REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 2403

Approvazione dell'Accordo generale per il triennio 2004-2006 tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni della Ospedalita' privata AIOP e ARIS in materia di prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il comma 8, art. 32 della Legge 449/97 e l'art. 72, comma 3 della             
Legge 448/98, secondo cui le Regioni individuano preventivamente per            
ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, o per gruppi di              
istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile            
con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni,                
nonche' gli indirizzi e le modalita' per la contrattazione;                     
- l'art. 8 bis, comma 1 del DLgs 502/92 e successive modificazioni,             
secondo il quale le Regioni assicurano i livelli essenziali e                   
uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del richiamato decreto,            
avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unita'               
sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende                      
universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere                   
scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'art.                 
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.               
8-quinquies;                                                                    
- la DGR 426/00 con la quale questa Regione definisce i contenuti               
contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 cosi' come             
modificato con DLgs 229/99;                                                     
richiamate inoltre:                                                             
- le proprie deliberazioni n. 2054 del 9 ottobre 2001 e n. 1482 del             
28 luglio 2003 con le quali si approvavano gli Accordi tra la Regione           
Emilia-Romagna e AIOP e ARIS Emilia-Romagna per la regolamentazione             
dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera           
privata per il triennio 2001-2003;                                              
considerato che:                                                                
- gli accordi sopra richiamati avevano validita' fino al 31/12/2003             
sia per quanto concerne i contenuti di carattere normativo, che per i           
contenuti economici;                                                            
- che i contenuti dei precedenti Accordi sono stati sostanzialmente             
rispettati e che la produzione di prestazioni, per quantita' e                  
tipologia, riflette sostanzialmente gli indirizzi dati;                         
- l'assetto negoziale regionale/generale ha consentito una                      
sostanziale certezza della spesa per il settore ed ha aperto la                 
strada alla stipula di contratti di fornitura aziendali che hanno               
definito tipologie e volumi di attivita' relativi all'intera gamma di           
offerta (ricoveri ordinari, day hospital, LPR, attivita'                        
specialistica ambulatoriale) in un quadro di integrazione progressiva           
e di sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato;                         
- il quadro contrattuale e' il mezzo attraverso il quale si e'                  
concretizzato il sistema di accreditamento provvisorio, in attesa del           
completamento del processo di accreditamento istituzionale, cosi'               
come attualmente disciplinato dall'art. 8-quater del DLgs 502/92 e              
successive modifiche e integrazioni e secondo il percorso previsto              
dalla DGR 327/04,                                                               
valutato in modo positivo l'impianto complessivo dell'Accordo che               
conferma le innovazioni introdotte con l'Accordo del triennio                   
precedente (DGR 2054/01);                                                       
considerata la necessita' di addivenire comunque alla revisione di              
alcuni punti specifici della parte normativa ed al rinnovo della                
parte economica;                                                                
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco               
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della             
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta           
di accordo generale tra la Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS                 
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di               
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera per il triennio 2004-2006,           
che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante           
e sostanziale;                                                                  
2) di autorizzare l'Assessore regionale alla Sanita' alla                       
sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi.                                    
Accordo generale tra Regione Emilia-Romagna e AIOP e ARIS                       
Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in materia di               
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata in via diretta ex            
art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e succ. mod. e int. - Triennio                 
2004-2006                                                                       
Piano dell'accordo:                                                             
Considerazioni introduttive                                                     
Premesse                                                                        
PARTE I (Parte comune ai settori di alta specialita', non alta                  
specialita' e neuropsichiatria)                                                 
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo                      
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali                              
A.3.) Fatturazione e pagamenti                                                  
A.4.) Controlli                                                                 
A.5.) Commissione Paritetica                                                    
A.6.) Incompatibilita'                                                          
A.7.)  Accreditamento                                                           
A.8.) Accordi speciali                                                          
A.9.) Governo della mobilita'                                                   
A.10.) Day hospital                                                             
A.11.) Percorsi ambulatoriali                                                   
A.12.) Accesso alle strutture private accreditate                               
A.13.) Provvedimenti regionali                                                  
A.14.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regime                               
libero-professionale                                                            
PARTE II (Parte specifica non alta specialita')                                 
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private                        
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non              
alta specialita'                                                                
B.3.) Budget                                                                    
B.4.) La contrattazione locale                                                  
B.5.) Riqualificazione delle attivita'                                          
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di               
penalizzazione                                                                  
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del                    
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse              
regionale                                                                       
PARTE III (Parte specifica salute mentale)                                      
C.1.) Premessa                                                                  
C.2.) Istituzione della Commissione tecnica Psichiatrica                        
C.3.) Tipologie di ricovero                                                     
C.4.) Modalita' d'accesso                                                       
C.5.) Controlli e proroghe                                                      
C.6.) Tetto di spesa e penalizzazioni                                           
C.7.) Tariffe                                                                   
C.8.) Riferimenti                                                               
Allegati:                                                                       
1. Fac simile di dichiarazione individuale di accettazione                      
dell'Accordo regionale                                                          
2. Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse             
regionale di cui al punto B.7.) dell'accordo generale                           
La Regione Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS Emilia Romagna, in                  
rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della              
Regione, di seguito individuate anche solo come "le parti",                     
nell'intento di proseguire e sviluppare ulteriormente il quadro                 
negoziale avviato per la prima volta nel 1996, concordano                       
sull'opportunita' di dar corso ad una nuova intesa nel quadro                   
normativo attuale rapportata all'evoluzione in corso del sistema                
sanitario regionale.                                                            
Considerazioni introduttive                                                     
Le parti prendono atto che i contenuti del precedente Accordo                   
generale (2001-2003) sono stati sostanzialmente rispettati e che la             
produzione di prestazioni, per quantita' e tipologia, riflette                  
sostanzialmente gli indirizzi dati dall'accordo generale e                      
dall'accordo integrativo di cui alla DGR n. 1482 del 28/7/2003, anche           
in relazione all'esito della attivita' di monitoraggio esercitata               
dalla Commissione Paritetica regionale, i cui lavori sono stati                 
verbalizzati di volta in volta e sono custoditi agli atti delle                 
singole parti.                                                                  
L'AIOP e l'ARIS, concordemente alla Regione, rendono atto che il                
quadro contrattuale attraverso il quale si e' concretizzato il                  
sistema di accreditamento provvisorio ha salvaguardato con efficacia            
il principio di programmazione e costruzione di un sistema misto                
pubblico-privato nell'organizzazione ed erogazione dei servizi                  
ospedalieri, delineando un modello efficace di competizione regolata            
e concretizzando il principio della libera scelta del cittadino, in             
un quadro di realizzata compatibilita' finanziaria.                             
In attesa del completamento del processo di accreditamento                      
istituzionale, cosi' come attualmente disciplinato dall'art. 8-quater           
del DLgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, secondo il               
percorso previsto dalla DGR 327/04, le parti concordano di prorogare            
l'attuale regolamentazione provvisoria.                                         
Le parti concordano nel ritenere la presente intesa, con riferimento            
anche alle disposizioni di cui al comma 8, art. 32 della Legge 449/97           
(1) e della Legge 448/98, lo strumento che esplicita la dichiarazione           
di funzionalita' alle scelte della programmazione regionale delle               
strutture ospedaliere private accreditate, sia di alta che di non               
alta specialita', salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di              
indirizzo di cui all'art. 8-quater, comma 3, lettera b del DLgs                 
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.                                  
Premesse                                                                        
L'assetto negoziale regionale/generale ha consentito una sostanziale            
certezza del budget di riferimento per il settore ed ha aperto la               
strada alla stipula di contratti di fornitura aziendali che in molti            
casi hanno definito tipologie e volumi di attivita' relativi                    
all'intera gamma di offerta (ricoveri ordinari, day hospital, LPR,              
attivita' specialistica ambulatoriale) in un quadro di integrazione             
progressiva e di sussidiarieta' tra pubblico e privato accreditato.             
I periodi di validita' degli accordi precedenti hanno coinciso con              
l'attuazione della rimodulazione della rete ospedaliera regionale e             
con l'avvio di processi di revisione dei percorsi e                             
dell'appropriatezza delle prestazioni. Uno scenario d'insieme che               
necessariamente si riflette sui contenuti degli accordi che ne sono             
anche strumento di attuazione degli obiettivi nei periodi dati.                 
In questa Regione sono stati quindi sostanzialmente raggiunti                   
obiettivi strategici del sistema pubblico sviluppando e integrando              
nel contempo l'offerta privata.                                                 
Tutto cio' considerato e premesso, si conviene:                                 
di regolamentare i rapporti ex art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e               
succ. mod. e int. intercorrenti tra le parti in materia di                      
prestazioni ospedaliere erogate dalla rete ospedaliera privata sulla            
base delle intese negoziali di cui al presente accordo, i cui                   
contenuti sono da ritenersi esaustivi rispetto alla precedente                  
disciplina pattizia.                                                            
Le statuizioni del presente accordo generale disciplinano i rapporti            
di fornitura delle prestazioni ospedaliere di alta specialita', di              
non alta specialita' e di neuropsichiatria, salva diversa specifica             
indicazione contenuta nell'accordo stesso.                                      
La validita' del presente accordo e' stabilita in anni 3 a decorrere            
dall'1/1/2004 per quanto attiene ai contenuti di carattere normativo,           
fatta salva la necessita' di procedere a modifiche concordate. Le               
previsioni di ordine economico hanno validita' biennale, fatta salva            
l'opportunita' di una verifica congiunta al termine della prima                 
annualita', e potranno  comunque essere riviste annualmente, in                 
considerazione del quadro complessivo regionale economico e                     
tariffario, con appositi accordi integrativi.                                   
PARTE I                                                                         
PARTE COMUNE AI SETTORI DI ALTA SPECIALITA', NON ALTA SPECIALITA' E             
NEUROPSICHIATRIA                                                                
A.1.) Gruppi di produttori interessati al presente accordo                      
Il presente accordo individua 3 gruppi di strutture eroganti                    
(produttori) ai quali vengono correlati i relativi budget in base               
alle funzioni svolte.                                                           
a) Ospedali privati di non alta specialita' Questo gruppo di                    
produttori eroga prestazioni che fanno riferimento a 2 tipologie di             
budget: 1) prestazioni intra-AUSL, vale a dire rivolte a cittadini              
residenti nella AUSL di competenza territoriale della struttura; 2)             
prestazioni extra-AUSL, vale a dire erogate a cittadini non residenti           
nella AUSL di competenza territoriale della struttura. Nella parte              
specifica del presente accordo vengono definiti i relativi budget.              
b.) Strutture private che erogano prestazioni di carattere                      
neurospichiatrico Questo gruppo di produttori ha un budget                      
complessivo, per l'attivita' di tipo psichiatrico e                             
neuropsichiatrico, che comprende sia i cittadini residenti che non              
residenti nella AUSL di competenza territoriale.                                
c.) Ospedali privati di alta specialita' Questo gruppo di produttori            
individua gli ospedali privati di alta specialita' per l'attivita'              
svolta in accreditamento. Per questo gruppo il presente accordo                 
regionale, nonche' quello specificatamente siglato per l'attivita'              
individuata sono esaustivi dei rapporti che tale tipologia di                   
fornitori ha con il SSN in termini di budget, di meccanismi di                  
controllo e di tipologie di prestazioni commissionate.                          
L'ospedale privato "Villa Salus" (RN), che rientra nel presente                 
accordo seguendo esclusivamente le regole e le modalita'                        
comportamentali e tariffarie ospedaliere per quanto concerne le                 
prestazioni oggetto della presente intesa, mantiene, per un n. di PL.           
25 le caratteristiche di struttura ex art. 26. Per le prestazioni di            
riabilitazione erogate in regime ex art. 26, Legge 833/78, in quanto            
riferite a soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche, con             
caratteristiche di residenzialita' si applica la tariffa giornaliera            
di 145 Euro. Per la attivita' che rientra nel presente accordo, ivi             
comprese le eventuali prestazioni per soggetti in regime ex art. 26,            
la struttura deve procedere, oltre a quanto previsto per tutte le               
strutture per quanto concerne l'accreditamento, anche alla verifica             
della situazione autorizzatoria come struttura ospedaliera che eroga            
prestazioni di lungodegenza e riabilitazione estensiva (cod. 60).               
A.2.) Sistema regionale degli accordi contrattuali                              
Il sistema degli accordi contrattuali regionali con i produttori di             
prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,               
prefigurato dall'art. 8-quinquies del DLgs 502/92 cosi' come                    
successivamente integrato e modificato, e' definito nella Regione               
Emilia-Romagna dalla deliberazione della Giunta regionale 426/00, la            
quale prevede che il contenuto contrattuale debba determinare in                
maniera analitica i seguenti elementi strategici:                               
1. gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei                    
servizi;                                                                        
2. il volume massimo di prestazioni che le strutture  presenti                  
nell'ambito territoriale della medesima Azienda Unita' sanitaria                
locale si impegnano ad assicurare distinto per tipologia e per                  
modalita' di assistenza;                                                        
3. i requisiti del servizio da rendere in termini di accessibilita',            
appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e                      
continuita' assistenziale;                                                      
4. il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,           
da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle           
attivita' effettivamente rese;                                                  
5. il debito informativo delle strutture per il monitoraggio degli              
accordi contrattuali e le procedure per il controllo esterno;                   
6. l'eventuale introduzione di un sistema di premio e penalizzazione            
tariffaria e budgetaria, anche ulteriore rispetto ai budget di cui              
alla presente intesa, relativo ai risultati conseguiti relativamente            
ad efficienza, efficacia, appropriatezza, coerenza con gli obiettivi            
strategici di riduzione del tasso di ospedalizzazione distribuito e             
diversificato per ambiti territoriali, rispetto dei budget, aderenza            
alla casistica concordata;                                                      
7. l'introduzione di indicatori adeguati per rendere oggettiva la               
misura del livello di raggiungimento degli obiettivi.                           
Gli accordi locali dovranno essere comunque stipulati in aderenza ai            
principi ed alla disciplina che promana dal presente accordo                    
regionale. Nel caso sorgessero dubbi e posizioni contrastanti in                
merito all'interpretazione delle intese locali, la Regione fornira'             
alle parti, sulla base dell'istruttoria svolta in sede di Commissione           
Paritetica, gli opportuni orientamenti (conformemente a quanto                  
stabilito nella DGR 426/00) ispirati e fondati sulla disciplina                 
dell'Accordo regionale.                                                         
Sono da prevedersi, cosi' come prefigurato nella DGR 1482/03, anche             
eventuali accordi di area vasta quali strumenti che meglio possono              
rispondere ai contenuti contrattuali dei punti sopra specificati.               
