TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA- ROMAGNA - SEZIONE I - BOLOGNA

SENTENZA N. 1965 - ANNO 2005

Ricorso elettorale n. 922/2005 proposto dal Comitato Forza Consumatori CODACONS contro Regione Emilia-Romagna

In nome del popolo italiano il Tribunale Amministrativo per
l'Emilia-Romagna - Sezione I composto dai signori:
Bartolomeo Perricone, Presidente; Alberto Pasi consigliere, Carlo
Testori consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 922 del 2005 proposto da
- Comitato Forza Consumatori CODACONS Barbieri Bruno, rappresentati e
difesi da: Barbieri avv. Bruno con domicilio eletto in Bologna, Via
Lemonia n. 21 presso Barbieri avv. Bruno
contro
- Regione Emilia-Romagna rappresentata e difesa da: Falcon avv.
Giandomenico, Guaragnella avv. Giuseppe con domicilio eletto in
Bologna, Via Aldo Moro n. 52, presso Avvocatura reg. Emilia-Romagna;
- Ufficio Elettorale Circoscrizionale Provincia di Rimini,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Forli'-Cesena,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna, Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Ravenna,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Bologna,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna, Via Reni n. 4, presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Modena,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna, Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Reggio Emilia,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna, Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Parma, rappresentato
e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Bologna,
Via Reni n. 4 presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Piacenza,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna, Via Reni n. 4, presso la sua sede;
- Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Ferrara,
rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto
in Bologna, Via Reni n. 4, presso la sua sede;
e nei confronti di:
- Richetti Matteo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Rivi Gian Luca, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Salomoni Ubaldo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Salsi Laura, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Tagliani Tiziano, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Varani Gianni, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Villani Luigi Giuseppe, consigliere regionale c/o Consiglio
regionale Emilia-Romagna;
- Zanca Paolo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Zoffoli Damiano, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Vasco Errani, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Aimi Enrico, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Marco Barbieri, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Luca Bartolini, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Nino Beretta, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Marcello Bignami, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Gianluca Borghi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Donatella Bortolazzi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Salvatore Caronna, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Roberto Corradi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Flavio Delbono, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Del Chiappo Renato, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Monica Donini, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Giorgio Dragotto, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Gabriella Ercolini, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Valdimiro Fiammenghi detto Miro, consigliere regionale c/o Consiglio
regionale Emilia-Romagna;
- Daniela Guerra, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Andrea Leoni, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Marco Lombardi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Paolo Lucchi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Daniele Manca, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Manfredini Mauro, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Leonardo Masella, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Ugo Mazza, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Mario Mazzotti, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Massimo Mezzetti, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Marco Monari, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Roberto Montanari, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Gian Carlo Muzzarelli, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Paolo Nanni, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Antonio Nervegna, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Maurizio Parma, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Alfredo Peri, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Massimo Pironi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Roberto Piva, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Gioenzo Renzi, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Monaco Carlo, consigliere regionale c/o Consiglio regionale
Emilia-Romagna;
- Alleanza Nazionale;
- Federazione dei Verdi rappresentata e difesa da: Iovino avv.
Massimiliano, Di Raimondo avv. Luca con domicilio eletto in Bologna,
Via Farini n. 35 presso Iovino avv. Massimiliano;
- Partito dei Comunisti Italiani rappresentato e difeso da:
Crapolicchio avv. Silvio, con domicilio eletto in Bologna, Via Santo
Stefano n. 43 presso Gennari avv. Francesco;
- Partito UDC;
- Partito UDEUR;
- Partito Italia dei Valori;
- Ulivo-Insieme per l'Italia;
- Rifondazione Comunista rappresentato e difeso da: Giacomelli avv.
Sandro, De Petris avv. Francesco con domicilio eletto in Bologna, Via
Belfiore n. 4 presso Giacomelli avv. Sandro;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna;
- Democratici di Sinistra;
- Forza Italia;
- Nuovo PSI;
- Partito Alternativa sociale.
Per l'annullamento
1) della delibera prot. n. 8708 avente ad oggetto "elezioni regionali
del 3 e 4 aprile 2005 convalida degli eletti ai sensi dell'art. 17
della Legge 17 febbraio 1968, n. 108" del 7 giugno 2005 pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione del 16 giugno 2005;
2) del provvedimento di ammissione a candidato alla Presidenza della
Regione dell'avv. Gianni Corregiari;
3) di ogni altro atto comunque connesso, ivi compresi gli atti di
ammissione delle singole liste;
4) dei provvedimenti di diniego di accesso agli atti emessi a firma
del Presidente del Tribunale di Piacenza, Bologna, Ferrara pervenuti
rispettivamente in data 12/7/2005, 14/7/2005, 20/7/2005;
5) del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico improprio a
firma del Presidente del Tribunale di Parma pervenuto il 24/6/2005.
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonche' i motivi aggiunti
successivamente proposti dalle parti ricorrenti.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Emilia-Romagna, della Federazione dei Verdi, del Partito dei Comunisti
Italiani, del Partito della Rifondazione Comunista e degli Uffici
centrali circoscrizionali intimati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore il cons. Carlo Testori.
Uditi alla pubblica udienza dell'1 dicembre 2005 gli Avvocati presenti
come da verbale.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1) Il ricorso in epigrafe e' stato proposto dal Comitato Forza
Consumatori (in qualita' di promotore della Lista Consumatori), dal
CODACONS (quale lista fiancheggiatrice della Lista Consumatori) e
dall'avv. Bruno Barbieri (quale elettore e quale candidato alla carica
di Presidente della Regione Emilia-Romagna e di consigliere regionale
nei collegi di Bologna e Modena), i quali rappresentano, in sintesi,
quanto segue:
- la Lista Consumatori - Terzo Polo ha partecipato alla competizione
elettorale per l'elezione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna
svoltasi il 3-4 aprile 2005, presentando proprie liste in 6
circoscrizioni elettorali su 9;
- gia' all'epoca del deposito delle firme presso gli Uffici centrali
circoscrizionali sono emerse irregolarita' delle firme depositate, che
hanno determinato l'avvio di indagini, in particolare, da parte della
Procura della Repubblica di Rimini;
- dopo le operazioni di voto la Lista Consumatori ha inoltrato agli
Uffici centrali circoscrizionali della regione istanze di accesso agli
atti al fine di ottenere copia delle firme depositate da tutte le
forze politiche che hanno partecipato alle elezioni, al dichiarato
scopo di verificare la loro autenticita' e, quindi, la legittimita'
della partecipazione alla competizione elettorale delle formazioni
politiche interessate;
- a tali istanze hanno risposto positivamente la Corte di Appello di
Bologna ed i Presidenti dei Tribunali di Modena e di Rimini, mentre
hanno opposto dinieghi i Presidenti dei Tribunali di Parma, di
Piacenza, di Ferrara e di Bologna;
- le pur limitate verifiche eseguite hanno consentito alla Lista
ricorrente di rilevare numerose irregolarita' relative a firme ed
autentiche poste sui moduli (specificamente indicati nel gravame)
depositati da diverse formazioni politiche, che potrebbero inficiare
l'intero procedimento elettorale.
In relazione a tanto nel ricorso si chiede:
a) l'accertamento dell'illegittimita' dei dinieghi opposti dai
Presidenti dei Tribunali di Parma, Ferrara, Bologna e Piacenza alle
istanze di accesso agli atti formulate dalla Lista Consumatori, con
conseguente ordine di concedere l'accesso agli atti richiesti;
b) l'annullamento per profili diversi - attinenti, da un lato,
all'ammissione a candidato alla Presidenza della Regione
Emilia-Romagna dell'avv. Gianni Correggiari, sostenuto dalla lista
Alternativa Sociale e, dall'altro, all'ammissione delle liste
specificamente indicate nelle conclusioni del ricorso - dell'intero
procedimento elettorale per l'elezione alla Presidenza della Regione
Emilia-Romagna e del provvedimento di nomina a Presidente del
candidato Vasco Errani; ovvero, in via subordinata, l'annullamento
parziale del procedimento elettorale in questione.
2) Si sono costituiti in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la
Federazione dei Verdi, il Partito dei Comunisti Italiani, il Partito
della Rifondazione Comunista, eccependo tutti l'inammissibilita' del
ricorso sotto diversi profili e chiedendone comunque la reiezione
perche' infondato; si sono costituiti in giudizio, altresi', gli
Uffici centrali circoscrizionali evocati, chiedendo l'estromissione
dal processo per difetto di legittimazione passiva.
3) Con atto depositato il 19 ottobre 2005 le parti ricorrenti hanno
proposto motivi aggiunti, precisando tra l'altro che l'azione per
l'accesso agli atti deve intendersi non piu'rivolta contro l'Ufficio
centrale circoscrizionale di Ferrara, che in un secondo momento ha
accolto un'ulteriore richiesta presentata in materia dagli
interessati.
Un nuovo atto recante motivi aggiunti e' stato poi depositato il 30
novembre 2005.
4) All'udienza dell'1 dicembre 2005:
- le controparti hanno chiesto di discutere il ricorso, rinunciando a
qualsiasi termine;
- la difesa dei ricorrenti, nel precisare che il Tribunale di Bologna
ha infine consentito l'accesso agli atti, ha chiesto la concessione di
un termine per proporre querela di falso in relazione alla
documentazione recentemente acquisita;
- tutte le parti hanno poi ampiamente discusso la causa, che e' infine
passata in decisione.
5) Prima di esaminare eventualmente le istanze (in particolare quella
di concessione di un termine per la presentazione di querela di falso)
formulate dalle parti ricorrenti, va innanzitutto evidenziato che con
l'atto introduttivo del giudizio le predette parti hanno proposto,
nelle forme previste dall'art. 83/11 del T.U. n. 570/1960, un ricorso
contro le operazioni relative alle elezioni del Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna svoltesi il 3-4 aprile 2005, nell'ambito del quale
hanno altresi' esercitato azione per l'accesso agli atti ex art. 25,
comma 5 della Legge 241/90. Le parti ricorrenti hanno, in sostanza,
proposto con un unico ricorso distinte domande, soggette ciascuna ad
un proprio (e speciale) regime processuale. In ordine
all'ammissibilita' della contestuale proposizione delle domande de
quibus il Collegio osserva:
- il citato art. 25, comma 5 contempla espressamente due modalita' di
esercizio dell'azione a tutela del diritto di accesso: l'una
concretantesi nella proposizione di un autonomo ricorso introduttivo
di un giudizio a se' stante, l'altra che consiste nella presentazione
del ricorso nell'ambito di un procedimento giurisdizionale gia'
pendente; in entrambi i casi il ricorso per l'accesso viene trattato e
deciso in camera di consiglio (con una sentenza nella prima ipotesi,
con ordinanza istruttoria nella seconda);
- la normativa di riferimento non prevede invece espressamente la
possibilita' che l'azione a tutela del diritto di accesso sia proposta
contestualmente con altra domanda giurisdizionale; a questo proposito
occorre anzi rilevare:
a) la giurisprudenza amministrativa, in ragione della specialita' del
rito disciplinato dall'art. 25, comma 5 della Legge 241/90, ha escluso
che attraverso di esso possano proporsi, congiuntamente all'azione per
l'accesso, domande ulteriori (di tipo impugnatorio o per il
risarcimento dei danni) che devono invece necessariamente essere
formulate attraverso un ricorso ordinario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
10 agosto 2004, n. 5514; TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2004, n. 5601);
b) quanto invece all'ipotesi inversa, una recente pronuncia del TAR
Catanzaro (Sez. II, 9 febbraio 2005, n. 97) ha ammesso che nell'ambito
di un ricorso ordinario possa essere altresi' contestualmente proposta
azione a tutela del diritto di accesso, purche' risultino osservate le
disposizioni regolanti i due diversi riti; a tale conclusione si e'
pervenuti valorizzando le esigenze di concentrazione, semplificazione
ed economia processuale che ispirano sia la Legge 205/00, sia la
disciplina ex art. 25, comma 5 della Legge 241/90 (in particolare per
quanto riguarda la possibilita' di proporre ricorso per l'accesso
nell'ambito di un giudizio gia' pendente);
- il Collegio non condivide tale ultimo orientamento, non solo perche'
non trova il conforto del dato normativo, ma anche e soprattutto
perche' la distinzione tra le diverse azioni proposte e tra gli atti
che le introducono assume rilievo non meramente formale, ma
sostanziale; non si deve infatti trascurare che il rito per l'accesso
e' caratterizzato da specificita' (trattazione in camera di consiglio,
termini per la presentazione e per la decisione) che lo differenziano
sia dal rito ordinario sia da altri riti speciali, per cui la
confusione in un unico atto di domande soggette a riti diversi rende
inevitabilmente difficoltosa la gestione del giudizio e concreto il
pericolo di pregiudicarne il corretto andamento, in contrasto proprio
con quelle esigenze di concentrazione, semplificazione ed economia
processuale che il legislatore ha inteso favorire con la disciplina
relativa alla proposizione del ricorso per l'accesso in un giudizio
gia' pendente; cio' che caratterizza quest'ultima modalita' (e la
differenzia da quella dell'eventuale esercizio dell'azione per
l'accesso contestualmente alla proposizione di altre domande) e'
infatti la circostanza che le azioni proposte seguono comunque sin
dall'origine percorsi diversi e dunque non rischiano di confondersi
tra loro; e cio' significa, in particolare, che le diverse azioni sono
oggetto di distinte notificazioni ai rispettivi destinatari, il che
comporta un duplice effetto positivo:
a) i soggetti evocati in giudizio sono esattamente in grado di
identificare la propria posizione processuale rispetto alle domande
formulate dalla parte ricorrente e quindi di esercitare il proprio
diritto di difesa;
b) correlativamente, il giudice e' in grado di individuare senza
incertezze nei confronti di quali soggetti sono proposte le diverse
domande, al fine di verifi'care la corretta instaurazione del
contraddittorio (non essendo affatto da escludere che le parti da
coinvolgere nel giudizio sull'accesso non coincidano esattamente con
quelle interessate alle altre azioni);
- le considerazioni appena svolte portano a concludere che, per quanto
concerne il caso in esame, l'azione proposta a tutela del diritto di
accesso risulta inammissibile, tenuto conto:
- che il rito elettorale e quello per l'accesso sono non soltanto
diversi, ma entrambi speciali e si differenziano tra di loro gia' a
partire dalle rispettive modalita' di introduzione;
- che sussistono obiettive difficolta' nell'identificare esattamente i
soggetti nei confronti dei quali l'azione per l'accesso e' stata
introdotta (le relative domande sono infatti puntualmente indirizzate
contro i Presidenti dei Tribunali di Parma, Ferrara, Bologna e
Piacenza, mentre risultano evocati in giudizio non i predetti organi,
bensi' indistintamente tutti gli Uffici centrali circoscrizionali che
hanno operato nella Regione).
6) Per quanto invece concerne il ricorso elettorale va innanzitutto
disposta l'estromissione dal giudizio degli Uffici centrali
circoscrizionali intimati, perche' carenti di legittimazione passiva.
Basta richiamare in proposito quanto affermato da questa stessa
Sezione nella recentissima Sentenza 8 luglio 2005, n. 1374 circa la
natura dell'Ufficio in questione quale "Organo straordinario destinato
a cessare con la proclamazione dei risultati elettorali (Cons. Stato
A.P. 23 febbraio 1979, n. 7), dei cui effetti si appropria
esclusivamente l'Ente territoriale interessato (Cons. Stato, Sez. V, 8
agosto 2003, n. 4587; Cons. giust. amm. reg. sic. 22 luglio 2002, n.
443)".
7.1) Occorre esaminare a questo punto la questione relativa
all'ammissibilita' del ricorso elettorale sotto il profilo della sua
tempestivita', in rapporto alle previsioni di cui all'art. 83/11 del
T.U. n. 570/60 (introdotto dalla Legge 1147/66 ed applicabile anche
alle elezioni regionali, in virtu'dei richiami operati dagli artt. 6 e
19 della Legge 1034/71).
