REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2005, n. 1677

Prime indicazioni applicative in merito al decreto ministeriale 14 settembre 2005 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005) recante "Norme tecniche per le costruzioni"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare:
- l'art. 54, comma 1, lettera c) concernente le funzioni mantenute
allo Stato in materia di predisposizione della normativa tecnica
nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni
in zone sismiche, da esercitare di intesa con la Conferenza unificata
ai sensi del comma 2;
- l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute
allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche, sentita la Conferenza unificata ai sensi del comma 4,
nonche' l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di
funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione
delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia" e in particolare la Parte II
"Normativa tecnica per l'edilizia";
vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" e successive modifiche, di attuazione della riforma
amministrativa e, in particolare:
- l'art. 145 con cui si e' disposto che la Giunta regionale, sentiti
le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a)
del comma 2 dell'art. 94 del DLgs n. 112 del 1998, alla individuazione
delle zone sismiche nonche' alla formazione e all'aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della Legge 2
febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dallo Stato;
- l'art. 149, comma 1, lettera d), come modificato dall'art. 32 della
L.R. 27 luglio 2005, n. 14, che delega ai Comuni le funzioni inerenti
gli interventi edilizi in zona sismica, potendosi avvalere delle
strutture tecniche regionali (Servizi Tecnici di Bacino) per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche di merito, finalizzate ai
controlli sistematici o a campione;
vista la L.R. 19 giugno 1984, n. 35 "Norme per lo snellimento delle
procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del
rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981,
n. 741", come modificata e integrata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40,
nonche' dagli articoli 36 e 37 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31
"Disciplina generale dell'edilizia", in testo coordinato con gli
articoli 13 e 14, rispettivamente, della L.R. 3 giugno 2003, n. 10;
visto il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, nel testo
coordinato con il Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19, recante
"Disposizioni regolamentari concernenti le modalita' di controllo
delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno
1984, n. 35 come modificata e integrata)";
viste:
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, recante "Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica", con collegata previsione di un regime transitorio
disciplinato dall'art. 2, comma 2;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2
ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2003, con la quale sono state apportate correzioni e
precisazioni alle normative tecniche allegate all'Ordinanza n.
3274/2003 sopracitata;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23
gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio
2004, che con l'art. 6, comma 7 ha esteso la validita' del predetto
regime transitorio anche agli edifici e opere di cui all'art. 2, comma
3, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5
novembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16
novembre 2004, che all'art. 6 ha disposto il prolungamento di sei mesi
del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n.
3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3
maggio 2005, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005, con la quale:
1) sono state inserite ulteriori modifiche ed integrazioni
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20
marzo 2003 (art. 1);
2) e' stato prolungato di ulteriori tre mesi (e quindi fino all'8
agosto 2005) il regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2,
dell'Ordinanza n. 3274/03 (art. 2);
3) e' prevista l'emanazione entro sei mesi dalla pubblicazione la
definizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di
concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di
linee guida per l'applicazione della normativa tecnica in relazione
alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale
(art. 3);
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 dell'1
agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
2005, che all'art. 6 ha disposto il prolungamento di ulteriori due
mesi (e quindi fino all'8 ottobre 2005) del regime transitorio di cui
all'art. 2, comma 2,  dell'Ordinanza n. 3274/2003;
visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23
settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni", con
entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 e conseguente periodo
transitorio di 18 mesi, come definito dall'art. 14-undevicies della
Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del DL 30 giugno 2005, n.
115;
vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467
del 13 ottobre 2005, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, che all'art. 1 dispone la proroga fino al 23 ottobre 2005
del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2,  dell'Ordinanza n.
3274/2003, determinando in tal modo l'allineamento dei tempi con
l'entrata in vigore del  citato DM 14 settembre 2005 le cui norme
tecniche includono tra le referenze tecniche essenziali anche
l'Ordinanza n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
premesso che la Giunta regionale ha provveduto con appositi atti
deliberativi n. 1435 del 21 luglio 2003, n. 772 del 26 aprile 2004 e
n. 2329 del 22 novembre 2004 al recepimento delle citate ordinanze
3274/05, 3316/03, 3333/04 e 3379/04, fornendosi altresi' prime
indicazioni applicative delle stesse;
considerato che vi e' la necessita' di fornire, anche in ragione delle
rilevanti difficolta' applicative manifestate dagli enti locali e
dalle categorie professionali, prime indicazioni per l'applicazione ed
il recepimento nell'ordinamento regionale del recente DM 14 settembre
2005, anche per quanto attiene l'individuazione e operativita' della
classificazione sismica dei comuni della regione;
ritenuto che allo stato attuale, anche per le motivazioni gia'
contenute nella delibera della Giunta regionale 1435/03, non e'
possibile addivenire alla rideterminazione della classificazione
sismica dei Comuni della regione, dovendosi di conseguenza attenere,
come previsto dal punto 3, lettera i, dell'Allegato 1 dell'Ordinanza
n. 3274/03, alla classificazione sismica di prima applicazione
stabilita dall'Allegato A dell'Allegato 1 della medesima Ordinanza n.
3274/2003;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dr.ssa Leopolda Boschetti, e dal Direttore generale alla
Programmazione e Sistemi di mobilita', arch. Giovanni De Marchi, ai
sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa, Protezione civile, Marioluigi Bruschini, e
dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo territoriale,
Cooperazione con autonomie, Organizzazione, Luigi Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di fornire prime indicazioni applicative, cosi' come indicate
nell'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, circa:
- l'operativita' a decorrere dal 23 ottobre 2005 delle "Norme tecniche
per le costruzioni", di cui al DM 14 settembre 2005 pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23
settembre 2005;
- la cessazione dal 23 ottobre 2005 della fase transitoria di
applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni le cui norme
tecniche tuttavia sono incluse tra le referenze tecniche essenziali
per l'applicazione della normativa tecnica prevista dal citato decreto
ministeriale, costituendone documenti applicativi di dettaglio;
- l'avvio dalla medesima data di un periodo transitorio di 18 mesi,
come definito dall'art. 14-undevicies della Legge 17 agosto 2005, n.
168, di conversione del DL 30 giugno 2005, n. 115, nel quale e'
ammessa, in alternativa, l'applicazione della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e
alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alle relative norme di
attuazione;
2) di dare atto che a decorrere dal 23 ottobre 2005, al fine di
avviare la fase sperimentale di applicazione della normativa tecnica
di cui al punto 1, trova attuazione la classificazione sismica dei
Comuni della regione, stabilita dall'Allegato 1, punto 3.
dell'Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, in via di prima applicazione
e comunque fino alla deliberazione regionale di individuazione delle
zone sismiche ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del DLgs n.
112 del 1998. Detta prima classificazione sismica e' riportata per
facilitarne la consultabilita' nell'elenco allegato come parte
integrale e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato B);
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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