REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2005, n. 19

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Approvazione del rendiconto generale
Art.	2 -  Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2004
Art.	3 -  Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2004
Art.	4 -  Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza
dell'esercizio finanziario 2004
Art.	5 -  Residui attivi degli esercizi finanziari 2003 e precedenti
Art.	6 -  Residui passivi degli esercizi finanziari 2003 e precedenti
Art.	7 -  Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario
2004
Art.	8 -  Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario
2004
Art.	9 -  Situazione di cassa
Art.	10 -  Situazione finanziaria
Art.	11 -  Disposizioni speciali - Eccedenze
Art.	12 -  Attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali
Art. 1
Approvazione del rendiconto generale
1. Il Rendiconto generale - Conto finanziario e Conto del patrimonio -
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e'
approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.
Art. 2
Entrate di competenza
dell'esercizio finanziario 2004
1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2004
per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal
Rendiconto generale del bilancio in Euro 13.623.880.743,40 cui vanno
aggiunti Euro 2.458.997.880,17 quale avanzo di amministrazione
dell'esercizio 2003 applicato al bilancio 2004. Le entrate complessive
ammontano pertanto a Euro 16.082.878.623,57.
2. Sul totale delle entrate accertate:
- Euro 10.311.640.199,60 sono state riscosse e versate;
- Euro 3.312.240.543,80 sono rimaste da riscuotere.
Art. 3
Spese di competenza
dell'esercizio finanziario 2004
1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2004,
per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal
Rendiconto generale del bilancio in Euro 13.699.609.822,17.
2. Sul totale delle spese impegnate:
- Euro 10.263.028.581,03 sono state pagate;
- Euro 3.436.581.241,14 sono rimaste da pagare.
Art. 4
Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza
dell'esercizio finanziario 2004
1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza,
accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2004, risulta
stabilito dal Rendiconto generale del bilancio come segue:
Entrate complessive (art. 2)
Euro	16.082.878.623,57
Spese complessive (art. 3)
Euro	13.699.609.822,17
Risultato attivo complessivo della competenza dell'eserci- zio 2004
Euro	2.383.268.801,40
Art. 5
Residui attivi
degli esercizi finanziari 2003 e precedenti
1. I residui attivi degli esercizi 2003 e precedenti, rideterminati
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, risultano stabiliti dal
Rendiconto generale del bilancio in:
Euro	4.342.661.787,92
dei quali nell'esercizio 2004 sono stati riscossi e versati
Euro	939.889.352,73
e sono rimasti da riscuotere
Euro	3.402.772.435,19
Art. 6
Residui passivi
degli esercizi finanziari 2003 e precedenti
1. I passivi degli esercizi 2003 e precedenti, rideterminati alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2004, risultano stabiliti dal
Rendiconto generale del bilancio in:
Euro	3.395.951.276,83
dei quali nell'esercizio 2004 sono stati pagati
Euro	1.119.570.132,16
e sono rimasti da pagare
Euro	2.276.381.144,67
Art. 7
Residui attivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004
risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle
seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell'eser- cizio 2004 (art. 2)
Euro	3.312.240.543,80
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2003 e
precedenti (art. 5)
Euro	3.402.772.435,19
Residui attivi al 31/12/2004
Euro	6.715.012.978,99
Art. 8
Residui passivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004
risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nelle
seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza
propria dell'esercizio 2004 (art. 3)
Euro	3.436.581.241,14
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2003 e precedenti
(art. 6)
Euro	2.276.381.144,67
Residui passivi al 31/12/2004
Euro	5.712.962.385,81
Art. 9
Situazione di cassa
1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario
2004 e' determinata come segue:
Avanzo di cassa al 31/12/2003	Euro	998.429.244,00
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni  Euro   
