REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 211

Approvazione Accordo per gli anni 2004-2005 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria           
garantite dal Servizio sanitario nazionale, richiamando a tal                   
proposito:                                                                      
- i principi contenuti nel DLgs 229/99;                                         
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29                   
novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che           
prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i              
cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;                                  
- l'Intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, nel corso della             
seduta del 29/4/2004, sull'Accordo tra la Federterme e le Regioni e             
le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle              
prestazioni termali, per il biennio 2003-2004;                                  
richiamato l'Accordo per il triennio 2001/2003 tra la Regione                   
Emilia-Romagna e le Aziende Termali accreditate per la fornitura di             
prestazioni termali in regime di accreditamento, che ha concorso al             
mantenimento dell'unitarieta' del sistema termale regionale,                    
consentendo il governo dell'assistenza termale e della relativa                 
spesa;                                                                          
considerato che, anche per gli anni 2004 e 2005, si e' ritenuto di              
procedere alla definizione di un Accordo regionale per la                       
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende              
termali regionali, relativamente alla fornitura di prestazioni                  
termali in regime di accreditamento ai cittadini emiliano-romagnoli,            
e per la definizione di tetti di spesa massimi regionali, all'interno           
del quadro complessivo delle risorse del Sistema Sanitario                      
regionale;                                                                      
considerato pertanto necessario, a tal fine, recepire l'Accordo,                
parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in               
data 23 dicembre 2004 dall'Assessore alla Sanita' e da tutte le                 
Aziende Termali accreditate della Regione Emilia-Romagna;                       
preso atto che le Aziende firmatarie si sono impegnate, nell'ambito             
delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di spesa                  
massimo regionale per gli anni 2004 e 2005, secondo le modalita'                
riportate nell'Accordo suindicato, parte integrante e sostanziale del           
presente atto, sottoscritto in data 23 dicembre 2004 dall'Assessore             
alla Sanita' e da tutte le Aziende Termali accreditate della Regione            
Emilia-Romagna;                                                                 
preso atto che le Aziende Termali si sono impegnate:                            
- ad identificare specifiche procedure in merito, concordate tra le             
Aziende Termali e sottoscritte da tutte le Aziende stesse, riportate            
nel documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale             
del presente atto;                                                              
- ad inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2005,             
la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale di               
spesa per l'anno 2004 e il fatturato del medesimo anno;                         
preso atto, altresi', che la tabella in argomento, riportata                    
nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, e'           
pervenuta all'Assessorato regionale in data 7 febbraio 2005, prot. n.           
4509;                                                                           
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,             
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria            
deliberazione 447/03;tutto cio' premesso;                                       
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si                
intendono qui integralmente riportate, l'Accordo tra la Regione                 
Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura, ai              
cittadini emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di               
accreditamento per il biennio 2004-2005 - sottoscritto in data 23               
dicembre 2004 dall'Assessore alla Sanita' e da tutte le Aziende                 
Termali accreditate della Regione Emilia-Romagna - quale parte                  
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
- di prendere atto che le Aziende termali firmatarie si sono                    
impegnate:                                                                      
- ad identificare specifiche procedure in merito, concordate e                  
sottoscritte da tutte le Aziende termali, riportate nel documento di            
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente                 
atto;                                                                           
- ad inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2005,             
la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale di               
spesa per l'anno 2004 e il fatturato del medesimo anno;                         
- di prendere atto, altresi', che la tabella di cui al punto                    
precedente, riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale           
del presente atto, e' pervenuta all'Assessorato regionale in data 7             
febbraio 2005, prot. n. 4509.                                                   
Accordo tra Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali della Regione           
Emilia-Romagna per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di              
prestazioni termali in regime di accreditamento per il  biennio                 
2004-2005                                                                       
Premessa                                                                        
Le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite              
dal Servizio sanitario nazionale, a tal proposito occorre                       
richiamare:                                                                     
- il DLgs 229/99 che, in particolare, pone come elemento cardine del            
Servizio sanitario pubblico i principi della qualita' e                         
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;                                  
- il DPCM 29 novembre 2001 (recepito con DGR 295/02, ratificata nella           
seduta del Consiglio regionale 22 marzo 2002 con atto n. 349) con il            
quale sono stati definiti i Livelli essenziali di assistenza e che              
prevede tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini i cicli             
di prestazioni idrotermali;                                                     
- l'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di            
Trento e di Bolzano, stipulato in data 4/12/2003, per l'erogazione              
delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 e la Circolare               
regionale applicativa n. 10 del 24 maggio 2004;                                 
- il contenuto del sopracitato Accordo il quale ha stabilito, tra               
l'altro, che dall'1 gennaio 2004 la "massoterapia", trattandosi di              
"prestazione non termale", non e' piu' erogabile come prestazione               
complementare/accessoria agli assistiti termali dell'INPS; per quanto           
riguarda invece il ciclo della riabilitazione motoria, del quale la             
massoterapia e' parte integrante e costitutiva, la prestazione deve             
essere comunque erogata senza costi aggiuntivi agli assistiti termali           
dell'INAIL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.                    
