dell'art. 117, comma 3, Cost., la determinazione dei principi                   
fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.              
La stessa disposizione, statuendo che "all'espletamento delle                   
attivita' di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i            
Comuni, le Comunita' montane, le Unioni di Comuni e le altre forme              
associative" e' in contrasto con quanto disposto dall'art. 118, commi           
1 e 2, Cost. che, sulla base dei principi di sussidiarieta',                    
differenziazione ed adeguatezza, legittima l'attribuzione di funzioni           
amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurare l'esercizio            
unitario delle stesse.                                                          
In questo senso si legga la Corte Costituzionale, sent. 62 del 2005,            
secondo cui le Regioni non possono porre in essere "interventi                  
preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad . . . interessi             
di rilievo nazionale" anche quelli sottesi alle materie di competenza           
concorrente.                                                                    
La disposizione regionale, invece: a) riformula il principio                    
fondamentale gia' codificato dalla normativa di principio statale               
escludendo, inoltre, dal concorso alle attivita' di protezione civile           
alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi                       
professionali), cosi' violando l'articolo 6, Legge 225/92 e,                    
consequenzialmente, l'articolo 117, comma 3, nonche' l'articolo 118             
ultimo comma della Costituzione; b) impone che il concorso operativo            
e la collaborazione nelle attivita' di protezione civile delle                  
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga previa                
intesa, in contrapposizione con quanto dispone l'articolo 5, commi 4            
e 4bis, del decreto Legge 343/01 convertito, con modificazioni, nella           
Legge 401/01, ove si prevede, per l'attivita' tecnico operativa                 
diretta ad assicurare i primi interventi, che l'azione dello Stato              
venga effettuata in raccordo con le Regioni; c) limita la                       
salvaguardia dell'incolumita' esclusivamente ai cittadini escludendo,           
in tal modo, dal novero dei soggetti tutelabili coloro che cittadini            
non siano qualificabili, in violazione, non solo, dei principi                  
fondamentali della materia ma, anche, di quelli previsti dalla                  
Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi                     
internazionali (articolo 117, comma 1) in materia di tutela                     
dell'integrita' della vita.                                                     
2) II principio unitario e' sotteso anche alla censura dell'art. 2              
della legge regionale in parola che, nel definire gli eventi                    
calamitosi sulla base dell'organo competente ad intervenire piuttosto           
che in relazione ai parametri della intensita' ed estensione del                
fenomeno come previsto dalla normativa statale di riferimento (Legge            
225/92), configura sistemi di intervento regionale differenziati                
suscettibili di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e,           
dall'altro, l'azione statale per i casi calamitosi che travalicano i            
confini dei territorio della singola regione. E' violato in tal modo            
l'art. 2 della Legge 225/92.                                                    
A tale ultimo proposito si richiamano le sentenze della Consulta, il            
cui rilievo e' pregnante per ognuno dei punti in discussione, n.                
256/2004, 370/2003 e 13/2004 ove e' consolidato l'indirizzo per cui             
laddove vi sia la potesta' legislativa concorrente delle Regioni tale           
circostanza non puo' determinare la compromissione di attivita'                 
attraverso le quali valori di fondamentale rilevanza costituzionale             
sono realizzati, anche allo scopo di individuare standards uniformi             
di tutela sull'intero territorio della Repubblica (cfr. Sentenze                
258/2004, n. 96/2003 e n. 407/2002).                                            
3) La garanzia della unitarieta' del sistema costituisce altresi' il            
parametro di censura dell'art. 4, comma 1, della legge che, nel                 
rimettere alla Regione "l'esercizio delle funzioni in materia di                
protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione                
regionale e statale", viola la norma contenuta nell'art. 7, comma 1,            
della Legge 131/03 che, in attuazione dell'art. 118, comma 1, Cost.,            
prevede che lo Stato possa attribuire a se stesso quelle funzioni               
amministrative per le quali occorra garantire l'unitarieta' di                  
esercizio (cfr. la Sentenza n. 370/2003 della Corte Cost.).                     
4) E', altresi', inficiato di illegittimita' costituzionale                     
l'articolo 20, istitutivo dell'Agenzia regionale di protezione                  
civile, per contrasto con i gia' richiamati principi costituzionali,            
laddove attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile, quali la           
gestione del volontariato, l'emissione di avvisi di attenzione,                 
preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione           
e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del                
Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione                
regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi,             
ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa,                     
amministrativa e contabile; inoltre, l'art. 20, comma 2, lett. f)               
della legge in esame, consentendo all'Agenzia regionale di protezione           
civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme ed allarme, si             
pone in contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente           
del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (in G.U. - Suppl.               
ord. n. 39 dell'11/3/2004); in proposito si richiama la Sentenza n.             
238/2004 della Corte Costituzionale ove si prevede che le Regioni non           
possano porre in essere attivita' o atti lesivi delle direttive                 
statali.                                                                        
5) L'art. 23, istituendo il Comitato operativo regionale per                    
l'emergenza, che e' operativo anche per i casi di cui all'art. 2,               
comma 1, lett. c), viola l'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge                
225/92 che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di                   
calamita' piu' gravi. Inoltre lo stesso articolo, istituendo la                 
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi             
rischi: a) determina - nella operativita' della Commissione nazionale           
- inutili duplicazioni di funzioni: la Commissione statale per la               
previsione e per la prevenzione dei grandi rischi svolge, infatti,              
sull'intero territorio nazionale, una funzione di consulenza,                   
indirizzo e coordinamento che non puo' per sua natura subire delle              
duplicazioni a livello regionale (articolo 5, comma 3, 3 bis, 3                 
quater del decreto legge 343/01 ed articoli 7 e 9 della Legge                   
225/92); tale Commissione e' esplicazione del potere di                         
coordinamento, anche scientifico, attribuito in via esclusiva allo              
Stato nella materia della protezione civile (articolo 5 del citato              
decreto Legge 343/01, articolo 107 del DLgs 112/98); b) viola gli               
artt. 107, lett. f), punto 1) e 108, lett. a), punto 1), del DLgs               
112/98 che stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato mantenga la              
funzione di definizione degli "indirizzi per la predisposizione e               
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione             
alle varie ipotesi di rischio" e che la Regione provveda "alla                  
predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi,           
sulla base degli indirizzi nazionali".                                          
In piu' l'art. 23, attribuendo al suddetto Comitato (e in particolare           
al suo presidente, il Direttore dell'Agenzia regionale) e alla                  
Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase                
emergenziale, viola l'art. 5 del D.L. n. 343/2001 e l'art. 107 del              
DLgs 112/98 che attribuiscono specificamente allo Stato il potere di            
coordinamento, anche scientifico, al fine di assicurare interventi di           
piu' ampio orizzonte e non parcellizzati.                                       
Anche in tal caso, ovviamente, si ritengono applicabili i principi              
sopra richiamati enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sue                 
sentenze.                                                                       
6) L'art. 24, comma 1, prevedendo il trasferimento di risorse                   
nazionali all'Agenzia regionale, si pone in contrasto con gli artt.             
118 e 119 Cost. secondo i quali l'erogazione di finanziamenti                   
pubblici e' disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di               
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza (Corte Cost. n.                 
255/2004: ". . . le disposizioni concernenti le funzioni                        
amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno                 
risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118                
Cost.; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarieta'                    
differenziazione ed adeguatezza, i quali governano l'allocazione                
delle funzioni amministrative").                                                
Le Regioni dispongono infatti di risorse proprie per lo svolgimento             
delle funzioni pubbliche alle stesse attribuite e di quelle                     
aggiuntive che lo Stato eroga solo in via eventuale e comunque                  
esclusivamente per gli specifici ambiti costituzionalmente                      
individuati (Corte Cost. n. 370/2003).                                          
3. Le norme censurate, in conclusione, sono state adottate in                   
violazione: a) dell'articolo 114 della Costituzione, per lesione del            
principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e, in            
particolare, delle prerogative istituzionali dello Stato, con                   
specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 117 Cost.; b)                 
dell'art. 117, comma 1, e comma 2 lett. p), in relazione alla riserva           
alla legislazione esclusiva statale della determinazione e                      
regolazione delle "funzioni fondamentali di comuni, province e citta'           
metropolitane"; c) dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, che              
comprende fra le materie di legislazione concorrente la "protezione             
civile", anche in relazione ai principi stabiliti con le leggi                  
statali nella materia (v. Leggi 225/92, 112/98, 401/01); c) dell'art.           
118 della Costituzione, che attribuisce allo Stato le funzioni                  
amministrative nelle materie ove occorra assicurare uniformita' di              
trattamento dei cittadini e di esercizio delle funzioni stesse; d)              
dell'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 118 Cost.,              
che riserva allo Stato l'erogazione dei finanziamenti pubblici,                 
secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e                        
adeguatezza.                                                                    
Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei                 
Ministri in data 24/3/2005,                                                     
SI CHIEDE                                                                       
che la Corte Costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita'            
costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge regionale           
7/2/2005 n. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.             
19 dell'8/2/2005, avente ad oggetto "Norme in materia di protezione             
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di                    
Protezione civile", per violazione degli artt. 114, 117, 118 e 119              
della Costituzione.                                                             
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri.                   
Roma, 5 aprile 2005                                                             
IL CANCELLIERE  AVVOCATO DELLO STATO                                            
M.R. Fruscella  Giuseppe Albenzio                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina