REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 gennaio 2005, n. 646

Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis della L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04 (proposta della Giunta regionale in data 6 dicembre 2004, n. 2517)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2517 del           
6 dicembre 2004, recante in oggetto "Direttiva sui requisiti                    
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima                 
infanzia e relative norme procedurali, in attuazione art. 1, commi 3            
e 3 bis, L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04. Proposta al                
Consiglio regionale";                                                           
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in           
sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota               
prot. n. 277 in data 12 gennaio 2005,                                           
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
viste:                                                                          
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi                    
educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14                 
aprile 2004, n. 8, di seguito denominata "legge regionale", e, in               
particolare, i commi 3 e 3 bis dell'art. 1, che dispongono:                     
"3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i               
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base                   
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le           
modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui            
alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione al               
funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui              
all'articolo 18.                                                                
3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce               
norme specifiche per i servizi sperimentali.";                                  
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390            
"Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi                
educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio             
2000, n. 1";                                                                    
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 227               
"Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi            
per la prima infanzia gestiti da soggetti privati (L.R. 1/00).                  
Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio             
2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi            
educativi per la prima infanzia";                                               
considerato:                                                                    
- che le numerose modifiche apportate dalla L.R. n. 8 del 2004 alla             
L.R. n. 1 del 2000 (in particolare agli articoli 1, 2, 3, 16, 17 e              
21) rendono necessaria la revisione delle norme di attuazione;                  
- che tale revisione rende possibile provvedere alla modifica delle             
norme e delle procedure che Comuni, Province e soggetti gestori                 
pubblici e privati hanno rilevato di difficile applicazione;                    
segnalato che per la stesura del presente atto si e' proceduto alla             
costituzione di due distinti gruppi di lavoro, entrambi composti da             
rappresentanti di Comuni, Province e soggetti gestori pubblici e                
privati, nonche' da dirigenti e funzionari regionali dei settori                
educativo, edilizio e sanitario, uno con competenza di stesura                  
dell'atto e l'altro di supervisione dello stesso;                               
ritenuto di procedere alla redazione di due distinti allegati,                  
relativi rispettivamente: Allegato A "Requisiti strutturali e                   
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" e Allegato           
B "Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi                  
educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e                   
attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici.                 
Servizi ricreativi: denuncia di inizio attivita' e vigilanza.",                 
sostitutivi delle deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e               
227/01;                                                                         
considerato che per i servizi funzionanti alla data di entrata in               
vigore della L.R. n. 1 del 2000 la normativa precedente aveva                   
previsto: "la superficie utile netta interna all'edificio e' di mq.             
9,5 complessivi per posto bambino, come era previsto dalla previgente           
legislazione regionale", superficie nella quale era compreso lo                 
spazio per i servizi generali, e rilevato che la normativa di cui al            
presente atto prevede, per tutti i servizi, anche funzionanti, una              
superficie minima degli spazi "destinati specificamente alle                    
attivita' dei bambini . . . . cui vanno aggiunti gli spazi per i                
servizi generali" e che dunque i servizi funzionanti sopra richiamati           
potrebbero trovarsi costretti a diminuire il numero di bambini                  
accolti;                                                                        
ritenuto equo, per tali servizi, consentire l'adeguamento ai                    
requisiti strutturali previsti dal presente atto entro cinque anni              
dalla sua approvazione;                                                         
ritenuto inoltre di prevedere l'adeguamento automatico alle normative           
comunitarie, statali regionali e locali che entreranno in vigore                
successivamente;                                                                
rilevato che i soggetti pubblici e privati gestori di servizi                   
educativi per la prima infanzia hanno richiesto, anche tramite le               
loro rappresentanze, che la Regione si faccia carico di guidare la              
progressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorio            
regionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche                 
strutturali dei servizi;                                                        
ritenuto che per la costruzione di tale percorso e' necessario il               
coinvolgimento di diversi settori, in particolare sanitario ed                  
urbanistico ed edilizio;                                                        
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24                
marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni                     
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
a) di approvare l'Allegato A "Requisiti strutturali ed organizzativi            
dei servizi educativi per la prima infanzia" e l'Allegato B                     
"Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi                    
educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e                   
attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici.                 
Servizi ricreativi: denuncia di inizio attivita' e vigilanza", parti            
integranti e sostanziali del presente atto;                                     
b) di stabilire che il contenuto del presente atto supera e                     
sostituisce le deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e                  
227/01; esse continuano ad applicarsi nelle more del rinnovo                    
dell'autorizzazione al funzionamento;                                           
c) di stabilire che, per i soli servizi funzionanti alla data di                
entrata in vigore della L.R. n. 1 del 2000 che, per effetto della               
presente normativa in materia di requisiti strutturali, si trovassero           
a dover diminuire il numero dei bambini accolti, e' consentito                  
l'adeguamento entro cinque anni dall'approvazione del presente atto;            
d) di prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie,            
statali regionali e locali che entreranno in vigore successivamente;            
e) di dare atto che l'Assessorato competente promuovera', anche                 
tramite il coinvolgimento degli altri settori interessati, la                   
progressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorio            
regionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche                 
strutturali dei servizi;                                                        
f) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna, assicurandone la piu' ampia diffusione.                 
ALLEGATO A                                                                      
Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la              
prima infanzia                                                                  
Sommario                                                                        
Premessa                                                                        
Tipologie di servizi                                                            
Nido d'infanzia                                                                 
Servizi integrativi: spazio bambini, centro per bambini e genitori              
Servizi sperimentali: educatrice familiare, educatrice domiciliare (o           
piccolo gruppo educativo domiciliare).                                          
Servizi ricreativi                                                              
NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA                         
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture.                    
Collocazione del servizio                                                       
1.2 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi                  
educativi, degli arredi e dei giochi                                            
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente e tutela del                
benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli              
arredi e dei giochi dei servizi educativi                                       
1.4 Tabelle dietetiche e pasti                                                  
NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO                           
Requisiti strutturali                                                           
2. Nidi d'infanzia                                                              
2.1 Spazi esterni e struttura                                                   
2.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni                            
2.3 Spazi essenziali                                                            
2.4 Superficie interna                                                          
2.5 Ricettivita'                                                                
2.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni                            
2.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)                     
2.8 Servizi generali                                                            
3. Micro-nido                                                                   
3.1 Spazi esterni e struttura                                                   
3.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni                            
3.3 Spazi essenziali                                                            
3.4 Superficie interna                                                          
3.5 Ricettivita'                                                                
3.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni                            
3.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)                     
3.8 Servizi generali                                                            
4. Servizi integrativi                                                          
4.1 Spazio bambini                                                              
4.2 Centro per bambini e genitori                                               
5. Polo per l'infanzia e utilizzo di altri spazi                                
5.1 Polo per l'infanzia                                                         
5.2 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la                
prima infanzia                                                                  
Requisiti organizzativi                                                         
6. Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini                   
iscritti                                                                        
6.1 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini              
iscritti                                                                        
6.2 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini             
6.3 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi             
educativi per la prima infanzia e formazione permanente                         
SERVIZI SPERIMENTALI. EDUCATRICE FAMILIARE - EDUCATRICE DOMICILIARE             
7.1 Educatrice familiare                                                        
7.2 Educatrice domiciliare                                                      
SERVIZI RICREATIVI                                                              
SISTEMA INFORMATIVO                                                             
Premessa                                                                        
La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi            
per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n.           
8, di seguito denominata "legge regionale", definisce varie tipologie           
di servizi, indicando per ciascuno di essi le finalita' e le                    
caratteristiche che lo individuano e lo definiscono. Ogni servizio              
infatti e' l'espressione di un progetto pedagogico, che dovra' essere           
intenzionale ed esplicito, nel quale si esprime il sistema dei valori           
a cui si fa riferimento.                                                        
Ogni servizio rappresenta inoltre il luogo concreto in cui il                   
progetto pedagogico si traduce e prende forma in un progetto                    
educativo, in un sistema coerente di azioni grazie alle quali                   
l'intenzionalita' educativa crea le condizioni per promuovere lo                
sviluppo di ciascun bambino reale, tenendo conto delle risorse e                
delle opportunita' che il contesto offre, nonche' dei limiti e dei              
vincoli che pone.                                                               
Denominare e indicare con chiarezza le peculiarita' dei diversi                 
servizi costituisce una premessa indispensabile per una corretta                
interpretazione delle norme.                                                    
Cio' consente di:                                                               
- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per                    
consentire loro di scegliere tra piu' opzioni possibili, in rapporto            
alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica            
di qualita' delle risposte;                                                     
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti               
pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la            
prima infanzia.                                                                 
Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi                    
stabiliti di seguito, va detto che i servizi per l'infanzia sono gia'           
soggetti a numerose e complesse normative tecniche di livello statale           
e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si e' ritenuto                  
pertanto opportuno limitare l'ambito della direttiva all'attuazione             
della legge regionale, in particolare per quanto riguarda la                    
definizione dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al              
funzionamento. In tale modo si intende anche prevedere l'adeguamento            
automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali              
che entreranno in vigore successivamente e raccomandare                         
l'applicazione delle norme di buona tecnica esistenti.                          