Accordi regionali per gli anni 2001-2002-2003 (DGR 702/02 e DGR                 
2011/03)                                                                        
Gli Accordi per gli anni 2001-2002- 2003 hanno regolamentato i                  
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali           
per la fornitura di prestazioni termali in regime di accreditamento.            
In particolare detti Accordi hanno determinato:                                 
- di mantenere stabili i volumi di attivita' delle prestazioni                  
termali;                                                                        
- di non procedere all'accreditamento di nuovi stabilimenti termali             
nell'ambito della programmazione regionale, in quanto il fabbisogno             
di assistenza termale per i cittadini della Regione Emilia-Romagna              
risulta essere ampiamente soddisfatto dagli stabilimenti termali                
presenti nella regione, considerata l'elevata potenzialita' degli               
stessi;                                                                         
- di fissare tetti di spesa massimi complessivi, riferiti alla spesa            
per le prestazioni termali erogate a carico del Servizio Sanitario              
regionale da parte di tutte le Aziende termali gia' accreditate, per            
i cittadini residenti nella regione, per gli anni 2001, 2002 e 2003.            
Per il solo anno 2001, ed in via del tutto eccezionale, le Aziende              
termali con splafonamenti finali dal budget aziendale, hanno avuto              
l'impegno a procedere al loro recupero, riducendo di pari importo il            
budget aziendale dell'anno 2002, impegnandosi altresi', nell'ambito             
delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di spesa                  
regionale, anche identificando specifiche procedure, concordate e               
sottoscritte da tutte le Aziende, per l'attribuzione delle eventuali            
decurtazioni alle singole Aziende;                                              
- di definire, in particolare, per l'anno 2003 il tetto massimo di              
spesa complessivo in Euro 15.000.000,00, convenendo altresi' di                 
verificare, in chiusura di esercizio, l'effettivo maggiore importo              
dovuto all'innalzamento della quota di compartecipazione alla spesa             
(da Euro 36,15 a Euro 50,00: Legge Finanziaria anno 2003),                      
preventivamente stimato in Euro 900.000,00, tenuto conto che                    
nell'ambito delle risorse complessive del Fondo Sanitario Nazionale,            
le Aziende Termali dell'Emilia-Romagna beneficiano, oltre al tetto di           
spesa regionale concordato e definito, anche dell'importo relativo al           
ticket dovuto da parte del cittadino;                                           
- di prevedere inoltre che qualora l'importo effettivo del maggiore             
introito risultasse superiore a Euro 900.000,00 rispetto all'importo            
relativo al ticket dovuto da parte del cittadino per l'anno 2002, la            
somma eccedente tale importo fosse oggetto di confronto tra le parti,           
al fine di concordare le modalita' di conguaglio.                               
Raggiungimento degli obiettivi                                                  
Gli Accordi regionali per il triennio 2001-2003 relativi alla                   
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende              
termali regionali, per la fornitura, ai cittadini emiliano-romagnoli,           
di prestazioni termali in regime di accreditamento, nel definire                
tetti di spesa sostenibili e coerenti con i fabbisogni assistenziali            
e il quadro complessivo delle risorse del Sistema Sanitario                     
regionale, hanno consentito il governo dell'assistenza termale e                
della relativa spesa.                                                           
In particolare, come emerso dal confronto tra le parti, il gettito              
complessivo del ticket e' risultato nell'anno 2003 pari a Euro                  
4.043.604,74 che rispetto all'importo dell'anno 2002, corrispondente            
a Euro 3.206.262,79, ha determinato un maggiore introito per le                 
Aziende termali dell'Emilia-Romagna di Euro 837.341,95.                         