Per tutto quanto riguarda la contrattualistica locale e/o di area               
vasta, si rimanda alla parte specifica del presente accordo.                    
A.3.) Fatturazione e pagamenti                                                  
A.3.1) Fatturazione                                                             
Le prestazioni effettuate nei confronti dei cittadini residenti nella           
regione sono fatturate alle AUSL di provenienza del paziente, in base           
al dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica al ricovero e           
dalla documentazione sanitaria (tesserino sanitario); copia conforme            
della relativa fattura dovra' essere inviata  anche alla AUSL di                
competenza territoriale della casa di cura.                                     
Nel caso sorgessero problematiche conseguenti alla errata                       
determinazione della residenza del paziente fa fede la fotocopia                
della carta di identita' o l'eventuale autocertificazione prodotta              
dal cittadino comprovante l'esatto domicilio ai fini                            
dell'individuazione dell'AUSL presso la quale lo stesso e' assistito.           
Ove tale indicazione risultasse comunque errata per cause non                   
ascrivibili alla struttura di ricovero sara' cura dell'AUSL                     
destinataria della fattura prendere in carico la posizione,                     
effettuare le opportune ricerche per appurare l'effettiva residenza.            
Qualora la verifica porti ad una modifica della residenza, l'Azienda            
ne da' comunicazione all'Ospedale privato il quale emette nota di               
accredito ed emette fattura all'Azienda di residenza ed apporta le              
variazioni in banca dati.                                                       
Le prestazioni erogate a cittadini provenienti da fuori-regione                 
verranno fatturate all'AUSL di competenza territoriale della Casa di            
cura, con l'indicazione del codice fiscale del soggetto ricoverato e            
della Regione o Stato estero di provenienza, in conformita' alle                
vigenti convenzioni internazionali.                                             
Le prestazioni a cittadini non residenti e non iscritti al SSN, ne'             
coperti dalle disposizioni internazionali in materia di reciprocita',           
verranno comunque erogate secondo la disciplina ministeriale vigente            
e non saranno comunque conteggiate nel budget.                                  
Il volume di fatturato relativo ai residenti fuori regione non viene            
conteggiato nel budget, ne' l'accesso e' sottoposto a condizionamenti           
o limitazioni da parte delle Aziende sanitarie dell'Emilia Romagna,             
fatti salvi i controlli previsti da parte dell'AUSL di competenza               
territoriale.                                                                   
La Regione si riserva il recupero delle somme derivanti dal mancato             
riconoscimento di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti              
dalle Regioni di residenza dei cittadini, informando le strutture               
private interessate sui casi e garantendo il coinvolgimento delle               
stesse nelle procedure di definizione delle contestazioni.                      
A.3.2) Pagamenti                                                                
Le prestazioni a cittadini residenti nell'AUSL di competenza                    
territoriale della struttura privata e a cittadini residenti fuori              
regione o stranieri, fatturate in modo separato, verranno pagate                
dalla stessa AUSL entro 90 giorni dal ricevimento della  relativa               
fattura.                                                                        
Le prestazioni a cittadini residenti in altre AUSL della Regione,               
fatturate separatamente alle stesse AUSL di provenienza, e inviate in           
copia conforme anche alla AUSL di competenza territoriale della casa            
di cura, saranno pagate dalla AUSL di provenienza del cittadino nello           
stesso termine sopra stabilito.                                                 
Alla scadenza dei 90 giorni dalla data di emissione ed in coincidenza           
con la successiva erogazione periodica del finanziamento alle Aziende           
USL, la Regione si impegna a verificare con l'AUSL di competenza                
territoriale gli eventuale mancati pagamenti.                                   
A.3.3) Factoring                                                                
E'  in facolta' delle strutture sanitarie interessate, che comunque             
intrattengono rapporti con le Aziende USL o Ospedaliere                         
(accreditamento, convenzioni, appalti per fornitura di servizi,                 
contratti sperimentali, prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali,               
ecc.) attivare nei confronti delle Aziende le normali formule di                
finanziamento e anticipo commerciale (factoring, cessione di credito,           
delega all'incasso, cessione in monte dei crediti futuri ecc.) per              
fatture relative a cittadini sia della regione Emilia-Romagna che               
fuori regione e per fronteggiare gli eventuali ritardi nel pagamento            
delle partite scadute o da scadere.                                             
In caso di ritardo nel pagamento superiore ai 30 giorni rispetto alla           
scadenza dei 90 giorni previsti, si stabilisce che le strutture                 
interessate potranno attivare l'istituto del factoring "pro-soluto"             
(factoring senza rivalsa, anche secondo la tipologia della cessione             
in monte dei crediti futuri), mediante il quale il credito verso                
l'AUSL viene irrevocabilmente ceduto ad un istituto finanziario in              
modo definitivo e con garanzia del pagamento a carico del debitore;             
le commissioni dovute all'istituto e gli interessi decorrenti dalla             
scadenza del termine di pagamento sono a carico del debitore e                  
dovranno essere pagate al factor a maggiorazione del credito o                  
separatamente, secondo le modalita' contrattualmente stabilite.                 
L'istituto finanziario potra' essere prescelto dal debitore ed il               
nominativo dovra' essere comunicato almeno 15 giorni prima della                
scadenza di pagamento; in tal caso le condizioni contrattuali del               
rapporto di cessione del credito dovranno salvaguardare il principio            
della totale assenza di oneri finanziari e per commissioni a carico             
del cedente e rispettare le modalita' concordate al presente                    
paragrafo.                                                                      
In mancanza della indicata designazione da parte del debitore,                  
nonche' in caso di sua inerzia, la casa di cura potra' scegliere un             
istituto di suo gradimento e le condizioni contrattuali praticate               
dovranno ritenersi accettate dalla controparte, impegnandosi al                 
contempo il creditore a ricercare un assetto degli oneri addossabili            
al debitore vantaggioso e sostenibile, comunque non lontano dalla               
media dei prezzi di mercato per cessioni di credito "pro-soluto"                
verso la P.A.Quanto concordato al presente paragrafo costituisce                
variazione, per quanto di ragione e rispetto alle parti firmatarie              
del presente Accordo,  dell'intesa  regionale stipulata nel 1992 ai             
sensi della L.R. n. 38 del 5/5/1990 e recepita con DGR n. 6189 del              
15/12/1992.                                                                     
A.4.) Controlli                                                                 
Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli               
ispettivi sulle prestazioni erogate, l'esito degli stessi derivante             
dalla definizione della controversia formalizzata con le consuete               
modalita' in sede locale (acquiescenza, transazione o devoluzione al            
collegio arbitrale) dovra' essere regolarizzato contabilmente con               
l'apposita nota di accredito (una per ognuna delle tre casistiche               
sopra descritte), inviata all'AUSL competente per effettuare i                  
necessari conguagli.                                                            
A.4.1) Controlli per prestazioni di non alta specialita'                        
I controlli per prestazioni di non alta specialita' dovranno essere             
effettuati con periodicita' almeno trimestrale, onde permettere alle            
strutture una operativita' contabile garantita da sufficienti margini           
di certezza.                                                                    
Mentre per le prestazioni intra-AUSL i controlli sono svolti dalla              
Azienda di competenza territoriale, per le prestazioni extra-AUSL               
potranno essere svolti sia da questa che dalla Azienda USL                      
destinataria della fattura, previo accordo tra le medesime, onde                
evitare un raddoppio delle attivita' e l'utilizzo di criteri ed                 
indirizzi interpretativi differenti.                                            
Si ritiene opportuno altresi' che l'attivita' di controllo sia                  
concentrata in momenti concordati con la Direzione della struttura              
controllata ed alla presenza di un contraddittorio medico idoneo.               
Deve essere garantito il rispetto della normativa sulla privacy.                
Sono applicati i criteri e le modalita' stabilite dall'allegato 8               
alla DGR 1505/01 e successive modificazioni, secondo il principio               
dell'equita' e della parita' tra strutture pubbliche e private.                 
A.4.2) Controlli per prestazioni di alta specialita'                            
I controlli per prestazioni di alta specialita' di cardiochirurgia e            
di cardiologia interventiva rientrano nell'attivita' di audit clinico           
svolta dall'Agenzia sanitaria regionale. Saranno svolti secondo le              
modalita' procedurali previste dall'istituto dell'accreditamento                
volontario e secondo i criteri, ove compatibili, di cui al punto                
precedente. Le conseguenze economiche che promanano dall'esito dei              
controlli verranno regolarizzate nei confronti dell'AUSL di                     
assistenza del paziente se residente in regione o dell'AUSL di                  
competenza territoriale della struttura, se residente extra regione.            
Per le restanti attivita' rientranti nell'accordo di alta specialita'           
valgono le regole di cui al punto A.4.1). L'esito dei controlli deve            
essere inoltrato alle strutture ospedaliere controllate e validato              
dalla Regione in quanto committente. Per tutte le attivita' di                  
controllo riguardanti l'accordo di alta specialita', di cui resta               
titolare la Regione nella sua qualita' di committente, l'Agenzia puo'           
delegare alle Aziende di competenza territoriale delle strutture che            
operano su mandato specifico.                                                   
A.4.3) Tempistica dei controlli                                                 
>Coerentemente a quanto stabilito nelle indicazioni regionali circa i           
tempi di esecuzione dei controlli e di componimento delle                       
contestazioni in relazione alla mobilita' ospedaliera tra Aziende               
sanitarie della regione, i servizi preposti delle singole AUSL                  
dovranno inderogabilmente portare a compimento i controlli sui                  
ricoveri effettuati dagli ospedali privati entro 45 giorni dalla                
validazione delle relative SDO operata dalla Regione, cosi' come le             
relative controdeduzioni dovranno essere prodotte entro i successivi            
60 giorni.                                                                      
A.4.4) Clausola arbitrale                                                       
Il sistema di controllo organizzato dalle AUSL con il coordinamento             
della Regione e dell'Agenzia e finalizzato a prevenire e segnalare              
gli eventuali effetti distorsivi dell'applicazione del nuovo sistema            
tariffario deve essere orientato, in primo luogo, a fornire un                  
servizio di collaborazione e supporto alle strutture, al fine di                
garantire, al contempo, la prevenzione di eventuali comportamenti               
opportunistici da parte degli operatori e la salvaguardia dei livelli           
di qualita' assistenziale.                                                      
Qualora l'attivita' di controllo dovesse rilevare contestazioni agli            
operatori delle strutture interessate, con conseguenze sull'attivita'           
in accreditamento derivanti da una diversa valorizzazione dei casi              
trattati o incidenti, in termini di appropriatezza dei ricoveri e di            
congruita' delle risorse sulla corretta osservanza delle regole di              
scambio, o, comunque, suscettibili di concretizzare un danno                    
economico per l'una o l'altra parte,  la controversia eventualmente             
insorta verra' devoluta su iniziativa di anche una sola delle parti,            
ad una commissione arbitrale insediata a livello di ogni Azienda USL            
composto da 5 membri, nominati, i primi quattro, due per ciascuno,              
dalle parti (Casa di cura e AUSL), ed il quinto dai primi quattro               
all'unanimita'; la nomina del V membro, in caso di disaccordo dei               
primi quattro, e' effettuata dall'Assessore regionale alla Sanita'              
all'interno di una rosa di tre nominativi proposti dalla Commissione            
Paritetica e prescelti tra esperti non contigui per motivi                      
professionali o di servizio alle parti in causa.                                
L'insediamento dovra' avvenire entro 30 giorni dalla decisione di               
voler attivare la commissione arbitrale, con proroga di 10 giorni per           
la nomina del quinto arbitro, e dovra' emettere la propria decisione            
entro due mesi dall'insediamento. Gli arbitri decideranno quali                 
amichevoli compositori ispirandosi alle norme ed alle direttive                 
regionali e nazionali in materia di accreditamento, di tariffe a DRG            
e di controlli e, ove non possibile, secondo equita'; alla loro                 
decisione le parti dovranno attenersi in modo vincolante.                       
Tale clausola e' operativa anche in ordine a contestazioni gia'                 
insorte o comunque relative a ricoveri precedenti. La Commissione               
operera' in coerenza con quanto stabilito dal livello regionale e               
nazionale in materia di controlli sulle attivita' di ricovero e                 
compilazione della scheda nosologica e secondo criteri di parita' e             
di equita' tra pubblico e privato accreditato.                                  
A.5.) Commissione Paritetica                                                    
Come gia' previsto dagli accordi generali sottoscritti per gli anni             
1996-2000, e' istituita una Commissione Paritetica AIOP-ARIS/Regione            
alla quale e' attribuito il compito di monitorare l'andamento                   
finanziario e progressivo del presente accordo, nonche' le sue                  
modalita' applicative, e di formulare eventuali proposte di modifica            
e completamento dell'accordo stesso da sottoporre al vaglio delle               
parti firmatarie e da recepirsi nei successivi accordi.                         
La Commissione e' composta da n. 4 membri, 2 designati congiuntamente           
dalle Associazioni private firmatarie del presente accordo e 2                  
nominati dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali della               
Regione Emilia-Romagna, di cui 1 e' individuato nel Responsabile del            
Servizio Presidi ospedalieri, il quale ha anche compito di coordinare           
la Commissione. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai           
componenti e custodito agli atti dell'Assessorato regionale alla                
Sanita'.                                                                        
L'AIOP si impegna a fornire trimestralmente alla Commissione                    
Paritetica ed alla Regione i dati relativi al fatturato delle                   
strutture aderenti dettagliati secondo quanto concordato. La                    
Commissione Paritetica, sulla base delle verifiche e del confronto              
con i dati risultanti dal sistema informativo regionale, approva i              
rendiconti infrannuali e i consuntivi annuali. A seguito                        
dell'approvazione la Regione trasmette i dati alle Aziende                      
sanitarie.                                                                      
A.6.) Incompatibilita'                                                          
Si ribadisce l'incompatibilita' assoluta del personale dipendente dal           
Servizio sanitario nazionale, nonche' del restante personale,                   
compreso quello universitario integrato, che comunque intrattiene               
rapporti con il Servizio sanitario nazionale, a prestare la propria             
attivita' nei confronti delle strutture accreditate.E' vietato                  
pertanto per dette strutture avere nel proprio organico, o in                   
qualita' di consulente, personale medico e non in posizione di                  
incompatibilita'. Il principio dell'incompatibilita' deve intendersi            
riferito all'attivita' professionale sanitaria a qualsiasi titolo               
espletata da personale medesimo presso la struttura accreditata, ivi            
compresa l'attivita' libero-professionale nei confronti di pazienti             
paganti in proprio.                                                             
Sono fatti salvi eventuali specifici accordi intervenuti in merito              
tra gli Enti pubblici preposti all'erogazione di prestazioni                    
sanitarie (Aziende sanitarie e Universita', quest'ultima per la                 
specifica funzione didattica e comunque nel rispetto del Protocollo             
d'intesa Regione-Universita') e le strutture private accreditate                
interessate, per attivita' svolte nell'ambito di programmi aziendali,           
con particolare riferimento agli aspetti di continuita'                         
assistenziale, nel rispetto della normativa vigente. E'                         
responsabilita' della parte pubblica acquisire, per attivare                    
programmi che prevedono il coinvolgimento di strutture e personale              
pubblico e privato in modo stabile e organizzato, il parere                     
preventivo della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali.                
Al riguardo la parte privata conferma l'impegno dei singoli Ospedali            
privati a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna una somma pari a            
10 volte il valore tariffario delle singole prestazioni effettuate              
per ciascuna violazione che, a seguito di accertamenti, dovessero               
essere rilevate in materia di incompatibilita' per il personale                 
medico, significando che in tutti i casi in cui si dovesse fare                 
applicazione delle penalita' sopra previste, e' fatta salva la                  
facolta' della Regione di esigere l'eventuale maggior danno, ai sensi           
dell'art. 1382 Codice civile (2), da liquidarsi di comune accordo, o,           
in difetto dal giudice civile, salva l'assunzione da parte della                
Regione di ogni altra iniziativa o provvedimento conforme alla                  
legge.                                                                          
Quanto sopra e' legittimamente applicabile fatti salvi i casi in cui            
i sanitari interessati, con apposita autocertificazione rilasciata              
alle strutture, a disposizione delle Aziende UUSSLL e della Regione,            
ai sensi del DLgs 403/98 e successivi concernenti la semplificazione            
amministrativa, abbiano attestato  regolarmente la sussistenza della            
propria compatibilita' ad operare presso istituti accreditati.                  
A.7.) Accreditamento                                                            
Le strutture firmatarie il presente accordo risultano accreditate per           
struttura ai sensi della Legge 724/94, art. 6, comma 6 e ne viene               
dichiarata, mediante la delibera regionale di recepimento, la                   
funzionalita' alle scelte di programmazione regionale di cui all'art.           
12, comma 2 della L.R. 34/98.                                                   
Gli OO.PP. Cardinal Ferrari (PR), Santa Viola (BO) e Villa Regina               
(BO) sono accreditati con provvedimento regionale specifico in tempi            
e modalita' diversi tra loro, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7              
del DLgs 502/92 e successive modificazioni.                                     
Le strutture firmatarie, alla luce della DGR 327/04, saranno chiamate           
alla verifica del percorso per giungere all'accreditamento definitivo           
in base ai programmi e ai tempi definiti con appositi provvedimenti             
adottati dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, in base            
a quanto previsto in sede tecnica dall'Agenzia sanitaria regionale.             
Ai fini del presente accordo, si precisa che gli Ospedali privati               
sono accreditati:                                                               
- per le funzioni esercitate in autorizzazione, e quindi in                     
accreditamento alla data della sua sottoscrizione;                              
- per quelle diverse la cui domanda di esercizio, concordata con la             
Azienda USL perche' conforme alla programmazione locale delle                   
attivita', sia stata accolta secondo le procedure previste dalla                
normativa regionale e non costituisca ampliamento della ricettivita'            
della struttura. La riconversione dei posti letto privati accreditati           
esistenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, se                  
comportante una maggiore spesa per le prestazioni correlate, potra'             
essere attuata solo con il reperimento in sede locale di risorse                
aggiuntive rispetto al budget qui concordato.                                   
A.7.1.) Dichiarazione individuale di accettazione dell'accordo                  
regionale 2004-2006                                                             
L'accreditamento per gli anni 2004 e seguenti operera' a condizione             
che la struttura interessata sottoscriva la dichiarazione apposita,             
conforme al modello allegato sub 1), tramite la quale ogni erogatore            
attestera' di condividere anche sul piano negoziale i contenuti della           
presente intesa e di accettare la remunerazione tariffaria                      
contrattualmente vigente tempo per tempo.                                       
A.8.) Accordi speciali                                                          
La Regione e/o le Aziende sanitarie pubbliche potranno avviare                  
specifiche trattative, con la partecipazione dell'AIOP e dell'ARIS,             
con singoli ospedali privati per regolare i reciproci rapporti e per            
rispondere a specifiche esigenze (progetti speciali). Qualora tali              
nuovi ed aggiuntivi accordi dovessero comportare un incremento del              
valore della produzione, il relativo carico finanziario potra' essere           
previsto con la dotazione di risorse aggiuntive rispetto al budget              
concordato; tali risorse non dovranno essere considerate al fine del            
calcolo delle penalita'.                                                        
Tutto quanto suddetto prestando attenzione ai contenuti di cui al               
successivo punto B.4.1.) al fine di evitare sovrapposizioni e                   
duplicazioni.                                                                   
A.9.) Governo della mobilita'                                                   
Le parti private si impegnano a porre in essere le condizioni                   
affinche' si possa pervenire, come obiettivo generale, ad un recupero           
della mobilita' passiva extra-regionale, utilizzando le opportune               
tecniche di circolazione dell'informazione relativa al proprio                  
panorama produttivo e tecnologico ed al livello di comfort ambientale           
offerto.                                                                        
Qualora si verifichi un recupero di mobilita' passiva extra                     
regionale, questo si riflettera' economicamente sui budget dei                  
settori interessati. Poiche' non e' materialmente possibile calcolare           
quanta parte dell'eventuale recupero sia da addossare al settore                
privato o pubblico, si stabilisce che al privato sia forfettariamente           
attribuita una quota dell'eventuale recupero finanziario,                       
registratosi rispetto all'anno precedente, pari alla percentuale di             
attivita' svolta dalle strutture sanitarie private, misurata come               
numero di ricoveri per alta e non alta specialita' e come numero                
giornate di degenza per la psichiatria, a favore di cittadini                   
residenti in Emilia-Romagna sul totale delle attivita' svolte a                 
carico del SSN dal complesso delle strutture regionali. Tale                    
percentuale deve essere calcolata separatamente per le strutture di             
alta e non alta specialita' e neuropsichiatria in relazione alle                
specifiche attivita' svolte.                                                    
Sulla base delle risultanze che saranno comunicate dall'Assessorato             
regionale alla Sanita' in esito alle informazioni sulla mobilita'               
interregionale (presumibilmente a luglio/agosto di ogni anno rispetto           
all'anno precedente), si procedera' all'integrazione dei volumi                 
contrattati tenendo conto degli eventuali recuperi ed incrementando             
proporzionalmente i singoli budget. Tale integrazione riguardera' il            
budget dell'anno in corso di validita' e verra' commisurato ai                  
singoli ambiti territoriali in sede di Commissione Paritetica e                 
successivamente comunicata alle AUSL.                                           
La eventuale quota di budget legata al recupero di mobilita' non                
viene storicizzata; il parametro di riferimento adottato per il primo           
anno del triennio di validita' dell'accordo rimane fisso per tutti i            
tre anni e rispetto ad esso dovra' essere calcolato l'eventuale                 
recupero.                                                                       
Il governo della mobilita' e la responsabilizzazione delle strutture            
non deve riguardare esclusivamente il fenomeno in termini extra                 
regionali.                                                                      
L'incremento del fenomeno della mobilita' fra Aziende USL regionali             
verificatosi negli anni precedenti, che porta con se' l'incremento              
del budget extra AUSL, rende manifesta la necessita' di adottare                
strumenti di governo complessivi del fenomeno.                                  
Le parti concordano che gli Ospedali privati accreditati (OPA)                  
debbano porre in essere un impegno, anche verso i propri                        
professionisti, a non alimentare la mobilita' territoriale, in                  
particolare per prestazioni riguardanti l'autosufficienza.                      
La sottoscrizione di accordi extra AUSL e di area vasta deve avere              
come obiettivo anche quello di governare i flussi dei pazienti per le           
varie specialita'. La sottoscrizione di accordi economici extra AUSL            
o di area vasta non puo' pertanto ribaltarsi negativamente, dal punto           
di vista economico, per quanto riguarda il budget extra AUSL, sulle             
Aziende con le quali non viene sottoscritto alcun accordo.                      
A.10.) Day hospital                                                             
Le riconversioni di posti letto di degenza ordinaria a day hospital             
non configurano le situazioni di cui al punto 1.H della DGR 327/04,             
ma rientrano negli "eventi diversi" previsti nel medesimo punto e               
necessitano percio' di semplice comunicazione con eventuale  presa              
d'atto da parte dell'Autorita' competente.                                      
Orientativamente il 10% dei PL autorizzati di ogni struttura potranno           
essere adibiti alla funzione di DH e tutti, salvo i DH gia'                     
autorizzati in precedenza, dovranno trovare origine da una                      
trasformazione dell'esistente in termini di PL ordinari.                        
La regolamentazione interna concernente l'organizzazione del DH                 
potra' essere ispirata al cosiddetto "modello dipartimentale"                   
(modello organizzativo di tipo trasversale che comprende piu' unita'            
funzionali).                                                                    
A.11.) Percorsi ambulatoriali                                                   
In virtu' dei cambiamenti organizzativi e dell'allocazione di un                
numero sempre piu' elevato di prestazioni in livelli erogativi piu'             
appropriati, il budget di cui al presente accordo puo' essere                   
utilizzato anche per l'erogazione di prestazioni in regime                      
ambulatoriale.                                                                  
Rientrano nel budget tutte quelle prestazioni che, in base a                    
valutazioni di appropriatezza, avranno una indicazione all'erogazione           
a livello ambulatoriale come livello maggiormente adeguato della                
degenza, e che trovano un'esplicitazione, consensuale e concordata di           
tale passaggio all'interno degli accordi locali anche in un                     
riconoscimento tariffario specifico e nell'utilizzo del flusso                  
informativo ASA, in sostituzione della SDO.                                     
Negli accordi locali, possono essere esplicitati utilizzi del budget            
di cui al presente accordo, corrispondenti ad una quota parte del               
fondo di abbattimento di cui al punto B.7, anche per prestazioni                
ambulatoriali particolarmente critiche in termini di lista d'attesa,            
come gia' previsto nell'accordo integrativo di cui alla DGR 1482/03 e           
nell'allegato alla presente in materia di obiettivi di qualita'.                
A.12.) Accesso alle strutture private accreditate                               
L'accesso alle strutture private accreditate e' pienamente libero,              
senza vincoli o impegnative, sulla base della semplice prescrizione             
medica.                                                                         
Le strutture accreditate potranno accogliere anche pazienti paganti             
in proprio o ristornati dalle compagnie di assicurazione, senza                 
pregiudizio per l'attivita' assistenziale riferita al SSN. Tale quota           
di fatturato non potra' generare limitazioni di sorta, ne' riversarsi           
sul budget pubblico di competenza anche ai soli fini statistici.                
Il limite di budget concordato non puo' essere utilizzato quale                 
strumento per discriminare il ricovero dei pazienti e tanto meno per            
effettuare pressioni al ricovero verso le Aziende USL di residenza. I           
meccanismi legati alla remunerazione ed alle penalita' non devono in            
nessun caso essere oggetto di trattativa con i pazienti stessi al               
fine di facilitarne o meno l'accesso. I meccanismi di applicazione              
economica degli accordi regionali e locali  sono conosciuti dalle               
strutture al momento dell'adesione agli accordi stessi e pertanto non           
possono essere utilizzati quale sistema di "blocco" dei ricoveri. Le            
strutture, conoscendo il budget, con l'eccezione degli invii diretti            
da parte di struttura pubblica che comunque vengono salvaguardati,              
devono gestire una programmazione dei ricoveri che non puo' e non               
deve prevedere la chiusura di una attivita' in riferimento alla                 
carenza di budget. L'eventuale verificarsi di tali comportamenti che            
vengano segnalati e comprovati  da cittadini o da Aziende USL, puo'             
essere sanzionato, su decisione della Commissione Paritetica, anche             
escludendo la struttura dalla partecipazione ai fondi di cui al punto           
B.7 del presente accordo.                                                       
Qualora la programmazione dei ricoveri, effettuata in coerenza con le           
risorse assegnate, dovesse determinare l'insorgenza di liste di                 
attesa, occorrera' definire criteri di gestione delle stesse                    
rispettosi della disciplina disposta a livello regionale  e dei                 
correlati criteri di priorita' nella soddisfazione della domanda.               
A.12.1) Differenza per conforto alberghiero                                     
La remunerazione per differenze di conforto alberghiero di ogni tipo            
pagata direttamente dal ricoverato resta completamente liberalizzata            
e riservata alla insindacabile decisione dell'Amministrazione di ogni           
struttura privata, con obblighi di trasparenza, pubblicita' delle               
tariffe e corretta comunicazione. L'opzione per il trattamento                  
alberghiero non deve avere alcuna incidenza sui tempi e sulle                   
possibilita' di ricovero.                                                       
A.13.) Provvedimenti regionali                                                  
La Regione si impegna a garantire l'uniforme applicazione a livello             
regionale dei criteri e delle modalita' di svolgimento dei rapporti             
concordati e a tenere in conto quanto previsto nel presente                     
protocollo d'intesa nell'adozione di provvedimenti che abbiano                  
riflessi sul presente accordo, compresa la materia tariffaria.                  
A.14.) Scelta del medico e/o dell'equipe a regime libero                        
professionale                                                                   
In materia di attivita' libero professionale esercitata all'interno             
di strutture private e con riferimento a prestazioni in                         
accreditamento, vi e' tra le parti una diversa posizione circa la               
possibilita', stante l'attuale legislazione, di poter estendere                 
analogicamente alle strutture private la stessa disciplina gia'                 
prevista per le strutture pubbliche.                                            
In particolare, la Regione Emilia-Romagna ritiene che tale disciplina           
sia vigente per i professionisti dipendenti del SSN, mentre AIOP e              
ARIS ritengono che una disciplina consimile sia applicabile per                 
analogia anche ai propri medici strutturati e non strutturati, e di             
conseguenza alle prestazioni rese in accreditamento.                            
Si concorda pertanto di attendere in relazione a tale questione                 
l'esito dei chiarimenti che dovranno essere emanati dal Ministero               
della Sanita'.                                                                  
In caso di esito favorevole alla possibilita' di attivazione, la                
relativa disciplina potra' essere concordata secondo i contenuti gia'           
oggetto di confronto nel corso della presente trattativa.                       
PARTE II                                                                        
PARTE SPECIFICA NON ALTA SPECIALITA'                                            
B.1.) Accreditamento delle strutture ospedaliere private                        
La presente intesa, unitamente al sistema degli accordi locali                  
previsto dalla DGR 426/00, integra in capo ai soggetti accreditati la           
facolta' di erogare prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali in nome            
e per conto del Servizio sanitario regionale e nazionale. Essendo le            
strutture ospedaliere private aderenti al presente accordo                      
accreditate per struttura, tale abilitazione e' estesa a tutte le               
funzioni ospedaliere ed ambulatoriali autorizzate, nell'ambito di un            
sistema di risorse prefissate (budget) che di fatto limita l'utilizzo           
delle funzioni accreditate rispetto all'effettiva dotazione.                    
In relazione a quanto sopra le parti prendono atto che l'effettivo              
utilizzo dei posti letto e' condizionato a livello di sistema                   
regionale dalle risorse messe a disposizione nell'ambito del presente           
accordo e che pertanto le indicazioni statistiche correlate al                  
dimensionamento dei posti letto accreditati saranno inoltrate agli              
Enti di competenza ed elaborate tenendo conto del tasso di                      
utilizzazione effettiva dei posti letto accreditati.                            
B.2.) Tariffa applicabile e classificazione delle strutture di non              
alta specialita'                                                                
B.2.1) Attivita' intra regione                                                  
Alla produzione ospedaliera privata regionale si applicano le tariffe           
massime stabilite, in materia di non alta specialita', dai vigenti              
provvedimenti regionali, con riferimento alla fascia B. Le variazioni           
o le modifiche che verranno apportate nel corso di validita' del                
presente accordo debbono essere congruenti con quanto definito in               
termini di budget nei presenti accordi.                                         
In caso contrario si procedera' ad una revisione degli accordi in               
essere, essendo l'assetto tariffario condizione determinante per                
l'accettazione dell'intesa.                                                     
B.2.2) Attivita' extra regione                                                  
Si applicano le tariffe stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni                
(cosiddetta TUC, Tariffa Unica Concordata) e adottata dalla Regione             
Emilia-Romagna con la DGR 2169/03. Nel corso di validita' del                   
presente accordo sara' adottata la TUC di volta in volta vigente.               
B.3.) Budget                                                                    
L'attivita' ospedaliera in accreditamento degli ospedali privati                
eroganti prestazioni di non alta specialita' da' luogo                          
all'identificazione di 2 tipi di budget che si riflettono, anche                
tramite appositi meccanismi di riduzione delle prestazioni in                   
eccesso, nella definizione di due tetti di spesa confluenti                     
nell'unico budget regionale, nonche' nella previsione di un budget di           
settore, che comprende l'attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica e           
parimenti confluisce nel budget regionale:                                      
A) prestazioni intra-AUSL: erogate dagli Ospedali privati a cittadini           
residenti nell'AUSL di competenza territoriale della struttura                  
(budget 1), non comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e                    
neuropsichiatrico;                                                              
B) prestazioni extra-AUSL: erogate dagli Ospedali privati a cittadini           
non residenti nell'AUSL di competenza territoriale della struttura              
(budget 2) non comprende l'attivita' di tipo psichiatrico e                     
neuropsichiatrico;                                                              
C) prestazioni intra ed extra AUSL: erogate dagli Ospedali privati              
per l'attivita' di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico sia a                  
cittadini residenti che non residenti nell'AUSL di competenza                   
territoriale della struttura (budget 3 - vedasi in seguito parte                
specifica).                                                                     
Le parti prendono atto che tale ripartizione della spesa ha reso                
praticabili varie soluzioni di collaborazione tra Aziende USL e gli             
ospedali privati, al punto che e' generalizzata la pratica di                   
concludere accordi locali attuativi della programmazione e degli                
indirizzi produttivi adottati in ogni realta' aziendale.                        
L'attuale produzione del comparto privato ospedaliero di non alta               
specialita', anche in forza di dette intese locali ed in seguito ad             
ampie riconversioni dei reparti secondo i criteri stabiliti dalla               
programmazione regionale (attivazione della lungodegenza, istituzione           
generalizzata dei DH, riconversione delle medicine e delle chirurgie            
a funzioni carenti in ambito locale) e' da considerarsi in linea con            
gli orientamenti vigenti e con le esigenze emerse in ogni Azienda, a            
seguito dell'impegno alla trasformazione del sistema regionale                  
attivato in questi anni.                                                        
Il budget complessivo di seguito concordato e' da ritenersi congruo             
in relazione all'attivita' erogata, e che si prevede di erogare,                
rispetto ai fabbisogni rilevati e compatibile con le risorse del                
sistema.                                                                        
Tutti i budget sotto indicati sono costruiti adeguando dell'1,4%,               
come da accordo integrativo 2003, i budget di cui all'accordo 2001,             
adeguati del 3% per il 2004 e di un ulteriore 4% per l'anno 2005. Gli           
adeguamenti budgettari sono coerenti con gli analoghi incrementi                
tariffari previsti dalla Regione per gli anni 2004 e 2005.                      
a) Budget di riferimento per le attivita' intra aziendali di ricovero           
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta                     
specialita' (determinato sulla base delle indicazioni di fabbisogno             
provinciale rappresentate dalle Aziende Unita' sanitarie locali)                
(Budget 1):                                                                     
Budget 1                                                                        
  Budget 2004  Budget 2005                                                      
Piacenza  16.409.563,36  17.065.945,89                                          
Parma  18.533.937,81  19.275.295,32                                             
Reggio Emilia  10.406.064,57  10.822.307,15                                     
Modena(*)  12.015.697,10  8.005.266,53                                          
Bologna e provincia  37.313.008,05  38.805.528,38                               
Ferrara  9.148.188,63  9.514.116,18                                             
Ravenna  17.225.593,11  17.914.616,83                                           
Forli'  9.283.124,41  9.654.449,39                                              
Cesena  12.407.230,83  12.903.520,06                                            
Rimini  13.778.380,33  14.329.515,54                                            
Totale  156.520.788,20  158.290.561,27                                          
(*) Il budget 2005 della Provincia di Modena tiene conto del fatto              
che, a seguito dell'apertura del Nuovo Ospedale di Sassuolo,                    
l'ospedale privato Villa Fiorita cessera' la propria attivita'                  
confluendo nella nuova struttura. Pertanto il budget provinciale di             
Modena 2005 e' stato calcolato al netto della quota di budget                   
assorbita nel 2004 da Villa Fiorita. Il budget della Provincia di               
Bologna non tiene conto della presenza di una nuova struttura Santa             
Viola che viene inserita nel novero dei soggetti accreditati di cui             
al presente accordo, ma eroga le proprie prestazioni sulla base di un           
accordo locale, recentemente rinnovato per il 2004, con un budget               
specifico concordato in sede aziendale per l'intra AUSL; per gli                
utenti residenti in altre province la struttura risulta comunque                
accreditata, ma l'attivita' non e' ricompresa nel budget 2. Per                 
l'ospedale privato accreditato nell'anno in corso, Villa Regina, non            
vi e' incremento di budget, in quanto funzionalmente collegato con              
l'ospedale privato accreditato Villa Nigrisoli.                                 
b) Budget di riferimento per le attivita' extra aziendali di ricovero           
ospedaliero nelle strutture private accreditate di non alta                     
specialita' (budget 2): viene determinato per il 2004 in Euro                   
24.812.341,29 e per il 2005 in Euro 25.191.671,96. Il budget extra              
AUSL del 2005 e' stato calcolato alla luce del nuovo assetto                    
ospedaliero che si verra' a creare nella provincia di Modena con la             
apertura del Nuovo Ospedale di Sassuolo che andra' a assorbire anche            
le attivita' dell'attuale Villa Fiorita. Pertanto e' stato detratta             
una somma pari alla media del fatturato netto di Villa Fiorita degli            
anni 2001, 2002, 2003.                                                          
c) Budget di riferimento per l'attivita' psichiatrica e                         
neuropsichiatrica degli ospedali privati (budget 3): viene                      
determinato per il 2004 in Euro 29.519.027,50 e per il 2005 in Euro             
30.699.788,60.                                                                  
Per quanto concordato sopra nella presente intesa, il tetto di spesa            
complessivo per le strutture di non alta specialita', viene quindi              
fissato per il 2004 in Euro 210.852.156,99 e per il 2005 in Euro                
214.182.021,83.                                                                 
B.4.) La contrattazione locale                                                  
B.4.1) Per l'erogazione di prestazioni di non alta specialita',                 
all'interno del budget fissato dall'accordo regionale, al fine di               
conseguire gli obiettivi di salute fissati dalla programmazione                 
nazionale e regionale, le Aziende USL definiscono i contratti                   
aziendali coinvolgendo le strutture accreditate presenti nell'ambito            
territoriale di propria competenza                                              
Le strutture private accreditate si impegnano, ciascun per la propria           
struttura e/o in associazione, a garantire il rispetto della                    
pattuizione contrattuale in termini di volumi e tipologie di                    
attivita' attesi, di garanzie per gli utenti e di responsabilita' sui           
risultati produttivi attesi.                                                    
Gli accordi contrattuali stipulati in sede locale dovranno inoltre              
essere formulati secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 della             
deliberazione di Giunta regionale 426/00, tenendo conto dei seguenti            
fattori ed eventualmente adattando le intese gia' intercorse ai                 
contenuti minimi esplicitamente richiamati in detto allegato:                   
- la contrattazione locale, per quanto attiene alla presente intesa,            
dovra' essere condotta con gruppi di produttori facenti capo alle               
articolazioni territoriali rappresentative dei soggetti firmatari               
dell'accordo generale;                                                          
- l'accordo regionale vigente al momento della sottoscrizione                   
dell'accordo contrattuale in sede locale funge da intesa-quadro da              
cui dipendono principi e linee guida utili per orientare la                     
contrattazione locale e la cui deroga, ove se ne ravvisi la                     
necessita', deve essere esplicitamente motivata ed espressamente                
accettata dalle parti; in particolare dovranno essere osservate le              
linee guida previste al successivo punto 4.2 del presente accordo, in           
merito alle caratteristiche del contenuto pattizio e degli indirizzi            
produttivi di ogni struttura coinvolta;                                         
- in sede di accordi locali non potranno essere previste penalita'              
specifiche rispetto al sistema regionale in merito agli sforamenti di           
budget; possono essere previste forme di penalita' che intervengono a           
fronte della non adozione di comportamenti produttivi concordati                
previsti nell'accordo locale sottoscritto. Anche queste eventuali               
forme di penalita' devono essere esplicitate negli accordi locali. In           
merito al fatturato lordo su cui viene effettuato il calcolo delle              
penalita', le eventuali "penalita'" locali impattano sul fatturato              
con la medesima modalita' delle contestazioni (da intendersi nel                
senso che le contestazioni non rilevano economicamente fino a                   
concorrenza delle eventuali penalita');                                         
- la contrattazione locale dovra' indicare la prevedibile quota di              
ricoveri oggetto di invio diretto agli ospedali privati da parte                
della struttura pubblica;                                                       
- tale quota di prevedibile invio diretto costituisce il limite oltre           
il quale dovra' essere prevista una integrazione ai contenuti                   
contrattuali con conseguente assegnazione di risorse aggiuntive                 
corrispondenti;                                                                 
- sulla base di eventuali necessita' aziendali la contrattazione                
locale potra' prevedere l'assegnazione di risorse aggiuntive rispetto           
ai budget previsti nella presente intesa (sia in termini di vero e              
proprio extra budget che in termini di integrazione budgettaria                 
consolidata), per lo sviluppo di specifici programmi aziendali                  
compatibili con le indicazioni programmatiche della Regione;                    
- dalle penalizzazioni tariffarie sono di regola esclusi i casi                 
effettuati su invio diretto dalle strutture pubbliche e da queste               
prorogati.                                                                      
B.4.2) Contrattazione locale - Ulteriori indicazioni                            
I budget 1 e 2 di cui al precedente punto B.4 sono relativi                     
all'attivita' di ricovero ospedaliero, fatto salvo quanto specificato           
al punto A.11.                                                                  
Gli accordi locali prevedono la quota di LPR che, nell'ambito della             
pianificazione aziendale, viene attribuita alla spedalita' privata,             
confermandosi, orientativamente, la quota del 20% dell'attivita'                
accreditata  contrattata a livello locale.                                      
La quota complessiva di LPR delle strutture private, in ambito                  
aziendale, si deve intendere come integrata alla composizione                   
dell'offerta ospedaliera pubblica.                                              
Il budget intra AUSL deve intendersi come coerente ai fabbisogni                
locali. Gli accordi locali forniscono gli indirizzi produttivi e                
individuano le tipologie e il numero di prestazioni contrattate in              
via prioritaria. La individuazione delle prestazioni di interesse               
aziendale non e' a copertura di tutta la capacita' dei singoli                  
produttori (non pervasivita'), ma indicano le priorita' del                     
committente, secondo un criterio che lascia alle strutture un margine           
di autonomia produttiva e competitivita', comunque improntata ai                
canoni dell'appropriatezza e dell'efficacia. Quanto definito in via             
contrattuale orienta la produzione della struttura.                             
Nell'ambito delle funzioni contrattate i volumi acquisiti dovranno              
essere congrui rispetto ai requisiti dell'accreditamento dei reparti,           
secondo un principio quantitativo di sostenibilita' nel rapporto fra            
entita' economica delle prestazioni e costi affrontati per produrle,            
pur nell'ambito del principio della non pervasivita'.                           
I suddetti accordi non dovranno pertanto delimitare la produzione di            
ogni struttura aderente all'intesa (a tal fine saranno operanti i               
limiti apposti nel presente accordo), ma stabilire, secondo criteri             
di equita' tra strutture pubbliche e private nella scelta delle                 
funzioni eventualmente da riconvertire e nella attribuzione delle               
specialita' da esercitare, la quantita' e la tipologia di prestazioni           
da fornire in via prioritaria e in conformita' ai piani di attivita'            
locali, restando impregiudicato il quadro del livello tecnologico -             
professionale e la diversificazione specialistica propri di ogni                
struttura, che resta accreditata ed abilitata ad erogare prestazioni            
intra ed extra - AUSL, nonche' fuori regione, per tutte le funzioni             
ospedaliere ed ambulatoriali autorizzate.                                       
Nel caso in cui, trascorsi 30 giorni dalla definizione degli                    
obiettivi della programmazione aziendale, si riscontri il mancato               
raggiungimento degli accordi a livello locale e persista incongruenza           
tra gli obiettivi citati e l'attivita' esercitata dalle strutture               
private, la contrattazione verra' condotta a livello regionale con la           
partecipazione delle parti interessate e delle associazioni                     
rappresentative firmatarie del presente accordo. Nel persistere                 
dell'assenza di un accordo locale si applicano la disciplina e il               
contenuto del presente accordo regionale.                                       
In ogni caso, qualora gli obiettivi della programmazione aziendale              
comportino riconversioni che necessitano di significativi interventi            
strutturali e organizzativi, si dovra' tenere conto dei tempi                   
necessari e l'obiettivo dovra' essere articolato nell'arco del                  
triennio di validita' del presente accordo, o, se ritenuto necessario           
dalle parti, in un tempo ulteriore.                                             
B.4.3) Contrattazione locale extra-aziendale                                    
I contratti relativi alle strutture private extra-aziendali (e cioe'            
situate al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda USL)              
sono stipulati secondo i medesimi criteri di quelli intra aziendali,            
in questo caso con il singolo diretto contraente.                               
I contratti di fornitura devono essere stipulati qualora gli importi            
di spesa storica superino 500.000 Euro nell'ambito dei volumi                   
corrispondenti alla spesa storica 2003.                                         
In materia di prestazioni extra-aziendali non negoziate le parti                
private si attiveranno comunque per favorire il contenimento delle              
prestazioni entro il budget complessivo sopra concordato, fatta salva           
l'operativita' dei meccanismi di penalizzazione di cui alla presente            
intesa, e si impegnano a produrre secondo una tipologia conforme agli           
indirizzi della programmazione regionale ed ai principi di                      
riqualificazione dell'attivita' stabiliti nel seguente paragrafo.               
Dalle penalizzazioni devono essere escluse le prestazioni fornite su            
invio diretto da parte delle strutture di ricovero pubbliche                    
regionali.                                                                      
Sono auspicabili accordi di area vasta da stipularsi fra gruppi di              
Aziende (anche attraverso un'Azienda capofila) e gruppi di                      
produttori, o singoli produttori, per l'utilizzo piu' razionale delle           
risorse presenti in specifici bacini di utenza, che tendono ad essere           
allargati rispetto ai confini aziendali, data anche la maggiore                 
propensione, rispetto al passato, dei cittadini alla mobilita'                  
territoriale. Da parte delle Aziende tale strumento deve essere                 
considerato come strumento di governo della mobilita', da parte dei             
produttori privati come strumento per prevenire fenomeni di                     
esplosione del fatturato extra AUSL che comportino poi difficolta'              
nelle applicazione del presente accordo regionale.                              
B.5.) Riqualificazione delle attivita'                                          
Vista la necessita' di favorire una complessiva riqualificazione                
dell'attivita' ospedaliera ed un corretto inquadramento delle                   
prestazioni secondo quanto stabilito dai provvedimenti regionali in             
materia di obiettivi di produzione ospedaliera (recupero di                     
efficienza, riduzione del tasso di ospedalizzazione, miglioramento              
del rapporto costo/efficacia e qualita'/quantita' delle prestazioni,            
propensione all'utilizzo del DH), le parti private si impegnano a               
rimodulare la propria attivita', e a riorganizzare il proprio sistema           
produttivo al fine di raggiungere l'obiettivo di erogare a regime,              
entro il termine di validita' del presente accordo, una quota di                
prestazioni pari a quella erogata dai produttori pubblici in regime             
di ricovero diurno.                                                             
Cio' dovra' avvenire salvaguardando il principio secondo cui la                 
struttura privata puo' effettuare il ricovero in regime ordinario               
solo nel caso in cui cio' sia richiesto da motivi attinenti le                  
condizioni del paziente, anche sotto il profilo sociale e                       
psicologico, l'eta' o la complessita' del quadro clinico                        
considerato.                                                                    
Le parti private si impegnano inoltre ad adeguare il proprio assetto            
produttivo alla pianificazione regionale e locale (PAL) e ai                    
documenti applicativi della stessa, anche in virtu' dell'inserimento            
delle strutture ospedaliere private a pieno titolo nella                        
programmazione regionale di piano e quindi della partecipazione, in             
qualita' di produttori, ai processi di programmazione locale delle              
attivita' ospedaliere.                                                          
Le strutture si impegnano inoltre a rendere esplicito e ad informare            
conseguentemente il cittadino sui contenuti dell'episodio di cura,              
con particolare riferimento alle fasi di pre e post - ricovero                  
(continuita' assistenziale).                                                    
B.6.) Articolazione e funzionamento dei meccanismi di budget e di               
penalizzazione                                                                  
B.6.1) Tetti di spesa non alta specialita'                                      
Il budget complessivo regionale per la non alta specialita' come                
sopra fissato si modifica in virtu' dell'andamento della mobilita'              
extra regionale verificatasi rispetto all'anno di riferimento, come             
disciplinato al punto A.9 del presente accordo.                                 
Per il controllo dei tetti di spesa di cui ai budget 1 e 2 sono                 
previsti i seguenti meccanismi regionali e locali. Il budget 3 verra'           
trattato specificatamente in apposito separato paragrafo.                       
B.6.2) Fascia di oscillazione                                                   
Viene definita una fascia di oscillazione del volume finanziario                
commissionato pari al 5% all'interno dell'ammontare budgettario                 
distintamente riferito alle attivita' intra aziendali (budget 1) e a            
quelle oggetto di mobilita' (budget 2).                                         
Entrambi i limiti, sia quello intra AUSL, con riferimento ai singoli            
importi negoziati per azienda all'interno delle intese locali (spesa            
negoziata), sia quello extra AUSL, sono quindi superabili per non               
piu' del 5%, fatte salve diverse indicazioni esplicitamente                     
sottoscritte dalle parti in sede di accordi locali, in deroga alla              
disciplina generale.                                                            
Budget e tetti complessivi regionali: i tetti regionali non sono                
superabili; nel caso in cui si verifichino sfondamenti della cifra              
complessiva sopra riportata, tenendo conto del margine di                       
oscillazione consentito, scatteranno i meccanismi di penalizzazione             
individuale e complessiva, fino al rientro con effetto retroattivo a            
tutta l'annualita' interessata, mediante riduzione a scalare delle              
tariffe (tariffa variabile a scalare), come meglio di seguito                   
specificato.                                                                    
I livello. Prestazioni intra AUSL                                               
Nel caso che in ambito locale i singoli fatturati portino ad un                 
superamento del budget 1 (budget intra-AUSL - Conteggiati                       
separatamente), operera', sempre a livello locale, un sistema di                
remunerazione a scalare delle prestazioni individualmente eseguite in           
eccesso rispetto alle intese stipulate a livello locale, tale da                
ricondurre il monte prestazioni locali ad una massima oscillazione              
pari a quella prevista nelle intese stesse, che comunque non puo'               
superare il 5% definito dal presente accordo.                                   
Posto che la somma dei singoli budget individuali delle strutture o             
dei fatturati storici 96 adeguati proporzionalmente, in caso di                 
accordo locale senza indicazioni singole (denominati entrambi "di               
riferimento"), deve sempre essere uguale al budget concordato a                 
livello aziendale (metropolitano per la provincia di Bologna), la               
riduzione a scalare operera' con i seguenti criteri:                            
- riduzioni applicabili solo al fatturato in eccesso rispetto a                 
quello di riferimento e solo se il fatturato complessivo locale                 
supera quanto negoziato per piu' del 5%;                                        
- rispetto al fatturato di riferimento (FR),                                    
fino al + 3% : riduzione del 10%                                                
da FR fino al + 6%: riduzione del 20%                                           
da FR fino al + 8%: riduzione del 40%                                           
da FR fino al + 10%: riduzione del 50%                                          
oltre il + 10% : riduzione del 100%                                             
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);                             
- le riduzioni cosi' individualmente calcolate saranno applicate fino           
a concorrenza del rientro nel budget locale aumentato del 5%.                   
Gli importi di riferimento individuale saranno fissati in sede di               
Commissione Paritetica alla luce dei contenuti dei contratti di                 
fornitura aziendali e/o della spesa individuale 96 adeguata                     
proporzionalmente.                                                              
II livello - Prestazioni extra AUSL                                             
Qualora si superi a livello complessivo il budget extra-aziendale               
assegnato a livello regionale, anziche' un impianto di penalizzazione           
a tariffa variabile, operera' una riduzione a scalare disciplinata              
dalle seguenti modalita':                                                       
- riduzioni applicabili solo al fatturato complessivo extra AUSL in             
eccesso rispetto a quello negoziato a livello regionale (budget 2 ) e           
solo se il fatturato complessivo regionale extra AUSL supera quanto             
negoziato per piu' del 5%;                                                      
- rispetto al fatturato storico di ogni struttura prodotto nell'anno            
precedente, al netto delle penalita' applicate, (FS), ed adeguato in            
modo che la somma dei singoli fatturati non sia maggiore del budget             
regionale,                                                                      
dal FS fino al + 3%: riduzione del 10%                                          
dal FS fino al + 6%: riduzione del 20%                                          
dal FS fino al + 8%: riduzione del 40%                                          
dal FS fino al + 10%: riduzione del 50%                                         
oltre il + 10%: riduzione del 100%                                              
(applicabile alle prestazioni eseguite in eccesso);                             
- applicazione delle penalita' ai produttori fino a concorrenza del             
rientro nel limite regionale aumentato del 5%. I meccanismi di                  
penalita' di cui sopra non operano per prestazioni in degenza il cui            
accesso e' stato richiesto dalla struttura pubblica regionale                   
inviante, ovunque ubicata (assimilate pertanto a prestazioni                    
extra-budget).                                                                  
Da tali penalizzazioni individuali e complessive (livelli 1 e 2) sono           
 escluse le strutture Villa Salus di Rimini e Stacchini in quanto               
eroganti esclusivamente prestazioni a tariffa minima e per giornate             
di degenza.                                                                     
B.7.) Revisione dei tetti regionali complessivi a fronte del                    
raggiungimento di particolari obiettivi di produzione di interesse              
regionale                                                                       
Il sistema di revisione dei tetti introdotto con l'accordo per gli              
anni 2001-2003 e' stato uno strumento per indirizzare la produzione             
verso obiettivi di particolare interesse regionale o locale, che nel            
corso del triennio di validita' dell'accordo precedente e' stato                
variamente affinato e recepito negli accordi locali.                            
La valutazione positiva, verificata anche attraverso il monitoraggio            
effettuato in sede di Commissione Paritetica degli obiettivi definiti           
a livello regionale o la certificazione del raggiungimento di quelli            
concordati a livello locale effettuata dalle singole Aziende, del               
risultato ottenuto attraverso l'utilizzo dei fondi per la revisione             
dei tetti sia da parte pubblica che privata, porta a riconfermare il            
fondo anche nel presente accordo per una somma di Euro 7.746.852,00             
suddivisa come segue:                                                           
budget 1: 5.704.698                                                             
budget 2: 1.280.522                                                             
budget 3:   503.404.                                                            
Viene riconfermata una quota parte del fondo pari Euro 258.228                  
finalizzata a programmi di riduzione delle liste d'attesa per                   
interventi di ernia discale, sviluppati, sia con strutture di alta              
che di non alta specialita', in maniera integrata con le strutture              
pubbliche con lunghe liste d'attesa.                                            
Per l'anno 2005 si concorda sin da ora di incrementare il fondo per             
una quota pari all'1% del budget 2004 (pari a Euro 2.108.522) da                
destinare proporzionalmente ai budget e finalizzata, tramite la                 
definizione di obiettivi e progetti locali, alla fornitura di                   
prestazioni ospedaliere caratterizzate da lunga attesa e, per una               
parte, all'approntamento di singoli "pacchetti" di attivita'                    
ambulatoriale ad alta intensita' assistenziale, mirati in modo                  
specifico alla riduzione delle liste di attesa e non sovrapponibili             
con la normale committenza di settore. Qualora fra le Aziende Unita'            
sanitarie locali e gli ospedali privati  non si giunga alla                     
definizione di tali progetti, da inviarsi in Regione, per l'utilizzo            
dei fondi di cui sopra, entro il mese di febbraio 2005, le parti                
saranno chiamate presso la Direzione Sanita' al fine di giungere ad             
una mediazione negoziale. E' possibile, al fine di ridurre le liste             
d'attesa, giungere ad accordi anche con strutture poste fuori dal               
territorio dell'Azienda USL, in un'ottica di area vasta.                        
Qualora, nell'ambito del triennio di validita' dell'accordo,                    
residuino risorse non utilizzate in relazione all'entita' del fondo             
di abbattimento annuale, si concorda fin da ora l'implementazione del           
fondo per l'annualita' successiva con i residui dell'anno                       
precedente.                                                                     
La copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il valore                
della produzione ricompreso entro il tetto massimo concordato per i             
budget 1, 2 e 3 aumentati della fascia di oscillazione prevista, e              
quello che si potra' collocare entro il nuovo tetto massimo, sara'              
garantita dall'accantonamento a livello regionale di una                        
corrispondente quota del Fondo sanitario regionale.                             
La concreta assegnazione della quota definitiva verra' stabilita                
dalla Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della Regione,             
sentita la Commissione Paritetica, a chiusura dei consuntivi,                   
mediante l'erogazione effettiva delle risorse alle AUSL di competenza           
territoriale delle singole strutture che avranno rispettato i vincoli           
di seguito specificati.                                                         
La quota parte individuata per ciascuna AUSL e' determinata in modo             
proporzionale all'ammontare del corrispondente fondo provinciale                
rispetto al complesso del budget 1 regionale.                                   
Nell'Allegato sub 2 viene illustrata la disciplina applicativa della            
revisione dei tetti, tenendo conto del quadro regolamentare sopra               
delineato.                                                                      
Le singole USL, nell'ambito degli accordi-contratti con le strutture            
private, definiranno operativamente le specifiche territoriali                  
rispetto al meccanismo generale.                                                
Gli obiettivi rilevanti, illustrati nell'allegato documento tecnico             
(sub 2), sono suddivisi tra obiettivi di interesse regionale e locale           
e sono caratterizzati dalla rispondenza ai seguenti criteri:                    
- misurabilita'                                                                 
- oggettiva evidenza                                                            
- rilevabilita' sulla base dei flussi informativi routinari.                    
Vengono allegate alla presente intesa le schede tecniche di                     
definizione degli specifici obiettivi, illustrative delle modalita'             
di verifica e misurazione del loro raggiungimento, nonche' delle                
modalita' tecniche di ripartizione fra i diversi ospedali                       
appartenenti alle varie categorie.                                              
In ogni caso la possibilita', per ogni singola struttura, di vedersi            
riconosciuta una produzione superiore, vale a dire che genera un                
fatturato passibile di penalita', fino al limite massimo consentito,            
si definisce tramite la verifica successiva e sequenziale dei                   
seguenti punti:                                                                 
1. nell'ambito dei budget 1 e 2 deve essere stato utilizzato il                 
margine di oscillazione del 5% definito dal presente contratto al               
punto B.6.2; all'interno del budget 3 dovra' essere evidenziata una             
produzione ulteriore rispetto al tetto concordato, tale da comportare           
l'applicazione di penalita'.                                                    
2. La struttura specifica, che presenti un fatturato eccedente i                
limiti concordati e comportante l'applicazione di penalita', deve               
avere raggiunto un numero minimo di obiettivi quali-quantitativi come           
definiti dalla allegata scheda tecnica per poter beneficiare                    
dell'abbattimento delle penalita'.                                              
3. La revisione dei limiti budgettari operera' mediante abbattimento            
delle eventuali penalita' per produzione aggiuntiva fino a                      
concorrenza degli importi stanziati per ogni singolo budget e nella             
misura massima stanziata al presente fine.                                      
In linea generale l'utilizzo dei fondi deve essere legato a un trend            
di miglioramento, rispetto agli obiettivi individuati, o di                     
mantenimento di standard considerati soddisfacenti ed elevati dalle             
parti. Non e' da considerarsi ne' corretto ne' nell'ottica delle                
finalita' del meccanismo di revisione dei tetti, accedere ai fondi              
con performance peggiorative, sempre in riferimento agli obiettivi              
individuati.                                                                    
Parimenti non e' corretto tarare i miglioramenti quali-quantitativi             
richiesti con eventuali performance positive registrate nell'anno               
precedente in modo straordinario e non ripetibile. I parametri di               
riferimento degli obiettivi regionali sono sottoposti a revisione               
annuale, da concordare in sede di Commissione Paritetica. Per l'anno            
2004, in considerazione del fatto che non si e' ancora proceduto al             
consolidamento dei dati 2003, la Commissione Paritetica si riserva di           
individuare il riferimento fra gli anni 2002 o 2003.                            
Si allegano al presente accordo, gli obiettivi per l'anno 2004                  
qualora gli accordi locali gia' non prevedano obiettivi                         
specificatamente individuati.                                                   
Per gli anni 2005 e 2006 gli obiettivi per la distribuzione dei fondi           
di revisione e' auspicabile siano individuati  o integrati a livello            
locale, al fine di avere una piu' stretta correlazione con i diversi            
bisogni territoriali. Dovranno essere obiettivi chiaramente                     
valutabili, misurabili e rilevabili. Le Aziende e gli OPA dovranno              
poi inviare alla Commissione Paritetica un report relativo al livello           
di raggiungimento degli obiettivi individuati. Qualora a livello                
locale non siano individuati obiettivi specifici o non siano definiti           
i criteri di conseguimento dei fondi regionali, si fa riferimento a             
quelli allegati al presente accordo.                                            
Si concorda inoltre sulla possibilita' di travasare risorse fra i               
diversi fondi di abbattimento nel caso si vengano a creare situazioni           
di squilibrio fra penalita' e consistenza del fondo come gia'                   
previsto nell'accordo integrativo 2003; l'attuazione di tale                    
eventualita' viene demandata alla Commissione Paritetica. L'eventuale           
meccanismo di travaso si applica solo dopo l'applicazione dei                   
meccanismi standard, qualora vi sia una disponibilita' residua.                 
Al fine di incentivare, come gia' previsto nell'accordo integrativo             
2003, l'utilizzo di strumenti che impattano positivamente sulla                 
qualita' dell'assistenza, quali strumenti di valutazione del                    
risk-management, il miglioramento della continuita' assistenziale, in           
particolare la dimissione protetta, qualora dopo la ripartizione dei            
fondi con i meccanismi previsti residuassero delle risorse, queste              
possono essere ulteriormente distribuite in una percentuale di                  
sforamento rispetto al fatturato netto uguale per tutte le strutture            
e comunque fino ad un massimo del 25% per il budget 2 e del 10% per             
il budget 1 e del 5% per il budget 3, secondo i seguenti criteri di             
assegnazione:                                                                   
1) a quelle strutture che hanno raggiunto il set di obiettivi                   
previsti;                                                                       
2) a favore delle strutture che garantiscono l'utilizzo di                      
metodologie e requisiti volti al miglioramento qualitativo                      
dell'assistenza quali, in alternativa: 1. attivazione di meccanismi             
di risk-management attraverso l'introduzione di strumenti di                    
rilevazione degli incidenti (incident report) e produzione di dati da           
trasmettere al livello regionale come previsto dai progetti attivi in           
materia; 2. garanzia della continuita' assistenziale, in particolare            
per la lungodegenza post acuzie e riabilitazione estensiva, da                  
valutarsi attraverso l'analisi dell'incidenza della dimissione                  
protetta cosi' come rilevata in scheda nosologica, nonche' attraverso           
le valutazioni sul grado di integrazione con i servizi delle Aziende            
USL di competenza territoriale; 3. adozione di una metodologia                  
sistematica di valutazione dell'outcome in riabilitazione.                      
PARTE III                                                                       
PARTE SPECIFICA SALUTE MENTALE                                                  
La presente Parte III dell'accordo e' rivolta alle strutture private            
che forniscono attivita' di tipo psichiatrico, e specificatamente ai            
seguenti ospedali privati:                                                      
1. Villa M. Luigia                                                              
2. Villa Rosa                                                                   
3. Villa Igea                                                                   
4. Ai Colli                                                                     
5. Villa Baruzziana                                                             
6. Villa Chiara                                                                 
7. Villa Azzurra                                                                
C.1.) Premessa                                                                  
Con delibera 327/04 la Giunta regionale ha stabilito, fra l'altro,              
"di procedere, per quanto espresso in premessa, ai soli fini                    
dell'accreditamento istituzionale, senza pertanto modificare                    
l'assetto autorizzatorio e quanto previsto dai vigenti accordi fra              
Regione e AIOP regionale, e fatte salve le funzioni di tipo                     
ospedaliero, mono o pluridisciplinari, gia' svolte sulla base di                
specifici accordi aziendali, all'assimilazione delle strutture                  
ospedaliere private che erogano attivita' di tipo psichiatrico alle             
Residenze Sanitarie Psichiatriche qualificandole, in relazione                  
all'intensita' e alla durata dell'intervento, in base alle tipologie            
di cui alla voce "Requisiti specifici per l'accreditamento delle                
strutture di psichiatria adulti" dell'Allegato 3 "Requisiti generali            
e specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture                  
sanitarie", parte integrante della presente deliberazione".                     
Le parti interessate al presente accordo concordano che il processo             
di trasformazione delle attuali strutture che trattano pazienti con             
patologia psichiatrica verso strutture a valenza socio-riabilitativa,           
cosi' come previsto dalla suddetta delibera, va incentivato e                   
supportato anche economicamente nonche' dal punto di vista della                
semplificazione amministrativa. Inoltre deve essere previsto un                 
percorso concordato per giungere alla redifinizione  delle attivita'            
specifiche dell'ambito psichiatrico cosi' come individuate nel                  
precedente accordo.                                                             
C.2.) Istituzione della Commissione tecnica Psichiatrica                        
Il precedente accordo generale, riferito al triennio 2001-2003, nella           
parte specifica relativa alla Salute mentale riprendeva espressamente           
i punti: 2) Tipologia dei ricoveri, 2.1) Quadri diagnostici, 3)                 
Modalita' d'accesso, 4) Controlli e verifiche, di cui alla "Relazione           
della Commissione Psichiatrica, parte integrante della delibera n.              
405 del 31/3/1998.                                                              
Alla luce del mutato quadro normativo e del lasso di tempo                      
intercorso, si rende necessario un aggiornamento dei punti e dei                
contenuti della sopracitata "Relazione della Commissione                        
Psichiatrica". A tal fine le parti concordano di attivare una                   
Commissione tecnica per la Salute mentale, paritetica e avente le               
caratteristiche gia' definite nella delibera di G.R. n. 1356 del                
1997, composta da collaboratori dell'Assessorato alla Sanita' della             
Regione Emilia-Romagna e rappresentanti delle strutture sanitarie               
private di psichiatria e neuropsichiatria infantile, con il compito             
di:                                                                             
- definire le patologie trattabili nell'ambito delle tipologie di               
residenze sanitarie psichiatriche previste dalla citata delibera                
327/04;                                                                         
- definire linee concordate per il monitoraggio dei ricoveri e                  
indicatori della loro appropriatezza, con particolare riguardo ai               
ricoveri ripetuti nelle strutture regionali psichiatriche;                      
- monitorare l'iter di adeguamento a quanto previsto dalla delibera             
327/04 da parte dei DSM e delle stesse strutture di psichiatria e               
neuropsichiatria infantile, pubbliche e private, per quanto attiene             
protocolli, accordi, costruzione di percorsi di continuita'                     
assistenziale integrata fra le diverse tipologie di strutture, cosi'            
come previsto dall'Allegato 3 della citata delibera 327/04;                     
- concorrere ad attuare i comuni impegni previsti per le procedure di           
accreditamento, sia in preparazione a quanto disposto dagli atti                
regionali sia per eventuali,  successivi adempimenti;                           
- definire le modalita' con cui, nel rispetto comunque dell'autonomia           
gestionale ed organizzativa delle strutture, anche in considerazione            
della specificita' delle prestazioni erogate, deve essere considerato           
l'inquadramento degli ospedali privati con attivita' di psichiatria e           
neuropsichiatria infantile, e i relativi posti letto psichiatrici,              
sia a livello regionale, per la programmazione di riferimento per               
l'approvazione delle richieste di accreditamento dei DSM, nella cui             
rete insistono le strutture private con attivita' di psichiatria e              
neuropsichiatria, sia a livello locale, quale parte integrante della            
rete di degenza del Dipartimento di Salute Mentale, a completamento             
della tipologia dell'offerta di ricovero;                                       
- elaborare una proposta condivisa da approvare in sede di accordo              
tra la Regione e le associazioni della spedalita' privata AIOP                  
successivamente al presente accordo o integrativa del presente                  
accordo, anche alla luce della situazione di transitorieta' che la              
ridefinizione delle strutture inevitabilmente comporta.                         
Le parti concordano che per il periodo transitorio che precede il               
completamento dei processi di autorizzazione e di accreditamento                
previsti dalla delibera 327/04 e/o fino alla definizione di un nuovo            
documento di intesa da parte della Commissione Paritetica di Salute             
mentale, approvato e sottoscritto dalle parti, si  confermano i                 
seguenti contenuti, previsti nella gia' citata "Relazione della                 
Commissione Psichiatrica", vale a dire che:                                     
"gli ospedali privati che erogano attivita' di psichiatria e                    
neuropsichiatria per l'infanzia e l'eta' evolutiva sono equiparati a            
tutti gli effetti ai presidi ospedalieri per le attivita' di degenza            
e per le funzioni svolte devono ritenersi assimilabili, ai fini del             
progetto obiettivo "Tutela della salute mentale", alle strutture                
residenziali che accolgono soggetti volontari con bisogni di                    
interventi diagnostici-curativi-riabilitativi di breve e media                  
durata. Gli ospedali privati concorrono inoltre all'assolvimento dei            
compiti collegati all'emergenza-urgenza ed alla lungodegenza                    
psichiatrica, come di seguito specificato".                                     
Va comunque sottolineato che al settore della psichiatria e                     
neuropsichiatria si applica la disciplina sopra delineata con                   
riferimento al settore della non alta specialita', per quanto non di            
seguito specificato.                                                            
C.3.) Tipologie di ricovero                                                     
L'Allegato 3 alla delibera Giunta regionale 327/04 a oggetto                    
"Requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture psichiatria           
adulti" prevede tre tipologie di residenze sanitarie psichiatriche              
cosi' qualificate, in relazione alla intensita' ed alla durata                  
dell'intervento: a trattamento intensivo, protratto e                           
socio-riabilitativo. Per ogni tipologia sono dettati i requisiti                
strutturali, tecnologici, ed organizzativi con particolare riguardo             
alla programmazione della presenza di personale.                                
Ai soli fini dell'accreditamento istituzionale e fermo restando                 
l'attuale assetto autorizzatorio, le strutture ospedaliere private              
che erogano attivita' di psichiatria e neuropsichiatria infantile               
saranno assimilate alle Residenze Sanitarie Psichiatriche.                      
Nell'attesa che la relazione dell'istituenda Commissione tecnica                
Psichiatrica, di cui al punto precedente, preveda l'eventuale                   
categorizzazione e/o revisione e/o delle tipologie di pazienti,                 
diagnosi e/o ricoveri per le tre specifiche tipologie di residenze,             
si ritiene di precisare che l'inquadramento degli ospedali privati              
con attivita' di carattere psichiatrico e neuropsichiatrico, e quindi           
dei posti letto psichiatrici, deve essere considerato parte                     
integrante della rete di degenza del Dipartimento di Salute mentale a           
completamento della tipologia dell'offerta di ricovero (tutto cio'              
nel rispetto comunque dell'autonomia gestionale ed organizzativa                
delle strutture anche in considerazione della specificita' delle                
prestazioni erogate, ma anche della specifica funzione svolta dalla             
struttura nel sistema di offerta del DSM, esplicitata e negoziata               
nell'accordo di fornitura) e di confermare  con le dovute specifiche            
di riferimento per la fase transitoria, relativamente alla tipologia            
dei ricoveri, la seguente attivita' di psichiatria e neuropsichiatria           
infantile delle strutture private:                                              
Brevi-degenza: deve intendersi tale il ricovero finalizzato alla                
valutazione diagnostica e all'inquadramento e aggiustamento                     
terapeutico del caso. Esso ha i connotati della volontarieta' e della           
disponibilita' all'attesa secondo i tempi indicati al successivo                
punto C.4.B) delle "Modalita' di accesso". La degenza massima non               
puo' superare i 30 giorni, salvo proroga da definire, caso per caso,            
d'intesa con il DSM di riferimento. La brevi-degenza puo' prevedere,            
oltre a trattamenti intensivi, anche la definizione ed avvio del                
programma terapeutico riabilitativo. La tipologia di struttura di               
accoglienza deputata sara' quella della residenza sanitaria                     
psichiatrica "intensiva".                                                       
Media-degenza: e' da intendersi come tale il ricovero programmato per           
persone con quesito diagnostico ed impostazione del trattamento                 
particolarmente complessi, determinati dalla molteplicita' dei                  
livelli diagnostici e dagli aspetti psico-sociali del soggetto. Esso            
ha i connotati della volontarieta' e disponibilita' all'attesa                  
secondo i tempi indicati al successivo punto C.4.C delle "modalita'             
di accesso". La durata dei ricoveri della media-degenza non puo'                
superare i 60 giorni, salvo proroga da concordare con il DSM di                 
riferimento. Comunque il ricovero prorogato, anche nei casi                     
eccezionali, non puo' superare complessivamente i 120 giorni. Oltre             
tale termine il paziente dovra' accedere a programmi di ricovero                
residenziale a lunga durata o in via transitoria alla lungo-degenza,            
d'intesa con i DSM. La tipologia di struttura di accoglienza deputata           
sara' quella della residenza sanitaria psichiatrica "intensiva" e/o             
"protratta", a seconda della valenza prevalentemente clinica                    
(diagnosi, verifica trattamento, aggiustamento terapeutico) o                   
riabilitativa (avvio del progetto assistenziale personalizzato, con             
un mix di trattamenti terapeutico diagnostici e di interventi                   
riabilitativi precoci).                                                         
Emergenza-urgenza: l'emergenza e' assicurata solo dai servizi                   
psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC). Per quanto riguarda l'urgenza           
il ricovero puo' avvenire nell'ospedale privato solo se programmabile           
e purche' siano ben definiti i connotati della volontarieta' e della            
disponibilita' all'attesa nelle 24 ore. La tipologia di struttura di            
accoglienza deputata sara' la Residenza sanitaria Psichiatrica                  
"intensiva".                                                                    
Degenza prolungata: sono inquadrabili nella degenza prolungata i                
ricoveri dei soggetti, gia' in carico ai Servizi psichiatrici o                 
degenti presso gli ospedali privati che necessitano di un trattamento           
terapeutico di lungo periodo (superiore quindi ai 60 giorni). I                 
soggetti interessati devono essere ospitati in strutture residenziali           
secondo la tipologia prevista dal progetto-obiettivo "Tutela della              
salute mentale".                                                                
La programmazione di tali strutture prevede pero' tempi di                      
realizzazione non immediati, per cui in via transitoria, si rende               
necessaria la cooperazione di tutti i soggetti (pubblici e privati)             
al fine dell'utilizzo dell'intera rete di ricoveri per le attuali               
necessita'.                                                                     
I programmi di lungodegenza vanno previsti su un massimo di 180                 
giornate. Oltre tale limite andra' riprogrammata l'attivita', da                
parte dei DSM.                                                                  
L'attivita' di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, erogata             
fino ad oggi, si e' connotata per il trattamento, in via non                    
esclusiva, di pazienti bisognosi di cure residenziali; in ossequio a            
tale caratteristica, le parti accettano di prefigurare un assetto che           
comprenda anche le funzioni residenziali anzidette, secondo i                   
requisiti che costituiranno i presupposti per l'avvio del processo di           
accreditamento, pur continuando a permanere le strutture interessate            
dal presente accordo nel comparto ospedaliero soggetto ad                       
autorizzazione secondo le norme della L.R. 34/98 e della DGR 125/99.            
La tipologia di struttura di accoglienza deputata sara' quella della            
residenza sanitaria psichiatrica "socio riabilitativa", dato                    
l'obiettivo prevalente in questi ricoveri di contrastare i processi             
di passivizzazione del paziente e di cronicizzazione                            
istituzionale.Oltre alle anzidette funzioni residenziali                        
psichiatriche e neuropsichiatriche, anche in considerazione dei                 
progetti di collaborazione avviati da alcune strutture nei cosiddetti           
comparti specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia           
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per              
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol, ecc.) ed           
in vista dell'adeguamento a quanto previsto dalla citata delibera GR            
327/04, alcuni reparti potranno essere riconvertiti a talune delle              
citate attivita', mantenendo fermo l'attuale assetto dell'offerta               
quantitativa, posizionata sull'utilizzo in accreditamento per                   
cittadini della regione pari a circa 480 PL.                                    
I progetti di trattamento specialistico, da sviluppare in un'ottica             
di continuita' di presa in carico e terapeutica, possono prevedere un           
servizio connotato da un mix di prestazioni, anche ambulatoriali o a            
domicilio, ove necessario.                                                      
C.3.2) Quadri diagnostici.                                                      
Vengono ritenuti:                                                               
1. quadri primari per il ricovero le seguenti diagnosi: psicosi                 
schizofreniche, psicosi affettive, stati paranoidei, altre psicosi,             
farmacodipendenza (doppia diagnosi), disturbi della personalita';               
2. quadri secondari: psicosi alcoliche ubriachezza patologica,                  
disturbi neurotici, reazione di adattamento; ai fini della verifica,            
nella relativa scheda di accettazione, deve essere indicato il motivo           
della necessita' del ricovero.                                                  
Sono ulteriormente previsti ricoveri per le patologie afferenti ai              
comparti specialistici (disturbi del comportamento alimentare, doppia           
diagnosi, psicogeriatria, interventi diagnostici e terapeutici per              
adolescenti, psicologia clinica, disassuefazione dall'alcol).                   
C.4.) Modalita' d'accesso                                                       
A) Per l'urgenza, l'accesso avviene su prescrizione del DSM, tenendo            
conto che il ricovero stesso deve essere effettuato, per la                     
specificita' organizzativa dell'ospedale privato, entro le ore 17 di            
tutti i giorni feriali e non nei giorni festivi, e comunque non oltre           
le 24 ore dalla richiesta;                                                      
B) per la brevi-degenza, l'accesso e' libero. Resta comunque ferma la           
garanzia che il DSM possa ricoverare entro 7 giorni dalla propria               
richiesta, con comunicazione da parte della struttura ricevente                 
dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva               
l'autonomia decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per           
il caso specifico;                                                              
C) per la media-degenza, l'accesso avviene su valutazione del DSM,              
sia per i pazienti in carico al centro stesso, sia per quelli                   
afferenti alla casa di cura. Resta comunque ferma la garanzia che il            
DSM possa ricoverare entro 10 giorni dalla propria richiesta, con               
comunicazione da parte della struttura ricevente dell'avvenuto                  
ricovero e delle dimissioni concordate, fatta salva l'autonomia                 
decisionale finale dei sanitari dell'ospedale privato per il caso               
specifico, nel contesto degli specifici accordi di fornitura;                   
D) per la lungodegenza, l'accesso avviene su proposta del DSM e in              
accordo con la casa di cura privata. Il DSM puo' ricoverare entro 15            
giorni dalla propria richiesta, con comunicazione da parte della                
struttura ricevente dell'avvenuto ricovero e delle dimissioni                   
concordate, fatta salva l'autonomia decisionale finale dei sanitari             
dell'ospedale privato per il caso specifico.                                    
C.5.) Controlli e proroghe                                                      
I controlli devono essere:                                                      
a) individuali su singolo paziente secondo la normativa regionale               
vigente;                                                                        
b) con verfica semestrale dello stato di attuazione dell'accordo, e             
con valutazione alla fine di ogni anno.                                         
I controlli dovranno essere effettuati in corso di degenza dal DSM di           
provenienza del paziente in trattamento, che puo' delegare, in                  
maniera esplicita a tale funzione il DSM di competenza territoriale             
della struttura.Restano validi ed applicabili i normali controlli               
sulla SDO di competenza delle strutture tecniche preposte della AUSL            
di competenza territoriale.                                                     
Le proroghe sono sempre determinate dai DSM di riferimento                      
territoriale del paziente, sia per le brevi-degenze che per le                  
medie-degenze.                                                                  
Devono essere previsti espliciti protocolli operativi per la                    
richiesta di proroga che definiscano anche i tempi di risposta dei              
DSM. In mancanza di risposta da parte del DSM di riferimento la                 
struttura e' tenuta a rinnovare la richiesta ogni 7 giorni.                     
In presenza della richiesta reiterata e della mancata risposta non si           
applicano le riduzioni tariffarie.                                              
C.6.) Tetto di spesa e penalizzazioni                                           
Nell'ambito del budget regionale per la non alta specialita' viene              
ricavato un sotto budget per l'attivita' di psichiatria e                       
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'eta' evolutiva degli ospedali             
privati accreditati elencati nel paragrafo iniziale della presente              
Parte III.                                                                      
L'ammontare di tale budget (budget 3) e' pari a Euro 29.519.027,50              
per il 2004 e ad Euro 30.699.788,60 per il 2005 e viene definito                
mediante la valorizzazione dei PL contrattati a livello regionale               
sulla base delle necessita' di utilizzo mediamente manifestate nel              
triennio precedente, tenendo conto delle modifiche tariffarie di                
seguito specificate.                                                            
In caso di eccesso di produzione rispetto al budget complessivo di              
settore, si procedera' alla decurtazione con il meccanismo della                
tariffa variabile nei confronti di quelle strutture che avranno                 
registrato un volume di attivita' superiore rispetto alla media del             
triennio precedente, calcolata adeguando le medie individuali e la              
loro somma al budget contrattato con la presente intesa. Tale                   
penalizzazione sara' applicata in misura proporzionale all'eccesso di           
produzione individuale rispetto alla media e nella quantita'                    
sufficiente a permettere il rientro nel budget complessivo; della               
stessa beneficeranno, in misura proporzionale, le AUSL destinatarie             
del fatturato della struttura penalizzata.                                      
C.7.) Tariffe                                                                   
Fino all'espletamento di quanto previsto dalla delibera GR 327/04 e/o           
fino alla proposta di un documento di intesa da parte della                     
Commissione tecnica Psichiatrica, e comunque in sede di revisione               
annuale dei contenuti economici dell'accordo, si conferma che le                
attivita' di psichiatria e neuropsichiatria infantile erogate dagli             
ospedali privati nel settore ospedaliero/residenziale sono                      
remunerate, fatti salvi diversi accordi per attivita' specifiche, con           
una tariffa unica, valida per tutte le strutture, prevista dalla                
delibera in vigore al momento. Sulle gg eccedenti il 60 si applica la           
tariffa minima prevista per la lungodegenza medica per i trattamenti            
di ricovero intensivi.                                                          
Ai ricoveri di breve e media-degenza che si prolungano nei termini e            
con le modalita' di proroga di cui sopra, oltre i primi 60 giorni,              
non si applica detta riduzione.                                                 
Ai ricoveri per degenza prolungata non si applicano riduzioni in                
quanto accesso e proroga sono di competenza dei DSM (vengono fatti              
salvi eventuali, diversi accordi locali in merito).                             
C.8.) Riferimenti                                                               
Nella presente parte riferita agli ospedali privati psichiatrici sono           
stati espressamente ripresi i punti: 2-Tipologia dei ricoveri;                  
2.1-Quadri diagnostici; 3-Modalita' d'accesso; 4-Controlli e                    
verifiche di cui alla "Relazione della Commissione Psichiatrica"                
parte integrante della delibera n. 405 del 31/3/1998.                           
In via transitoria, fino a nuova relazione dell'istituenda                      
Commissione tecnica Psichiatrica, restano valide tutte le indicazioni           
relative ai restanti punti della relazione stessa, in particolare per           
quanto previsto nelle linee guida relative alle procedure                       
terapeutiche concordate e condivise.                                            
L'ASSESSORE ALLA SANITA'                                                        
Giovanni Bissoni                                                                
L'AIOP REGIONALE                                                                
Lorenzo Orta                                                                    
L'ARIS REGIONALE                                                                
padre Virginio Bebber                                                           
Allegati:                                                                       
1) Fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione                      
dell'accordo regionale.                                                         
2) Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse             
regionale di cui al punto B.7 dell'accordo generale.                            
Note:                                                                           
1) Le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in               
coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5 della Legge 28               
dicembre 1995, n. 549, e succesisve modificazioni, individuano                  
preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e                   
privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per            
gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa              
sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle                 
prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per la                        
contrattazione di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 23 dicembre              
1996, n. 662.                                                                   
(2) Effetti della clausola penale - La clausola, con cui si conviene            
che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento (1218),              
uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha                  
l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se             
non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore (1223).            
La penale e' dovuta indipendetemente dalla prova del danno.                     
ALLEGATO 1                                                                      
Fac-simile di dichiarazione individuale di accettazione dell'Accordo            
regionale 2004/2006                                                             
(carta intestata dell'ospedale privato)                                         
L'Ospedale privato accreditato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . con sede in . . . . . . . . . . . . . . . .Via . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . n. . . . . C.F. . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . , P. IVA . . . . . . . . . . . . . . . ,              
autorizzato all'esercizio con decreto del Presidente della Giunta               
regionale n. . . . . . . del . . . . . . . . . . e successive                   
modificazioni ed integrazioni, e/o con provvedimento del Comune di .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR.           
n. . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . , legalmente                   
rappresentata dal sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . .  in qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . (titolare, presidente del CdA, amministratore,              
ecc.)                                                                           
preso atto                                                                      
- dell'accordo regionale sottoscritto in data . . . . . . . . . . . .           
dall'Assessore regionale alla Sanita' e dai Presidenti dell'AIOP e              
dell'ARIS regionali;                                                            
- della deliberazione di Giunta regionale n. . . . . . . del . . . .            
. . . di recepimento dell'accordo di cui sopra;                                 
- dei contenuti dell'art. 12 della L.R. 34/98;                                  
- del DLgs 229/99 emanato in attuazione della Legge 419/98;                     
- della necessita' di formulare espressa accettazione delle tariffe             
vigenti e dell'accordo regionale sull'ospedalita' privata, sopra                
evidenziato, al fine di poter accedere alla qualifica di soggetto               
privato transitoriamente accreditato;                                           
- della richiesta gia' inoltrata dalla scrivente struttura al                   
Presidente della Giunta regionale, in ottemperanza al predetto art.             
12 della L.R. 34/98;                                                            
dichiara:                                                                       
- di accettare il sistema di pagamento a tariffa di cui alla DGR n. .           
. . . . . . . /2004 e successive modificazioni, valide tempo per                
tempo;                                                                          
- di accettare e condividere i contenuti dell'accordo regionale                 
citato in premessa e sottoscritto dall'Associazione regionale di                
appartenenza;                                                                   
al fine di poter mantenere la qualifica di soggetto privato                     
accreditato ed accedere all'applicazione dell'accordo regionale di              
settore e dei contratti locali di fornitura.                                    
data . . . . . . . . . .  .                                                     
. . . . . . . . . . . . . . . (firma)                                           
ALLEGATO 2                                                                      
Contenuti e linee guida applicativi degli obiettivi di interesse                
regionale di cui al punto B.7 dell'accordo generale                             
Ai fini della ripartizione del fondo di cui al punto B.7 dell'accordo           
generale, gli ospedali privati di non alta specialita' vengono                  
classificati in base alla tipologia delle discipline sanitarie per              
cui sono accreditati, in quanto gli obiettivi applicabili possono               
essere diversi a seconda dell'attivita' sanitaria svolta.                       
Vengono individuate le seguenti tipologie:                                      
ospedali polispecialistici;                                                     
ospedali chirurgici;                                                            
ospedali medici;                                                                
ospedali riabilitativi;                                                         
ospedali che erogano attivita' psichiatrica e neuropsichiatria.                 
Lo schema seguente classifica ciascun ospedale per le tipologie                 
individuate e lo correla agli specifici obiettivi ai quali puo'                 
partecipare.                                                                    
La suddivisione del budget disponibile e la determinazione del valore           
massimo di remunerazione integrativa raggiungibile da ciascun                   
ospedale avviene seguendo i seguenti criteri:                                   
A) viene predefinito un sotto budget dedicato agli ospedali che                 
erogano attivita' psichiatrica e neuropsichiatrica; la suddivisione             
avviene in base al peso relativo del fatturato netto  per l'attivita'           
psichiatrica di ciascun ospedale rispetto al totale del fatturato per           
tale attivita' di tutti gli ospedali interessati;                               
B) il restante sotto budget viene suddiviso tra i budget 1 e 2, come            
previsto al punto B.7 dell'accordo, e nell'ambito di ciascun budget,            
aziendale e extraziendale, tra le strutture in base al peso relativo            
dei singoli fatturati complessivi al netto penalita';                           
C) l'abbattimento delle penalita', a concorrenza del fondo, verra'              
concesso solo in casi di produzione ulteriore rispetto ai budget 1,2            
e 3 (tenendo conto dell'operativita' dei margini di oscillazione) e             
non potra' mai superare l'importo delle penalita' derivanti dalla               
applicazione dei meccanismi di penalizzazione.                                  
La possibilita' di partecipare alla suddivisione del fondo con                  
funzione di abbattimento delle penalita' per ciascun ospedale,                  
avviene raggiungendo un numero minimo di obiettivi fra quelli                   
assegnati secondo lo schema, cosi' definito:                                    
ospedali polispecialistici  3 su 7                                              
  (4 su 9 se dotati di reparti riabilitativi)                                   
ospedali chirurgici:  2 su 5                                                    
ospedali medici:  2 su 5                                                        
  (3 su 7 se dotati di reparti riabilitativi)                                   
ospedali riabilitativi:  2 su 5                                                 
ospedali neuropsichiatrici:  2 su 5                                             
  (3 su 7 se dotati di reparti riabilitativi).                                  
Viene affidato alla C.P. l'incarico di procedere alle integrazioni e            
modifiche che si rendessero necessarie per adeguare gli obiettivi               
all'evoluzione produttiva del sistema ospedaliero regionale ed alle             
inerenti indicazioni programmatiche.                                            
Restano validi i chiarimenti gia' forniti, su tutti gli obiettivi,              
dalla Commissione Paritetica a partire dall'anno 2001.                          
SCHEDA TECNICA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI                                   
Obiettivo n. 1: Riconversione di attivita' in chirurgia specifica               
Gli ospedali privati chirurgici e polispecialistici dovranno porre              
un'attenzione particolare al raggiungimento di tale obiettivo essendo           
per il SSR di prioritaria importanza perche' rivolto a fornire                  
adeguata risposta alla eventuale presenza di liste di attesa in                 
determinati settori ospedalieri.                                                
Si individuano le seguenti tipologie di interventi come                         
particolarmente critiche e rilevanti ai fini della valutazione sul              
raggiungimento dell'obiettivo:                                                  
1. Protesi d'anca                                                               
2. Protesi del ginocchio                                                        
3. Cataratta                                                                    
4. Ernia discale                                                                
5. Altri interventi sul ginocchio                                               
6. Colicistectomia                                                              
7. Varici                                                                       
8. Altri interventi dell'area ortopedica (MDC8)                                 
9. Interventi dell'area otorinolaringoitrica                                    
10. Chirurgia della mammella.                                                   
L'obiettivo e' da considerarsi raggiunto qualora le singole strutture           
abbiano un incremento per gli interventi sopra individuati di almeno            
20 casi o del 5%.                                                               
Saranno valutate in maniera specifica le situazioni di quelle                   
strutture che, pur incrementando l'attivita', non raggiungano i dati            
incrementali di cui sopra, purche' la quota di attivita' dedicata               
alle prestazioni critiche elencate sia superiore al 30% del totale.             
In sede locale potranno essere concordate in via sostitutiva                    
prestazioni/obiettivo diverse dalle precedenti e rispondenti alle               
tematiche che coinvolgono la presenza di lunghe liste di attesa.                
In considerazione della particolare criticita' relativa ai tempi di             
attesa per le prestazioni di protesi d'anca, salvo particolari                  
deroghe a livello locale, una produzione aggiuntiva pari al 10%                 
costituisce titolo per il raggiungimento dell'intero set di obiettivi           
assegnati.                                                                      
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda            
di dimissione ospedaliera: ricoveri a carico del SSN (onere 1,2) in             
regime DH + ordinario residenti in Emilia-Romagna. Rilevano inoltre             
anche i DRG 006 e 039 prodotti ambulatorialmente).                              
Obiettivo n. 2: Progettazione di percorsi ambulatoriali                         
L'obiettivo e' rivolto a tutte le tipologie di ospedali privati del             
gruppo di non alta specialita', compresi quelli che erogano attivita'           
psichiatrica e neuropsichiatrica.                                               
Consiste nell'approntare singoli pacchetti di attivita' ambulatoriale           
mirati in modo specifico alla riduzione delle liste di attesa e non             
sovrapponibili con la normale committenza di settore o nel presentare           
un progetto di riconversione di attivita', attualmente trattata in              
regime di ricovero sia ordinario che di day hospital, in percorsi               
ambulatoriali complessi ad accesso singolo o multiplo.                          
Il progetto, da presentare entro il 31/12 dell'anno, deve                       
obbligatoriamente essere concordato con la AUSL di competenza                   
territoriale e contenere il seguente set minimo di informazioni:                
1. tipologia della casistica da trattare in termini codici di                   
patologia e prestazionali (quali DRG originano se trattati in regime            
di ricovero) e sua numerosita';                                                 
2. definizione dei percorsi di accesso in termini di invii,                     
prenotazioni e modalita' erogative specifiche standard previste (un             
accesso o piu' accessi da parte del paziente);                                  
3. tempi di realizzazione;                                                      
4. tariffe concordate per i diversi percorsi assistenziali.                     
Nell'anno successivo verra' effettuata la verifica sulla                        
realizzazione dei progetti presentati.                                          
Nel contempo la Regione emanera' linee guida sull'argomento con                 
particolare attenzione al momento della verifica delle congruita' dei           
compensi e delle modalita' di determinazione, programmando la                   
revisione, se ritenuto necessario, dell'attuale assetto tariffario              
del comparto ambulatoriale.                                                     
(Evidenze: accordi locali).                                                     
Obiettivo n. 3: Messa in rete di posti letto                                    
Partecipano a tale obiettivo tutti gli ospedali privati                         
polispecialistici e medici.                                                     
L'obiettivo consiste nel dare la propria disponibilita', documentata            
negli accordi locali, all'AUSL di riferimento territoriale di una               
quota di PL per invii da parte delle strutture pubbliche di pazienti            
in lungodegenza, di pazienti acuti da P.S., di pazienti inviati                 
nell'ambito di percorsi assistenziali esplicitamente concordati.                
(Evidenze: accordi locali).                                                     
Obiettivo n. 4: Livello di intensivita' dell'attivita' riabilitativa            
Partecipano a tale obiettivo gli ospedali riabilitativi e gli                   
ospedali polispecialistici e medici e neuropsichiatrici con reparti             
riabilitativi.                                                                  
L'obiettivo consiste nel raggiungere un incremento del numero di                
ricoveri di pazienti entro 30 giorni dall'evento (dimissione dal                
reparto acuti) dall'episodio di origine.                                        
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda            
di dimissione ospedaliera: ricoveri entro 30 giorni dall'evento acuto           
per la stessa MDC a carico del SSN (onere 1,2) in regime DH +                   
ordinario, residenti in Emilia-Romagna e ospedali situati in                    
Emilia-Romagna. L'obiettivo deve intendersi raggiunto anche laddove,            
a fronte di un calo dei ricoveri, sia aumentata la percentuale di               
quelli effettuati nei trenta giorni).                                           
Obiettivo n. 5: Partecipazione all'obiettivo regionale di                       
contenimento del tasso di ospedalizzazione per il territorio di                 
riferimento                                                                     
Partecipano a questo obiettivo tutti gli ospedali privati di non alta           
specialita', compresi quelli che erogano attivita' psichiatrica e               
neuropsichiatrica.                                                              
L'obiettivo consiste nel fornire un contributo all'obiettivo dato               
dalla Regione alla AUSL territoriale di decremento del tasso di                 
ricovero.                                                                       
L'obiettivo viene raggiunto se a fine anno la % dei ricoverati presso           
la struttura di cittadini provenienti dalla AUSL di riferimento                 
territoriale e' diminuita almeno dell'1% rispetto all'anno di                   
riferimento al netto dei ricoveri di lungodegenza e da PS (ivi                  
compresi altri invii da strutture pubbliche).                                   
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda            
di dimissione ospedaliera: numero di ricoveri a carico del SSN (onere           
1,2) in regime ordinario > 1 g. residenti in AUSL (o in prov. per BO)           
con esclusione dei neonati sani, delle dimissioni dal reparto cod.60            
e, facoltativamente, dei casi inviati da strutture pubbliche).                  
Obiettivo n. 6: Day surgery                                                     
L'obiettivo e' rivolto a tutti gli ospedali privati che erogano                 
attivita' chirurgica.                                                           
Consiste nel trattare in regime di day surgery un numero di casi pari           
al 80% con riferimento alla tipologia di interventi utilizzati per il           
calcolo dell'indice di day surgery, cosi' come esplicitati nel                  
"Glossario Indicatori" delle banca dati SDO della Regione.                      
L'obiettivo viene raggiunto da quegli ospedali privati che abbiano              
conseguito anche un aumento del 5% rispetto all'anno di riferimento             
quanto a numero di casi trattati, oltre al raggiungimento della quota           
produttiva sopra evidenziata (media regionale).                                 
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda            
di dimissione ospedaliera: ricoveri a carico del SSN (onere 1,2) in             
regime DH + ordinario di 1 g. e residenti in Emilia-Romagna, rilevano           
inoltre anche i DRG 006 e 039 prodotti ambulatorialmente. L'obiettivo           
deve intendersi raggiunto anche laddove l'attivita', partendo da una            
percentuale storica gia' alta, si attesti al di sopra del 90%).                 
Obiettivo n. 7: Aumento dell'accoglienza di casi inviati da DSM                 
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'              
psichiatrica e neuropsichiatrica.                                               
Considerato che tali ospedali devono essere considerati parte                   
integrante della rete di servizio del DSM, l'obiettivo mira a rendere           
ancora piu' esplicito tale principio.                                           
L'obiettivo infatti viene raggiunto laddove la struttura incrementi             
di almeno il 5% gli accessi di pazienti inviati dai DSM regionali o             
raggiunga comunque uno standard di almeno il 50% rispetto ai ricoveri           
provenienti da tutte le Aziende della Regione.                                  
(Evidenze: autocertificazione o riscontro da parte dei DSM).                    
Obiettivo n. 8: Definizione di progetti di integrazione con i servizi           
pubblici per i trattamenti residenziali                                         
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali privati che erogano attivita'              
psichiatrica e neuropsichiatrica.                                               
L'obiettivo consiste nel presentare un progetto, definito di concerto           
con la AUSL di riferimento territoriale, per il trattamento                     
residenziale dei pazienti che rispetti le caratteristiche previste              
dal P.O. nazionale, vale a dire moduli organizzativi di 20 PL.                  
I progetti presentati devono contenere il seguente set minimo                   
informativo:                                                                    
1. modalita' di accesso;                                                        
2. percorsi del paziente e sua presa in carico.                                 
Obiettivo n. 9: 51 DRG ad alto rischio di inappropriatezza                      
organizzativa (di cui alla DGR 1872/04)                                         
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali medici e polispecialistici.                
L'obiettivo consiste nell'aver effettuato nell'anno un numero di                
ricoveri ascrivibili ai DRG dell'Allegato 2 alla DGR 1872/04 in linea           
con gli obiettivi posti dal medesimo atto, come specificati in sede             
di Commissione Paritetica.                                                      
Per l'anno 2004 l'obiettivo puo' ritenersi raggiunto, in alternativa,           
anche conseguendo l'Obiettivo 9 vigente nel triennio 2001-2003 dei 27           
DRG dei MMG.                                                                    
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda            
di dimissione ospedaliera: ricoveri ordinari > 1 giorno a carico del            
SSN (onere 1,2) residenti in Emilia-Romagna con esclusione degli                
invii da parte del P.S. (solo se pubblico) e da parte di altra                  
struttura pubblica. Non vengono considerate le dimissioni dai reparti           
56, 40, 75, 28, 60.).                                                           
Obiettivo n. 10: Quota di appropriatezza della casistica trattata               
L'obiettivo e' rivolto a tutte le strutture.                                    
Consiste nell'aver trattato una casistica appropriata in una quota              
non inferiore al 90%. L'obiettivo si intende raggiunto qualora dai              
controlli effettuati dalle AUSL non emergano contestazioni in tal               
senso in proporzioni maggiori al 10% dei casi trattati.                         
(Evidenze: autocertificazione o riscontro da parte delle AUSL).                 
Obiettivo n. 11: Ricoveri ripetuti nell'anno                                    
L'obiettivo e' rivolto agli ospedali riabilitativi.                             
Consiste nel raggiungere una percentuale o un numero di pazienti                
ricoverati piu' di 2 volte nell'anno comunque non superiore a quella            
dell'anno di riferimento. Tale percentuale verra' valutata in sede di           
Commissione Paritetica in base ai dati consuntivi.                              
(Criteri di calcolo basati sulle informazioni contenute nella scheda            
di dimissione ospedaliera: ricoveri a carico del SSN (onere 1,2) in             
regime DH + ordinario residenti in Emilia-Romagna. Dato                         
significativo: soglia minima di 10 casi, sotto la quale l'obiettivo             
si considera raggiunto).                                                        
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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