REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 21

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Stato di previsione delle entrate
Art.	2 -  Disposizioni in materia di entrate
Art.	3 -  Stato di previsione delle spese
Art.	4 -  Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
Art.	5 -  Quadro generale riassuntivo del bilancio
Art.	6 -  Spese di carattere obbligatorio
Art.	7 -  Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art.	8 -  Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali
d'area
Art.	9 -  Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.	10 -  Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.	11 -  Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.	12 -  Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
Art.	13 -  Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4,
lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento
regionale
Art.	14 -  Autorizzazione di spesa per attivita' o interventi
continuativi o ricorrenti
Art.	15 -  Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'
Art.	16 -  Mutui e prestiti
Art.	17 -  Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto
di amministrazione dell'esercizio precedente
Art.	18 -  Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di
cassa
Art.	19 -  Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge
regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della
gestione
Art.	20 -  Bilancio pluriennale
Art.	21 -  Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge (tabella
n. 1), e' approvato in Euro 21.346.319.572,42 in termini di competenza
ed in Euro 24.179.029.915,61 in termini di cassa.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la
riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte,
delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 2006.
Art. 3
Stato di previsione delle spese
1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge (tabella n.
2), e' approvato in Euro 21.346.319.572,42 in termini di competenza ed
in Euro 24.171.950.010,32 in termini di cassa.
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio
finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo
l'impegno delle disponibilita' autorizzate sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4).
2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2006 e
successive variazioni, la cui copertura finanziaria e' assicurata da
autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto
capitale - mezzi regionali), e' autorizzata l'assunzione di impegni
contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della
legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della Legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo del bilancio
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente
legge.
Art. 6
Spese di carattere obbligatorio
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n.
1 annesso alla presente legge.
Art. 7
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore
fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2006 e'
determinato per l'esercizio medesimo in Euro 500.000.000,00.
Art. 8
Variazioni di bilancio
a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b)
della legge regionale n. 40 del 2001 -
Programmi speciali d'area
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge
regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di
cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
di competenza e di cassa fra le unita' previsionali di base e fra i
relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento
di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, in deroga alle
disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge
regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento
nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 "Fondo speciale
per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese d'investimento." afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29150, alla voce n. 2 dell'elenco n. 5, allegato alla legge di
approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari del bilancio stesso.
3. A tal fine e' altresi' autorizzata l'implementazione di capitoli
esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove
unita' previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico
accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 9
Variazioni di bilancio
a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) e comma 3,
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari
cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa
definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun
esercizio, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le
variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unita'
previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi
capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per
l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessita' di
realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unita' previsionali di base
gia' istituite o di nuove unita' previsionali di base, ove sia
necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali
necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.
Art. 10
Variazioni di bilancio
a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3,
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi
propri della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare
per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le
opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 11
Variazioni di bilancio
a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3,
della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale e'
autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 12
Variazioni di bilancio
a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f)
della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge
regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare, per l'esercizio finanziario 2006, con proprio atto le
variazioni ai Capitoli di spesa delle partite di giro n. 91046, 91048,
91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91132, 91140, 91150, 91160, 91289,
91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati
capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi
di importo degli accertamenti stessi.
Art. 13
Variazioni di bilancio
a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a)
della legge regionale n. 40 del 2001 -
Cofinanziamento regionale
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici
dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e' autorizzata
l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle
unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove unita'
previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione
della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei
fondi speciali.
Art. 14
Autorizzazione di spesa
per attivita' o interventi continuativi o ricorrenti
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2006 concernente leggi
regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od
interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna
unita' previsionale di base di spesa nell'allegato stato di
previsione. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono
quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente
richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato
documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008, disaggregato per
capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse
(articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).
Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'
1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia ai
crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non
tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento,
riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare
delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime
non superino singolarmente la somma di Euro 10, a norma di quanto
disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 16
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2006 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui
e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 527.500.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2006 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro
1.302.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio
pluriennale 2005-2007) come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 27 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2005.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei per
cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di venti anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari
in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e
dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi
nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente
legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme
occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo' dare in
carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti
mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei
mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 176.258.215,16 a partire dall'esercizio
finanziario 2007 e fino all'esercizio finanziario 2026.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2007.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla
entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e
durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 17
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo presunto di amministrazione
dell'esercizio precedente
1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per
l'esercizio 2006 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente
dall'esercizio finanziario 2005 per l'ammontare di Euro
4.235.284.439,20.
Art. 18
Disposizioni relative all'accensione
di anticipazioni di cassa
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la
Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto
l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti
variazioni di bilancio.
Art. 19
Allegato di cui all'articolo 11,
commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001
e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio e' allegato un apposito documento che disaggrega per
ogni unita' previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11,
comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese, e' disposta l'assegnazione delle
risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo
quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a
norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge
regionale n. 40 del 2001.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse
ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono
integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di
variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle
competenze adottati nel corso dell'esercizio.
Art. 20
Bilancio pluriennale
1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del
2001 e' approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna
per il triennio 2006-2008 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2006.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 dicembre 2005	VASCO ERRANI
ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1839 del 14 novembre 2005; oggetto consiliare n. 751 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 43 in data 14 novembre 2005;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente
Mobilita'", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V
"Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6 del 13
dicembre 2005, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta,
relatore della Commissione, e relazione scritta del consigiere Antonio
Nervegna, relatore di minoranza;
approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 20 dicembre
2005, atto n. 8/2005.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento  contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4  e' il seguente:
"Art. 47 - Impegni di spesa
1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa e
sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del
bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro
titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa
obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese
da erogarsi in annualita' debbono coincidere con la decorrenza e con
le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualita' medesime.
4. L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla
base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di
scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla struttura
organizzativa competente in materia di ragioneria.
5. Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli stanziamenti
annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in
dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo
a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti
pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni cosi' assunti si
estendono, per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagarsi,
sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
6. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita'
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti
capitoli della spesa.
7. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle
successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti,
costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli
relativi:
a) alle indennita' al Presidente della Giunta regionale e agli altri
componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori
per il personale dipendente;
d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.".
2) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 15 novembre 2001 che
concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4, e'  il seguente:
"Art. 48 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu' esercizi
finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione globale
riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno puo'
estendersi a piu' anni nei limiti delle previsioni del bilancio
pluriennale e fatto salvo il limite, di cui al comma 3, ma i pagamenti
devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a
scadenza in ciascun esercizio.
2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa
corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di
cui al comma 1, la facolta' di assumere impegni a carico di esercizi
futuri e' limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale
scadenza della legislatura.
4. Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni
su nuovi limiti d'impegno e' circoscritta all'esercizio immediatamente
successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
5. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle
risorse assegnate alla Regione nonche' di quelle eventualmente
collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale e'
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi
successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione
temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dai
provvedimenti di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti
statali di riparto di risorse.".
Comma 2)
3) Il testo degli artt. 47 e 48  della legge regionale 15 novembre
2001che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna .
Abrogazione della legge regionale  6/7/1977, n. 31 e della legge
regionale  27/3/1972, n. 4 e' gia' citato nelle note 1) e 2) del
presente articolo.
4) Il testo dell'art. 3, commi 18, 19 e 20 della Legge 24 dicembre
2003, n. 350 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004  e' il
seguente:
"Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
(omissis)
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia
residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e
la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti
concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche
anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di
perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e'
tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio
dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua
l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'ISTAT.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della  Regione
Emilia -Romagna . Abrogazione della legge regionale 6/7/1977, n. 31 e
della legge regionale 27/3/1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
2. (omissis)
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
(omissis)".
2) La legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 concerne Norme in materia
di programmi speciali d'area.
Comma 2)
3) La legge  regionale 19 agosto 1996 concernente Norme in materia di
programmi speciali d'area e' gia'  citata  nel presente articolo alla
nota precedente.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo  dell'articolo 31, comma 2, lettera c) e  comma 3 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento
contabile della Regione Emilia-romagna . Abrogazione della L.R.
6/7/1977, n. 31 e della L.R. 27/3/1972, n. 4) e' il seguente:
"Art. 31
(omissis)
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e
finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i
programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i
limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di
finanziamento per ciascun esercizio;
(omissis)
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base. I
provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi capitoli
o di nuove unita' previsionali di base.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2), lettera  d) della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna . Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e
della L.R. 27/3/1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,
apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei
fondi speciali di cui all'articolo 28;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31, comma 2, lettera e)  e comma 3, della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e
della L.R. 27/3/1972, n. 4 e'  il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
(omissis)
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base. I
provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi capitoli
o di nuove unita' previsionali di base.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 31 comma 2, lettera f) della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40  che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e della L.R.
27/3/1972, n. 4  e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle
contabilita' speciali.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art.31 comma  4) lettera  a) della legge regionale 15
novembre 2001, n.40 che concerne Ordinamento contabile  della Regione
Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e della L.R.
27/3/1972, n. 4  e' il seguente:
"Art. 31
(omissis)
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative spese
quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11, commi 6 e 8  della legge regionale  15
novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della  Regione
 Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e della L.R.
27/3/1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 11
(omissis)
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresi'
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita'
previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative
disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unita'
previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I
capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli
19 e 22.
(omissis)
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini
della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31  e della L.R. 27/3/1972, n.4 e'
 il seguente:
"Art. 44 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta
entita'
1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la rinuncia
ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di
natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti
eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite
massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa
legge.
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere
alcuno per i debitori.".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34, comma 4) della legge regionale  15 novembre
2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e della L.R.
27/3/1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 34 - Mutui e prestiti
(omissis)
4. Il disavanzo di cui al comma 1 del presente articolo non potra' in
ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese
d'investimento erogabili in capitale, escluse fra queste le spese
finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea
vincolate; comprese, invece, le spese per l'assunzione di
partecipazioni in societa' finanziarie a norma dell'articolo 10, comma
1 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' la quota parte del saldo
finanziario negativo dell'esercizio precedente determinata dalla
mancata stipulazione di mutui gia' autorizzati dalla legge di bilancio
di quell'esercizio.
(omissis)".
Comma 2)
2) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2004 che
concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio pluriennale 2005-2007  e' il
seguente:
"Art. 16 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2005 entro i limiti di cui
all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui
e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
complessivo di Euro 662.000.000,00.
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2005 le autorizzazioni alla
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di Euro
1.040.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 16 della legge
regionale 22 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio
pluriennale 2004-2006), come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30
della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
stessi entro la chiusura dell'esercizio 2004.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dell'ammortamento di venti anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari
in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e
dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2005.
5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei
mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle
condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualita' di ammortamento e di interessi dei
mutui e' garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme
occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione puo' dare in
carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti
mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei
mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annui Euro 175.242.624,33 a partire dall'esercizio
finanziario 2006 e fino all'esercizio finanziario 2025.
8. Esso fara' carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2006.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno
onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in
tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una
durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla
entita' degli stanziamenti annui, cosi' come la diversa decorrenza e
durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.".
3) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 15
che concerne Assestamento del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30 della legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 - Primo provvedimento generale di variazione 
e' il seguente:
"Art. 4 - Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma
1 della legge regionale n. 28 del 2004, di approvazione del bilancio
di previsione per l'esercizio 2005, ed imputato al Capitolo 06500 -
U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' diminuito di
Euro 45.900.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale
n. 28 del 2004 e' ridefinito in Euro 1.103.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 28 del 2004 e'
ridefinito in Euro 176.529.658,88.".
Comma 10)
4) Il testo dell'art.25 della legge regionale 15 novembre 2001 , n. 40
che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e della L.R. 27/3/1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo
di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di
effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti i
fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di base
che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente
articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di riserva per
le spese obbligatorie e' determinato in misura non superiore al 2% del
totale delle spese effettive di cui all'articolo 20, comma 1, lettera
a).".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art.35 della legge regionale  15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna.
Abrogazione della legge regionale 6/7/1977, n. 31 e della L.R.
27/3/1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 35 - Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta
regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla
struttura organizzativa competente in materia di bilancio,
all'accensione dell'anticipazione di Cassa con il Tesoriere regionale
per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate
iscritte nel Titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa
deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente
necessarie.
2. Le condizioni e le modalita' delle anticipazioni sono deliberate
dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il
Servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario
in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'Amministrazione dello Stato.".
NOTA ALL'ART. 19
Commi 1 e 2)
1) Il testo dell'art. 11 , commi 6 e 8) della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia -Romagna . Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 31 e della LR
27/3/1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 11 - Bilancio annuale di previsione
(omissis)
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresi'
indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita'
previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o
discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative
disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unita'
previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I
capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli
19 e 22.
(omissis)
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini
della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'a'mbito dello
stato di previsione delle spese.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5 comma 2 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna - Abrogazione della L.R. 6/7/1977 e della L.R.
27/3/1972, n. 4 e'  Il seguente:
"Art. 5 - Bilancio pluriennale
(omissis)
2. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale ed e'
approvato con apposito articolo della legge di approvazione del
bilancio annuale.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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