REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 2773

Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DLgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la                   
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,                             
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in                 
applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno             
1986;                                                                           
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 di attuazione della Direttiva                  
91/156/CEE sui rifiuti, della Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti                  
pericolosi e della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti            
di imballaggio;                                                                 
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela             
delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva                     
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte                    
agricola", come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258;                     
- il DM 19 aprile 1999 "Approvazione del Codice di buona pratica                
agricola" finalizzato alla maggiore protezione delle acque                      
dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto delle attivita'                
agricola attraverso una piu' attenta gestione del bilancio                      
dell'azoto, in accordo con la Direttiva 91/676/CEE in materia;                  
- il DM 6 novembre 2003, n. 367 "Regolamento concernente la                     
fissazione di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le               
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DLgs 11 maggio            
1999, n. 152";                                                                  
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni           
regionali in materia di agricoltura - Abrogazione della L.R. 27                 
agosto 1983, n. 34", con la quale sono state delegate alle Province,            
fra l'altro, le competenze per il rilascio dell'autorizzazione                  
all'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del DLgs 27 gennaio             
1992, n. 99;                                                                    
- la L.R. 25/00 "Incentivazione dell'uso della fertilizzazione                  
organica ai fini della tutela della qualita' dei suoli agricoli",               
finalizzata a promuovere l'adozione di buone pratiche di gestione e             
l'impiego di materiali organici nell'attivita' agricola al fine di              
tutelare la qualita' dei suoli  e di prevenire l'insorgere di                   
fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale;                    
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 736            
del 16 aprile 1996 avente come oggetto l'adozione di criteri tecnici            
e procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei           
fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del DLgs n. 99 del                
1992;                                                                           
- la deliberazione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 570           
dell'11 febbraio 1997 "Approvazione del Piano territoriale regionale            
per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto           
zootecnico" e contenente le Norme tecniche di attuazione delle                  
disposizioni in materia di utilizzazione agricola degli effluenti di            
allevamento nonche' la delimitazione delle zone vulnerabili ai sensi            
della Direttiva 91/676/CEE in materia di protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonte agricola;                      
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1053           
del 9 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione           
del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto              
2002, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque              
dall'inquinamento";                                                             
- la L.R. n. 7 del 2004 "Disposizioni in materia ambientale,                    
modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare l'art.           
52 che prevede, ai sensi dell'art. 6 del DLgs 99/92, l'emanazione di            
un regolamento regionale per l'utilizzazione dei fanghi in                      
agricoltura;                                                                    
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 633 del 22 dicembre               
2004 "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";                      
considerato che nelle more dell'adozione del regolamento regionale              
diverse Province hanno individuato ulteriori limiti e condizioni,               
peraltro tra loro diversi, sulla base dei quali rilasciare                      
l'autorizzazione allo spandimento dei fanghi di depurazione in                  
agricoltura;                                                                    
preso atto che l'adozione di differenti regole e parametri sul                  
territorio regionale seppur rispondenti all'intento di offrire                  
maggiori tutele per la popolazione, per l'alimentazione e per i                 
prodotti agricoli, determini un'incertezza nei confronti dei soggetti           
chiamati ad applicare e a far rispettare le regole;                             
richiamati l'articolo 4 della L.R. 15/97 e l'art. 14 della L.R. 21              
aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" che                  
prevedono che la Regione svolga le funzioni di indirizzo e                      
coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali;                        
ritenuto pertanto, nelle more dell'adozione del regolamento regionale           
che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di agricoltura, di emanare            
