REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 265

Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle              
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della           
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione            
professionale, anche in integrazione tra loro";                                 
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine            
alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli               
organismi di formazione professionale";                                         
- n. 936 del 17 maggio 2004, concernente l'approvazione del documento           
"Il Sistema Regionale delle Qualifiche - orientamenti, metodologia,             
struttura";                                                                     
- n. 1576 del 30 luglio 2004 "Prime disposizioni inerenti la figura             
professionale del Mediatore interculturale";                                    
- n. 612 del 26 ottobre 2004 "Linee di programmazione e indirizzi per           
il sistema formativo e per il lavoro - Biennio 2005/2006";                      
- n. 2212 del 10 novembre 2004 "Approvazione delle qualifiche                   
professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della              
L.R. 30 giugno 2003, n. 12-I provvedimento";                                    
ritenuto che, per dare piena attuazione alla sopracitata L.R. 12/03,            
che in particolare all'art. 28, comma 1, testualmente recita "La                
formazione professionale e' il servizio pubblico che predispone e               
attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di                      
opportunita' formative professionalizzanti, al fine di rendere                  
effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale":                    
- occorre perseguire gli obiettivi di trasparenza degli elementi                
costitutivi dei percorsi formativi che portano a qualifica, coerenza            
progettuale tra qualifiche e percorsi, omogeneita', sul territorio              
regionale, ampliamento del numero di corsi, per giovani ed adulti,              
finalizzati al conseguimento di Qualifica;                                      
- occorre analogamente ricondurre ad elementi omogenei di trasparenza           
la categoria di interventi regolati da specifiche norme comunitarie,            
nazionali e regionali, (secondo la tipologia d'azione 18, di cui alla           
propria deliberazione 177/03, da qui in poi denominata "Formazione              
Regolamentata"), affinche' anche questi rientrino in un quadro                  
unitario di riferimento coerente con il sistema regionale delle                 
qualifiche;                                                                     
- occorre conseguentemente rendere coerenti gli strumenti di                    
programmazione e di gestione dell'offerta formativa;                            
stabilito che:                                                                  
- in un'ottica di qualificazione del sistema dell'offerta, delle sue            
integrazioni e articolazioni territoriali, e' necessario definire un            
impianto di standard formativi in coerenza con il Sistema regionale             
delle Qualifiche, come descritto nell'Allegato A al presente atto;              
- i criteri di definizione degli standard devono fare riferimento               
alle caratteristiche delle competenze proprie di ciascuna qualifica,            
alle condizioni socio-professionali degli utenti, alle finalita'                
degli interventi formativi previste dal quadro regolamentare                    
regionale;                                                                      
- ad ogni qualifica devono corrispondere standard essenziali di                 
percorso formativo che, senza irrigidire il sistema di offerta,                 
possano assicurare trasparenza ed omogeneita' a livello regionale,              
come descritto nell'Allegato B al presente atto;                                
dato atto che:                                                                  
- nei mesi di dicembre 2004 e gennaio 2005 si e' realizzato il                  
percorso di verifica e validazione degli elaborati tecnici di                   
descrizione degli standard formativi essenziali delle qualifiche                
professionali, congiuntamente agli esperti designati dai componenti             
la Commissione regionale Tripartita e dai soggetti formativi del                
sistema regionale, organizzati in gruppi per aree professionali, come           
previsto nella propria deliberazione 2212/04;                                   
- tale percorso ha prodotto standard formativi essenziali per                   
ciascuna delle 77 qualifiche professionali descritte e contenute                
nell'Allegato A parte integrante della citata delibera di G.R.                  
2212/04 e per le ulteriori 9 qualifiche identificate e in via di                
validazione;                                                                    
- durante il processo di verifica e valutazione dell'impianto degli             
standard formativi, sono emersi aspetti, elementi, spunti di                    
riflessione, segnalati sia dalle parte sociali che dagli enti di                
formazione partecipanti ai gruppi; essi attengono all'individuazione            
di nuove qualifiche professionali, all'integrazione di competenze               
relative a qualifiche gia' descritte, ad aspetti connessi agli                  
standard formativi delle figure dell'area professionale di                      
riferimento e sono riportati dettagliatamente nell'Allegato E parte             
integrante al presente atto;                                                    
- in coerenza con il processo di definizione del "Sistema Regionale             
delle Qualifiche" e' stata realizzata la ricognizione e la                      
sistematizzazione della "Formazione Regolamentata", aggiornata a                
dicembre 2004;                                                                  
- tale ricognizione ha prodotto l'identificazione di 26  "profili               
regolamentati", come risulta dall'Allegato C, al presente atto;                 
- l'elenco non e' esaustivo della totalita' dei profili                         
regolamentati, in particolare per il Direttore Tecnico di agenzia di            
viaggio, il Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto,              
l'Acconciatore; le relative schede sono in via di elaborazione;                 
- il percorso di validazione del sistema regionale delle qualifiche e           
dei relativi standard formativi si e' compiuto e anche la figura del            
Mediatore Interculturale ha avuto definitiva approvazione con propria           
deliberazione 2212/04;                                                          
- in coerenza con il processo di definizione degli standard formativi           
essenziali delle qualifiche, si e' resa necessaria, rispetto a quanto           
previsto dalla citata deliberazione 177/03, la revisione di alcune              
tipologie di azione cosi' come identificate all'Allegato D, al                  
presente atto;                                                                  
ravvisata la necessita':                                                        
- di regolare gli aspetti strutturali dei percorsi con standard                 
formativi essenziali che siano prescrittivi delle modalita' attuative           
degli interventi, lasciando all'autonomia progettuale dei soggetti              
formativi la responsabilita' di definire, di volta in volta,                    
contenuti, metodologie, programmi etc, in riferimento alle                      
specificita' ed esigenze della domanda/offerta formativa;                       
- di procedere all'integrazione del repertorio delle qualifiche,                
raccogliendo le ulteriori sollecitazioni emerse dagli esperti delle             
parti sociali e dei soggetti formativi (di cui all'Allegato E al                
presente atto),  nel rispetto di quanto previsto nel documento di               
impianto metodologico adottato con propria deliberazione 936/04 e               
secondo il percorso di validazione effettuato per le  qualifiche gia'           
approvate;                                                                      
- di fornire alle Amministrazioni provinciali supporto alla                     
programmazione degli interventi di Formazione Regolamentata                     
sostituendo la tipologia d'azione 18 di cui alla propria                        
deliberazione 177/03 con l'Allegato C parte integrante al presente              
atto;                                                                           
- di fornire agli utenti potenziali uno strumento di informazione e             
orientamento per l'accesso all'esercizio di attivita' professionali             
specifiche per le quali la legge richiede di ottemperare ad obblighi            
formativi e di acquisire idonei attestati;                                      
atteso che:                                                                     
- il Sistema Regionale delle Qualifiche e dei relativi standard                 
formativi, individua nei soggetti formativi la responsabilita'                  
dell'ammissione ai percorsi; in relazione a cio' occorre che la                 
Regione definisca le prassi operative che assicurino omogeneita' e              
trasparenza sia nella fase di individuazione e valutazione delle                
capacita' e conoscenze attinenti, che per il riconoscimento di                  
crediti formativi in ingresso ai percorsi;considerato che la Regione            
Emilia-Romagna ha presentato alla Commissione regionale Tripartita,             
al Comitato di Coordinamento Interistituzionale e alla Conferenza               
regionale per il Sistema Formativo, nelle sedute del 28 gennaio 2005,           
gli esiti del lavoro dei gruppi di esperti nominati dalle parti                 
sociali e dai soggetti formativi, relativi alla definizione degli               
standard formativi essenziali delle qualifiche di cui all'Allegato A            
della deliberazione di G.R. 2212/04;                                            
considerato inoltre che nelle medesime sedute sono state esposte                
indicazioni e sollecitazioni in merito alla necessita' di inserire              
ulteriori figure professionali e di approfondire alcuni settori                 
specifici, quali il termale e il ceramico;                                      
acquisiti i pareri favorevoli della Commissione regionale Tripartita            
e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale e della Conferenza           
Regionale per il Sistema Formativo regionale  nelle rispettive sedute           
del 28 gennaio 2005;                                                            
dato atto che si provvedera' con propri atti successivi:                        
- ad integrare il repertorio delle qualifiche regionali in esito ai             
percorsi di validazione degli standard professionali e formativi                
relativi alle figure segnalate nell'Allegato E, in corso di                     
elaborazione;                                                                   
- a definire, per il Sistema Formativo Regionale, le prassi operative           
che assicurino omogeneita' e trasparenza al processo di accertamento            
delle conoscenze e capacita' pregresse e di riconoscimento dei                  
crediti formativi per l'accesso ai percorsi formativi progettati in             
coerenza con il Sistema regionale delle Qualifiche;                             
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione           
Consiliare, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. 12/03, nella              
seduta dell'8 febbraio 2005;                                                    
dato atto, infine, in ordine al presente provvedimento, del parere di           
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura,             
Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art.              
37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;su            
proposta dell'Assessore competente per materia                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti            
allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:                     
- Allegato A "Standard formativi del Sistema regionale delle                    
Qualifiche - Orientamenti, metodologia e struttura";                            
- Allegato B "Standard formativi del Sistema regionale delle                    
Qualifiche - Schede monografiche per area professionale ";                      
- Allegato C "Il Sistema Regionale della Formazione Regolamentata";             
- Allegato D "Revisione di alcune Tipologie d'azione di cui alla                
deliberazione di G.R. 177/03;                                                   
- Allegato E "Proposta di integrazione del repertorio delle                     
qualifiche professionali di cui alla deliberazione di G.R. 2212/04";            
2) di stabilire che per le motivazione espresse in normativa, la                
propria deliberazione 1576/04 non e' piu' applicabile;                          
3) di stabilire che la tipologia d'azione n. 18 di cui alla propria             
deliberazione 177/03 e' soppressa dando atto che il relativo elenco             
dei profili regolamentati e' integralmente sostituito dall'Allegato C           
di cui al precedente punto 1);                                                  
4) di stabilire che si provvedera' con propri successivi atti:                  
- ad integrare il repertorio delle qualifiche regionali in esito ai             
percorsi di validazione degli standard professionali e formativi                
relativi alle figure segnalate e in corso di elaborazione di cui                
all'Allegato E parte integrante al presente atto;                               
- a definire per il Sistema Formativo regionale, le prassi operative            
che assicurino omogeneita' e trasparenza al processo di accertamento            
delle conoscenze e capacita' pregresse e di riconoscimento dei                  
crediti formativi per l'accesso ai percorsi formativi progettati in             
coerenza con il Sistema regionale delle Qualifiche;                             
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
INDICE                                                                          
1. Caratteristiche e finalita'                                                  
2. Orientamenti progettuali                                                     
3. Criteri di definizione degli standard                                        
4. Articolazione dell'offerta formativa finalizzata al conseguimento            
di qualifica                                                                    
5. Indicazioni per la valutazione delle conoscenze e capacita'                  
attinenti                                                                       
6. Indicazioni su crediti formativi e relativo riconoscimento                   
7. Il monitoraggio del sistema                                                  
1. Caratteristiche e finalita'                                                  
La Regione definisce gli "standard formativi essenziali" per i corsi            
al termine dei quali e' previsto il conseguimento di una Qualifica              
compresa nel Repertorio del "Sistema Regionale delle Qualifiche".               
Gli standard sono costituiti da "requisiti d'accesso, durate                    
complessive e relativa formazione teorica, esperienza pratica e                 
stage" (del. G.R. n.  2212 del 10/11/2004).                                     
Gli standard formativi si riferiscono, in questa fase, ai corsi che             
si collocano nell'ambito della Formazione Professionale. Sono esclusi           
pertanto gli interventi che si svolgono in integrazione con altri               
soggetti formativi (Scuola ed Universita'), rispetto ai quali valgono           
le regole attualmente vigenti, o che attengono all'Istituto                     
dell'Apprendistato, in quanto ad oggi materia di regolamentazione.              
Per quanto riguarda la manutenzione del sistema, in relazione ad ogni           
nuova qualifica che venga inserita nel Repertorio saranno definiti i            
relativi standard formativi. Relativamente invece a Qualifiche per le           
quali esistano specifiche norme regolamentari, si assumono gli                  
standard formativi da queste definite e si riportano nelle schede               
relative alle aree professionali corrispondenti.                                
La Regione persegue l'obiettivo generale dell'ampliamento del numero            
di corsi, per giovani e adulti, finalizzati al conseguimento di                 
Qualifica.                                                                      
Con la definizione degli standard formativi di questi corsi, la                 
Regione persegue obiettivi specifici di:                                        
- trasparenza degli elementi costitutivi dei percorsi formativi che             
portano a qualifica, per facilitare utilizzabilita' e visibilita'               
delle qualifiche stesse;                                                        
- coerenza progettuale tra qualifiche e percorsi, per dare piu'                 
valore alle qualifiche;                                                         
- omogeneita', sul territorio regionale, degli elementi strutturali             
dei percorsi, per regolare il sistema di offerta e rafforzare                   
l'identita' del sistema formativo.                                              
2. Orientamenti progettuali                                                     
Nella definizione degli standard la Regione applica i seguenti                  
orientamenti:                                                                   
- la Regione regola gli aspetti strutturali dei percorsi formativi,             
che sono da ritenersi prescrittivi delle modalita' attuative degli              
interventi. La definizione di aspetti, quali i contenuti formativi,             
le metodologie didattiche, il programma, etc., attiene alla funzione            
progettuale autonoma degli enti di formazione che la esercitano                 
assicurando la necessaria diversificazione degli interventi formativi           
e le relative opportune declinazioni, determinate di volta in volta             
dalle singole specificita' ed esigenze della domanda/offerta                    
formativa. La Regione afferma in tal modo un equilibrio appropriato             
tra regolazione- prescrizione e diversificazione -autonomia.                    
- La scelta di regolare gli aspetti strutturali dei corsi, lasciando            
all'autonomia progettuale dei soggetti formativi la progettazione               
degli interventi, si fonda, per un verso, sull'assunzione degli                 
standard professionali delle qualifiche come obiettivi formativi dei            
corsi e, sull'altro verso, sulla rilevanza della valutazione finale             
delle competenze acquisite e della relativa certificazione. Procedure           
di valutazione e certificazione saranno definite dalla Regione, di              
concerto con le Parti Sociali, nel corso del 2005.                              
- La Regione promuove la realizzazione di un' offerta formativa che             
sia finalizzata a sviluppare le competenze proprie delle qualifiche             
del SRQ, attraverso interventi di diverse finalita' e durate, in                
funzione delle differenti tipologie di partecipanti. Questa                     
finalizzazione degli interventi consente una miglior articolazione              
dell'offerta formativa, rispetto alle tipologie di utenza ritenute              
prioritarie nella programmazione formativa e promuove lo sviluppo               
dell'efficacia degli interventi poiche' definisce standard in                   
funzione di caratteristiche diverse ed articolate degli utenti.                 
- La diversificazione dei corsi in funzione dell'utenza promuove                
l'ampliamento delle opportunita' di formazione per le persone. Nel              
caso in cui sia visibile una domanda di formazione da parte di                  
persone che non hanno i requisiti richiesti per la partecipazione ai            
corsi e sia al contempo presente un fabbisogno di competenze espresso           
dal sistema produttivo, i soggetti di programmazione potranno                   
valutare l'opportunita' di inserire nei piani interventi formativi              
brevi di riallineamento, finalizzati a sviluppare competenze                    
"preliminari", utili ad assicurare una successiva efficace                      
partecipazione ai corsi a qualifica.                                            
- Alla regolazione del sistema di formazione professionale, da parte            
della Regione, attraverso le definizione del Sistema Regionale delle            
Qualifiche e dei relativi standard formativi, si accompagna la                  
responsabilizzazione dei soggetti formativi nella definizione delle             
conoscenze-capacita' che possono essere ritenute essenziali per la              
partecipazione ai corsi e nel riconoscimento dei crediti formativi.             
Per giungere alla massima valorizzazione del competenze gia'                    
possedute dagli individui e garantire fluidita' ed efficacia al                 
riconoscimento dei crediti formativi la Regione si impegna sia a                
rivedere e rendere coerenti le proprie regole di finanziamento, di              
programmazione e di gestione, sia a definire, con successivi atti, le           
prassi operative necessarie ad assicurare omogeneita' e trasparenza             
ai diversi processi di valutazione e riconoscimento. Prime                      
indicazioni utili sono riportate ai successivi paragrafi 5 e 6.                 
