REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 286

Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela            
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva                     
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;                             
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 258 con il quale sono state apportate.             
disposizioni correttive ed integrative al richiamato DLgs 11 maggio             
1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque                     
dall'inquinamento e recepimento di direttive comunitarie in materia;            
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale           
e locale" ed in particolare il Titolo VI concernente "Territorio,               
ambiente e infrastrutture";                                                     
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 22 recante "Norme in materia territorio,            
ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative               
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" con la quale, fra l'altro, si e'               
provveduto a ridefinire la ripartizione delle competenze sulla base             
della nuova normativa introdotta dal DLgs n. 152/99 prevedendo nel              
contempo la competenza degli Enti locali ad irrogare ed introitare le           
sanzioni amministrative sulle materie loro delegate;                            
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre               
2004 "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";                      
considerato che ai sensi dell'art. 39 del DLgs 152/99 le Regioni, ai            
fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali,                       
disciplinano:                                                                   
- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di                   
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;                              
- i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque             
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte                    
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa             
l'eventuale autorizzazione;                                                     
- i casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e           
di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente               
trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali,           
in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento            
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di               
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi           
di qualita' dei corpi idrici;                                                   
considerato inoltre che nelle more dell'adozione della disciplina               
regionale, diverse Province hanno individuato forme di controllo e              
prescrizioni da applicarsi agli scarichi delle acque meteoriche di              
dilavamento e delle acque di prima pioggia, peraltro tra loro                   
diverse, sulla base delle quali rilasciare l'autorizzazione allo                
scarico;                                                                        
preso atto che l'adozione di differenti regole sul territorio                   
regionale seppur rispondenti all'intento di garantire una maggiore              
tutela delle acque, determini un'incertezza nei confronti dei                   
soggetti chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;                    
richiamati l'articolo 4 della L.R. 15/97 e l'art. 14 della L.R. 21              
aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che                  
prevedono che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e                      
coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;ritenuto                
pertanto di emanare indirizzi e criteri tecnici di riferimento alle             
Province, ai Comuni ed ai soggetti interessati, al fine di recuperare           
un'omogeneita' di comportamento sul territorio regionale ed                     
univocita' delle regole da applicare in maniera da garantire da parte           
dei predetti Enti un esercizio coordinato delle funzioni loro                   
conferite;                                                                      
considerato altresi':                                                           
- che le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili           
(strade, piazzali, aree esterne di pertinenza degli insediamenti                
produttivi e commerciali, ecc.), per loro natura ed in ragione del              
dilavamento operato sulle stesse superfici, trasportano carichi                 
inquinanti particolarmente elevati che possono comportare rischi                
ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali            
nei quali hanno recapito;                                                       
- che la Relazione generale del Piano di tutela delle acque (PTA),              
adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 633 del 22                
dicembre 2004, individua esplicitamente nel carico inquinante delle             
acque di prima pioggia veicolato nei corpi idrici superficiali                  
attraverso le reti fognarie (unitarie e separate) uno dei principali            
fattori di generazione responsabili della compromissione dei livelli            
di qualita' delle acque superficiali:                                           
- che il Programma di misure previsto dal PTA per il conseguimento              
degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici superficiali            
oggetto della disciplina del PTA stesso (corpi idrici significativi e           
di interesse), di cui all'art. 5 del DLgs 152/99, individua, fra                
l'insieme delle "misure obbligatorie", l'adozione di specifici                  
sistemi di gestione delle acque di prima pioggia derivanti dalle reti           
fognarie degli agglomerati di consistenza superiore a 20.000 Abitanti           
Equivalenti (AE) che consentano di ridurre il carico sversato nei               
corsi d'acqua del 25% e del 50%, rispettivamente alle scadenze                  
temporali del 2008 e del 2016;                                                  
- che le Norme di attuazione del PTA adottate dal Consiglio regionale           
con la citata deliberazione 633/04, all'art. 28 "Acque di prima                 
pioggia e di lavaggio da aree esterne", prevedono espressamente che             
entro tre mesi dalla data di adozione del PTA la Giunta regionale               
provveda, attraverso specifica direttiva, alla definizione delle                
forme di controllo e della disciplina degli scarichi delle acque di             
prima pioggia;                                                                  
- che dette Norme devono avere a riferimento sia le acque di prima              
pioggia derivanti dalle reti fognarie di tipo unitario e quelle di              
tipo separato, sia le disposizioni relative alle medesime acque                 
provenienti dalle aree esterne degli insediamenti (produttivi e                 
commerciali) che per le attivita' che vi si svolgono possono creare             
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei               
corpi idrici superficiali;                                                      
dato atto che dalla data di adozione del PTA da parte del Consiglio             
regionale avvenuta con deliberazione n. 633 del 22 dicembre 2004, si            
applicano le misure di salvaguardia riguardanti, fra l'altro, la                
classificazione dei corpi idrici significativi, la definizione degli            
obiettivi di qualita' ambientale ed il programma di misure per il               
loro raggiungimento, alle scadenze temporali del 2008 e del 2016 cui            
agli articoli;                                                                  
ritenuto inoltre che per il conseguimento delle finalita' e degli               
obiettivi in precedenza richiamati, e' necessario fornire indirizzi             
circa le forme di controllo ed i criteri di gestione delle acque                
meteoriche di dilavamento provenienti dalla reti fognarie e delle               
acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne degli                      
insediamenti, con le motivazioni specifiche di seguito indicate:                
a) la definizione di parametri tecnici per la valutazione e                     
quantificazione delle acque di prima pioggia. Nel definire detti                
parametri si sono avuti a riferimento i risultati degli studi e delle           
ricerche svolte su alcuni sistemi di drenaggio e reti scolanti di               
bacini pilota, anche nel territorio della regione Emilia-Romagna,               
effettuati da Universita' ed Enti di ricerca pubblicati sulle riviste           
tecnico-scientifiche di settore. Detti studi concordano nel ritenere            
che a fronte dei risultati ottenuti e della prassi progettuale                  
consolidata, il volume di "acque di prima pioggia" da contenere e/o             
da assoggettare all'eventuale trattamento, di norma, sia compreso nei           
valori di 25 - 50 mc. per ettaro, da riferirsi alla parte di                    
superficie contribuente in ogni punto di scarico effettivamente                 
soggetta ad emissione (ad esempio la superficie pavimentata soggetta            
a traffico veicolare).  Il parametro piu' elevato di 50 mc. per                 
ettaro si ritiene debba applicarsi alle superfici contribuenti                  
comprese in aree a destinazione produttiva/commerciale, in ragione              
dei piu' elevati livelli di contaminazione, anche da sostanze                   
pericolose, delle superfici scoperte soggette a dilavamento dalle               
acque meteoriche;                                                               
b) l'individuazione di specifici sistemi di gestione delle acque di             
prima pioggia. Le esperienze consolidate, soprattutto negli altri               
Paesi, evidenziano come i sistemi piu' efficaci per il contenimento             
del carico inquinante derivante dalle acque di prima pioggia siano              
rappresentati dalla realizzazione di vasche di raccolta e                       
contenimento dimensionate sulla base dei parametri tecnici richiamati           
alla precedente lettera a). Il sistema di alimentazione delle vasche            
dovra' essere realizzato in modo da escludere le stesse a riempimento           
avvenuto, per evitare la diluizione delle prime acque invasate; le              
acque di seconda pioggia eccedenti saranno direttamente sversate nei            
recapiti. Ad evento meteorico esaurito, le acque accumulate saranno             
immesse in rete fognaria con modalita' di svuotamento che assicurino            
il rispetto di portate coerenti ai normali rapporti di diluizione               
della rete e comunque con quelle che possono essere inviate                     
all'impianto di trattamento. Lo svuotamento delle vasche, di norma,             
dovra' essere attivato nell'ambito delle 48 - 72 ore successive                 
all'ultimo evento piovoso;                                                      
c) la definizione di criteri per la riduzione delle acque meteoriche            
drenate dalle reti fognarie. In accordo ai criteri di corretta                  
gestione delle risorse idriche si e' ritenuto di dover privilegiare             
soluzioni che consentano di ridurre a "monte" le portate meteoriche             
circolanti nelle reti fognarie attraverso la raccolta delle acque               
meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro                    
smaltimento sul suolo/strati superficiali del sottosuolo ovvero, in             
subordine, nei corsi d'acqua superficiali. Nelle aree a destinazione            
residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non e'                       
configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche,            
si dovra' prevedere - ove possibile in relazione alle caratteristiche           
del suolo o in subordine della rete idrografica - il completo                   
smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici                     
impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze                   
pericolose. Ove non si verifichino tali condizioni, si dovra'                   
prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso                    
fognatura. Nelle aree a destinazione produttiva/commerciale sono                
previsti, a carico dei titolari degli insediamenti, da un lato gli              
interventi di separazione delle acque di prima pioggia derivanti                
dalle superfici suscettibili di essere contaminate e l'immissione               
delle stesse nella fognatura nera aziendale, dall'altro lo                      
smaltimento diretto in loco - ove possibile in relazione alle                   
caratteristiche del suolo o in subordine della rete idrografica -               
delle acque cosiddette di seconda pioggia nonche' delle acque                   
meteoriche dalle coperture dei fabbricati e dalle superfici                     
impermeabili non suscettibili di essere contaminate;                            
d) la pianificazione degli interventi per il contenimento delle acque           
di prima pioggia. Al fine di garantire livelli adeguati di efficacia,           
le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle acque           
di prima pioggia dovranno essere inserite all'interno di uno                    
specifico Piano di indirizzo contenente le linee di intervento per la           
localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia              
dei principali agglomerati urbani sottesi ai diversi sistemi di                 
drenaggio, sia di tipo separato che unitari. In relazione alle                  
condizioni morfologiche/orografiche del territorio, dette linee                 
dovranno privilegiare criteri di intervento che evitino la                      
proliferazione delle vasche di prima pioggia nelle diverse realta'              
territoriali, ottimizzando la localizzazione ed il dimensionamento              
delle stesse tenendo conto anche degli aspetti gestionali. Il Piano             
di indirizzo, da un lato rientra nella pianificazione d'ambito per              
quanto riguarda il programma degli interventi da realizzare e,                  
dall'altro, costituisce strumento di attuazione del PTA per il                  
conseguimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici                      
superficiali;                                                                   
e) la definizione di criteri di gestione delle acque di prima pioggia           
da reti fognarie ai fini del loro scarico nei recettori finali. Al              
fine di conseguire/mantenere gli obiettivi di qualita' dei corpi                
idrici superficiali "significativi" e di "interesse" previsti dal               
PTA, per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE dotati           
di reti fognarie unitarie o separate a servizio di ampie e                      
significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti                
corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia e' tenuta           
a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per           
la gestione delle acque di prima pioggia. Le Province, sulla base               
delle linee di intervento indicate nel Piano di indirizzo di cui alla           
precedente lettera d) e dei criteri di valutazione sopra richiamati,            
individuano le reti fognarie per le quali si rende necessaria la                
predisposizione dei sistemi di gestione delle acque di prima pioggia:           
in sede di autorizzazione allo scarico sono indicate le prescrizioni            
tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei predetti sistemi.            
L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016 concorre alla               
riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia previsto            
dalle Norme del PTA, rispettivamente, per il 25% ed il 50% rispetto a           
quello generato dalla superficie servita dal reticolo scolante. Per             
gli agglomerati sopra indicati ricadenti nella fascia compresa nei 10           
km. dalla linea costa, le percentuali precedenti sono aumentate del             
20%, ai fini della salvaguardia della qualita' delle acque                      
marino-costiere per gli usi di balneazione;                                     
f) la definizione delle forme di controllo e dei criteri di gestione            
delle acque meteoriche di dilavamento derivanti da altre condotte               
separate diverse dalle reti fognarie. Rientra in questo ambito il               
diffuso e complesso sistema di raccolta ed allontanamento delle acque           
meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o               
condotte dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue           
urbane e disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e            
dalle installazioni dove si svolgono attivita' commerciali o di                 
produzione di beni. A titolo indicativo possono essere ricomprese               
nella predetta definizione le canalizzazioni a tenuta a servizio                
delle reti stradali ed autostradali, sia della normale sede stradale            
che delle opere connesse quali ponti, gallerie, viadotti, svincoli,             
ecc., ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di                    
trasporto (piste aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree                 
adibite ad interporti, reti ferroviarie in galleria, ecc.).                     
L'esigenza richiamata all'art. 39, lett. b) del D.Lgs. 152/99 di                
assoggettare tali immissioni a prescrizioni specifiche o ad                     
autorizzazione, s'intende soddisfatta per le nuove opere ed i nuovi             
progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto ambientale             
(VIA) dalla procedura di VIA stessa, secondo le vigenti disposizioni            
statali e regionali: la VIA positiva puo' contenere le prescrizioni             
specifiche per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento               
derivanti dalle altre condotte separate. Rientrano in questo ambito             
anche le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento soggetti alla            
procedura di verifica (screening): la verifica positiva con                     
prescrizione per la mitigazione degli impatti puo' contenere vincoli            
specifici per l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento                
derivanti dalle altre condotte separate. Per i progetti di intervento           
gia' completati o in corso di esecuzione e per i quali siano state              
concluse le procedure di VIA e di verifica (screening)                          
(nazionali/regionali/locali), le Province, attraverso specifiche                
ricognizioni e utilizzando i normali canali informativi,                        
predispongono, entro 2 anni dall'adozione del presente provvedimento,           
l'"archivio delle opere" presenti nei rispettivi ambiti territoriali            
contenente, fra l'altro, le prescrizioni specifiche per la gestione             
delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia,           
eventualmente previste dalla VIA positiva e dalla verifica                      
(screening). Con riferimento ai criteri di gestione di tali acque per           
le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento le prescrizioni per            
il contenimento dell'inquinamento prodotto dalle acque di prima                 
pioggia derivanti dalle "altre condotte separate" possono trovare               
applicazione nei casi in cui tali acque siano immesse direttamente o            
in prossimita' di corpi idrici superficiali "significativi" e di                
"interesse" inseriti nel PTA. Dette prescrizioni devono rispondere              
alla reale necessita' di contenere il carico inquinante sversato                
dalle immissioni suddette per garantire il conseguimento/mantenimento           
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici interessati;                       
g) la definizione delle forme di controllo e dei criteri di gestione            
delle acque di prima pioggia derivanti da aree esterne agli                     
insediamenti. In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento            
non sono considerate "scarico" ai sensi dell'art. 1, lettera bb) del            
DLgs 152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare",                
anche in modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attivita'           
commerciali o di produzione di beni nonche' le relative pertinenze              
(piazzali, parcheggi ecc.) trasportando con se' "residui", anche                
passivi, di tale attivita', la stessa acqua perde la sua natura di              
acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da                 
assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale                
regime autorizzativo. In linea generale si ritiene che debbano                  
rientrare in questo ambito gli stabilimenti o insediamenti con                  
destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne            
siano adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di             
prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione              
ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilita' di                      
dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze                   
pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli           
obiettivi di qualita' dei corpi idrici. Nei casi in cui il                      
dilavamento delle superfici scoperte, in ragione alle attivita' che             
in esse si svolgono ovvero agli usi previsti, puo' ritenersi                    
completato o esaurito nell'arco di tempo definito per la valutazione            
delle acque di prima pioggia (di norma pari a 10 minuti), lo scarico            
delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio delle aree                  
esterne degli stabilimenti/insediamenti sopra richiamati in corpo               
idrico superficiale e' consentito a condizione che le acque di prima            
pioggia o di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi                   
dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), siano                    
convogliate nella fognatura aziendale delle altre acque reflue                  
(industriali o domestiche) a servizio dello                                     
stabilimento/insediamento. Ne consegue che tali casistiche non sono             
riconducibili alla nozione di "acque di scarico". Ai fini del regime            
autorizzativo, pertanto, il recapito in corpo idrico superficiale               
delle acque di seconda pioggia delle aree esterne non e' soggetto ad            
autorizzazione ai sensi dell'art. 45 del decreto. Nei casi in cui il            
dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attivita' che           
in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le                
acque di prima pioggia bensi' si protrae nell'arco di tempo in cui              
permangono gli eventi piovosi, le acque meteoriche di dilavamento si            
qualificano a tutti gli effetti come "acque di scarico" da                      
assoggettare alla disciplina ed al regime autorizzativo previsto dal            
DLgs 152/99. A questo fine, per il recapito in corpo idrico                     
superficiale detta qualificazione comporta il rilascio                          
dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorita' competente;            
ne consegue che tali acque dovranno essere sottoposte a trattamenti             
adeguati che consentano il rispetto dei valori limite di emissione              
previsti per le acque reflue industriali alle quali, di fatto, sono             
riconducibili per natura e per processo di formazione dello scarico.            
In ragione dei risultati degli studi e delle ricerche richiamate alla           
precedente lettera a) che mostrano come il carico inquinante connesso           
con le acque meteoriche di dilavamento da aree esterne agli                     
insediamenti sia determinato principalmente dagli usi effettivi alle            
quali sono destinate, in coerenza con il criterio costi-benefici, si            
ritiene di dover prevedere alcune esenzioni agli obblighi di                    
installazione dei dispositivi di gestione delle acque di prima                  
pioggia sopra richiamati. Tali esenzioni riguardano le aree/superfici           
esterne scoperte degli stabilimenti/insediamenti adibite                        
esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle                  
maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche                 
pesanti, per le normali operazioni di carico e scarico. Fatti salvi             
eventuali obblighi di contenimento delle acque meteoriche di                    
dilavamento connessi al rischio idraulico, rientrano nella esenzione            
di cui sopra anche le aree/superfici esterne scoperte a servizio                
degli esercizi commerciali di cui all'art 4, lettere d) ed e) del               
DLgs 114/98 in materia di riorganizzazione del sistema commerciale,             
di seguito indicati: - "esercizi di vicinato": quelli aventi una                
superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. ricadenti             
rispettivamente in comuni con popolazione residente inferiore o                 
superiore a 10.000 abitanti; - "medie strutture di vendita": quelli             
aventi superficie superiore ai limiti di 250 mq. e fino a 1.500 mq.             
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a            
2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000               
abitanti;                                                                       
dato atto:                                                                      
- che nel novembre 2003 la Direzione generale Ambiente, Difesa del              
suolo e della costa ha intrapreso una iniziativa per predisporre gli            
indirizzi ai soggetti interessati inerenti la gestione delle acque di           
prima pioggia attraverso uno specifico Gruppo di lavoro;                        
- che di tale Gruppo di lavoro hanno fatto parte le Province e alcuni           
rappresentanti di ARPA, che attraverso i propri collaboratori hanno             
fornito un contributo fattivo all'elaborazione dei presenti                     
indirizzi;                                                                      
ritenuto pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni                    
precedentemente esposte, di adottare specifici indirizzi al fine di             
definire:                                                                       
- le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di                   
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;                              
- i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque             
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte                    
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa             
l'eventuale autorizzazione;                                                     
-  casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e            
di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente               
trattate in impianti di depurazione per particolari casi nelle quali,           
in relazione alle attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento            
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di               
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi           
di qualita'  dei corpi idrici;                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa, ai sensi            
dell'art. 46, secondo comma della L.R. 43/01 e della deliberazione di           
Giunta regionale 447/03;                                                        
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si             
intendono integralmente richiamate, la "Direttiva concernente gli               
indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio            
da aree esterne (art. 39 - DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" secondo il             
documento in allegato, il quale e' parte integrante e sostanziale del           
presente provvedimento, per il conseguimento della seguente                     
finalita':                                                                      
A) dettare disposizioni, ai sensi dell'art. 39 del DLgs 11 maggio               
1999 n. 152, in merito ai seguenti aspetti: - le forme di controllo             
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti           
fognarie separate; - i casi in cui puo' essere richiesto che le                 
immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite            
altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni,           
ivi compresa l'eventuale autorizzazione; - i casi in cui puo' essere            
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree                
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di              
depurazione per particolari casi nei quali, in relazione alle                   
attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici              
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano           
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei               
corpi idrici;                                                                   
2) di fissare in quindici giorni dalla data di pubblicazione del                
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,            
l'entrata in vigore del presente provvedimento;                                 
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO                                                                        
INDICE                                                                          
  1.  Premessa  pag.  7                                                         
  2.  Definizioni  pag.  7                                                      
  3.  Criteri di riferimento  pag.  7                                           
  3.1  Valutazione acque di prima pioggia  pag.  7                              
  3.2  Sistemi di drenaggio unitari  pag.  8                                    
  3.3  Sistemi di drenaggio separati  pag.  8                                   
  3.4  Scelta dei sistemi di drenaggio  pag.  8                                 
  3.5  Criteri di gestione/riduzione acque meteoriche drenate  pag.             
  3.6  Pianificazione degli interventi per il contenimento delle                
acque di prima pioggia  pag.  9                                                 
  4.  Reti fognarie separate  pag.  10                                          
  4.1  Disposizioni relative agli agglomerati  pag.  10                         
  4.1.1  Forme di controllo  pag.  10                                           
  4.1.2  Gestione delle acque di prima pioggia  pag.  10                        
  4.2  Reti fognarie separate a servizio di aree destinate ad                   
attivita' produttiva/commerciale  pag.  11                                      
  5.  Disposizioni relative allo scarico di fognature separate da               
centri/nuclei isolati  pag.  12                                                 
  6.  Reti fognarie unitarie  pag.  12                                          
  6.1  Forme di controllo  pag.  12                                             
  6.2  Gestione delle acque di prima pioggia  pag.  12                          
  7.  Altre condotte separate per l'immissione delle acque meteoriche           
di dilavamento  pag.  13                                                        
  7.1  Forme di controllo  pag.  13                                             
  7.2  Gestione delle acque di prima pioggia  pag.  13                          
  7.3  Contenimento delle acque di prima pioggia da fonte diffusa               
pag.  14                                                                        
  8.  Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne  pag.  14            
  8.1  Forme di controllo e gestione acque di prima pioggia  pag.               
15                                                                              
  8.2  Modalita'/criteri di attuazione  pag.  16                                
  8.3  Competenze/funzioni autorizzative  pag.  17                              
  9.  Scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo e nelle acque               
sotterranee/ricarica                                                            
    falde acquifere  pag.  17                                                   
1. Premessa                                                                     
I - Con la presente direttiva si forniscono gli indirizzi concernenti           
l'applicazione dell'art. 39 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152, come               
modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 di seguito denominato                
decreto, in materia di "acque di prima pioggia e di lavaggio di aree            
esterne".                                                                       
Ai sensi del predetto art. 39 (1) compete alla Regione:                         
a) Disciplinare le "forme di controllo degli scarichi delle acque               
meteoriche di dilavamento" derivanti da reti fognarie separate.                 
b) Disciplinare i casi in cui "l'immissione delle acque meteoriche di           
dilavamento provenienti da altre condotte separate" deve essere                 
sottoposta a particolari prescrizioni compresa l'eventuale                      
autorizzazione.                                                                 
c) Disciplinare i particolari casi nei quali puo' essere richiesto              
che le "acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne"                
siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di                      
depurazione qualora, in relazione alle attivita' svolte, vi sia il              
rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di                 
sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il                 
raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici.                    
II - La presente direttiva e' rivolta sia alle Province ed ai Comuni            
in quanto titolari delle funzioni autorizzative in materia di                   
scarichi di acque reflue, sia agli organismi tecnici deputati alla              
predisposizione, valutazione, realizzazione degli interventi per la             
gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima           
pioggia.                                                                        
III - Ai fini del divieto di scarico delle acque meteoriche nelle               
acque sotterranee introdotto dall'art. 30 del decreto, valgono le               
indicazioni riportate al successivo punto 9.                                    
2. Definizioni                                                                  
Per il corretto inquadramento delle disposizioni contenute nella                
presente direttiva, si richiamano le seguenti definizioni:                      
I - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo separata": rete                 
fognaria costituita da due condotte distinte (art. 2, lett. aa, del             
decreto), una a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento             
(rete bianca) che puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e           
la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra asservita alle             
altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia             
(rete nera).                                                                    
II - "Sistema di drenaggio/rete fognaria di tipo unitario": rete                
costituita da un'unica condotta di collettamento atta a convogliare             
sia le acque reflue che le acque meteoriche (entro i valori                     
corrispondenti al livello preassegnato) che puo' essere dotata di               
dispositivi denominati:                                                         
a) scolmatori/scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a                
deviare in tempo di pioggia verso i ricettori finali le portate                 
meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come                      
compatibili con l'efficienza degli impianti di trattamento delle                
acque reflue urbane;                                                            
b) vasche di accumulo delle acque di prima pioggia ("vasche di prima            
pioggia"): manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed al                       
contenimento del volume di acque meteoriche di dilavamento                      
corrispondente a quello delle acque di prima pioggia come definito al           
successivo punto V. La loro realizzazione puo' essere richiesta ai              
fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualita' dei             
corpi idrici superficiali; qualora per gli stessi corpi idrici si               
renda necessario adottare sia interventi di gestione delle acque di             
prima pioggia, sia azioni di prevenzione del rischio idraulico                  
attraverso la realizzazione di vasche volano/laminazione, le stesse             
possono essere realizzate per soddisfare entrambe le esigenze, nel              
rispetto dei parametri progettuali previsti per queste tipologie di             
manufatti;                                                                      
c) sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia:              
manufatti a tenuta adibiti sia alla raccolta ed al contenimento delle           
acque di prima pioggia, sia al trattamento delle stesse per                     
consentirne lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tali           
sistemi sono di norma equipaggiati con dispositivi/apparecchiature              
per favorire l'allontanamento dei solidi grossolani, la                         
sedimentazione dei solidi sedimentabili e l'eliminazione degli oli              
minerali (disoleatori).                                                         
Ulteriori dispositivi inseriti nella rete fognaria di tipo unitario             
sono rappresentati dagli:                                                       
d) scaricatori/scolmatori di emergenza: manufatti asserviti di norma            
alle stazioni di sollevamento situate lungo la rete fognaria o nel              
sollevamento in testa all'impianto di trattamento delle acque reflue            
urbane; detti sistemi entrano in funzione quando si verificano                  
condizioni di fuori servizio prolungato delle stazioni di                       
sollevamento (ad esempio per mancata fornitura di energia elettrica).           
In diversi casi tali dispositivi svolgono anche le funzioni di                  
scaricatori di piena di cui alla precedente lettera a).                         
III - "Altre condotte separate": sistema di raccolta ed                         
allontanamento dalle superfici impermeabili delle acque meteoriche di           
dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte dedicate           
non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e                    
disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle               
installazioni dove si svolgono attivita' commerciali o di produzione            
di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale               
scopo adibiti delle reti stradali ed autostradali e delle relative              
opere connesse (ponti, gallerie, viadotti, svincoli, ecc.) ovvero               
delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste                
aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti,           
reti ferroviarie in galleria, ecc.).                                            
Sono esclusi dalla predetta definizione i sistemi di canalizzazioni             
dediti alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche dalle              
superfici coperte degli edifici a qualunque uso destinati (pluviali,            
canali di gronda, ecc.), nonche' i sistemi/canalizzazioni di scolo in           
aree agricole.                                                                  
IV - "Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio": le acque              
meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazzali,             
tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso                     
superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti             
fognarie o suolo.                                                               
V - "Acqua di prima pioggia": i primi 2,5 - 5 mm. di acqua meteorica            
di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie                 
scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle                 
relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo           
di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si                  
considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od                            
impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici            
eventualmente coltivate.                                                        
VI - "Acqua di seconda pioggia": l'acqua meteorica di dilavamento               
derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio            
e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a                
quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.                    
VII - "Linee guida di indirizzo": orientamenti tecnici di riferimento           
per la realizzazione dei sistemi di drenaggio urbano e dei relativi             
sistemi di collettamento nonche' dei manufatti di scarico delle acque           
meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia.                       
L'emanazione delle predette linee guida sara' contestuale                       
all'adozione della presente direttiva.                                          
3. Criteri di riferimento                                                       
3.1 - Valutazione delle acque di prima pioggia                                  
A fronte dei parametri richiamati al precedente punto 2 - V e della             
prassi progettuale consolidata si ritiene che il volume di "acque di            
prima pioggia" da contenere e/o da assoggettare all'eventuale                   
trattamento, di norma, sia compreso nei valori di 25 - 50 mc. per               
ettaro, da riferirsi alla parte di superficie contribuente in ogni              
punto di scarico effettivamente soggetta ad emissione (ad esempio la            
superficie pavimentata soggetta a traffico veicolare).                          
Il parametro piu' elevato di 50 mc. per ettaro si applica, alle                 
superfici contribuenti comprese in aree a destinazione                          
produttiva/commerciale.Le acque di prima pioggia raccolte nelle                 
vasche di accumulo sono inviate gradualmente agli impianti di                   
trattamento.                                                                    
Al fine di dare attuazione alle misure per la gestione di tali acque            
si avranno a riferimento i seguenti elementi di valutazione:                    
a) individuazione degli scolmatori/scaricatori di piena a piu' forte            
e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del                
corpo ricettore. A questo fine si dovra' adottare, di norma, un                 
percorso di valutazione articolato nelle seguenti fasi: - definizione           
della superficie del bacino scolante afferente alla rete fognaria               
sottesa dallo scaricatore; - valutazione delle caratteristiche                  
proprie del bacino che possono influenzare i fattori di carico                  
inquinante delle acque meteoriche di dilavamento raccolte (aree                 
fortemente urbanizzate, rete stradale ad elevate densita' di                    
traffico, presenza significativa di insediamenti                                
commerciali/industriali, ecc.); - prima individuazione degli                    
"scaricatori a forte e significativo impatto": quelli che nel loro              
insieme consentono di controllare almeno il 40 - 50 % della                     
superficie servita dalla rete compresi quelli di testa impianto. Per            
l'individuazione degli ulteriori scolmatori i predetti criteri                  
generali devono essere supportati da specifiche valutazioni da                  
svolgersi a scala locale da parte delle Autorita'/Soggetti competenti           
(Provincia, Agenzia d'ambito, gestore del servizio idrico integrato),           
tenendo conto anche della natura/tipologia del bacino scolante, delle           
caratteristiche tecnico-costruttive delle reti fognarie e delle                 
modalita' gestionali. Nel caso debbano essere garantite esigenze                
specifiche legate alla salvaguardia di particolari corpi idrici puo'            
risultare coerente eseguire alcune simulazioni circa il comportamento           
quali - quantitativo degli scaricatori di piena e dei corpi                     
ricettori, con l'ausilio di modelli numerici atti a rappresentare la            
generazione ed il trasporto del carico inquinante dalla superficie              
scolante nonche' l'ingresso e la sua evoluzione nel corpo idrico                
ricettore. Per gli aspetti tecnici connessi alle predette simulazioni           
si rimanda alla Linee guida di indirizzo di cui al precedente punto 2           
- VII.                                                                          
b) Dispositivi efficaci per garantire la funzionalita' degli                    
scaricatori in coerenza con le esigenze di tutela dei corpi idrici              
ricettori. Sulla base delle valutazioni di cui alla precedente                  
lettera a), l'esigenza e' quella di dimensionare adeguate "vasche di            
accumulo" delle acque di prima pioggia. L'esperienza condotta                   
soprattutto negli altri Paesi, evidenzia come mediante "vasche di               
prima pioggia" di volume relativamente modesto possano realizzarsi              
notevoli miglioramenti della situazione dei corpi idrici ricettori,             
indotta dagli eventi meteorici in un arco temporale di medio periodo.           
Il sistema di alimentazione delle vasche dovra' essere realizzato in            
modo da escludere le stesse a riempimento avvenuto, per evitare la              
diluizione delle prime acque invasate; le acque di seconda pioggia              
eccedenti saranno direttamente sversate nei recapiti. Ad evento                 
meteorico esaurito, le acque accumulate saranno immesse in rete                 
fognaria con modalita' di svuotamento che assicurino il rispetto di             
portate coerenti ai normali rapporti di diluizione della rete e                 
comunque con quelle che possono essere inviate all'impianto di                  
trattamento. Lo svuotamento delle vasche, di norma, dovra' essere               
attivato nell'ambito delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento             
piovoso. Per gli aspetti tecnici connessi al dimensionamento delle              
vasche di prima pioggia si rimanda alle richiamate Linee guida di               
indirizzo.                                                                      
Considerazioni analoghe sono da effettuarsi qualora le misure per il            
contenimento delle acque di prima pioggia siano rivolte alle reti               
fognarie separate.                                                              
3.2 - Sistemi di drenaggio unitari                                              
I - Per questi sistemi le portate di supero da recapitare nei                   
ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base               
delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con            
gli obiettivi di qualita' dei corpi idrici definiti dal Piano di                
Tutela delle Acque (PTA), di cui all'art. 44 del decreto.                       
Fermo restando che nella progettazione di detti sistemi i parametri             
di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da               
studi specifici, la normale prassi progettuale e le normative del               
settore (seppure differenti nei diversi Paesi) prevedono generalmente           
che le portate nere diluite siano commisurate a 35 volte le portate             
nere medie; ne consegue che nell'impianto di trattamento saranno                
convogliate portate di pioggia pari a 2  4 volte le portate nere                
medie.                                                                          
Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in            
condizioni di tempo secco, il valore della portata di sfioro dovra'             
comunque essere maggiore almeno del 30 % della portata massima.                 
II - Sulla base delle predette considerazioni le portate di soglia              
devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:            
a) maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati             
lungo la rete fognaria;                                                         
b) compreso nell'intervallo 24 per gli scaricatori ubicati in testa             
agli impianti di trattamento.                                                   
Ai fini della gestione delle acque meteoriche di dilavamento secondo            
le indicazioni di cui al successivo punto 5.2, le reti fognarie di              
tipo unitario possono essere dotate di vasche di accumulo delle acque           
di prima pioggia.                                                               
Qualora le caratteristiche tecnico-costruttive e le modalita'                   
gestionali del sistema fognario lo consentano, puo' prevedersi                  
l'utilizzazione spinta della capacita' di invaso delle canalizzazioni           
fognarie mediante tecnologie di controllo in tempo reale, consentendo           
in tal modo di trattenere temporaneamente e poi immettere verso il              
trattamento ulteriori portate di acque di prima pioggia, evitandone             
lo scarico.                                                                     
3.3 - Sistemi di drenaggio separati                                             
I - L'adozione di sistemi di drenaggio separati risulta favorevole              
per gli impianti di trattamento, in quanto le portate nere                      
convogliate presentano carichi organici piu' elevati e costanti; nel            
contempo dal punto di vista ambientale l'inquinamento determinato dal           
dilavamento delle superfici stradali e di quelle impermeabili                   
destinate ai diversi usi puo' richiedere di dotare la rete bianca di            
apposite vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, del tutto             
analoghe a quelle delle reti unitarie, poste in corrispondenza dei              
manufatti di scarico nei ricettori finali.                                      
In termini generali non sono da trascurare gli elementi di criticita'           
legati a questi sistemi, quali:                                                 
- la permanenza, anche residuale di collegamenti di scarichi di acque           
nere nei collettori bianchi;                                                    
- la permanenza di caditoie stradali o altre acque di drenaggio nelle           
condotte nere;                                                                  
- la necessita' che la separazione delle reti sia presente a partire            
dagli impianti interni delle proprieta' private.                                
II - Al fine di contenere gli effetti legati agli elementi di                   
criticita' suddetti, ove tecnicamente possibile, si rende necessario,           
dotare le condotte adibite alla raccolta delle "acque bianche" di               
deviatori di flusso/scolmatori di magra con recapito nella condotta             
delle acque nere, che consentano anche in condizione di tempo secco             
la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse              
convogliate.                                                                    
3.4 - La scelta dei diversi sistemi di drenaggio                                
I - La decisione di realizzare sistemi unitari o sistemi separati               
deve discendere comunque da accurate valutazioni che dimostrino la              
presenza di vantaggi ambientali decisivi e preponderanti.                       
Nel caso di aree/comprensori destinate ad attivita' prevalentemente             
industriale, nelle quali le acque reflue di tempo asciutto sono di              
fatto costituite dalle acque reflue dei processi produttivi, e' da              
privilegiare l'adozione di un sistema separato per evitare il degrado           
ulteriore delle acque meteoriche con sostanze pericolose che                    
inevitabilmente sarebbero scaricate nei ricettori finali. Analoga               
preferenza del sistema separato puo' aversi nei casi in cui le                  
superfici urbane siano interessate durante le piogge da un ingente              
trasporto solido proveniente dall'erosione di suoli instabili e                 
gravitanti sulle aree urbane dotate di rete fognaria.                           
II - Tenuto conto che l'inquinamento delle acque meteoriche e'                  
causato principalmente dal dilavamento delle superfici viarie e non             
dalle superfici coperte dei fabbricati e degli insediamenti abitativi           
(tetti), sia in presenza di sistemi unitari che separati,                       
un'ulteriore azione da privilegiare, ove possibile, e' quella della             
separazione delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie vere e           
proprie, incentivando tale sistema soprattutto nelle aree di nuova              
urbanizzazione ove gli impianti interni sono da realizzare ex-novo.             
In tali casi le acque meteoriche raccolte dai tetti, o da altre                 
superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere inquinate            
con sostanze pericolose, sono raccolte e convogliate con brevi reti             
esclusivamente pluviali aventi recapito su suoli permeabili o in                
vicini corpi ricettori superficiali ovvero recuperate per usi non               
pregiati. Con tale separazione a monte delle reti fognarie si possono           
ottenere notevoli vantaggi sia idraulici che ambientali.                        
III - Al fine di limitare il carico idraulico sul sistema fognario              
degli agglomerati, nel caso di nuove urbanizzazioni ed in presenza di           
un corpo idrico recettore superficiale per il recapito delle acque              
meteoriche, di norma, si prevedera' la realizzazione di sistemi di              
tipo separato.                                                                  
3.5 - Criteri di gestione/riduzione delle acque meteoriche drenate              
In accordo con quanto richiamato al precedente punto 3.4 circa la               
necessita' di privilegiare soluzioni che consentano di ridurre a                
"monte" le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie                    
attraverso la raccolta delle acque meteoriche non suscettibili di               
essere contaminate ed il loro smaltimento sul suolo/strati                      
superficiali del sottosuolo ovvero, in subordine, nei corsi d'acqua             
superficiali, si forniscono i seguenti criteri di indirizzo:                    
1 - Nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate)             
per le quali non e' configurabile un'apprezzabile contaminazione                
delle acque meteoriche, si dovra' prevedere - ove possibile in                  
relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete              
idrografica - il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e           
delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da            
sostanze pericolose. Ove non si verifichino tali condizioni, si                 
dovra' prevedere lo smaltimento delle portate meteoriche attraverso             
fognatura; qualora la stessa recapiti nella rete fognaria (pubblica)            
dell'agglomerato si dovra' considerare un contributo di portata                 
meteorica eventualmente limitato, mediante l'adozione di "vasche                
volano", ad un valore tale da non richiedere la ricostruzione della             
rete fognaria ed, in ogni caso, contenuto entro il limite massimo               
definito dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora la                  
fognatura asservita alle predette aree abbia recapito nei corsi                 
d'acqua superficiali, ai fini dell'adozione degli interventi atti a             
contenere l'entita' delle portate meteoriche scaricate entro valori             
compatibili con le capacita' idraulica dei recettori, si applicano le           
disposizioni impartite dalle competenti Autorita' di bacino,                    
attraverso la normativa attuativa dei Piani di bacino, ovvero dagli             
enti competenti a seconda della natura/tipologia dei corpi idrici               
superficiali interessati. Gli interventi suddetti dovranno essere               
integrati per quanto possibile con interventi di tipo "diffuso"                 
distribuiti su vaste aree urbanizzate che privilegiano l'adozione di            
sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque                   
meteoriche quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti. I                
medesimi criteri possono trovare applicazione anche nelle aree                  
urbanizzate non ancora dotate di rete fognaria.                                 
2 - Nelle aree a destinazione produttiva/commerciale si dovranno                
prevedere i seguenti interventi: - separazione da parte dei titolari            
degli insediamenti delle acque di prima pioggia derivanti dalle                 
superfici suscettibili di essere contaminate ed immissione delle                
stesse nella fognatura nera aziendale, secondo le modalita' indicate            
ai successivi punti; - smaltimento diretto in loco - ove possibile in           
relazione alle caratteristiche del suolo o in subordine della rete              
idrografica - delle acque di seconda pioggia di cui al punto                    
precedente nonche' delle acque meteoriche dalle coperture dei                   
fabbricati e dalle superfici impermeabili non suscettibili di essere            
contaminate. Qualora le condizioni suddette non si verifichino dovra'           
prevedersi lo smaltimento delle acque meteoriche tramite fognatura.             
Ai fini dell'eventuale contenimento delle portate meteoriche addotte            
dalla fognatura aziendale alla rete fognaria dell'agglomerato o ai              
corsi d'acqua superficiali valgono le indicazioni richiamate al                 
precedente punto 1.                                                             
3 - Una riduzione analoga delle portate meteoriche, per quanto                  
possibile, dovra' essere promossa e incentivata anche nelle aree non            
attualmente servite dalla rete fognaria "pubblica" ovvero negli                 
agglomerati esistenti. In tale direzione dovranno orientarsi le                 
disposizioni locali (comunali e provinciali) in materia urbanistica             
per la regolamentazione degli interventi di modifica/ristrutturazione           
degli insediamenti esistenti.                                                   
4 - Al fine di dare attuazione ai criteri di indirizzo richiamati ai            
precedenti punti 1 - 2 - 3, i Comuni provvedono ad adeguare la                  
regolamentazione urbanistico-edilizia vigente prevedendo disposizioni           
specifiche coerenti ai predetti criteri ed ai principi della gestione           
sostenibile delle risorse idriche promuovendo ed incentivando, per              
quanto possibile, il recupero per usi non pregiati delle acque                  
meteoriche non suscettibili di inquinamento. Analoghi adeguamenti               
dovranno essere previsti dal gestore del servizio idrico integrato              
per i "Regolamenti di fognatura e depurazione" di cui all'art. 33 del           
decreto.                                                                        
3.6 - Pianificazione degli interventi per il contenimento delle acque           
di prima pioggia                                                                
I - Le azioni di contenimento del carico inquinante veicolato dalle             
acque di prima pioggia dovranno essere inserite all'interno di uno              
specifico Piano di indirizzo contenente le linee di intervento per la           
localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia              
dei principali agglomerati urbani sottesi ai diversi sistemi di                 
drenaggio, sia di tipo separato che unitari. In relazione alle                  
condizioni morfologiche/orografiche del territorio, dette linee                 
dovranno privilegiare criteri di intervento che evitino la                      
proliferazione delle vasche di prima pioggia nelle diverse realta'              
territoriali, ottimizzando la localizzazione ed il dimensionamento              
delle stesse tenendo conto anche degli aspetti gestionali.                      
Il Piano di indirizzo, oltre ad individuare le linee di intervento              
per i sistemi esistenti, compresi i relativi piani di manutenzione,             
per i nuovi sistemi di drenaggio, connessi anche alle aree di nuova             
espansione residenziale o produttiva/commerciale, indica i livelli di           
prestazione che devono essere garantiti, nel rispetto delle                     
disposizioni contenute nel presente provvedimento.                              
Il Piano indica e quantifica gli interventi prioritari necessari per            
conseguire gli obiettivi prefissati e in particolare nel caso di reti           
fognarie unitarie i programmi specifici di ricondizionamento degli              
scolmatori di piena che presentano soglie di sfioro delle acque                 
difformi dai parametri di funzionamento richiamati in precedenza.               
II - Il Piano di indirizzo per il contenimento delle acque di prima             
pioggia, da un lato, rientra nella pianificazione d'ambito per quanto           
riguarda il programma degli interventi da realizzare e, dall'altro,             
costituisce strumento di attuazione del PTA. Dette misure sono quelle           
previste dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA adottato con            
deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre 2004.              
Il Piano di indirizzo e' redatto dalla Provincia di concerto con                
l'Agenzia d'ambito e con la collaborazione del gestore del servizio             
idrico integrato e lo stesso e' soggetto ad approvazione della                  
Provincia ai fini dell'inserimento nel Piano territoriale di                    
Coordinamento provinciale (PTCP), quale strumento che concorre                  
all'attuazione delle misure previste dal PTA per il conseguimento               
degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici superficiali.                      
4. Reti fognarie separate (art. 39, comma 1, lettera a)                         
In questo ambito sono presi in considerazione gli agglomerati di cui            
all'art. 2 del decreto e le aree destinate ad attivita'                         
produttiva/commerciale, nei quali siano presenti due condotte                   
distinte per la raccolta ed il convogliamento nei rispettivi corpi              
ricettori, delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue           
derivanti dagli insediamenti ubicati in tali aree.                              
A tal fine si ritiene di sottoporre a specifiche forme di controllo             
le acque meteoriche di dilavamento scaricate dalle reti bianche che             
recapitano in acque superficiali o sul suolo.                                   
Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree           
esterne/pertinenze di singoli stabilimenti industriali o edifici                
commerciali non inserite nelle suddette aree e' da ricondursi alle              
casistiche di cui all'art. 39, comma 3 del decreto, secondo quanto              
previsto al successivo capitolo 8.                                              
4.1 - Disposizioni relative agli agglomerati                                    
4.1.1 - Forme di controllo                                                      
Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti bianche              
sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da rilasciarsi da parte            
della Provincia. La domanda di autorizzazione contiene le                       
informazioni riguardanti le caratteristiche tecnico-costruttive della           
rete fognaria comprese quelle degli eventuali dispositivi per la                
gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la                     
superficie e le caratteristiche del bacino scolante afferente alla              
fognatura stessa nonche' l'ubicazione dello scarico, da esprimersi di           
norma anche come coordinate geografiche. Qualora detti dispositivi              
prevedano il convogliamento delle acque di prima pioggia nella "rete            
nera", la Provincia in sede di rilascio dell'autorizzazione                     
acquisisce il parere tecnico del gestore del servizio idrico                    
integrato.                                                                      
Ai fini della disciplina autorizzativa si applicano le seguenti                 
disposizioni:                                                                   
a) nuovi scarichi: la richiesta di autorizzazione puo' essere                   
soddisfatta anche attraverso la domanda di autorizzazione allo                  
scarico della rete nera a condizione che tale richiesta sia                     
comprensiva delle informazioni sopra richiamate;                                
b) scarichi esistenti: la domanda di autorizzazione allo scarico per            
le reti bianche esistenti e non autorizzati e' presentata entro un              
anno dall'adozione del presente provvedimento. Gli scarichi esistenti           
ed eventualmente autorizzati ai sensi delle previgenti disposizioni             
non sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza naturale            
dei provvedimenti in essere;                                                    
c) per gli scarichi delle reti bianche a servizio di zone                       
esclusivamente residenziali e' prevista la forma del "rinnovo tacito"           
dell'autorizzazione allo scarico. Tale procedura trova applicazione             
nei casi in cui non intervengano modifiche significative alle                   
caratteristiche del bacino scolante afferente alla rete fognaria                
stessa; in assenza di comunicazioni al riguardo da parte del titolare           
dello scarico, l'autorizzazione e' da ritenersi tacitamente                     
rinnovata. A tal fine, fatte salve le modalita' che potranno essere             
definite dall'Autorita' competente, la stessa autorizzazione puo'               
contenere le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere                    
esplicito il tacito rinnovo. Qualora le condizioni di cui sopra non             
siano verificate, il titolare dello scarico dovra' provvedere al                
rinnovo dell'autorizzazione secondo le modalita' dettate                        
dall'Autorita' competente;                                                      
d) in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico la Provincia            
indica le prescrizioni tecnico-gestionali alle quali gli scarichi               
delle reti bianche devono essere soggetti; ai predetti scarichi non             
si applicano i valori limite di emissione di cui all'Allegato 5 del             
decreto.Al fine di garantire in ogni Ambito Territoriale Ottimale               
(ATO) di gestione del servizio idrico integrato criteri adeguati di             
dimensionamento e gestione delle reti fognarie bianche, si rimanda a            
quanto previsto da decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4              
marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (pubblicato             
nella GU 14 marzo 1996 n. 62).                                                  
4.1.2 - Gestione delle acque di prima pioggia                                   
A - Scarico in acque superficiali                                               
I - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di                   
qualita' dei corpi idrici superficiali "significativi" e di                     
"interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione               
superiore a 20.000 AE dotati di reti bianche a servizio di ampie e              
significative aree urbanizzate con recapito diretto nei predetti                
corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia e' tenuta           
a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di dispositivi per           
la gestione delle acque di prima pioggia.                                       
A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le              
disposizione previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA,           
adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22                
dicembre 2004 nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 1420           
del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.             
Per l'individuazione delle condotte a piu' significativo impatto si             
rimanda ai criteri indicati al precedente punto 3.1 - lettere a) e              
b).                                                                             
II - L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016 concorre               
alla riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia                
previsto dalle citate Norme, rispettivamente, per il 25% ed il 50%              
rispetto a quello generato dalla superficie servita dal reticolo                
scolante. Nell'effettuare dette valutazioni si dovra' tenere conto              
anche del contributo del carico dovuto alle previsioni di sviluppo              
urbanistico degli agglomerati considerati.                                      
Per gli agglomerati sopra indicati ricadenti nella fascia compresa              
nei 10 km. dalla linea costa, le percentuali precedenti sono                    
aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualita' delle              
acque marino-costiere per gli usi di balneazione.                               
Riguardo alla valutazione dei carichi predetti si rimanda alla                  
metodologia ed ai coefficienti per unita' di superficie riportati               
nella Relazione generale del PTA nonche' ai criteri contenuti nelle             
Linee guida di indirizzo richiamate in precedenza.                              
Le Province sulla base delle linee di intervento indicate nel Piano             
di indirizzo di cui al precedente punto 3.6, dei dati                           
conoscitivi/elementi informativi contenuti nelle domande di                     
autorizzazione allo scarico di cui al precedente capitolo 4.1.1                 
nonche' dei criteri di valutazione sopra richiamati, individuano le             
reti bianche per le quali si rende necessario la predisposizione dei            
sistemi di gestione delle acque di prima pioggia: in sede di                    
autorizzazione allo scarico sono indicate le prescrizioni                       
tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei predetti sistemi.            
Tali prescrizioni avranno a riferimento l'adozione di dispositivi che           
consentano il convogliamento nella canalizzazione nella rete nera               
delle acque di prima pioggia ad elevato carico inquinante ovvero                
misure volte al contenimento delle acque medesime anche attraverso la           
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima                
pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere garantita                    
l'attivazione delle operazioni di svuotamento, di norma, nell'ambito            
delle 48 - 72 ore successive all'ultimo evento piovoso con l'invio              
delle acque all'impianto di trattamento.                                        
III - Per i corpi idrici superficiali diversi da quelli richiamati al           
precedente punto I e interessati dallo scarico di reti bianche a                
servizio di agglomerati, qualora sia richiesto dalle esigenze di                
tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici               
delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale                 
(Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la                    
Provincia puo' dettare prescrizioni specifiche alle modalita' di                
scarico delle "acque di prima pioggia", del tutto analoghe a quelle             
indicate al punto II.                                                           
Per le reti bianche a servizio di agglomerati esistenti, l'esigenza             
di prescrivere la realizzazione di scaricatori di piena ed i relativi           
manufatti per la gestione delle acque di prima pioggia deve essere              
supportata da elementi di valutazioni specifici circa la necessita'             
di contenere il carico veicolato dalle portate meteoriche nel corpo             
recettore. Detti elementi avranno a riferimento almeno il livello di            
contaminazione delle portate meteoriche, il carico sversato,                    
l'estensione del bacino sotteso dalla rete afferente al corpo                   
recettore, la distribuzione degli scaricatori di piena o delle reti             
di scarico lungo l'asta fluviale e le caratteristiche idrologiche e             
morfologiche del recettore medesimo.                                            
IV - Nelle aree di nuova urbanizzazione a destinazione esclusivamente           
residenziale, salvo che non sia richiesto dalle esigenze di tutela di           
cui ai precedente punti II e III, le reti bianche non sono dotate di            
dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. Tale                  
indicazione appare coerente in quanto, di norma, non si configura una           
significativa contaminazione delle acque meteoriche tale da                     
richiedere la separazione delle acque di prima pioggia ed il loro               
invio all'impianto di trattamento.                                              
B - Scarico sul suolo                                                           
I - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 lett. e) del decreto,            
gli scarichi delle reti bianche possono avere recapito sul suolo o              
negli strati superficiali del sottosuolo; a tal fine trovano                    
applicazione le prescrizioni e le modalita' di scarico previste dalla           
deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque               
dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 - Allegato 5, punti 1 e 2.                
Qualora sia reso possibile dal contesto territoriale, dalle                     
condizioni idrogeologiche, morfologiche e orografiche del suolo e del           
sottosuolo, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie legate al            
possibile sviluppo di odori molesti o alla proliferazione degli                 
insetti, sono consentite modalita' di scarico diverse da quelle                 
previste dalla citata deliberazione 4 febbraio 1977, ad esempio                 
stagni disperdenti. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni di            
cui al successivo capitolo 8 in materia di scarico delle acque                  
meteoriche di dilavamento nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.             
Per gli scarichi delle fognature separate su suolo con recapito                 
all'interno delle aree di salvaguardia delle acque destinate al                 
consumo umano di cui all'art. 21 del decreto, fermo restando il                 
divieto di cui al comma 5 - lettera d), le Province possono prevedere           
l'adozione di specifiche misure volte al contenimento o al                      
trattamento delle acque di prima pioggia, secondo quanto previsto               
dalle disposizioni regionali in materia.                                        
II - Ai fini della disciplina degli scarichi sul suolo delle reti               
bianche si forniscono i seguenti indirizzi:                                     
a) per i nuovi scarichi delle reti bianche, sottese ad aree ad                  
esclusiva destinazione residenziale e connessi ad interventi di                 
urbanizzazione con bacino di utenza superiore a 2000 AE, qualora                
abbiano recapito in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola o           
nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, come           
designate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del            
decreto, si adottano misure volte alla gestione delle acque di prima            
pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad            
esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito,                 
nell'ambito delle 48 - 72 ore successive, deve essere garantita, di             
norma, l'attivazione delle operazioni di svuotamento delle vasche di            
prima pioggia; tali acque sono recapitate nella rete delle acque                
reflue (rete nera);                                                             
b) per gli scarichi esistenti di reti bianche ricadenti nella                   
tipologia della precedente lettera a), la Provincia, qualora lo                 
richiedano le condizioni specifiche di vulnerabilita' e rischio delle           
risorse idriche sotterranee, puo' prescrivere, in sede di                       
rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, l'eventuale                  
adeguamento alle prescrizioni previste per i nuovi scarichi.                    
Nell'ambito delle predette valutazioni si dovra' tenere conto sia               
delle specifiche esigenze di tutela/salvaguardia della risorsa                  
idrica, sia delle effettive condizioni di degrado delle acque                   
sotterranee connesse alle aree interessate dagli scarichi sul suolo;            
c) i nuovi scarichi sul suolo delle reti bianche sottese ad aree a              
prevalente destinazione commerciale/produttiva connesse ad                      
agglomerati di qualunque consistenza sono di norma vietati. Quando              
sia accertata la non disponibilita' di altri corpi recettori, lo                
scarico sul suolo e' subordinato all'adozione delle misure per la               
gestione delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di            
sistemi di accumulo e trattamento di cui al capitolo 2, punto II -              
lettera c). Per gli scarichi esistenti sottesi alle aree suddette si            
applicano le indicazioni di cui alla precedente lettera b);                     
d) agli scarichi sul suolo delle reti bianche non si applicano i                
valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 del            
decreto.                                                                        
4.2 - Reti fognarie bianche a servizio delle aree destinate ad                  
attivita' produttiva/commerciale                                                
Ai fini della disciplina degli scarichi delle reti bianche a servizio           
delle aree destinate ad attivita' produttive/commerciali inserite               
negli agglomerati ovvero come tali classificate "agglomerati" ai                
sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, si forniscono            
i seguenti criteri di indirizzo:                                                
a) nuovi scarichi: nelle nuove aree a destinazione                              
produttiva/commerciale (non ancora urbanizzate), i titolari degli               
insediamenti sono tenuti, ai sensi di quanto previsto al precedente             
capitolo 3.5, all'esecuzione degli interventi di separazione delle              
acque di prima pioggia derivanti dalle superfici suscettibili di                
essere contaminate ed alla loro immissione nella fognatura nera                 
aziendale, secondo le modalita' definite dal gestore del sevizio                
idrico integrato. In presenza di accertate condizioni di rischio, i             
soggetti gestori delle reti fognarie separate a servizio delle                  
predette aree sono tenuti ad adottare, prima dello scarico terminale            
delle reti medesime, sistemi di gestione delle acque di prima pioggia           
da ricondursi, di norma, all'installazione di dispositivi per il                
convogliamento delle stesse nella condotta della rete nera ovvero               
alla raccolta e contenimento delle acque medesime attraverso la                 
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima                
pioggia). Dette condizioni sono da ricondursi di norma alla presenza            
di stabilimenti/insediamenti che in ragione della natura e del numero           
di cicli produttivi installati possono determinare rischi specifici             
di sversamento/dilavamento di sostanze pericolose nella rete bianca             
attraverso il sistema viario/aree impermeabilizzate comuni (ad                  
esempio elevati flussi di traffico su gomma per il trasporto di                 
materie prime e prodotti);                                                      
b) scarichi esistenti: fatte salve le esenzioni di cui alla                     
successiva lettera c), entro 5 anni dalla data di entrata in vigore             
della presente direttiva, i soggetti gestori delle reti fognarie                
separate a servizio delle aree produttive/commerciali in presenza di            
accertate condizioni di rischio, sono tenuti ad adottare sistemi di             
gestione delle acque di prima pioggia analoghi a quelli previsti per            
i nuovi scarichi. Restano fermi gli obblighi previsti al successivo             
punto 8 a carico dei titolari degli insediamenti/stabilimenti                   
inseriti nelle predette aree, ai fini della gestione delle acque di             
prima pioggia e di lavaggio da aree esterne ai sensi dell'art. 39,              
comma 3, del decreto;                                                           
c) esenzioni: di norma sono esenti dagli obblighi di cui alle                   
precedenti lettere a) e b) gli scarichi delle reti fognarie separate            
a servizio delle aree a destinazione produttiva/commerciale la cui              
superficie insediativa complessiva risulti inferiore a 50.000 mq.               
Qualora lo richieda le esigenze di tutela del corpo idrico recettore            
- salvaguardia di usi specifici delle acque - previsti dagli                    
strumenti di pianificazione locale (Piano territoriale di                       
Coordinamento provinciale - PTCP), la Provincia puo' dettare                    
prescrizioni specifiche alle modalita' di scarico delle "acque di               
prima pioggia", anche per tali aree.                                            
Ai fini della gestione delle acque di prima pioggia derivanti dalle             
reti bianche a servizio delle aree produttive/commerciali con                   
recapito sul suolo, valgono le disposizioni riportate al precedente             
capitolo 4.1.2 punto B.                                                         
5.  Disposizioni relative allo scarico delle fognature separate da              
centri/nuclei isolati                                                           
I - Rientrano in questo ambito i centri/nuclei isolati di tipo                  
residenziale e quelli a prevalente destinazione                                 
produttiva/commerciale, dotati di condotte fognarie di tipo separato            
che, ai sensi del decreto e della direttiva regionale 1053/03, non              
sono individuabili come "agglomerati".                                          
II - Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e                        
l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai            
centri di cui al precedente punto I con destinazione di tipo                    
residenziale, non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico. I               
titolari degli scarichi esistenti gia' in possesso di autorizzazione            
si adeguano alle nuove disposizioni alla scadenza naturale dei                  
provvedimenti.                                                                  
I titolari delle fognature nere al servizio dei predetti                        
centri/nuclei isolati di tipo residenziale, in sede di richiesta di             
autorizzazione per nuovi scarichi ovvero di rinnovo per gli scarichi            
esistenti, provvedono a dare comunicazione al Comune dell'esistenza             
delle condotte separate per l'allontanamento delle acque meteoriche,            
indicandone il corpo idrico recettore, le modalita' ed  il punto di             
scarico comprensivo delle relative coordinate geografiche.                      
III - Per scarichi in corpo idrico superficiale di condotte separate            
di cui al precedente punto II, qualora lo richiedano le esigenze di             
tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi specifici               
delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione locale                 
(Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la                    
Provincia, anche su segnalazione del Comune territorialmente                    
competente, puo' dettare prescrizioni specifiche alle modalita' di              
scarico delle "acque di prima pioggia" del tutto analoghe a quelle              
indicate al precedente capitolo 4.1.2.                                          
IV - Gli scarichi di condotte separate per la raccolta e                        
l'allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai            
centri di cui al precedente punto I a prevalente destinazione                   
produttiva/commerciale, sono soggetti ad autorizzazione allo scarico,           
da rilasciarsi da parte della Provincia.                                        
Ai fini della disciplina degli scarichi e del regime autorizzativo si           
rimanda al precedente capitolo 4, punto 4.2.                                    
V - Gli scarichi sul suolo delle condotte fognarie separate di cui al           
precedente punto I sono sempre ammessi; sono fatte salve le                     
disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate           
al consumo umano, di cui all'art. 21 del decreto. Per gli scarichi di           
cui al precedente punto III si applicano le disposizioni di cui al              
capitolo 4.1.2 punto B.                                                         
6. Reti fognarie unitarie                                                       
Rientra in questo ambito il sistema di drenaggio urbano di tipo                 
unitario costituito da reti fognarie/collettori unici che convogliano           
all'impianto di trattamento ovvero al recettore finale, sia le acque            
reflue urbane, intese anche come miscela di acque reflue domestiche e           
industriali (eventualmente pretrattate), sia le acque meteoriche di             
dilavamento derivanti dalle precipitazioni. Il loro dimensionamento,            
pertanto, sara' basato sulle portate delle acque meteoriche che                 
risultano prevalenti anche rispetto alle portate delle altre acque              
reflue durante i massimi eventi previsti in progetto.                           
Tenuto conto che in tempo di pioggia l'impianto di trattamento delle            
acque reflue, in ingresso, di norma, puo' accettare portate,                    
normalmente definite "nere diluite", pari a 3 volte la portata media            
di tempo asciutto (Qm); la portata eccedente detto valore deve essere           
scaricata direttamente nei corpi idrici ricettori attraverso appositi           
manufatti. I manufatti adibiti a tale scopo, denominati "scolmatori"            
o "scaricatori di piena", sono realizzati lungo la rete quando sia              
possibile lo scarico in un idoneo ricettore (scaricatori di                     
alleggerimento) o comunque all'ingresso dell'impianto di trattamento            
delle acque reflue urbane (scaricatore di testa impianto).                      
6.1 - Forme di controllo                                                        
I - Gli scolmatori di piena, costituendo di fatto dispositivi                   
funzionali indispensabili alle esigenze idrauliche delle reti                   
fognarie di tipo unitario, si ritiene che debbano rientrare nel                 
sistema autorizzativo della rete fognaria ad essi asservita, quali              
elementi fondamentali per la valutazione degli effetti dello scarico            
terminale sul corpo recettore, attraverso la verifica degli standard            
costruttivi e delle condizioni di funzionamento.                                
Tale condizione e' da ritenersi soddisfatta, sia considerando come              
scarico il singolo scolmatore, sia riconducendo gli stessi                      
nell'ambito del provvedimento autorizzativo previsto per lo scarico             
della rete fognaria interessata. In entrambi i casi il provvedimento            
conterra', fra l'altro, specifiche prescrizioni di funzionamento e              
gestionali quali: le condizioni di sfioro, gli eventuali                        
pretrattamenti dei solidi grossolani, la tenuta dei registri di                 
manutenzione, ecc.                                                              
II - Ai fini di dar corso alle procedure autorizzative sopra                    
richiamate, le Province definiscono tempi e modalita' per la                    
presentazione delle richieste di autorizzazione nonche' i contenuti             
della documentazione tecnica di supporto.                                       
Fermo restando che i nuovi scolmatori di piena, prima della loro                
entrata in esercizio, devono essere assoggettati alle procedure                 
autorizzative sopra richiamate, le Province provvedono affinche'                
entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento                
dette procedure siano attivate anche per gli scolmatori di piena                
esistenti.                                                                      
Gli scarichi eventualmente autorizzati degli scolmatori esistenti non           
sono soggetti a nessun nuovo obbligo fino alla scadenza naturale dei            
provvedimenti in essere: a tale data si adeguano alle nuove                     
disposizioni secondo le modalita' dettate dalle Province.                       
Le disposizioni regionali in materia emanate con la circolare 6/88              
sono da ritenersi abrogate.                                                     
6.2 - La gestione delle acque di prima pioggia                                  
A - Scarico in acque superficiali                                               
I - Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di                   
qualita' dei corpi idrici superficiali "significativi" e di                     
"interesse" inseriti nel PTA, per gli agglomerati con popolazione               
superiore a 20.000 AE dotati di reti fognarie unitarie a servizio di            
ampie e significative aree urbanizzate con recapito diretto nei                 
predetti corpi idrici o nelle loro immediate vicinanze, la Provincia            
e' tenuta a valutare l'esigenza di prevedere l'installazione di                 
dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti              
dagli scaricatori di piena.                                                     
A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le              
disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA,           
adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22                
dicembre 2004 nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 1420           
del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.             
L'adozione delle predette misure al 2008 ed al 2016, concorre alla              
riduzione del carico derivante dalle acque di prima pioggia previsto            
dalle citate Norme del PTA, rispettivamente, per il 25% ed il 50%               
rispetto a quello generato dalla superficie servita dal reticolo                
scolante. Nell'effettuare dette valutazioni si dovra' tenere conto              
anche del contributo del carico dovuto alle previsioni di sviluppo              
urbanistico degli agglomerati considerati.                                      