Tipologie di servizi                                                            
Nido d'infanzia                                                                 
La legge regionale indica con chiarezza gli obiettivi e le                      
peculiarita' dei nidi d'infanzia e prevede che possano funzionare ed            
essere organizzati con modalita' diversificate, in riferimento sia ai           
tempi di apertura, sia alla loro ricettivita', ferma restando                   
l'elaborazione di progetti educativi specifici in corrispondenza dei            
diversi moduli organizzativi. In rapporto alle scelte educative, ai             
tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi                    
d'infanzia possono essere a tempo pieno o a tempo parziale e ospitare           
un numero di bambini piu' o meno ampio. Quando essi prevedono                   
l'accoglienza di un numero piu' ridotto di bambini, essi vengono                
definiti micro-nidi. I nidi d'infanzia garantiscono la mensa e il               
riposo e dunque comportano anche un'organizzazione piu' complessa.              
Terminologie come "nidi aziendali", "nidi di condominio" o "nidi                
appartamento" non configurano tipologie diverse di servizi; esse                
stanno piuttosto a indicare una collocazione di tali servizi in                 
particolari luoghi o situazioni.                                                
Esistono, tuttavia, altre terminologie che la legge regionale non               
indica, ma che e' utile citare ai fini di una maggiore chiarezza e              
per una migliore comprensione dell'evoluzione delle risposte alle               
nuove esigenze sociali. Ci si riferisce in particolare alle "Sezioni            
primavera". Si tratta della denominazione con la quale vengono                  
indicate le sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia o ad               
altri servizi educativi o scolastici.                                           
Servizi integrativi                                                             
Spazio bambini                                                                  
Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di eta' non            
inferiore all'anno, consente tempi di frequenza piu' ridotti, e'                
privo del servizio di mensa e puo' non disporre di locali specifici             
per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei bambini.                   
Centro per bambini e genitori                                                   
Denominati in passato anche centri-gioco, i centri per bambini e                
genitori hanno come peculiarita' quella di prevedere l'accoglienza              
dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali              
servizi assumono la presenza di questi ultimi come risorsa importante           
per lo svolgimento dell'esperienza.                                             
Servizi sperimentali                                                            
Educatrice familiare                                                            
La legge regionale, nel delineare il sistema dei servizi per la prima           
infanzia, in una logica di qualita' e coerenza degli interventi,                
prevede per tutti gli educatori, indipendentemente dal luogo in cui             
esercitano la loro attivita', il possesso dello stesso titolo di                
studio. Tuttavia, per l'educatrice familiare che opera presso                   
l'abitazione di uno dei bambini (massimo tre) affidati alle sue cure,           
e' importante richiedere, inoltre, un'esperienza lavorativa pregressa           
o quanto meno un tirocinio presso servizi educativi.                            
Si tratta di figure totalmente diverse dalle baby-sitters, alle quali           
le famiglie, per propria scelta, si rivolgono privatamente stabilendo           
con esse, sulla base di accordi privati, le modalita' delle                     
prestazioni, senza alcun obbligo di rispettare particolari requisiti            
nei confronti del sistema pubblico, ne' sostegno economico da parte             
dello stesso.                                                                   
Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare)                 
Tale servizio, che con la L.R. n. 8 del 2004 ha ricevuto una prima              
regolamentazione legislativa (nuovo art. 3, comma 8, L.R. 1/00), e'             
un servizio sperimentale che accoglie al massimo cinque bambini.                
L'educatrice domiciliare puo' svolgere l'attivita' presso il proprio            
domicilio o presso locali in sua disponibilita' o messi a                       
disposizione dal Comune o da altro soggetto.                                    
All'educatrice domiciliare e' richiesta la stessa esperienza                    
lavorativa e dovra' essere garantito lo stesso sostegno formativo in            
itinere previsto per l'educatrice familiare.                                    
Servizi ricreativi                                                              
Anche per i luoghi che offrono ai bambini occasioni estemporanee di             
gioco e di socializzazione si stabilisce un minimo di                           
regolamentazione. Trattandosi di servizi che non prevedono alcuna               
continuita' nell'accoglienza dei bambini (quelli, ad esempio, spesso            
denominati "baby parking", organizzati con la presenza di animatori             
presso i centri commerciali o in occasione di convegni e                        
manifestazioni), non vengono richiesti particolari requisiti, se non            
quelli di sicurezza e igiene.                                                   
Si tratta di opportunita' che, per la loro natura, non rientrano tra            
i servizi educativi per la prima infanzia, in quanto hanno finalita'            
diverse. Tra essi sono da segnalare le ludoteche, che si configurano            
come luoghi che prevedono un'attivita' specializzata per il prestito,           
la promozione e l'utilizzo in sede del giocattolo.                              
Altre tipologie offerte con la denominazione di servizio ricreativo,            
ma piu' assimilabili ai servizi educativi, dovranno essere ricondotte           
alla disciplina corrispondente alle attivita' che si svolgono al loro           
interno, nonche' alle regole previste per i relativi servizi,                   
indicate nella presente direttiva.                                              
NORME COMUNI Al SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA                         
1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture.                    
Collocazione del servizio                                                       
L'art. 25 della legge regionale prevede che i Comuni, con la                    
pianificazione urbanistica, individuino le aree da destinare a                  
servizi per la prima infanzia.Cio' non esclude, naturalmente, la                
possibilita' di iniziative private, per le quali e' tuttavia                    
necessario stabilire alcuni requisiti, anche relativi all'area.                 
L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere                  
individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua                     
raggiungibilita' e qualita' ambientale.                                         
Lo stesso articolo 25 prevede inoltre che l'area sia "adeguatamente             
protetta da fonti di inquinamento": i Comuni provvederanno a tale               
protezione anche tramite misure di organizzazione urbana.                       
In sede di autorizzazione al funzionamento di servizi privati, i                
Comuni indicheranno le misure, anche di carattere strutturale,                  
necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell'inquinamento                
acustico e derivante dal traffico veicolare.                                    
Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati             
ai piani interrati e seminterrati.                                              
Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo                
locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi             
per il personale.                                                               
Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e                 
interrati si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali.                        
Per i servizi funzionanti alla data di approvazione del presente                
atto, come previsto dalla normativa regionale previgente, non sono              
considerati piani seminterrati quelli in cui almeno la meta' del                
perimetro di base sia completamente fuori terra e, per la restante              
parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota           
superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante misurata sulla              
linea  di stacco dell'edificio. In questo caso devono essere adottate           
e periodicamente verificate le migliori tecnologie per la difesa                
dall'umidita'.                                                                  
1.2 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi                  
educativi, degli arredi e dei giochi                                            
Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima                 
infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da           
tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli              
operatori.                                                                      
Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale, la progettazione degli             
spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia            
e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in             
tutte le fasi, le finalita' educative degli stessi. Nell'equipe di              
progettazione deve essere prevista la partecipazione di un                      
coordinatore pedagogico o di un professionista in materia                       
psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalita' citate.                    
1.3 Sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente e tutela del                
benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli              
arredi e dei giochi dei servizi                                                 
Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima                 
infanzia devono:                                                                
- rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e           
di sicurezza, nonche' antisismica vigente;                                      
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di                  
eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali,                      
impiantistiche e di arredo tali da garantire le finalita' di cui al             
punto 1.2;                                                                      
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;                        
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati, salvo                 
quanto disposto al paragrafo 1.1;                                               
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le             
proprie competenze e abilita' motorie in autonomia o in gruppo, e               
prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure             
rispetto ai fattori di rischio.                                                 
In attuazione dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale, i                
requisiti tecnici degli spazi dei servizi educativi interni ed                  
esterni dovranno fare riferimento a quanto previsto nella Parte                 
seconda "Normativa tecnica per l'edilizia" del DPR 6 giugno 2001, n.            
380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in              
materia edilizia" e al Titolo VI "Disposizioni sui requisiti delle              
opere edilizie" della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina                  
generale dell'edilizia" e successive modifiche.                                 
Gli arredi interni ed esterni, le strutture per il gioco e i giochi             
devono garantire le finalita' di cui al paragrafo 1.2.                          
Le esigenze a cui fare riferimento sono:                                        
- sicurezza nell'impiego: non e' consentito l'utilizzo di arredi o              
giochi che abbiano scabrosita', imperfezione nei tagli e smussi, sia            
per le parti in laminato che per le parti in legno duro. Gli arredi e           
i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi             
traumatici;                                                                     
- benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in             
genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici";                         
- sicurezza in caso d'incendio: considerata l'alta concentrazione di            
elementi di arredo in un ambiente che ospita bambini, occorrera'                
impiegare materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non              
producenti gas o vapori derivanti da combustione. In ogni caso                  
dovranno essere rispettate le normative in materia. In particolare,             
gli addetti alla prevenzione incendi dovranno partecipare a corsi di            
prevenzione incendi a "medio rischio", cosi' come previsto dal DM 10            
marzo 1998. I datori di lavoro dovranno, inoltre, prevedere                     
specifiche procedure per le eventuali evacuazioni in caso                       
d'incendio.                                                                     
Le esigenze di cui ai punti precedenti devono essere tradotte                   
dall'ente gestore pubblico in termini di requisiti nei capitolati,              
per l'acquisto mediante gare d'appalto o nelle convenzioni per la               
gestione dei servizi.                                                           
Laddove i progetti educativi lo prevedono, puo' essere consentito               
l'utilizzo di giocattoli e sussidi anche costruiti nel contesto                 
dell'attivita' laboratoriale, a condizione che detti manufatti                  
soddisfino le esigenze di sicurezza di cui ai punti precedenti in               
riferimento ai materiali utilizzati e alle caratteristiche dei                  
prodotti finiti.                                                                
Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono                    
assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli            
la sicurezza dei bambini. Devono inoltre essere favoriti la                     
progettazione bio-climatica della struttura e la riciclabilita' dei             
suoi componenti.                                                                
1.4 Tabelle dietetiche e pasti                                                  
La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti             
gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unita'               
sanitaria locale.                                                               
Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede            
all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il               
termine rimane sospeso (cioe' riprende a decorrere dal momento                  
dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di                   
chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che            
l'Azienda Unita' sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si             
intende approvata.                                                              
La stessa norma prevede inoltre che l'ente gestore adotti procedure             
d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128           
in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano                
priorita' all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano                 
l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi                       
geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico,                
questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di           
alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi              
geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovra' essere                  
fornita al gestore da parte del fornitore. Si ricorda che, per i                
servizi di ristorazione gestiti da enti pubblici o da soggetti                  
privati in regime di appalto o convenzione, e' ora vigente la L.R. 4            
novembre 2002, n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e                    
l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di                  
ristorazione collettiva".                                                       
I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel                   
rispetto delle differenze religiose e culturali, e favorire la                  
graduale introduzione di cibi biologici. I pasti possono essere                 
parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo             
per i bambini di eta' superiore all'anno e, in tal caso, deve essere            
previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al              
numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il                       
mantenimento della qualita' del cibo e la distribuzione dello stesso,           
attraverso modalita' concordate con il centro di produzione pasti               
individuato dal gestore della struttura. Deve altresi' essere                   
assicurata la gradibilita' della refezione.                                     
NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO                           
Requisiti strutturali                                                           
2. Nidi d'infanzia                                                              
2.1. Area: spazi esterni e struttura                                            
La superficie dell'area (superficie fondiaria) garantisce un minimo             
di mq. 45 per posto bambino, di cui almeno mq. 30 per lo spazio                 
esterno. Lo standard dello spazio esterno e' da considerarsi in                 
aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto delle aree di             
parcheggio.                                                                     
Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani           
consolidati lo spazio esterno e' pari almeno a 10 mq. per posto                 
bambino, (indipendentemente dall'area).                                         
Lo spazio esterno deve essere preferibilmente compatto, cioe'                   
estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per                 
essere maggiormente fruibile da parte dei bambini.                              
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabile e tutti           
gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini              
devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.                 
La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere facilmente                 
raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle             
barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.                      
Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche,                    
l'ingresso puo' essere unico. Di norma, la struttura deve garantire             
il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed            
essere articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia                  
collocato su piu' piani dovranno essere adottate tutte le misure                
utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi            
eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve                   
comunque garantire che ogni unita' funzionale minima (sezione) sia              
collocata su un unico piano.                                                    
Nel caso in cui il nido sia collocato in uno stabile che ospita anche           
appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere                       
adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.                
2.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni                            
Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo           
dei bambini, durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di            
utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite              
specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa                          
predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e             
garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalita', della              
sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.                         
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e              
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione                 
libera e il gioco strutturato, in continuita' con gli spazi interni,            
in modo da rispondere alle esigenze delle diverse eta'.                         
Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi                  
esterni non contigui alla struttura del nido computabili nella                  
metratura utile di cui al punto 1.1, che possono essere utilizzati,             
purche' situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati              
con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.                         
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente                   
prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed           
esterno.                                                                        
2.3 Spazi essenziali                                                            
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti             
devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile           
in rapporto al progetto educativo. Gli spazi essenziali sono i                  
seguenti:                                                                       
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a                
ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre                   
prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve               
comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;             
b) unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;            
c) spazi comuni;                                                                
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;                        
e) servizi igienici per bambini e adulti;                                       
f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio, come previsto al               
paragrafo 2.8 del presente allegato;                                            
g) area esterna.                                                                
2.4 Superficie interna                                                          
La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale,              
deve prevedere gli spazi destinati alle attivita' dei bambini e                 
quelli destinati ai servizi generali e alle attivita' degli adulti.             
Gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini                   
(sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno           
della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno           
non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq. per posto bambino,              
intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi              
per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli                  
indicati come essenziali al paragrafo 2.3, e precisamente quelli                
indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e)                      
limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f). Nei            
nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attivita' dei bambini            
non possono essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, intesi come             
superficie utile netta per posto bambino, cui vanno aggiunti gli                
spazi per i servizi generali, secondo quanto detto sopra.                       
Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione             
dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei            
nidi d'infanzia, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di             
bambini superiore alla ricettivita' della struttura nella misura                
massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui           
al paragrafo 6, che andra' calcolato sul numero dei bambini                     
effettivamente iscritti.                                                        
2.5 Ricettivita'                                                                
La ricettivita' minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo                
pieno che a tempo parziale, e' fissata rispettivamente in 21 e 60               
posti bambino. La ricettivita' massima del nido, sia a tempo pieno              
che a tempo parziale, puo' raggiungere il numero di 69 posti bambino,           
purche' la struttura abbia la disponibilita' della superficie di non            
meno di 7,5 mq. per le attivita' dei bambini nei nidi a tempo pieno e           
7 mq. nei nidi a tempo parziale per ogni bambino iscritto, e ferma              
l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate                  
soluzioni organizzative.                                                        
2.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni                            
Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati,                
arredati e attrezzati con riferimento all'unita' funzionale minima              
costituita dalla sezione.                                                       
L'unita' minima e' integrata da altri spazi di uso comune destinati             
alle attivita' individuate nel progetto educativo di riferimento.               
Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per               
attivita' individuali e di grande o piccolo gruppo.                             
Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e                     
attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei                 
genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attivita' del                  
servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.             
2.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)                     
La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze             
evolutive dei bambini e della differenziazione delle attivita',                 
nonche' per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.Le sezioni            
sono distinte per fasce di eta' omogenea, ma sono possibili                     
organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti educativi.             
La struttura del nido d'infanzia puo' articolarsi su piu' sezioni, in           
relazione alla capienza della struttura stessa e all'eta' e al numero           
dei bambini iscritti.                                                           
Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attivita' individuali           
e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze                  
motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla                  
dipendenza alle autonomie.                                                      
Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in            
spazi funzionalmente collegati e attrezzati.                                    
Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non                  
esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori             
condizioni di igienicita' e fruibilita' compatibili con il sonno.               
I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio           
di piu' sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di               
esse.                                                                           
I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca           
lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni           
sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come                 
riferimento anche le diverse eta'.                                              
2.8 Servizi generali                                                            
La funzionalita', l'igiene, e i diritti dei lavoratori nel nido                 
d'infanzia devono essere assicurati da un insieme di servizi generali           
dimensionati e attrezzati in conformita' alle norme vigenti in                  
materia e ai regolamenti edilizi locali. Dotazioni essenziali:                  
1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC.            
In caso sia presente una cucina con preparazione pasti e' necessario,           
all'interno dei servizi per il personale, un antibagno con lavabo e             
una doccia;                                                                     
2. un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di               
pulizia, e uno spazio chiuso per la biancheria sporca, solo nel caso            
in cui si utilizzi biancheria fornita dal nido;                                 
3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi               
alle procedure di somministrazione pasti;                                       
4. almeno un terminale di distribuzione - o cucinetta - adeguatamente           
attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in                
multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti in                    
monoporzione e' sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e             
inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di               
attrezzature minime. E' richiesta una cucina, dimensionata e                    
attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in                
materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti             
all'interno. Tale modalita' di somministrazione e' comunque                     
obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici                 
mesi;                                                                           
5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato           
per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato                   
esclusivamente materiale a perdere;                                             
6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente            
dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano                    
interferenze con gli spazi destinati alle attivita' educative. Nel              
caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio                 
dispensa puo' essere compreso all'interno del terminale stesso;                 
7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria                  
pulita, se si utilizza biancheria fornita dal nido;                             
8. un locale per la preparazione del materiale didattico, i colloqui            
con i genitori e le attivita' amministrative.                                   
In considerazione delle diverse specificita' dei regolamenti edilizi            
locali non e' possibile stimare uno standard di riferimento per il              
dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di               
autorizzazione al funzionamento, il gestore dovra' dimostrare la                
conformita' degli spazi alle normative vigenti in funzione delle                
modalita' gestionali adottate.                                                  
3. Micro-nido                                                                   
3.1 Spazi esterni e struttura                                                   
Lo spazio esterno e' pari ad almeno 10 mq. per posto bambino ed e' da           
considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto           
delle aree di parcheggio.                                                       
Lo spazio esterno deve essere preferibilmente compatto, cioe'                   
estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per                 
essere maggiormente fruibile da parte dei bambini.                              
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabili e tutti           
gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini              
devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.                 
La struttura destinata a micro-nido deve essere facilmente                      
raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle             
barriere architettoniche e deve avere un ingresso indipendente.                 
Per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi                     
l'ingresso puo' essere unico. Di norma, inoltre, la struttura deve              
garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a                 
pianterreno ed essere articolata su un unico livello.                           
Qualora il servizio sia collocato su piu' piani dovranno essere                 
adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la                    
sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria               
gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unita'                 
funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano.                    
Nel caso in cui il micro-nido sia collocato in uno stabile che ospita           
anche appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere                 
adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.                
3.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni                            
Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo           
dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato in orario di                 
chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di altri            
soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e                   
soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della            
funzionalita', della sicurezza e dell'organizzazione del servizio               
educativo.                                                                      
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e              
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione                 
libera e il gioco strutturato, in continuita' con gli spazi interni,            
in modo da rispondere alle esigenze delle diverse eta'.                         
Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi                  
esterni non contigui alla struttura del micro-nido, che possono                 
essere utilizzati, purche' situati nelle immediate vicinanze della              
stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei               
bambini.                                                                        
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente                   
prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed           
esterno.                                                                        
3.3 Spazi essenziali                                                            
Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti             
devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile           
in rapporto al progetto educativo.                                              
Gli spazi essenziali sono i seguenti:                                           
a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a                
ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre                   
prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve               
comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;             
b) una o piu' unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo             
di bambini;                                                                     
c) spazi comuni;                                                                
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;                        
e) servizi igienici per bambini e adulti;                                       
f) cucina o terminale di cucina o altro spazio come previsto al                 
paragrafo 3.8 del presente allegato;                                            
g) area esterna.                                                                
3.4 Superficie interna                                                          
La superficie interna del micro-nido, anche a tempo parziale, deve              
prevedere gli spazi destinati alle attivita' dei bambini e quelli               
destinati ai servizi generali e alle attivita' degli adulti.                    
Gli spazi destinati specificamente alle attivita' dei bambini nei               
micro-nidi a tempo pieno non possono comunque essere inferiori a 7              
mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui                
vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno                   
comprendere almeno quelli indicati come essenziali al paragrafo 3.3,            
e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla           
lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla                 
lettera f).                                                                     
Nei micro-nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attivita'              
dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi           
all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non                  
possono essere inferiori a 6,5 mq. per posto bambino, intesi come               
superficie utile netta, cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi              
generali, secondo quanto detto sopra.                                           
Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione             
dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei            
micro-nidi, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di                  
bambini superiore alla ricettivita' della struttura nella misura                
massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui           
al paragrafo 6, che andra' calcolato sul numero dei bambini                     
effettivamente iscritti.                                                        
3.5 Ricettivita'                                                                
La ricettivita' minima e massima del micro-nido sia a tempo pieno che           
a tempo parziale, e' fissata rispettivamente in 6 e 20 posti                    
bambino.                                                                        
3.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni                            
Gli spazi interni del micro-nido devono essere organizzati, arredati            
e attrezzati con riferimento all'unita' funzionale minima costituita            
dalla sezione.                                                                  
L'unita' minima e' integrata da altri spazi di uso comune destinati             
alle attivita' individuate nel progetto educativo di riferimento.               
Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per               
attivita' individuali e di grande o piccolo gruppo.                             
Gli spazi del micro-nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e               
attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei                 
genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attivita' del                  
servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.             
3.7 Organizzazione delle unita' funzionali minime (sezioni)                     
La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze             
evolutive dei bambini e della differenziazione delle attivita',                 
nonche' per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.                      
La struttura del micro-nido puo' articolarsi su piu' sezioni, in                
relazione alla capienza della struttura stessa e all'eta' e al numero           
dei bambini iscritti.                                                           
Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attivita' individuali           
e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze                  
motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla                  
dipendenza alle autonomie.                                                      
Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in            
spazi funzionalmente collegati e attrezzati.                                    
Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non                  
esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori             
condizioni di igienicita' e fruibilita' compatibili con il sonno.               
I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio           
di piu' sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di               
esse.                                                                           
I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca           
lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni           
sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come                 
riferimento anche le diverse eta'.                                              
3.8 Servizi generali                                                            
La funzionalita', l'igiene, e i diritti dei lavoratori nel micro-nido           
devono essere assicurati da un insieme di servizi generali                      
dimensionati e attrezzati in conformita' alle norme vigenti in                  
materia e ai regolamenti edilizi locali.Dotazioni essenziali:                   
1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC.            
In caso sia presente una cucina con preparazione pasti e' necessario,           
all'interno dei servizi per il personale, un antibagno con lavabo e             
una doccia;                                                                     
2. uno spazio o locale destinato a deposito per attrezzature e                  
materiali di pulizia, e uno spazio chiuso per la biancheria sporca;             
3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi               
alle procedure di somministrazione pasti;                                       
4. almeno un terminale di distribuzione - o cucinetta -                         
adeguatamente attrezzato, a servizio della somministrazione di pasti            
forniti in multiporzione dall'esterno, in caso di fornitura di pasti            
in monoporzione e' sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato            
e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di             
attrezzature minime. E' richiesta una cucina, dimensionata e                    
attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in                
materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti             
all'interno. Tale modalita' di somministrazione e' comunque                     
obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici                 
mesi;                                                                           
5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato           
per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato                   
esclusivamente materiale a perdere;                                             
6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente            
dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano                    
interferenze con gli spazi destinati alle attivita' educative. Nel              
caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio                 
dispensa puo' essere compreso all'interno del terminale stesso;                 
7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria                  
pulita;                                                                         
8. un locale o uno spazio per la preparazione del materiale                     
didattico, i colloqui con i genitori e l'attivita' amministrativa.              
