PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO DEPOSITATO IL 7 marzo 2005, n. 30

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., domiciliato per la carica presso i propri uffici in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, avverso e per l'annullamento degli artt. 2, comma 1, lett. b), 8, comma 3, 8, comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3 della legge regionale 23/12/2004, n. 29 (pubbl. in BUR del 28/12/2004, n. 178), per violazione degli artt. 117, comma 3 e 120 Cost. (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

La legge della Regione Emilia-Romagna in epigrafe indicata,                     
intitolata "Norme generali sull'organizzazione e il funzionamento del           
Servizio sanitario regionale, contiene una serie di disposizioni                
normative che palesemente eccedono le competenze regionali in                   
materia. Giova rammentare al riguardo che, con riferimento alla                 
materia della salute, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., la                
Regione ha una competenza legislativa concorrente e pertanto puo'               
legiferare solo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo            
Stato. Nell'articolato in questione si ravvisano invero molteplici              
violazioni dei principi fondamentali espressi dalla legislazione                
statale. In particolare:                                                        
1) l'art. 2, comma 1 lettera b), della presente legge, il quale                 
prevede che la costituzione di Aziende Ospedaliere e' disposta dalla            
Regione previa valutazione della complessita' dei casi trattati,                
contrasta con l'art. 4, comma 1 bis, del DLgs 502/92, ai sensi del              
quale la costituzione di tale tipo di Aziende sanitarie puo' essere             
proposta dalla Regione solo quando ricorrono determinati requisiti,             
tra i quali, di particolare rilevanza: - l'indice di complessita' dei           
casi trattati dall'ospedale che superi di almeno il 20% il valore               
della media regionale, - la presenza di tre unita' operative di alta            
specialita', un tasso di ricoveri di pazienti provenienti da altre              
regioni che superi di almeno il 10%, nell'ultimo triennio, il valore            
medio regionale;                                                                
2) l'art. 8, comma 3, della stessa legge regionale, il quale prevede            
che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa            
ai dirigenti sanitari e' effettuata dal Direttore generale sulla base           
di una rosa di soli tre candidati, senza neppure chiarire i criteri             
per l'individuazione di tali tre candidati, contrasta con l'art. 15             
ter del DLgs 502/92, il quale prevede l'attribuzione dell'incarico              
"sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da                      
un'apposita commissione" senza limitare il numero dei designati dalla           
commissione stessa;                                                             
3) l'art. 8, comma 4 della legge in esame, il quale prevede che                 
l'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio                      
preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi            
di direzione di strutture semplice e complessa, contrasta con l'art.            
15 quater del DLgs 502/92 (introdotto dall'art. 2 septies della Legge           
138/04), secondo il quale la non esclusivita' del rapporto di lavoro            
non preclude la direzione di strutture semplici e complesse (analoga            
impugnativa e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data              
23/12/2004 con riferimento alla legge della Regione Toscana 56/04);             
4) l'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, il quale prevede           
che gli I.R.C.C.S. vengano organizzati  in modo analogo alle Aziende            
USL, contrasta con l'art. 3, comma 2 del DLgs 288/03 che detta una              
specifica disciplina per l'organizzazione di tali Istituti di                   
ricovero e cura a carattere scientifico;                                        
5) l'art. 10, comma 3, e' censurabile sotto diversi profili: -                  
prevedendo che il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dalla           
Regione, contrasta con l'art. 4, comma 5 del DLgs 288/03, secondo cui           
il presidente del Collegio sindacale e' eletto dai sindaci all'atto             
della prima seduta. In tal modo la disposizione regionale lede                  
l'autonomia dell'organo, ai cui componenti spetta, secondo i principi           
generali dell'ordinamento, la nomina del proprio presidente;                    
assicurando allo Stato la mera possibilita' di designare due                    
componenti all'interno del Collegio sindacale, contrasta con l'art.             
4, comma 3, dello stesso DLgs 288/03, il quale configura come                   
necessaria la nomina di due componenti del Collegio sindacale da                
parte dello Stato e specificamente da parte del Ministero della                 
Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze; - prevedendo che il             
presidente del Consiglio di indirizzo e verifica ed il Direttore                
scientifico sono nominati di intesa tra Stato e Regione, viola il               
principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost., con               
riferimento all'art. 5 del DLgs 288/03, secondo cui le nomine in                
questione spettano al Ministro della Salute, sentito il Presidente              
della Regione (a seguito di tale art. 5 e' stato, infatti,                      
predisposto specifico Atto di Intesa in data 1/7/2004, i cui art. 2,            
comma 1, e 3, comma 5, conferiscono attuazione a tale disposizione              
statale, lesa dall'articolo regionale in esame).                                
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in               
epigrafe rapp.to e difeso                                                       
CHIEDE                                                                          
che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi            
e quindi annullare gli artt. 2, comma 1, lett. b), 8 comma 3, 8,                
comma 4, 10, comma 2 e 10, comma 3, della legge della Regione                   
Emilia-Romagna 23/12/2004, n. 29.                                               
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1)           
estratto della deliberazione del C.d.M. 11/2/2005; 2) copia della               
legge regionale impugnata.                                                      
Roma, 19/2/2005                                                                 
IL CANCELLIERE  AVVOCATO DELLO STATO                                            
M. R. Fruscella  Paolo Cosentino                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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