REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 278

Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 24/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina             
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema                  
integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina           
l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa                 
locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformita' a quanto previsto           
dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;                    
richiamato l'art. 12 della L.R. 24/03 ed in particolare:                        
- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare                  
l'unitarieta' delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo,               
della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa              
locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione                   
tecnica, nonche' di sostegno all'attivita' operativa, alla formazione           
e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia               
locale;                                                                         
- il comma 2 che stabilisce che la Giunta regionale esercita, in                
particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,               
previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di            
coordinamento e indirizzo in materia di criteri e sistemi di                    
selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale,                  
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;               
richiamati inoltre:                                                             
- l'art. 16, comma 1, che delinea le figure professionali assunte con           
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in           
cui si articola la struttura di polizia locale, fatto salvo                     
l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di                 
lavoro;                                                                         
- il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che durante il                
periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata                   
formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al                    
coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale, e che           
l'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto           
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), e'           
valutato ai fini del superamento del periodo di prova;                          
- l'art. 18 della citata legge regionale che, in merito alla                    
formazione della polizia locale, dispone che la Regione                         
Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata            
costituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12,              
una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure               
professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la                   
riqualificazione del personale in servizio e che detta offerta                  
produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai              
quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di           
selezione relative alle diverse figure professionali della polizia              
locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito                
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b)               
della L.R. 24/03;                                                               
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione           
professionale;                                                                  
considerato il forte impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna per           
dare attuazione alla L.R. 24/03 e, in particolare, al Capo III                  
relativo alla polizia amministrativa locale, d'intesa con la                    
Conferenza Regione-Autonomie locali e attraverso un costante                    
confronto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni delle               
autonomie locali; impegno che ha gia' condotto, tra l'altro,                    
all'adozione di una direttiva regionale sugli standard di servizio              
delle strutture di polizia locale con propria deliberazione n. 1179             
del 21 giugno 2004;                                                             
ritenuto necessario, nell'ambito del nuovo ruolo di coordinamento e             
di indirizzo previsto per la Regione dalla L.R. 24/03, proseguire la            
propria azione in tal senso disciplinando in maniera omogenea su                
tutto il territorio regionale alcuni elementi caratterizzanti                   
dell'attivita' di polizia locale, tra cui assumono particolare                  
rilievo i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso nei ruoli              
della polizia locale e la formazione iniziale, di cui all'art. 12,              
lett. b), della citata legge, e svolgendo altresi' un'azione di                 
stimolo per gli Enti locali che esercitano le funzioni di polizia               
locale e che devono adottare i rispettivi regolamenti sulla materia;            
ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto a definire i              
criteri generali in grado di garantire un accesso qualificato ed                
omogeneo su tutto il territorio regionale a ruoli che richiedono un             
livello sempre piu' elevato di conoscenze e competenze ed una forte             
preparazione nella fase di accesso alle diverse figure professionali            
previste all'art. 16, comma 1 della L.R. 24/03, ai fini di favorire             
una maggiore qualificazione e professionalita' della polizia locale;            
considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie                 
locali del 24 gennaio 2005 e' stata raggiunta l'intesa di cui                   
all'art. 12 della L.R. 24/03;                                                   
acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di polizia                  
locale, istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/03;                       
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative                
degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2,              
lettera b) della L.R. 24/03;                                                    
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:               
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni                      
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del                  
Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente                      
riarticolazione delle competenze di alcune Direzioni generali. Nuova            
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo            
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai              
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie              
deliberazioni 447/03 e 1529/03;                                                 
su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed                   
istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della           
quale costituisce parte integrante, la Direttiva che disciplina i               
criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la formazione                
iniziale degli operatori di polizia locale, secondo quanto previsto             
dall'art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. 24/03;                             
2) di dare atto che la Direttiva di cui al punto 1) individua in                
termini generali, rispettivamente negli Allegati A e B, i requisiti             
fisico/funzionali ed i requisiti psico/attitudinali necessari per               
l'accesso nei ruoli di polizia locale, da inserire nei regolamenti              
delle strutture di polizia locale;                                              
3) di dare atto che negli Allegati C e D alla presente Direttiva                
vengono individuati i criteri relativi alla quantificazione,                    
articolazione e i contenuti generali di riferimento per la                      
realizzazione della formazione iniziale riferiti, rispettivamente,              
alla figura professionale di "agente", e di "addetto al coordinamento           
e al controllo" e per "dirigente";                                              
4) di stabilire che i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso            
di cui alla presente Direttiva, previsti dall'art. 12 della L.R.                
24/03, si attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento e valgono sia            
per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure           
professionali di cui all'art. 16, comma 1, della medesima legge;                
5) di stabilire che i criteri relativi alla formazione iniziale                 
coinvolgono gli operatori di polizia locale assunti sia con rapporto            
di lavoro a tempo indeterminato che determinato;                                
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per                     
l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia            
locale                                                                          
Premessa                                                                        
I criteri e i sistemi di selezione per l'accesso di cui alla presente           
direttiva sono quelli previsti dall'art. 12 della L.R. 24/03 e si               
attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento; essi valgono sia per le           
assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure                  
professionali di cui all'art. 16, comma 1, della mededesima legge.              
I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella                 
polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono                     
finalizzati in primo luogo a promuovere i princi'pi contenuti nel               
Codice europeo di etica per la polizia adottato dal Comitato dei                
Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e si ispirano in           
particolare agli artt. 22, 23, 24 e 25 dedicati alle qualifiche, al             
reclutamento e al trattamento del personale di polizia.                         
1) Criteri e sistemi di selezione per l'accesso                                 
a) Accesso alle figure professionali                                            
Alla figura professionale di "agente", corrispondente alla categoria            
contrattuale C (grado di agente), si accede prioritariamente per                
concorso esterno, progressione verticale e mobilita' interna.                   
Alla figura professionale di "addetto al coordinamento e controllo",            
corrispondente alla categoria contrattuale D (grado di ispettore), si           
accede prioritariamente per concorso esterno e per progressione                 
verticale.                                                                      
Alla figura professionale di "addetto al coordinamento e controllo"             
corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3                  
giuridico (grado di commissario), si accede prioritariamente per                
progressione verticale valutando necessario garantire per tale                  
figura, in relazione alle particolari funzioni svolte, il possesso di           
una adeguata esperienza.                                                        
Alla figura professionale di dirigente, corrispondente alla categoria           
contrattuale di dirigente (grado da dirigente), si accede                       
prioritariamente per concorso esterno o conferimento di incarico.               
Alla figura professionale di Comandante, o di Vicecomandante se                 
esistente, si accede attraverso le procedure previste                           
dall'ordinamento degli Enti locali e dai CCNL.                                  
b) Titoli di studio                                                             
Per l'accesso alla figura professionale di "agente" il titolo di                
studio richiesto e' il diploma di scuola media superiore. Per la                
particolare funzione svolta, anche nel caso di accesso per                      
progressione verticale o per mobilita' interna, e' necessario                   
predisporre processi di selezione che garantiscano l'accesso solo a             
soggetti aventi lo stesso titolo di studio previsto per l'accesso               
dall'esterno.                                                                   
Per l'accesso alla figura professionale di "addetto al coordinamento            
e controllo", corrispondente alla categoria contrattuale D, il titolo           
di studio richiesto e' il diploma di laurea, fatto salvo quanto                 
diversamente disposto in caso di progressione interna dal CCNL. La              
laurea triennale in scienze giuridiche od equipollenti deve,                    
comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come titolo            
di studio idoneo per l'accesso.                                                 
Per l'accesso alla figura di "addetto al coordinamento e controllo"             
corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3                  
giuridico, e "dirigente", il titolo di studio richiesto e' la laurea            
magistrale o specialistica salvo diversa disposizione del CCNL. La              
laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza od equipollenti             
deve, comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come             
titolo di studio idoneo per l'accesso.                                          
Nel caso di mobilita' da altro Ente di personale appartenente                   
all'area di vigilanza nella stessa tipologia di ente (provinciale o             
municipale) il titolo di studio posseduto e' ritenuto comunque                  
idoneo.                                                                         
Nel caso di concorsi per titoli ed esami le Commissioni, nel valutare           
i percorsi formativi di carattere professionale, dovranno attribuire            
un valore aggiunto, identificabile, alle attestazioni rilasciate da             
Enti locali o "organismi di formazione accreditata" dalla Regione               
(L.R. 12/03, art. 33) e una ulteriore, significativa, valorizzazione            
per quelle rilasciate dalla "Scuola regionale specializzata di                  
polizia locale".                                                                
c) Requisiti fisico/funzionali                                                  
Date le caratteristiche delle funzioni svolte e le loro modalita'               
operative  gli aspiranti operatori di polizia locale, per l'accesso             
alla figura professionale di "agente" o di "addetto al coordinamento            
e controllo" debbono possedere requisiti fisico/funzionali                      
all'impiego particolari, non necessariamente coincidenti con quelli             
richiesti per gli altri operatori dell'ente.                                    
Il loro possesso viene accertato terminate le procedure di selezione            
e prima dell'effettiva immissione in servizio e costituisce titolo              
valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo                      
svolgimento della funzione di operatore di polizia locale presso                
tutte le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse           
da quella che ha accertato il possesso di detti requisiti                       
fisico/funzionali.                                                              
Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, con               
riferimento a tutte le figure professionali e a tutte le                        
Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, gli operatori di polizia            
locale gia' in servizio alla data di adozione della presente                    
direttiva.                                                                      
Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di                  
polizia locale, sono individuati in termini generali nell'allegato A.           
Il loro possesso viene accertato dai Servizi delle Aziende USL                  
territorialmente competenti.                                                    
d) Requisiti psico/attitudinali                                                 
Date le caratteristiche delle funzioni svolte, in termini di                    
responsabilita' e di contatto diretto con i cittadini, anche in                 
situazioni di stress operativo ed emotivo, gli aspiranti operatori di           
polizia locale, per l'accesso alla figura professionale di "agente",            
di "addetto al coordinamento e controllo" e di "dirigente", debbono             
possedere specifici requisiti di carattere psico/attitudinale, non              
necessariamente coincidente con quelli richiesti per gli altri                  
operatori dell'ente.                                                            
Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di                  
polizia locale, sono individuati in termini generali nell'Allegato              
B.                                                                              
Il loro possesso viene accertato una sola volta per ciascuna figura             
professionale, come articolata nell'Allegato B, e costituisce titolo            
valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo                      
svolgimento della corrispondente funzione presso tutte le                       
Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse da                 
quella che ha accertato il possesso di detti requisiti                          
fisico/funzionali.                                                              
Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti,                   
ciascuno in relazione alla propria figura professionale, come                   
articolata nell'Allegato B, gli operatori di polizia locale gia' in             
servizio alla data di adozione della presente direttiva; il possesso            
dei requisiti vale anche ai fini dell'accesso ad altra                          
Amministrazione locale dell'Emilia-Romagna.                                     
L'accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali e'                  
effettuato dalla Commissione giudicatrice, composta a tal fine da               
almeno un esperto in psicologia del lavoro.                                     
Nel caso di accesso di "dirigenti" per chiamata diretta il possesso             
dei requisiti psico/attitudinali e' accertato dall'Ente nelle forme             
ritenute piu' opportune.                                                        
e) Prove di abilita'                                                            
Gli Enti locali, per la realizzazione di particolari servizi di                 
polizia locale, possono prevedere motivandole, per l'accesso alla               
figura professionale di "agente", specifiche prove di abilita'                  
curando che le stesse non abbiano effetti oggettivamente                        
discriminanti nei processi di reclutamento.                                     
L'accertamento circa il possesso dei requisiti di abilita' e'                   
effettuato dalla Commissione, integrata con uno o piu' esperti,                 
all'uopo nominati.                                                              
f) Semplificazione delle procedure di selezione                                 
Al fine di semplificare le procedure di selezione relativamente agli            
operatori di polizia locale si raccomanda l'utilizzo, anche                     
congiunto, dei seguenti dispositivi:                                            
a) effettuare la selezione psico/attitudinale (mediante test o altro            
strumento collettivo) nella fase iniziale del procedimento, anche con           
la finalita' di ammettere alle fasi successive della selezione un               
numero predefinito di candidati ritenuto congruo per le esigenze                
effettive dell'ente;                                                            
b) realizzare procedure di selezione uniche almeno al livello degli             
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9 della L.R. 11/01;                
c) utilizzare la possibilita' di assumere a tempo determinato e                 
indeterminato operatori di polizia locale attingendo, previo accordo            
predeterminato al momento dell'emissione del bando, dalle graduatorie           
degli idonei individuate dalle procedure di selezione di altri Enti             
locali dell'Emilia-Romagna, mantenendo comunque distinta l'area degli           
operatori di polizia municipale dall'area degli operatori di polizia            
provinciale.                                                                    
2) Formazione iniziale                                                          
a) Destinatari                                                                  
I destinatari della formazione iniziale sono gli "agenti", gli                  
"addetti al coordinamento e controllo" e i "dirigenti" di polizia               
locale che accedono per la prima volta, con rapporto di lavoro a                
tempo indeterminato o contratto di formazione-lavoro e con                      
riferimento al territorio della regione, alle rispettive figure                 
professionali.                                                                  
Gli operatori di polizia locale gia' in servizio a tempo                        
indeterminato nei servizi e corpi di polizia locale che abbiano                 
maturato al 31 dicembre 2004 un'anzianita' di tre anni si intendono             
aver gia' espletato l'obbligo della formazione iniziale riferita alla           
figura professionale di appartenenza. Ugualmente si procede per gli             
altri operatori gia' in servizio a tempo indeterminato a condizione             
che abbiano gia' espletato alla stessa data i corsi di prima                    
formazione promossi dalla Scuola regionale specializzata di polizia             
locale.                                                                         
E' facolta' degli enti dispensare dall'obbligo di prima formazione,             
in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione, gli                  
operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale              
che accedono ad una struttura di polizia locale per trasferimento da            
altre regioni, nonche' i dirigenti che accedono per chiamata                    
diretta.                                                                        
b) Contenuti e modalita' del percorso formativo                                 
Tutta la formazione iniziale nei suoi contenuti generali e specifici            
e' finalizzata in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel             
"Codice europeo di etica per la polizia" adottato dal Comitato dei              
Ministri nel settembre 2001 e si ispira in particolare agli articoli            
26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con                    
riferimento all'art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e della            
xenofobia si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam "Il            
servizio di polizia in una societa' multietnica", adottata nel giugno           
1996 per iniziativa della citta' di Rotterdam, la cui traduzione e              
divulgazione in Italia e' stata promossa congiuntamente dalla Regione           
Emilia-Romagna, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal COSPE           
(Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell'anno                  
europeo contro il razzismo e la xenofobia.                                      
La quantificazione, l'articolazione e i contenuti generali di                   
riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferita             
alla figura professionale di "agente" sono individuati nell'Allegato            
C.                                                                              
La quantificazione, l'articolazione e i contenuti generali di                   
riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferita             
alla figura professionale di "addetto al coordinamento e al                     
controllo" sono individuati nell'Allegato D.                                    
La formazione iniziale riferita alla figura professionale di                    
"dirigente" e' la stessa di quella prevista per gli "addetti al                 
coordinamento e controllo" -  con esclusione di quanti siano gia'               
stati inquadrati nella figura di "addetto al coordinamento e                    
controllo" - integrata da un percorso formativo personale, superiore            
a cento ore di formazione, individuato e reso operativo dall'Ente               
locale di appartenenza.                                                         
La Scuola regionale specializzata di polizia locale a partire dall'1            
gennaio 2005 e' tenuta a promuovere un'offerta di formazione iniziale           
per le due figure professionali individuate in grado di rispondere              
alle esigenze degli Enti locali della regione; a tal fine i contenuti           
specifici della formazione saranno articolati tenendo conto delle               
specificita' delle amministrazioni invianti. Tale offerta formativa             
rientra nella fascia di attivita' che beneficia del maggior livello             
di contributo finanziario della Regione per le attivita' di                     
formazione promosse dalla Scuola e sara' articolata territorialmente            
e temporalmente in relazione agli effettivi fabbisogni di formazione            
degli Enti locali. A questo fine gli Enti sono tenuti a comunicare              
annualmente, di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, alla                
Scuola regionale i programmi di acquisizione di personale per i quali           
necessita attivare la formazione iniziale.                                      
Oltre alla Scuola regionale specializzata di polizia locale la                  
formazione iniziale puo' essere erogata solo da organismi di                    
formazione professionale accreditati dalla Regione (L.R. 12/03, art.            
33). In questo caso i singoli progetti formativi, con indicazione               
dettagliata del programma e curriculum dei docenti, dovra' essere               
preventivamente approvato dal Comitato regionale di indirizzo e                 
valutazione di cui alla delibera di Giunta n. 3008 del 3/12/1996.               
Di norma l'intero modulo formativo, di cui agli Allegati C e D, deve            
essere espletato entro il termine contrattualmente previsto per                 
l'espletamento del periodo di prova quale garanzia sulla qualita' del           
servizio reso ai cittadini. Qualora cio' non sia ritenuto                       
obiettivamente possibile dall'Ente inviante tale formazione puo'                
essere articolata in due moduli. Il primo modulo formativo, di cui              
agli Allegati C e D, deve essere necessariamente espletato entro il             
termine contrattualmente previsto per l'espletamento del periodo di             
prova concorrendo alla valutazione dello stesso. Il secondo modulo              
formativo, di cui agli Allegati C e D, puo', invece, essere espletato           
anche successivamente al superamento del periodo di prova e comunque            
entro un anno dall'immissione in servizio.                                      
Nel caso di operatori assunti con contratto di formazione e lavoro la           
formazione obbligatoria e' espletata con le stesse modalita',                   
contenuti e durata previste per le assunzioni a tempo indeterminato.            
Nel caso che si adotti la procedura del "corso/concorso" il primo               
modulo formativo puo' essere assorbito integralmente, o in parte,               
nella parte corsuale del concorso.                                              
L'esito della formazione iniziale, con riferimento all'intera                   
formazione o alla conclusione di ciascun modulo, in caso di                     
articolazione della formazione iniziale in due moduli, viene                    
accertato da una commissione composta dal Comandante della polizia              
locale, con funzione di presidente, da un secondo componente di                 
diverso servizio indicato dall'Ente locale e da un terzo componente             
indicato dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale o da            
altro organismo di formazione preventivamente autorizzato. La                   
valutazione si effettua nei confronti di coloro che abbiano                     
frequentato almeno il 70% del monte ore di ciascun modulo, e si                 
articola in una prova scritta e in un colloquio finale con la                   
commissione. Il superamento positivo della valutazione da luogo ad un           
"attestato di acquisita qualificazione professionale", conforme a               
quanto previsto dall'Allegato E, rilasciato dall'organismo di                   
formazione che ha effettuato il corso e attestante l'esito positivo             
del percorso formativo.                                                         
Nel caso di procedure di selezione promosse da piu' Enti locali o di            
classi composte da corsisti inviati da piu' enti, questi individuano            
d'intesa il comandante che presiede la commissione e il secondo                 
componente.                                                                     
Nel caso di mancato raggiungimento del 70% del monte ore l'ente                 
erogatore della formazione rilascera' all'operatore interessato il              
relativo attestato di frequenza e le ore effettivamente svolte                  
varranno comunque come presenza effettiva ai fini del completamento             
del percorso formativo obbligatorio mediante partecipazione ad altra            
edizione dello stesso.                                                          
Il conseguimento dell'attestato di acquisita qualificazione                     
professionale costituisce titolo valido presso tutte le                         
Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna purche' riferito alla                
medesima figura professionale e alla stessa tipologia di ente, cioe'            
Province o Comuni e loro forme associative.                                     
c) Disposizioni correlate                                                       
Gli Enti locali che assumono dopo il periodo di prova con contratto             
di lavoro a tempo indeterminato operatori di polizia locale in                  
carenza di un esito positivo della formazione iniziale espletata                
durante il periodo di prova debbono motivare adeguatamente tale                 
decisione.                                                                      
Gli operatori di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo                  
indeterminato, con esclusione dei dirigenti, che non abbiano                    
completato il percorso formativo iniziale non possono, salvo motivata           
autorizzazione del comandante, essere addetti a servizi privi della             
compresenza di altro operatore che abbia gia' espletato il percorso             
formativo iniziale relativo alla figura professionale di appartenenza           
del neo-assunto.                                                                
Ad integrazione della delibera di Giunta n. 2583 del 16 dicembre                
2002, si stabilisce che gli operatori di polizia locale, assunti                
successivamente alla data di adozione della presente direttiva, che             
non abbiano concluso l'intero percorso di formazione iniziale                   
relativo alla figura professionale di appartenenza non possono                  
acquisire segni distintivi di grado superiori a quelli di primo                 
accesso come individuati dalla medesima delibera di Giunta.                     
d) Formazione della figura professionale di "agente" con rapporto di            
lavoro a tempo determinato                                                      
Gli operatori di polizia locale corrispondenti alla figura                      
professionale di "agente" inseriti in servizio con rapporto di lavoro           
a tempo determinato, per un periodo pari o superiore ai tre mesi,               
devono effettuare almeno 60 ore di formazione di ingresso entro il              
primo mese di servizio; i contenuti generali di tale formazione sono            
individuati nell'Allegato F. Tale formazione si conclude con una                
prova di verifica opportunamente certificata dall'Ente di                       
appartenenza, che rappresenta titolo permanente, in regione                     
Emilia-Romagna, per successive assunzioni a tempo determinato nelle             
strutture di polizia locale di una stessa tipologia di ente, cioe'              
Province o Comuni e loro forme associative.                                     
La formazione e la verifica finale e' organizzata dall'Ente di                  
appartenenza su indicazione e sotto la responsabilita' del Comandante           
della struttura. In via ordinaria tale formazione sara' realizzata              
avvalendosi della Scuola regionale specializzata di polizia locale.             
A tal fine la Scuola regionale specializzata di polizia locale a                
partire dall'1 gennaio 2005 e' tenuta a promuovere un'offerta di                
formazione in grado di rispondere a tali esigenze; tale offerta                 
rientra nella fascia di attivita' che beneficia del maggior livello             
di contributo finanziario della Regione per le attivita' di                     
formazione promosse dalla Scuola. E' comunque escluso il ricorso a              
centri di formazione non accreditati dalla Regione.                             
Prima del completamento della formazione di ingresso gli "agenti" di            
polizia locale assunti a tempo determinato non possono essere addetti           
ai servizi d'istituto privi della compresenza di altro operatore di             
almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che            
abbia completato la formazione iniziale.                                        
Completata la formazione di ingresso il Comandante individua,                   
motivandoli, i servizi ai quali puo' essere addetto tale operatore              
senza la compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con              
rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la                
formazione iniziale.                                                            
Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori a tre mesi e'              
responsabilita' del Comandante:                                                 
a) definire e fornire la formazione e l'addestramento necessari                 
all'attivita' prevista;                                                         
b) individuare i servizi ai quali tali operatori possono essere                 
addetti senza la compresenza di altro operatore con rapporto di                 
lavoro a tempo indeterminato di almeno pari qualifica che abbia                 
completato la formazione iniziale.                                              
ALLEGATO A                                                                      
Requisiti fisico/funzionali necessari per l'accesso ai servizi di               
polizia locale                                                                  
Procedura e obiettivi della valutazione                                         
La valutazione dei requisiti fisico/funzionali verra' realizzata,               
tramite apposita convenzione, dalla struttura medico-legale del                 
Dipartimento di Sanita' Pubblica dell'Azienda USL competente per                
territorio.                                                                     
Tale valutazione e' finalizzata ad accertare:                                   
a) il possesso di una sana e robusta costituzione organica in                   
relazione all'attivita' specifica di polizia locale;                            
b) l'assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di               
esclusione e cioe' tutte le patologie o menomazioni che implicano               
danni o esiti di rilevanza funzionale come da successiva specifica.             