In considerazione delle diverse specificita' dei regolamenti edilizi            
locali non e' possibile stimare uno standard di riferimento per il              
dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di               
autorizzazione al funzionamento, il gestore dovra' dimostrare la                
conformita' degli spazi alle normative vigenti in funzione delle                
modalita' gestionali adottate.                                                  
4. Servizi integrativi                                                          
La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e              
prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di                  
flessibilita' al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.              
Nell'ottica di tali opportunita', differenziate e mirate alle                   
specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono:            
- lo spazio bambini                                                             
- il centro per bambini e genitori.                                             
A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia, all'interno              
dei servizi integrativi non e' prevista la somministrazione di pasti.           
In tali servizi puo' essere prevista la merenda, sia in ragione del             
numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa           
di questo momento della giornata.                                               
4.1 Spazio bambini                                                              
Si tratta della tipologia di servizio destinata a bambini di eta'               
pari o superiore ai dodici mesi che non offre il servizio di mensa e            
neppure il riposo pomeridiano e che prevede un tempo di frequenza               
piu' ridotto nell'arco della giornata (massimo 5 ore di mattina                 
oppure di pomeriggio).                                                          
La struttura degli spazi bambini ha una ricettivita' massima di 50              
bambini contemporaneamente.                                                     
Negli spazi esterni e' richiesta una superficie di almeno 8 mq. per             
posto bambino.                                                                  
Lo standard e' da considerarsi in aggiunta all'area di sedime.                  
Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e              
attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione                 
libera e il gioco strutturato, in continuita' con gli spazi interni,            
in modo da rispondere alle esigenze delle diverse eta'.                         
Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi                  
esterni non contigui alla struttura, che possono essere utilizzati,             
purche' situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati              
con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.                         
La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq. per posto bambino           
per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attivita'           
dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in               
rapporto al numero di bambini.                                                  
Gli spazi essenziali sono i seguenti:                                           
a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela                    
microclimatica;                                                                 
b) unita' funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;            
c) spazi comuni;                                                                
d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;                        
e) servizi igienici per bambini e adulti;                                       
f) spazio per la preparazione della merenda;                                    
g) area esterna.                                                                
I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il                
personale, i locali per l'igiene, distinti per adulti e bambini. I              
locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati             
secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore            
ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento             
alle diverse eta'.                                                              
Gli spazi e le attivita' devono essere organizzati per gruppi di                
bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'eta', al            
tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed                 
essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per                    
l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per           
lo svolgimento delle attivita' educative.                                       
Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la             
preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato,                
anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai               
bambini.                                                                        
Poiche' i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la             
struttura puo' non disporre di locali specifici per il sonno;                   
tuttavia, data la fascia di eta' dei bambini accolti, deve esser                
previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la           
necessita'.                                                                     
4.2 Centro per bambini e genitori                                               
Ciascun centro per bambini e genitori deve avere una ricettivita' che           
consenta la piena partecipazione alle attivita' di gioco, incontro e            
comunicazione specificamente organizzate per i bambini e per gli                
adulti, cosi' come indicato all'art. 3, comma 3 della legge                     
regionale, prevedendo momenti di attivita' anche separati per bambini           
e genitori. Ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una            
carta del servizio) che attribuisca la responsabilita' agli educatori           
e agli adulti accompagnatori.                                                   
La superficie interna utile netta prevede almeno 5,5 mq. per posto              
bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attivita' dei              
bambini e degli adulti e spazi generali dimensionati in rapporto al             
numero di bambini. Gli spazi essenziali sono:                                   
a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela                    
microclimatica;                                                                 
b) zone comuni per le attivita' rivolte congiuntamente ai bambini e             
agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;                           
c) servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni           
e per i bambini;                                                                
d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e                    
materiali di pulizia.                                                           
Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere            
adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da                  
facilitare le operazioni del personale.                                         
5. Polo per l'infanzia e utilizzo di altri spazi                                
5.1 Polo per l'infanzia                                                         
Si definisce polo per l'infanzia una struttura all'interno della                
quale trovano spazio oltre al nido o al micro-nido una o piu'                   
tipologie di servizi o scuole per bambini (spazio bambini, centro per           
bambini e genitori, scuola per l'infanzia, scuola primaria).                    
In un polo per l'infanzia i servizi generali con le stesse funzioni             
possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il              
dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalita' dei              
diversi servizi.                                                                
Gli spazi comuni destinati ad attivita' educative possono                       
rappresentare un'opportunita' per il gioco e l'incontro tra gruppi di           
bambini di eta' diversa, all'interno di una progettazione condivisa             
che coinvolge i diversi servizi presenti nella struttura. Tali spazi            
dovranno essere dotati di arredi e attrezzature appropriati per                 
ciascuna delle comunita' presenti e dovranno essere fruiti in modo              
articolato, per gruppi di bambini di eta' mista o di eta' omogenea,             
secondo una scansione oraria programmata.                                       
Tali spazi saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli            
standard previsti specificatamente per le attivita' dei bambini nei             
servizi educativi per la prima infanzia.                                        
5.2 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la                
prima infanzia                                                                  
I servizi educativi per la prima infanzia possono essere ubicati                
nello stesso stabile o nelle vicinanze di servizi o strutture                   
ricreativi o sportivi, scuole secondarie, centri per le famiglie. In            
tal caso e' consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima            
infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che cio'                  
avvenga in orari diversi e sia garantita la sicurezza e l'igiene                
degli spazi utilizzati. Le superfici appartenenti agli altri servizi            
non sono conteggiate tra quelle richieste dalla presente direttiva ai           
fini dell'autorizzazione al funzionamento.                                      
Requisiti organizzativi                                                         
6. Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini                   
iscritti                                                                        
Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini e' uno dei                
principali elementi che concorrono a determinare la qualita' dei                
servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una              
serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che           
tengono conto della natura del servizio offerto, delle                          
caratteristiche della struttura, del numero, dell'eta', delle                   
caratteristiche dei bambini accolti, nonche' dei tempi di apertura              
dei servizi.                                                                    
I nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un             
orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a                
tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle           
otto ore.                                                                       
Con particolare riferimento all'eta' dei bambini e ai tempi                     
dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti               
numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai                
servizi generali, ferme restando le condizioni di maggior favore                
previste nei contratti di lavoro.                                               
Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino             
si intende ogni bambino iscritto.                                               
Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi               
d'infanzia, e' il seguente:                                                     
a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni            
di bambini di eta' compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi           
a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;                                  
b) non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di           
bambini di eta' compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a             
tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a             
tempo parziale;                                                                 
c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore nei nidi e nelle            
sezioni di nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche                  
aggregate a scuole dell'infanzia, che accolgano esclusivamente                  
bambini in eta' compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi. E'              
consentito mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i             
bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 21           
mesi entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro                    
inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista              
per l'accesso dei bambini in eta'.                                              
Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre           
distinguere a seconda che le attivita' di cucina, pulizia, guardaroba           
ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo           
di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attivita'                 
vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra             
addetti ai servizi generali e bambini non puo' essere superiore a un            
addetto ogni ventuno bambini, escluso il personale di cucina.                   
Tale rapporto potra' variare qualora le attivita' di cui sopra                  
vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.                        
6.1 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini              
iscritti                                                                        
Nello spazio bambini, in considerazione dell'eta' degli utenti                  
accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto                  
numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto               
bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti           
solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la                
fascia di eta' tra i ventiquattro e i trentasei mesi.                           
Nel centro per bambini e genitori, in considerazione delle                      
caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle             
attivita', il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti            
in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non           
deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni                    
educatore.                                                                      
6.2 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini             
Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e               
bambini e tenendo conto della presenza di entrambi, va assicurata la            
necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure            
della stessa qualifica e profilo professionale.                                 
Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che           
si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio                 
socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravita dei casi,              
nelle sezioni di nido, nel micro-nido, nello spazio bambini e nei               
servizi sperimentali in cui essi sono inseriti puo' essere stabilita            
la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in                      
alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con              
orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.                         
6.3 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi             
educativi per la prima infanzia e formazione permanente                         
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 1044/71 e in attesa dell'emanazione            
dei provvedimenti previsti dall'art. 129 del DLgs 31 marzo 1998, n.             
112, nonche' della normativa conseguente alla sentenza della Corte              
costituzionale n. 370 del 2003 e n. 320 del 2004, che hanno affermato           
che la disciplina dei nidi d'infanzia ricade "nell'ambito della                 
materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase prescolare             
del bambino)", i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di            
educatore per i servizi educativi per la prima infanzia sono i                  
seguenti:                                                                       
- diploma di maturita' magistrale;                                              
- diploma di maturita' rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;             
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado                
preparatorio;                                                                   
- diploma di dirigente di comunita';                                            
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunita'              
infantile;                                                                      
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;                        
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.            
Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli             
per l'accesso:                                                                  
- diploma di laurea in Pedagogia;                                               
- diploma di laurea in Scienze dell'educazione;                                 
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;                       
- lauree specialistiche equipollenti ai sensi del decreto                       
interministeriale 5 maggio 2004;                                                
- diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto             
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000;            
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;             
- master universitari di primo e di secondo livello e corsi di                  
perfezionamento di alta formazione purche' vertenti su tematiche                
educative per l'infanzia;                                                       
- altri corsi di alta formazione (post-laurea) di almeno 600 ore                
vertenti su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri            
riconosciuti o accreditati dalle Regioni.                                       
Salvo quanto previsto dalla normativa statale, a far tempo dall'1               
gennaio 2010 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di            
laurea. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per           
il personale che ha prestato servizio entro tale termine.                       
Il personale, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter                
fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo            
con il coordinamento pedagogico provinciale e con gli istituti di               
studio e di ricerca, nonche' di una formazione su ambiti specifici,             
che consentano un intervento coerente in particolare in caso di                 
bambini disabili o in situazione di difficolta'.                                
SERVIZI SPERIMENTALI. EDUCATRICE FAMILIARE - EDUCATRICE DOMICILIARE             
7. Servizi sperimentali                                                         
L'art. 3, comma 7 della legge regionale, nel testo modificato dalla             
L.R. n. 8 del 2004, prevede che gli Enti locali e la Regione                    
promuovano sperimentazioni di servizi per l'infanzia "in particolari            
situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti           
bisogni".                                                                       
La nuova norma, che separa la categoria dei servizi sperimentali da             
quella dei servizi integrativi, elimina il riferimento                          
all'adeguamento del servizio alle esigenze evolutive ed educative dei           
bambini ed ai bisogni delle famiglie, in quanto queste                          
caratteristiche devono essere proprie di tutti i servizi, anche di              
quelli "tradizionali".                                                          
La sperimentalita' e' invece giustificata da particolari situazioni             
oggettive: a titolo di esempio la collocazione in area montana o                
collinare, o in piccoli insediamenti abitativi che giustifica servizi           
numericamente piu' piccoli; l'esistenza di liste d'attesa che                   
impongono di percorrere piu' soluzioni, organizzativamente meno                 
gravose dei servizi tradizionali; una forte presenza di famiglie                
immigrate, potenzialmente prive di reti parentali e con situazioni              
lavorative particolari. Naturalmente qui si sono voluti evidenziare             
solo alcuni esempi di situazioni che certamente giustificano                    
l'adozione di servizi sperimentali, senza alcuna pretesa di esaurirne           
la categoria, per sua natura aperta e da valutare caso per caso.                
Ai servizi sperimentali, in quanto servizi educativi per la prima               
infanzia, si applica comunque il comma 1 dell'art. 16 della legge               
regionale, che prevede l'autorizzazione al funzionamento, ad                    
esclusione del servizio di educatrice familiare che svolge la sua               
opera presso la casa dei bambini.                                               
L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualita' dei               
servizi, impone di stabilire i requisiti imprescindibili, anche per i           
servizi sperimentali, che sono:                                                 
- il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente             
per il personale educatore;                                                     
- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrita' e               
all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente                    
direttiva, qualora il servizio non si svolga presso il domicilio                
delle famiglie;                                                                 
- il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e                 
bambini, correlato al contesto ambientale e organizzativo del                   
servizio e in analogia con quanto previsto per i servizi indicati               
nella presente direttiva.                                                       
Nel caso di iniziative sperimentali occorre che il Comune ne tenga              
costantemente informata la Regione: i Comuni che intendono attivare             
le sperimentazioni propongono questa forma di servizio alle famiglie            
con bambini in eta' 0-3 anni, adottando le necessarie modalita' di              
informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e                         
l'aggregazione tra genitori.                                                    
Nel caso l'iniziativa provenga da un soggetto privato, questo dovra'            
informarne il Comune.                                                           
La Regione a sostegno della realizzazione di servizi sperimentali               
puo' prevedere contributi nel proprio bilancio, la cui entita' e'               
definita annualmente con atto amministrativo.                                   
I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa in rete dei            
servizi sperimentali con i nidi d'infanzia e gli altri servizi                  
integrativi attraverso i seguenti strumenti:                                    
- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la                   
partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli            
altri servizi per l'infanzia del territorio;                                    
- la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche                 
qualificate (coordinatori pedagogici);                                          
- la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatrici ai              
servizi integrativi e al nido;                                                  
- la formazione e l'informazione delle famiglie sulle tematiche                 
relative alla crescita dei figli e in particolare a quelle della                
sicurezza e della alimentazione, anche in considerazione della                  
specificita' organizzativa di questi servizi.                                   
7.1 Educatrice familiare                                                        
L'educatrice familiare e' un servizio sperimentale da avviarsi nei              
comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi           
presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una              
delle famiglie che fruiscono del servizio.                                      
Nei comuni ubicati in Comunita' Montane il servizio di educatrice               
familiare puo' essere attuato anche in assenza di altri servizi                 
educativi nel territorio comunale, a condizione che il Comune di                
ubicazione garantisca il coordinamento pedagogico e la formazione               
delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni e             
altri soggetti gestori.                                                         
Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al             
possesso dei titoli di studio indicati sopra, deve avere svolto                 
presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o             
di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di formazione, anche            
svolta in servizio.                                                             
Sono fatti salvi i corsi organizzati sulla base della normativa                 
precedente.                                                                     
Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non puo' essere              
superiore a tre.                                                                
Occorre altresi' che il Comune le garantisca un supporto costante               
tramite colloqui di sostegno ed uno stretto collegamento con il                 
coordinamento pedagogico, nonche' momenti formativi in itinere. Le              
ragioni sono molteplici: il contesto familiare nel quale operano tali           
figure non prevede lo scambio quotidiano e il sostegno reciproco con            
altri educatori che il nido e i servizi integrativi consentono.                 
La necessita' di stabilire relazioni con le famiglie richiede                   
capacita' organizzative e una professionalita' che va garantita e               
sostenuta nel tempo, attraverso azioni specifiche che i Comuni, anche           
con il sostegno della Regione, sono chiamati ad assicurare.                     
Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in                
ragione dell'eta' dei bambini, scelgono la stessa educatrice che                
svolgera' il servizio presso il domicilio di uno dei bambini,                   
concordato tra le famiglie medesime.                                            
Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con             
l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalita'                   
organizzative del servizio.                                                     
Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del           
contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un                 
contributo.                                                                     
7.2 Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare)             
Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore,                
oltre al possesso dei titoli di studio indicati sopra, deve avere               
svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di                 
servizio o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di                   
formazione, anche svolta in servizio.                                           
Sono fatti salvi i corsi per educatrice familiare organizzati sulla             
base della normativa precedente.                                                
Il servizio potra' ospitare, ordinariamente, al massimo 5 bambini.              
Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola               
educatrice, il soggetto gestore dovra' indicare una persona                     
reperibile in caso di necessita'.                                               
Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a               
condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei           
bambini pari almeno a 8 mq. per posto bambino.                                  
Il servizio dovra' disporre di locali e spazi organizzati in modo da            
garantire accoglienza, gioco, preparazione e somministrazione pasti,            
riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo               
svolgimento delle diverse attivita'. Dovra' essere dotato almeno di             
un terminale di distribuzione - o cucinetta - adeguatamente                     
attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione            
dall'esterno, che puo' coincidere con la cucina della casa di                   
abitazione dell'educatrice. In caso di fornitura di pasti in                    
monoporzione e' sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e             
inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di               
attrezzature minime. E' richiesta una cucina, dimensionata e                    
attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in                
materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti             
all'interno. Tale modalita' di somministrazione e' comunque                     
obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici                 
mesi.                                                                           
La dieta andra' concordata con l'AUSL competente. E' consentito che             
gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati               
solo per bambini di eta' superiore ai dodici mesi.                              
