REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

COMUNICATO

PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI

NORMATIVA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                
LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7                                             
(segue documento fotografato)                                                   
DIRETTORI TECNICI                                                               
Determinazione dei criteri delle modalita' e dei termini per                    
l'effettuazione dei percorsi                                                    
formativi abilitanti all'esercizio dell'attivita' di Direttore                  
tecnico di Agenzia di viaggio                                                   
Delibera di Giunta n. 1764 del 16/9/2003                                        
(segue documento fotografato)                                                   
AGENZIE SICURE                                                                  
Determinazione delle modalita' di accesso e di gestione dell'Elenco             
Agenzie Sicure in Emilia-Romagna                                                
Delibera di Giunta n. 2238 del 10/11/2003, integrata da:                        
Delibera di Giuna n. 410 dell'8/3/2004                                          
Delibera di Giunta n. 556 del 29/3/2004                                         
Delibera di Giunta n. 2783 del 30/12/2004                                       
Determinazione n. 2423 dell'1/3/2004                                            
Determinazione n. 98 del  13/1/2004, integrata da:                              
Determinazione n. 4400 del 31/3/2005                                            
Determinazione n. 10462 del 21/7/2005                                           
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE                
TURISTICHE DOTT. VALTER VERLICCHI                                               
Delibera di Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003                       
"Determinazione delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco            
"Agenzie Sicure in Emilia-Romagna", come modificata dalle delibere di           
Giunta regionale n. 410 dell'8 marzo 2004, n. 556 del 29 marzo 2004 e           
n. 2783 del 30/12/2004                                                          
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA:                                         
Richiamata la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di           
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)";                           
richiamati, in particolare:                                                     
- l'art. 16, comma 1, il quale prevede che le agenzie di viaggio e              
turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che             
garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei            
servizi offerti e di rispetto del "turismo etico", possono richiedere           
l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto               
dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel              
Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione;                         
- l'art. 16, comma 2, il quale prevede che le modalita' di accesso e            
di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite              
con atto della Giunta regionale previa consultazione degli organismi            
a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle                     
associazioni dei consumatori ammesse dal Consiglio nazionale dei                
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998;                
dato atto che in data 6 novembre 2003 sono state espletate le                   
consultazioni previste dall'art. 16, comma 2, della legge                       
sopracitata, come risulta agli atti del Servizio Turismo e Qualita'             
Aree turistiche;                                                                
ritenuto, pertanto, di provvedere a definire le modalita' di accesso            
e gestione dell'elenco sopracitato mediante gli allegati al presente            
atto, di cui sono parte integrante e sostanziale:                               
a) modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco                  
"Agenzie sicure in Emilia-Romagna";                                             
b) modulistica per la presentazione della domanda;                              
c) criteri di valutazione delle domande;                                        
d) scheda customer satisfaction;                                                
e) polizza assicurativa tipo delle agenzie sicure;                              
f) codice deontologico - etico delle "Agenzie sicure in                         
Emilia-Romagna";                                                                
g) modulistica per la comunicazione dei dati delle azioni di                    
solidarieta' e/o di cooperazione allo sviluppo a cui si e' aderito in           
sede di domanda;                                                                
h) modulistica informativa per il turista;                                      
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo               
2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio e Turismo dott.              
Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01           
e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;                            
su proposta dell' Assessore competente per materia;                             
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, in attuazione dell' art. 16 della L.R. 7/03, gli               
allegati di seguito indicati, parti integranti e sostanziali della              
presente deliberazione:                                                         
- Allegato A "Modalita' attuative per l'accesso e la gestione                   
dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna"                                  
- Allegato B " Modulistica per la presentazione della domanda"                  
- Allegato C "Criteri di valutazione delle domande"                             
- Allegato D "Scheda customer satisfaction"                                     
- Allegato E + Allegato E/1 "Polizza assicurativa tipo delle agenzie            
sicure"                                                                         
- Allegato F "Codice deontologico - etico delle Agenzie sicure in               
Emilia-Romagna"                                                                 
- Allegato G "Modulistica per la comunicazione dei dati delle azioni            
di solidarieta' e/o di cooperazione allo sviluppo a cui si e' aderito           
in sede di domanda"                                                             
- Allegato H "Modulistica informativa per il turista";                          
b) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei              
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna in forma integrale.                                              
ALLEGATO A                                                                      
"Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie           
sicure in Emilia-Romagna"                                                       
1) Elenco delle Agenzie Sicure in Emilia-Romagna (come modificato               
dalla delibera di Giunta 556/04)                                                
E' istituito presso l'Assessorato regionale competente l'elenco delle           
"Agenzie Sicure in Emilia-Romagna" come previsto ai sensi dell'art.             
16 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di                
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)".                           
Nell'elenco sono iscritte le agenzie di viaggio operanti in                     
Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto              
livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e             
di rispetto del turismo etico, nell'ambito dell'attivita' di vendita            
diretta al pubblico.                                                            
2) Elementi di garanzia                                                         
Le agenzie di viaggio, al fine di garantire "un alto livello                    
nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di                  
rispetto del turismo etico" adottano, nello svolgimento                         
dell'attivita' d'impresa, precise garanzie rispetto a tre elementi              
quali:                                                                          
- Livello organizzativo                                                         
- Affidabilita' verso il cliente                                                
- Eticita' dell'offerta.                                                        
In particolare, per ognuno dei tre elementi sopra citati sono                   
individuati, rispettivamente, i seguenti indicatori:                            
Livello organizzativo (indicato brevemente con la sigla L.O.)                   
1. Indice di specializzazione territoriale                                      
2. Allargamento dell'orario di accessibilita'                                   
3. Allargamento delle giornate di accessibilita'                                
4. Servizio online                                                              
5. Facilita' ad accedere alle offerte last-minute                               
6. Servizio di appuntamento                                                     
7. Colloqui con esperti o visitatori delle mete selezionate per                 
personalizzare il viaggio                                                       
8. Disponibilita' di servizi accessori connessi                                 
9. Personalizzazione della proposta                                             
10. Qualita' dei servizi offerti.                                               
Affidabilita' verso il cliente (indicata brevemente con la sigla                
A.V.C.)                                                                         
1. Accettazione di tutti i servizi di pagamento                                 
2. Offerta di servizi sostitutivi nella realizzazione del prodotto              
offerto                                                                         
3. Soddisfazione del cliente                                                    
4. Informazioni complete e prezzi chiari                                        
5. Scheda customer satisfaction distribuita in sede di prenotazione             
6. Disponibilita' ad essere verificati dalla commissione prevista al            
punto 6 del presente allegato                                                   
7. Esperienza                                                                   
8. Disponibilita' di informazioni e assistenza durante il soggiorno             
9. Personale riconoscibile                                                      
10. Competenza linguistica.                                                     
Eticita' dell'offerta (indicata brevemente con la sigla E.O.)                   
1. Azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo                       
2. Adesione ad un codice deontologico- etico                                    
3. Sensibilizzazione del cliente.                                               
3) Requisiti per l'accesso (come modificato dalle delibere di Giunta            
410/04 e 556/04)                                                                
Possono accedere all'elenco di cui al punto 1) le agenzie di viaggio            
operanti in Emilia-Romagna, di cui all'art. 2 della L.R. 7/03, che              
soddisfano le seguenti condizioni, nell'ambito dell'attivita' di                
vendita diretta al pubblico:                                                    
a) svolgimento dell'attivita' da almeno 4 anni alla data di                     
presentazione della domanda;                                                    
b) adeguata copertura della polizza assicurativa che preveda quanto             
indicato nell'Allegato E/1 "Polizza assicurativa tipo delle Agenzie             
Sicure";                                                                        
c) mancanza di condanne penali a carico del titolare e/o legale                 
rappresentante e componenti del Consiglio di amministrazione (in caso           
di societa') dell'agenzia nonche' di contenziosi pendenti                       
relativamente ai provvedimenti di cui all'art. 22 della L.R.7/03                
(sospensione e revoca autorizzazione);                                          
d) versamento del deposito cauzionale secondo le modalita' stabilite            
dall'art. 13 della L.R. 7/03;                                                   
e) utilizzo di un contratto di vendita conforme a quanto previsto               
dalla normativa vigente;                                                        
f) rispondenza, rispetto agli indicatori previsti per ogni elemento             
di garanzia di cui al precedente punto 2), di almeno il 51% del                 
punteggio massimo assegnabile, secondo i criteri previsti                       
nell'Allegato C "Criteri di valutazione delle domande".                         
Le filiali di agenzie di viaggio operanti sul territorio regionale,             
devono soddisfare i requisiti previsti:                                         
- ai punti a) ed f) facendo riferimento alle caratteristiche della              
loro attivita' (durata apertura filiale, caratteristiche del                    
personale operante nella filiale e dei locali nei quali viene svolta            
l'attivita' della filiale etc.);                                                
- ai punti b), c), d), ed e) facendo riferimento alle dichiarazioni,            
documentazioni e ai contratti afferenti o stipulati dalla sede (es.             
contratto di assicurazione, dichiarazioni relative al titolare,                 
versamento deposito cauzionale etc).                                            
La domanda di accesso di filiali di agenzie di viaggio operanti sul             
territorio regionale, la cui sede principale e' gia' stata iscritta             
nell'elenco delle Agenzie Sicure in Emilia Romagna, attesta solo i              
requisiti relativi alle lettere a) ed f).                                       
4) Marchio di qualita'                                                          
E' istituito un marchio di qualita' rappresentato graficamente dal              
logo che verra' definito con successiva determinazione del                      
Responsabile del Servizio Turismo, che sara' assegnato alle agenzie             
iscritte nell'elenco di cui al precedente punto 1).                             
Il marchio, una volta acquisito, deve essere esposto in modo visibile           
sulle strutture dell'agenzia e sul materiale promozionale della                 
stessa, secondo quanto previsto nella determinazione sopracitata, che           
sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna prima della pubblicazione dell'elenco di cui al punto            
1).                                                                             
5) Presentazione delle domande                                                  
Le domande di iscrizione all'elenco di cui al punto 1 devono essere             
inviate al Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche della Regione            
Emilia-Romagna dal titolare e/o legale rappresentante dell'agenzia              
interessata, in bollo da Euro 10,33, e redatte nella forma di                   
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', utilizzando                    
l'apposita modulistica (anche in copia fotostatica) allegata al                 
presente atto (Allegato B "Modulistica per la presentazione della               
domanda") e reperibile su Internet al sito regionale                            
www.regione.emilia-romagna.it/fr_turismo.htm e presso la Regione                
Emilia-Romagna (URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico).                       
Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti i                   
requisiti per l'accesso di cui al punto 3) lett. b) ed e) in copia              
semplice.                                                                       
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte in             
mancanza del dipendente addetto devono essere presentate unitamente a           
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del            
sottoscrittore (vedi art. 38 - DPR 445/00).                                     
La domanda deve contenere, inoltre, l'impegno del sottoscrittore a:             
- consegnare all'Amministrazione procedente, nell'esercizio della sua           
attivita' di controllo, tutta la documentazione necessaria a                    
verificare la veridicita' delle dichiarazioni rese;                             
- comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, la perdita di uno           
o piu' requisiti previsti dal punto 3);                                         
- accettare l'esclusione dall' "Elenco Agenzie sicure in                        
Emilia-Romagna" e la contestuale revoca del marchio cosi' come                  
previsto dal punto 8).                                                          
La domanda d'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna"           
deve pervenire al Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche nei               
seguenti periodi:                                                               
- dall'1 al 10 marzo (con ricevimento presso il Servizio entro il 10            
marzo) dall'1 al 10 ottobre (con ricevimento presso il Servizio entro           
il 10 ottobre).                                                                 
Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati verranno                    
esaminate nel periodo d'istruttoria immediatamente successivo.                  
Le richieste di iscrizione si intendono tacitamente rinnovate dopo un           
anno, salvo rinuncia scritta.                                                   
6) Istruttoria                                                                  
Le domande di iscrizione all'elenco, presentate secondo quanto                  
previsto al precedente punto 5), vengono istruite applicando i                  
criteri di valutazione previsti nell'Allegato C "Criteri di                     
valutazione delle domande".                                                     
Per effettuare l'istruttoria il Responsabile del Servizio istituisce,           
con proprio atto, una commissione da lui presieduta e composta da:              
- un funzionario del Servizio regionale al Turismo individuato quale            
responsabile del procedimento;                                                  
- un funzionario del Servizio provinciale al Turismo, competente in             
materia di agenzie di viaggio, di volta in volta interessato;                   
- tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente               
rappresentative a livello regionale;                                            
- un rappresentante degli organi regionali a difesa del turista delle           
associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei                
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998                 
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".                        
Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione istruttoria:                
- accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente                   
disciplinare richiede eventuali integrazioni alle domande                       
incomplete,                                                                     
- dispone le verifiche sui singoli elementi della qualita' (livello             
organizzativo, affidabilita' verso il cliente ed eticita'                       
dell'offerta), effettuando anche sopralluoghi presso l'agenzia                  
interessata da parte del funzionario provinciale membro della                   
Commissione istruttoria;                                                        
- analizza i reclami pervenuti da parte dei clienti delle agenzie               
iscritte nell'elenco di cui al punto 1);                                        
- verifica i comportamenti che possono causare o che hanno causato la           
sospensione del marchio secondo quando previsto al successivo punto             
8).                                                                             
A conclusione del proprio lavoro, la Commissione istruttoria redige             
l'elenco delle agenzie che hanno presentato domanda nei termini                 
stabiliti dal punto 5), con il relativo punteggio conseguito sulla              
base degli esiti emersi dall'istruttoria e propone al Responsabile di           
Servizio:                                                                       
- l'iscrizione all'elenco delle agenzie interessate e la contestuale            
assegnazione del marchio,                                                       
- l'esclusione dall'elenco delle agenzie interessate con revoca del             
marchio,                                                                        
- la sospensione della facolta' di avvalersi del marchio da parte               
dell'agenzia.                                                                   
Ai componenti la commissione istruttoria non e' erogato alcun                   
compenso.                                                                       
Con l'atto che istituisce la Commissione, il Responsabile del                   
Servizio definisce, inoltre, le modalita' di funzionamento della                
stessa e, se necessario, ne integra e/o ne specifica i compiti. Il              
Responsabile del Servizio inoltre valuta il risultato conclusivo                
dell'istruttoria e provvede all'iscrizione delle agenzie di viaggio             
idonee all'inserimento nell'elenco "Agenzie Sicure in                           
Emilia-Romagna".                                                                
Il Responsabile del Servizio regionale al Turismo provvede infine,              
annualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione           
dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" che riporta, suddivise           
per provincia, tutte le agenzie di viaggio alle quali e' stato                  
assegnato il marchio nonche' quelle ancora iscritte nell'elenco, ma             
in fase di sospensione del marchio.                                             
7) Termini del procedimento                                                     
Le istruttorie delle domande d'iscrizione si concludono entro 45                
giorni, in mancanza di richieste di integrazione delle domande                  
incomplete, dal ricevimento dell'istanza d'iscrizione. Nel caso in              
cui la richiesta venga presentata fuori dai termini previsti al punto           
5, il responsabile del procedimento provvede a comunicare                       
all'interessato il ritardo, interrompendo i termini del procedimento,           
i quali iniziano a decorrere dal primo giorno utile del periodo                 
successivo previsto per la presentazione delle domande.                         
8) Sospensione, esclusione dall'elenco e revoca del marchio                     
La sospensione del marchio e' disposta a seguito di comportamenti               
potenzialmente lesivi della tutela del marchio stesso o delle altre             
agenzie iscritte all'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna"                  
quando, in seguito ad apposita istruttoria, tali comportamenti si               
rivelano fondati e verificati.                                                  
La richiesta di sospensione del marchio puo' avvenire, su proposta              
della Commissione Istruttoria e/o su segnalazione                               
dell'Amministrazione provinciale competente.                                    
La sospensione del marchio comporta la diffida al perseguimento dei             
comportamenti che l'hanno causata. La Commissione istruttoria,                  
verificata ulteriormente l'attivita' dell'agenzia sospesa, propone              
l'annullamento del provvedimento di sospensione o l'esclusione                  
definitiva dell'agenzia dall'elenco "Agenzie Sicure in                          
Emilia-Romagna" con revoca del marchio.                                         
Oltre ai casi sopra elencati l'esclusione dall'elenco "Agenzie Sicure           
in Emilia-Romagna" avviene quando vengono a mancare i requisiti                 
stabiliti al punto 3 del presente disciplinare.                                 
In particolare, per quanto previsto alla lettera e) dello stesso                
punto 3, se il titolare e/o legale rappresentante e componenti del              
Consiglio di Amministrazione in caso di societa' incorrrono in                  
pendenze giudiziarie, l'agenzia viene esclusa dall'elenco con                   
provvedimento di revoca del marchio senza possibilita' d'inserimento            
successivo.                                                                     
La sospensione e l'esclusione delle agenzie dall'elenco "Agenzie                
Sicure in Emilia-Romagna" e la revoca del marchio, sono disposte dal            
Responsabile del Servizio con proprio atto.                                     
