DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 211
Approvazione Accordo per gli anni 2004-2005 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria
garantite dal Servizio sanitario nazionale, richiamando a tal
proposito:
- i principi contenuti nel DLgs 229/99;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che
prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i
cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
- l'Intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, nel corso della
seduta del 29/4/2004, sull'Accordo tra la Federterme e le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle
prestazioni termali, per il biennio 2003-2004;
richiamato l'Accordo per il triennio 2001/2003 tra la Regione
Emilia-Romagna e le Aziende Termali accreditate per la fornitura di
prestazioni termali in regime di accreditamento, che ha concorso al
mantenimento dell'unitarieta' del sistema termale regionale,
consentendo il governo dell'assistenza termale e della relativa
spesa;
considerato che, anche per gli anni 2004 e 2005, si e' ritenuto di
procedere alla definizione di un Accordo regionale per la
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende
termali regionali, relativamente alla fornitura di prestazioni
termali in regime di accreditamento ai cittadini emiliano-romagnoli,
e per la definizione di tetti di spesa massimi regionali, all'interno
del quadro complessivo delle risorse del Sistema Sanitario
regionale;
considerato pertanto necessario, a tal fine, recepire l'Accordo,
parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in
data 23 dicembre 2004 dall'Assessore alla Sanita' e da tutte le
Aziende Termali accreditate della Regione Emilia-Romagna;
preso atto che le Aziende firmatarie si sono impegnate, nell'ambito
delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di spesa
massimo regionale per gli anni 2004 e 2005, secondo le modalita'
riportate nell'Accordo suindicato, parte integrante e sostanziale del
presente atto, sottoscritto in data 23 dicembre 2004 dall'Assessore
alla Sanita' e da tutte le Aziende Termali accreditate della Regione
Emilia-Romagna;
preso atto che le Aziende Termali si sono impegnate:
- ad identificare specifiche procedure in merito, concordate tra le
Aziende Termali e sottoscritte da tutte le Aziende stesse, riportate
nel documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- ad inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2005,
la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale di
spesa per l'anno 2004 e il fatturato del medesimo anno;
preso atto, altresi', che la tabella in argomento, riportata
nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, e'
pervenuta all'Assessorato regionale in data 7 febbraio 2005, prot. n.
4509;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;tutto cio' premesso;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, l'Accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura, ai
cittadini emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di
accreditamento per il biennio 2004-2005 - sottoscritto in data 23
dicembre 2004 dall'Assessore alla Sanita' e da tutte le Aziende
Termali accreditate della Regione Emilia-Romagna - quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto che le Aziende termali firmatarie si sono
impegnate:
- ad identificare specifiche procedure in merito, concordate e
sottoscritte da tutte le Aziende termali, riportate nel documento di
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- ad inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2005,
la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale di
spesa per l'anno 2004 e il fatturato del medesimo anno;
- di prendere atto, altresi', che la tabella di cui al punto
precedente, riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto, e' pervenuta all'Assessorato regionale in data 7
febbraio 2005, prot. n. 4509.
Accordo tra Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali della Regione
Emilia-Romagna per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di
prestazioni termali in regime di accreditamento per il biennio
2004-2005
Premessa
Le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite
dal Servizio sanitario nazionale, a tal proposito occorre
richiamare:
- il DLgs 229/99 che, in particolare, pone come elemento cardine del
Servizio sanitario pubblico i principi della qualita' e
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- il DPCM 29 novembre 2001 (recepito con DGR 295/02, ratificata nella
seduta del Consiglio regionale 22 marzo 2002 con atto n. 349) con il
quale sono stati definiti i Livelli essenziali di assistenza e che
prevede tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini i cicli
di prestazioni idrotermali;
- l'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, stipulato in data 4/12/2003, per l'erogazione
delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 e la Circolare
regionale applicativa n. 10 del 24 maggio 2004;
- il contenuto del sopracitato Accordo il quale ha stabilito, tra
l'altro, che dall'1 gennaio 2004 la "massoterapia", trattandosi di
"prestazione non termale", non e' piu' erogabile come prestazione
complementare/accessoria agli assistiti termali dell'INPS; per quanto
riguarda invece il ciclo della riabilitazione motoria, del quale la
massoterapia e' parte integrante e costitutiva, la prestazione deve
essere comunque erogata senza costi aggiuntivi agli assistiti termali
dell'INAIL, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Accordi regionali per gli anni 2001-2002-2003 (DGR 702/02 e DGR
2011/03)
Gli Accordi per gli anni 2001-2002- 2003 hanno regolamentato i
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali
per la fornitura di prestazioni termali in regime di accreditamento.
