REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 febbraio 2005, n. 653

Integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 in materia di urbanistica commerciale (proposta della Giunta regionale in data 24 gennaio 2005, n. 84)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 84 del 24               
gennaio 2005, recante in oggetto "Integrazione della deliberazione              
del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 in materia di                
urbanistica commerciale" e che qui di seguito si trascrive                      
integralmente:                                                                  
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                         
Richiamati:                                                                     
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina             
relativa al settore del commercio;                                              
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114";                    
- la deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253           
"Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle            
attivita' commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4                
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 (proposta della Giunta regionale in             
data 7 settembre 1999, n. 1604)";                                               
considerato che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n.            
1253 del 1999 contiene la definizione di centro commerciale;                    
ritenuto opportuno specificare, nell'ambito di tale definizione, che            
deve essere considerata comunque unitariamente l'aggregazione di piu'           
esercizi commerciali, anche se collocati in unita' edilizie distinte,           
purche' situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti                   
funzionali tra loro, ed in ogni caso quando gli esercizi siano                  
collocati in unita' edilizie fisicamente accostate;                             
considerato che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n.            
1253 del 1999 ha definito inoltre, al punto 1.7, i i di vicinato> o             
di vicinato> quali ercizi di vendita, nell'ambito di una o piu'                 
unita' edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali,              
costituita da piu' esercizi di vicinato, eventualmente con la                   
presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi             
paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorche' collocati           
in contenitori contigui e caratterizzati da attrattivita' unitaria              
per gli utenti> e ha stabilito che a tali aggregazioni non si                   
applicano le norme relative ai centri commerciali: le procedure                 
autorizzative e gli standard vengono infatti definiti in riferimento            
alle singole attivita', con l'obiettivo di promuovere la                        
qualificazione di unita' edilizie esistenti, particolarmente nei                
centri storici, al fine di incrementare l'attrattivita' complessiva             
di tali aree;                                                                   
rilevato che si e' constatato che nuove costruzioni destinate a                 
insediamenti commerciali - definite gallerie commerciali o complessi            
commerciali di vicinato -  in quanto conformi, nella composizione,              
alla definizione contenuta nella norma regionale si realizzassero               
senza che ci fosse una adeguata valutazione complessiva                         
dell'insediamento, spesso di dimensioni molto elevate, e soprattutto            
senza una valutazione in merito all'adeguatezza della                           
infrastrutturazione dell'area;                                                  
ritenuto opportuno, al fine di evitare interpretazioni non conformi             
agli obiettivi fissati dalla normativa regionale, introdurre alcune             
integrazioni al paragrafo 1.7 della deliberazione consiliare n. 1253            
del 1999, contenente appunto la disciplina dei complessi commerciali            
di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, che riguardano i                
seguenti aspetti:                                                               
1. definizione delle caratteristiche che gli interventi relativi alla           
realizzazione di complessi commerciali di vicinato o gallerie                   
commerciali di vicinato devono presentare, ai fini delle agevolazioni           
in termini di standard urbanistici e di pertinenza e di procedimenti.           
A tal fine vengono individuati i seguenti requisiti: - tipologie di             
opere ammissibili: interventi di recupero del patrimonio edilizio               
esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione             
edilizia, restauro e risanamento conservativo anche nell'ambito di              
piani di recupero e di programmi di riqualificazione; - ubicazione              
degli interventi: unita' edilizie esistenti nell'ambito                         
esclusivamente dei centri storici. Qualora sussistano entrambe le               
condizioni di cui al punto 1, per tali "complessi" o "gallerie" non             
trova applicazione la disciplina dei centri commerciali e quindi sia            
le procedure autorizzative che i requisiti urbanistici si applicano             
con riferimento ai singoli esercizi;                                            
2. definizione delle caratteristiche che gli interventi relativi alla           
realizzazione di complessi commerciali di vicinato o gallerie                   
commerciali di vicinato devono presentare, ai soli fini delle                   
agevolazioni in termini di procedimento. Vengono fissati i seguenti             
requisiti: - tipologie di opere ammissibili: interventi di recupero             
del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione                     
straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento                
conservativo anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi di           
riqualificazione; - ubicazione degli interventi: unita' edilizie                
esistenti realizzate al di fuori del centro storico, purche' non si             
superi la superficie di vendita complessiva di 2.500 mq. nei comuni             
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 3.500 mq. nei                  
rimanenti comuni. Nei comuni con meno di 10.000 abitanti e' comunque            
consentita una media superficie fino a 1.500 mq. Qualora sussistano             
entrambe le condizioni di cui al punto 2 per tali "complessi" o                 
"gallerie", viene considerata la superficie di vendita complessiva ai           
soli fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard per           
gli insediamenti commerciali, mentre le procedure autorizzative si              
applicano con riferimento ai singoli esercizi;                                  
considerato altresi' che il DLgs n. 114 del 1998 definisce medie                
strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150             
mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore           
a 10.000 abitanti e superficie superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq.           