Conseguentemente il fatturato complessivo relativo alle prestazioni             
erogate per conto del SSR dal sistema termale regionale, nell'anno              
2003, e' stato pari a Euro 17.976.886,32.                                       
Sulla base di quanto sopra e tenuto conto del rapporto di                       
collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali               
regionali accreditate, le parti convengono  sull'importanza di                  
mantenere l'unitarieta' del sistema termale, attraverso lo strumento,           
anche per il biennio 2004-2005, dell'Accordo regionale per la                   
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende              
termali regionali, per la fornitura di prestazioni termali in regime            
di accreditamento.                                                              
Ambiti di intervento per gli anni 2004-2005                                     
Il presente Accordo viene stipulato al fine di determinare il tetto             
di spesa complessivo per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli           
di prestazioni termali in regime di accreditamento.                             
Occorre sottolineare preliminarmente che le risorse assegnate alle              
Regioni, per l'anno 2004, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale,            
appaiono insufficienti a sostenere i costi per il mantenimento                  
quali/quantitativo dei servizi sanitari regionali.Le Regioni sono               
tenute pertanto ad effettuare manovre di contenimento dei costi che             
concorrano a ridurre gli effetti negativi di tale sottostima del                
finanziamento.                                                                  
Con riferimento alla spesa termale occorre tenere conto che il                  
fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della Regione                  
Emilia-Romagna risulta essere ampiamente soddisfatto dagli                      
stabilimenti termali accreditati presenti nella Regione, considerata            
l'elevata potenzialita' degli stessi. Anche per questa ragione la               
Regione ritiene necessario stabilire un tetto di spesa massimo                  
complessivo, a livello regionale, riferito ai cittadini                         
emiliano-romagnoli che usufruiscono delle cure termali presso le                
Aziende termali della regione.                                                  
A seguito di un ampio e articolato confronto, alla luce delle diverse           
posizioni espresse e nell'esigenza di addivenire ad un'intesa che               
salvaguardi l'unitarieta' del sistema termale, si prende atto che la            
Regione Emilia-Romagna intende proseguire nella politica di governo             
dell'assistenza termale attraverso lo strumento del budget regionale,           
relativo alla spesa per cure termali effettuate dai propri cittadini            
presso gli stabilimenti termali accreditati della Regione.                      
In tale contesto le parti convengono:                                           
- di mantenere stabili i volumi di attivita' delle prestazioni                  
termali;                                                                        
- di non procedere all'accreditamento di nuovi stabilimenti termali             
nell'ambito della programmazione regionale;                                     
- di precisare che gli stabilimenti termali della R.E.R. gia'                   
accreditati potranno ottenere il riconoscimento per l'erogazione di             
nuovi cicli di cura in regime di accreditamento e/o l'attribuzione di           
un diverso livello tariffario, qualora in possesso degli ulteriori              
requisiti e standard di qualita', previsti dagli atti nazionali e               
regionali di attuazione, convenendo che i maggiori costi derivanti              
dovranno essere ricompresi all'interno del tetto complessivo di spesa           
qui definito;                                                                   
- di definire, alla luce delle considerazioni prima riportate, tra              
l'Assessore regionale alla Sanita' e le Aziende termali della                   
regione, un Accordo per il biennio 2004/2005, in un'ottica di                   
regolamentazione dei rapporti, di definizione di tetti di spesa                 
massimi complessivi regionali, sostenibili in quanto coerenti con i             
fabbisogni assistenziali e con il  quadro complessivo delle risorse             
del Sistema sanitario regionale;                                                
- di fissare un tetto di spesa massimo regionale, riferito alla spesa           
per le prestazioni termali erogate a carico del Sistema sanitario               
regionale da parte di tutte le Aziende termali gia' accreditate per i           
cittadini residenti nella regione, precisando che gli incrementi                
tariffari di cui all'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le                
Province Autonome di Trento e di Bolzano, del 4/12/2003, per                    
l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004,                
dovranno essere ricompresi all'interno del tetto di spesa massimo               
complessivo definito a livello regionale;                                       
- di determinare che per l'anno 2004 il tetto di spesa massimo                  
complessivo viene incrementato del  3% rispetto al 2003 ed e' pari a            
Euro 15.450.000,00 e per l'anno 2005 e' incrementato del 4% rispetto            
