REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA 15 luglio 2005, n. 14

Nuovo regolamento attuativo per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del Servizio Radiotelevisivo pubblico

IL COMITATO REGIONALE                                                           
Vista la L.R. 30 gennaio 2001, n 1 recante "Istituzione,                        
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le                    
comunicazioni (CORECOM)" modificato dalla L.R. 31 ottobre 2002, n.              
27;                                                                             
vista la Legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in                  
materia di diffusione radiofonica e televisiva";                                
vista la Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema           
radiotelevisivo pubblico e privato";                                            
visto il Regolamento per l'accesso al Servizio Radiotelevisivo                  
pubblico emanato in data 30 gennaio 2001 dalla Commissione                      
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi                
radiotelevisivi;                                                                
vista la deliberazione CORECOM n. 7/II/2005 del 16 maggio 2005 con la           
quale e' stato approvato il "Regolamento per l'accesso radiofonico e            
televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del                 
servizio radiotelevisivo pubblico";                                             
valutata l'esigenza di apportare alcune rettifiche ed integrazioni di           
carattere tecnico;                                                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il "Regolamento per l'accesso radiofonico e                     
televisivo regionale della concessionaria del Servizio pubblico                 
(RAI)" cosi' rettificato ed integrato, allegato alla presente                   
delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente                     
provvedimento.                                                                  
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente              
della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa e              
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza           
dei servizi radiotelevisivi.                                                    
Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni            
regionali della concessionaria del Servizio Radiotelevisivo pubblico            
(RAI) approvato nella seduta del 15 luglio 2005                                 
Art. 1                                                                          
 Oggetto                                                                        
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 della           
Legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'articolo 7, comma 1 della Legge 6            
agosto 1990, n. 223 e della L.R. del 30 gennaio 2001, n. 1, l'accesso           
alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del            
Servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito denominata, per                   
brevita', Concessionaria).                                                      
Art. 2                                                                          
Richieste di accesso                                                            
1. I soggetti, indicati nell'articolo 6, comma 1, della Legge 14                
aprile 1975, n. 103, che intendono accedere alle trasmissioni                   
regionali diffuse in Emilia-Romagna dalla sede regionale della                  
Concessionaria, debbono presentare richiesta al Comitato regionale              
per le Comunicazioni (CORECOM).                                                 
2. La richiesta, compilata in modo distinto per l'accesso alla radio            
e per l'accesso alla televisione e redatta in conformita' alla                  
modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere:                   
a) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o            
Associazione;                                                                   
b) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma           
1 della Legge 103/75 e la sottoscrizione, autocertificata dalla                 
fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante;                
c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e            
penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione,                
nonche' l'accettazione da parte della medesima con sottoscrizione               
autocertificata della fotocopia di un documento valido. Detto                   
responsabile puo' coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);            
d) la documentazione utile ad illustrare l'attivita' svolta, nonche'            
altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza            
organizzativa dell'Ente, Istituto o Associazione;                               
e) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 6, comma 3 della           
Legge 103/75, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza                 
dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di                
accesso proposto;                                                               
f) il contenuto, in sintesi, del programma dell'accesso proposto, la            
sua durata e le modalita' di realizzazione;                                     
g) l'impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare,            
pena l'esclusione, durante la trasmissione del programma ogni forma             
di pubblicita' commerciale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 103/75.            
3. Per ogni piano trimestrale puo' essere presentata una sola                   
domanda.                                                                        
Art. 3                                                                          
Esame delle richieste d'accesso                                                 
1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo di                       
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro e non oltre il primo             
giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre           
cui si riferisce la domanda.                                                    
2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al CORECOM sono            
inserite con numerazione progressiva in un apposito registro pubblico           
dell'accesso, previo riscontro della regolarita' delle richieste                
stesse. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per            
il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.                           
3. Il Presidente del CORECOM o la Commissione competente, di concerto           
con l'Ufficio, procede all'istruttoria delle singole richieste                  
pervenute riferendo al CORECOM con relazione motivata. Il CORECOM, ai           
sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 103/75, procede all'esame                
delle richieste di accesso che sono distribuite ai componenti del               
CORECOM sette giorni prima della riunione, unitamente alla                      
convocazione.                                                                   
4. Per ogni richiesta d'accesso viene messa ai voti il testo della              
decisione che deve essere motivata.                                             
5. La decisione del CORECOM sulla richiesta di accesso e' comunicata            
all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.              
Art. 4                                                                          
Piano trimestrale delle trasmissioni                                            
1. Il CORECOM delibera i piani trimestrali delle trasmissioni                   
radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e                 
secondo i criteri di cui al successivo comma 4 il tempo effettivo               
messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.                 
2. Il piano trimestrale dell'accesso e' pubblicato sul sito Internet            
del CORECOM dell'Emilia-Romagna:                                                
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it                           
/fr_cons_orggar_er.htm.                                                         
3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma della durata non              
superiore a cinque minuti riferito ad una sola richiesta. E'                    
consentito lo scambio consensuale di turno tra due o piu' soggetti              
ammessi.                                                                        
4. Per garantire la piu' ampia pluralita' di accesso, il CORECOM                
compila una graduatoria tra le domande ritenute ammissibili, da parte           
dei soggetti di cui all'art. 6 della Legge 103/75, secondo i seguenti           
criteri:                                                                        
a) precedenza ai soggetti che non hanno ancora usufruito delle                  
trasmissioni dell'accesso o che abbiano partecipato in epoca remota;            
b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel                   
programma e attualita' dell'argomento;                                          
c) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con            
mezzi propri;                                                                   
d) ordine cronologico di presentazione delle domande.                           
5. In caso di parita' di posizione nella graduatoria si procede al              
sorteggio.                                                                      
6. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per                    
esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano                
trimestrale successivo.                                                         
7. Nel caso che le domande non siano approvate all'unanimita' la                
delibera riporta, per ciascuna domanda di accesso, i relativi voti.             
8. Le domande di accesso respinte e la loro relativa motivazione sono           
allegate al piano trimestrale.                                                  
9. La deliberazione del CORECOM, che approva i piani trimestrali, e'            
trasmessa, per l'esecuzione, alla Concessionaria, sede regionale                
dell'Emilia-Romagna e, per conoscenza, alla Sottocommissione                    
permanente per l'accesso, presso la Commissione parlamentare.                   
Art.5                                                                           
Ricorsi                                                                         
1. Avverso le deliberazioni del CORECOM sulle domande di accesso                
radiofonico e televisivo e' ammesso ricorso in opposizione al CORECOM           
stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.                  
2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del CORECOM, indicando i             
motivi specifici su cui si fonda.                                               
3. L'esame del ricorso, previa istruttoria curata dal Presidente del            
CORECOM o dalla Commissione competente, di concerto con l'Ufficio,              
deve svolgersi entro 20 giorni dalla sua ricezione.                             
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano trimestrale.                  
5. La decisione del CORECOM sul ricorso e' comunicata al soggetto               
interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di                       
ricevimento.                                                                    
Art. 6                                                                          
Registrazione dei programmi                                                     
1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso puo' essere               
realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla           
Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze           
minime di base, della Concessionaria.                                           
2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la            
registrazione alla Concessionaria entro e non oltre sette giorni                
prima della data della trasmissione, anche per consentire al CORECOM            
la vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna del              
programma entro il termine indicato, la Concessionaria puo' disporre            
la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione             
al CORECOM.                                                                     
3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica           
gratuita della Concessionaria quest'ultima concorda le modalita'                
operative con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo                    
trimestre. La Concessionaria puo' affidare la conduzione della                  
trasmissione a figure professionali del Servizio Radiotelevisivo                
pubblico (giornalista o conduttore). E' comunque garantita la                   
facolta' dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i                   
contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo in ogni caso           
qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria del Servizio                      
Radiotelevisivo pubblico sul contenuto dei programmi stessi e sulle             
correlative responsabilita'.                                                    
4. Se le trasmissioni riguardano le stesse tematiche e si svolgono              
sotto forma di intervista, il CORECOM si riserva la facolta', sentiti           
i soggetti interessati, di proporne l'accorpamento e lo svolgimento,            
sempre attraverso intervista, in un'unica trasmissione, nella quale a           
ciascun soggetto sia assicurato il tempo che avrebbe avuto a                    
disposizione in caso di trasmissione singola.                                   
Art. 7                                                                          
Esecuzione del Piano trimestrale                                                
1. Il CORECOM vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti            
ammessi all'accesso nonche' delle disposizioni previste dall'articolo           
6, comma 6 della Legge 103/75 anche ai fini dell'applicazione delle             
sanzioni previste dal successivo articolo 8.                                    
2. Il CORECOM pone in essere tutte le azioni atte a garantire                   
l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.                                   
3. Per assicurare un efficace esercizio della facolta' di accesso il            
CORECOM, in caso di parziale esecuzione del Piano trimestrale                   
derivante da cause di forza maggiore, puo' disporre, in                         
collaborazione con la Concessionaria, l'attuazione del Piano                    
attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi,                  
organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti             
ammessi.                                                                        
4. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo nei Piani            
trimestrali possono presentare al CORECOM esposti o osservazioni                
sull'attuazione del piano o sulle eventuali difficolta' insorte                 
nell'esercizio dell'accesso.                                                    
5. Il CORECOM provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche                  
fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.                           
Art. 8                                                                          
 Sanzioni                                                                       
Il CORECOM se ravvisa nel programma una violazione degli impegni                
sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente o dal                       
responsabile puo' sospendere la messa in onda del programma e negare,           
con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un                 
periodo di uno o piu' piani trimestrali, e proporre alla Commissione            
parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti                       
dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo             
equivalente.                                                                    
Art. 9                                                                          
Entrata in vigore                                                               
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla            
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                        
Emilia-Romagna.                                                                 
2. Il CORECOM ne assicura una adeguata diffusione attraverso gli                
strumenti informativi che ritiene piu' idonei.                                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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