primi indirizzi alle Province al fine di recuperare un'omogeneita' di           
comportamento sul territorio regionale ed univocita' delle regole da            
applicare in maniera da garantire da parte delle Province un                    
esercizio coordinato delle funzioni loro conferite;                             
considerato:                                                                    
- che le strategie di gestione dei fanghi di depurazione devono                 
ispirarsi, in coerenza con le norme comunitarie,  ai due fondamentali           
principi dello "sviluppo sostenibile" e di "precauzione";                       
- che l'applicazione del principio di sostenibilita' risponde alla              
necessita' di coniugare l'esigenza di applicare i fanghi al terreno a           
beneficio dell'agricoltura con quella di   evitare effetti nocivi sul           
suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;                            
- che il DLgs 152/99, all'art. 48, comma 1, dispone che i fanghi                
devono essere riutilizzati ogni qualvolta cio' risulti appropriato e            
che dall'insieme delle norme vigenti si desume il "favor" del                   
legislatore verso il riutilizzo dei fanghi in agricoltura;                      
- che l'applicazione del principio di precauzione richiede la                   
minimizzazione del potenziale rischio legato alle operazioni di                 
recupero dei fanghi attraverso una preliminare valutazione                      
scientifica della loro pericolosita';                                           
- che l'impiego come fertilizzanti di fanghi prodotti dai processi di           
depurazione delle acque reflue e' previsto dai codici di buona                  
pratica agricola ogni qual volta cio' sia reso possibile dalle loro             
caratteristiche valutate in ragione del contenuto in elementi della             
fertilita', in particolare dell'azoto, in sostanza organica e                   
presenza di sostanze inquinanti entro limiti prestabiliti;                      
- che gli approfondimenti tecnico scientifici di questi ultimi anni a           
livello europeo e nazionale sulle questioni dell'utilizzo dei fanghi            
in agricoltura ne mostrano da un lato l'importanza anche ambientale,            
quale alternativa ad altre forme di smaltimento (discarica,                     
incenerimento, ecc.), dall'altro la conseguente necessita' di                   
definire una puntuale individuazione delle cautele da adottare per              
prevenire i possibili rischi determinati dalla presenza di sostanze             
inquinanti nei fanghi;                                                          
- che la documentazione tecnico-scientifica di settore elaborata a              
livello di Commissione Europea nell'ambito del percorso di revisione            
della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione del suolo                  
dall'utilizzo dei fanghi in agricoltura (Working Document on sludge -           
III Draft del 27 aprile 2000), indica la necessita' di prevedere                
valori limite per i fanghi non piu' limitati ai soli metalli pesanti            
ma anche per altri composti organici tra cui i bifenili                         
policlorurati, le diossine ed i benzofurani, i composti alogenati,              
gli ftlati;                                                                     
- che la predetta documentazione, in accordo con la normativa                   
comunitaria in materia di rifiuti pericolosi, non fornisce                      
indicazioni circa i parametri ecotossicologici da prendere in                   
considerazione in sede di determinazione del grado di pericolosita'             
dei fanghi, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello            
comunitario che internazionale;                                                 
- che l'Istituto Superiore di Sanita', con lettera  del 7 ottobre               
2004, prot. n. 0045882/AMPP/IA,12, ha comunicato che, ad oggi, sia a            
livello internazionale che nazionale non e' stata definita alcuna               
concentrazione limite da assegnare al parametro generico "Oli                   
minerali" al fine della classificazione dei rifiuti, pertanto si                
dovra' fare ricorso a quanto e' riportato nella direttiva del                   
Ministero dell'Ambiente e Tutela territorio del 9 aprile 2002. A tal            
proposito ad oggi tra le voci relative a sostanze ufficialmente                 
classificate come pericolose dalla Unione Europea compaiono 550                 
derivati del petrolio e del carbone, alcuni dei quali ascrivibili               
alla famiglia degli oli minerali, con la loro relativa                          
classificazione di pericolo unicamente per quanto riguarda l'aspetto            
della cancerogenicita'. In generale, tuttavia, si puo' affermare che            
dal punto di vista tossicologico le caratteristiche di tossicita' e             
in particolare la potenziale cancerogenicita' non sono attribuibili             
ai componenti principali, bensi' alla presenza di alcune sostanze               
assunte come "marker" di cancerogenicita'. Per poter classificare un            
rifiuto con presenza di oli minerali, di cui non si conosce                     
puntualmente l'origine, con la caratteristica di cancerogeno, si                
consiglia quindi di effettuare la ricerca dei markers: idrocarburi              
aromatici a 4-6 nuclei condensati, Benzene, 1-3 Butadiene e                     
Benzo(a)pirene;                                                                 
premesso inoltre che il DLgs 99/92:                                             
- all'art. 3, comma 1, prevede che i fanghi di depurazione possono              
trovare utilizzo in agricoltura qualora siano stati sottoposti a                
trattamento per contenere o eliminare i possibili effetti igienico              
sanitari, producano un effetto concimante e/o ammendante e correttivo           
del terreno e non contengano sostanze tossiche e nocive e/o                     
persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il               
terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente           
in generale;                                                                    
- all'art. 6, comma 2, prevede che le Regioni stabiliscano ulteriori            
limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi               
fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di                  
colture praticate, alla composizione dei fanghi ed alle modalita' di            
trattamento;                                                                    
ritenuto di precisare che - secondo l'art. 57 del DLgs 22/97 - "ogni            
riferimento ai rifiuti tossici e nocivi" (espressione rilevante                 
nell'ambito della classificazione dei rifiuti che veniva effettuata             
sulla base del DPR 915/82) "si deve intendere riferito ai rifiuti               
pericolosi" (la nuova classificazione dei rifiuti quale risulta dal             
DLgs 22/97, sulla base delle norme comunitarie). La giurisprudenza              
della Cassazione ha inoltre espressamente affermato che la disciplina           
sui fanghi (DLgs 99/92) "opera un rinvio 'formale' alla disciplina              
dei rifiuti e non un rinvio 'materiale' alla disciplina del DPR                 
915/82" (cfr. Cass., Sez. III, 3 luglio 2003). Ne consegue che il               
divieto di utilizzare in agricoltura fanghi "tossico-nocivi" (vecchia           
classificazione del DPR 915/82) deve oggi intendersi come divieto di            
utilizzare fanghi "pericolosi" (nuova classificazione sulla base del            
DLgs 22/97 e delle norme comunitarie);                                          
dato atto che la pericolosita' del rifiuto, secondo la provenienza              
ovvero la concentrazione delle sostanze contenute, e' determinata in            
relazione alla destinazione finale del rifiuto e non al suo                     
riutilizzo in agricoltura ovvero agli effetti sulla produzione                  
agricola e la catena alimentare umana; a tutt'oggi sia a livello                
comunitario che nazionale non e' stata messa a punto  una metodologia           
o criterio per poter classificare un rifiuto pericoloso  o meno in              
funzione del rischio ecotossico (caratteristica di pericolo H14);               
ritenuto pertanto di dover individuare con riferimento al fango                 
parametri omogenei, di pericolosita', ecotossicita' e                           
bioaccumulabilita', da applicare sul territorio regionale;                      
considerato:                                                                    
- che in mancanza di criteri tecnici-scientifici certi e                        
inoppugnabili che individuino conseguentemente ed in concreto i                 
contorni della nozione di fango pericoloso per l'utilizzazione in               
agricoltura, occorre fare riferimento alla piu' qualificata (per il             
contenuto) ed autorevole (per la fonte) letteratura nazionale e                 
soprattutto europea, e, particolarmente, alla documentazione                    
riferibile alla Commissione Europea in precedenza richiamata;                   
- che ai fini dei requisiti di idoneita' agricola dei fanghi di                 
depurazione il documento di riferimento e' rappresentato dal citato             
DM 19 aprile 1999 di approvazione del codice di buona pratica                   
agricola che, nel definire le condizioni generali di utilizzo,                  
richiama la necessita' di adottare cautele in ragione della possibile           
presenza delle sostanze inquinanti e della corretta gestione degli              
elementi della fertilita', in particolare dell'azoto, che risulta               
pienamente disponibile dal primo anno di applicazione;                          
ritenuto:                                                                       
- che in mancanza di criteri e norme tecniche, nazionali ed europee,            
per stabilire quando un fango di depurazione e' da ritenersi                    
"pericoloso", questa Regione ha provveduto a porre il problema                  
all'ordine del giorno della riunione interregionale del 23 settembre            
2004 per la costituzione di un Tavolo tecnico Regioni - Ministeri               
competenti, per fornire un'interpretazione condivisa delle                      
problematiche sopra descritte, anche per esigenza di uniformita' su             
scala nazionale;                                                                
- che a tal fine, tenuto conto che la complessita' degli aspetti                
tecnico-normativi legati all'uso dei fanghi coinvolge profili                   
ambientali, sanitari e agricoli, il giorno 11 novembre 2004 sotto il            
coordinamento delle rispettive Regioni capofila (Regione Piemonte -             
Regione Veneto - Regione Puglia) si e' svolto a Roma un incontro per            
predisporre un documento unitario di lavoro;                                    
- che in attesa che i lavori avviati su scala nazionale ed europea              
forniscano gli indirizzi necessari, sia opportuno e necessario                  
fornire i primi indirizzi alle Province per definire criteri                    
gestionali e standard piu' restrittivi in anticipazione rispetto alle           
decisioni nazionali ed europee, nel pieno rispetto del principio di             
precauzione e di sicurezza delle produzioni agricole, fermo restando            
che gli indirizzi formulati saranno rivisti in funzione                         
dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche;                                  
- che dette limitazioni e condizioni di utilizzo in agricoltura dei             
fanghi di depurazione siano necessarie anche in ordine alla                     
salvaguardia e tutela delle acque sotterranee e superficiali nonche'            
alla protezione dei suoli ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art.             
12, comma 6 del DLgs 99/92;                                                     
- che in attuazione della citata L.R. 25/00 di incentivazione                   
dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della              
qualita' dei suoli agricoli, sia necessario promuovere l'adozione di            
buone pratiche di gestione e l'impiego di materiali organici                    
nell'attivita' agricola al fine di tutelare la qualita' dei suoli e             
di prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di                 
inquinamento ambientale;                                                        
- che sia necessario, in relazione alle diverse aree geografiche                
della regione e con riferimento alle caratteristiche chimico -                  
fisiche e idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, individuare                
criteri omogenei per la determinazione di dette limitazioni e                   
condizioni al fine di garantire agli utilizzatori parita' di                    
trattamento a parita' di condizioni;                                            
- che in attuazioni dei predetti principi e' da prevedere un rigoroso           
sistema di gestione e controllo  della filiera di utilizzo dei fanghi           
dalla produzione all'applicazione al suolo, anche mediante l'adozione           
di parametri analitici di maggiore tutela, al fine  di garantire                
l'utilizzo di fanghi di qualita';                                               
ritenuto inoltre che per il conseguimento delle finalita' e degli               
obiettivi in precedenza  richiamati, ad integrazione di quanto gia'             
previsto dal DLgs 99/92, e' necessario prevedere l'introduzione delle           
seguenti condizioni e limitazioni di utilizzo dei fanghi di                     
depurazione, con le motivazioni specifiche  di seguito indicate:                
a) la valutazione preventiva di pericolosita' dei fanghi di                     
depurazione da destinare all'utilizzazione agricola. Tale                       
prescrizione, in capo al produttore dei fanghi prevede l'esecuzione             
di protocolli analitici predefiniti con la determinazione, oltre che            
dei metalli pesanti, anche di alcuni composti organici persistenti              
pericolosi che ragionevolmente possono essere utilizzati allo scopo,            
sulla base delle risultanze della letteratura scientifica europea ed            
internazionale (ad esempio i bifenili policlorurati - PCB, gli                  
idrocarburi policiclici aromatici - IPA, i composti organici                    
alogenati - AOX). Con tale prescrizione, oltre a dare concreta                  
attuazione al principio comunitario di precauzione in ragione di                
ragionevoli rischi che la stessa Commissione Europea attraverso la              
documentazione scientifica di settore ha individuato nelle operazioni           
di recupero, si verifica in concreto la condizione di non                       
pericolosita' dei fanghi prevista dall'articolo 3, comma 1 del DLgs             
99/92. Detta condizione e' legata alla oggettiva possibilita' che le            
sostanze pericolose derivanti dalle diverse attivita' umane e dai               
settori produttivi siano scaricate nelle reti fognarie e si                     
accumulano, pertanto, nei fanghi di depurazione prodotti dagli                  
impianti trattamento delle acque reflue urbane;                                 
b) il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura              
nelle stagioni autunno - inverno, di norma nel periodo 1 novembre               
fine febbraio. In ragione delle proprieta' fertilizzanti dei fanghi             
legate al loro contenuto in elementi nutritivi, in particolare                  
dell'azoto in buona parte in forma disponibile per le colture, detta            
limitazione si giustifica con la necessita' di limitare le perdite di           
azoto dal suolo all'ambiente (acque superficiali e sotterranee). A              
tal fine e' opportuno distribuire il fango in  tempi  prossimi alla             
presenza di una coltura in grado di assorbirlo e su terreni  con  un            
contenuto di acqua non eccedente la loro capacita' di ritenzione.               
Tale criterio peraltro e' ribadito dal Codice di buona pratica                  
agricola di cui al DM 19 aprile 1999, piu' volte richiamato. La                 
Commissione Europea (CE), (nota del 2002 - Brussels, ENV.B1 D(2202),            
ritiene che occorra stabilire un periodo di divieto  all'apporto di             
fertilizzanti azotati. In una  comunicazione del 2004 al Ministero              
dell'Ambiente e della Tutela territorio, la CE stessa indica il                 
periodo novembre - febbraio quale periodo di norma da considerare per           
l'Italia Settentrionale. Il periodo di divieto proposto discende                
altresi' dagli esiti dei bilanci idroclimatici effettuati                       
periodicamente dalle strutture tecniche regionali (ARPA - Servizio              
Meteorologico) che evidenziano come la concentrazione delle                     
precipitazioni nel periodo autunno - primaverile, che coincide con il           
minore consumo idrico delle colture, determina in questa stagione               
surplus idrici compresi tra 50 e 300 mm. L'acqua in eccesso puo'                
infiltrarsi nel terreno o scorrere in superficie e raggiungere il               
reticolo di scolo. Pertanto, a scala regionale si e' ritenuto                   
coerente individuare il periodo novembre - febbraio  quale divieto              
generale per l'intero territorio, consentendo,  tuttavia, in                    
considerazione delle variabili  climatiche e colturali di talune                
aree, di derogare da tale disposizione;                                         
c) l'obbligo per il soggetto utilizzatore di non effettuare                     
applicazioni continue di fanghi sugli stessi terreni per piu' di tre            
anni e la conseguente messa a riposo degli stessi per ulteriori due             
anni. Tale prescrizione, da considerarsi come ulteriore applicazione            
del principio comunitario di precauzione in ragione di ragionevoli              
rischi di possibile bioaccumulo nel suolo e nelle colture di sostanze           
pericolose, soprattutto di metalli pesanti, risponde in prima istanza           
all'esigenza di prevenire detta possibilita', attraverso il semplice            
metodo della rotazione dei terreni;                                             
d) il divieto di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione              
prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali, salvo quelli           
derivanti dai settori produttivi individuati da uno specifico                   
allegato. Tale limitazione e' da mettere in relazione alla concreta             
possibilita' che i fanghi di depurazione derivanti dal trattamento di           
acque reflue industriali, in quanto connesse a processi  produttivi             
dai quali molto spesso hanno origine scarichi parziali                          
particolarmente inquinanti per le innumerevoli sostanze pericolose              
che entrano nei predetti processi produttivi, possano risultare                 
particolarmente pericolosi se utilizzati in agricoltura, anche in               
relazione alla oggettiva difficolta' di una loro completa ed                    
esaustiva caratterizzazione qualitativa. In questo ambito peraltro si           
sta muovendo la stessa CE laddove nella richiamata documentazione               
tecnico-scientifica di supporto alla revisione della direttiva                  
86/278/CEE, indica la necessita' di limitare l'utilizzo in                      
agricoltura ai soli fanghi di depurazione prodotti da acque reflue              
derivanti da processi produttivi che in ragione della loro natura e             
delle migliori tecniche utilizzate siano da considerarsi                        
intrinsecamente sicuri. Analogo criterio e' stabilito, peraltro,                
dallo stesso DLgs 99/92 laddove, all'art. 2, comma 1, limita la                 
possibilita' di utilizzo in agricoltura dei soli fanghi derivanti               
dalla depurazione delle acque reflue da insediamenti produttivi                 
assimilabili qualitativamente a quelli degli insediamenti civili. A             
fronte di questi possibili rischi, in coerenza con il principio di              
precauzione piu' volte richiamato, si e' ritenuto necessario indicare           
in apposito allegato alla direttiva i settori produttivi che sulla              
base delle attuali conoscenze  tecnico - scientifiche sono da                   
considerarsi ragionevolmente sicuri sotto il profilo della potenziale           
idoneita' dei fanghi di depurazione prodotti. In accordo al carattere           
di provvisorieta' di detto criterio, in quanto legato all'evoluzione            
dei dati scientifici e quindi alla necessita' di una periodica                  
revisione, e' stato previsto di rivedere entro un anno                          
dall'emanazione della direttiva detto allegato. Tale revisione dovra'           
necessariamente tener conto sia della tipologia e delle                         
caratteristiche dei settori produttivi presenti in ambito regionale,            
sia della effettiva applicazione delle migliori tecniche disponibili            
ai singoli processi produttivi e della loro efficacia sotto il                  
profilo della riduzione / eliminazione delle sostanze pericolose                
emesse nell'ambiente, anche attraverso i fanghi di depurazione                  
prodotti;                                                                       
e) il divieto di utilizzare in agricoltura fanghi prodotti dalle                
vasche settiche o dalle vasche tipo Imhoff a servizio di case sparse            
o insediamenti isolati. Tale limitazione e' giustificata dal fatto              
che tali fanghi per loro natura, cosi' come estratti dalle predette             
vasche, non presentano le caratteristiche di sicurezza igienica                 
previste dalle vigenti norme, ma richiedono un ulteriore trattamento.           
Per tale motivo e' previsto il loro invio agli impianti di                      
trattamento delle acque reflue urbane che consentono di effettuare              
queste ulteriori operazioni. In tal senso peraltro si esprime anche             
la CE nella documentazione tecnico-scientifica predisposta per la               
revisione della citata direttiva 86/278/CEE;                                    
f) il divieto di utilizzare in agricoltura fanghi prodotti da                   
impianti di depurazione di acque di scarico autorizzati anche al                
trattamento di rifiuti ai sensi del DLgs 22/97, fatto salvo quanto              
previsto per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.             
Tale limitazione e' da mettere in relazione alla concreta                       
possibilita' che i fanghi di depurazione derivanti da questi impianti           
possano costituire fonte di pericolo qualora utilizzati in                      
agricoltura, in ragione della molteplicita' dei rifiuti trattati,               
anche pericolosi, che inevitabilmente determinano l'accumulo di molte           
sostanze pericolose nei fanghi di depurazione, dei quali non e'                 
oggettivamente possibile averne una completa ed esaustiva                       
caratterizzazione qualitativa. La mancata previsione di analogo                 
divieto per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che           
smaltiscono anche rifiuti liquidi e' giustificato dall'insieme delle            
condizioni e delle prescrizioni tecnico - impiantistiche e gestionali           
previste dalle norme vigenti per queste tipologie di impianti                   
(decreto 6 novembre 2003, n. 367 in materia di sostanze pericolose e            
direttiva regionale 1053/03), che consentono di ridurre i possibili             
rischi connessi all'utilizzo dei fanghi di depurazione prodotti;                
g) l'obbligo per il soggetto utilizzatore di disporre di sistemi di             
stoccaggio dei fanghi di depurazione di adeguata capacita', in                  
ragione della quantita' di fanghi gestiti annualmente. In questo                
ambito e' stato previsto il divieto d'uso di sistemi costituiti da              
"lagoni" in terra battuta. Tale prescrizione, peraltro prevista                 
espressamente all'art. 12, comma 3 del DLgs 99/92 risponde sia                  
all'esigenza di ottimizzare al meglio la fase di gestione operativa e           
di controllo dei fanghi lungo l'intera filiera dalla produzione                 
all'applicazione ai terreni, sia alla corretta gestione dei fanghi              
stessi nel periodo di divieto di utilizzo. Tenuto conto che detti               
impianti di stoccaggio dei fanghi sono soggetti alle disposizioni in            
materia di rifiuti (DLgs 22/97), la direttiva al riguardo si limita a           
fornire alcune indicazioni circa la capacita' di stoccaggio e le                
cautele da adottare. In questo ambito rientra il divieto di usare               
sistemi di stoccaggio in terra battuta, i cosiddetti "lagoni". Detti            
sistemi, infatti, destinati in origine allo stoccaggio dei liquami              
zootecnici, non possono per loro natura soddisfare i requisiti di               
funzionalita' e sicurezza richiesti per queste tipo di strutture                
(facilita' di accesso per i mezzi di carico e scarico, installazione            
di sistemi di protezione dei fanghi dalle acque meteoriche, ecc.);              
h) il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in terreni                  
situati a distanze inferiori a 100 metri dal perimetro dei centri               
abitati. Tale limitazione e' motivata dalla necessita' di limitare e            
contenere il possibile disagio per la popolazione delle aree                    
limitrofe ai terreni utilizzati per lo spandimento dei fanghi. Dette            
operazioni, infatti, quantunque i fanghi utilizzati ai sensi del DLgs           
99/92 debbano essere stabilizzati per ridurne il loro potere                    
fermentiscibile, per loro natura nel periodo che intercorre fra la              
fase di deposito sui terreni e quella di spandimento e successivo               
interramento possono causare  emanazione di odori e sviluppo di                 
insetti. Detti fenomeni sono altresi' favoriti dalle alte temperature           
che caratterizzano di norma i maggiori periodi di spandimento: tarda            
primavera ed estate. Per il contenimento di tali fenomeni la                    
direttiva fissa in 24 ore il tempo entro il quale deve essere                   
effettuato l'interramento del fango, dopo la fase di deposito sui               
terreni che non puo' protrarsi per piu' di 48 ore;                              
dato atto:                                                                      
- che in data 12 giugno 2003 la Direzione generale Ambiente e la                
Direzione generale Agricoltura hanno intrapreso  una iniziativa                 
congiunta per aggiornare i criteri di attuazione del DLgs n. 99 del             
1992, attraverso uno specifico Gruppo di lavoro;                                
- che di tale Gruppo di lavoro hanno fatto parte le Province e le               
Sezioni provinciali di ARPA che attraverso i propri collaboratori               
hanno fornito un contributo fattivo all'elaborazione dei presenti               
indirizzi;                                                                      
ritenuto pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni                    
precedentemente esposte, di adottare specifici indirizzi al fine di:            
A) fornire indicazioni circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in            
agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione           
del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi               
sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel                   
contempo la corretta utilizzazione;                                             
B) dettare disposizioni, ai sensi dell'art. 6 del DLgs 27 gennaio               
1992, n. 99, in merito ai seguenti aspetti: - modalita' del sistema             
autorizzativo; - condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in           
relazione alla loro composizione, alle modalita' di trattamento, alle           
 caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili  ed agli strumenti            
da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei              
medesimi sulla base delle colture praticate nonche' le ulteriori                
limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto               
dagli articoli 3 e 4 del decreto; - modalita' e procedure per                   
garantire un corretto flusso informativo verso il Ministero                     
dell'Ambiente e della Tutela del territorio;                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Ambiente Difesa del suolo e della costa e dal                
Direttore generale Agricoltura ai sensi dell'art. 46, secondo comma             
della L.R. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si             
intendono integralmente richiamate, i "Primi indirizzi alle Province            
per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione            
in agricoltura" secondo il documento in allegato, il quale e' parte             
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il                     
conseguimento delle seguenti finalita':                                         
A) fornire indirizzi circa l'utilizzo dei fanghi di depurazione in              
agricoltura al fine di prevenire possibili fenomeni di contaminazione           
del suolo e/o inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi               
sull'uomo, sugli animali e sulla vegetazione, favorendone nel                   
contempo la corretta utilizzazione;                                             
B) dettare disposizioni, ai sensi dell'art. 6 del DLgs 27 gennaio               
1992, n. 99, in merito ai seguenti aspetti: - modalita' del sistema             
autorizzativo; - condizioni di utilizzo dei diversi tipi di fanghi in           
relazione alla loro composizione, alle modalita' di trattamento, alle           
 caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili  ed agli strumenti            
da adottare per garantire la corretta utilizzazione agronomica dei              
medesimi sulla base delle colture praticate nonche' le ulteriori                
limitazioni e divieti di utilizzo, fermo restando quanto previsto               
dagli articoli 3 e 4 del decreto; - modalita' e procedure per                   
garantire un corretto flusso informativo verso il Ministero                     
dell'Ambiente e della Tutela del territorio;                                    
2) di stabilire che le Province, entro 60 giorni dall'entrata in                
vigore del presente atto, provvedano ad informare i titolari delle              
autorizzazioni in essere all'utilizzo dei fanghi di depurazione circa           
gli obblighi ed i tempi di adeguamento alle nuove disposizioni                  
nonche' delle procedure e delle modalita' per la revisione delle                
predette autorizzazioni;                                                        
3) di stabilire altresi' in un anno dall'entrata in vigore del                  
presente provvedimento il termine entro il quale la Regione e' tenuta           
a rivedere l'elenco dei settori produttivi con produzione di fanghi             
di depurazione potenzialmente idonei all'utilizzo in agricoltura,               
riportati all'Allegato 2 degli indirizzi di cui al punto 1;                     
4) di fissare in quindici giorni dalla data di pubblicazione del                
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna,           
l'entrata in vigore del presente provvedimento;                                 
5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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