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e              
stabilisce che le Regioni devono fissare i criteri di programmazione            
urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti            
urbanistici comunali individuino, fra gli altri:                                
- le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in                     
particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie            
e grandi strutture di vendita al dettaglio;                                     
- i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti             
la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita'            
minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di               
vendita;                                                                        
rilevato:                                                                       
- che l'individuazione di una area idonea all'insediamento di medie             
strutture di vendite nell'ambito dello strumento di pianificazione              
comunale puo' determinare, in base all'estensione dell'area medesima,           
l'insediamento da innumerevoli medie strutture di vendita, sulla base           
di una esclusiva vantazione comunale e senza quindi che vi sia una              
opportuna ponderazione, a livello sovracomunale, degli effetti che              
tali concentrazioni possono produrre, in particolare su viabilita' e            
traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento delle                     
infrastrutture, ecc.;                                                           
- che la fase di attuazione delle politiche di riqualificazione dei             
centri storici ha spesso posto in evidenza come la attrattivita' di             
tali aree possa essere positivamente influenzata dalla presenza di              
medie strutture di vendita. La collocazione di tali insediamenti nei            
centri storici e nelle zone a traffico limitato e' pero' spesso assai           
problematica per la difficolta' a reperire aree per gli standard di             
parcheggi;                                                                      
ritenuto opportuno, in considerazione delle suesposte motivazioni               
prevedere che l'individuazione delle aree per medie strutture di                
vendita, qualora di dimensioni tali da consentire l'addensamento                
delle stesse, anche attraverso fasi successive di accrescimento, in             
quanto di dimensioni superiori a 1,5 ha. di S.T. e comunque quando la           
superficie di vendita superi 5.000 mq., debba avvenire nell'ambito              
del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o di sua             
variante, al fine di una valutazione congiunta degli effetti                    
cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui                    
differenti sistemi (viabilita' e traffico, impermeabilizzazione dei             
suoli, adeguamento delle infrastrutture, ecc.). Il PTCP puo'                    
individuare le modalita' di attuazione. Qualora detta previsione sia            
contenuta in una variante specifica del PTCP, essa, in quanto                   
coinvolge aspetti rilevanti per l'insieme dei comuni appartenenti al            
medesimo ambito territoriale sovracomunale, definito dalla Provincia            
ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. n. 14 del 1999, dovra'                 
essere approvata d'intesa con tutti i Comuni dell'ambito.                       
Poiche' la realizzazione, anche se per parti, deve avvenire                     
nell'ambito di un progetto urbanistico unitario (Piano attuativo), la           
superficie di vendita prevista nel progetto urbanistico determina la            
superficie di riferimento al fine del calcolo di tutti gli standard             
urbanistici e ai fini della valutazione dell'adeguatezza della rete             
viaria.                                                                         
Deve essere considerata comunque unitariamente l'aggregazione di piu'           
esercizi commerciali collocati in unita' distinte, qualora le unita'            
edilizie distinte siano comunque situate in un lotto unitario e siano           
dotate di collegamenti funzionali tra loro, ed in ogni caso quando              
tali unita' edilizie siano fisicamente accostate;                               
rilevato inoltre opportuno stabilire la possibilita', per i Comuni,             
di prevedere la monetizzazione degli standard pubblici e di                     
pertinenza nel caso di formazione di medio-piccole strutture di                 
vendita, purche' nell'ambito dei centri storici o delle zone a                  
traffico limitato, anche se collocate fuori dal centro storico;                 
rilevato inoltre che per quanto attiene le aree commerciali integrate           
l'attuazione della norma ha posto in evidenza la necessita' di meglio           
specificare quali caratteristiche gli interventi devono avere al fine           
di una loro valutazione unitaria;                                               
ritenuto:                                                                       
- opportuno specificare che poiche' la realizzazione, anche se per              
parti, deve avvenire nell'ambito di un Piano urbanistico unitario               
(Piano attuativo), la superficie di vendita prevista nel progetto               
urbanistico determina la superficie di riferimento al fine del                  
calcolo di tutti gli standard urbanistici e ai fini della valutazione           
dell'adeguatezza della rete viaria;                                             
ritenuto opportuno salvaguardare i procedimenti in atto nonche' le              
scelte gia' definite nell'ambito degli strumenti adottati, al fine di           
dare certezza sugli esiti dei procedimenti gia' avviati;                        
vista la proposta predisposta dal Servizio regionale competente;                
sentito il parere del CALER nell'incontro del 19 gennaio 2005;                  
sentito il parere della CRAL nella seduta del 24 gennaio 2005;                  