al 2004 ed e' pari a Euro 16.068.000,00;                                        
- di convenire, in via del tutto eccezionale, che in caso di                    
sforamento del tetto di spesa massimo complessivo regionale per                 
l'anno 2004 (Euro 15.450.000,00) le Aziende termali s'impegnano  a              
rientrare nell'anno 2005, nel rispetto del tetto di spesa massimo               
complessivo regionale (Euro 16.068.000,00);                                     
- di convenire, in via del tutto eccezionale, inoltre che in caso di            
mancato utilizzo del tetto di spesa massimo complessivo regionale per           
l'anno 2004, per un importo non superiore al 20% del medesimo, il               
tetto massimo complessivo regionale per l'anno 2005 sara'                       
incrementato della somma corrispondente al mancato utilizzo                     
realizzatosi nel 2004;                                                          
- di determinare che il trascinamento nell'anno 2005 della somma                
corrispondente al mancato utilizzo realizzatosi nel 2004, non potra'            
rappresentare una componente per la  definizione del  tetto di spesa            
massimo complessivo regionale per l'anno 2006;                                  
- di precisare che nell'ambito delle risorse complessive del Fondo              
sanitario nazionale, le Aziende Termali dell'Emilia- Romagna                    
beneficiano, oltre al tetto di spesa massimo regionale concordato e             
definito, anche dell'importo relativo al ticket dovuto da parte del             
cittadino, (nel 2003 pari a Euro 4.043.604,74). Conseguentemente il             
budget complessivo delle prestazioni erogate per conto del SSR dal              
sistema termale regionale, e' stimato a livello regionale pari a                
circa Euro 19.556.000,00 nell'anno 2004 e circa Euro 20.174.000,00              
nell'anno 2005;                                                                 
- di prevedere che l'importo determinato dalla Legge Finanziaria 2003           
in merito alla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, per i           
cittadini non esenti, relativamente alle cure termali, continua ad              
essere stimato, a livello regionale, anche per il 2004-2005 in Euro             
900.000,00, di cui all'Accordo integrativo per l'anno 2003.                     
Si conviene altresi' di verificare, in chiusura degli esercizi                  
2004-2005, l'effettivo importo derivante dall'applicazione della                
citata Legge Finanziaria relativo alla quota di compartecipazione               
alla spesa, preventivamente stimato in Euro 900.000,00. Qualora                 
l'importo effettivo di tale introito risultasse superiore ad Euro               
900.000,00, la somma eccedente tale importo sara' oggetto di                    
confronto tra le parti, al fine di concordare le modalita' di                   
conguaglio.                                                                     
Conseguentemente a cio', le Aziende firmatarie si impegnano,                    
nell'ambito delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di            
spesa massimo regionale per gli anni 2004 e 2005 secondo le modalita'           
sopra riportate riferite, in particolare, ai casi di sforamento e di            
mancato utilizzo del tetto di spesa massimo complessivo regionale per           
l'anno 2004. Le Aziende termali si impegnano altresi' ad identificare           
specifiche procedure in merito, concordate tra le Aziende termali e             
sottoscritte da tutte le Aziende stesse, e riportate in un documento            
che costituisce parte integrante del presente accordo, con l'impegno            
inoltre di inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio             
2005, la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale            
di spesa per l'anno 2004 e il fatturato del medesimo anno.                      
In considerazione dei termini del presente Accordo e tenuto conto               
dell'esigenza di raccogliere dati analitici relativamente a tutte le            
prestazioni incluse nei LEA, si conviene di precisare il debito                 
informativo a carico delle Aziende termali dell'Emilia-Romagna, con             
cadenza almeno semestrale, cosi' come segue:                                    
- prestazioni erogate;                                                          
- spesa per tipologia di prestazioni;                                           
- gettito complessivo del ticket, distinguendo la quota relativa                
all'esenzione parziale da quella dovuta dai cittadini non esenti.               
Bologna,  23 dicembre 2004.                                                     
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'                                              
Giovanni Bissoni                                                                
per LA FEDERTERME REGIONALE                                                     
Achille Borrini                                                                 
per IL COTER                                                                    
Lino Gilioli                                                                    
per LE TERME CARLO JUKER                                                        
IL PRESIDENTE DELLE TERME DI SALSOMAGGIORE SPA                                  
Giancarlo Chiusa                                                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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