In particolare detti Accordi hanno determinato:
- di mantenere stabili i volumi di attivita' delle prestazioni
termali;
- di non procedere all'accreditamento di nuovi stabilimenti termali
nell'ambito della programmazione regionale, in quanto il fabbisogno
di assistenza termale per i cittadini della Regione Emilia-Romagna
risulta essere ampiamente soddisfatto dagli stabilimenti termali
presenti nella regione, considerata l'elevata potenzialita' degli
stessi;
- di fissare tetti di spesa massimi complessivi, riferiti alla spesa
per le prestazioni termali erogate a carico del Servizio Sanitario
regionale da parte di tutte le Aziende termali gia' accreditate, per
i cittadini residenti nella regione, per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Per il solo anno 2001, ed in via del tutto eccezionale, le Aziende
termali con splafonamenti finali dal budget aziendale, hanno avuto
l'impegno a procedere al loro recupero, riducendo di pari importo il
budget aziendale dell'anno 2002, impegnandosi altresi', nell'ambito
delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di spesa
regionale, anche identificando specifiche procedure, concordate e
sottoscritte da tutte le Aziende, per l'attribuzione delle eventuali
decurtazioni alle singole Aziende;
- di definire, in particolare, per l'anno 2003 il tetto massimo di
spesa complessivo in Euro 15.000.000,00, convenendo altresi' di
verificare, in chiusura di esercizio, l'effettivo maggiore importo
dovuto all'innalzamento della quota di compartecipazione alla spesa
(da Euro 36,15 a Euro 50,00: Legge Finanziaria anno 2003),
preventivamente stimato in Euro 900.000,00, tenuto conto che
nell'ambito delle risorse complessive del Fondo Sanitario Nazionale,
le Aziende Termali dell'Emilia-Romagna beneficiano, oltre al tetto di
spesa regionale concordato e definito, anche dell'importo relativo al
ticket dovuto da parte del cittadino;
- di prevedere inoltre che qualora l'importo effettivo del maggiore
introito risultasse superiore a Euro 900.000,00 rispetto all'importo
relativo al ticket dovuto da parte del cittadino per l'anno 2002, la
somma eccedente tale importo fosse oggetto di confronto tra le parti,
al fine di concordare le modalita' di conguaglio.
Raggiungimento degli obiettivi
Gli Accordi regionali per il triennio 2001-2003 relativi alla
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende
termali regionali, per la fornitura, ai cittadini emiliano-romagnoli,
di prestazioni termali in regime di accreditamento, nel definire
tetti di spesa sostenibili e coerenti con i fabbisogni assistenziali
e il quadro complessivo delle risorse del Sistema Sanitario
regionale, hanno consentito il governo dell'assistenza termale e
della relativa spesa.
In particolare, come emerso dal confronto tra le parti, il gettito
complessivo del ticket e' risultato nell'anno 2003 pari a Euro
4.043.604,74 che rispetto all'importo dell'anno 2002, corrispondente
a Euro 3.206.262,79, ha determinato un maggiore introito per le
Aziende termali dell'Emilia-Romagna di Euro 837.341,95.
Conseguentemente il fatturato complessivo relativo alle prestazioni
erogate per conto del SSR dal sistema termale regionale, nell'anno
2003, e' stato pari a Euro 17.976.886,32.