Per gli agglomerati sopra indicati, ricadenti nella fascia compresa             
nei 10 km. dalla costa, le percentuali precedenti sono aumentate del            
20%, ai fini della salvaguardia della qualita' delle acque                      
marino-costiere per usi di balneazione.                                         
Ai fini della valutazione dei carichi predetti si rimanda alla                  
metodologia ed ai coefficienti per unita' di superficie riportati               
nella Relazione generale del PTA nonche' ai criteri contenuti nelle             
Linee guida di indirizzo richiamate in precedenza.                              
II - Le Province sulla base delle linee di intervento indicate nel              
Piano di indirizzo di cui al precedente punto 3.6, dei dati                     
conoscitivi/elementi informativi contenuti nelle domande di                     
autorizzazione allo scarico di cui al precedente punto 6.1 nonche'              
dei criteri di valutazione indicati al precedente punto 3.1 - lettere           
a) e b), individuano gli scaricatori/scolmatori di piena per i quali            
si rende necessario la predisposizione dei sistemi di gestione delle            
acque di prima pioggia.                                                         
Nell'ambito della predetta valutazione, sono da ritenersi prioritari            
i programmi specifici di ricondizionamento degli scolmatori di piena            
che presentano soglie di sfioro delle acque difformi dai parametri di           
funzionamento richiamati in precedenza.                                         
Per gli scarichi in argomento la Provincia, nel provvedimento di                
autorizzazione allo scarico, indica le prescrizioni                             
tecnico-gestionali ed i tempi di realizzazione dei sistemi di                   
gestione delle acque di prima pioggia. Tali sistemi avranno a                   
riferimento il contenimento delle acque medesime anche attraverso la            
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima                
pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro             
successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle 48 - 72 ore                 
successive all'ultimo evento piovoso con l'invio delle acque                    
all'impianto di trattamento.                                                    
III - Per i corpi idrici superficiali diversi da quelli richiamati al           
precedente punto I e interessati dallo scarico scaricatori/scolmatori           
di piena a servizio di agglomerati, qualora sia richiesto dalle                 
esigenze di tutela del corpo idrico recettore - salvaguardia di usi             
specifici delle acque - previsti dagli strumenti di pianificazione              
locale (Piano territoriale di Coordinamento provinciale - PTCP), la             
Provincia puo' dettare prescrizioni specifiche alle modalita' di                
scarico delle "acque di prima pioggia" del tutto analoghe a quelle              
indicate al punto I.                                                            
In questi casi l'esigenza di prescrivere la realizzazione di                    
manufatti per la gestione delle acque di prima pioggia deve essere              
supportata da elementi di valutazioni specifici circa la necessita'             
di contenere il carico veicolato nel corpo recettore dalle portate              
meteoriche. Detti elementi avranno a riferimento almeno il livello di           
contaminazione delle portate meteoriche, il carico sversato,                    
l'estensione del bacino sotteso dalla rete afferente al corpo                   
recettore, la distribuzione degli scaricatori di piena o delle reti             
di scarico lungo l'asta fluviale e le caratteristiche idrologiche e             
morfologiche del recettore medesimo.                                            
B - Scarico sul suolo                                                           
I - Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 (2) lett. e) del                 
decreto, gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle               
reti fognarie unitarie possono avere recapito sul suolo o negli                 
strati superficiali del sottosuolo.                                             
II - Ai fini della disciplina degli scarichi sul suolo degli                    
scaricatori/scolmatori di piena si forniscono i seguenti criteri di             
indirizzo:                                                                      
a) per nuovi scarichi sottesi ad aree ad esclusiva destinazione                 
residenziale e connessi ad interventi di urbanizzazione con bacino di           
utenza superiore a 2000 AE qualora abbiano recapito in zone                     
vulnerabili ai nitrati di origine agricola o nelle zone di protezione           
delle acque destinate al consumo umano, come designate,                         
rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del decreto, si           
adottano misure volte alla gestione delle acque di prima pioggia                
anche attraverso la realizzazione di adeguati sistemi di accumulo (ad           
esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito, di              
norma, nell'ambito delle 48 - 72 ore successive deve essere garantita           
l'attivazione delle operazioni di svuotamento delle vasche di prima             
pioggia; tali acque sono recapitate agli impianti di trattamento;               
b) per gli scarichi esistenti ricadenti nella tipologia della                   
precedente lettera a), la Provincia, qualora lo richieda le                     
condizioni specifiche di vulnerabilita' e rischio delle risorse                 
idriche sotterranee, puo' prescrivere, in sede di autorizzazione allo           
scarico, l'eventuale adeguamento alle prescrizioni previste per i               
nuovi scarichi. Nell'ambito delle predette valutazioni si dovra'                
tenere conte sia delle specifiche esigenze di tutela/salvaguardia               
della risorsa idrica, sia delle effettive condizioni di degrado delle           
acque sotterranee connesse alle aree interessate dagli scarichi sul             
suolo;                                                                          
c) i nuovi scarichi sul suolo degli scaricatori di piena sottesi ad             
aree a prevalente destinazione commerciale/produttiva connessi ad               
agglomerati di qualunque consistenza sono di norma vietati. Quando              
sia accertata la non disponibilita' di altri corpi recettori, lo                
scarico sul suolo e' subordinato all'adozione delle misure per la               
gestione delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di            
sistemi di accumulo e trattamento di cui al capitolo 2, punto II -              
lettera c). Per gli scarichi esistenti sottesi alle aree suddette si            
applicano le indicazioni di cui alla presente lettera b).                       
III - Agli scarichi sul suolo di cui al punto I non si applicano i              
valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5             
del decreto.                                                                    
7. Altre condotte separate per l'immissione delle acque meteoriche di           
dilavamento nel reticolo scolante (art. 39, comma 1, lett. b)                   
Rientra in questo ambito il diffuso e complesso sistema di raccolta             
ed allontanamento tramite canalizzazioni e condotte dedicate delle              
acque meteoriche di dilavamento, come definito al precedente capitolo           
2 - Punto III. A titolo indicativo possono essere ricomprese nella              
predetta definizione le canalizzazioni a tenuta a servizio delle reti           
stradali ed autostradali, sia della normale sede stradale che delle             
opere connesse quali ponti gallerie, viadotti, svincoli, ecc., ovvero           
delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste                
aeroportuali, piazzali/banchine portuali, aree adibite ad interporti,           
reti ferroviarie in galleria, ecc.).                                            
Ai fini della disciplina delle immissioni nel reticolo scolante delle           
acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle "altre condotte                 
separate", trovano applicazione le seguenti disposizioni.                       
7.1 - Forme di controllo                                                        
a) Nuove immissioni: l'esigenza richiamata all'art. 39, lett. b) del            
decreto di assoggettare tali immissioni a prescrizioni specifiche o             
ad autorizzazione, s'intende soddisfatta per le nuove opere ed i                
nuovi progetti di intervento soggetti a valutazione di impatto                  
ambientale (VIA) dalla procedura di VIA stessa, secondo le vigenti              
disposizioni statali e regionali: la VIA positiva puo' contenere le             
prescrizioni specifiche per l'immissione delle acque meteoriche di              
dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Rientrano in               
questo ambito anche le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento            
soggetti alla procedura di verifica (screening): la verifica positiva           
con prescrizione per la mitigazione degli impatti puo' contenere                
vincoli specifici per l'immissione delle acque meteoriche di                    
dilavamento derivanti dalle altre condotte separate. Il titolare del            
progetto e' obbligato a conformare la realizzazione dell'intervento             
alle eventuali prescrizioni per l'immissione delle acque meteoriche             
di dilavamento previste dalla VIA positiva o dalla verifica positiva            
di screening.                                                                   
b) Immissioni esistenti: per i progetti di intervento gia' completati           
o in corso di esecuzione e per i quali siano state concluse le                  
procedure di VIA e di verifica (screening)                                      
(nazionali/regionali/locali), le Province, attraverso specifiche                
ricognizioni e utilizzando i normali canali informativi,                        
predispongono, entro 2 anni dall'adozione del presente provvedimento,           
l'"archivio delle opere" presenti nei rispettivi ambiti territoriali            
contenente, fra l'altro, le prescrizioni specifiche eventualmente               
previste dalla VIA positiva e dalla verifica per la gestione delle              
acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia                  
nonche' la denominazione dei corpi idrici interessati dalle                     
immissioni e la loro ubicazione geografica. L'arco temporale della              
ricognizione s'intende riferito alla data di entrata in vigore delle            
norme statali e regionali che disciplinano le procedure di VIA e di             
screening.                                                                      
7.2 - La gestione delle acque di prima pioggia e delle acque                    
meteoriche di dilavamento                                                       
I - Per le nuove opere ed i nuovi progetti di intervento di cui al              
precedente punto 7.1 - lettera a), le prescrizioni per il                       
contenimento dell'inquinamento prodotte dalle acque di prima pioggia            
derivanti dalle "altre condotte separate" possono trovare                       
applicazione nei casi in cui tali acque siano immesse direttamente o            
in prossimita' di corpi idrici superficiali "significativi" e di                
"interesse" inseriti nel PTA.                                                   
A tal fine si avranno a riferimento rispettivamente i criteri e le              
disposizioni previsti dalla Relazione generale e dalle Norme del PTA,           
adottato con deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22                
dicembre 2004 nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 1420           
del 2 agosto 2002 di individuazione dei corpi idrici significativi.             
Dette prescrizioni devono rispondere alla reale necessita' di                   
contenere il carico inquinante sversato dalle immissioni suddette per           
garantire il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualita'             
dei corpi idrici interessati.                                                   
A tal fine si avranno a riferimento seguenti criteri di valutazione:            
il livello di contaminazione delle portate meteoriche e dei relativi            
carichi inquinanti sversati, l'estensione del bacino sotteso dalle              
"altre condotte separate" che si immettono nel corpo recettore, la              
distribuzione delle ulteriori "altre condotte separate" o delle altre           
reti di scarico presenti lungo l'asta fluviale nonche' le                       
caratteristiche idrologiche e morfologiche del recettore medesimo.              
II - Per i corpi idrici diversi da quelli richiamati al precedente              
punto I l'adozione di specifiche prescrizioni per la gestione delle             
acque di prima pioggia legate alle immissioni delle condotte di cui             
trattasi e' determinata sulla base delle esigenze di tutela e                   
protezione dei corpi idrici ricettori stabilite dagli strumenti di              
pianificazione provinciale (Piano territoriale di Coordinamento                 
provinciale - PTCP), secondo i criteri di valutazione richiamati al             
precedente punto I.                                                             
III - Le prescrizioni da adottarsi ai sensi dei precedenti punti I e            
II avranno a riferimento, di norma, soluzioni progettuali di tipo               
strutturato che garantiscano la raccolta ed il convogliamento delle             
acque di prima pioggia in idonei bacini di raccolta e trattamento in            
grado di sedimentare le acque raccolte prima dell'immissione nel                
corpo ricettore. Trattamenti aggiuntivi (quali ad esempio la                    
disoleatura) saranno prescritti in ragione della destinazione d'uso e           
di attivita' delle aree sottese dalle "altre condotte separate" che             
danno origine alle predette immissioni. Dette soluzioni possono                 
essere finalizzate anche al trattamento dell'acqua di prima pioggia             
mediante la realizzazione di sistemi di tipo naturale i quali la                
"fito-depurazione" o le "fasce filtro/fasce tampone".                           
Ai fini della realizzazione dei predetti sistemi, si rimanda alle               
indicazioni contenute nelle richiamate Linee guida di indirizzo.                
IV - Riguardo al diffuso sistema di raccolta allontanamento delle               
acque meteoriche di dilavamento dalle reti stradali ed autostradali e           
delle relative opere connesse, l'eventuale applicazione delle                   
prescrizioni per la gestione delle acque di prima pioggia, di cui ai            
precedenti punti I e II, s'intende riferita esclusivamente alle                 
canalizzazioni/condotte a tenuta responsabili delle immissioni                  
diretta nei corpi recettori, con esclusione delle "cunette bordo                
strada" in terra adibite all'allontanamento delle acque meteoriche              
dalla sede stradale. Al riguardo, sono fatte salve le disposizioni              
regionali emanate ai sensi dell'art. 21 del decreto in materia di               
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.                    
Nell'ambito delle prescrizioni di cui ai precedenti punti I e II puo'           
rientrare anche il sistema di canalizzazioni realizzato in specifici            
tratti delle reti stradali/autostradali considerati a "rischio                  
sversamenti" per incidente, legato al trasporto di merci/sostanze               
pericolose. I manufatti di contenimento eventualmente presenti                  
adibiti a tale scopo, possono concorrere anche alla gestione delle              
acque di prima pioggia.                                                         
V - Per quanto attiene l'eventuale adozione di interventi atti a                
contenere l'entita' delle portate meteoriche scaricate dalle "altre             
condotte separate" (contenimento rischio idraulico) entro valori                
compatibili con le capacita' idraulica dei recettori, si rimanda alle           
disposizioni impartite dalle competenti Autorita' di bacino,                    
attraverso la normativa attuativa dei Piani di bacino, ovvero dalle             
rispettive Autorita' competenti in relazione alla tipologia e natura            
del corpo idrico interessato dall'immissione.                                   
Qualora negli stessi corpi idrici di cui ai precedenti punti I e II,            
si renda necessario adottare sia interventi di gestione delle acque             
di prima pioggia, sia azioni di prevenzione del rischio idraulico               
attraverso la realizzazione di vasche volano/laminazione, le stesse             
possono essere realizzate per soddisfare entrambe le esigenze. A tal            
fine si avranno a riferimento gli orientamenti riportati nelle Linee            
guida di indirizzo.                                                             
7.3 - Contenimento delle acque di prima pioggia da fonti diffuse                
Qualora lo richiedano le esigenze di tutela e protezione dei corpi              
idrici ricettori, al fine di contenere il carico inquinante delle               
acque di prima pioggia di origine diffusa (non veicolate) che                   
defluiscono dalle superfici rese impermeabili, per                              
infiltrazione/scorrimento nei terreni circostanti e quindi nei corpi            
recettori (rete scolante), puo' prevedersi anche in questi casi                 
soluzioni progettuali che prevedano la realizzazione di "fasce                  
filtro" o "fasce tampone", secondo le indicazioni riportate nelle               
Linee guida di indirizzo.                                                       
8.  Acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39,              
comma 3)                                                                        
I - In linea generale le acque meteoriche e di dilavamento non sono             
considerate "scarico" ai sensi dell'art. 1 lettera bb) del Dlgs                 
152/99. Tuttavia qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in            
modo discontinuo, un'area determinata destinata ad attivita'                    
commerciali o di produzione di beni nonche' le relative pertinenze              
(piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con se' i "residui", anche             
passivi, di tale attivita', la stessa acqua perde la sua natura di              
acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da                 
assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale                
regime autorizzativo.                                                           
II - Sulla base dei dati della comune esperienza, ai fini di                    
individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle           
superfici esterne operato dalle acque meteoriche puo' costituire un             
fattore di inquinamento, occorre riferirsi ai seguenti criteri                  
generali:                                                                       
a) l'inquinamento potrebbe derivare dallo svolgimento delle fasi di             
attivita' all'aperto quali lo stoccaggio/accumulo o la movimentazione           
di materie prime, di scarti/rifiuti ovvero l'esecuzione di                      
particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in               
ambienti chiusi (ad esempio l'autodemolizione);                                 
b) la presenza di sostanze pericolose potrebbe derivare dalle                   
operazioni di spillamento, dagli sfiati e dalle condense di alcune              
installazioni o impianti che non possono essere raccolti                        
puntualmente;                                                                   
c) le acque inquinate hanno origine dal passaggio delle acque                   
meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro             
natura tipicamente "sporcanti" ovvero su aree dedicate al deposito di           
materie prime o rifiuti.                                                        
Sulla base dei criteri suddetti, sono soggetti alla disciplina di cui           
all'art. 39, comma 3 del decreto:                                               
- stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di                 
produzione di beni le cui aree esterne siano adibite                            
all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o                
scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad               
altri usi per le quali vi sia la possibilita' di dilavamento dalle              
superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che           
possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualita' dei           
corpi idrici.                                                                   
A titolo indicativo, si identificano i seguenti settori produttivi              
e/o attivita' specifiche soggetti alle predette disposizioni                    
dell'art. 39, comma 3 del decreto:                                              
- industria petrolifera;                                                        
- industrie/impianti chimici;                                                   
- impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di              
produzione di ghisa e acciaio/fonderie di metalli ferrosi);                     
- trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;                          
- stazioni di distribuzione di carburante;                                      
- depositi all'ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide,               
anche pericolose;                                                               
- depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attivita' di                  
demolizione autoveicoli ai sensi del DLgs 209/03;                               
- depositi di rifiuti, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione             
degli stessi.                                                                   
8.1 - Forme di controllo e gestione delle acque di prima pioggia                
Ai fini della disciplina dello scarico delle acque di prima pioggia e           
di lavaggio derivanti dalle aree esterne degli                                  
stabilimenti/insediamenti richiamati al precedente punto 8 - II, si             
forniscono i seguenti criteri di indirizzo:                                     
8.1.1 - Aree esterne dotate di fognatura di raccolta delle acque                
meteoriche di dilavamento o di lavaggio                                         
I - Recapito in rete fognaria unitaria                                          
Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di            
raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con                
recapito nella rete fognaria di tipo unitario esterna agli                      
insediamenti, valgono le norme e prescrizioni regolamentari stabilite           
dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore           
titolare del servizio.                                                          
In questo ambito si avranno a riferimento i seguenti criteri di                 
indirizzo:                                                                      
- garantire che le acque di prima pioggia e di lavaggio da aree                 
esterne siano convogliate nella rete fognaria unitaria. Qualora sia             
richiesto da esigenze di funzionalita' idraulica della rete unitaria            
durante gli eventi piovosi, il gestore del servizio prescrivera' la             
realizzazione di sistemi di accumulo di tali acque (vasche di prima             
pioggia) presso gli insediamenti definendo le modalita' ed i tempi              
del loro convogliamento nella rete medesima;                                    
- evitare il sovraccarico idraulico della rete fognaria unitaria                
durante gli eventi piovosi. A tal fine potra' essere prevista la                
possibilita' che le acque di seconda pioggia derivanti dalle aree               
esterne degli insediamenti siano recapitate in corpi idrici                     
superficiali, qualora presenti.                                                 
II - Recapito in rete fognaria separata (rete bianca)                           
Nei casi in cui le aree esterne siano dotate di proprie fognature di            
raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con                
recapito nella rete bianca esterna all'insediamento, dovranno essere            
adottati i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia da                  
ricondursi, di norma, all'installazione di dispositivi per il                   
convogliamento delle stesse nella fognatura nera aziendale ovvero               
alla raccolta e contenimento delle acque medesime attraverso la                 
realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima                
pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro             
successivo svuotamento nell'ambito, di norma, delle 48 - 72 ore                 
successive all'ultimo evento piovoso con l'invio nella fognatura                
nera.                                                                           
In ogni condizione le acque di lavaggio delle aree esterne devono               
essere convogliate nella fognatura nera aziendale.                              
Le acque di seconda pioggia come definite al precedente capitolo 2 -            
punto VI, derivanti dalle predette aree esterne sono recapitate                 
direttamente nella rete bianca.                                                 
Ai fini delle modalita'/prescrizioni di scarico delle acque di prima            
pioggia o di lavaggio nonche' delle acque di seconda pioggia nella              
rete bianca, trovano applicazione le norme regolamentari stabilite              
dal gestore del servizio idrico integrato o da altro soggetto gestore           
titolare del servizio.                                                          
III - Recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo                         
A - Nei casi in cui le acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio            
delle aree esterne degli stabilimenti/insediamenti richiamati al                
precedente punto 8 - II siano recapitate in corpo idrico superficiale           
o sul suolo tramite condotta dedicata, possono essere distinte due              
casistiche-tipo:                                                                
CASO 1                                                                          
Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attivita'            
che in esse si svolgono ovvero agli usi previsti, puo' ritenersi                
completato o esaurito nell'arco di tempo definito per la valutazione            
delle acque di prima pioggia.                                                   
Tale condizione e' da ritenersi soddisfatta quando sono state                   
adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di             
pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di              
lavorazione o attivita' di deposito/stoccaggio di materie                       
prime/scarti o rifiuti (realizzazione di bacini di contenimento,                
coperture, ecc.).                                                               
In questo ambito trovano applicazione le seguenti disposizioni:                 
a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico             
superficiale o sul suolo e' consentito a condizione che le acque di             
prima pioggia o di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi             
dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), siano                    
convogliate nella fognatura aziendale delle acque reflue (industriali           
o domestiche) a servizio dello stabilimento/insediamento, il cui                
recapito avvenga nella rete fognaria dell'agglomerato o del nucleo              
isolato. Tali dispositivi dovranno essere realizzati in modo da                 
garantire, in ogni condizione, il convogliamento nella fognatura                
aziendale delle acque di lavaggio e delle acque di prima pioggia per            
il quantitativo calcolato secondo le indicazioni riportate al                   
precedente punto 2 - V. Il criterio suddetto trova applicazione anche           
nei casi in cui la fognatura aziendale delle acque reflue abbia                 
recapito in acque superficiali e si caratterizzi come fognatura di              
acque reflue industriali dotata di trattamento depurativo adeguato              
che garantisca il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla           
Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto. Per condizioni operative                 
diverse da quelle sopra richiamate, ad esempio un sistema di                    
trattamento delle acque reflue aziendali non adeguato per tipologia             
e/o capacita' depurativa/idraulica a trattare le acque di prima                 
pioggia o di lavaggio di cui sopra, la gestione delle acque di prima            
pioggia e di lavaggio deve necessariamente prevedere la loro raccolta           
in idonei sistemi di accumulo (vasche di prima pioggia). Ad evento              
meteorico esaurito deve essere garantito il loro successivo                     
svuotamento nell' ambito, di norma, delle 48 - 72 ore successive                
all'ultimo evento piovoso.                                                      
b) Ai fini del regime autorizzativo, pertanto, qualora siano                    
rispettate le condizioni di cui alla precedente lettera a) il                   
recapito in corpo idrico superficiale delle acque di seconda pioggia            
delle aree esterne non e' soggetto ad autorizzazione ai sensi                   
dell'art. 45 del decreto. L'Autorita' competente al rilascio                    
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti                   
dall'insediamento/stabilimento connesso alle predette aree esterne,             
in sede di autorizzazione, valuta le condizioni di appartenenza alla            
casistica 1 e definisce le prescrizioni atte a garantire il rispetto            
delle disposizioni di cui alla precedente lettera a).                           
c) Lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima                 
pioggia o di lavaggio raccolte in vasche di accumulo e' ammesso                 
previo adeguato trattamento. A tale scopo dette acque possono essere            
convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue           
industriali dello stesso insediamento; quando cio' non sia possibile,           
di norma, e' da ritenersi coerente l'adozione di sistemi                        
sedimentazione e disoleatura, dimensionati in relazione ai volumi da            
smaltire. Gli scarichi di cui trattasi, da qualificarsi come "acque             
di prima pioggia" sono soggetti ad autorizzazione allo scarico da               
rilasciarsi da parte dell'Autorita' competente, secondo quanto                  
indicato al successivo punto 8.3. In sede di rilascio di                        
autorizzazione, l'Autorita' competente, se del caso, individua                  
nell'ambito della Tabella 3 dell'Allegato 5 del decreto, alcuni                 
parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai             
relativi scarichi.                                                              
CASO 2                                                                          
Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attivita'            
che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le            
acque di prima pioggia bensi' si protrae nell'arco di tempo in cui              
permangono gli eventi piovosi.                                                  
In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state           
adottate le misure atte ad evitare/contenere, durante il periodo di             
pioggia, il dilavamento delle zone nelle quali si svolgano fasi di              
lavorazione o attivita' di deposito/stoccaggio di materie                       
prime/scarti o rifiuti. A titolo esemplificativo rientrano in questo            
ambito particolari lavorazioni che per loro natura non possono essere           
svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non e' fattibile              
realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia ovvero le            
operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" (ad esempio                  
l'autodemolizione).                                                             
Per queste casistiche trovano applicazione le seguenti disposizioni:            
d) le acque meteoriche di dilavamento si qualificano a tutti gli                
effetti come "acque di scarico" da assoggettare alla disciplina ed al           
regime autorizzativo previsto dal decreto. A questo fine tali acque             
sono definite come "acque reflue di dilavamento".                               
e) Per il recapito in corpo idrico superficiale e sul suolo detta               
qualificazione comporta il rilascio dell'autorizzazione allo scarico            
ai sensi del decreto da parte dell'Autorita' competente; ne consegue            
che tali acque dovranno essere sottoposte a trattamenti adeguati che            
consentano il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le           
acque reflue industriali alle quali, di fatto, sono riconducibili per           
natura e per processo di formazione dello scarico. Nel caso di                  
recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 29, comma            
1, lettera c) del decreto.                                                      
f) Al fine di contenere il quantitativo delle "acque reflue da                  
dilavamento" da sottoporre a trattamento nonche' limitarne il carico            
inquinante, l'Autorita' competente puo' prescrivere il frazionamento            
della rete di raccolta a servizio delle aree esterne in modo che la             
stessa risulti sottesa ad una zona piu' ristretta dove realmente                
siano eseguite le operazioni/attivita' all'aperto nonche' l'adozione            
di misure atte a prevenire il dilavamento (bacini di contenimento,              
coperture, ecc.). Le restanti aree possono essere ricondotte alle               
casistiche indicate alla precedente lettera a).                                 
B - Ai sensi dell'Allegato B - punto 4 del decreto 6 novembre 2003,             
n. 367 in materia di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per           
le sostanze pericolose, a prescindere dalle casistiche riportate al             
precedente punto 8 - II, le acque di prima pioggia derivanti dagli              
insediamenti/stabilimenti che danno origine a scarichi di sostanze              
pericolose devono essere avviate allo scarico in modo separato. A               
seconda dei casi le diverse situazioni potranno ricondursi ad una               
delle tipologie di cui al precedente punto A.                                   
C - Le aree/superfici esterne scoperte degli                                    
stabilimenti/insediamenti indicati al precedente punto 8 - II adibite           
esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle                  
maestranze o dei clienti ovvero al transito di automezzi, anche                 
pesanti, sono esclusi dalle disposizioni di cui al precedente punto             
A.                                                                              
In relazione alla tipologia degli insediamenti e dei cicli produttivi           
presenti nonche' delle effettive condizioni di rischio connesse alle            
operazioni di carico e scarico, l'Autorita' competente puo'                     
individuare porzioni di aree scoperte adibite alle predette                     
operazioni da assoggettare alle disposizioni per la gestione delle              
acque di prima pioggia.                                                         
Fatti salvi eventuali obblighi di contenimento delle acque meteoriche           
di dilavamento connessi al rischio idraulico, rientrano nella                   
esenzione di cui sopra le aree/superfici esterne scoperte a servizio            
degli esercizi commerciali di cui all'art 4, lettere d) ed e) del               
DLgs 114/98 in materia di riorganizzazione del sistema commerciale,             
di seguito indicati:                                                            
- "esercizi di vicinato": quelli aventi una superficie di vendita non           
superiore a 150 mq. o a 250 mq. ricadenti rispettivamente in comuni             
con popolazione residente inferiore o superiore a 10.000 abitanti;              
- "medie strutture di vendita": quelli aventi superficie superiore ai           
limiti di 250 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione                 
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con              
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.                              
D - Nell'ambito delle condizioni/prescrizioni previste nel presente             
capitolo per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e             
delle acque di prima pioggia, sono fatte salve le ulteriori e                   
specifiche disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 21 del             
decreto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al             
consumo umano.                                                                  
8.1.2 - Aree esterne sprovviste di fognatura di raccolta delle acque            
meteoriche di dilavamento o di lavaggio                                         
I - La fattispecie in argomento, da riferirsi di norma agli                     
stabilimenti/insediamenti esistenti, e' caratterizzata dalla presenza           
di una superficie impermeabile scoperta non dotata di condotte di               
raccolta delle acque meteoriche o di lavaggio, connessa a                       
stabilimenti industriali o insediamenti a diversa destinazione                  
(commerciale/produzione di beni, di servizio, ecc.) nella quale vi              
sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose legato all'uso             
di tali superficie ovvero di sostanze che possono pregiudicare il               
raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici:                    
svolgimento di fasi di lavorazioni, accumulo, movimentazione,                   
deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti/rifiuti.                
Gli elementi di valutazione dovranno tenere conto oltre                         
dell'attivita' svolta e della destinazione d'uso delle aree esterne,            
anche della sussistenza di un pericolo per l'ambiente determinato               
dalla dispersione incontrollata di tali acque nelle aree circostanti            
attraverso infiltrazione/percolazione nel terreno o lisciviazione               
attraverso reti di scolo o corsi d'acqua.                                       
II - Verificata l'esistenza dei presupposti suddetti, l'Autorita'               
competente dispone i provvedimenti del caso. A tal fine si avranno a            
riferimento i seguenti criteri di indirizzo:                                    
a) realizzazione di fognature per la raccolta delle acque meteoriche            
di dilavamento ed installazione di dispositivi per il convogliamento            
delle acque di prima pioggia e di lavaggio nella fognatura aziendale            
delle acque reflue degli insediamenti/stabilimenti connessi con le              
superfici esterne interessate. In questi casi sono da privilegiare              
interventi per la realizzazione di "sistemi frazionati" in modo che             
gli stessi siano sottesi ad aree ristrette dove realmente vengono               
eseguite le operazioni/attivita' responsabili del dilavamento.                  
b) Prescrizioni di misure atte a prevenire il dilavamento delle                 
superfici esterne dove vengono eseguite le operazioni/attivita'                 
responsabili del rilascio delle sostanze pericolose (bacini di                  
contenimento, coperture, ecc.).                                                 
c) Adozione di sistemi di raccolta e trattamento dedicato delle acque           
di prima pioggia e di lavaggio finalizzato allo scarico in corpo                
idrico superficiale o sul suolo. A tale scopo dette acque possono               
essere convogliate all'impianto di depurazione a servizio delle acque           
reflue industriali dello stesso insediamento; quando cio' non sia               
possibile e' da ritenersi coerente l'adozione di sistemi adeguati di            
trattamento, dimensionati in relazione ai volumi da smaltire.                   
III - Ai fini del regime autorizzativo degli scarichi delle acque di            
prima pioggia o di lavaggio di cui al precedente punto II, si                   
applicano i criteri e le indicazioni previsti al precedente capitolo            
8.1.1.                                                                          
8.2 - Modalita'/criteri di attuazione                                           
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti capitoli               
8.1.1 e 8.1.2 sono forniti i seguenti criteri operativi:                        
I - I nuovi stabilimenti/insediamenti con destinazione commerciale o            
di produzione di beni sono adeguati a quanto previsto dal presente              
provvedimento sin dalla loro attivazione. Tale disposizione si                  
applica anche agli insediamenti/stabilimenti esistenti soggetti a               
diversa destinazione ovvero a trasferimento, ristrutturazione o                 
ampliamento per i quali ai sensi del decreto sia certificata la                 
classificazione di nuovo scarico.                                               
II - I titolari degli stabilimenti/insediamenti esistenti di cui al             
precedente punto 8 - II gia' in possesso dell'autorizzazione allo               
scarico delle acque reflue (domestiche o industriali), soggetti,                
inoltre, agli obblighi previsti dal presente provvedimento (gestione            
delle acque di prima pioggia o di lavaggio da aree esterne),                    
provvedono alla richiesta di autorizzazione allo scarico in                     
conformita' alla presente disciplina allo scadere dell'autorizzazione           
in essere delle acque reflue e comunque non oltre due anni                      
dall'entrata in vigore del presente provvedimento.                              
III - Entro il termine di cui al precedente punto II provvedono anche           
i titolari dei predetti insediamenti/stabilimenti per i quali                   
l'obbligo di autorizzazione e' stato introdotto dalla presente                  
disciplina: rientrano in questa fattispecie gli                                 
stabilimenti/insediamenti esistenti con scarichi di acque reflue                
domestiche in rete fognaria dotati di aree/superfici esterne scoperte           
soggette alle nuove disposizioni.                                               
IV - L'Autorita' competente di cui al successivo punto 8.3,                     
attraverso il provvedimento autorizzativo prescrive il tempo massimo            
entro il quale gli interventi di adeguamento devono essere                      
realizzati, in ragione della loro tipologia e complessita'.                     
Nei casi in cui si renda necessario adottare un provvedimento di                
autorizzazione specifico per lo scarico delle acque di prima pioggia            
o delle acque reflue di dilavamento, disgiunto da quello dello                  
scarico delle altre acque reflue prodotte dagli                                 
stabilimenti/insediamenti in questione, il medesimo avra', di norma,            
una durata di quattro anni.                                                     
8.3 - Competenze/funzioni autorizzative                                         
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque di           
prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento di cui ai                     
precedenti capitoli 8.1.1 e 8.1.2, le funzioni sono cosi' ripartite:            
- alla Provincia compete la verifica del rispetto delle prescrizioni            
per la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli                      
insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8 - II che              
scaricano le acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico                    
superficiale o sul suolo. Detta verifica comprende il rilascio delle            
autorizzazioni allo scarico delle acque di prima pioggia e di                   
lavaggio da aree /superfici esterne di cui al capitolo 8.1.1 - III,             
A, lettera c) nonche' delle "acque reflue di dilavamento" di cui alla           
lettera d), in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tale funzione             
e' esercitata anche per gli insediamenti/stabilimenti i cui scarichi            
di acque reflue (domestiche o industriali) siano recapitati in rete             
fognaria.                                                                       
Le predette funzioni sono esercitate altresi' per le medesime                   
tipologie di scarichi qualora abbiano origine dagli                             
insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8.1.2.                  
- Al Comune compete la verifica del rispetto delle prescrizioni per             
la gestione delle acque di pioggia e di lavaggio degli                          
insediamenti/stabilimenti di cui al precedente capitolo 8 - II che              
scaricano le acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria                   
separata. Tale verifica risponde all'esigenza di garantire il                   
rispetto delle prescrizioni richiamate al capitolo 8.1.1, punto II,             
anche in relazione a quanto eventualmente previsto dalle norme                  
regolamentari per lo scarico delle acque meteoriche nella rete                  
bianca. La tipologia degli interventi da realizzare per la gestione             
delle acque di prima pioggia o di lavaggio da aree esterne ed i tempi           
di realizzazione sono stabiliti, da parte del Comune, attraverso il             
provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue                 
dell'insediamento in rete fognaria.                                             
Analoghe funzioni sono svolte per le medesime tipologie di scarichi             
qualora abbiano origine dagli insediamenti/stabilimenti di cui al               
precedente capitolo 8.1.2.                                                      
9.  Scarico delle acque meteoriche nel sottosuolo e nelle acque                 
sotterranee - Sistemi di ravvenamento/ricarica delle falde acquifere            
I - Il divieto di scarico delle acque meteoriche nelle acque                    
sotterranee stabilito dall'art. 39, comma 4 del decreto e' da                   
riferirsi in linea generale agli scarichi diretti. Nel contempo non             
si puo' prescindere dal complesso sistema di interazioni che                    
caratterizza la matrice "sottosuolo - falde idriche sotterranee"                
nonche' le ulteriori disposizioni previste dall'Allegato 5 del                  
decreto circa il divieto di scarico nel sottosuolo delle sostanze               
pericolose di cui al punto 2.1 del medesimo allegato.                           
A fronte dell'elevato carico inquinante che caratterizza le acque               
meteoriche di dilavamento, per prevenire i possibili rischi di                  
inquinamento delle matrici suddette, si ritiene di esplicitare il               
divieto di cui trattasi sulla base dei seguenti criteri operativi:              
a) in linea generale il divieto di scarico delle acque meteoriche               
nelle acque sotterranee si configura anche per lo scarico nel                   
sottosuolo ogni qualvolta viene meno in maniera significativa la                
"naturale protezione" della zona filtro costituita dal suolo e dallo            
strato di sottosuolo (non saturo) che separa il piano campagna dal              
livello piezometrico della/e falda/e acquifera/e presenti in una                
determinata area;                                                               
b) rientra nel divieto di cui alla precedente lettera a) lo scarico             
di acque meteoriche di dilavamento mediante "pozzo perdente o pozzo             
assorbente", anche se realizzato secondo le indicazioni tecniche                
della deliberazione CITAI 4 febbraio 1977: tale modalita' prevedendo            
una differenza di quota tra il fondo pozzo e il livello di falda di             
due metri, parte della quale (50 - 70 cm.) e' costituita da                     
pietrisco, favorisce, di fatto, tempi di percolazione verso la falda            
molto ridotti;                                                                  
c) il divieto e' da ritenersi esteso anche alle "acque meteoriche di            
dilavamento scaricate dalle fognature separate o dalle altre condotte           
separate", per le quali siano adottate le modalita' di scarico                  
indicate ai due precedenti punti: pozzi perdenti o sistemi di                   
dispersione o sistemi drenanti dedicati posizionati in bacini di cava           
o aree di cava dismesse.                                                        
II - Sistemi di ricarica/ravvenamento delle acque sotterranee.                  
A - I sistemi diretti di ricarica/ravvenamento delle acque                      
sotterranee realizzati attraverso pozzi perdenti/di iniezione o                 
sistemi di dispersione posizionati in bacini di cava o aree di cava             
dimesse, si configurano a tutti gli effetti come "impianti di                   
ricarica artificiale delle falde acquifere".                                    
L'uso delle acque meteoriche di dilavamento raccolte e stoccate a               
tale scopo per alimentare detti impianti e' vietato ai sensi                    
dall'art. 39, comma 4 del decreto.                                              
Nella realizzazione di detti impianti devono essere attentamente                
valutati gli effetti indotti sulle falde interessate (quella                    
superficiale in via diretta ed indirettamente su quelle sottostanti),           
le modalita' tecniche utilizzate e le caratteristiche delle acque               
immesse che non potranno essere significativamente diverse da quelle            
del corpo idrico oggetto della ricarica.                                        
B - I sistemi indiretti di ricarica/ravvenamento delle acque                    
sotterranee realizzati in zone classificate sotto il profilo                    
idrogeologico "aree di ricarica naturale dei corpi idrici                       
sotterranei" attraverso "vasche disperdenti" alimentate da acque                
superficiali, non rientrano nel divieto di cui all'art. 39, comma 4,            
del decreto.                                                                    
NOTE                                                                            
(1)                                                                             
Art. 39 - Acque di prima pioggia e di lavaggio da  aree esterne                 
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, le               
regioni disciplinano:                                                           
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di                  
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;                              
b) i casi in cui puo' essere richiesto che le immissioni delle acque            
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte                    
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa             
l'eventuale autorizzazione.                                                     
2. Le acque meteoritche non disciplinate ai sensi del comma                     
precedente non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal             
presente decreto.                                                               
3. Le Regioni disciplinano altresi' i casi in cui puo' essere                   
richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree                
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di              
depurazione per particolare ipotesi nelle quali, in relazione alle              
attivita' svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici              
impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano           
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei               
corpi idrici.                                                                   
4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque               
meteoriche nelle acque sotterranee.                                             
(2)                                                                             
Art. 29 - Scarichi sul suolo                                                    
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del              
sottosuolo fatta eccezione:                                                     
a) per i casi previsti dall'articolo 27, comma 4;                               
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;                 
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali            
sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita' a               
fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi              
idrici superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed            
ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai               
sensi dell'articolo 28, comma 2, sino all'emanazione di nuove norme             
regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4             
dell'Allegato 5;                                                                
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce             
naturali nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali,            
purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e            
inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere           
o instabilita' dei suoli;                                                       
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie            
separate.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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