REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 settembre 2005, n. 20

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 1 agosto 2005, n. 1247)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1247
dell'1 agosto 2005, recante in oggetto "Indirizzi di programmazione
degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2005-2007. L.R. 1/00 e successive modificazioni";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" di questa
Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 13248 del 7 settembre
2005;
preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con
emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione
assembleare;
vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14 aprile
2004, n. 8, ed in particolare l'art. 10, il quale prevede che
l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi di norma
ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima
infanzia, che definisca:
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita' e
raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori;
- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,
di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione,
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle LL.RR. 21 febbraio
1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2";
vista la L.R. 24 marzo 2004, n. 6, "Riforma del sistema regionale
amministrativo locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'" e in
particolare l'art. 14, comma 1, lettera f);
dato atto che da tempo la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a
perseguire obiettivi di continuita', di arricchimento dell'offerta
educativa anche tramite un confronto e una concertazione continui tra
le realta' educative della prima e seconda infanzia;
rilevate, altresi', le finalita' generali della normativa vigente e
dando atto che il programma delle azioni relative ai servizi educativi
per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso, in cui le
finalita' e gli obiettivi propri delle diverse aree sono elementi che
concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume come
riferimento la qualita' della vita dei bambini e delle loro famiglie e
impegna le Istituzioni di Governo a una programmazione comune;
viste:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 28 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2005 e Bilancio
pluriennale 2005-2007" che per il settore infanzia prevede anche
stanziamenti alle Amministrazioni provinciali finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nella L.R. 1/00 e successive
modifiche;
- la L.R. 14 aprile 2004, n. 8 "Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2000,
n. 1 recante 'Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia'" in cui si stabilisce, tra l'altro, che agli oneri
finanziari si fara' fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche
con riferimento al Fondo nazionale per le Politiche sociali (art.
36);
dato atto inoltre che:
- i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione del programma in
oggetto per gli anni 2005, 2006, 2007:
- sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le
risorse regionali per l'anno 2005, sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
in corso;
- saranno specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse
regionali per gli anni 2006, 2007, sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari
di pertinenza;
- che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di
spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna sara' stabilita in
seguito a finanziamenti provenienti dallo Stato anche con riferimento
al Fondo nazionale delle Politiche sociali;
- qualora si rendessero disponibili per le medesime finalita'
ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno
ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile
vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale,
secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi di programmazione
degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive
modifiche)", parte integrante e sostanziale del presente atto;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 447/03, concernente
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
preso atto che la Giunta regionale ha sentito il parere della
Conferenza regionale Autonomie locali nella seduta del 18 luglio
2005;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1. di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, gli
"Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il
consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai
bambini in eta' 0-3 anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n.
1 e successive modifiche)", allegato parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 10
gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, di seguito denominata legge
regionale, la Giunta regionale, in attuazione del sopracitato
programma:
a) adottera' la delibera di programma annuale per i finanziamenti in
conto capitale, approvera' gli atti programmatori delle Province per
le spese di investimento e adottera' il relativo riparto;
b) approvera' il riparto dei fondi a favore delle Province per le
spese correnti, unitamente all'assegnazione delle risorse a favore
delle stesse;
3. di stabilire che, in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge
regionale, con successivi atti provvedera' alla realizzazione di
progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici,
documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della qualita'
dei servizi e degli interventi anche in accordo con gli Enti locali;
4. di dare atto che i fabbisogni finanziari da destinare
all'attuazione del programma in oggetto per gli anni 2005, 2006,
2007:
- sono stati specificatamente individuati, per quanto riguarda le
risorse regionali per l'anno 2005, sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
in corso;
- saranno specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse
regionali per gli anni 2006, 2007, sui pertinenti capitoli di spesa
del bilancio della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari
di pertinenza;
di dare altresi' atto:
- che la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di
spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna sara' stabilita in
seguito a finanziamenti provenienti dallo Stato, anche con riferimento
al Fondo nazionale delle Politiche sociali;
- che qualora si rendessero disponibili per le medesime finalita'
ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno
ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile
vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale,
secondo i criteri indicati nell'allegato "Indirizzi di programmazione
degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive
modifiche)", parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di stabilire che, nel rispetto delle norme recate dalla Legge
350/03, le risorse regionali di cui al Capitolo di spesa 58435
dovranno finanziare esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi
dell'art. 3 della citata Legge 350/03, trattandosi di contributi
destinati alla realizzazione di interventi che insistono su immobili
del patrimonio pubblico di proprieta' di Enti locali;
6. di stabilire, inoltre, che con successivi atti della Giunta
regionale si provvedera' a dare attuazione alle iniziative dirette
regionali, il cui onere finanziario gravera' sui Capitoli 58437 e
75648;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il
consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai
bambini in eta' 0-3 anni. Triennio 2005-2007 (L.R. 10 gennaio 2000, n.
1 e successive modifiche)
INDICE
1. Premessa
2. Interventi
2.1 Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3 anni
2.2 Consolidamento dei servizi educativi funzionanti
2.3 Qualificazione dei servizi:
2.3.1 coordinamento pedagogico sovraccomunale o zonale
2.3.2 coordinamento pedagogico provinciale
2.3.3 formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei
servizi integrativi e sperimentali
2.4 Realizzazione di servizi sperimentali
1. Premessa
Il presente programma, relativo ai servizi educativi per l'infanzia,
contiene elementi utili ad offrire agli Enti locali un quadro unitario
e organico di riferimento in stretta connessione con le norme
nazionali e regionali che lo sostengono, orientando l'azione
programmatica degli Enti locali stessi per il triennio 2005-2007.
Le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione del
presente programma promuovono una progettualita' integrata e mirata
degli interventi al fine:
da un lato, di sostenere, sviluppare e consolidare:
- un sistema di servizi educativi pubblici e privati di qualita' in
grado di renderli anche centri di elaborazione culturale e riferimenti
autorevoli verso le famiglie;
- il patrimonio di servizi e di esperienze di notevole valore,
orientato alla promozione del benessere del bambino e alla
predisposizione di una pluralita' di offerte, tali da facilitare una
scelta delle famiglie verso le tipologie di servizio riconosciute piu'
adeguate ai propri bisogni educativi e organizzativi;
dall'altro, di sollecitare:
- un progressivo superamento degli squilibri territoriali ancora
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi, sia
all'interno delle diverse realta' provinciali sia tra le stesse;
- una adeguata risposta ad una domanda sociale parzialmente inevasa,
che annualmente determina liste d'attesa, in particolare nelle realta'
di maggiori dimensioni e in quelle di piu' recente espansione e, nello
specifico, laddove e' piu' alta la presenza di giovani coppie con
figli piccoli;
- un'attenzione alla qualita' delle prestazioni offerte dai servizi,
in forma piu' omogenea, siano essi pubblici o privati;
- una metodologia orientata alla verifica e alla valutazione, anche
attraverso i coordinatori pedagogici (figura professionale
obbligatoria per il funzionamento dei servizi educativi per la prima
infanzia pubblici e privati accreditati) la cui presenza, stabilita' e
continuita' consente di monitorare e promuovere standard quantitativi
e qualitativi relativi al funzionamento dei servizi;
- una comunicazione sistematica tra le diverse realta' all'interno dei
territori provinciali, in grado di sottolineare e socializzare le
esperienze piu' avanzate, facendole divenire oggetto di analisi e di
studio per una crescita professionale degli educatori e dei
coordinatori pedagogici e per l'espansione di una cultura
sull'infanzia;
- una collaborazione tra i Comuni per il governo di un sistema di
servizi di qualita' avvalendosi anche dei coordinamenti pedagogici
provinciali;
- un piu' accentuato raccordo tra servizi e Universita', anche tramite
l'attuazione della convenzione tra Regione, ANCI, UPI, Legautonomie e
Universita' degli Studi di Bologna, Facolta' di Scienze della
Formazione-Dipartimento di Scienze dell'Educazione;
- una rilettura del territorio provinciale come ambito di
realizzazione di interventi volti a promuovere il riconoscimento del
diritto dei bambini all'educazione, con particolare riguardo alla
cultura di origine e alla necessaria integrazione, anche tramite
l'accesso ai servizi educativi offrendo, al tempo stesso, alle loro
famiglie opportunita' di scelta tra differenti opzioni per conciliare
tempi di cura e tempi di lavoro.
Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale definiscono
rispettivamente le funzioni della Regione, delle Province e dei
Comuni, affidando in particolare:
- alla Regione il compito specifico di approvare il programma
regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso il
quale definire le linee di indirizzo e i criteri generali di
programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per i
seguenti interventi: lo sviluppo e la qualificazione dei servizi; la
promozione di forme di continuita' e raccordo tra i servizi educativi,
scolastici, sociali e sanitari; la promozione di iniziative di
formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, nonche' per
attivita' di ricerca, documentazione, monitoraggio, verifica e
valutazione della qualita' dei servizi e degli interventi, anche in
accordo con gli Enti locali;
- alle Province, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui sopra e
sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il compito di
approvare programmi e piani provinciali comprensivi dei diversi
interventi, indicando nel contempo i beneficiari dei contributi
regionali (artt. 5 e 14, L.R. 1/00) e specificatamente:
a) i Comuni e, sentito il Comune interessato, altri soggetti gestori
pubblici e privati per spese di investimento relative a interventi di
nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonche' arredo
degli stessi;
b) i soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione
dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la
formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali.
Si rammenta che le Province dovranno dare attuazione all'art. 14,
comma 1, lettera f) della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'" che prevede l'adozione di criteri preferenziali
relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli
interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunita'
Montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della
densita' demografica dei territori. La L.R. 6/04 e' stata approvata
immediatamente prima della L.R. 8/04 e dunque fa riferimento al testo
originario della L.R. 1/00 ("Provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
14, comma 4 della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1"). Il riferimento che la
L.R. 6/04 fa all'atto di Giunta regionale di determinazione di
modalita' e procedure dei contributi e' ora da riferire al comma 5
dell'art. 14 della legge regionale modificata (L.R. 1/00, come
modificata dalla L.R. 8/04).
Le Province potranno integrare i finanziamenli regionali con fondi
propri.
In base all'art. 14 (comma 1, lettera b) della legge regionale, la
Giunta regionale assegna alle Province finanziamenti per le funzioni
direttamente svolte da queste ultime, in particolare le risorse per il
funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 23
e per i coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34.
2. Interventi
2.1 - Estensione dell'offerta educativa per i bambini in eta' 0-3
anni
Nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da
destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonche' arredo
degli stessi (art. 14, comma 2, L.R. 1/00).
Obiettivo
Aumentare l'offerta educativa di servizi 0-3 anni al fine di
contrastare da un lato lo squilibrio territoriale ancora esistente, e
dall'altro di rispondere in maniera adeguata alla domanda di servizi
educativi e superare le liste d'attesa, consentendo quindi un aumento
dei posti disponibili o un corretto rapporto tra posti disponibili e
domande effettivamente soddisfatte.
Il Consiglio d'Europa con la Raccomandazione 8/02 richiede ai Governi
degli Stati membri di introdurre misure per sostenere lo sviluppo dei
servizi per l'infanzia elevando il numero dei posti per bambini della
fascia di eta' 0-3 anni al 33% dei bambini in eta' entro il 2010.
Cio' significa che l'analisi e la valutazione del rapporto tra domanda
e offerta, da rilevare per la formulazione di un programma generale
triennale, all'interno di ogni territorio provinciale, diviene uno
strumento imprescindibile attraverso il quale le Province possono
orientare i Comuni e i soggetti interessati del proprio territorio ad
una programmazione mirata e graduale degli interventi, prestando
attenzione anche alle situazioni di rischio, che meritano per il loro
superamento un sostegno particolare.
Si ritiene pertanto opportuno, ai fini di una efficace utilizzazione
delle risorse disponibili, prevedere e organizzare gli interventi nel
triennio di riferimento sollecitando le Amministrazioni provinciali
alla definizione di obiettivi percentuali intermedi.
Le Amministrazioni provinciali porranno particolare attenzione alle
differenti situazioni territoriali e ai conseguenti diversi livelli di
difficolta' dando priorita' agli interventi da realizzare:
- nei Comuni dove sono piu' significative le liste d'attesa, in
rapporto alla popolazione 0-2;
- nei Comuni privi di servizi educativi per la prima infanzia.
Sara' compito degli uffici provinciali responsabili aggiornare
periodicamente la ricognizione dei servizi per la prima infanzia, in
accordo con gli uffici regionali.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Una quota del finanziamento, previsto per l'estensione e definito in
sede di riparto delle risorse con atto della Giunta regionale in
accordo con le Province, verra' suddivisa in parti uguali tra le
stesse. Le restanti risorse verranno ripartite, tra le Province,
secondo i seguenti parametri:
- numero delle domande inevase per carenza di posti-bambino;
- utenza potenziale rappresentata dai bambini in eta' 0-2 anni,
residenti in ogni provincia;
- indice di copertura dei servizi (rapporto tra utenza potenziale
provinciale e bambini iscritti) sulle classi di eta' 0-2 anni.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti verranno erogati dalle Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per
questi ultimi, il Comune interessato;
b) ai soggetti privati, sentito il Comune interessato. Gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al
termine del vincolo di destinazione. In base all'art. 28, comma 2, il
vincolo di destinazione nel caso di finanziamenti in conto capitale a
soggetti privati e' di durata ventennale.
Si evidenzia che, in base al comma 3 dell'art. 14 della legge
regionale, i finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati
indicati al precedente punto b), sono revocati, con le modalita'
indicate all'art. 28 della stessa legge, se i relativi servizi non
ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito
dal Comune, oppure se l'autorizzazione e' revocata.
2.2 - Consolidamento dei servizi educativi funzionanti. Sostegno alle
spese di gestione (art. 14, comma 4, LR. 1/00)
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento, le Province potranno concedere contributi ai
soggetti gestori indicati all'art. 5, lettere a), b), c) e d). I
soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione
al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla legge
regionale per l'accreditamento (art. 19).
Obiettivo
Sostenere i soggetti gestori di servizi educativi per l'infanzia nelle
spese di gestione, in considerazione degli elevati costi di tali
servizi al fine di garantirne la diffusione non solo nelle maggiori
citta', ma anche nei centri di minori dimensioni e per promuovere una
pluralita' di risposte alle esigenze differenziate degli utenti ed
arricchire l'offerta di servizi esistenti.
Criteri di ripartizione delle risorse
La Giunta regionale ripartira' le risorse per la gestione dei servizi
come segue:
- per i nidi e gli spazi bambini, in base al numero degli iscritti;
- per i centri per bambini e genitori, in base al numero dei bambini
frequentanti.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
L'accesso ai contributi verra' definito dalle Province principalmente
in base:
- a criteri demografici;
- al riconoscimento di situazioni particolari dal punto di vista
geografico (quali ad esempio l'appartenenza a Comuni montani - vedi
art. 14 L.R. 6/04) e socio-economico (quali ad esempio l'apertura di
nuovi servizi o un forte potenziamento di quelli esistenti in rapporto
anche allo sviluppo di attivita' economiche o turistiche);
- alla valorizzazione di forme associative di Comuni per la gestione
di servizi educativi, attraverso l'attribuzione di una quota di
risorse finanziarie aggiuntive nel rispetto del budget previsto.
L'elaborazione dei programmi provinciali (art. 11, comma 1, lett. a)
dovra' garantire la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione
delle risorse disponibili. Al fine di potenziare l'offerta dei servizi
integrativi, si prevederanno contributi differenziati in base
all'orario di apertura del servizio (minimo n. 3 volte alla settimana
per complessive 9 ore).
2.3 - Qualificazione dei servizi - Articolazione e differenziazione
degli interventi (art. 14, comma 4, L.R. 1/00)
Obiettivo generale
Sostenere il processo di qualificazione dei servizi attraverso una
pluralita' di interventi, in particolare:
a) figure di coordinamento pedagogico sovraccomunale o zonale;
b) coordinamenti pedagogici provinciali;
c) formazione permanente degli operatori.
2.3.1 - Coordinamento pedagogico sovraccomunale o zonale di servizi
aggregati (art. 34, comma 1 e art. 14, comma 4, L.R. 1/00)
Obiettivo
Sostenere i soggetti gestori affinche' provvedano a dotarsi di
coordinamento pedagogico in forma associata, ritenendo tale organismo
professionale necessario ai fini della programmazione educativa,
dell'analisi dei bisogni delle famiglie, dell'elaborazione delle
risposte, della formazione degli operatori e, piu' in generale,
dell'attuazione del progetto pedagogico ed organizzativo dei servizi.
Il ruolo del coordinatore pedagogico e' indispensabile per garantire
il raccordo tra i servizi per la prima infanzia, all'interno del
sistema educativo territoriale secondo principi di coerenza e
continuita' degli interventi sul piano educativo ed istituzionale,
prefigurando in tal modo la realizzazione del sistema integrato.
Il presidio svolto dalle Province potra' favorire azioni di
regolazione e di riequilibrio degli interventi sul territorio,
perseguendo continuita' e diffusione equilibrata di tale figura
nell'ambito provinciale.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Con atto della Giunta regionale si provvedera' alla ripartizione delle
risorse alle Province, in base al numero totale dei servizi coordinati
(nidi, servizi integrativi e sperimentali), pubblici e privati. Si
terranno presenti i Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000
abitanti e i soggetti gestori privati la cui attivita' prevalente sia
rivolta ai servizi educativi per la prima infanzia.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
Il sostegno finanziario e' previsto per i Comuni, con popolazione
inferiore o pari ai 30.000 abitanti, per le Unioni di Comuni in cui
siano presenti Comuni con popolazione inferiore o pari ai 30.000
abitanti e per i soggetti gestori privati che coordinano servizi
educativi per la prima infanzia, anche unitamente a scuole
dell'infanzia purche' queste ultime non siano prevalenti. Le
Amministrazioni provinciali determineranno il numero minimo e massimo
dei servizi educativi coordinabili.
I destinatari dei finanziamenti sono:
- soggetti gestori associati, pubblici e privati, convenzionati o in
appalto;
- soggetti gestori, pubblici e privati, singoli, solo se collocati in
Comuni montani o in aree che per la loro estensione comportino un
aggravio organizzativo ed economico del servizio.
I soggetti gestori privati, convenzionati o in appalto, dovranno
essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei
requisiti richiesti dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
Ai fini della determinazione del contributo andra' considerato, da
parte delle Amministrazioni provinciali, l'impegno professionale dei
coordinatori pedagogici, in termini di tempo e presenza richiesta per
lo svolgimento delle attivita', assumendo in particolare il
riferimento al numero complessivo di servizi coordinati.
Le Province prevederanno forme di sostegno economico differenziato nei
confronti dei soggetti gestori che attueranno interventi volti a dare
continuita' alla figura del coordinatore pedagogico.
2.3.2 - Coordinamento pedagogico provinciale (art. 34, comma 2 e art.
14, comma 1 lettera b), L.R. 1/00)
Obiettivo
L'art. 34, comma 2 della legge regionale, ha previsto l'obbligo per le
Province di istituire il coordinamento pedagogico provinciale. Sara'
quindi un impegno delle Province promuovere sui loro territori i
coordinamenti pedagogici provinciali, sedi di confronto sistematico
tra tutti i coordinatori pedagogici, per la conoscenza anche dei
differenti orientamenti che hanno prodotto modelli organizzativi e
pedagogici differenti. I coordinamenti pedagogici provinciali
individueranno, inoltre, forme di raccordo con le figure di sistema,
volte a perseguire l'integrazione delle politiche educative con quelle
scolastiche, sociali e sanitarie.
Criterio di ripartizione delle risorse tra le Province
Una quota del finanziamento regionale verra' suddivisa in parti uguali
tra le Province. La restante quota sara' ripartita in base al numero
dei coordinatori pedagogici presenti in ogni territorio provinciale.
Le Province coordineranno gli Enti e i soggetti gestori nella
realizzazione di interventi di formazione permanente rivolti a tutti i
coordinatori pedagogici. Le Province si impegnano a monitorare e
valutare gli esiti della formazione e a sollecitare tra i coordinatori
una maggiore integrazione anche attraverso:
- l'adozione della figura di tutor per coordinare, sollecitare,
elaborare e documentare il lavoro prodotto dal gruppo;
- l'applicazione di una modalita' di ricerca attiva;
- la sistematizzazione di una documentazione efficace che metta in
rete quello che, a livello provinciale, le esperienze avviate e
consolidate hanno prodotto;
- il sostegno agli scambi pedagogici.
Destinatari dei finanziamenti
In base all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge regionale le
risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici
provinciali spettano alle Province.
2.3.3 - Formazione permanente degli operatori dei nidi d'infanzia, dei
servizi integrativi e sperimentali (art. 35 e art. 14, comma 4, L.R.
1/00)
Obiettivo
Promozione e sostegno alle iniziative di formazione permanente degli
operatori dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e sperimentali
0-3 anni, a gestione pubblica o privata, finalizzate anche alla
realizzazione del sistema educativo integrato (art. 4, legge
regionale).
Nell'ambito della formazione permanente degli operatori i coordinatori
pedagogici svolgono compiti di programmazione e sostegno tecnico.
La formazione si orientera' verso saperi plurimi, la cui divulgazione
puo' avvenire sia con l'apporto diretto del coordinatore pedagogico
nella conduzione dei corsi, sia con l'apporto di esperti nelle aree
disciplinari per le quali si richiede un approfondimento particolare.
Le tematiche oggetto dei corsi dovranno assumere il tema
dell'integrazione come paradigma della progettualita' pedagogica.