Per quanto riguarda i servizi igienici, e' necessaria la                        
disponibilita' di un locale da bagno dedicato ai bambini dotato di:             
- un WC piccolo;                                                                
- una vasca lavamani bassa;                                                     
- una vaschetta per lavare i bambini;                                           
- un fasciatoio.                                                                
SERVIZI RICREATIVI                                                              
I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale sono               
ubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai bambini, con             
carattere di estemporaneita' ed occasionalita', attivita' di gioco              
guidate da personale adulto con funzioni di animazione.                         
Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso da quello dei           
servizi educativi; pertanto la legge regionale non fissa per essi               
requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di                   
tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.                        
Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i                  
servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27,               
commi 2 e 3 della legge regionale e quelle della presente direttiva             
in materia di sicurezza, igiene e funzionalita' dell'ambiente, tutela           
del benessere (paragrafo 1.3).                                                  
Il diverso regime si giustifica proprio in virtu' delle differenti              
finalita' delle attivita' che vi si svolgono e, conseguentemente, del           
diverso rapporto che lega nei due casi i bambini al personale e alle            
strutture, nonche' del tempo di permanenza nelle stesse.                        
I servizi ricreativi non necessitano di autorizzazione al                       
funzionamento, e, conseguentemente, non devono possedere i requisiti            
richiesti dalla legge per ottenerla, ne' quelli strutturali (esclusi            
quelli relativi alla sicurezza e alla salute dei bambini), ne' quelli           
organizzativi, ivi compreso il possesso dei titoli di studio elencati           
al paragrafo 6.3 del presente allegato per i soli servizi educativi.            
I caratteri di estemporaneita' ed occasionalita', caratteristici dei            
servizi ricreativi e idonei a differenziarli da quelli educativi non            
possono essere definiti esattamente, sia a causa della varieta' di              
tipologie esistenti, sia perche' si tratta di caratteristiche non               
misurabili con assoluta precisione. E' tuttavia possibile fornirne              
alcuni indicatori, che occorrera' comunque valutare in rapporto a               
ciascun singolo caso.                                                           
Il servizio ricreativo si caratterizza per una periodicita' massima             
di due giorni alla settimana e una frequenza giornaliera massima di             
tre ore.                                                                        
All'interno dei servizi ricreativi e' fatto divieto di erogare il               
servizio di mensa.                                                              
Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche               
quotidianamente, in occasione di vacanze, in localita' turistiche a             
favore di famiglie e bambini in villeggiatura, a condizione che non             
abbiano durata superiore a due, tre settimane e non prevedano un                
tempo di frequenza giornaliera superiore a tre-quattro ore.                     
Si ricorda che l'art. 21 della legge regionale prevede la sanzione da           
2.000,00 a 10.000,00 Euro per il soggetto gestore di servizio                   
ricreativo che non abbia presentato la denuncia di inizio attivita'.            
Gli spazi dei servizi ricreativi, gli arredi ed i giochi devono avere           
caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il                    
benessere dei bambini e degli operatori.                                        
Le esigenze a cui fare riferimento sono:                                        
- sicurezza nell'impiego: non e' consentito l'utilizzo di arredi o              
giochi che abbiano scabrosita', imperfezione nei tagli e smussi, sia            
per le parti in laminato che per le parti in legno duro. Gli arredi e           
i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi             
traumatici;                                                                     
- benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in             
genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici";                         
- sicurezza in caso d'incendio: considerata l'alta concentrazione di            
elementi di arredo in un ambiente che ospita bambini, occorrera'                
impiegare materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non              
producenti gas o vapori derivanti da combustione. In ogni caso                  
dovranno essere rispettate le normative in materia.                             
SISTEMA INFORMATIVO                                                             
Ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge regionale,                  
Regione ed Enti locali concordano, in collaborazione con le                     
organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema                   
informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di           
dati relativi ai servizi per la prima infanzia.                                 
I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla                
Regione, alle Province e ai Comuni i dati necessari per la                      
implementazione del sistema.                                                    
I Comuni informano altresi' le competenti Aziende sanitarie locali              
delle autorizzazioni di servizi educativi per la prima infanzia                 
concesse.                                                                       
ALLEGATO B                                                                      
Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi           
per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attivita' di                
verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Servizi                      
ricreativi: denuncia di inizio attivita' e vigilanza.                           
1. Autorizzazione                                                               
2. Domanda                                                                      
3. Organismo tecnico-collegiale                                                 
4. Procedure e tempi di risposta                                                
5. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento                        
6. Attivita' di vigilanza                                                       
7. Sanzioni                                                                     
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento                     
9.                                                                              
Commissione tecnica provinciale 9.1. Composizione 9.2. Attivita' di             
verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici                               
10. Servizi sperimentali                                                        
11. Servizi ricreativi                                                          
1. Autorizzazione                                                               
Sara' rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi                   
educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che               
soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e              
nell'Allegato A della presente direttiva.                                       
Sara' rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle                  
prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovra'                
prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la            
prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino                       
parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che            
tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.             
Sara' negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di           
requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli              
spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio. Sara'             
negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura           
e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al             
punto 1.1 dell'Allegato A della presente deliberazione.                         
In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di             
un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia              
funzionante, l'attivita' non viene interrotta nelle more del rilascio           
dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza                
pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.                               
2. Domanda                                                                      
La domanda e' presentata dal gestore o dal legale rappresentante al             
Comune nel cui territorio e' collocato il servizio e contiene:                  
- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo,                 
recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;                    
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;                
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per             
il quale e' richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una                      
indicazione chiara, la richiesta non puo' essere accettata, salvo               
quanto indicato al paragrafo 10 (Servizi sperimentali);                         
- sede del servizio.                                                            
Alla domanda e' allegata la seguente documentazione:                            
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi                  
dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle                      
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione           
amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale                     
rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: -           
il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'Allegato A della            
presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende                  
attivare, in relazione al numero di bambini accolti; - i requisiti              
organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, eta' e                
numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con relativo           
titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del                     
personale, contratto di lavoro applicato al personale); - per i soli            
servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformita'              
alle previsioni dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge                   
regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi; - la               
rispondenza degli arredi e dei giochi all'eta' dei bambini e alle               
previsioni del paragrafo 1.3 dell'Allegato A della presente                     
direttiva; - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata             
all'aggiornamento, alla programmazione delle attivita' educative e              
alla promozione della partecipazione delle famiglie; - la copertura             
assicurativa del personale e dell'utenza;                                       
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico              
approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o            
dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli               
spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia            
e' conforme all'ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;             
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico              
approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o            
dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei                   
seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio:                  
certificato di conformita' edilizia e agibilita' (art. 21, L.R.                 
31/02) oppure dichiarazione di conformita' contenuta nella scheda               
tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo             
relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative                 
previgenti alla L.R. 31/02;                                                     
d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico              
approvato con DPR 28/12/2000,n. 445 resa da un tecnico abilitato che            
attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la               
normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza,              
nonche' antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3                      
dell'Allegato A della presente direttiva, in base alla tipologia del            
servizio che si intende attivare;                                               
e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi            
interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea             
possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in           
particolare: - superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile,            
denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il                   
servizio; - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni; -                
piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di              
fuga e di sicurezza;                                                            
f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'AUSL per i            
servizi che prevedono il pasto;                                                 
g) piano di autocontrollo, di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155                
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene            
dei prodotti alimentari", anche redatto secondo le metodologie                  
semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 717            
del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.                             
In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica,           
edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intende qui                
prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie,                  
statali, regionali e locali che entreranno in vigore                            
successivamente.                                                                
3. Organismo tecnico-collegiale                                                 
I Comuni con proprio atto disciplinano la competenza al rilascio                
dell'autorizzazione al funzionamento e l'attribuzione delle funzioni            
di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia.                       
A livello comunale o, preferibilmente, sovracomunale e' istituito un            
organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto               
all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.                          