dato atto ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della               
deliberazione 447/03 del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio,           
Turismo, dr. Andrea Vecchia;                                                    
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di proporre al Consiglio regionale il seguente partito di                       
deliberazione:                                                                  
1) al punto 1.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253             
del 1999 dopo la lettera b) e' aggiunto: 'L'individuazione delle aree           
per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 1,5 ettari             
di superficie territoriale e quindi tale da consentire la                       
concentrazione di piu' strutture di vendita, anche attraverso fasi              
successive di accrescimento, e comunque quando consentano                       
l'insediamento di medie superfici per una superficie di vendita                 
complessiva superiore a 5000 mq., deve avvenire nell'ambito del Piano           
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o di apposita                  
variante allo stesso, al fine di una vantazione congiunta degli                 
effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui            
differenti sistemi (viabilita' e traffico, impermeabilizzazione dei             
suoli, adeguamento delle infrasrtutture, ecc.). Il PTCP puo'                    
individuare le modalita' di attuazione di tali strutture.                       
Qualora detta previsione sia contenuta in una variante specifica del            
PTCP, essa, in quanto coinvolge aspetti rilevanti per l'insieme dei             
comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale,              
definito dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. n.            
14 del 1999, dovra' essere approvata d'intesa con i Comuni                      
dell'ambito.                                                                    
Poiche' la realizzazione, anche se per parti, deve avvenire                     
nell'ambito di un Piano urbanistico unitario (Piano attuativo), la              
superficie di vendita complessiva delle medie superfici prevista nel            
progetto urbanistico costituisce riferimento ai fini                            
dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e           
sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e            
scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2.                                        
L'area deve inoltre complessivamente risultare dotata di una efficace           
accessibilita', che tenga conto del dimensionamento complessivo, tale           
da minimizzare l'impatto sul sistema viario, da valutare anche sulla            
base di apposito studio di viabilita'. A tal fine trovano                       
applicazione i requisiti di accessibilita' previsti al punto 5.3, con           
riferimento alla superficie di vendita complessiva risultante dal               
progetto unitario. Viceversa le procedure autorizzative saranno                 
riferite agli interventi realizzativi delle singole strutture di                
vendita.';                                                                      
2) al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253             
del 1999 dopo le parole  possono comprendere anche pubblici esercizi            
e attivita' paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle                
persone, ecc.)> sono aggiunte le seguenti: ata unitariamente, ai fini           
dell'individuazione delle norme sulle procedure autorizzative e delle           
prescrizioni e requisiti urbanistici, l'aggregazione di piu' esercizi           
commerciali, anche se collocati in unita' edilizie distinte, purche'            
situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali ed,            
in ogni caso, quando gli esercizi siano collocati in unita' edilizie            
fisicamente accostate>;                                                         
3) al punto 1.7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253             
del 1999 gli ultimi due paragrafi sono sostituiti dai seguenti iali             
di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" sono formati da               
un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o piu'                
unita' edilizie esistenti destinate anche ad altre funzioni non                 
commerciali, costituita da piu' esercizi di vicinato, eventualmente             
con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da               
esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorche'            
collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattivita'             
unitaria per gli utenti.                                                        
Nell'ambito di tali complessi e' consentita, nei comuni con meno di             
10.000 abitanti, la presenza anche di una media struttura di vendita            
fino a 1.500 mq.                                                                
La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie           
commerciali di vicinato e' ammessa solo nell'ambito di interventi di            
recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione            
straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento                
conservativo, anche nell'ambito di piani di recupero e di programmi             
di riqualificazione.                                                            
Per tali "complessi" o "gallerie" non trova applicazione la                     
disciplina dei centri commerciali se realizzati all'interno della               
zona A come individuata dai Piani regolatori generali. Per gli stessi           
non si considera quindi la superficie di vendita complessiva: sia le            
procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti                      
urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con riferimento             
ai singoli esercizi.                                                            
Nel caso di "complessi" e di "gallerie", aventi le caratteristiche              