Allo stesso modo il coordinatore pedagogico puo' sollecitare la
visibilita' delle competenze tecnico-operative acquisite nel tempo
dagli operatori dei servizi, prevedendo, per quanto attiene ad alcuni
corsi, la conduzione da parte degli stessi, in un'ottica di
valorizzazione del capitale professionale acquisito.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno ripartite, per la definizione dei budget
provinciali, sulla base del numero degli operatori che hanno
effettivamente partecipato ad essa con riferimento all'anno educativo
e scolastico precedente.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
I finanziamenti saranno erogati dalle Province a:
a) Comuni, singoli o associati;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati
con i Comuni;
d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza
pubblica.
In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per
l'accreditamento le Province potranno concedere contributi ai soggetti
gestori specificati alle lettere c), d), che gia' gestiscono servizi
per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.
I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di
autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti
dalla L.R. 1/00 per l'accreditamento (art. 19).
Le Province, preso atto dei piani di formazione presentati dai
soggetti gestori, potranno erogare sostegni finanziari a quelli che,
in forma associata o singola (solo per i soggetti che nel territorio
comunale gestiscono un numero di servizi 0-3 anni pari o superiori a
7), promuovono:
- forme di aggregazione tra soggetti gestori, pubblici e privati,
orientate allo scambio e alla definizione di obiettivi formativi
comuni, funzionali a creare omogeneita' sul territorio;
- corsi intensivi di formazione, particolarmente in occasione
dell'apertura dell'anno educativo;
- corsi di formazione dilazionati durante l'anno.
2.4 - Realizzazione di servizi sperimentali (art. 3, commi 7 e 8, art.
14, comma 4, L.R. 1/00, delibera del Consiglio regionale 646/05)
Obiettivo
"La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri
soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in
particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte
a emergenti bisogni" (art. 3, comma 7, legge regionale).
Per rendere il servizio sperimentale piu' possibile aderente ai
bisogni del territorio, e' opportuno il massimo coinvolgimento dei
locali soggetti di rappresentanza sociale.
La deliberazione del Consiglio regionale 646/05, Allegato A, Par. 7)
prevede: "Nel caso di iniziative sperimentali occorre che il Comune ne
tenga costantemente informata la Regione: i Comuni che intendono
attivare le sperimentazioni propongono questa forma di servizio alle
famiglie con bambini in eta' 0-3 anni, adottando le necessarie
modalita' di informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e
l'aggregazione tra genitori. Nel caso l'iniziativa provenga da un
soggetto privato, questo dovra' informarne il Comune.".
La proposta dell'istituzione di un servizio sperimentale, anche
gestito da un soggetto privato, deve dunque essere reso noto al Comune
di appartenenza.
Come in precedenza, l'esistenza delle condizioni che giustificano la
sperimentalita' del servizio sara' verificata da un nucleo di
valutazione regionale, di cui faranno parte componenti del competente
Servizio regionale; un rappresentante di ciascuna Provincia (o suo
delegato). Al nucleo puo' intervenire un rappresentante del Comune nel
cui territorio e' prevista la sperimentazione.
Il nucleo decide unicamente sull'esistenza delle condizioni che
giustificano la sperimentalita', rimanendo ferme le debite procedure
autorizzatorie dei Comuni per i servizi diversi dall'educatrice
familiare.
Il nucleo di valutazione sara' costituito e regolamentato con atto
dirigenziale.
Il Comune, attraverso il coordinatore pedagogico, garantisce la
supervisione in ordine al progetto presentato, la formazione
permanente delle educatrici dei servizi sperimentali e il suo
collegamento con il sistema dei servizi per l'infanzia presenti nel
territorio, in particolare con i centri per bambini e genitori, anche
grazie a forme di accesso agevolate.
Per rendere possibile l'apporto del Comune "Il soggetto gestore
privato dovra' quindi previamente concordare con l'Amministrazione
comunale le caratteristiche della sperimentazione".
Oltre ai servizi sperimentali previsti dalla legge, possono essere
presentati da soggetti pubblici e privati altri progetti di servizi
sperimentali.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
Le risorse regionali verranno individuate, per la definizione dei
budget provinciali, sulla base del numero delle sperimentazioni
approvate dal nucleo di valutazione.
Destinatari dei finanziamenti erogati dalle Province
1) Per il servizio sperimentale di educatrice familiare destinatari
del finanziamento sono le Amministrazioni comunali interessate.
2) Per gli altri servizi sperimentali, destinatari del finanziamento,
sono i soggetti gestori pubblici e privati.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina