DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 278
Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 24/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina
l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa
locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;
richiamato l'art. 12 della L.R. 24/03 ed in particolare:
- il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare
l'unitarieta' delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo,
della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa
locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione
tecnica, nonche' di sostegno all'attivita' operativa, alla formazione
e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia
locale;
- il comma 2 che stabilisce che la Giunta regionale esercita, in
particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di
coordinamento e indirizzo in materia di criteri e sistemi di
selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale,
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
richiamati inoltre:
- l'art. 16, comma 1, che delinea le figure professionali assunte con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato in
cui si articola la struttura di polizia locale, fatto salvo
l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di
lavoro;
- il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che durante il
periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata
formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al
coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale, e che
l'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b), e'
valutato ai fini del superamento del periodo di prova;
- l'art. 18 della citata legge regionale che, in merito alla
formazione della polizia locale, dispone che la Regione
Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata
costituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12,
una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure
professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la
riqualificazione del personale in servizio e che detta offerta
produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai
quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di
selezione relative alle diverse figure professionali della polizia
locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b)
della L.R. 24/03;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 in materia di istruzione e formazione
professionale;
considerato il forte impegno assunto dalla Regione Emilia-Romagna per
dare attuazione alla L.R. 24/03 e, in particolare, al Capo III
relativo alla polizia amministrativa locale, d'intesa con la
Conferenza Regione-Autonomie locali e attraverso un costante
confronto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni delle
autonomie locali; impegno che ha gia' condotto, tra l'altro,
all'adozione di una direttiva regionale sugli standard di servizio
delle strutture di polizia locale con propria deliberazione n. 1179
del 21 giugno 2004;
ritenuto necessario, nell'ambito del nuovo ruolo di coordinamento e
di indirizzo previsto per la Regione dalla L.R. 24/03, proseguire la
propria azione in tal senso disciplinando in maniera omogenea su
tutto il territorio regionale alcuni elementi caratterizzanti
dell'attivita' di polizia locale, tra cui assumono particolare
rilievo i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso nei ruoli
della polizia locale e la formazione iniziale, di cui all'art. 12,
lett. b), della citata legge, e svolgendo altresi' un'azione di
stimolo per gli Enti locali che esercitano le funzioni di polizia
locale e che devono adottare i rispettivi regolamenti sulla materia;
ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto a definire i
criteri generali in grado di garantire un accesso qualificato ed
omogeneo su tutto il territorio regionale a ruoli che richiedono un
livello sempre piu' elevato di conoscenze e competenze ed una forte
preparazione nella fase di accesso alle diverse figure professionali
previste all'art. 16, comma 1 della L.R. 24/03, ai fini di favorire
una maggiore qualificazione e professionalita' della polizia locale;
considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie
locali del 24 gennaio 2005 e' stata raggiunta l'intesa di cui
all'art. 12 della L.R. 24/03;
acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di polizia
locale, istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/03;
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2,
lettera b) della L.R. 24/03;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del
Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente
riarticolazione delle competenze di alcune Direzioni generali. Nuova
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie
deliberazioni 447/03 e 1529/03;
su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed
istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della
quale costituisce parte integrante, la Direttiva che disciplina i
criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la formazione
iniziale degli operatori di polizia locale, secondo quanto previsto
dall'art. 12, comma 2, lettera b) della L.R. 24/03;
2) di dare atto che la Direttiva di cui al punto 1) individua in
termini generali, rispettivamente negli Allegati A e B, i requisiti
fisico/funzionali ed i requisiti psico/attitudinali necessari per
l'accesso nei ruoli di polizia locale, da inserire nei regolamenti
delle strutture di polizia locale;
3) di dare atto che negli Allegati C e D alla presente Direttiva
vengono individuati i criteri relativi alla quantificazione,
articolazione e i contenuti generali di riferimento per la
realizzazione della formazione iniziale riferiti, rispettivamente,
alla figura professionale di "agente", e di "addetto al coordinamento
e al controllo" e per "dirigente";
4) di stabilire che i criteri e i sistemi di selezione per l'accesso
di cui alla presente Direttiva, previsti dall'art. 12 della L.R.
24/03, si attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento e valgono sia
per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure
professionali di cui all'art. 16, comma 1, della medesima legge;
5) di stabilire che i criteri relativi alla formazione iniziale
coinvolgono gli operatori di polizia locale assunti sia con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato che determinato;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per
l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia
locale
Premessa
I criteri e i sistemi di selezione per l'accesso di cui alla presente
direttiva sono quelli previsti dall'art. 12 della L.R. 24/03 e si
attuano nel rispetto dei CCNL di riferimento; essi valgono sia per le
assunzioni a tempo indeterminato che determinato per le figure
professionali di cui all'art. 16, comma 1, della mededesima legge.
I criteri e i sistemi di selezione del personale operante nella
polizia locale nei loro contenuti generali e specifici sono
finalizzati in primo luogo a promuovere i princi'pi contenuti nel
Codice europeo di etica per la polizia adottato dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001 e si ispirano in
particolare agli artt. 22, 23, 24 e 25 dedicati alle qualifiche, al
reclutamento e al trattamento del personale di polizia.
1) Criteri e sistemi di selezione per l'accesso
a) Accesso alle figure professionali
Alla figura professionale di "agente", corrispondente alla categoria
contrattuale C (grado di agente), si accede prioritariamente per
concorso esterno, progressione verticale e mobilita' interna.
Alla figura professionale di "addetto al coordinamento e controllo",
corrispondente alla categoria contrattuale D (grado di ispettore), si
accede prioritariamente per concorso esterno e per progressione
verticale.
Alla figura professionale di "addetto al coordinamento e controllo"
corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3
giuridico (grado di commissario), si accede prioritariamente per
progressione verticale valutando necessario garantire per tale
figura, in relazione alle particolari funzioni svolte, il possesso di
una adeguata esperienza.
Alla figura professionale di dirigente, corrispondente alla categoria
contrattuale di dirigente (grado da dirigente), si accede
prioritariamente per concorso esterno o conferimento di incarico.
Alla figura professionale di Comandante, o di Vicecomandante se
esistente, si accede attraverso le procedure previste
dall'ordinamento degli Enti locali e dai CCNL.
b) Titoli di studio
Per l'accesso alla figura professionale di "agente" il titolo di
studio richiesto e' il diploma di scuola media superiore. Per la
particolare funzione svolta, anche nel caso di accesso per
progressione verticale o per mobilita' interna, e' necessario
predisporre processi di selezione che garantiscano l'accesso solo a
soggetti aventi lo stesso titolo di studio previsto per l'accesso
dall'esterno.
Per l'accesso alla figura professionale di "addetto al coordinamento
e controllo", corrispondente alla categoria contrattuale D, il titolo
di studio richiesto e' il diploma di laurea, fatto salvo quanto
diversamente disposto in caso di progressione interna dal CCNL. La
laurea triennale in scienze giuridiche od equipollenti deve,
comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come titolo
di studio idoneo per l'accesso.
Per l'accesso alla figura di "addetto al coordinamento e controllo"
corrispondente alla categoria contrattuale D, inquadramento D3
giuridico, e "dirigente", il titolo di studio richiesto e' la laurea
magistrale o specialistica salvo diversa disposizione del CCNL. La
laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza od equipollenti
deve, comunque, essere prevista nei singoli regolamenti locali come
titolo di studio idoneo per l'accesso.
Nel caso di mobilita' da altro Ente di personale appartenente
all'area di vigilanza nella stessa tipologia di ente (provinciale o
municipale) il titolo di studio posseduto e' ritenuto comunque
idoneo.
Nel caso di concorsi per titoli ed esami le Commissioni, nel valutare
i percorsi formativi di carattere professionale, dovranno attribuire
un valore aggiunto, identificabile, alle attestazioni rilasciate da
Enti locali o "organismi di formazione accreditata" dalla Regione
(L.R. 12/03, art. 33) e una ulteriore, significativa, valorizzazione
per quelle rilasciate dalla "Scuola regionale specializzata di
polizia locale".
c) Requisiti fisico/funzionali
Date le caratteristiche delle funzioni svolte e le loro modalita'
operative gli aspiranti operatori di polizia locale, per l'accesso
alla figura professionale di "agente" o di "addetto al coordinamento
e controllo" debbono possedere requisiti fisico/funzionali
all'impiego particolari, non necessariamente coincidenti con quelli
richiesti per gli altri operatori dell'ente.
Il loro possesso viene accertato terminate le procedure di selezione
e prima dell'effettiva immissione in servizio e costituisce titolo
valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo
svolgimento della funzione di operatore di polizia locale presso
tutte le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse
da quella che ha accertato il possesso di detti requisiti
fisico/funzionali.
Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti, con
riferimento a tutte le figure professionali e a tutte le
Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, gli operatori di polizia
locale gia' in servizio alla data di adozione della presente
direttiva.
Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di
polizia locale, sono individuati in termini generali nell'allegato A.
Il loro possesso viene accertato dai Servizi delle Aziende USL
territorialmente competenti.
d) Requisiti psico/attitudinali
Date le caratteristiche delle funzioni svolte, in termini di
responsabilita' e di contatto diretto con i cittadini, anche in
situazioni di stress operativo ed emotivo, gli aspiranti operatori di
polizia locale, per l'accesso alla figura professionale di "agente",
di "addetto al coordinamento e controllo" e di "dirigente", debbono
possedere specifici requisiti di carattere psico/attitudinale, non
necessariamente coincidente con quelli richiesti per gli altri
operatori dell'ente.
Tali requisiti, da inserire nei regolamenti delle strutture di
polizia locale, sono individuati in termini generali nell'Allegato
B.
Il loro possesso viene accertato una sola volta per ciascuna figura
professionale, come articolata nell'Allegato B, e costituisce titolo
valido, successivamente all'immissione in servizio, per lo
svolgimento della corrispondente funzione presso tutte le
Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna, anche se diverse da
quella che ha accertato il possesso di detti requisiti
fisico/funzionali.
Sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti,
ciascuno in relazione alla propria figura professionale, come
articolata nell'Allegato B, gli operatori di polizia locale gia' in
servizio alla data di adozione della presente direttiva; il possesso
dei requisiti vale anche ai fini dell'accesso ad altra
Amministrazione locale dell'Emilia-Romagna.
L'accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali e'
effettuato dalla Commissione giudicatrice, composta a tal fine da
almeno un esperto in psicologia del lavoro.
Nel caso di accesso di "dirigenti" per chiamata diretta il possesso
dei requisiti psico/attitudinali e' accertato dall'Ente nelle forme
ritenute piu' opportune.
e) Prove di abilita'
Gli Enti locali, per la realizzazione di particolari servizi di
polizia locale, possono prevedere motivandole, per l'accesso alla
figura professionale di "agente", specifiche prove di abilita'
curando che le stesse non abbiano effetti oggettivamente
discriminanti nei processi di reclutamento.
L'accertamento circa il possesso dei requisiti di abilita' e'
effettuato dalla Commissione, integrata con uno o piu' esperti,
all'uopo nominati.
f) Semplificazione delle procedure di selezione
Al fine di semplificare le procedure di selezione relativamente agli
operatori di polizia locale si raccomanda l'utilizzo, anche
congiunto, dei seguenti dispositivi:
a) effettuare la selezione psico/attitudinale (mediante test o altro
strumento collettivo) nella fase iniziale del procedimento, anche con
la finalita' di ammettere alle fasi successive della selezione un
numero predefinito di candidati ritenuto congruo per le esigenze
effettive dell'ente;
b) realizzare procedure di selezione uniche almeno al livello degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9 della L.R. 11/01;
c) utilizzare la possibilita' di assumere a tempo determinato e
indeterminato operatori di polizia locale attingendo, previo accordo
predeterminato al momento dell'emissione del bando, dalle graduatorie
degli idonei individuate dalle procedure di selezione di altri Enti
locali dell'Emilia-Romagna, mantenendo comunque distinta l'area degli
operatori di polizia municipale dall'area degli operatori di polizia
provinciale.
2) Formazione iniziale
a) Destinatari
I destinatari della formazione iniziale sono gli "agenti", gli
"addetti al coordinamento e controllo" e i "dirigenti" di polizia
locale che accedono per la prima volta, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o contratto di formazione-lavoro e con
riferimento al territorio della regione, alle rispettive figure
professionali.
Gli operatori di polizia locale gia' in servizio a tempo
indeterminato nei servizi e corpi di polizia locale che abbiano
maturato al 31 dicembre 2004 un'anzianita' di tre anni si intendono
aver gia' espletato l'obbligo della formazione iniziale riferita alla
figura professionale di appartenenza. Ugualmente si procede per gli
altri operatori gia' in servizio a tempo indeterminato a condizione
che abbiano gia' espletato alla stessa data i corsi di prima
formazione promossi dalla Scuola regionale specializzata di polizia
locale.
E' facolta' degli enti dispensare dall'obbligo di prima formazione,
in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione, gli
operatori di polizia locale di corrispondente figura professionale
che accedono ad una struttura di polizia locale per trasferimento da
altre regioni, nonche' i dirigenti che accedono per chiamata
diretta.
b) Contenuti e modalita' del percorso formativo
Tutta la formazione iniziale nei suoi contenuti generali e specifici
e' finalizzata in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel
"Codice europeo di etica per la polizia" adottato dal Comitato dei
Ministri nel settembre 2001 e si ispira in particolare agli articoli
26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con
riferimento all'art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e della
xenofobia si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam "Il
servizio di polizia in una societa' multietnica", adottata nel giugno
1996 per iniziativa della citta' di Rotterdam, la cui traduzione e
divulgazione in Italia e' stata promossa congiuntamente dalla Regione
Emilia-Romagna, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal COSPE
(Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell'anno
europeo contro il razzismo e la xenofobia.
La quantificazione, l'articolazione e i contenuti generali di
riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferita
alla figura professionale di "agente" sono individuati nell'Allegato
C.
La quantificazione, l'articolazione e i contenuti generali di
riferimento per la realizzazione della formazione iniziale riferita
alla figura professionale di "addetto al coordinamento e al
controllo" sono individuati nell'Allegato D.
La formazione iniziale riferita alla figura professionale di
"dirigente" e' la stessa di quella prevista per gli "addetti al
coordinamento e controllo" - con esclusione di quanti siano gia'
stati inquadrati nella figura di "addetto al coordinamento e
controllo" - integrata da un percorso formativo personale, superiore
a cento ore di formazione, individuato e reso operativo dall'Ente
locale di appartenenza.
La Scuola regionale specializzata di polizia locale a partire dall'1
gennaio 2005 e' tenuta a promuovere un'offerta di formazione iniziale
per le due figure professionali individuate in grado di rispondere
alle esigenze degli Enti locali della regione; a tal fine i contenuti
specifici della formazione saranno articolati tenendo conto delle
specificita' delle amministrazioni invianti. Tale offerta formativa
rientra nella fascia di attivita' che beneficia del maggior livello
di contributo finanziario della Regione per le attivita' di
formazione promosse dalla Scuola e sara' articolata territorialmente
e temporalmente in relazione agli effettivi fabbisogni di formazione
degli Enti locali. A questo fine gli Enti sono tenuti a comunicare
annualmente, di norma entro il 30 novembre di ciascun anno, alla
Scuola regionale i programmi di acquisizione di personale per i quali
necessita attivare la formazione iniziale.
Oltre alla Scuola regionale specializzata di polizia locale la
formazione iniziale puo' essere erogata solo da organismi di
formazione professionale accreditati dalla Regione (L.R. 12/03, art.
33). In questo caso i singoli progetti formativi, con indicazione
dettagliata del programma e curriculum dei docenti, dovra' essere
preventivamente approvato dal Comitato regionale di indirizzo e
valutazione di cui alla delibera di Giunta n. 3008 del 3/12/1996.
Di norma l'intero modulo formativo, di cui agli Allegati C e D, deve
essere espletato entro il termine contrattualmente previsto per
l'espletamento del periodo di prova quale garanzia sulla qualita' del
servizio reso ai cittadini. Qualora cio' non sia ritenuto
obiettivamente possibile dall'Ente inviante tale formazione puo'
essere articolata in due moduli. Il primo modulo formativo, di cui
agli Allegati C e D, deve essere necessariamente espletato entro il
termine contrattualmente previsto per l'espletamento del periodo di
prova concorrendo alla valutazione dello stesso. Il secondo modulo
formativo, di cui agli Allegati C e D, puo', invece, essere espletato
anche successivamente al superamento del periodo di prova e comunque
entro un anno dall'immissione in servizio.
Nel caso di operatori assunti con contratto di formazione e lavoro la
formazione obbligatoria e' espletata con le stesse modalita',
contenuti e durata previste per le assunzioni a tempo indeterminato.
Nel caso che si adotti la procedura del "corso/concorso" il primo
modulo formativo puo' essere assorbito integralmente, o in parte,
nella parte corsuale del concorso.
L'esito della formazione iniziale, con riferimento all'intera
formazione o alla conclusione di ciascun modulo, in caso di
articolazione della formazione iniziale in due moduli, viene
accertato da una commissione composta dal Comandante della polizia
locale, con funzione di presidente, da un secondo componente di
diverso servizio indicato dall'Ente locale e da un terzo componente
indicato dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale o da
altro organismo di formazione preventivamente autorizzato. La
valutazione si effettua nei confronti di coloro che abbiano
frequentato almeno il 70% del monte ore di ciascun modulo, e si
articola in una prova scritta e in un colloquio finale con la
commissione. Il superamento positivo della valutazione da luogo ad un
"attestato di acquisita qualificazione professionale", conforme a
quanto previsto dall'Allegato E, rilasciato dall'organismo di
formazione che ha effettuato il corso e attestante l'esito positivo
del percorso formativo.
Nel caso di procedure di selezione promosse da piu' Enti locali o di
classi composte da corsisti inviati da piu' enti, questi individuano
d'intesa il comandante che presiede la commissione e il secondo
componente.
Nel caso di mancato raggiungimento del 70% del monte ore l'ente
erogatore della formazione rilascera' all'operatore interessato il
relativo attestato di frequenza e le ore effettivamente svolte
varranno comunque come presenza effettiva ai fini del completamento
del percorso formativo obbligatorio mediante partecipazione ad altra
edizione dello stesso.
Il conseguimento dell'attestato di acquisita qualificazione
professionale costituisce titolo valido presso tutte le
Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna purche' riferito alla
medesima figura professionale e alla stessa tipologia di ente, cioe'
Province o Comuni e loro forme associative.
c) Disposizioni correlate
Gli Enti locali che assumono dopo il periodo di prova con contratto
di lavoro a tempo indeterminato operatori di polizia locale in
carenza di un esito positivo della formazione iniziale espletata
durante il periodo di prova debbono motivare adeguatamente tale
decisione.
Gli operatori di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei dirigenti, che non abbiano
completato il percorso formativo iniziale non possono, salvo motivata
autorizzazione del comandante, essere addetti a servizi privi della
compresenza di altro operatore che abbia gia' espletato il percorso
formativo iniziale relativo alla figura professionale di appartenenza
del neo-assunto.
Ad integrazione della delibera di Giunta n. 2583 del 16 dicembre
2002, si stabilisce che gli operatori di polizia locale, assunti
successivamente alla data di adozione della presente direttiva, che
non abbiano concluso l'intero percorso di formazione iniziale
relativo alla figura professionale di appartenenza non possono
acquisire segni distintivi di grado superiori a quelli di primo
accesso come individuati dalla medesima delibera di Giunta.
d) Formazione della figura professionale di "agente" con rapporto di
lavoro a tempo determinato
Gli operatori di polizia locale corrispondenti alla figura
professionale di "agente" inseriti in servizio con rapporto di lavoro
a tempo determinato, per un periodo pari o superiore ai tre mesi,
devono effettuare almeno 60 ore di formazione di ingresso entro il
primo mese di servizio; i contenuti generali di tale formazione sono
individuati nell'Allegato F. Tale formazione si conclude con una
prova di verifica opportunamente certificata dall'Ente di
appartenenza, che rappresenta titolo permanente, in regione
Emilia-Romagna, per successive assunzioni a tempo determinato nelle
strutture di polizia locale di una stessa tipologia di ente, cioe'
Province o Comuni e loro forme associative.
La formazione e la verifica finale e' organizzata dall'Ente di
appartenenza su indicazione e sotto la responsabilita' del Comandante
della struttura. In via ordinaria tale formazione sara' realizzata
avvalendosi della Scuola regionale specializzata di polizia locale.
A tal fine la Scuola regionale specializzata di polizia locale a
partire dall'1 gennaio 2005 e' tenuta a promuovere un'offerta di
formazione in grado di rispondere a tali esigenze; tale offerta
rientra nella fascia di attivita' che beneficia del maggior livello
di contributo finanziario della Regione per le attivita' di
formazione promosse dalla Scuola. E' comunque escluso il ricorso a
centri di formazione non accreditati dalla Regione.
Prima del completamento della formazione di ingresso gli "agenti" di
polizia locale assunti a tempo determinato non possono essere addetti
ai servizi d'istituto privi della compresenza di altro operatore di
almeno pari profilo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
abbia completato la formazione iniziale.
Completata la formazione di ingresso il Comandante individua,
motivandoli, i servizi ai quali puo' essere addetto tale operatore
senza la compresenza di altro operatore di almeno pari profilo con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia completato la
formazione iniziale.
Nel caso di assunzioni a tempo determinato inferiori a tre mesi e'
responsabilita' del Comandante:
a) definire e fornire la formazione e l'addestramento necessari
all'attivita' prevista;
b) individuare i servizi ai quali tali operatori possono essere
addetti senza la compresenza di altro operatore con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di almeno pari qualifica che abbia
completato la formazione iniziale.
ALLEGATO A
Requisiti fisico/funzionali necessari per l'accesso ai servizi di
polizia locale
Procedura e obiettivi della valutazione
La valutazione dei requisiti fisico/funzionali verra' realizzata,
tramite apposita convenzione, dalla struttura medico-legale del
Dipartimento di Sanita' Pubblica dell'Azienda USL competente per
territorio.
Tale valutazione e' finalizzata ad accertare:
a) il possesso di una sana e robusta costituzione organica in
relazione all'attivita' specifica di polizia locale;
b) l'assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di
esclusione e cioe' tutte le patologie o menomazioni che implicano
danni o esiti di rilevanza funzionale come da successiva specifica.
La rilevanza funzionale delle suddette condizioni patologiche sara'
valutata complessivamente, anche tenendo conto degli esami di cui al
comma successivo, in sede di accertamento medico diretto.
Tale valutazione comprendera' almeno i seguenti esami:
a) rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della
costituzione fisica (altezza, peso, distribuzione adiposa, Indice di
Massa Corporea);
b) valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso
cromatico e luminoso, campo visivo);
c) valutazione della funzione uditiva tramite audiometria
tonale-liminare in cabina silente;
d) valutazione funzionale dell'apparato respiratorio tramite
spirometria;
e) valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base;
f) valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame
emocromocitometrico completo, glicemia, azotemia, creatininemia,
colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, fosfatasi
alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata, markers HBV-HCV,
fibrinogeno, PT, PTT, esame urine.
Indici positivi di una sana e robusta costituzione organica
1) Visus 16/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede
meno. Tale visus e' raggiungibile con qualsiasi correzione purche'
tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre
diottrie. Lenti a contatto: sono ammesse purche' il visus di 16/10
complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali.
2) Senso cromatico e luminoso normale.
3) Funzione uditiva normale.
4) Assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione
organica quali la magrezza o l'obesita' patologica avendo come
criterio di riferimento l'Indice di Massa Corporea.
Condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione
1) Malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti
di rilevanza funzionale.
2) Disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le
alterazioni della fonazione).
3) Disturbi mentali, di personalita' o comportamentali (da rilevarsi
attraverso anamnesi controfirmata).
4) Dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da
rilevarsi attraverso anamnesi controfirmata ed esami di
laboratorio).
5) Dismetabolismi di grave entita' (come il diabete e le
dislipidemie che possono limitare l'impiego in mansioni o circostanze
particolari).
6) Endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo ecc. con
potenziali alterazioni comportamentali e cardiovascolari).
7) Malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.)
8) Patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti.
9) Patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente
compromissione funzionale (come la tubercolosi con esiti
invalidanti).
10) Alterazioni della funzionalita' e della dinamica respiratoria di
marcata entita'.
11) Patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni
funzionali rilevanti.
12) Patologie o menomazioni dell'apparato muscolo-scheletrico e loro
esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti.
ALLEGATO B
Requisiti psico/attitudinali
1) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura
professionale di "Agente", categoria contrattuale C
a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della
personalita', con riferimento alla capacita' di elaborare le proprie
esperienze di vita, alla fiducia in se', alla capacita' sia critica
che autocritica, all'assunzione di responsabilita' ed alle doti di
volonta', connotato, inoltre, sia da abilita' comunicativa che da
determinazione operativa;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere
le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni
imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria
in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore
nonche' da una sicurezza di se' in linea con i compiti operativi che
gli sono propri;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni
appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato
quanto a contenuti e capacita' deduttiva, sostenuto in cio' da
adeguate capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed
esecuzione;
d) una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacita'
relazionale nei rapporti interpersonali, dalla capacita' di
integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far
fronte alle peculiari difficolta' del ruolo, nonche' dalla capacita'
di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla
base della motivazione e del senso del dovere.
2) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura
professionale di "Addetto al coordinamento e controllo", categoria
contrattuale D
a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della
personalita', con riferimento alla capacita' di elaborare le proprie
esperienze di vita, alla fiducia in se', alla capacita' sia critica
che autocritica, all'assunzione di responsabilita' ed alle doti di
volonta', caratterizzato dalla capacita' di assumere iniziative e
ruoli decisionali in situazioni di media complessita', sostenuto da
un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacita'
comunicativa sia scritta che orale;
b) un controllo emotivo caratterizzato da un adeguato autocontrollo e
dalla capacita' di gestire lo stress, da una risposta comportamentale
sintonica e razionale dinanzi alle difficolta' ed alle frustrazioni
tale da consentire una adeguata rapidita' decisionale ed operativa;
c) una capacita' intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei
compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono capacita'
logico-critiche, un pensiero articolato nonche' una idonea capacita'
di osservazione e memorizzazione;
d) una socialita' contraddistinta dalla capacita' nel gestire i
rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere
posizioni di rilievo nelle attivita' di gruppo tale da favorire anche
il rapporto tra i componenti, da una capacita' affermativa e di
gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e,
relativamente agli ambiti di autonomia previsto, da una funzionale
disposizione motivazionale al servizio.
3) Requisiti psico/attitudinali per l'accesso alla figura di "Addetto
al coordinamento e controllo", categoria contrattuale D, posizione D3
giuridica, e "Dirigente"
a) Un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della
personalita' e che sia connotato da una accentuata capacita' sia di
valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e
da una modalita' espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre,
sussistere la capacita' di assumere autonomamente decisioni ed
iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie
potenzialita' e capacita';
b) un controllo emotivo basato sulla fiducia di se', sull'equilibrio
del tono dell'umore, sulla capacita' di sopportare lo stress
conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta
complessita', nonche' sulla capacita' di contenere la tensione
conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;
c) una capacita' intellettiva orientata da un pensiero articolato e
critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di
fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie
risolutive, sostenuto in cio' da adeguate potenzialita' logiche sia
deduttive che induttive;
d) una socialita' connotata dall'abilita' nello stabilire rapporti
interpersonali e dalla capacita' nella gestione delle risorse umane,
da autorevolezza e da una disposizione motivazionale
all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale
subordinato; dalla sensibilita' nel valutare le problematiche degli
operatori e dalla capacita' di acquisire un ruolo di guida in
funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del
raggiungimento dei risultati prefissi.
ALLEGATO C
Formazione iniziale specifica per agenti
La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "agente"
si sviluppa in un percorso formativo di complessive 300 ore,
articolato in 210 ore d'aula (35 giornate di 6 ore) con lezioni
teoriche e pratiche, affiancate e completate da 90 ore di stage (15
giorni da 6 ore) da effettuarsi presso idonee strutture di polizia
locale, al fine di:
- sperimentare in concreto quanto appreso in aula;
- prendere contatto con i diversi assetti organizzativi del lavoro
della Polizia locale, in particolare nelle strutture medio-grandi;
- osservare gli altri operatori gia' inseriti nella realta'
organizzativa e operativa, affiancandoli su tutte le tematiche
proprie della polizia locale, in modo da sviluppare conoscenze e
competenze trasversali, valide per l'inserimento in ogni contesto
operativo.Il corso di formazione si propone di fornire le conoscenze
e competenze di base necessarie per svolgere il ruolo di agente,
vertendo su tutte le materie di competenza della polizia locale ed
abbracciando tutti i possibili ambiti di intervento futuro
dell'operatore.
Fermi restando i criteri generali fin qui definiti, l'organizzazione
e i contenuti, sia generali che specifici, della prima formazione
per la figura professionale di agente di Polizia provinciale verranno
concordati dalla Scuola regionale specializzata di polizia locale con
gli Enti invianti anche valutando la possibilita' e l'opportunita' di
inserirli almeno parzialmente nei percorsi formativi propri della
polizia municipale.
Struttura e contenuti generali del percorso formativo per agenti di
Polizia municipale:
Primo Modulo (174 ore)
1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni
della Polizia locale (12 ore d'aula)
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune
(6 ore d'aula)
3. Organizzazione e funzionamento della struttura di polizia
municipale di provenienza. Etica professionale, stile di lavoro nella
comunita' e cerimoniale (12 ore d'aula + 6 ore di stage)
4. Circolazione stradale (42 ore d'aula + 18 ore di stage)
5. Diritto e procedura penale (24 ore d'aula + 18 ore di stage)
6. Tecniche operative (12 ore d'aula)
7. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (24 ore
d'aula).
Secondo Modulo (126 ore)
8. Infortunistica e sicurezza stradale con elementi di pronto
soccorso (36 ore d'aula + 24 ore di stage)
9. Vigilanza commerciale e tutela del consumatore (12 ore d'aula + 6
ore di stage)
10. Vigilanza edilizia (12 ore d'aula + 6 ore di stage)
11. Vigilanza ambientale (6 ore d'aula + 6 ore di stage)
12. Politiche della sicurezza (12 ore d'aula + 6 ore di stage).
I contenuti di cui al punto 3 rispondono, in particolare, alla
necessita' di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla
specifica realta' organizzativa in cui gli agenti effettueranno il
proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale
o altro centro di formazione accreditato concordera' i contenuti
specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di
polizia municipale di provenienza.
L'insieme dei contenuti oggetto del percorso formativo ricomprende
quanto previsto come apprendimento teorico per il conseguimento della
Patente di servizio di cui all'art. 3 del DM 11 agosto 2004, n. 246;
di cio' verra' rilasciato, a cura dell'organismo formativo
accreditato, apposito attestato.
ALLEGATO D
Formazione iniziale specifica per "addetti al coordinamento e
controllo" e per "dirigente"
La formazione iniziale riferita alla figura professionale di "addetto
al coordinamento e controllo" e "dirigente" si sviluppa in un
percorso formativo di complessive 150 ore, articolato in 120 ore
d'aula (20 giornate di 6 ore) con lezioni teoriche e pratiche,
affiancate e completate da 30 ore di stage (5 giorni da 6 ore) da
effettuarsi presso idonee strutture di polizia locale, al fine di:
- sperimentare in concreto quanto appreso in aula;
- prendere contatto con i diversi assetti organizzativi del lavoro
della polizia locale, in particolare nelle strutture medio-grandi;
- osservare gli altri operatori gia' inseriti nella realta'
organizzativa e operativa, affiancandoli su tutte le tematiche
proprie della polizia locale, in modo da sviluppare conoscenze e
competenze trasversali, valide per l'inserimento in ogni contesto
operativo.
Il corso di formazione si propone di fornire le conoscenze e
competenze necessarie per svolgere il ruolo di addetto al
coordinamento e controllo nonche' di dirigente, con particolare
riferimento alla gestione delle risorse umane e finanziarie, allo
sviluppo di capacita' organizzative e comunicative.
Fermi restando i criteri generali fin qui definiti, l'organizzazione
e i contenuti, sia generali che specifici, della prima formazione
per la figura di addetto al coordinamento e controllo di Polizia
provinciale verranno concordati dalla Scuola regionale specializzata
di polizia locale con gli Enti invianti anche valutando la
possibilita' e l'opportunita' di inserirli almeno parzialmente nei
percorsi formativi propri della polizia municipale.
Struttura e contenuti generali del percorso formativo:
Primo modulo (96 ore)
1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni
della polizia locale (12 ore d'aula)
2. Organizzazione e funzionamento della struttura e del comando (6
ore d'aula + 6 ore di stage)
3. Procedimento e atti amministrativi, semplificazione
amministrativa e tutela della privacy (12 ore d'aula + 6 ore di
stage)
4. Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di Polizia
municipale (12 ore d'aula)
5. Gestione delle risorse economiche e finanziarie (6 ore d'aula)
6. Politiche della sicurezza (12 ore d'aula + n. 6 ore di stage)
7. Comunicazione, leadership e gestione dei gruppi di lavoro (18 ore
d'aula).
Secondo modulo (54 ore)
8. Inquadramento del rapporto di lavoro: fonti legislative e
contrattuali. Responsabilita' (6 ore d'aula)
9. Tutela della circolazione, dell'ambiente, del territorio e
attivita' di polizia giudiziaria: gestione delle attivita' di
competenza ed innovazioni legislative (36 ore d'aula + 12 ore di
stage)
10. Tecniche operative (12 ore d'aula).
I contenuti di cui al punto 2 rispondono, in particolare, alla
necessita' di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla
specifica realta' organizzativa in cui gli agenti effettueranno il
proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale
o altro centro di formazione accreditato concordera' i contenuti
specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di
polizia municipale di provenienza.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO E
Modello di acquisita qualificazione professionale
*Agente di Polizia municipale
Agente di Polizia provinciale
Addetto al coordinamento e controllo di Polizia municipale
Addetto al coordinamento e controllo di Polizia provinciale
ALLEGATO F
Formazione di ingresso per agenti assunti con rapporto di lavoro a
tempo determinato
La formazione generale riferita alla figura professionale di "agente"
con rapporto di lavoro a tempo determinato si sviluppa in un percorso
formativo di complessive 60 ore che si propone di fornire le
conoscenze e competenze di base relative al profilo professionale di
riferimento.
Struttura e contenuti generali del percorso formativo:
1. Ruolo e organizzazione del Comune; ordinamento, ruolo e funzioni
della Polizia locale (6 ore d'aula)
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio del Comune
(6 ore d'aula)
3. Organizzazione e funzionamento della struttura di polizia
municipale di provenienza. Etica professionale, stile di lavoro nella
comunita' e cerimoniale (6 ore d'aula)
4. Circolazione stradale e infortunistica (18 ore d'aula)
5. Diritto e procedura penale (6 ore d'aula)
6. Tecniche operative (6 ore d'aula)
7. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti (12 ore
d'aula).
I contenuti di cui al punto 3 rispondono, in particolare, alla
necessita' di contestualizzare il percorso formativo rispetto alla
specifica realta' organizzativa in cui gli agenti effettueranno il
proprio servizio. La Scuola regionale specializzata di polizia locale
o altro centro di formazione accreditato concordera' i contenuti
specifici di questa parte della formazione con la/e struttura/e di
polizia municipale di provenienza.