REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 2213 del  29 dicembre 2005
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento con decreto n. 338  del 29 dicembre 2005
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta norme sui procedimenti e sui termini
per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed
attuazione del piano di tutela delle acque, in deroga a quanto
previsto dal Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41
(Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di
acqua pubblica).
Art. 2
Disposizioni sui prelievi
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 23, comma 6 del DLgs 11
maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole) e all'articolo 27, comma 8, del
Regolamento Regionale n. 41 del 2001, coloro cui e' stato rilasciato
idoneo titolo concessorio con scadenza il 31 dicembre 2005 possono
continuare a prelevare acqua pubblica, salva eventuale diversa
determinazione della competente struttura regionale, fino al 31
dicembre 2008.
Art. 3
Istanze di rinnovo
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, nonche'
dell'art. 36, comma 9 del Regolamento Regionale  n. 41 del 2001, i
titolari di concessione di acqua pubblica di cui all'art. 2 possono
presentare istanza di rinnovo entro il 31 dicembre 2006. La mancata
presentazione dell'istanza comporta decadenza dalla possibilita' di
continuare il prelievo della risorsa ai sensi dell'art. 2. I rinnovi
delle concessioni decorrono dall'1 gennaio 2006.
2. I titolari di concessione di acqua pubblica che non intendono
rinnovare la concessione cessano il prelievo e sono tenuti a darne
comunicazione ai Servizi territorialmente competenti per gli
adempimenti di cui all'art. 35 del citato Regolamento Regionale  n. 41
del 2001. I canoni concessori sono dovuti per l'annualita' in corso al
momento della comunicazione. Per l'anno 2006 sono esonerati dal
pagamento del canone coloro che comunicano la cessazione di utenza
entro il 31 marzo 2006.
3. Fino all'adozione della direttiva di cui all'articolo 21, comma 2
del Regolamento Regionale  n. 41 del 2001, che stabilisce la durata
delle concessioni in funzione dell'uso nel rispetto delle previsioni
del Piano di tutela delle acque, tutte le concessioni sono rilasciate
o rinnovate per una durata non superiore al 31 dicembre 2015.
Art. 4
Priorita' di istruttoria
1. Le strutture regionali competenti provvedono all'istruttoria delle
istanze di rinnovo analizzando prioritariamente le domande relative
alle grandi derivazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del
DLgs 275/93, e poi tutte le altre.
2. In applicazione di quanto previsto agli articoli 2 e 28 della Legge
5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) le
istanze di cui al comma 1 sono istruite dando priorita', nell'ordine,
all'uso relativo al consumo umano e a quello relativo all'attivita'
agricola.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 dicembre 2005	per IL PRESIDENTE
	IL VICE PRESIDENTE
	Flavio Delbono
Schema di regolamento approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2011 del 5 dicembre 2005.
Parere di conformita' sullo scema di Regolamento espresso
dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 41 del 21
dicembre 2005.
Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2213
del 29 dicembre 2005.
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 338
del 29 dicembre 2005.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 23, comma 6, del  DLgs 11 maggio 1999, n 152 che
concerne Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento  provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole  e' il seguente:
"Art 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(omissis)
6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni
di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la
sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto
qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000.
Non sono soggetti a tale adempimento ne' al pagamento della sanzione
coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e'
rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze
regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della
concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo
restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il
potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento
l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.".
(omissis)
2) Il testo dell'art. 27, comma 8, del Regolamento Regionale n. 41 del
2001 che concerne Regolamento per la disciplina del procedimento di
concessione di acqua pubblica  e' il seguente:
"Art. 27 - Rinnovo della concessione
(omissis)
8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo puo' continuare il
prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto
degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 27, comma 1, del Regolamento Regionale n. 41,
del 20 novembre 2001, che concerne Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione  di acqua pubblica  e' il seguente:
"Art. 27 - Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione e' subordinato alla presentazione
della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del
titolo, da presentarsi con le modalita' indicate all'art. 6. Il
richiedente, di norma, e' esentato dalla presentazione degli elaborati
tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.".
(omissis)
2) Il testo dell'art. 36, comma 9, del Regolamento regionale n. 41 del
 20 novembre 2001 che concerne Regolamento per la  disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica  e' il seguente:
"Art 36  - Prelievi assoggettati a procedura semplificata
(omissis)
9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo
l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni
prima della scadenza, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Qualora
l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di
rinnovo e' soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata
pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine
della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle
medesime condizioni della originaria.".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 35 del  Regolamento Regionale n. 41 del 20
novembre 2001 che concerne Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica  e' il seguente:
"Art. 35 - Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi
causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del
concessionario, ed i luoghi ripristinati.
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante
pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata,
secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza
passivi, quali cementazione e tamponamenti, della colonna in opera,
che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il
confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. Il Servizio puo' consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta
del concessionario, nei seguenti casi:
a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a
domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e
limitatamente ai pozzi di profondita' non superiore ai 20 metri, fatta
salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva
regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di
salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la
rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonche' la chiusura
dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati,
controllabili dal Servizio competente.
4. Non e' in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora
l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue,
fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.
5. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche
idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla
rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti
al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio
ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico
delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad
altri soggetti.
6. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato al
ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio
all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere
delle spese relative.".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 21, comma 2, del Regolamento Regionale 20
novembre 2001 che concerne Regolamento per la disciplina del
procedimento di concessione di acqua pubblica  e' il seguente:
"Art. 21 - Durata della concessione
(omissis)
2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione
ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla
base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento
delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per
le infrastrutture acquedottistiche che, per gli impianti industriali e
per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in
rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da
realizzare.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art 1, comma 2)  del DLgs 275/93 che concerne
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche  non e'
riportato. Viene riportata solo la titolazione "Grandi e piccole
derivazioni". La distinzione resa necessaria ai fini istruttori  e'
contenuta  nel modificato  art.6 del  R.D 11 dicembre 1933 n. 1775".
"Art. 6
1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole
derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti
limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW
3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si
possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi
diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri
100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e
sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al
minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite
quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale,
a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra
indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.".
comma 2
2) L'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 che concerne
Disposizioni in materia di risorse idriche e' il seguente:
"Art. 2 - Usi delle acque
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli
altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli
altri usi sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione
che non ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della Legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' adottato il regolamento per la
disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del
ciclo naturale dell'acqua.".
3) Il testo dell'art. 28 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, che
concerne Disposizioni in materia di risorse idriche e' il seguente:
"Art. 28 - Usi agricoli delle acque
1. Nei periodi di siccita' e comunque nei casi di scarsita' di risorse
idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni
in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorita'
dell'uso agricolo.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni,
l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle
concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in
conformita' alle determinazioni adottate dal Comitato dei Ministri di
cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 18 maggio 1989, n. 183 , e
successive modificazioni.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di
derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti e'
regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone
sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come
definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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