La rilevanza funzionale delle suddette condizioni patologiche sara'             
valutata complessivamente, anche tenendo conto degli esami di cui al            
comma successivo, in sede di accertamento medico diretto.                       
Tale valutazione comprendera' almeno i seguenti esami:                          
a) rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della             
costituzione fisica (altezza, peso, distribuzione adiposa, Indice di            
Massa Corporea);                                                                
b) valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso                  
cromatico e luminoso, campo visivo);                                            
c) valutazione della funzione uditiva tramite audiometria                       
tonale-liminare in cabina silente;                                              
d) valutazione funzionale dell'apparato respiratorio tramite                    
spirometria;                                                                    
e) valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;                
f) valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame                  
emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatininemia,                
colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi                 
alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata, markers HBV-HCV,            
fibrinogeno, PT, PTT, esame urine.                                              
Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica                     
1) Visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede           
meno. Tale visus e' raggiungibile con qualsiasi correzione purche'              
tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre             
diottrie. Lenti a contatto: sono ammesse purche' il visus di 16/10              
complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali.                       
2) Senso cromatico e luminoso normale.                                          
3) Funzione uditiva normale.                                                    
4) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione             
organica quali la magrezza o l'obesita' patologica avendo come                  
criterio di riferimento l'Indice di Massa Corporea.                             
Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione                    
 1) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti             
di rilevanza funzionale.                                                        
 2) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le           
alterazioni della fonazione).                                                   
 3) Disturbi mentali, di personalita' o comportamentali (da rilevarsi           
attraverso anamnesi controfirmata).                                             
 4) Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da                
rilevarsi attraverso anamnesi controfirmata ed esami di                         
laboratorio).                                                                   
 5) Dismetabolismi di grave entita' (come il diabete e le                       
dislipidemie che possono limitare l'impiego in mansioni o circostanze           
particolari).                                                                   
 6) Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con             
potenziali alterazioni comportamentali e cardiovascolari).                      
 7) Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.)                
 8) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti.            
 9) Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente           
compromissione funzionale (come la tubercolosi con esiti                        
invalidanti).                                                                   
10) Alterazioni della funzionalita' e della dinamica respiratoria di            
marcata entita'.                                                                
11) Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni            
funzionali rilevanti.                                                           
12) Patologie o menomazioni dell'apparato muscolo-scheletrico e loro            
esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.                            
ALLEGATO B                                                                      
Requisiti psico/attitudinali                                                    
1) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura                       
professionale di "Agente", categoria contrattuale C                             
a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della               
personalita', con riferimento alla capacita' di elaborare le proprie            
esperienze di vita, alla fiducia in se', alla capacita' sia critica             
che autocritica, all'assunzione di responsabilita' ed alle doti di              
volonta', connotato, inoltre, sia da abilita' comunicativa che da               
determinazione operativa;                                                       
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere            
le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni                 
imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria           
in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore               
nonche' da una sicurezza di se' in linea con i compiti operativi che            
gli sono propri;                                                                
c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle                   
situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni             
appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato                 
quanto a contenuti e capacita' deduttiva, sostenuto in cio' da                  
adeguate capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed                 
esecuzione;                                                                     
d) una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacita'                 
relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacita' di                     
integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far                
fronte alle peculiari difficolta' del ruolo, nonche' dalla capacita'            
di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla              
base della motivazione e del senso del dovere.                                  
2) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura                       
professionale di "Addetto al coordinamento e controllo", categoria              
contrattuale D                                                                  
a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della               
personalita', con riferimento alla capacita' di elaborare le proprie            
esperienze di vita, alla fiducia in se', alla capacita' sia critica             
che autocritica, all'assunzione di responsabilita' ed alle doti di              
volonta', caratterizzato dalla capacita' di assumere iniziative e               
ruoli decisionali in situazioni di media complessita', sostenuto da             
un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacita'                     
comunicativa sia scritta che orale;                                             
b) un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e           
dalla capacita' di gestire lo stress, da una risposta comportamentale           
sintonica e razionale dinanzi alle difficolta' ed alle frustrazioni             
tale da consentire una adeguata rapidita' decisionale ed operativa;             
c) una capacita' intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei           
compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono capacita'               
logico-critiche, un pensiero articolato nonche' una idonea capacita'            
di osservazione e memorizzazione;                                               
d) una socialita' contraddistinta dalla capacita' nel gestire i                 
rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere             
posizioni di rilievo nelle attivita' di gruppo tale da favorire anche           
il rapporto tra i componenti, da una capacita' affermativa e di                 
gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e,           
relativamente agli ambiti di autonomia previsto, da una funzionale              
disposizione motivazionale al servizio.                                         
3) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura di "Addetto           
al coordinamento e controllo", categoria contrattuale D, posizione D3           
giuridica, e "Dirigente"                                                        
a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della               
personalita' e che sia connotato da una accentuata capacita' sia di             
valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e           
da una modalita' espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre,              
sussistere la capacita' di assumere autonomamente decisioni ed                  
iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie                 
potenzialita' e capacita';                                                      
b) un controllo emotivo basato sulla fiducia di se', sull'equilibrio            
del tono dell'umore, sulla capacita' di sopportare lo stress                    
conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta             
complessita', nonche' sulla capacita' di contenere la tensione                  
conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;                   
c) una capacita' intellettiva orientata da un pensiero articolato e             
critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di           
fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie                
risolutive, sostenuto in cio' da adeguate potenzialita' logiche sia             
deduttive che induttive;                                                        
d) una socialita' connotata dall'abilita' nello stabilire rapporti              
interpersonali e dalla capacita' nella gestione delle risorse umane,            
da autorevolezza e da una disposizione motivazionale                            
all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale                
subordinato; dalla sensibilita' nel valutare le problematiche degli             
operatori e dalla capacita' di acquisire un ruolo di guida in                   
funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del                       
raggiungimento dei risultati prefissi.                                          
ALLEGATO C                                                                      
Formazione iniziale specifica per agenti                                        
La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "agente"           
si sviluppa in un percorso formativo di complessive 300 ore,                    
articolato in 210 ore d'aula (35 giornate di 6 ore) con lezioni                 
teoriche e pratiche, affiancate e completate da 90 ore di stage (15             
giorni da 6 ore) da effettuarsi presso idonee strutture di polizia              
locale, al fine di:                                                             
- sperimentare in concreto quanto appreso in aula;                              
- prendere contatto con i diversi assetti organizzativi del lavoro              
della Polizia locale, in particolare nelle strutture medio-grandi;              
- osservare gli altri operatori gia' inseriti nella realta'                     
organizzativa e operativa, affiancandoli su tutte le tematiche                  
proprie della polizia locale, in modo da sviluppare conoscenze e                
competenze trasversali, valide per l'inserimento in ogni contesto               
operativo.Il corso di formazione si propone di fornire le conoscenze            
e competenze di base necessarie per svolgere il ruolo di agente,                
vertendo su tutte le materie di competenza della polizia locale ed              
abbracciando tutti i possibili ambiti di intervento futuro                      
dell'operatore.                                                                 
Fermi restando i criteri generali fin qui definiti, l'organizzazione            
e i contenuti, sia generali che  specifici, della prima formazione              
per la figura professionale di agente di Polizia provinciale verranno           
concordati dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale con           
gli Enti invianti anche valutando la possibilita' e l'opportunita' di           
inserirli almeno parzialmente nei percorsi formativi propri della               
polizia municipale.                                                             
Struttura e contenuti generali del percorso formativo per agenti di             
Polizia municipale:                                                             
Primo Modulo (174 ore)                                                          
 1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni            
della Polizia locale (12 ore d'aula)                                            
 2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune            
(6 ore d'aula)                                                                  
 3. Organizzazione e funzionamento della struttura di polizia                   
municipale di provenienza. Etica professionale, stile di lavoro nella           
comunita' e cerimoniale (12 ore d'aula + 6 ore di stage)                        
 4. Circolazione stradale (42 ore d'aula + 18 ore di stage)                     
 5. Diritto e procedura penale (24 ore d'aula + 18 ore di stage)                
 6. Tecniche operative (12 ore d'aula)                                          
 7. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (24 ore               
d'aula).                                                                        
Secondo Modulo (126 ore)                                                        
 8. Infortunistica e sicurezza stradale con elementi di pronto                  
soccorso (36 ore d'aula + 24 ore di stage)                                      
 9. Vigilanza commerciale e tutela del consumatore (12 ore d'aula + 6           
ore di stage)                                                                   
10. Vigilanza edilizia (12 ore d'aula + 6 ore di stage)                         
11. Vigilanza ambientale (6 ore d'aula + 6 ore di stage)                        
12. Politiche della sicurezza (12 ore d'aula + 6 ore di stage).                 
I contenuti di cui al punto 3 rispondono, in particolare, alla                  
necessita' di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla              
specifica realta' organizzativa in cui gli agenti effettueranno il              
proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale           
o altro centro di formazione accreditato concordera' i contenuti                
specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di              
polizia municipale di provenienza.                                              
L'insieme dei contenuti oggetto del percorso formativo ricomprende              
quanto previsto come apprendimento teorico per il conseguimento della           
Patente di servizio di cui all'art. 3 del DM 11 agosto 2004, n. 246;            
di cio' verra' rilasciato, a cura dell'organismo formativo                      
accreditato, apposito attestato.                                                
ALLEGATO D                                                                      
Formazione iniziale specifica per "addetti al coordinamento e                   
controllo" e per "dirigente"                                                    
La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "addetto           
al coordinamento e controllo" e "dirigente" si sviluppa in un                   
percorso formativo di complessive 150 ore, articolato in 120 ore                
d'aula (20 giornate di 6 ore) con lezioni teoriche e pratiche,                  
affiancate e completate da 30 ore di stage (5 giorni da 6 ore) da               
effettuarsi presso idonee strutture di polizia locale, al fine di:              
- sperimentare in concreto quanto appreso in aula;                              
- prendere contatto con i diversi assetti organizzativi del lavoro              
della polizia locale, in particolare nelle strutture medio-grandi;              
- osservare gli altri operatori gia' inseriti nella realta'                     
organizzativa e operativa, affiancandoli su tutte le tematiche                  
proprie della polizia locale, in modo da sviluppare conoscenze e                
competenze trasversali, valide per l'inserimento in ogni contesto               
operativo.                                                                      
Il corso di formazione si propone di fornire le conoscenze e                    
competenze necessarie per svolgere il ruolo di addetto al                       
coordinamento e controllo nonche' di dirigente, con particolare                 
riferimento alla gestione delle risorse umane e finanziarie, allo               
sviluppo di capacita' organizzative e comunicative.                             
Fermi restando i criteri generali fin qui definiti, l'organizzazione            
e i contenuti, sia generali che  specifici, della prima formazione              
per la figura di addetto al coordinamento e controllo di Polizia                
provinciale verranno concordati dalla Scuola regionale specializzata            
di polizia locale con gli Enti invianti anche valutando la                      
possibilita' e l'opportunita' di inserirli almeno parzialmente nei              
percorsi formativi propri della polizia municipale.                             
Struttura e contenuti generali del percorso formativo:                          
Primo modulo (96 ore)                                                           
 1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni            
della polizia locale (12 ore d'aula)                                            
 2. Organizzazione e funzionamento della struttura e del comando (6             
ore d'aula + 6 ore di stage)                                                    
 3. Procedimento e atti amministrativi, semplificazione                         
amministrativa e tutela della privacy (12 ore d'aula + 6 ore di                 
stage)                                                                          
 4. Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di Polizia               
municipale (12 ore d'aula)                                                      
 5. Gestione delle risorse economiche e finanziarie (6 ore d'aula)              
 6. Politiche della sicurezza (12 ore d'aula + n. 6 ore di stage)               
 7. Comunicazione, leadership e gestione dei gruppi di lavoro (18 ore           
d'aula).                                                                        
Secondo modulo (54 ore)                                                         
 8. Inquadramento del rapporto di lavoro: fonti legislative e                   
contrattuali. Responsabilita' (6 ore d'aula)                                    
 9. Tutela della circolazione, dell'ambiente, del territorio e                  
attivita' di polizia giudiziaria: gestione delle attivita' di                   
competenza ed innovazioni legislative (36 ore d'aula + 12 ore di                
stage)                                                                          
10. Tecniche operative (12 ore d'aula).                                         
I contenuti di cui al punto 2 rispondono, in particolare, alla                  
necessita' di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla              
specifica realta' organizzativa in cui gli agenti effettueranno il              
proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale           
o altro centro di formazione accreditato concordera' i contenuti                
specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di              
polizia municipale di provenienza.                                              
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO E                                                                      
Modello di acquisita qualificazione professionale                               
*Agente di Polizia municipale                                                   
 Agente di Polizia provinciale                                                  
 Addetto al coordinamento e controllo di Polizia municipale                     
 Addetto al coordinamento e controllo di Polizia provinciale                    
ALLEGATO F                                                                      
Formazione di ingresso per agenti assunti con rapporto di lavoro a              
tempo determinato                                                               
La formazione generale riferita alla figura professionale di "agente"           
con rapporto di lavoro a tempo determinato si sviluppa in un percorso           
formativo di complessive 60 ore che si propone di fornire le                    
conoscenze e competenze di base relative al profilo professionale di            
riferimento.                                                                    
Struttura e contenuti generali del percorso formativo:                          
1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni             
della Polizia locale (6 ore d'aula)                                             
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune             
(6 ore d'aula)                                                                  
3. Organizzazione e funzionamento della struttura di polizia                    
municipale di provenienza. Etica professionale, stile di lavoro nella           
comunita' e cerimoniale (6 ore d'aula)                                          
4. Circolazione stradale e infortunistica (18 ore d'aula)                       
5. Diritto e procedura penale (6 ore d'aula)                                    
6. Tecniche operative (6 ore d'aula)                                            
7. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (12 ore                
d'aula).                                                                        
I contenuti di cui al punto 3 rispondono, in particolare, alla                  
necessita' di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla              
specifica realta' organizzativa in cui gli agenti effettueranno il              
proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale           
o altro centro di formazione accreditato concordera' i contenuti                
specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di              
polizia municipale di provenienza.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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