La disposizione citata prevede al comma 1: "Contro le operazioni per
l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del
decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, puo' proporre
impugnativa . . . con ricorso che deve essere depositato nella
Segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli
eletti".
Nella presente controversia il ricorso e' stato depositato nella
Segreteria di questo Tribunale in data 23 luglio 2005, quando era
ormai abbondantemente decorso il termine di trenta giorni previsto dal
primo comma dell'art. 83/11, tenuto conto che la proclamazione degli
eletti e' intervenuta in una data che le controparti non indicano in
modo univoco (nella memoria del PdCI si fa riferimento al 26 aprile
2005. mentre nelle memorie della Federazione dei Verdi e del PRC si
parla del 2 maggio 2005), ma che comunque e' ovviamente anteriore a
quella del 7 giugno 2005 in cui l'Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna ha provveduto alla convalida degli eletti.
Della scadenza del termine in questione le parti ricorrenti sono
pienamente consapevoli tant'e' che:
a) in via principale, prospettano la necessita' di una interpretazione
della norma secondo cui i trenta giorni ivi previsti devono "essere
conteggiati dal momento in cui vi sia l'effettiva possibilita' di
muovere le contestazioni necessarie", tenuto conto dei tempi
occorrenti per una verifica anche superficiale delle eventuali
irregolarita' legate alle firme depositate, cosi' da fornire un minimo
di prova a sostegno del ricorso;
b) in via subordinata, formulano richiesta di rimessione in termini;
c) in via ulteriormente subordinata, chiedono che sia sollevata
questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3
e 24 Cost, della norma (erroneamente indicata come art. 82 del DPR
570/60, ma chiaramente identificabile nel piu'volte citato art. 83/11
del medesimo T.U.) che fissa in trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti il termine decadenziale per il deposito del ricorso
elettorale.
7.2) Va innanzitutto esclusa la possibilita' di far decorrere il
termine di cui si controverte da un dies a quo diverso da quello della
proclamazione degli eletti (di cui tratta l'art. 15 della Legge 17
febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale"; la specialita' della
normativa, il carattere inequivoco del testo e la puntualita'
dell'individuazione del momento del procedimento elettorale da cui il
Legislatore ha inteso far scattare il termine - volutamente ristretto
- per impugnare le operazioni elettorali non lasciano alcuno spazio ad
una interpretazione della norma diversa da quella strettamente
letterale. Ne consegue che il ricorso, nella parte riguardante
l'impugnazione delle operazioni elettorali, risulta proposto
tardivamente rispetto al termine fissato dall'art. 83/11 del T.U. n.
570/60; si tratta allora di verificare se puo' trovare spazio la
richiesta di rimessione in termini formulata in via subordinata dalle
parti ricorrenti, ma anche a questo proposito la valutazione del
Collegio e' negativa.