9) Registrazione del marchio                                                    
La Regione provvedera' alla registrazione del marchio presso gli                
organismi competenti secondo la normativa vigente.                              
Qualsiasi utilizzo del marchio sara' possibile solo se autorizzato              
dal Responsabile del Servizio competente.                                       
L'uso non autorizzato, o comunque improprio, del marchio da parte di            
qualsiasi soggetto e' perseguito a termini di legge.                            
10) Modalita' di svolgimento delle attivita' che caratterizzano                 
l'eticita' dell'offerta                                                         
A) Azioni di solidarieta' e di cooperazione allo sviluppo                       
L'agenzia di viaggio puo' destinare una quota minima dell'1/1000 del            
costo del servizio, per incoraggiare forme di sostegno o di aiuto               
verso il Paese nel quale e' diretto il turista oppure in quello                 
prescelto dall'agenzia stessa.                                                  
Il soggetto destinatario delle azioni di solidarieta' e di                      
cooperazione allo sviluppo e' una Organizzazione non Governativa                
(ONG) con sede in Emilia-Romagna individuata direttamente                       
dall'agenzia o facente parte dei programmi di cooperazione allo                 
sviluppo attuati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 21           
giugno 2002, n. 12.                                                             
Per Organizzazioni non Governative (ONG) si intendono le                        
organizzazioni riconosciute come idonee a realizzare progetti di                
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo dal MAE (Ministero degli            
Affari Esteri). L'elenco delle ONG con sede in Emilia-Romagna nonche'           
di quelle ONG facenti parte dei programmi di cooperazione allo                  
sviluppo attuati dalla Regione Emilia-Romagna e' consultabile sul               
sito: www.regione.emilia-romagna.it/cooperazionedecentrata.                     
Il titolare e/o legale rappresentante dell'agenzia che si dichiara              
disponibile ad aderire ad un'azione di solidarieta' e di cooperazione           
allo sviluppo, secondo quanto richiesto al punto 21) del                        
questionario, deve comunicare in forma di dichiarazione sostitutiva             
di atto di notorieta', al Servizio Turismo della Regione                        
Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla data di acquisizione del                  
marchio di qualita' di cui al precedente punto 4), le seguenti                  
informazioni:                                                                   
- estremi identificativi della organizzazione non governativa                   
prescelta per l'azione di solidarieta';                                         
- descrizione del progetto/i al/i quale/i viene destinato il sostegno           
finanziario;                                                                    
- quota destinata all'intervento/i.                                             
Per tale comunicazione il titolare e/o legale rappresentante                    
dell'agenzia utilizza il modulo allegato alla lettera G "Modulistica            
per la comunicazione dei dati delle azioni di solidarieta' e/o di               
cooperazione allo sviluppo a cui si e' aderito in sede di domanda".             
La mancata comunicazione entro i termini previsti, comporta il venir            
meno dell'adesione ad un'azione di solidarieta' e di cooperazione               
allo sviluppo, secondo quanto richiesto al punto 21) del                        
questionario.                                                                   
B) Adesione ad un codice deontologico-etico                                     
La Regione Emilia-Romagna definisce un codice deontologico per le               
agenzie iscritte all'elenco di cui al punto 1) come segue:                      
per i viaggi e soggiorni che organizza direttamente:                            
- questa agenzia di viaggio utilizza imprese che offrono servizi o              
prodotti non nocivi alla salute ed alla sicurezza delle persone                 
coinvolte;                                                                      
- questa agenzia di viaggio si impegna dal punto di vista ambientale            
a privilegiare alloggi, ristoranti, strutture, trasporti compatibili            
con l'ambiente, in relazione alla capacita' di carico turistico,                
resistenza ecologica ed economica del luogo visitato;                           
- questa agenzia di viaggio ha rapporti con imprese che non impiegano           
i bambini di eta' inferiore ai 14 anni e con un salario minimo                  
riconosciuto che non configuri una situazione di sfruttamento,                  
(secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali sull'eta'             
minima per l'accesso al lavoro n. 138/73 e sul lavoro minorile, n.              
182/1999).                                                                      
Le agenzie di viaggio che aderiscono al codice hanno l'obbligo di               
esporlo in modo visibile al pubblico, utilizzando il modulo allegato            
alla lettera F "Codice deontologico-etico delle Agenzie sicure in               
Emilia-Romagna".                                                                
La mancata esposizione comporta il venir meno dell'adesione al codice           
deontologico-etico, secondo quanto richiesto al punto 22) del                   
questionario.                                                                   
C) Sensibilizzazione del cliente                                                
La sensibilizzazione del cliente verso i fenomeni presenti nei Paesi            
nei quali si sta recando viene effettuata facendo sottoscrivere al              
cliente stesso la modulistica informativa per il turista, riportato             
in allegato H per le destinazioni situate nelle aree di Africa, Asia            
e Pacifico, Caraibi e America Latina, Medio Oriente e Nord Africa, e            
contenente:                                                                     
1) la segnalazione del fenomeno dell'offerta sessuale minorile a                
pagamento;                                                                      
2) gli articoli normativi che regolano il fenomeno stesso;                      
3) i rischi sanitari relativi ai Paesi oggetto del viaggio nonche'              
quelli relativi ad ogni altro aspetto che possa influenzare il                  
soggiorno (sicurezza, emergenza, etc.).                                         
Il modulo e' composto da due parti, la prima contenente i dati del              
turista che, una volta sottoscritta, viene trattenuta dall'agenzia.             
La seconda contenente i riferimenti normativi relativi al punto 2) ed           
i dati di cui al punto 3) che viene consegnata al cliente.                      
Per le informazioni relative al punto 3), le agenzie possono                    
utilizzare le notizie pubblicate sui siti:                                      
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it e                                                
www.regione.emilia-romagna/agenziasan/index.htm.                                
La mancata sottoscrizione del modulo comporta il venir meno                     
dell'azione di sensibilizzazione del cliente, secondo quanto                    
richiesto al punto 23) del questionario.                                        
11) Modalita' di gestione della scheda "Customer Satisfaction"                  
L'agenzia di viaggio che dichiara la propria disponibilita' a                   
consegnare la scheda "Customer Satisfaction" ai propri clienti in               
fase di prenotazione, secondo quanto richiesto al punto 15) del                 
questionario, ha l'obbligo di consegnare la copia del modello                   
riportato in Allegato G "Modulistica per la comunicazione dei dati              
delle azioni di solidarieta' e/o di cooperazione allo sviluppo a cui            
si e' aderito in sede di domanda" a tutti i clienti con i quali                 
concluda una transazione. La scheda "Customer Satisfaction"                     
consegnata potra' essere spedita dal cliente interessato alla                   
Provincia territorialmente competente, con spese a carico della                 
stessa.                                                                         
Il funzionario del Servizio provinciale al Turismo, partecipante alla           
Commissione istruttoria, provvede a raccogliere le schede "Customer             
Satisfaction" inviate e a valutarne il contenuto sulla base delle               
conoscenze acquisite nell'ambito della gestione delle funzioni                  
amministrative, di vigilanza e controllo delle agenzie di viaggio               
previste dall'art. 4 della L.R. 7/03, ed eventualmente sottoporle               
all'analisi della Commissione istruttoria che puo' disporre le                  
verifiche di competenza.                                                        
I dati relativi alle risposte ai quesiti Q7 e Q8 verranno inviati in            
forma anonima e non individuale dal funzionario Provinciale, per il             
tramite del funzionario regionale responsabile del procedimento, al             
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione              
Emilia-Romagna per la redazione di eventuali statistiche.                       
La mancata consegna da parte dell'agenzia della scheda "Customer                
Satisfaction" al cliente comporta il venir meno dell'adesione del               
punto 15) del questionario.                                                     
12) Tutela della privacy                                                        
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso per           
l'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel                  
rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni. Per i dati              
relativi al seguente procedimento il titolare per il trattamento dei            
dati e' la Regione Emilia-Romagna. Il Responsabile del trattamento e'           
il Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio e                    
Turismo.                                                                        
13) Informazioni e accesso agli atti                                            
Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Maura Mingozzi del              
Servizio Turismo della Regione Emilia-Romagna.                                  
Gli atti relativi al procedimento potranno essere presi in visione              
presso il Servizio Turismo della Regione Emilia Romagna - Viale Aldo            
Moro n. 64 - 40139 Bologna.                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE            
TURISTICHE 1 marzo 2004, n. 2423                                                
Determinazione del Marchio di qualita' e del suo regolamento d'uso da           
assegnare alle Agenzie di Viaggio iscritte nell'Elenco Agenzie Sicure           
in E.R. - L.R. 7/03                                                             
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il RD 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, concernenti              
disposizioni legislative in materia di marchi registrati;                       
- la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di                    
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)" ed in                      
particolare l'art. 16 "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna";                       
- la delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003               
"Determinazione delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco            
"Agenzie Sicure in Emilia-Romagna" ed in particolare l'Allegato A -             
Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie            
Sicure in Emilia-Romagna" che al punto 4 stabilisce che:                        
"E' istituito un marchio di qualita' rappresentato graficamente dal             
logo che verra' definito con successiva determinazione del                      
Responsabile del Servizio Turismo, che sara' assegnato alle agenzie             
iscritte nell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna". Il Marchio,            
una volta acquisito, deve essere esposto in modo visibile sulle                 
strutture dell'agenzia e sul materiale promozionale della stessa,               
secondo quanto previsto nella determinazione sopracitata, che sara'             
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna                
prima della pubblicazione dell'elenco "Agenzie Sicure in                        
Emilia-Romagna"";                                                               
ritenuto di dover procedere alla definizione del marchio di qualita'            
di cui al precedente comma ed all'individuazione delle modalita' di             
utilizzo del marchio stesso, mediante i seguenti allegati al presente           
atto, di cui sono parte integrante e sostanziale:                               
A) Individuazione e caratteristiche tecniche del logo;                          
B) Modalita' di utilizzo del logo;                                              
vista, inoltre, la stessa delibera della Giunta regionale n. 2238 del           
10 novembre 2003 che all'Allegato A - punto 9 "Registrazione del                
marchio" stabilisce tra l'altro che: "La Regione provvedera' alla               
registrazione del marchio presso gli organismi competenti secondo la            
normativa vigente";                                                             
ritenuto, pertanto, di dover procedere al deposito della domanda di             
registrazione e della dichiarazione di protezione del marchio                   
definito nell'Allegato A) " Individuazione e caratteristiche tecniche           
del logo " , parte integrante del presente atto, secondo le modalita'           
previste dalla normativa vigente;                                               
dato atto della regolarita' amministrativa del presente atto espressa           
in conformita' con la delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003,            
n. 447;                                                                         
richiamate tutte le considerazione espresse in premessa;                        
determina:                                                                      
A) di definire, per i motivi espressi in premessa, il marchio                   
"Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle agenzie di             
viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie                
Sicure in Emilia-Romagna", secondo quanto previsto dalla delibera               
della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 "Determinazione             
delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco "Agenzie Sicure            
in Emilia-Romagna" - Allegato A Modalita' attuative per l'accesso e             
la gestione dell'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" - punto 4            
"Marchio di qualita'";                                                          
B) di individuare il logo che rappresenta graficamente il marchio               
"Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna nonche' le modalita' di                  
utilizzo del logo stesso negli allegati di seguito indicati, parti              
integranti e sostanziali del presente atto:                                     
- Allegato A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo";              
- Allegato B "Modalita' di utilizzo del logo";                                  
C) di dare atto, secondo quanto previsto dalla delibera 2238/03 -               
allegato A - punto  "Registrazione del marchio", che il Presidente              
della Giunta regionale depositera', ai sensi del R.D. 21 giugno 1942,           
n. 929 e successive modifiche, la domanda di registrazione del                  
marchio "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da assegnare alle                
agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte nell'elenco              
"Agenzie Sicure in Emilia-Romagna" all'Ufficio Italiano Brevetti e              
Marchi presso il Ministero delle Attivita' produttive;                          
D) di dare atto che alle spese necessarie per la registrazione del              
marchio si provvedere mediante procedura in economia, di cui al                 
regolamento 14 marzo 2001, n. 6 "Regolamento per l'acquisizione di              
beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali" - art              
16;                                                                             
E) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Valter Verlicchi                                                                
ALLEGATO A                                                                      
"Individuazione e caratteristiche tecniche del logo"                            
1.1 Marchio tecnico                                                             
1.2 Marchio - Versione orizzontale, per applicazioni particolari.               
Rapporti dimensionali                                                           
1.3 Marchio - Versione a colori: colori di riferimento (Pantone e               
quadricromia).                                                                  
1.4 Marchio - Versione bianco/nero, riferimenti colore.                         
1.5 Marchio - Utilizzo su fondi scuri.                                          
1.6 Marchio - Riduzione massima                                                 
1.7 Applicazioni: Intestati d'agenzia cartacei                                  
1.8 Applicazioni: Targa/Insegna esterna                                         
1.9 Applicazioni: Vetrofania                                                    
1.10 Applicazioni: Esempio posizionamento                                       
1.11 Applicazioni: Badge banconisti                                             
1.12 Applicazioni: Tendina da banco sagomata                                    
1.13 Applicazioni: Materiali promozionali                                       
1.14 Applicazioni: Applicazione web                                             
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO B                                                                      
"Modalita' di utilizzo del logo"                                                
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna deposita, ai sensi del R.D. 929/42, il             
marchio collettivo "Agenzia Amica" Regione Emilia-Romagna da                    
assegnare alle agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte           
nell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia Romagna", secondo quanto                  
previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10                   
novembre 2003 "Determinazione delle modalita' di accesso e di                   
gestione dell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna" - Allegato A            
Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie            
Sicure in Emilia Romagna" - punto 4 "Marchio di qualita'" nel settore           
merceologico comprendente i "Servizi (per conto terzi)" di cui alla             
Classe 39 "Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione           
viaggi" come riportato nella guida al deposito delle domande di                 
registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del                  
Ministero delle Attivita' produttive, Ufficio Italiano Brevetti e               
Marchi e si propone:                                                            
a) di tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio di qualita'            
di cui sopra;                                                                   
b) di autorizzare i soggetti iscritti nell'elenco "Agenzie sicure in            
Emilia Romagna" ad utilizzare il suddetto marchio di qualita',                  
secondo le modalita' di concessione e d'uso del marchio stesso                  
previste dai punti 4, 5, 6, 8 e 9 dell'Allegato A della delibera                
della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003;                            
c) di controllare, ai fini dell'applicazione delle procedure previste           
ai punti 8 e 9 dell'Allegato A della delibera della Giunta regionale            
n. 2238 del 10 novembre 2003 di cui sopra, che il marchio collettivo            
sia usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme, attraverso           
l'attivita' svolta dalle Province ai sensi dell'articolo 4, L.R.                
7/03.                                                                           
Art. 2                                                                          
Uso del marchio                                                                 
1. La concessione per l'uso del marchio collettivo e' disposta a                
condizione che vengano rispettate le seguenti norme:                            
a) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato per                     
contraddistinguere i servizi di cui alla Classe 39 "Trasporto;                  
imballaggio e deposito di merci; organizzazione viaggi" come                    
riportato nella guida al deposito delle domande di registrazione                
nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero delle                
Attivita' produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi              
del R.D. n. 929 del 21 giugno 1942 e delle successive modifiche,                
offerti dalle agenzie di viaggio operanti in Emilia-Romagna iscritte            
nell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia Romagna";                                 
b) che i servizi che il marchio collettivo regionale contraddistingue           
con le modalita' di identificazione previste nel presente atto, siano           
quelli derivanti dalle attivita' previste dagli articoli 2                      
"Definizione attivita' distintive" e 3 "Attivita' accessorie delle              
agenzie di viaggio e turismo" della L.R. 7/03;                                  
c) che il marchio collettivo regionale venga utilizzato, secondo le             
disposizioni dell'Allegato A "Individuazione e caratteristiche                  
tecniche del logo al presente atto, in almeno due fra le seguenti               
quattro modalita': vetrofanie, insegna esterna, gadget e materiale              
pubblicitario, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del                
marchio con il prodotto offerto;                                                
d) che il marchio collettivo regionale sia utilizzato in associazione           
con il marchio o la denominazione dell'impresa concessionaria,                  
purche' vengano rispettate le norme d'uso sopra citate;                         
e) che il marchio collettivo regionale non sia affiancato ad altri              
marchi, icone e sponsor;                                                        
f) che la carta intestata e gli imballaggi riportanti il marchio                
collettivo regionale non possono essere ceduti a terzi che non siano            
altri concessionari;                                                            
g) che ogni concessionario realizzi forme di autocontrollo sul                  
corretto utilizzo del marchio assegnato, in aggiunta alle attivita'             
di controllo previste delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10            
novembre 2003.                                                                  
Art. 3                                                                          
Requisiti di garanzia                                                           
II marchio collettivo regionale "Agenzia Amica" Regione                         
Emilia-Romagna e' assegnato a tutte le agenzie di viaggio operanti in           
Emilia-Romagna iscritte nell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia                   
Romagna" secondo le modalita' previste dall'art. 16 della L.R. 7/03 e           
dalla delibera di Giunta 2238/03.                                               
I concessionari sono pertanto tenuti al mantenimento delle garanzie             
offerte per l'iscrizione all'elenco "Agenzie Sicure in                          
Emilia-Romagna", rispetto agli elementi di qualita' dei servizi                 
offerti (livello organizzativo, affidabilita', eticita' dell'offerta)           
nonche' alle altre condizioni previste per l'accesso, ai sensi                  
dell'art. 3 dell'Allegato A della delibera di Giunta 2238/03).                  
Art. 4                                                                          
Obblighi dei concessionari che utilizzano il marchio                            
I concessionari che intendono utilizzare il suddetto marchio                    
collettivo regionale devono sottostare agli impegni previsti all'art.           
2 per l'uso del marchio nonche' a quelli relativi al mantenimento dei           
requisiti di garanzia previsti all'art. 3 del presente allegato,                
evitando i comportamenti elencati al successivo art. 5 che causano la           
sospensione del marchio (secondo quanto previsto al punto 8                     
dell'Allegato A della delibera di Giunta 2238/03.                               
Art. 5                                                                          
Comportamenti potenzialmente lesivi del marchio                                 
Sono definiti comportamenti potenzialmente lesivi l'immagine del                
marchio:                                                                        
- la frode;                                                                     
- la pubblicita' ingannevole;                                                   
- il mancato rispetto delle modalita' fissate dal presente atto per             
l'utilizzazione del marchio in fase commerciale;                                
- le false dichiarazioni o le false documentazioni predisposte                  
nell'ambito delle attivita' di controllo;                                       
- il mancato rispetto della normativa riguardante l'attivita' di                
organizzazione e vendita viaggi;                                                
- l'uso del marchio per prodotti diversi da quelli previsti Allegato            
A "Individuazione e caratteristiche tecniche del logo" del presente             
atto;                                                                           
- impedire o rendere difficoltoso lo svolgimento dei controlli                  
previsti dall'articolo 1 del presente allegato.                                 
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE                
TURISTICHE DOTT. VALTER VERLICCHI                                               
Determinazione del Responsabile del Servizio Turismo e Qualita' Aree            
turistiche n. 98 del 13/1/2004 "Istituzione Commissione istruttoria             
per le domande d'accesso all'elenco Agenzie Sicure in Emilia-Romagna            
L.R. 7/03", come modificata dalla determinazione del Responsabile del           
Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche n. 4400 del 31/3/2005               
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Vista la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di                
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)";                           
richiamati, in particolare:                                                     
- l'art. 16, comma 1, il quale prevede che le agenzie di viaggio e              
turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che             
garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei            
servizi offerti e di rispetto del "turismo etico", possono richiedere           
l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto               
dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel              
Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione;                         
- l'art. 16, comma 2, il quale prevede che le modalita' di accesso e            
di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite              
con atto della Giunta regionale previa consultazione degli organismi            
a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle                     
associazioni dei consumatori ammesse dal Consiglio nazionale dei                
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998;                
vista la delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003           
"Determinazione delle modalita' di accesso e di gestione dell'elenco            
"Agenzie Sicure in Emilia Romagna" ed in particolare l'allegato A               
Modalita' attuative per l'accesso e la gestione dell'elenco "Agenzie            
Sicure in Emilia Romagna" che al punto 6 stabilisce che:                        
(omissis)                                                                       
dato atto della regolarita' amministrativa del presente atto espressa           
in conformita' con la delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003,            
n. 447;                                                                         
richiamate tutte le considerazione espresse in premessa;                        
determina:                                                                      
A) (omissis);                                                                   
B) (omissis);                                                                   
C) di individuare le modalita' di funzionamento della Commissione               
istruttoria per le domande di accesso all'elenco "Agenzie sicure in             
Emilia-Romagna" riportate nell'Allegato A) al presente atto, di cui             
sono parte integrante e sostanziale;                                            
D) di dare atto che ai componenti la Commissione istruttoria non e'             
riconosciuto alcun compenso secondo quanto citato in premessa e che             
qui si intende integralmente richiamare;                                        
E) di stabilire che la Commissione istruttoria per le domande di                
accesso all'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna" avra' la durata           
- dalla data di adozione del presente fino al 31/12/2006;                       
F) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
regione Emilia-Romagna.                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Valter Verlicchi                                                                
ALLEGATO A                                                                      
Modalita' di funzionamento della Commissione istruttoria per le                 
domande di accesso all'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna"                
La Commissione istruttoria per le domande di accesso all'elenco                 
"Agenzie Sicure in Emilia-Romagna", in seguito denominata                       
Commissione, e' convocata, a cura del Presidente la commissione                 
stessa, mediante lettera scritta contenente l'indicazione del giorno,           
del luogo e dell'ora della riunione con l'elenco degli argomenti da             
trattare.                                                                       
La Commissione si riunisce ogni volta che ricorrono i presupposti per           
lo svolgimento dei compiti previsti dal punto 6 dell'Allegato A della           
delibera 2238/2003. Il Presidente della Commissione puo' comunque               
convocare la Commissione stessa ogni qualvolta lo ritenga necessario            
per la corretta tenuta dell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna"           
nonche' per la tutela del marchio di qualita' assegnato alle agenzie            
iscritte nello stesso elenco.                                                   
In occasione di ogni convocazione, il Presidente della Commissione              
provvedera' ad inviare la lettera di convocazione, via mail agli                
indirizzi forniti dei singoli componenti, almeno 5 giorni prima di              
quello fissato per l'incontro. La riunione potra' essere convocata              
anche al di fuori della sede della Regione Emilia-Romagna.                      
La Commissione nomina un Segretario che provvede alla redazione del             
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.                 
Il Presidente della Commissione determina la validita' della seduta             
quando sono presenti all'incontro i 2/3 dei componenti la Commissione           
stessa.                                                                         
La Commissione delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. Il            
voto del Presidente ha doppio valore.                                           
FONDO DI GARANZIA                                                               
Costituzione fondo di garanzia danni utenti Agenzie di viaggio e sua            
assegnazione ad organismo di cui all'art. 17, L.R. 7/03. Assunzione             
di impegno di spesa                                                             
Delibera di Giunta n. 2795 del 30/12/2004                                       
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 2795                  
Costituzione fondo di garanzia danni utenti agenzie di viaggio e sua            
assegnazione ad organismo di cui all'art. 17, L.R. 7/03. Assunzione             
di impegno di spesa                                                             
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamata:                                                                     
- la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita' di                    
produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi                
turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina             
delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)" ed in                      
particolare l'art. 17 "Fondo di garanzia danni";                                
- la propria delibera n. 2238 del 10 novembre 2003, successivamente             
modificata con le delibere n. 410 dell'8 marzo 2004 e n. 556 del 29             
marzo 2004, che individua le modalita' di accesso e di gestione                 
all'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna;                                   
dato atto che il sopracitato articolo 17 "Fondo di garanzia danni"              
della L.R. 31 marzo 2003, n. 7:                                                 
- al primo comma stabilisce che la Regione costituisca un fondo a               
garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie             
di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna",              
fruitori dei servizi turistici di cui all'articolo 15 della stessa              
legge, quando tali danni non siano imputabili ne' all'agenzia di                
viaggio e turismo ne' al prestatore del servizio;                               
- al secondo comma prevede la costituzione del fondo presso un                  
organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore            
terziario con operativita' a livello regionale, che associ almeno sei           
consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato           
dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:                       
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;                    
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado           
aderenti, a parita' di condizione, qualunque operatore turistico che            
ne faccia richiesta;                                                            
c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da                
parte della Regione Emilia-Romagna;                                             
d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla               
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento;                
- al terzo comma dispone che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna           
ed il soggetto incaricato della gestione del fondo siano regolati               
dalla stipulazione di una convenzione che dovra', in particolare                
disciplinare:                                                                   
a) le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie           
per la costituzione del fondo;                                                  
b) le modalita' e le procedure di gestione del fondo;                           
c) le modalita' di concessione del risarcimento del danno ai clienti            
delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie Sicure in                 
Emilia-Romagna";                                                                
d) le verifiche che la Regione puo' svolgere in ordine all'utilizzo             
del fondo;                                                                      
- al quarto e quinto comma sancisce che il soggetto incaricato della            
gestione del fondo si avvalga, per l'assegnazione del risarcimento,             
del parere di un Comitato le cui procedure di funzionamento, criteri            
e modalita' di designazione dei componenti sono stabiliti dalla                 
Giunta regionale;                                                               
ritenuto, pertanto, di dover procedere con il presente atto a:                  
- istituire un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli           
utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie Sicure             
in Emilia-Romagna";                                                             
- individuare un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo              
grado, del settore terziario con operativita' a livello regionale che           
risponde ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 17, presso           
il quale costituire il fondo;                                                   
- definire uno schema di convenzione da stipulare per regolamentare i           
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il soggetto incaricato                
della gestione del fondo che disciplina quanto previsto alle lettere            
a), b), c) e d) del terzo comma dell'art. 17 - L.R. 7/03, e per                 
stabilire le modalita' di accesso al fondo;                                     
- determinare le procedure di funzionamento, i criteri e le modalita'           
di designazione dei componenti il Comitato previsto ai commi 4 e 5              
dell'art 17;                                                                    
considerato che per la gestione del fondo di garanzia vi e' la                  
necessita' di disporre di competenze e specializzazioni non                     
rinvenibili nell'organico del Servizio Turismo e Qualita' Aree                  
turistiche e comunque non disponibili all'interno dell'organico                 
regionale, ed e' pertanto necessario attivare collaborazioni                    
qualificate esterne alla Regione aventi particolare competenza e                
professionalita' secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 17                
della L.R. 7/03;                                                                
preso atto della proposta e verificato dalla documentazione inviata             
da COFITER - Consorzio Fidi Terziario Emilia Romagna con nota                   
ns/prot. n. 24462/2004,trattenuta agli atti del Servizio Turismo e              
Qualita' Aree turistiche che:                                                   
- dal 1984 COFITER Consorzio Fidi Terziario Emilia-Romagna opera in             
qualita' di consorzio di II grado con sede a Bologna e con                      
operativita' su tutto il territorio regionale, associa per statuto              
organismi di garanzia collettiva operanti in Emilia-Romagna a favore            
di aziende commerciali turistiche e di servizi;                                 
- il numero di organismi di garanzia collettiva operanti in Emilia              
Romagna a favore di aziende commerciali turistiche e di servizi che             
attualmente COFITER - Consorzio Fidi Terziario Emilia Romagna associa           
e' 14;                                                                          
- e' stato ed e' beneficiario di contributi di enti pubblici locali             
(Leggi regionali 40/02, 3/93, 41/97, 49/94, 17/89);                             
- associa direttamente qualunque operatore turistico che ne faccia              
richiesta (art. 5 statuto);                                                     
- consente la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte             
della Regione Emilia-Romagna (art. 17 statuto);                                 
- prevede nel proprio statuto la comunicazione alla Regione                     
Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento (art. 17                
statuto);                                                                       
stabilito che, oltre alla presenza dei requisiti previsti per legge,            
occorra prendere in considerazione anche le caratteristiche                     
tecnico-operative del servizio da svolgere, per la realizzazione del            
quale deve essere individuato un organismo che possa soddisfare                 
entrambe le qualita';                                                           
ritenuto, relativamente alle caratteristiche del servizio da                    
svolgere, che tale attivita' possa essere efficacemente realizzata da           
COFITER - Consorzio Fidi Terziario Emilia Romagna, in quanto dal 2001           
ha maturato un'esperienza professionale con le agenzie di viaggio               
concedendo garanzie a diverse imprese del settore e sviluppando con             
loro un rapporto ormai consolidato e che quindi COFITER - Consorzio             
Fidi Terziario Emilia Romagna - possieda le conoscenze e competenze             
necessarie affinche' l'affidamento dell'intervento sia garanzia di              
coerenza metodologica e di economicita';                                        
ritenuto pertanto che COFITER - Consorzio Fidi Terziario Emilia                 
Romagna, per le motivazioni sopra esposte sia l'unico soggetto che              
sul territorio regionale risponde ai requisiti previsti dall'art. 17            
"Fondo di garanzia danni" della L.R. 31 marzo 2003, n. 7 in grado di            
garantire la coerenza con quanto gia' realizzato ed il contenimento             
dei costi per l'acquisizione del know-how gestionale;                           
individuato pertanto in COFITER l'organismo collettivo di garanzia              
fidi, di secondo grado, del settore terziario con operativita' a                
livello regionale che risponde ai requisiti previsti dal secondo                
comma dell'art. 17 della L.R. 7/03, presso il quale costituire il               
fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle             
agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie sicure in                       
Emilia-Romagna;                                                                 
definito lo schema di convenzione da stipulare per regolamentare i              
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il soggetto incaricato                
della gestione del fondo e le modalita' di accesso al fondo, secondo            
quanto previsto dal terzo comma dell'art. 17, nell'Allegato A, parte            
integrante della presente deliberazione;                                        
determinate le procedure di funzionamento, i criteri e le modalita'             
di designazione dei componenti il Comitato previste ai commi 4 e 5              
dell'art 17, mediante l'allegato B parte integrante del presente                
atto;                                                                           
dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal                
Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche, sulla base della                   
documentazione acquisita e conservata agli atti;                                
preso atto che nei confronti di COFITER sono state esperite le                  
procedure relative agli accertamenti di cui all'art. 10 del DPR n.              
252 del 3 giugno 1998 dal Servizio Programmazione della Distribuzione           
commerciale e che la relativa documentazione e' conservata agli atti            
del Servizio stesso;                                                            
richiamate:                                                                     
- le LL.RR. 22 dicembre 2003, n. 28 e n. 29, concernenti la                     
Finanziaria e il Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna            
per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006;              
- le LL.RR. 28 luglio 2004, n. 17 e n. 18, concernenti l'Assestamento           
al Bilancio medesimo e relativa finanziaria;                                    
- la L.R. 15/11/2001, n. 40;                                                    
- la L.R. 26/11/2001, n. 43;                                                    
dato atto che l'attuale disponibilita', per l'anno 2004, sul Capitolo           
25580 "Fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti            
delle agenzie di viaggio iscritte nell'elenco "Agenzie Sicure in                
Emilia-Romagna" (art. 17, comma 1, L.R. 31 marzo 2003, n. 7),                   
afferente all'UPB 1.3.3.2.9100, ammonta a Euro 500.000,00;                      
ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto:                            
- di approvare l'Allegato A "Schema di convenzione tra la Regione               
Emilia-Romagna e il Soggetto gestore per la regolamentazione del                
fondo garanzia danni previsto dall'art. 17 della L.R. 31 marzo 2003,            
n. 7" e l'Allegato B"procedure di funzionamento, criteri e modalita'            
di designazione dei componenti il comitato previsto dall'art. 17                
della L.R. 31 marzo 2003, n. 7" entrambi parti integranti e                     
sostanziali del presente atto;                                                  
- di autorizzare la stipula della convenzione riportata in Allegato             
A, quale parte integrante della presente deliberazione, per la                  
realizzazione del fondo di garanzia di cui all'art. 17 della L.R.               
7/03;                                                                           
- che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2 della L.R.             
40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il             
presente atto;                                                                  
richiamata la propria delibera n. 447 del 24/3/2003 recante:                    
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", esecutiva              
nei modi di legge;                                                              
dato atto dei pareri resi sulla presente deliberazione ai sensi                 
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01, nonche' della propria                  
delibera 447/03:                                                                
- in ordine alla regolarita' amministrativa, reso dal dott. Andrea              
Vecchia, Direttore generale Attivita' produttive, Commercio,                    
Turismo;                                                                        
- in ordine alla regolarita' contabile reso dal Dirigente                       
Professional "Controllo e presidio dei processi connessi alla                   
gestione dei tributi regionali e alla gestione delle sanzioni                   
tributarie e amministrative" dott.ssa Ernestina Bonazzi in                      
sostituzione della Responsabile del Servizio Bilancio - Risorse                 
finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi anche delle note del                  
Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali prot. n.                   
ARB/DRF/02/59146 del 7/11/2002 e prot. n. ARB/DRF/03/2445-I del 21              
gennaio 2003;                                                                   
su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui                  
integralmente richiamate:                                                       
a) di istituire un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti             
degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie              
Sicure in Emilia-Romagna" per un ammontare complessivo di Euro                  
500.000,00, IVA ed ogni altro onere incluso;b) di costituire il fondo           
stesso presso COFITER - Consorzio Fidi Terziario Emilia Romagna con             
sede a Bologna quale organismo collettivo di garanzia fidi, di                  
secondo grado, del settore terziario con operativita' a livello                 
regionale che risponde ai requisiti previsti dal secondo comma                  
dell'art. 17 della L.R. 7/03 e di assegnare pertanto a tale Consorzio           
la somma complessiva di Euro 500.000,00;                                        
c) di approvare:                                                                
- lo "Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il                  
soggetto gestore per la regolamentazione del Fondo garanzia danni               
previsto dall'art. 17 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7" che                       
nell'Allegato A forma parte integrante e sostanziale della presente             
deliberazione;                                                                  
- le "Procedure di funzionamento, criteri e modalita' di designazione           
dei componenti il Comitato previsto dall'art. 17 della L.R. 31 marzo            
2003, n. 7" mediante l'Allegato B parte integrante e sostanziale del            
presente atto;                                                                  
d) di dare atto che la validita' della convenzione di cui                       
all'Allegato A decorre dalla data di esecutivita' del presente                  
provvedimento e fino al 31 dicembre 2006 con possibilita' di proroga            
da effettuarsi con apposito atto dirigenziale;                                  
e) di autorizzare la stipula della convenzione tra la Regione                   
Emilia-Romagna e COFITER - Consorzio Fidi Terziario Emilia-Romagna              
riportata in Allegato A, quale parte integrante della presente                  
deliberazione, per la realizzazione del fondo di garanzia di cui                
all'art. 17 della L.R. 7/03 e di stabilire che, in attuazione della             
normativa vigente, il Direttore generale competente in materia di               
turismo provvedera' a sottoscrivere la convenzione stessa, redatta              
sulla base dello schema di cui al precedente punto c);                          
f) di imputare la somma di Euro 500.000,00, registrata al n. 6150 di            
impegno sul Capitolo 25580 "Fondo a garanzia dei danni causati nei              
confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte                        
nell'elenco"Agenzie Sicure in Emilia-Romagna" (art. 17, comma 1, L.R.           
31 marzo 2003, n. 7), afferente all'UPB 1.3.3.2.9100, del Bilancio              
per l'esercizio finanziario 2004, che e' dotato della necessaria                
disponibilita';                                                                 
g) di dare atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione            
del titolo di pagamento provvedera', con proprio atto formale, ai               
sensi dell'art. 51 della L.R. 40/01, nonche' della deliberazione                
447/03, il Dirigente regionale competente, a seguito della                      
sottoscrizione della convenzione e con le modalita' previste dalla              
stessa all'art. 5;                                                              
h) di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il soggetto               
gestore per la regolamentazione del Fondo garanzia danni previsto               
dall'art. 17 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7                                     
Il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . .           
. . . . . . . . dell'anno 200. . . nella sede di . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       
tra                                                                             
- la Regione Emilia Romagna, di seguito denominata "Regione", con               
sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna, codice                  
fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nella persona del            
Direttore generale competente in materia di  Turismo, come da                   
delibera della Giunta regionale n. . . . .  del . . . . . . . . ,               
esecutiva, dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       
- COFITER - Consorzio Fidi Terziario Emilia-Romagna, di seguito                 
denominata "soggetto gestore", con sede legale in Bologna, codice               
fiscale 01868791201 rappresentata dal sig. . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
.  il . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il quale interviene nel            
presente atto in qualita' di rappresentante legale.Visti:                       
- la L.R. n. 40 del 23 dicembre 2002;                                           
- la L.R. n. 7 del 31 marzo 2003, in particolare l'art. 17;                     
- la delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003 e             
successive modificazioni che individua le modalita' di accesso e di             
gestione all'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna"                          
Tutto quanto sopra visto, richiamato e premesso si conviene e si                
stipula quanto segue:                                                           
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione                 
Emilia-Romagna (di seguito nominata Regione), quale soggetto titolare           
del fondo di garanzia danni, e l'ente gestore del fondo, e le                   
modalita' di accesso al fondo.                                                  
2. Sono, in particolare, disciplinati con la presente convenzione:              
- le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie            
per la costituzione del fondo;                                                  
- le modalita' e le procedure di gestione del fondo;                            
- le modalita' di concessione del risarcimento del danno ai clienti             
delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'articolo 16             
della L.R. 7/03;                                                                
- le verifiche che la Regione puo' svolgere in ordine all'utilizzo              
del fondo.                                                                      
Art. 2                                                                          
Interventi del fondo                                                            
1. Gli interventi del fondo si concretizzano nell'erogazione di                 
risarcimenti danni agli utenti delle agenzie viaggio iscritte                   
nell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia-Romagna".                                 
2. Gli interventi del fondo si concentrano sui danni derivanti da               
acquisti di servizi non goduti o parzialmente goduti, a seguito di              
eventi non imputabili all'agenzia di viaggio ne' ai prestatori di               
servizio, non coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria                   
prevista dalla delibera di Giunta n. 2238 del 10 novembre 2003 e                
successive modificazioni, che si verificano dalla data di                       
esecutivita' della deliberazione n. . . . . . . . . .  del . . . . .            
. . . . . . . . . . . . .                                                       
3. L'accesso al fondo non e' comunque ammesso ai casi gia' tutelati             
dall'art. 21 del DLgs 111/95.                                                   
Art. 3                                                                          
Caratteristiche dei soggetti                                                    
che possono accedere al fondo                                                   
1. I clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie              
Sicure in Emilia-Romagna" di cui all'articolo 16 della L.R. 7/03,               
fruitori dei servizi turistici di cui all'art. 15 della stessa legge            
acquistati in un'agenzia operante nel territorio dell'Emilia-Romagna,           
che ritengono di aver diritto al rimborso del prezzo versato secondo            
quanto previsto al precedente articolo 2, possono presentare domanda            
per accedere alle erogazioni del fondo, con le modalita' stabilite al           
successivo articolo 6.                                                          
Art. 4                                                                          
Intervento della Regione                                                        
1. Le risorse messe a disposizione dalla Regione ammontano a                    
500.000,00 Euro.                                                                
2. Ulteriori risorse potranno eventualmente essere messe a                      
disposizione ad insindacabile giudizio da parte della Regione, previa           
verifica del buon funzionamento del fondo. Tali risorse saranno                 
quantificate, comunicate al soggetto gestore e rese disponibili con             
le seguenti modalita':                                                          
- in seguito alla ricezione di una comunicazione redatta da parte del           
soggetto gestore che da' atto dell'intenzione di continuare la                  
gestione del fondo;                                                             
- in seguito al rinnovo della presente convenzione (solo se giunta a            
termine), salvo eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero            
necessarie.                                                                     
3. Le risorse di cui al comma 2 non potranno essere utilizzate                  
dall'Ente gestore se non verra' rinnovata o prorogata la presente               
Convenzione, entro il termine di scadenza della stessa.                         
4. Il trasferimento dei fondi al soggetto gestore avverra' secondo le           
modalita' stabilite nel successivo art. 5.                                      
Art. 5                                                                          
Modalita' di trasferimento delle risorse                                        
messe a disposizione dalla Regione                                              
1. La Regione conferisce le risorse previste dal comma 1                        
dell'articolo 4 in unica soluzione entro 90 giorni dalla stipula                
della presente convenzione.                                                     
Art.6                                                                           
Modalita' di concessione del risarcimento del danno                             
1. La domanda per l'accesso alle erogazioni del fondo e' presentata             
all'ente gestore, entro 3 mesi dalla data prevista per la conclusione           
del viaggio e deve essere corredata da:                                         
a) contratto di viaggio in originale o in fotocopia;                            
b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta                  
all'agenzia di viaggio;                                                         
c) breve relazione su quanto accaduto;                                          
d) ogni altra documentazione atta a comprovare il danno subito e/o la           
mancata fruizione dei servizi pattuiti.                                         
e) dichiarazione, resa sotto forma di atto di notorieta', di rinuncia           
all'esercizio di altre forme di tutela.                                         
2. In alcuni motivati casi, su decisione unanime dei membri del                 
Comitato, di cui al quarto e quinto comma dell'art. 17 della L.R.               
7/03:                                                                           
- le domande presentate oltre il termine previsto al punto 1 potranno           
essere ugualmente accettate;                                                    
- la documentazione prevista ai punti a) e b), potra' essere                    
presentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. In              
tal caso, se sottoscritta in mancanza del dipendente addetto, deve              
essere presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di           
un documento di identita' del sottoscrittore (vedi art. 38  DPR                 
445/00).                                                                        
3. La domanda di cui al punto 1 e' presentata dall'utente                       
direttamente oppure tramite le associazioni dei consumatori di cui              
all'art. 5 della Legge n. 281 del 1998 od organismi a tutela del                
turista da queste costituiti o l'agenzia di viaggio che allegheranno            
una breve nota riportante il proprio parere.                                    
4. Il soggetto gestore riceve e protocolla la domanda di richiesta              
d'indennizzo assegnandole un numero progressivo in base al quale                
verra' ordinata l'analisi delle domande.                                        
5. Per effettuare l'istruttoria finalizzata all'assegnazione del                
risarcimento l'ente gestore del fondo:                                          
a) chiede eventualmente integrazioni di documentazione e, dove                  
necessario, si avvale di pareri tecnici rilasciati anche da pubbliche           
Amministrazioni in possesso d'idonee competenze;                                
b) recupera materiale e documentazione sul fatto denunciato;                    
c) effettua tutte le attivita' utili per accertare la sussistenza e             
le condizioni necessarie all'erogazione dell'indennizzo;                        
d) acquisisce, dove necessario, da almeno due Associazioni di                   
categoria degli agenti di viaggio il prezzo medio dei servizi (pasto,           
viaggio, trasporto, pernottamento etc.) da rimborsare alla data in              
cui avrebbero dovuto essere consumati o utilizzati, al fine di                  
fornire al Comitato precisi riferimenti;                                        
e) istruisce un fascicolo per ogni soggetto contenente la                       
documentazione sopra elencata, che verra' posto all'esame del                   
Comitato;                                                                       
f) redige almeno trimestralmente l'elenco delle domande ammissibili             
da presentare al Comitato unitamente al relativo fascicolo.                     
6. L'ente gestore del fondo invia al Presidente del Comitato previsto           
dall'art.17 della L.R. 7/03 l'elenco delle domande di cui al                    
precedente punto 5 lettera f). Il Presidente del Comitato provvede              
poi a convocare il Comitato stesso con le modalita' previste dalle              
"Procedure di funzionamento, criteri e modalita' di designazione dei            
componenti il comitato previsto dall'art. 17 della L.R. 31 marzo                
2003, n. 7" e dal relativo regolamento.                                         
7. L'ente gestore eroga all'utente l'indennizzo stabilito dal                   
Comitato o, diversamente, gli comunica l'esito negativo, dandone                
adeguata motivazione. Conclusa la procedura, il risultato                       
dell'istruttoria e' comunicato anche all'agenzia di viaggio                     
erogatrice del servizio.                                                        
8. Nel caso in cui ne esistano i presupposti, l'ente gestore esercita           
tutte le attivita' necessarie per promuovere l'azione di rivalsa.               
Art. 7                                                                          
Modalita' e procedure di gestione del fondo                                     
1. Il fondo e' tenuto dal soggetto gestore con propria contabilita'             
separata. A tale riguardo il soggetto gestore deve redigere:                    
- il libro dei verbali del fondo appositamente vidimato, nel quale              
devono essere annotate le delibere del Comitato previsto dall'art. 17           
della L.R. 31 marzo 2003, n. 7, in relazione all'utilizzo e alla                
gestione del fondo;                                                             
- il rendiconto della gestione del fondo, entro 30 giorni                       
dall'approvazione del bilancio annuale dell'ente gestore.                       
2. Il soggetto gestore al fine di rendicontare le attivita' del                 
fondo, dovra' redigere, per anno civile, una relazione comprendente:            
- il bilancio d'esercizio del fondo ed in particolare il resoconto              
dell'utilizzo delle risorse;                                                    
- un elenco dettagliato delle operazioni effettuate;                            
- un elenco dei problemi incontrati e le soluzioni eventualmente                
proposte o scelte.                                                              
3. L'Ente gestore gestisce il fondo nel rispetto dei principi di                
trasparenza, imparzialita' ed efficienza dell'azione amministrativa             
di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.                                        
Art. 8                                                                          
Commissione                                                                     
1. Al soggetto gestore e' riconosciuto un compenso di gestione pari             
allo 0,50% del valore di ogni operazione . Tale compenso non potra'             
essere inferiore a Euro 50,00 per ogni operazione e sara' trattenuto            
a valere sulle risorse del fondo contestualmente alla chiusura di               
ogni singola istruttoria.                                                       
2. Le parti potranno tuttavia concordare, mediante scambio di lettere           
raccomandate su proposta dell'ente gestore e con accettazione della             
Regione, una modifica o un aggiornamento dei compensi previsti al               
precedente punto 1.                                                             
Art.9                                                                           
Interessi                                                                       
1. Gli interessi maturati sulle risorse del fondo saranno accreditati           
sul fondo stesso.                                                               
2. Gli eventuali interessi, al netto delle spese di gestione del                
conto, saranno utilizzati dal soggetto gestore a titolo di rimborso             
spese istruttoria.                                                              
3. Agli oneri di gestione del fondo possono essere imputati: il                 
pagamento del rimborso spese ai componenti il Comitato per la                   
partecipazione alle riunioni del Comitato stesso, ed ogni altra spesa           
strettamente connessa allo svolgimento dell'attivita' prevista dalla            
presente convenzione quando autorizzata mediante scambio di lettere             
raccomandate su proposta dell'ente gestore e con accettazione della             
Regione.                                                                        
Art. 10                                                                         
Verifiche e controlli in ordine all'utilizzo del fondo                          
1. La Regione esercita i controlli sulla attivita' del Fondo, sulla             
correttezza e la conformita' dell'attivita' svolta. E' fatto obbligo            
pertanto al soggetto gestore di consentire, ai funzionari regionali             
della struttura preposta alle funzioni di controllo, le verifiche in            
loco in merito alle erogazioni effettuate, finalizzati                          
all'accertamento della correttezza amministrativa delle procedure               
poste in essere dal soggetto gestore.                                           
Art. 11                                                                         
Scioglimento anticipato del fondo                                               
1. Il fondo sara' sciolto anticipatamente nei seguenti casi:                    
- utilizzo per operazioni non conformi alla presente Convenzione;               
- mancato utilizzo.                                                             
2. In entrambi i casi la Regione potra' richiedere la restituzione di           
tutto o parte delle disponibilita' residue.                                     
Art. 12                                                                         
Validita' e durata della convenzione. Spese                                     
1. La validita' della presente convenzione decorre dalla data di                
esecutivita' della deliberazione n. . . . . . . . . . .del . . . . .            
. . . . . . . . . . fino al 31 dicembre 2006, con possibilita' di               
proroga da effettuarsi con apposito atto dirigenziale;                          
2. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla convenzione, quali             
bolli, imposte di registro ed altre, sono a carico esclusivo del                
soggetto gestore.                                                               
Art. 13                                                                         
Controversie                                                                    
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione              
e/o esecuzione della presente Convenzione sara' decisa da un Collegio           
Arbitrale composto da tre membri che decideranno secondo diritto e              
con procedura rituale ex artt. 810 e segg. C.P.C. L'arbitrato potra'            
essere richiesto da ciascuna delle Parti attraverso la notifica alla            
controparte della domanda con la contestuale nomina di un arbitro.              
2. La Parte convenuta potra' provvedere, nel termine di venti giorni            
a far tempo dalla data di notifica della domanda di arbitrato, alla             
nomina del proprio arbitro con atto da notificarsi alla controparte             
ed all'arbitro in precedenza da questo nominato.                                
3. Se la Parte convenuta non provvede alla nomina dell'arbitro nel              
predetto termine di venti giorni dalla notificazione della domanda,             
la Parte attrice potra' richiedere la nomina dell'arbitro di                    
controparte al Presidente del Tribunale di Bologna.                             
4. I due arbitri come innanzi nominati, nomineranno il terzo arbitro            
con funzione di Presidente del Collegio, in caso di mancato accordo             
sulla nomina, ne daranno tempestiva comunicazione alle Parti,                   
ciascuna delle quali potra' richiedere che anche a detta ultima                 
nomina provveda il Presidente del Tribunale di Bologna.                         
Letto e sottoscritto per accettazione                                           
per LA REGIONE  per COFITER - CONSORZIO FIDI                                    
EMILIA-ROMAGNA  TERZIARIO EMILIA-ROMAGNA                                        
IL DIRETTORE GENERALE  IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                 
COMPETENTE IN MATERIA                                                           
DI TURISMO                                                                      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             
ALLEGATO B)                                                                     
Procedure di funzionamento, criteri e modalita' di designazione dei             
componenti il comitato previsto dall'art. 17 della L.R. 31 marzo                
2003, n. 7                                                                      
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
Il presente ordinamento disciplina le procedure di funzionamento, i             
criteri e le modalita' di designazione dei componenti il Comitato               
previsto per l'assegnazione del risarcimento del danno agli utenti              
delle agenzie viaggio iscritte nell'elenco "Agenzie Sicure in                   
Emilia-Romagna dall'art. 17 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7 ".                   
Art. 2                                                                          
Composizione                                                                    
Il Comitato e' composto da:                                                     
a) un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del                 
fondo, che lo presiede;                                                         
b) quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di             
viaggio maggiormente rappresentative a livello regionale;                       
c) un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle               
Associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei                
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998;                
d) un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.                              
Il soggetto incaricato della gestione del fondo nomina, su proposta             
dell'Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, il proprio              
rappresentante nel comitato che svolgera' le funzioni di Presidente.            
Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna e' il Responsabile del           
Servizio Turismo o il funzionario dello stesso settore da esso                  
delegato con proprio atto.                                                      
Il soggetto incaricato della gestione del fondo individua inoltre un            
proprio incaricato per svolgere le funzioni di segretario del                   
Comitato.                                                                       
Il Comitato resta in carica per tre anni salvo scioglimento                     
anticipato del fondo.                                                           
Art. 3                                                                          
Modalita' di nomina                                                             
Il soggetto incaricato della gestione del fondo, entro 30 giorni                
dalla data di sottoscrizione della Convenzione con l'ente titolare              
del fondo, richiede:                                                            
- alla Regione Emilia-Romagna di designare il soggetto che verra'               
nominato a rappresentare l'ente gestore ed a svolgere le funzioni di            
Presidente del Comitato,                                                        
- ai soggetti indicati all'art. 2 lettere b), c) e d) la nomina del             
loro rappresentante/i nel Comitato. Gli enti interpellati provvedono            
ad individuare i nominativi di un titolare e di un eventuale                    
sostituto.                                                                      
Nei successivi 40  giorni dalla richiesta di cui al primo comma, il             
rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo                 
istituisce, nella sua qualita' di Presidente, il Comitato.                      
Art. 4                                                                          
Presidente                                                                      
Il Presidente viene sostituito ogni tre anni, in concomitanza con il            
rinnovo del Comitato stesso.                                                    
In caso di impossibilita' del Presidente a presenziare ad una seduta            
del Comitato, la funzione e' assunta dal rappresentante della Regione           
Emilia-Romagna.                                                                 
Il Presidente, d'accordo con il Comitato, puo' invitare alle proprie            
riunioni persone esterne al Comitato stesso.                                    
Art. 5                                                                          
Convocazioni                                                                    
Il Comitato e' convocato dal Presidente con lettera scritta inviata             
anche solo via mail o fax contenente l'indicazione del giorno, del              
luogo e dell'ora della riunione con l'elenco degli argomenti da                 
trattare, ogni qualvolta riceva dal soggetto incaricato della                   
gestione del fondo l'elenco delle domande ammissibili                           
all'assegnazione di un risarcimento del danno, con almeno sette                 
giorni di preavviso.                                                            
Il Comitato e' convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga                
necessario e comunque non meno di due volte l'anno.                             
Il Comitato e' convocato altresi' quando lo richieda almeno un quarto           
dei componenti il Comitato medesimo.                                            
Alla lettera di convocazione viene allegato l'elenco delle domande da           
esaminare e le copie dei fascicoli ad essa relativi. In caso di                 
materiale voluminoso, in sostituzione della copia dei fascicoli,                
nella lettera di convocazione deve essere indicato il luogo e le                
modalita' per la loro consultazione.                                            
Art. 6                                                                          
Sedute del Comitato                                                             
Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria la                   
presenza di almeno quattro componenti il Comitato stesso.                       
Ciascun componente ha diritto a un voto.                                        
Non e' ammessa alcun tipo di delega o di votazione per                          
corrispondenza.                                                                 
Il Comitato, esaminato il materiale raccolto in fase d'istruttoria              
dal soggetto gestore del fondo, acquisiti eventuali pareri ritenuti             
necessari ai fini della valutazione da effettuare, delibera per ogni            
domanda d'indennizzo il proprio parere sull'entita' del risarcimento            
dovuto.                                                                         
Per ciascuna domanda con esito favorevole il Comitato puo' effettuare           
una valutazione equitativa sulla ragionevolezza della spesa, anche              
prendendo come riferimento massimo le tabelle elaborate dal Tribunale           
di Francoforte. Per ciascuna domanda con esito negativo il Comitato             
elabora l'adeguata motivazione che verra' poi comunicata all'utente.            
Il verbale, redatto dal segretario del Comitato e' sottoscritto dal             
Presidente, dal segretario medesimo e da tutti i componenti il                  
Comitato  e viene approvato nella stessa seduta o tramite invio                 
successivo per corrispondenza, comunque non oltre il termine di 30              
giorni dalla data alla quale si riferisce.                                      
Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione gratuitamente           
dal soggetto incaricato della gestione del fondo. In caso di                    
scioglimento del Comitato, le attrezzature e gli altri beni di cui il           
Comitato stesso dispone per le sue attivita' , restano al soggetto              
gestore.                                                                        
Art. 7                                                                          
Votazioni                                                                       
Salvo i casi previsti nella Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna           
e l'Ente gestore all'art. 6 "Modalita' di concessione del                       
risarcimento del danno" secondo comma, le votazioni si svolgono a               
scrutinio palese, a maggioranza assoluta di voti dei presenti.                  
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.                              
Art. 8                                                                          
Compensi Comitato                                                               
Ai membri del Comitato non e' dovuto alcun compenso ad eccezione dei            
rimborsi spese documentati.                                                     
Art. 9                                                                          
Sostituzioni nel Comitato                                                       
Qualora un componente titolare, per sopravvenuto impedimento, non               
possa partecipare alla seduta il sostituto gia' indicato dal proprio            
ente di appartenenza lo sostituisce automaticamente.                            
La decadenza di uno o piu' componenti avviene comunque per dimissioni           
o per assenza consecutiva del rappresentante senza essere sostituito            
dal supplente a piu' di due sedute.                                             
Nei casi di cui al precedente punto il soggetto incaricato della                
gestione del fondo provvede a richiedere nuovamente all'ente                    
interessato l'indicazione del rappresentante titolare e/o                       
dell'eventuale sostituto.                                                       
Art. 10                                                                         
Modifiche                                                                       
Le modifiche al presente ordinamento devono essere approvate con lo             
stesso criterio che ha caratterizzato la sua approvazione.                      
Il Comitato definisce un proprio regolamento da applicare nella                 
valutazione delle richieste di indennizzo ai fini dell'espressione              
del parere previsto dall'art. 17 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.                
UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA                                  
Definizione standard minimi e degli standard di qualita' dei servizi            
di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R.             
7/98 e art. 21, L.R. 7/03                                                       
Delibera di Giunta n. 956 del 20/6/2005                                         
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2005, n. 956                     
Definizione standard minimi e degli standard di qualita' dei servizi            
di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R.             
7/98 e art. 21, L.R. 7/03                                                       
Gia' pubblicata con immagini a colori nel Bollettino Ufficiale n. 100           
del 18 luglio 2005                                                              
Definizione standard minimi e degli standard di qualita' dei servizi            
di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R.             
7/98 e art. 21, L.R. 7/03                                                       
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- l'art. 4 della L.R. 7/98, che riconosce ai Comuni la valorizzazione           
dell'economia turistica del territorio, anche attraverso i servizi              
turistici di base relativi all'accoglienza, che comprende in                    
particolare l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere                
locale;                                                                         
- l'art. 14, commi 1 e 2 della L.R. 7/98, che prevede il contributo             
della Regione alla gestione dei servizi di cui sopra attraverso i               
programmi turistici di promozione locale, assegnando alle Province il           
compito di verificare la rispondenza di tali servizi a standard                 
minimi di qualita' da stabilirsi da parte della Regione con apposito            
provvedimento di Giunta;                                                        
- l'art. 14, comma 3 della L.R. 7/98, che prevede la possibilita' di            
inserimento dei Comuni nella rete integrata e la possibilita' per               
questi di essere ammessi ad appositi finanziamenti regionali, qualora           
oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale,                    
assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di              
interesse regionale, secondo standard di qualita', da stabilirsi da             
parte della Regione con apposito atto di Giunta;                                
- l'art. 14, commi 4 e 5 della L.R. 7/98 che prevede che i Comuni               
possano gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3, in forma aggregata             
ovvero in collaborazione con le Province,  e che i Comuni possano               
altresi' affidarne la gestione tramite concessione a soggetti                   
pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto                  
pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard                      
regionali;                                                                      
- l'art. 2 della L.R. 7/98, che prevede un sistema informativo                  
turistico regionale le cui modalita' di funzionamento vanno definite            
con apposito atto di Giunta, con l'obiettivo in particolare di                  
disciplinare una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione              
delle informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta             
alla collaborazione di soggetti pubblici e privati, e la                        
acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del                   
settore;                                                                        
richiamata inoltre la delibera n. 19 del 18 gennaio 1999 avente ad              
oggetto "Direttiva in applicazione degli artt. 2 e 14 della L.R.                
7/98. Approvazione dello 'Schema di riferimento per lo sviluppo                 
dell'informazione e accoglienza per il turista'. Approvazione degli             
standard minimi per i servizi di base a carattere locale";                      
considerata la L.R. 31 marzo 2003, n. 7 "Disciplina delle attivita'             
di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi             
turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23              
(disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo)" ed             
in particolare l'articolo 21 " Servizi di prenotazione turistica                
negli IAT";                                                                     
richiamato il sopracitato art. 21 ed in particolare:                            
- il comma 1, che stabilisce che la Giunta regionale definisce con              
apposito atto gli standard di qualita' dei servizi erogati dagli                
Uffici di informazione ed accoglienza turistica ai fini del                     
riconoscimento della qualifica di IAT;                                          
- il comma 3, che stabilisce  che l'attivita' prevista dall'art. 14             
dalla L.R. 7/98 svolta presso gli Uffici di informazione e                      
accoglienza turistica riconosciuti IAT ai sensi del precedente comma            
1, puo' comprendere la prenotazione di servizi turistici e del                  
pernottamento presso le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna;                
- il comma 4 il quale prevede la definizione di specifiche                      
indicazioni per la regolamentazione della selezione dei soggetti,               
indicati al comma 3 dello stesso articolo, assegnatari del servizio             
di prenotazione del pernottamento presso le strutture ricettive                 
dell'Emilia-Romagna;                                                            
- il comma 6 che regolamenta che la sola prenotazione del                       
pernottamento in strutture ricettive possa essere effettuata                    
direttamente dal personale addetto agli IAT esclusivamente a favore             
dei turisti che accedono a questi in forma di "last minute" e per le            
strutture ricettive del territorio comunale di competenza;                      
visto il lavoro prodotto dal Centro Studi Turistici di Firenze che ha           
verificato la situazione degli uffici di informazione turistica del             
territorio regionale e ha presentato una prima ipotesi per la                   
revisione degli standard dei servizi di informazione al turista;                
valutato che, alla luce di quanto sopra e da contatti con le                    
Provincie interessate, sia di particolare rilievo sviluppare le                 
attivita' di assistenza al turista e fornire strumenti finalizzati              
alla programmazione ottimale dei servizi di informazione;                       
ritenuto, pertanto, di dover annullare integralmente la delibera n.             
19 del 18 gennaio 1999 e definire con il presente atto mediante gli             
allegati, di cui sono parte integrante e sostanziale:                           
a) le disposizioni attuative per la gestione dei servizi di                     
accoglienza e di informazione turistica;                                        
b) lo schema di riferimento per lo sviluppo del Sistema Informativo             
regionale per il turista;                                                       
c) gli standard di qualita' dei servizi di accoglienza e                        
d'informazione turistica;                                                       
d) un marchio distintivo da assegnare agli Uffici di informazione               
turistica ed agli Uffici di informazione ed accoglienza turistica               
riconosciuti sul territorio della regione Emilia-Romagna e le sue               
modalita' di utilizzo;                                                          
e) un fac-simile di schede reclamo;                                             
f) l'elenco delle informazioni obbligatorie da rilevare nelle schede            
contatti;                                                                       
g) i contenuti obbligatori rilevanti ai fini della redazione del                
bando di gara per la selezione ad evidenza pubblica di cui all'art.             
21, comma 4 della L.R. 7/03;                                                    
ritenuto che il Responsabile del Servizio competente potra'                     
successivamente:                                                                
- proporre gli strumenti tecnico-operativi e specificazioni tecniche            
necessarie per la attuazione e il monitoraggio delle azioni derivanti           
dalla applicazione di tali allegati;                                            
- data la natura tecnica degli Allegati a),  c) e d), ed il valore              
orientativo degli Allegati e) f) e g), proporre modifiche ed                    
integrazioni a detti allegati con proprio atto;                                 
dato atto che in data 5 aprile 2005 e 5 maggio 2005 sono state                  
espletate le consultazioni con le Amministrazioni provinciali, e in             
data 29 aprile 2005 con le associazioni di categoria interessate,               
come risulta agli atti del Servizio Turismo e Qualita' aree                     
turistiche;                                                                     
dato atto che con delibera di Giunta regionale 1611/99, e successive            
integrazioni con delibere G.R. 2062/99 e 2767/03, e' stata emanata la           
direttiva prevista all'art. 14 della L.R. 7/98, relativa alle                   
modalita' di funzionamento del Sistema Informativo turistico                    
regionale e modalita' di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete           
integrata;                                                                      
ritenuto che, alla luce dei contenuti dell'Allegato b), parte                   
integrante della presente deliberazione, la direttiva di cui alla               
delibera G.R. 1611/99 e successive integrazioni, possa essere                   
confermata;                                                                     
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo               
2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio e Turismo dott.              
Andrea Vecchia, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01           
e della deliberazione della Giunta regionale  447/03;                           
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di annullare integralmente la delibera n. 19 del 18 gennaio 1999             
avente ad oggetto "Direttiva in applicazione degli artt. 2 e 14 della           
L.R. 7/98. Approvazione dello 'Schema di riferimento per lo sviluppo            
dell'informazione e accoglienza per il turista'. Approvazione degli             
standard minimi per i servizi di base a carattere locale";                      
b) di approvare, in attuazione degli artt. 2 e 14 della L.R. 7/98 e             
dell'art. 21 della L.R. 7/03, gli allegati di seguito indicati, parti           
integranti e sostanziali della presente deliberazione:                          
- Allegato A - "Disposizioni attuative per la gestione dei servizi di           
accoglienza e di informazione turistica";                                       
- Allegato B - "Schema di riferimento per lo sviluppo del Sistema               
Informativo regionale per il turista";                                          
- Allegato C - "Schema riassuntivo degli standard di qualita' dei               
servizi di accoglienza e d'informazione turistica";                             
- Allegato D - "Individuazione del marchio degli Uffici di                      
informazione turistica e degli Uffici di informazione ed accoglienza            
turistica (IAT) riconosciuti sul territorio della regione                       
Emilia-Romagna e sue modalita' di utilizzo";                                    
- Allegato E - "Fac-simile di scheda reclamo";                                  
- Allegato F - Informazioni obbligatorie da rilevare nelle schede               
contatti;                                                                       
- Allegato G - "Contenuti obbligatori rilevanti ai fini della                   
redazione  del bando di gara per la selezione ad evidenza pubblica di           
cui all'art. 21, comma 4 della L.R. 7/03";                                      
c) di confermare la direttiva di cui alla delibera di Giunta                    
regionale n. 1611 del 7 settembre 1999, come successivamente                    
integrata dalle delibere di G.R. n. 2062 del 16 novembre 1999  e n.             
2767 del 30 dicembre 2003;                                                      
d) di stabilire che i Comuni interessati adeguino la segnaletica                
prevista nell'Allegato D per gli Uffici di informazione turistica e             
per gli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) entro il           
31 dicembre 2006;                                                               
e) di determinare in via transitoria, in fase di prima applicazione             
delle disposizioni contenute nel presente atto, la scadenza prevista            
dall'art. 7 "Modalita' di presentazione delle domande" dell'Allegato            
A "Disposizioni attuative per la gestione dei servizi di accoglienza            
e informazione turistica" nel 30 agosto 2005 anziche' nel 30 giugno             
2005;                                                                           
f) di delegare al Responsabile del Servizio competente che con                  
proprio atto potra':                                                            
- proporre gli strumenti tecnico-operativi e le specificazioni                  
necessarie all'attuazione e al monitoraggio delle azioni derivanti              
dalla applicazione di tali allegati;                                            
- proporre modifiche ed integrazioni data in particolare la natura              
tecnica degli Allegati a), c) e d), f) e g) ed il valore orientativo            
dell'Allegato e);                                                               
g) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei              
relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna.                                                                 
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni attuative per la gestione dei servizi di accoglienza e             
informazione turistica                                                          
1. Servizi di accoglienza e informazione turistica                              
I servizi di accoglienza e informazione turistica della Regione                 
Emilia-Romagna sono svolti presso gli Uffici di informazione                    
turistica e presso gli Uffici di informazione ed accoglienza                    
turistica.                                                                      
Gli Uffici di informazione turistica forniscono informazioni precise            
e dettagliate in merito all'offerta turistica del Comune dove ha sede           
l'ufficio ed in generale sull'offerta turistica regionale con                   
l'utilizzo del sistema di informazione regionale per il turista. In             
particolare il personale addetto mette a disposizione del turista               
materiali, documenti, cartine, cataloghi ed elenchi grazie ai quali             
egli riceve informazioni in merito alle risorse turistiche locali. Le           
caratteristiche di questi uffici sono indicate al successivo punto              
2.                                                                              
Gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica forniscono                  
informazioni esaurienti relativamente ai servizi turistici                      
dell'ambito di appartenenza, ed in generale sull'offerta turistica              
del territorio regionale con l'utilizzo del sistema di informazione             
regionale per il turista. In particolare il personale addetto mette a           
disposizione del turista materiali, documenti, cartine, cataloghi ed            
elenchi grazie ai quali egli riceve informazioni in merito alle                 
risorse turistiche di ambito piu' ampio del proprio Comune di                   
competenza, fornisce assistenza al turista nella ricerca di                     
disponibilita' ricettiva ed eventualmente effettua la prenotazione di           
strutture ricettive secondo le modalita' definite al successivo punto           
5. Le caratteristiche di questi uffici sono indicate al successivo              
punto 3.                                                                        
Le Province, sulla base degli standard stabiliti ai punti 2 e 3                 
successivi e riportati nello schema contenuto nell'allegato C) del              
presente atto, e degli eventuali standard integrativi di cui al                 
successivo punto 4, riconoscono gli Uffici di informazione turistica            
e gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica situati sul               
proprio territorio.                                                             
2. Uffici di informazione turistica                                             
Gli Uffici di informazione turistica hanno le caratteristiche sotto             
specificate e riportate nello schema contenuto nell'Allegato C),                
rispetto ai seguenti parametri:                                                 
struttura uffici                                                                
- segnaletica ufficio: gli uffici sono contraddistinti da una                   
segnaletica contenente un marchio adottato per offrire un'immagine              
unitaria del servizio in Emilia-Romagna. I cartelli rendono l'ufficio           
individuabile a tutti i potenziali clienti da ogni punto d'accesso              
alla citta';                                                                    
- localizzazione ufficio: sono situati, di norma, nei luoghi centrali           
frequentati da turisti e/o nei principali punti di accesso alla                 
citta';                                                                         
- logo: l'ufficio e' contrassegnato internamente ed esternamente                
dall'apposito marchio distintivo. All'esterno il marchio deve essere            
posizionato in modo da garantire la localizzazione dell'ufficio dalle           
principali direttive di arrivo;                                                 
- all'ufficio: gli uffici sono direttamente accessibili al pubblico a           
tutte le categorie di utenti, anche caratterizzati da bisogni                   
speciali (difficolta' motorie o altro), superficie dei locali: la               
superficie totale degli uffici, compreso i vani accessori e quella              
destinata al pubblico non puo' essere inferiore a venti metri                   
quadrati, normative di sicurezza: i locali e gli impianti sono in               
regola con le normative in materia di sicurezza ed in perfetto stato            
di manutenzione;                                                                
dotazione uffici                                                                
- hardware: gli uffici sono dotati di almeno un personal computer e             
di una stampante;                                                               
- software: gli uffici sono dotati di office automation o di un                 
software per fornire le informazioni turistiche ai clienti;                     
- arredi e attrezzature di ufficio: nella distribuzione degli spazi             
destinati alle funzioni di contatto tra l'utenza e il personale                 
addetto all'informazione e nel relativo arredamento, si deve tenere             
conto dell'esigenza di garantire le migliori condizioni di                      
accoglienza, ricercando soluzioni che non creino una marcata                    
separazione tra turisti e addetti. Gli arredi sono caratterizzati da            
una adeguata omogeneita' e coerenza di stile e sono mantenuti in                
ottimo stato di conservazione. Gli uffici sono inoltre dotati di                
telefono con segreteria telefonica, fax e scaffalature per                      
l'attivita' di back office e di fotocopiatore;                                  
- Internet: gli uffici sono dotati di accesso a Internet e                      
collegamento di posta elettronica;                                              
- documentazione: presso gli uffici e' disponibile un kit                       
d'informazione turistica composto da:                                           
1) piantine delle localita' comprese nel comune o nei comuni                    
limitrofi, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi;             
2) carta stradale della zona;                                                   
3) annuario delle strutture turistico-ricettive locali;                         
attivita'                                                                       
- raccolta, trattamento e diffusione d'informazioni turistiche:                 
l'ufficio collabora con la redazione locale di riferimento per la               
realizzazione delle schede informative a livello locale. L'ufficio              
distribuisce gratuitamente informazioni e materiali all'utente in               
loco o con risposta via mail, telefonica, postale o via fax, sulle              
risorse locali o su quelle inserite nel Sistema Informativo regionale           
per il turista;                                                                 
- servizi al turista: ai fini l'inoltro all'Autorita' competente gli            
uffici raccolgono le schede reclami per disservizi inoltrandole                 
all'ente competente ed offrono assistenza al turista nella                      
compilazione;                                                                   
- altre attivita': l'ufficio partecipa alla promozione degli eventi             
organizzati sul proprio territorio. Per ogni richiesta effettuata               
dall'utente, l'ufficio compila una scheda contatti elaborata sulla              
base di quanto previsto nell'Allegato f) "Informazioni obbligatorie             
da rilevare nelle schede contatti" e finalizzata anche                          
all'elaborazione di statistiche annuali nel rispetto di quanto                  
previsto dalla normativa sul trattamento dei dati sensibili (Legge n.           
325 del 3 novembre 2000 "Disposizioni inerenti all'adozione delle               
misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali                   
previste dall'articolo 15 della Legge 31 dicembre 1996 n.675" e                 
successive modifiche);                                                          
apertura                                                                        
- apertura ufficio - periodo e orari: l'ufficio e' aperto in stagione           
e nei periodi di massima affluenza. Differenti fasce di orario                  
possono essere adottate per particolari periodi dell'anno o in                  
particolari giorni della settimana in relazione alle esigenze                   
dell'utenza turistica. Gli orari devono essere esposti in modo ben              
visibile dall'esterno e sempre riportati nel materiale informativo              
dopo l'indirizzo dell'ufficio.                                                  
Gli orari di apertura possono essere articolati nei periodi di                  
massima affluenza (da comunicarsi annualmente a cura dell'ufficio),             
con almeno 6 ore giornaliere (se aperto tutti i giorni) e di almeno 3           
ore come di apertura domenicale. L'orario puo' essere continuato o              
spezzato;                                                                       
personale                                                                       
- quantita' personale: in ogni ufficio deve essere assicurata la                
presenza di almeno un addetto all'accoglienza e informazione per                
tutta la durata dell'orario di apertura;                                        
- skills operatori di sportello: il personale addetto agli uffici               
conosce almeno la lingua inglese ed e' in grado di operare con gli              
strumenti informatici e telematici.                                             
3. Uffici di informazione ed accoglienza turistica                              
Gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica (caratterizzati             
dalla sigla IAT) hanno le caratteristiche sotto specificate e                   
riportate nello schema contenuto nell'Allegato C), rispetto ai                  
seguenti parametri:                                                             
struttura uffici                                                                
- segnaletica ufficio: gli uffici sono contraddistinti da una                   
segnaletica contenente un marchio adottato per offrire un'immagine              
unitaria del servizio in Emilia-Romagna. I cartelli rendono l'ufficio           
individuabile a tutti i potenziali clienti da ogni punto d'accesso              
alla citta';                                                                    
- localizzazione ufficio: sono situati in luoghi centrali, facilmente           
raggiungibili da ogni punto di accesso alla localita', ovvero                   
nell'ambito di infrastrutture (porti, aeroporti, autostrade, stazioni           
ferroviarie);                                                                   
- logo: l'ufficio e' contrassegnato internamente ed esternamente                
dall'apposito marchio distintivo. All'esterno il marchio deve essere            
posizionato in modo da garantire la localizzazione dell'ufficio dalle           
principali direttive di arrivo;                                                 
- accessibilita' all'ufficio: gli uffici sono direttamente                      
accessibili al pubblico a tutte le categorie di utenti, anche a                 
quelli caratterizzati da bisogni speciali (difficolta' motorie o                
altro);                                                                         
- superficie dei locali: la superficie totale degli uffici, compreso            
i vani accessori e quella destinata al pubblico non puo' essere                 
inferiore a trentacinque metri quadrati;                                        
- normative di sicurezza: i locali e gli impianti sono in regola con            
le normative in materia di sicurezza ed in perfetto stato di                    
manutenzione;                                                                   
dotazione uffici                                                                
- hardware: gli uffici sono dotati di almeno due personal computer e            
di una stampante a colori;                                                      
- software: gli uffici sono dotati di office automation e di un                 
software per fornire le informazioni turistiche ai clienti;                     
- arredi e attrezzature di ufficio: nella distribuzione degli spazi             
destinati alle funzioni di contatto tra l'utenza e il personale                 
addetto all'informazione e nel relativo arredamento, si deve tenere             
conto dell'esigenza di garantire le migliori condizioni di                      
accoglienza, ricercando soluzioni che non creino una marcata                    
separazione tra turisti e addetti. Gli arredi sono caratterizzati da            
una adeguata omogeneita' e coerenza di stile e sono mantenuti in                
ottimo stato di conservazione. E' comunque presente una zona                    
riservata al ricevimento dell'utenza ed una zona per l'attesa. Gli              
uffici sono inoltre dotati di telefono con segreteria telefonica (che           
fornisce, nei momenti di chiusura degli uffici, l'indicazione degli             
orari rispettati dall'ufficio o il numero di altro ufficio al quale             
rivolgersi), fax e scaffalature per l'attivita' di back office e di             
una fotocopiatrice. Se e' presente un televisore o uno strumento                
visivo per la diffusione delle immagini del territorio, e' collocato            
nella zona riservata all'utente;                                                
- Internet: gli uffici sono dotati di accesso a Internet e                      
collegamento di posta elettronica a linea veloce ( non meno di un               
Mbit al secondo);                                                               
- documentazione: presso gli uffici e' disponibile un kit                       
d'informazione turistica composto da:                                           
1) piantine delle localita' comprese nel comune o nei comuni                    
limitrofi, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi;             
2) carta stradale della regione;                                                
3) annuario delle strutture turistico-ricettive a valenza                       
provinciale.                                                                    
Nell'area di attesa sono collocate cartine relative alla localita'              
nelle quali risultino in evidenza gli Uffici di informazione                    
turistica e sono esposti calendari aggiornati degli eventi in                   
programma ed i numeri di telefono maggiormente utili (numeri di                 
soccorso, consolati, ecc.).                                                     
Sono inoltre disponibili per la consultazione uno o piu' quotidiani             
contenenti le edizioni locali;                                                  
attivita'                                                                       
- raccolta, trattamento e diffusione d'informazioni turistiche:                 
l'ufficio collabora con la redazione locale di riferimento. L'ufficio           
distribuisce gratuitamente informazioni e materiali all'utente in               
loco o con risposta via mail, telefonica, postale o via fax, sulle              
risorse locali o su quelle inserite nel Sistema Informativo regionale           
per il turista;                                                                 
- servizi al turista: ai fini l'inoltro all'Autorita' competente gli            
uffici raccolgono le schede reclami per disservizi inoltrandole                 
all'ente competente ed offrono assistenza al turista nella                      
compilazione.                                                                   
Il personale addetto mette a disposizione del turista materiali per             
la ricerca di disponibilita' ricettiva ed effettua, su richiesta                
dell'utente, iscrizioni, prenotazioni, verifiche di disponibilita'              
per la partecipazione a eventi, spettacoli, visite guidate.                     
L'ufficio puo' vendere materiali turistici e gadget, puo' esporre e             
vendere prodotti tipici e prenotare guide turistiche; effettua                  
inoltre la prenotazione del pernottamento in forma di last minute per           
le strutture ricettive del territorio comunale di competenza con le             
modalita' previste dall'art. 21 della L.R. 7/03 ed al successivo                
punto 5.                                                                        
Se l'ufficio e' gestito da un'agenzia di viaggio puo' inoltre                   
effettuare la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento             
presso le strutture ricettive, limitatamente al turismo in entrata in           
Emilia-Romagna come previsto dall'art. 21 della L.R. 7/03 e secondo             
quanto definito dal presente regolamento.                                       
L'attivita' di prenotazione deve essere opportunamente segnalata                
all'esterno dell'edificio;                                                      
- altre attivita': l'ufficio partecipa alla promozione e/o                      
realizzazione degli eventi organizzati sul proprio territorio.                  
Per ogni richiesta effettuata dall'utente, l'ufficio compila la                 
scheda contatti elaborata sulla base di quanto previsto nell'Allegato           
f) " Informazioni obbligatorie da rilevare nelle schede contatti" e             
finalizzata anche all'elaborazione di statistiche annuali e raccoglie           
informazioni sugli utenti in indirizzari o archivi, nel rispetto di             
quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati sensibili              
(Legge n. 325 del 3 novembre 2000 "Disposizioni inerenti all'adozione           
delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali             
previste dall'articolo 15 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675" e               
successive modifiche).                                                          
L'ufficio puo' adottare strumenti di indagine facoltativi sulla                 
soddisfazione dell'utente di tipo continuativo o una tantum;                    
apertura                                                                        
- apertura ufficio - periodo e orari: l'ufficio e' aperto per tutto             
l'anno per un totale di almeno 8 mesi o 240 giorni. Differenti fasce            
di orario possono essere adottate per particolari periodi dell'anno             
in relazione alle esigenze dell'utenza turistica. Gli orari devono              
essere esposti in modo ben visibile dall'esterno e sempre riportati             
nel materiale informativo dopo l'indirizzo, il n. di telefono e di              
fax e l'e-mail dell'ufficio;                                                    
- gli orari di apertura possono essere articolati nei periodi di                
massima affluenza (da comunicarsi annualmente a cura dell'ufficio),             
con almeno 6 ore giornaliere tutti i giorni, e almeno 3 ore come                
apertura domenicale. L'orario puo' essere continuato o spezzato;                
personale                                                                       
- quantita' personale: in ogni ufficio deve essere assicurata la                
presenza contemporanea di due addetti all'accoglienza e informazione            
nei periodi di massima affluenza e comunque per non meno di cinque              
mesi all'anno;                                                                  
- skills operatori di sportello: il personale addetto agli uffici               
possiede il diploma di scuola media superiore, conosce almeno due               
lingue straniere tra cui la lingua inglese, ed e' in grado di operare           
con gli strumenti informatici e telematici;                                     
- formazione degli addetti all'informazione turistica: il personale             
addetto agli uffici e' sottoposto annualmente a un minimo di 18 ore             
per persona, a corsi di formazione per l'aggiornamento delle                    
conoscenze sulle risorse e sui servizi turistici.                               
4. Standard integrativi                                                         
Le Province individuano con provvedimento amministrativo entro il 31            
ottobre, gli eventuali standard integrativi oltre a quelli previsti             
nel presente atto, in relazione alla peculiarita' dell'offerta e dei            
prodotti turistici del proprio territorio, da applicare per l'anno              
successivo.                                                                     
La definizione di standard integrativi non e' obbligatoria. Se                  
adottata ha una validita' annuale e si intende tacitamente prorogata            
se non vengono adottate modifiche entro il 31 ottobre.                          
Il provvedimento amministrativo e' inviato agli uffici regionali                
competenti.                                                                     
5. Servizio di prenotazione presso gli IAT                                      
L'attivita' di accoglienza presso gli uffici di cui al punto 3                  
comprende la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento             
presso le strutture ricettive ai sensi del III e VI comma dell'art.             
21 della L.R. 7/03 in una delle seguenti modalita':                             
- la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le           
strutture ricettive, limitatamente al turismo in entrata in                     
Emilia-Romagna, e' effettuato esclusivamente da imprese aventi tra i            
propri oggetti di impresa l'esercizio di tali attivita' ed in                   
possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di             
agenzie di viaggio regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna con almeno tre anni di esercizio di                
attivita'. La selezione dei soggetti per l'affidamento del servizio             
avviene con la procedura ad evidenza pubblica prevista dalla                    
normativa vigente in materia e nel rispetto di quanto previsto al               
successivo punto 6;                                                             
- la prenotazione del pernottamento presso le strutture ricettive del           
territorio comunale di competenza, esclusivamente a favore di turisti           
che accedono agli IAT in forma di last minute (pernottamento per la             
stessa notte effettuato dopo le ore 15). Tale attivita' puo' essere             
effettuata direttamente dal personale addetto agli uffici e non                 
comporta in alcun modo maneggio di denaro. La prenotazione last                 
minute ha validita' un'ora (dal momento in cui e' effettuata) oltre             
la quale l'albergatore si ritiene libero da qualsiasi impegno.                  
Le modalita' di prenotazione ed i rapporti con i gestori delle                  
strutture ricettive interessate ad usufruire del servizio sono                  
regolati da un'apposita convenzione che prevede un sistema                      
verificabile di rotazione nell'utilizzo della ricettivita'                      
disponibile in tutte le strutture ricettive del territorio che hanno            
comunicato la loro disponibilita'.                                              
6. Affidamento del servizio a soggetti terzi                                    
I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere                
affidati a imprese aventi tra i propri oggetti di impresa l'esercizio           
di tali attivita' ed in possesso di apposita autorizzazione                     
all'esercizio dell'attivita' di agenzie di viaggio regolarmente                 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con            
almeno tre anni di esercizio di attivita'.                                      
Per effettuare la procedura ad evidenza pubblica, necessaria per la             
selezione dei soggetti, il Comune redige il capitolato del bando di             
gara secondo le indicazioni previste dal successivo Allegato G):                
"Contenuti obbligatori rilevanti ai fini della redazione del bando di           
gara per la selezione ad evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma            
4, L.R.7/03".                                                                   
Le Province possono modificare nel numero o nel peso i parametri                
previsti per la valutazione dell'offerta nella gara per                         
l'assegnazione del servizio d'informazione e accoglienza turistica              
dall'Allegato G "Contenuti obbligatori rilevanti ai fini della                  
redazione del bando di gara " senza tuttavia che cio' comporti una              
variazione superiore al 20% del peso di ognuno di essi, fermo                   
restando il totale di 100 punti.                                                
I soggetti affidatari dei servizi di cui al presento capo, non                  
possono pubblicizzare esternamente, con insegne o altri materiali la            
propria presenza all'interno dell'ufficio di informazione turistica.            
L'assegnazione dei servizi di cui al punto 5 a soggetti terzi deve              
garantire la gestione unitaria sia dei servizi di informazione che              
dei servizi di accoglienza e prenotazione.                                      
7. Modalita' di presentazione delle domande                                     
La domanda per il riconoscimento della qualifica di Ufficio di                  
informazione turistica e di Ufficio di informazione ed accoglienza              
turistica sono inviate dal Sindaco del Comune interessato alla                  
Provincia competente per territorio, entro il 30 giugno di ogni                 
anno.                                                                           
Alla domanda sono allegati il programma di funzionamento dell'ufficio           
indicante le caratteristiche dello stesso rispetto ai parametri                 
previsti dal presente atto ai punti 2 o 3, e riportati nello schema             
allegato alla lettera C) e l'eventuale convenzione stipulata con il             
soggetto affidatario.                                                           
Nella stessa domanda il sottoscrittore redige l'impegno a raccogliere           
e diffondere le informazioni inerenti la localita' o l'area di                  
riferimento nel rispetto delle garanzie di pari opportunita' per                
tutti gli utenti e per gli operatori locali secondo i principi della            
trasparenza, completezza, equita', imparzialita' e attendibilita'.              
8. Istruttoria, monitoraggio e controlli                                        
La Provincia effettua l'istruttoria verificando la presenza dei                 
parametri previsti ai precedenti punti 2 e 3, e riportati nello                 
schema allegato alla lettera C), e riconosce o diniega ai soggetti              
interessati, con proprio atto, la qualifica di Ufficio di                       
informazione turistica e di Ufficio di informazione ed accoglienza              
turistica situato sul proprio territorio.                                       
La Provincia e' autorizzata a rilasciare la qualifica prevista al               
precedente punto anche in mancanza di uno solo dei parametri                    
sopracitati, quando tale mancanza venga ritenuta oggetto di un                  
ritardo puramente burocratico. In tal caso la Provincia fissa un                
termine perentorio per il possesso del parametro mancante che non               
puo' comunque superare i 15 mesi dal rilascio della qualifica.In                
merito al parametro previsto per la superficie dei locali ai                    
precedenti punti 2 e 3 e riportati nello schema contenuto                       
nell'Allegato c), punti 5 e 6, la Provincia potra' derogare a tali              
metrature per gli uffici "Ufficio di informazione turistica/Ufficio             
di informazione e accoglienza turistica" gia' collocati nei centri              
storici solo in situazioni eccezionali caratterizzate da                        
imprescindibili e ingiustificati motivi. La deroga non puo' essere              
estesa agli uffici "Ufficio di informazione turistica/Ufficio di                
informazione e accoglienza turistica" di nuova istituzione.                     
Con lo stesso atto, previsto al primo comma, la Provincia concede al            
soggetto autorizzato l'uso del marchio di cui al successivo punto               
10.                                                                             
La Provincia cura la pubblicazione annuale dell'elenco degli Uffici             
di informazione turistica e degli Uffici di informazione ed                     
accoglienza turistica (IAT) riconosciuti sul proprio territorio entro           
il 31 ottobre di ogni anno e riceve dagli stessi entro il 31 dicembre           
di ogni anno, un prospetto riassuntivo contenente la situazione dei             
reclami presentati presso lo stesso ufficio secondo quanto previsto             
al punto 9, accompagnato dalla relazione annuale sull'attivita'                 
svolta.                                                                         
La Provincia esercita inoltre l'attivita' di vigilanza e controllo              
sull'operato degli Uffici sopracitati. In particolare dispone la                
sospensione della qualifica rilasciata a seguito di comportamenti               
potenzialmente lesivi della tutela del marchio o dell'attivita' degli           
altri uffici (Uffici di informazione turistica o IAT) e quando, in              
seguito ad apposita istruttoria tali comportamenti si rivelano                  
fondati e verificati.                                                           
La richiesta di sospensione del riconoscimento puo' avvenire da parte           
dell'Amministrazione comunale o su iniziativa della stessa Provincia            
dopo numerose segnalazioni pervenute da parte di clienti o di                   
Associazioni di categoria.                                                      
La sospensione comporta la diffida al perseguimento dei comportamenti           
che l'hanno causata. La Provincia verifica ulteriormente l'attivita'            
dell'Ufficio sospeso ed effettua l'annullamento del provvedimento di            
sospensione oppure l'annullamento della qualifica concessa con                  
conseguente revoca del marchio.                                                 
Oltre ai casi sopra elencati l'annullamento della qualifica avviene             
quando vengono a mancare i requisiti stabiliti ai punti 2 e 3 e                 
riportati nello schema allegato alla lettera C), che hanno permesso             
il riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione turistica           
o IAT.                                                                          
La sospensione, l'annullamento della qualifica di Uffici di                     
informazione turistica o di IAT e la revoca del marchio sono disposti           
con provvedimento amministrativo provinciale.                                   
9. Reclami                                                                      
Presso gli Uffici di informazione turistica e presso gli Uffici di              
informazione ed accoglienza turistica il cliente puo' presentare un             
reclamo in merito al funzionamento dei servizi turistici del                    
territorio, tramite un apposito modulo di cui si prevede un                     
fac-simile nell'Allegato E) al presente atto.                                   
I reclami sono raccolti dagli Uffici ed inviati all'ente competente             
sul territorio preposto alla verifica ed alla risoluzione delle                 
controversie.                                                                   
Il personale dell'ufficio che riceve il reclamo consegna una                    
fotocopia della lettera al cliente, invia l'originale all'ente                  
competente e tiene una copia per il proprio archivio dati. I dati               
potranno essere raccolti nel rispetto della normativa su trattamento            
dei dati sensibili (Legge 325/00 e successive modificazioni) in un              
software utile alla verifica ed al controllo della risoluzione degli            
stessi.                                                                         
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Uffici di informazione                   
turistica e gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica                 
inviano un prospetto riassuntivo contenente la situazione dei reclami           
presentati presso lo stesso ufficio nel periodo 1/12-30/11. Il                  
prospetto contiene il numero dei reclami pervenuti per tipologia ed             
e' accompagnato da una nota che evidenzia le situazioni ritenute                
critiche.                                                                       
10. Marchio                                                                     
E' istituito un marchio, rappresentato graficamente dal logo definito           
nel successivo Allegato D "Individuazione del marchio degli Uffici di           
informazione turistica e degli Uffici di informazione ed accoglienza            
turistica (IAT) riconosciuti sul territorio della regione                       
Emilia-Romagna e sue modalita' di utilizzo" per offrire un'immagine             
unitaria degli Uffici di informazione turistica e degli Uffici di               
informazione ed accoglienza turistica (IAT) operanti sul territorio             
regionale. Il Responsabile del Servizio competente provvede alla                
registrazione del marchio presso gli organismi competenti secondo la            
normativa vigente.                                                              
Possono utilizzare il marchio gli Uffici di informazione turistica e            
gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT)                       
riconosciuti secondo quanto previsto al punto 8, in possesso dei                
requisiti richiesti dal presente atto.                                          
Qualsiasi utilizzo del marchio e' possibile solo se autorizzato                 
secondo la procedura prevista ai punti 7 ed 8 e l'uso del marchio non           
autorizzato o improprio, da parte di qualsiasi soggetto, e'                     
perseguito ai termini di legge.                                                 
Una volta acquisito il sopracitato marchio deve essere esposto in               
modo visibile sulle strutture degli Uffici di informazione turistica            
e degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con               
insegne esterne ed interne visibili nonche' sulla vetrofania e sul              
materiale promozionale della stessa, secondo le modalita' stabilite             
dall'Allegato D). Il marchio deve essere inoltre utilizzato per la              
segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa in materia.              
ALLEGATO B                                                                      
Schema di riferimento per lo sviluppo del sistema informativo                   
regionale per il turista                                                        
II sistema informativo regionale per il turista va costruito                    
attraverso l'apporto di piu' soggetti e sulla base di specifiche                
caratteristiche locali, garantendo un livello di omogeneita' minimo             
tra i diversi territori e, contemporaneamente, dando risalto alle               
specificita' delle diverse realta' locali e alle possibili tematiche            
di interesse del turista.                                                       
Inoltre e' finalizzato al pieno soddisfacimento delle esigenze del              
turista, in maniera tale da rendere attraente ed usufruibile un                 
territorio nella sua completezza di offerta turistica.                          
La sua struttura organizzativa prevede un livello di coordinamento              
regionale, ed un livello operativo costituito da redazioni decentrate           
con il compito di fornire informazioni mirate alle diverse esigenze             
del turista.                                                                    
Internet rappresenta, allo stato attuale di sviluppo degli strumenti            
di comunicazione, un canale di comunicazione tale da poter assicurare           
la piu' ampia diffusione delle informazioni e l'accessibilita' da una           
molteplicita' di punti di consultazione per l'utente e per                      
l'operatore turistico.                                                          
Pertanto il sistema informativo regionale si configura come il                  
risultato della sinergia e della collaborazione di diversi sistemi              
informativi decentrati, che garantiscono nel tempo la qualita' e                
l'affidabilita' delle informazioni fornite, secondo standard                    
qualitativi regionali previsti per l'informazione turistica.Tali                
sistemi informativi decentrati possono essere ricondotti a sistemi              
informativi territoriali, che forniscono l'informazione                         
istituzionale: queste Redazioni locali fanno capo ai Comuni, in forma           
singola o aggregata, ovvero gestite in collaborazione con le Province           
(art. 14, comma 3 e seguenti della L.R. 7/98).                                  
Al fine di una gestione ottimale del sistema informativo regionale              
complessivo e' opportuno porsi l'obiettivo di limitare l'eccessivo              
frazionamento delle Redazioni locali che saranno individuate. Gli               
orientamenti regionali saranno finalizzati alla razionale copertura             
del territorio regionale evitando ove possibile duplicazioni e                  
sovrapposizioni, e a favorire l'aggregazione dei Comuni. Potranno far           
riferimento a parametri quali ad esempio: l'ampiezza del territorio             
da coprire, la disponibilita' di offerta turistica, la capacita'                
gestionale di sostenere un'attivita' redazionale continuativa, e                
altri parametri che potranno essere ritenuti validi a garantire una             
gestione ottimale del sistema.                                                  
Per queste Redazioni locali sono previsti dei contributi alle spese             
direttamente erogati dalla Regione. Tale sistema di contributi, le              
modalita' di erogazione, nonche' le modalita' di riconoscimento dei             
soggetti aventi diritto ai contributi regionali sono normati dalla              
delibera di Giunta regionale 1611/99, e successive integrazioni, e              
potranno essere modificati con apposito atto di Giunta regionale.               
La Regione riconosce altresi' il ruolo dei sistemi informativi                  
tematici, che rappresentano il contributo specifico del settore                 
privato al sistema informativo regionale: includono sistematicamente            
l'informazione promo-commerciale e commerciale. Tali sistemi                    
informativi potranno essere collegati al sistema informativo                    
istituzionale, se corrisponderanno ad elementi qualitativi                      
riconosciuti dalla Regione. Anche in questo caso e' opportuno porsi             
l'obiettivo di limitare l'eccessivo frazionamento dei sistemi                   
informativi tematici per una gestione ottimale del sistema                      
informativo regionale complessivo, ed evitare un eccessivo "rumore di           
fondo" che farebbe scadere la qualita' e l'efficacia del sistema                
informativo. Gli orientamenti regionali per tale selezione saranno              
relativi alla consistenza dell'offerta ed in linea di massima                   
analoghi a quelli di ingresso nelle Unioni di prodotto. Di norma i              
soggetti privati individuati saranno in primo luogo le Unioni di                
prodotto.                                                                       
Di norma, i sistemi informativi tematici verranno collegati al                  
sistema informativo regionale tramite link su Internet, a partire               
dalla Redazione regionale e/o dalle Redazioni locali.                           
Lo sviluppo del Sistema Informativo regionale per il turista                    
attraverso Internet permette la costituzione di uno strato diffuso di           
punti di distribuzione delle informazioni. Chiunque abbia interesse             
potra' distribuirle collegandosi ad Internet, fornendo cosi' un                 
servizio aggiuntivo ai propri clienti.                                          
Tuttavia la possibilita' di accedere facilmente alle informazioni               
turistiche tramite Internet o altri strumenti di auto consultazione             
per l'utente, non sostituisce il sistema dei servizi di front-office            
specificatamente mirati all'accoglienza, informazione ed assistenza             
al turista. Questi servizi infatti si qualificano sia come punto di             
contatto diretto tra turista e operatore, sia come punto di                     
riferimento certo e di orientamento ai turisti presenti in un'area.             
Le informazioni messe a disposizione dal Sistema Informativo                    
regionale per il turista inerenti tutto il territorio regionale,                
rappresenta per questi servizi un elemento di elevamento e                      
qualificazione della propria attivita'. Uno stretto rapporto con la             
Redazione locale di riferimento e la collaborazione alla attivita' di           
raccolta dati, arricchisce il sistema di informazione regionale                 
mantenendolo piu' aderente alle potenzialita' turistiche locali e               
qualifica gli uffici di front-office come responsabili della                    
valorizzazione dei propri territori.                                            
La Regione potra' attivare rilevazioni sulla consistenza degli uffici           
di front-office al fine di monitorare il progressivo adeguamento alle           
direttive regionali.                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO G                                                                      
Contenuti obbligatori rilevanti ai fini della redazione del bando di            
gara per la selezione ad evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma            
4, L.R. 7/03                                                                    
Oggetto                                                                         
In base alle facolta' derivanti dall'art. 14 - III comma della L.R.             
7/98 (e dell'art. 21 - IV comma della L.R. 7/03 - solo per gli IAT)             
il Comune di . . . . . . . . affida il Servizio di Accoglienza e                
Informazione Turistica ad un' impresa avente tra i propri oggetti di            
impresa l'esercizio di tale attivita' ed in possesso di apposita                
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di agenzia di Viaggio               
regolarmente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna con almeno tre anni di esercizio di attivita'.                   
Caratteristiche del servizio da svolgere                                        
Il Servizio di Accoglienza e Informazione turistica e' svolto,                  
secondo quanto indicato nella delibera di Giunta n. 956/05 agli                 
Allegati A "Disposizioni attuative per la gestione di un servizio               
d'informazione e prenotazione turistica" e C "Standard di qualita'              
dei servizi di accoglienza e d'informazione turistica", e' svolto               
dall'Ufficio di informazione turistica/Ufficio di informazione e                
accoglienza turistica aperto presso idoneo locale, secondo le norme             
ed i principi stabiliti dalla normativa regionale e statale ed in               
conformita' alle disposizioni di carattere generale e particolare               
come segue:                                                                     
- promuovendo, incrementando e qualificando lo sviluppo turistico               
nell'ambito di sua competenza, assicurando la piena imparzialita' e             
neutralita' di ogni attivita' di informazione;                                  
- svolgendo tutte le funzioni attinenti al turismo che sono di                  
interesse anche per le organizzazioni locali pubbliche e private;               
- attivando un sistema di controllo (software) che assicuri                     
l'imparzialita' del servizio erogato, la massima obiettivita',                  
puntualita' e snellezza operativa.                                              
Modalita' e limitazioni per l'attuazione dei servizi                            
Per assicurare il servizio di informazione e di accoglienza ai                  
turisti il Comune s'impegna a localizzare le sedi dell'Ufficio ed il            
Soggetto gestore si impegna a rispettare i seguenti parametri                   
(scegliere una delle due opzioni che seguono):                                  
per l'Ufficio di informazione turistica:                                        
struttura uffici                                                                
- segnaletica ufficio: gli uffici sono contraddistinti da una                   
segnaletica contenente un marchio adottato per offrire un'immagine              
unitaria del servizio in Emilia-Romagna. I cartelli rendono l'ufficio           
individuabile a tutti i potenziali clienti da ogni punto d'accesso              
alla citta';                                                                    
- localizzazione ufficio: sono situati, di norma, nei luoghi centrali           
frequentati da turisti e/o nei principali punti di accesso alla                 
citta';                                                                         
- logo: l'ufficio e' contrassegnato internamente ed esternamente                
dall'apposito marchio distintivo. All'esterno il marchio deve essere            
posizionato in modo da garantire la localizzazione dell'ufficio dalle           
principali direttive di arrivo;                                                 
- accessibilita' all'ufficio: gli uffici sono direttamente                      
accessibili al pubblico a tutte le categorie di utenti, anche                   
caratterizzati da bisogni speciali (difficolta' motorie o altro);               
- superficie dei locali: la superficie totale degli uffici, compreso            
i vani accessori e quella destinata al pubblico non puo' essere                 
inferiore a venti metri quadrati;                                               
- normative di sicurezza: i locali e gli impianti sono in regola con            
le normative in materia di sicurezza ed in perfetto stato di                    
manutenzione;                                                                   
dotazione uffici                                                                
- hardware: gli uffici sono dotati di almeno un personal computer e             
di una stampante;                                                               
- software: gli uffici sono dotati di office automation o di un                 
software per fornire le informazioni turistiche ai clienti;                     
- arredi e attrezzature di ufficio: nella distribuzione degli spazi             
destinati alle funzioni di contatto tra l'utenza e il personale                 
addetto all'informazione e nel relativo arredamento, si deve tenere             
conto dell'esigenza di garantire le migliori condizioni di                      
accoglienza, ricercando soluzioni che non creino una marcata                    
separazione tra turisti e addetti. Gli arredi sono caratterizzati da            
una adeguata omogeneita' e coerenza di stile e sono mantenuti in                
ottimo stato di conservazione. E' comunque presente una zona                    
riservata al ricevimento dell'utenza ed una zona per l'attesa. Gli              
uffici sono inoltre dotati di telefono con segreteria telefonica, fax           
e scaffalature per l'attivita' di back office e di fotocopiatore;               
- Internet: gli uffici sono dotati di accesso a Internet e                      
collegamento di posta elettronica;                                              
- documentazione: presso gli uffici e' disponibile un kit                       
d'informazione turistica composto da:                                           
1) piantine delle localita' comprese nel comune o nei comuni                    
limitrofi, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi;             
2) carta stradale della zona;                                                   
3) annuario delle strutture turistico - ricettive locali;                       
attivita'                                                                       
- raccolta, trattamento e diffusione d'informazioni turistiche:                 
l'ufficio collabora con la redazione locale di riferimento per la               
realizzazione delle schede informative a livello locale. L'ufficio              
distribuisce gratuitamente informazioni e materiali all'utente in               
loco o con risposta via mail, telefonica, postale o via fax, sulle              
risorse locali o su quelle inserite nel Sistema Informativo regionale           
per il turista;                                                                 
- servizi al turista: ai fini l'inoltro all'Autorita' competente gli            
uffici raccolgono le schede reclami per disservizi inoltrandole                 
all'ente competente ed offrono assistenza al turista nella                      
compilazione;                                                                   
- altre attivita': l'ufficio partecipa alla promozione degli eventi             
organizzati sul proprio territorio. Per ogni richiesta effettuata               
dall'utente, l'ufficio compila una scheda contatti elaborata sulla              
base di quanto previsto nell'Allegato f) "Elenco delle informazioni             
obbligatorie da rilevare nelle schede contatti" e finalizzata anche             
all'elaborazione di statistiche annuali nel rispetto di quanto                  
previsto dalla normativa sul trattamento dei dati sensibili (Legge n.           
325 del 3 novembre 2000 "Disposizioni inerenti all'adozione delle               
misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali                   
previste dall'articolo 15 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675" e               
successive modifiche);                                                          
apertura                                                                        
- apertura ufficio - periodo e orari: l'ufficio e' aperto in stagione           
e nei periodi di massima affluenza. Differenti fasce di orario                  
possono essere adottate per particolari periodi dell'anno o in                  
particolari giorni della settimana in relazione alle esigenze                   
dell'utenza turistica. Gli orari devono essere esposti in modo ben              
visibile dall'esterno e sempre riportati nel materiale informativo              
dopo l'indirizzo dell'ufficio.                                                  
Gli orari di apertura possono essere articolati nei periodi di                  
massima affluenza (da comunicarsi annualmente a cura dell'ufficio),             
con almeno 6 ore giornaliere (se aperto tutti i giorni) e di almeno 3           
ore come di apertura domenicale. L'orario puo' essere continuato o              
spezzato;                                                                       
personale                                                                       
- quantita' personale: in ogni ufficio deve essere assicurata la                
presenza di almeno un addetto all'accoglienza e informazione per                
tutta la durata dell'orario di apertura;                                        
- skills operatori di sportello: il personale addetto agli uffici               
conosce almeno la lingua inglese ed e' in grado di operare con gli              
strumenti informatici e telematici.                                             
per l'Ufficio di informazione e accoglienza turistica                           
struttura uffici                                                                
- segnaletica ufficio: gli uffici sono contraddistinti da una                   
segnaletica contenente un marchio adottato per offrire un'immagine              
unitaria del servizio in Emilia-Romagna. I cartelli rendono l'ufficio           
individuabile a tutti i potenziali clienti da ogni punto d'accesso              
alla citta';                                                                    
- localizzazione ufficio: sono situati in luoghi centrali, facilmente           
raggiungibili da ogni punto di accesso alla localita', ovvero                   
nell'ambito di infrastrutture (porti, aeroporti, autostrade, stazioni           
ferroviarie);                                                                   
- logo: l'ufficio e' contrassegnato internamente ed esternamente                
dall'apposito marchio distintivo.                                               
All'esterno il marchio deve essere posizionato in modo da garantire             
la localizzazione dell'ufficio dalle principali direttive di arrivo;            
- accessibilita' all'ufficio: gli uffici sono direttamente                      
accessibili al pubblico a tutte le categorie di utenti, anche a                 
quelli caratterizzati da bisogni speciali (difficolta' motorie o                
altro);                                                                         
- superficie dei locali: la superficie totale degli uffici, compreso            
i vani accessori e quella destinata al pubblico non puo' essere                 
inferiore a trentacinque metri quadrati;                                        
- normative di sicurezza: i locali e gli impianti sono in regola con            
le normative in materia di sicurezza ed in perfetto stato di                    
manutenzione;                                                                   
dotazione uffici                                                                
- hardware: gli uffici sono dotati di almeno due personal computer e            
di una stampante a colori;                                                      
- software: gli uffici sono dotati di office automation e di un                 
software per fornire le informazioni turistiche ai clienti;                     
- arredi e attrezzature di ufficio: nella distribuzione degli spazi             
destinati alle funzioni di contatto tra l'utenza e il personale                 
addetto all'informazione e nel relativo arredamento, si deve tenere             
conto dell'esigenza di garantire le migliori condizioni di                      
accoglienza, ricercando soluzioni che non creino una marcata                    
separazione tra turisti e addetti. Gli arredi sono caratterizzati da            
una adeguata omogeneita' e coerenza di stile e sono mantenuti in                
ottimo stato di conservazione. E' comunque presente una zona                    
riservata al ricevimento dell'utenza ed una zona per l'attesa. Gli              
uffici sono inoltre dotati di telefono con segreteria telefonica (che           
fornisce, nei momenti di chiusura degli uffici, l'indicazione degli             
orari rispettati dall'ufficio o il numero di altro ufficio al quale             
rivolgersi), fax e scaffalature per l'attivita' di back office e di             
una fotocopiatrice. Se e' presente un televisore o uno strumento                
visivo per la diffusione delle immagini del territorio, e' collocato            
nella zona riservata all'utente;                                                
- Internet: gli uffici sono dotati di accesso a Internet e                      
collegamento di posta elettronica a linea veloce (non meno di un Mbit           
al secondo);                                                                    
- documentazione: presso gli uffici e' disponibile un kit                       
d'informazione turistica composto da:                                           
1) piantine delle localita' comprese nel comune o nei comuni                    
limitrofi, con l'indicazione delle principali attrattive e servizi;             
2) carta stradale della regione;                                                
3) annuario delle strutture turistico - ricettive a valenza                     
provinciale.                                                                    
Nell'area di attesa sono collocate cartine relative alla localita'              
nelle quali risultino in evidenza gli Uffici di informazione                    
turistica e sono esposti calendari aggiornati degli eventi in                   
programma ed i numeri di telefono maggiormente utili (numeri di                 
soccorso, consolati, ecc.).                                                     
Sono inoltre disponibili per la consultazione uno o piu' quotidiani             
contenenti le edizioni locali:                                                  
attivita'                                                                       
- raccolta, trattamento e diffusione d'informazioni turistiche:                 
l'ufficio collabora con la redazione locale di riferimento. L'ufficio           
distribuisce gratuitamente informazioni e materiali all'utente in               
loco o con risposta via mail, telefonica, postale o via fax, sulle              
risorse locali o su quelle inserite nel Sistema Informativo regionale           
per il turista;                                                                 
- servizi al turista: ai fini l'inoltro all'Autorita' competente gli            
uffici raccolgono le schede reclami per disservizi inoltrandole                 
all'ente competente ed offrono assistenza al turista nella                      
compilazione.                                                                   
Il personale addetto mette a disposizione del turista strumenti per             
la ricerca di disponibilita' ricettiva ed effettua, su richiesta                
dell'utente, iscrizioni, prenotazioni, verifiche di disponibilita'              
per la partecipazione a eventi, spettacoli, visite guidate.                     
L'ufficio puo' vendere materiali turistici e gadget, puo' esporre e             
vendere prodotti tipici e prenotare guide turistiche; effettua                  
inoltre la prenotazione del pernottamento in forma di last minute per           
le strutture ricettive del territorio comunale di competenza con le             
modalita' previste dall'art. 21 della L.R. 7/03 ed al successivo                
punto 5.                                                                        
Se l'ufficio e' gestito da un'agenzia di viaggio puo' inoltre                   
effettuare la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento             
presso le strutture ricettive, limitatamente al turismo in entrata in           
Emilia-Romagna come previsto dall'art. 21 della L.R. 7/03 e secondo             
quanto definito dal presente regolamento.                                       
L'attivita' di prenotazione deve essere opportunamente segnalata                
all'esterno dell'edificio;                                                      
- altre attivita': l'ufficio partecipa alla promozione e/o                      
realizzazione degli eventi organizzati sul proprio territorio.                  
Per ogni richiesta effettuata dall'utente, l'ufficio compila la                 
scheda contatti elaborata sulla base di quanto previsto nell'Allegato           
f) "Elenco delle informazioni obbligatorie da rilevare nelle schede             
contatti" e finalizzata anche all'elaborazione di statistiche annuali           
e raccoglie informazioni sugli utenti in indirizzari o archivi, nel             
rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati            
sensibili (Legge n. 325 del 3 novembre 2000 "Disposizioni inerenti              
all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei               
dati personali previste dall'articolo 15 della Legge 31 dicembre                
1996, n. 675" e successive modifiche).                                          
L'ufficio puo' adottare strumenti di indagine facoltativi sulla                 
soddisfazione dell'utente di tipo continuativo o una tantum;                    
 apertura                                                                       
- apertura ufficio - periodo e orari: l'ufficio e' aperto per tutto             
l'anno per un totale di almeno 8 mesi o 240 giorni. Differenti fasce            
di orario possono essere adottate per particolari periodi dell'anno             
in relazione alle esigenze dell'utenza turistica. Gli orari devono              
essere esposti in modo ben visibile dall'esterno e sempre riportati             
nel materiale informativo dopo l'indirizzo, il n. di telefono e di              
fax e l'e-mail dell'ufficio.                                                    
Gli orari di apertura possono essere articolati nei periodi di                  
massima affluenza (da comunicarsi annualmente a cura dell'ufficio),             
con almeno 6 ore giornaliere tutti i giorni, e almeno 3 ore come                
apertura domenicale. L'orario puo' essere continuato o spezzato;                
personale                                                                       
- quantita' personale: in ogni ufficio deve essere assicurata la                
presenza contemporanea di due addetti all'accoglienza e informazione            
nei periodi di massima affluenza e comunque per non meno di cinque              
mesi all'anno;                                                                  
- skills operatori di sportello: il personale addetto agli uffici               
possiede il diploma di scuola media superiore, conosce almeno due               
lingue straniere tra cui la lingua inglese, ed e' in grado di operare           
con gli strumenti informatici e telematici;                                     
- formazione degli addetti all'informazione turistica: il personale             
addetto agli uffici e' sottoposto annualmente a un minimo di 18 ore             
per persona, a corsi di formazione per l'aggiornamento delle                    
conoscenze sulle risorse e sui servizi turistici.                               
Valutazione dell'offerta                                                        
Per effettuare l'affidamento del Servizio di Accoglienza e                      
Informazione turistica, il Comune di affidatario valuta l'offerta               
sulla base dei seguenti criteri:                                                
A) caratteristiche funzionali del prodotto software atto ad                     
assicurare il sistema di controllo dell'imparzialita' del servizio              
erogato;                                                                        
B) esperienze precedenti nell'erogazione di servizi analoghi;                   
C)  capacita' di aggregazione di fornitori del servizio turistico               
(livello di apertura a tutti gli interlocutori);                                
D) caratteristiche generali del servizio offerto con particolare                
riguardo ai parametri di qualita' ed economicita'.                              
Ai criteri sopra elencati saranno assegnati i seguenti punteggi:                
A) 40                                                                           
B) 20                                                                           
C) 20                                                                           
D) 20.                                                                          
Caratteristiche del sistema di prenotazione presso gli IAT                      
Le modalita' di prenotazione ed i rapporti con i gestori delle                  
strutture ricettive interessate ad usufruire del servizio sono                  
regolati da un'apposita convenzione che prevede un sistema                      
verificabile di rotazione nell'utilizzo della ricettivita'                      
disponibile in tutte le strutture ricettive del territorio che hanno            
comunicato la loro disponibilita'.                                              
Il sistema di prenotazione deve essere in grado di gestire molteplici           
funzioni quali:                                                                 
- anagrafica degli alberghi aderenti completa di tutte le                       
caratteristiche necessarie alla loro descrizione e alla selezione               
secondo i piu' diversi parametri di ricerca;                                    
- immissione della disponibilita' comunicata dagli alberghi;                    
- aggiornamento e variazione della disponibilita' caricata;                     
- ricerca della disponibilita' alberghiera sulla base dei parametri             
richiesti dal turista;                                                          
- ricerca e variazione delle prenotazioni emesse;                               
- comunicazione dell'avvenuta prenotazione o variazione di                      
prenotazione con l'invio automatico del fax;                                    
- gestione delle statistiche di controllo delle attivita' suddivisa             
per albergo, classifica, parametri di ricerca, operatore, periodo,              
data di immissione delle prenotazioni, data di arrivo del cliente ed            
altre;                                                                          
- emissione del voucher di prenotazione sul quale sono riportati                
durata del soggiorno, tipologia della camera prenotata, prestazione             
richiesta, prezzo, modalita' di pagamento e note informative utili al           
cliente o della prenotazione a termine "last minute".                           
Adempimenti amministrativi obbligatori                                          
La/il (soggetto gestore) invia alla Provincia competente per                    
territorio ed al (Comune), entro il 31 gennaio di ogni anno:                    
- la relazione annuale sull'attivita' svolta, contenente i dati di              
sintesi previsti dall'Allegato f) della delibera di Giunta n. . .               
./05;                                                                           
- un prospetto riassuntivo sulla situazione dei reclami presentati              
presso lo stesso ufficio nel periodo 1/1-31/12 dell'anno precedente             
contenente il numero dei reclami per tipologia;                                 
- una nota sulle situazioni critiche emerse.                                    
Oneri e responsabilita' per danni                                               
La/il (soggetto gestore) risponde nei confronti degli utenti e dei              
terzi, degli obblighi e degli impegni derivanti dall'attivita' di               
informazione e accoglienza prestata ai turisti, svolta dagli uffici -           
Ufficio di informazione turistica/Ufficio di informazione e                     
accoglienza turistica - sopra indicati, nonche' dei fatti illeciti              
dei dipendenti.                                                                 
Il soggetto gestore risponde, altresi', della regolarita' e                     
tempestivita' del servizio di rilevazione statistica dei non                    
residenti nell'ambito comunale, servizio che dovra' essere svolto in            
conformita' alle norme statali e regionali.                                     
Accertamenti e controlli sull'attivita'                                         
Il (Comune) si riserva la piu' ampia facolta' di controllo e di                 
ispezione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, sull'attivita'            
svolta dal (soggetto gestore) nell'"Ufficio di informazione                     
turistica/Ufficio di informazione e accoglienza turistica" che e' e             
resta, a tutti gli effetti, strumento dello stesso (Comune), cui fa             
capo ogni responsabilita' in merito al suo funzionamento. A tal fine            
potra' prendere visione dei registri e documenti utili, nonche'                 
ispezionare, tramite un proprio funzionario, l'ufficio. Onde                    
facilitare il controllo il (soggetto gestore) dovra' fornire al                 
(Comune) tutte le informazioni atte a verificare il corretto                    
svolgimento del servizio affidatogli.                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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