3. Criteri di definizione degli standard                                        
La definizione di standard, di qualsiasi tipo essi siano, costituisce           
un'azione progettuale che viene svolta secondo criteri che si                   
ritengono appropriati nel contesto specifico e per gli obiettivi che            
si perseguono. I criteri possono pertanto variare laddove vengano a             
modificarsi questi elementi.                                                    
Nello specifico, i criteri per la definizione degli standard                    
formativi dei corsi finalizzati al conferimento di una qualifica                
sono:                                                                           
- caratteristiche delle competenze proprie delle Qualifiche                     
(ampiezza-profondita' delle conoscenze; natura delle capacita';                 
finalita' complessivamente espresse dalle "Unita' di competenza");              
- condizioni socio-professionali degli utenti (conoscenze-capacita'             
possedute; eta'; luogo-condizioni di apprendimento; stato                       
occupazionale), dove le conoscenze e capacita' possedute                        
rappresentano l'indicatore principale, mentre gli altri costituiscono           
elementi utili per la finalizzazione e l'organizzazione dell'offerta            
formativa;                                                                      
- finalita' assegnate agli interventi formativi dalla L.R. 12/03 e              
dai documenti di programmazione regionale (specificamente, del. G.R.            
612/04 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo            
e per il lavoro - Biennio 2005/2006).                                           
L'assunzione, tra i criteri, delle competenze proprie delle                     
qualifiche rappresenta un aspetto di innovazione nel processo di                
costruzione dell'offerta formativa.                                             
La correlazione diretta tra qualifiche, utenza e finalita' dei                  
percorsi consente il positivo trasferimento delle logiche                       
professionali del Sistema delle Qualifiche all'interno della                    
struttura dell'offerta formativa.Nella costruzione, attraverso gli              
standard, di un sistema di offerta formativa coerente con il sistema            
delle qualifiche, viene ad esercitarsi un ruolo determinante delle              
parti sociali che si pongono come interlocutori propositivi dei                 
soggetti realizzatori degli interventi di formazione.                           
4. L'articolazione dell'offerta formativa finalizzata al                        
conseguimento di qualifica                                                      
La definizione degli standard formativi, effettuata in base ai                  
criteri precedentemente indicati, induce una struttura dell'offerta             
formativa relativa ai corsi finalizzati al conseguimento di una                 
qualifica, articolata in:                                                       
- corsi che sono finalizzati allo sviluppo di competenze relative a             
Qualifiche "di accesso" all'area professionale e che possono essere             
efficacemente seguiti da persone che possiedono conoscenze-capacita'            
generali, non specifiche rispetto all'area professionale.                       
In questo caso, gli standard formativi essenziali prevedono una                 
durata di:                                                                      
- 2 cicli di 900 ore, di cui una percentuale di stage variabile tra             
il 25%-35%, quando rivolti a giovani adolescenti che devono assolvere           
il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;                             
- 600 ore, di cui una percentuale di stage variabile tra il 30%-40%,            
quando rivolto a giovani che hanno assolto il diritto-dovere                    
all'istruzione e alla formazione;                                               
- 600 ore, di cui una percentuale di stage, formazione in laboratorio           
(o comunque in situazioni che riproducono processi e attivita' che si           
verificano nei contesti lavorativi), variabile tra il 30%-40%, quando           
rivolti ad adulti disoccupati;                                                  
- corsi finalizzati allo sviluppo di competenze relative a Qualifiche           
di "approfondimento tecnico/specializzazione" rispetto all'area                 
professionale e che possono essere efficacemente seguiti da persone             
gia' in possesso di conoscenze o capacita' tali da facilitare il                
processo di apprendimento delle competenze proprie di una qualifica             
(conoscenze e capacita' attinenti).                                             
In questo caso, i corsi hanno una durata di:                                    
- 500 ore, di cui una percentuale di stage variabile tra il 35%-45%,            
quando rivolto a giovani non occupati che hanno concluso un percorso            
di istruzione-formazione con il conseguimento del relativo titolo               
finale;                                                                         
- 300 ore, di cui una percentuale di stage, formazione in laboratorio           
(o comunque in situazioni che riproducono processi e attivita' che si           
verificano nei contesti lavorativi), variabile tra il 20%-40%, per              
giovani/adulti occupati o disoccupati.                                          
5. Indicazioni per la valutazione delle conoscenze e capacita'                  
attinenti                                                                       
La finalizzazione dei corsi rispetto a qualifiche di "approfondimento           
tecnico/specializzazione" per persone che hanno conoscenze o                    
capacita' pregresse attribuisce rilevanza alle competenze acquisite             
in precedenti percorsi scolastico-formativi o attraverso l'esperienza           
professionale; pertanto i titoli posseduti non costituiscono di per             
se vincolo per l'accesso ai percorsi.                                           
Nella fase di progettazione del corso, e' l'ente di formazione che              
individua ed esplicita le conoscenze e le capacita' propedeutiche per           
la frequenza di un corso finalizzato allo sviluppo di competenze                
relative a Qualifiche di approfondimento tecnico-specializzazione,              
anche in considerazione delle caratteristiche dell'offerta di                   
Istruzione medio superiore e di Formazione professionale e delle                
specializzazioni produttive dell'area.                                          
Tali conoscenze o capacita' possono riguardare le discipline di base            
necessarie all'esercizio della professione, le caratteristiche dei              
processi e dell'organizzazione proprie di uno specifico settore                 
produttivo, le procedure generali-tipologiche di                                
analisi-progettazione-controllo, le modalita' di esercizio delle                
tecniche operative, etc.                                                        
Possono essere state acquisite attraverso la frequenza a corsi di               
istruzione, di formazione professionale o attraverso l'esperienza               
lavorativa.                                                                     
L'accertamento delle conoscenze e capacita' pregresse e' a carico del           
soggetto di formazione. Nel caso di competenze acquisite attraverso             
la frequenza a corsi di istruzione e formazione, puo' essere                    
richiesto ai potenziali partecipanti di indicare il corso frequentato           
e le materie di studio seguite (auto dichiarazione).                            
Nel caso di competenze acquisite attraverso l'esperienza, puo' essere           
richiesto ai potenziali partecipanti di indicare le attivita' svolte,           
il contesto organizzativo e le tecnologie utilizzate per almeno 6-12            
mesi (auto dichiarazione).                                                      
6. Indicazioni su crediti formativi e relativo riconoscimento                   
Per credito formativo si intendono le conoscenze e capacita' che,               
essendo proprie di una qualifica e costituendo obiettivo formativo              
del corso, sono gia' possedute dai partecipanti all'intervento al               
momento del suo inizio. In questo caso, ai partecipanti non viene               
richiesta la frequenza a quei momenti del corso in cui si sviluppano            
tali competenze.                                                                
L'accertamento delle conoscenze e capacita' possedute che possono               
costituire credito formativo deve avvenire secondo modalita'                    
trasparenti, semplici, in tempi rapidi. Va intesa come una prassi che           
riduce per i singoli i tempi di frequenza a un corso rispetto alla              
durata standard e promuove la partecipazione alle attivita' formative           
attraverso un processo che non ha natura valutativa, ma di servizio             
all'utente al quale vengono rese trasparenti le competenze                      
possedute.                                                                      
7. Il monitoraggio del sistema                                                  
In fase di prima applicazione del Sistema regionale delle Qualifiche            
e dei relativi standard formativi sara' realizzata un'azione di                 
"monitoraggio" finalizzata ad acquisire informazioni utili ad                   
apportare quelle rettifiche al sistema che dall'attuazione                      
emergessero come necessarie. Il monitoraggio sara' centrato su:                 
- le qualifiche oggetto di formazione: l'obiettivo del monitoraggio             
e' produrre informazioni utili a supportare la diffusione della                 
formazione a qualifica. Le informazioni da acquisire riguardano                 
pertanto le qualifiche formate, le qualifiche corrispondenti a figure           
che mancano nel Repertorio e che potrebbero essere formate, le                  
qualifiche che sono presenti nel Repertorio ma non vengono formate,             
ecc.;                                                                           
- gli standard professionali definiti: l'obiettivo del monitoraggio             
e' produrre informazioni utili a supportare la realizzazione dei                
processi formativi volti al conseguimento delle qualifiche. Le                  
informazioni da acquisire riguardano pertanto gli standard                      
professionali delle diverse qualifiche e i relativi descrittori, per            
verificarne la funzionalita' e l'adeguatezza ai fini della                      
formazione;                                                                     
- gli standard formativi definiti: l'obiettivo del monitoraggio e'              
produrre informazioni utili ad assicurare l'efficacia degli                     
interventi formativi. Le informazioni da acquisire riguardano                   
pertanto i criteri adottati per la definizione degli standard                   
(correttezza, completezza, necessita' di modifiche-integrazione,                
ecc.), gli standard relativi alle diverse qualifiche (destinatari,              
durata, articolazione), ecc.                                                    
Il monitoraggio si articolera' nelle fasi di rilevazione delle                  
informazioni, elaborazione degli elementi raccolti, valutazione degli           
esiti, definizione di azioni di miglioramento. Nell'attuazione delle            
diverse fasi del monitoraggio verranno coinvolti le parti sociali, le           
Amministrazioni provinciali, gli enti di formazione.                            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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