sopra descritte, realizzati in unita' edilizie esistenti, al di fuori           
della zona A, purche' non si superi la superficie di vendita                    
complessiva di 2.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a                 
10.000 abitanti e di 3.500 mq. nei rimanenti comuni, viene                      
considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini                   
dell'applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e           
sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e            
scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2.>;                                      
4) al punto 1.8 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253             
del 1999 le parole ntegrata deve comprendere piu' strutture di medie            
e/o grandi dimensioni.> sono sostituite dalle seguenti ntegrata deve            
comprendere piu' strutture di medie e/o grandi dimensioni in                    
conformita' alla pianificazione comunale e provinciale per tali                 
strutture.>;                                                                    
5) al punto 1.8 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253             
del 1999 le parole re autorizzative nonche' le dotazioni                        
pertinenziali di cui al successivo punto 5.2.4 saranno riferite agli            
interventi realizzativi delle singole unita' edilizie> sono                     
sostituite dalle seguenti: ione, anche se per parti, deve avvenire              
nell'ambito di un piano urbanistico unitario (Piano Attuativo), la              
superficie di vendita complessiva delle medie e grandi strutture di             
vendita deve essere prevista nel progetto urbanistico e costituisce             
riferimento ai fini dell'applicazione delle norme specifiche sugli              
standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e             
di aree per il carico e scarico merci di cui ai punti 5.1 e 5.2.                
L'area commerciale integrata deve inoltre risultare complessivamente            
dotata di una efficace accessibilita', che tenga conto del                      
dimensionamento complessivo, tale da minimizzare l'impatto sul                  
sistema viario, da valutare anche sulla base di apposito studio di              
viabilita'. A tal fine trovano applicazione i requisiti di                      
accessibilita' previsti al punto 5.3, con riferimento alla superficie           
di vendita complessiva risultante dal progetto unitario.                        
Viceversa le procedure autorizzative saranno riferite agli interventi           
realizzativi delle singole unita' edilizie.                                     
Deve essere considerata comunque unitariamente e quindi grande                  
struttura di vendita l'aggregazione di piu' esercizi commerciali, che           
superi i limiti dei 1500 mq. di SV nei comuni con popolazione                   
residente inferiore a 10.000 abitanti e i 2.500 mq. di SV nei comuni            
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, collocati in             
unita' edilizie fisicamente accostate.>;6) al punto 5.1.2 della                 
deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999 dopo la                  
lettera c) e' aggiunta la seguente: zione di medio-piccole strutture            
di vendita, purche' nell'ambito dei centri storici e delle zone a               
traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici.>;             
7) al punto 5.2.5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 1253           
del 1999 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: zione di                   
medio-piccole strutture di vendita, purche' nell'ambito dei centri              
storici e delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori            
dai centri storici.>;                                                           
8) di dare atto per le motivazioni espresse in premessa e che qui si            
intendono integralmente riportate, che le disposizioni previste dal             
presente atto non trovano applicazione nei seguenti casi:                       
1) in presenza di progetti di insediamenti commerciali gia'                     
presentati presso le Amministrazioni comunali all'entrata in vigore             
della presente disposizione che pertanto concludono l'iter                      
approvativo secondo le previgenti disposizioni;                                 
2) in presenza di strumenti urbanistici attuativi adottati                      
precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione,              
che contemplino la dettagliata previsione delle diverse strutture di            
vendita da insediare;                                                           
3) in presenza di specifiche varianti allo strumento urbanistico                
generale, adottate precedentemente all'entrata in vigore della                  
presente disposizione, con previsioni di intervento edilizio diretto            
e con l'indicazione delle tipologie di strutture di vendita da                  
insediare nell'area oggetto di variante;                                        
4) in presenza di insediamenti commerciali pianificati                          
precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione               
nell'ambito delle decisioni finali delle Conferenze dei Servizi                 
svolte a livello provinciale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7           
della L.R. n. 14 del 1999 o nell'ambito dei PTCP, e non ancora                  
realizzati.";                                                                   
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione               
referente "Attivita' produttive" di questo Consiglio regionale,                 
giusta nota prot. n. 1179 del 27 gennaio 2005;                                  
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con                   
deliberazione in data 24 gennaio 2005, progr. n. 84, riportate nel              
presente atto deliberativo.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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