PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Nuova stesura art. 43 dello statuto della Provincia di Forli'-Cesena a seguito di modifiche del comma 7, approvate con delibera del Consiglio provinciale n. 77/32856 del 5/5/2005

Si comunicano le modifiche al comma 7 dell'art. 43 dello statuto,               
approvate dal Consiglio provinciale nella seduta del 5 maggio c.a.              
con delibera prot. n. 32856/77:                                                 
Art. 43                                                                         
Attribuzioni e responsabilita'                                                  
1. Compete ai Dirigenti l'esercizio di funzioni, con le conseguenti             
responsabilita', di direzione, di esecuzione di specifici programmi,            
di studio, di ricerca, nonche' l'espletamento di incarichi speciali,            
loro attribuite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.                   
2. I Dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unita'             
organizzativa cui sono preposti. Il regolamento definisce gli ambiti            
di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle                
diverse unita' organizzative. Con il medesimo regolamento si                    
provvede, altresi', a determinare i criteri di conferimento e la                
durata degli incarichi dirigenziali.                                            
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui i Dirigenti responsabili             
di unita' organizzativa di massima dimensione, possono delegare le              
proprie attribuzioni, fermo restando per tutti i Dirigenti la                   
generale facolta' di delegare la firma degli atti di propria                    
competenza ai funzionari appartenenti all'unita' organizzativa                  
diretta. La delega e' comunque conferita con atto scritto comunicato            
al Presidente e al Direttore generale.                                          
4. I Dirigenti presiedono le commissioni di gara afferenti materie              
assegnate alla struttura organizzativa cui sono preposti, per                   
l'aggiudicazione di appalti di opere o servizi o per l'alienazione di           
beni e stipulano i conseguenti contratti.                                       
5. I Dirigenti presiedono le commissioni di concorso per la copertura           
di posti vacanti nella dotazione organica della struttura                       
organizzativa assegnata.                                                        
6. I Dirigenti attribuiscono e definiscono gli incarichi di                     
collaborazione esterna secondo le modalita' stabilite dalle norme               
vigenti e dall'art. 38 del presente statuto.                                    
7. Compete ai Dirigenti la determinazione in materia di liti e                  
contenzioso (costituzione in giudizio, conciliazione, rinunce e                 
transazioni), salvo quanto disposto dall'art. 25 punte e). La                   
determinazione va sottoposta, in relazione al principio di                      
rappresentanza legale e al potere di indirizzo                                  
politico-amministrativo, a deliberazione di conferma della Giunta               
che, in caso negativo, deve essere adeguatamente motivata.                      
8. Stipulano gli accordi perfezionati ai sensi dell'art. 11 della               
Legge 241/90.                                                                   
9. Emanano ordinanze e irrogano sanzioni amministrative, salvo quelle           
previste dall'art. 31, comma 1 lettera h).                                      
IL SEGRETARIO GENERALE                                                          
Giusto Balzani                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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