Sulla base di quanto sopra e tenuto conto del rapporto di
collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali
regionali accreditate, le parti convengono sull'importanza di
mantenere l'unitarieta' del sistema termale, attraverso lo strumento,
anche per il biennio 2004-2005, dell'Accordo regionale per la
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende
termali regionali, per la fornitura di prestazioni termali in regime
di accreditamento.
Ambiti di intervento per gli anni 2004-2005
Il presente Accordo viene stipulato al fine di determinare il tetto
di spesa complessivo per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli
di prestazioni termali in regime di accreditamento.
Occorre sottolineare preliminarmente che le risorse assegnate alle
Regioni, per l'anno 2004, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale,
appaiono insufficienti a sostenere i costi per il mantenimento
quali/quantitativo dei servizi sanitari regionali.Le Regioni sono
tenute pertanto ad effettuare manovre di contenimento dei costi che
concorrano a ridurre gli effetti negativi di tale sottostima del
finanziamento.
Con riferimento alla spesa termale occorre tenere conto che il
fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della Regione
Emilia-Romagna risulta essere ampiamente soddisfatto dagli
stabilimenti termali accreditati presenti nella Regione, considerata
l'elevata potenzialita' degli stessi. Anche per questa ragione la
Regione ritiene necessario stabilire un tetto di spesa massimo
complessivo, a livello regionale, riferito ai cittadini
emiliano-romagnoli che usufruiscono delle cure termali presso le
Aziende termali della regione.
A seguito di un ampio e articolato confronto, alla luce delle diverse
posizioni espresse e nell'esigenza di addivenire ad un'intesa che
salvaguardi l'unitarieta' del sistema termale, si prende atto che la
Regione Emilia-Romagna intende proseguire nella politica di governo
dell'assistenza termale attraverso lo strumento del budget regionale,
relativo alla spesa per cure termali effettuate dai propri cittadini
presso gli stabilimenti termali accreditati della Regione.
In tale contesto le parti convengono:
- di mantenere stabili i volumi di attivita' delle prestazioni
termali;
- di non procedere all'accreditamento di nuovi stabilimenti termali
nell'ambito della programmazione regionale;
- di precisare che gli stabilimenti termali della R.E.R. gia'
accreditati potranno ottenere il riconoscimento per l'erogazione di
nuovi cicli di cura in regime di accreditamento e/o l'attribuzione di
un diverso livello tariffario, qualora in possesso degli ulteriori
requisiti e standard di qualita', previsti dagli atti nazionali e
regionali di attuazione, convenendo che i maggiori costi derivanti
dovranno essere ricompresi all'interno del tetto complessivo di spesa
qui definito;
- di definire, alla luce delle considerazioni prima riportate, tra
l'Assessore regionale alla Sanita' e le Aziende termali della
regione, un Accordo per il biennio 2004/2005, in un'ottica di
regolamentazione dei rapporti, di definizione di tetti di spesa
massimi complessivi regionali, sostenibili in quanto coerenti con i
fabbisogni assistenziali e con il quadro complessivo delle risorse
del Sistema sanitario regionale;
- di fissare un tetto di spesa massimo regionale, riferito alla spesa
per le prestazioni termali erogate a carico del Sistema sanitario
regionale da parte di tutte le Aziende termali gia' accreditate per i
cittadini residenti nella regione, precisando che gli incrementi
tariffari di cui all'Accordo tra la Federterme e le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, del 4/12/2003, per
l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004,
dovranno essere ricompresi all'interno del tetto di spesa massimo
complessivo definito a livello regionale;
- di determinare che per l'anno 2004 il tetto di spesa massimo
complessivo viene incrementato del 3% rispetto al 2003 ed e' pari a