Occorre infatti considerare che la rimessione in termini,
configurandosi come deroga ad uno dei principi fondamentali del
processo, puo' essere concessa solo in circostanze del tutto
particolari, laddove il ritardo e' riconducibile ad un errore
scusabile, i cui presupposti sono stati individuati dalla
giurisprudenza costante in alcune cause tipiche e limitate, quali:
assenza di precedenti giurisprudenziali o contrasto tra i medesimi;
comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti della pubblica
amministrazione; ambiguita' del testo del provvedimento impugnabile;
novita', incertezza e oscurita' della disciplina normativa (cfr., tra
le piu'recenti, Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005, n. 1803,
pronunciata proprio su un ricorso elettorale). Nessuna di tali
circostanze ricorre nel caso in esame: la normativa e' chiara, la
giurisprudenza e' uniforme e nessuna indicazione e' pervenuta dalla
P.A. a fuorviare le parti ricorrenti; ne' le difficolta' lamentate
dalla Lista Consumatori nell'accesso alla documentazione finalizzata
all'ammissione delle liste possono giustificare la tardivita' del
ricorso e indurre alla rimessione in termini, tenuto conto che, come
affermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella Sentenza 1
giugno 2001, n. 2976 "la sopravvenuta conoscenza degli atti interni
del procedimento non e' idonea a spostare in avanti il termine
iniziale per la proposizione del ricorso, ma rappresenta unicamente il
presupposto per la proposizione di motivi aggiunti, nell'ambito di un
ricorso tempestivamente proposto dall'interessato". Le parti
ricorrenti sostengono che non avrebbero potuto presentare prima il
ricorso perche' non disponevano neppure della parziale documentazione
relativa alle asserite irregolarita' delle firme depositate per
l'ammissione delle liste, acquisita in via di accesso agli atti e
prodotta a sostegno del gravame; in mancanza della quale
l'impugnazione non era neppure proponibile perche' non supportata da
alcun elemento di prova. E' pero' possibile obiettare che dallo stesso
ricorso si evince che i primi sospetti circa la falsita' di numerose
firme erano sorti a seguito delle indagini svolte dalla Procura della
Repubblica di Rimini gia' all'epoca del deposito dei relativi moduli,
dunque ben prima dello svolgimento delle elezioni; e che gli
interessati avrebbero potuto attivarsi anche prima della proclamazione
degli eletti per verificare la correttezza di operazioni - lo si
ripete - precedenti la data delle elezioni; il che avrebbe consentito
di predisporre un ricorso tempestivo con riserva di formulare motivi
aggiunti o di integrare le deduzioni gia' formulate in relazione ad
eventuali, successive acquisizioni istruttorie. D'altra parte, ove si
aderisse alle tesi sostenute nel gravame verrebbe meno, per un periodo
indefinito, ogni certezza di stabilita' dei risultati elettorali,
sacrificata ai tempi occorrenti per le verifiche dei potenziali
ricorrenti, tempi a loro volta condizionati in larga misura dalla
disponibilita' di risorse impiegabili in tali operazioni dagli stessi
interessati; ma una simile conclusione e' evidentemente
inaccettabile.
Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte il Collegio
ritiene manifestamente infondata anche la prospettata questione di
costituzionalita'. Le esigenze "di speditezza dell'accertamento e di
stabilita' del risultato" elettorale, nonche' l'interesse "alla rapida
composizione degli organi elettivi", a cui ha fatto riferimento la
Corte Costituzionale nell'ordinanza 12 luglio 2000, n. 386,
pronunciata in un giudizio riguardante il medesimo art. 83/11 qui in
discussione (sebbene sotto altro profilo) appaiono a questo Tribunale
del tutto sufficienti a superare i dubbi sollevati dalle parti
ricorrenti, tenuto conto che il termine di trenta giorni decorrente
dalla proclamazione degli eletti, se impone ai soggetti interessati di
attivarsi tempestivamente a tutela delle loro posizioni, non comporta
comunque per i predetti - per le ragioni precedentemente illustrate -
oneri incompatibili con il diritto alla difesa in giudizio e con il
principio di uguaglianza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 24 e 3
della Costituzione, invocati dalle parti ricorrenti.
7.3) Per le ragioni illustrate il ricorso in epigrafe va dichiarato
inammissibile per tardivita' nella parte in cui impugna le operazioni
relative alle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Restano in tal
modo assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilita' formulate
dalle controparti, con particolare riferimento a quella relativa alla
mancanza di una puntuale impugnazione dell'atto di proclamazione degli
eletti. Conseguentemente e' precluso l'esame dell'istanza di
concessione di un termine per la proposizione di querela di falso,
formulata in udienza dal difensore delle parti ricorrenti.
8) In conclusione, il ricorso in epigrafe va dichiarato integralmente
inammissibile.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione I, previa
estromissione dal giudizio degli Uffici centrali circoscrizionali
intimati, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Cosi' deciso in Bologna l'1 dicembre 2005.
IL PRESIDENTE
Bartolomeo Perricone
IL CONSIGLIERE REL. EST.
Carlo Testori
Depositata in Segreteria il 7 dicembre 2005.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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