L'organismo collegiale sara' istituito con atto formale nel quale               
saranno indicate:                                                               
a) la composizione dello stesso;                                                
b) l'attribuzione della presidenza a uno dei suoi componenti;                   
c) le modalita' di funzionamento.                                               
Nella composizione dovranno essere previste figure competenti almeno            
nei seguenti ambiti:                                                            
a) pubblica istruzione o servizi sociali, a seconda dell'appartenenza           
di settore dei servizi educativi per la prima infanzia;                         
b) edilizia;                                                                    
c) educativo-pedagogico;                                                        
d) igienico-sanitario (tecnico designato dall'Azienda Unita'                    
sanitaria locale competente).                                                   
4. Procedure e tempi di risposta                                                
L'Amministrazione comunale stabilisce il termine entro il quale e'              
tenuta a fornire risposta alla domanda di autorizzazione. Tale                  
termine non puo' essere superiore a novanta giorni e puo' essere                
sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per                 
fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili             
al rilascio dell'autorizzazione.                                                
L'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione, verificata la                
rispondenza alle norme, la completezza della domanda e della                    
documentazione prodotta, trasmette l'istanza, corredata degli atti              
istruttori e di eventuali osservazioni, alla Commissione tecnica                
provinciale di cui al paragrafo 9.                                              
La Commissione puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al Comune,             
che risponde senza indugio.                                                     
La Commissione esprime il proprio parere al Comune entro trenta                 
giorni dal ricevimento della documentazione o entro il tempo                    
strettamente necessario al richiedente per fornire l'ulteriore                  
documentazione  indispensabile per l'espressione del parere o i                 
chiarimenti richiesti.                                                          
Trascorso tale termine senza risposta, si prescinde dal parere della            
Commissione.                                                                    
Acquisito il parere della Commissione tecnica provinciale, o                    
trascorso tale termine senza risposta, l'organo deputato al rilascio            
dell'autorizzazione emette il provvedimento finale, secondo quanto              
previsto al paragrafo 1 del presente allegato.                                  
Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non                   
risponda entro il termine di novanta giorni - o entro il superiore              
termine conseguente alle eventuali sospensioni -  il richiedente ha             
diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.                
E' comunque fatto salvo il potere del Comune di applicare le sanzioni           
conseguenti alla mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per                 
l'autorizzazione.                                                               
5. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento                        
L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e puo'                 
essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare            
al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da           
idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi               
dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza              
dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalla presente                   
direttiva e dalla normativa vigente.                                            
Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle              
condizioni per l'autorizzazione.                                                
E' facolta' del Comune chiedere il parere della Commissione tecnica             
provinciale sulle richieste di rinnovo.                                         
6. Attivita' di vigilanza                                                       
L'attivita' di vigilanza, che costituisce un obbligo per                        
l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera              
a), nonche' dell'art. 9 della legge regionale, e' svolta dallo stesso           
organismo tecnico-collegiale o da altro organismo indicato nell'atto            
del Comune di cui al paragrafo 3.                                               
I Comuni devono individuare le modalita' di esercizio della vigilanza           
ed i soggetti ad essa preposti. In caso di ispezione o sopralluogo              
deve essere prevista la redazione di un verbale.                                
7. Sanzioni                                                                     
La L.R. n. 8 del 2004 ha profondamente innovato il sistema                      
precedente, prevedendo sanzioni specifiche, in caso di mancanza di un           
singolo requisito necessario all'autorizzazione, cosi' come di                  
mancanza dell'atto autorizzatorio (vedi il nuovo art. 21 della legge            
regionale).                                                                     
In caso di servizio attivato a seguito di silenzio-assenso, possono             
essere applicate le sanzioni relative alla mancanza dei singoli                 
requisiti necessari per l'autorizzazione, con esclusione della                  
sanzione per mancanza di autorizzazione.                                        
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento                     
L'autorizzazione al funzionamento comporta:                                     
a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attivita' di              
vigilanza da parte del competente organismo comunale o                          
sovracomunale;                                                                  
b) l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune qualsiasi                  
variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire              
l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di                       
autorizzazione;                                                                 
c) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema               
informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, di cui                 
all'art. 15 della legge regionale.                                              
9. Commissione tecnica provinciale                                              
Ai sensi dell'art. 23, L.R. 1/00, presso ciascuna Provincia e'                  
istituita una Commissione tecnica con funzioni consultive.                      
9.1 Composizione                                                                
La composizione della Commissione tecnica provinciale e' gia'                   
descritta analiticamente al comma 1 dell'art. 23 della legge                    
regionale.                                                                      
Alla lettera b) e' prevista la nomina di due coordinatori pedagogici            
di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato.              
Sara' cura di ciascuna Amministrazione provinciale attivare le                  
procedure per la candidatura proposta dai gestori privati, in modo              
che tutte le componenti private del territorio giungano ad una                  
candidatura condivisa.                                                          
Ciascuna Commissione tecnica provinciale potra' prevedere la nomina             
di membri supplenti e di un vice presidente.                                    
Ciascuna Commissione potra' invitare tecnici senza diritto di voto              
alle proprie sedute.                                                            
9.2 Attivita' di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici              
In base all'art. 19 della legge regionale, i servizi e le strutture             
pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al            
funzionamento e per l'accreditamento.                                           
La Commissione tecnica provinciale e' l'organo competente a svolgere            
verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti.                        
L'attivita' di verifica ha cadenza almeno triennale e puo' essere               
attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di           
terzi.                                                                          
I risultati dell'attivita' di verifica sono riportati nella relazione           
annuale che la Commissione tecnica provinciale trasmette alla Regione           
(art. 24, comma 1, lett. c).                                                    
La Provincia competente, in accordo con la Regione, tiene conto di              
tali risultati in sede di riparto dei fondi di cui all'art. 14 della            
legge regionale.                                                                
10. Servizi sperimentali                                                        
Anche i servizi sperimentali, ad eccezione dell'educatrice familiare,           
in quanto il servizio si svolge presso il domicilio delle famiglie,             
sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.Si tratta di                  
tipologie innovative (previste ai commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge           
regionale), in quanto tali non perfettamente riconducibili ai servizi           
tradizionali.                                                                   
Il soggetto gestore privato dovra' quindi previamente concordare con            
l'Amministrazione comunale le caratteristiche della sperimentazione,            
fermo restando il rispetto delle condizioni minime indicate al                  
paragrafo "Servizi sperimentali. Educatrice familiare-educatrice                
domiciliare" dell'Allegato A della presente direttiva.                          
Per garantire la congruita' dell'intero sistema dei servizi educativi           
per la prima infanzia, e' necessario che i soggetti coinvolti                   
(soggetto gestore, Comune, Provincia, Regione) garantiscano una                 
tempestiva informazione reciproca e un impegno di costante verifica             
sull'andamento della sperimentazione e dei suoi risultati, in base a            
quanto contenuto nel progetto sperimentale, nel quale sara' indicata            
anche la durata della sperimentazione, che non potra' essere                    
superiore ai cinque anni dall'avvio.                                            
Allo scadere di questo termine i servizi assumono la denominazione di           
servizi sperimentali consolidati.                                               
I contributi regionali assegnati saranno parametrati a quelli dei               
servizi ordinari.                                                               
L'educatrice domiciliare deve presentare:                                       
- planimetria dei locali dedicati;                                              
- piano di evacuazione;                                                         
- tabella dietetica concordata con l'Azienda Unita' sanitaria locale            
competente;                                                                     
- piano di autocontrollo di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155                  
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene            
dei prodotti alimentari", redatto secondo le metodologie semplificate           
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000;               
- dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante la                   
rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge;                          
- titolo di studio o relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi                
dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, citato;                          
- attestazione del rapporto di lavoro o del tirocinio presso                    
un'istituzione per la prima infanzia;                                           
- progetto educativo che deve contenere anche gli aspetti gestionali            
e organizzativi.                                                                
11. Servizi ricreativi                                                          
I servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27,             
commi 2 e 3 della legge regionale e le norme della presente direttiva           
(All. A) in materia di sicurezza, igiene e funzionalita'                        
dell'ambiente, tutela del benessere.                                            
Per consentire la vigilanza e il controllo su tali requisiti da parte           
del Comune, funzioni entrambe previste dagli articoli 12, comma 1,              
lettera a) e 9 comma 5 della legge regionale, occorre che i gestori             
provvedano, venti giorni prima dell'attivazione del servizio, a                 
presentare la denuncia di inizio attivita', accompagnata da un                  
regolamento del servizio, contenente anche la descrizione delle                 
modalita' di svolgimento dell'attivita'.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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