Euro 15.450.000,00 e per l'anno 2005 e' incrementato del 4% rispetto
al 2004 ed e' pari a Euro 16.068.000,00;
- di convenire, in via del tutto eccezionale, che in caso di
sforamento del tetto di spesa massimo complessivo regionale per
l'anno 2004 (Euro 15.450.000,00) le Aziende termali s'impegnano a
rientrare nell'anno 2005, nel rispetto del tetto di spesa massimo
complessivo regionale (Euro 16.068.000,00);
- di convenire, in via del tutto eccezionale, inoltre che in caso di
mancato utilizzo del tetto di spesa massimo complessivo regionale per
l'anno 2004, per un importo non superiore al 20% del medesimo, il
tetto massimo complessivo regionale per l'anno 2005 sara'
incrementato della somma corrispondente al mancato utilizzo
realizzatosi nel 2004;
- di determinare che il trascinamento nell'anno 2005 della somma
corrispondente al mancato utilizzo realizzatosi nel 2004, non potra'
rappresentare una componente per la definizione del tetto di spesa
massimo complessivo regionale per l'anno 2006;
- di precisare che nell'ambito delle risorse complessive del Fondo
sanitario nazionale, le Aziende Termali dell'Emilia- Romagna
beneficiano, oltre al tetto di spesa massimo regionale concordato e
definito, anche dell'importo relativo al ticket dovuto da parte del
cittadino, (nel 2003 pari a Euro 4.043.604,74). Conseguentemente il
budget complessivo delle prestazioni erogate per conto del SSR dal
sistema termale regionale, e' stimato a livello regionale pari a
circa Euro 19.556.000,00 nell'anno 2004 e circa Euro 20.174.000,00
nell'anno 2005;
- di prevedere che l'importo determinato dalla Legge Finanziaria 2003
in merito alla quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, per i
cittadini non esenti, relativamente alle cure termali, continua ad
essere stimato, a livello regionale, anche per il 2004-2005 in Euro
900.000,00, di cui all'Accordo integrativo per l'anno 2003.
Si conviene altresi' di verificare, in chiusura degli esercizi
2004-2005, l'effettivo importo derivante dall'applicazione della
citata Legge Finanziaria relativo alla quota di compartecipazione
alla spesa, preventivamente stimato in Euro 900.000,00. Qualora
l'importo effettivo di tale introito risultasse superiore ad Euro
900.000,00, la somma eccedente tale importo sara' oggetto di
confronto tra le parti, al fine di concordare le modalita' di
conguaglio.
Conseguentemente a cio', le Aziende firmatarie si impegnano,
nell'ambito delle proprie scelte aziendali, a rispettare il tetto di
spesa massimo regionale per gli anni 2004 e 2005 secondo le modalita'
sopra riportate riferite, in particolare, ai casi di sforamento e di
mancato utilizzo del tetto di spesa massimo complessivo regionale per
l'anno 2004. Le Aziende termali si impegnano altresi' ad identificare
specifiche procedure in merito, concordate tra le Aziende termali e
sottoscritte da tutte le Aziende stesse, e riportate in un documento
che costituisce parte integrante del presente accordo, con l'impegno
inoltre di inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio
2005, la tabella riportante lo scostamento tra il limite individuale
di spesa per l'anno 2004 e il fatturato del medesimo anno.
In considerazione dei termini del presente Accordo e tenuto conto
dell'esigenza di raccogliere dati analitici relativamente a tutte le
prestazioni incluse nei LEA, si conviene di precisare il debito
informativo a carico delle Aziende termali dell'Emilia-Romagna, con
cadenza almeno semestrale, cosi' come segue:
- prestazioni erogate;
- spesa per tipologia di prestazioni;
- gettito complessivo del ticket, distinguendo la quota relativa
all'esenzione parziale da quella dovuta dai cittadini non esenti.
Bologna, 23 dicembre 2004.
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'
Giovanni Bissoni
per LA FEDERTERME REGIONALE
Achille Borrini
per IL COTER
Lino Gilioli
per LE TERME CARLO JUKER
IL PRESIDENTE DELLE TERME DI SALSOMAGGIORE SPA
Giancarlo Chiusa
(segue allegato fotografato)