	939.889.352,72	10.311.640.199,60	11.251.529.552,33
Pagamenti   Euro	1.119.570.132,16	10.263.028.581,03	11.382.598.713,19
Differenza negativa	Euro	131.069.160,86
Avanzo di cassa al 31/12/2004	Euro	867.360.083,14
Art. 10
Situazione finanziaria
1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2004 e' accertato
nella somma di Euro 1.869.410.676,32 come risulta dai seguenti dati:
Fondo di cassa al 31/12/2004	Euro	867.360.083,14
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Residui attivi   Euro	
3.402.772.435,19	3.312.240.543,80	6.715.012.978,99
Residui passivi   Euro	
2.276.381.144,67	3.436.581.241,14	5.712.962.385,81
Differenza positiva	Euro	1.002.050.593,18
Avanzo netto di amministrazione al 31/12/2004	Euro	1.869.410.676,32
Art. 11
Disposizioni speciali - Eccedenze
1. E' approvato il maggior impegno di Euro 76.679.058,98 rispetto allo
stanziamento di competenza del Capitolo di spesa n. 91289 "Spese di
competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che
trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo
stanziamento di competenza del Capitolo di entrata 07168 "Entrate di
competenza di esercizi futuri", afferente all'UPB 6.20.14000
realizzato dopo la data del 30 novembre 2004, data che non consente di
effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
2. E' approvato il maggior pagamento di Euro 6.840,80 rispetto allo
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 3962 "Piano d'azione di
e-governement. Spese per la realizzazione del progetto 'SIGMA-TER:
servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio
amministrativo del territorio. Verso un'agora' geografica della
pubblica amministrazione locale' - spese d'investimento (art. 103,
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e D.M. 14 novembre 2002) - Mezzi
statali", afferente all'UPB 1.2.1.3.1570. Tale pagamento e' comunque
contenuto nell'ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel
bilancio di cassa ed in particolare nella disponibilita' a chiusura
dell'esercizio del Fondo di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300
afferente all'UPB 1.7.1.1.29020), ed e' stato realizzato dopo la data
del 30 novembre 2004, data che non consente di effettuare le
necessarie variazioni di bilancio.
3. E' approvato il maggior pagamento di Euro 691.513,04 rispetto allo
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 57120 "Fondo sociale
regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme
associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione
degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico
ed alla mobilita' degli anziani, dei disabili o inabili (art. 47,
comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)", afferente all'UPB
1.5.2.2.20100. Tale pagamento e' comunque contenuto nell'ambito delle
autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in
particolare nella disponibilita' a chiusura dell'esercizio del Fondo
di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB
1.7.1.1.29020), ed e' stato realizzato dopo la data del 30 novembre
2004, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di
bilancio.
4. E' approvato il maggior pagamento di Euro 25.481,30 rispetto allo
stanziamento di cassa del Capitolo di spesa n. 58075 "Spese per
l'attuazione del progetto di ricerca 'Rischio infettivo nelle
strutture assistenziali per anziani' (artt. 12 e 12 bis, DLgs 502/92 e
successive modificazioni) - Mezzi statali", afferente all'UPB
3.1.1.7.31500. Tale pagamento e' comunque contenuto nell'ambito delle
autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa ed in
particolare nella disponibilita' a chiusura dell'esercizio del Fondo
di riserva del bilancio di cassa (Cap. 85300 afferente all'UPB
1.5.1.2.18340), ed e' stato realizzato dopo la data del 30 novembre
2004, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di
bilancio.
Art. 12
Attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali
1. La consistenza delle attivita' finanziarie e patrimoniali alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2004, risulta stabilita nel
relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in Euro
7.969.476.215,29.
2. La consistenza delle passivita' finanziarie e patrimoniali alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2004, risulta stabilita nel
relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in Euro
7.504.890.790,22.
3. L'eccedenza delle attivita' sulle passivita' al 31 dicembre 2004
risulta di Euro 464.585.425,07.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 ottobre 2005	VASCO ERRANI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1000 del 27 giugno 2005; oggetto consiliare n. 165 (VIII
legislatura);
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 13 in data 30 giugno 2005;
assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari
generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle
Commissioni: II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente
Mobilita'", IV "Politiche per la Salute e Politiche sociali" e V
"Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 dell'11
ottobre 2005, con relazione scritta del consigliere Gian Luca Rivi;
approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26
ottobre 2005, atto n. 6/2005.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'art 103 della Legge 23/12/2000, n. 388  e' il
seguente:
"Art. 103 - Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme
in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma
nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al
progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di progetti per lo
sviluppo della societa' dell'informazione relativi all'introduzione
delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il
monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese,
alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione
delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e
delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle
telecomunicazioni. La dotazione del fondo e' determinata in misura
pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze
individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza
generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse
finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del
presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi
nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito
formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel
corso del 2001. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una
convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della
informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e
il Ministero delle attivita' produttive e il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di
utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con
particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa,
di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un
ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La
convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto,
e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La
convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza
delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti
delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge
finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinate le procedure e le modalita' per
l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. E' istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione e'
stabilita in Lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in Lire 125 miliardi
per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti
erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che
effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo
firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma
denominato "PC per gli studenti" diretto alla diffusione delle
tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola
secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita'
di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilita'
del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate per la continuazione del
suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico
2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attivita'
produttive.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede
alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria
per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile,
che puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o piu'
soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro
il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di
concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5
si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le
tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorita'
verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese,
mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili
dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i
portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non
sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma.
Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'a'mbito delle attivita' degli osservatori
permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi
anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri
soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti
a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel
limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di
controllo e regolazione contabile dell'art. 47 "Fondo sociale
regionale. Spese correnti operative", cui al comma 5 e' conferita al
fondo di cui all'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, la
somma di Lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui
Lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e Lire 30
miliardi per contributi in conto capitale.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 47, comma 1, lettera b) della legge regionale 12
marzo 2003 n. 2 e' il seguente:
"Art. 47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
(omissis)
b) ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16,
quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la
realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al
sostegno economico ed alla mobilita' delle persone anziane, disabili o
inabili, purche' vengano associate le funzioni finanziate;
(omissis)".
Comma 4
3) Il testo dell'art  12 del decreto legislativo 502/90 e successive
modificazioni  e' il seguente:
"Art. 12 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello
Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente,
dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia
attribuiti direttamente alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di
cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio
del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di
rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il
finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per
le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui
carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative
all'igiene e sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario
nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti
gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della
comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e
biotecnologie sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere,
tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa
autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro
degli affari esteri.
A decorrere dall'1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e'
rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai
sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le
previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
CIPE, su proposta del Ministro della Sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle
regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti
parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie
in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in
sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo
caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari,
degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi',
nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto,
quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e
prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate
alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel
Fondo comune di cui all'art. 8, Legge 16 maggio 1970, n. 281, come
parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del
tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate
esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a
statuto speciale e le province autonome le rispettive quote
confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.
4) Il testo dell'art.12 bis del decreto legislativo 502/90 e
successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 12 (bis) - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute,
individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano
sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle
esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli
obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori
principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunita' scientifica
nazionale.
3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca
sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della
ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.
Il programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validita'
triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma
2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato
di salute della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento,
gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche
cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del
loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli
utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia,
dell'appropriatezza e della congruita' economica delle procedure e
degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni
avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli
interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di
efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la
integrazione multiprofessionale e la continuita' assistenziale, con
particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la
comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi
sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli
utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi
appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi
percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della
attivita' degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il
monitoraggio dei risultati conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di
ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente e'
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di
cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma
nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del
Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata
sono approvati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo
di favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, dagli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni,
le Universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti
di ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche su
iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero
per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri
ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di
interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle
ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della funzione di
vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni,
sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti
presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n.
191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle
indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e
istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti
territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il Comitato etico
nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche . Il
Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria
ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanita' o di
altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico
dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita' le
priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni
cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a
medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro
della sanita';
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica
concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che
gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'.
11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma
di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la
responsabilita' della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e
assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti
risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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