COMUNICATO
Nuova stesura art. 43 dello statuto della Provincia di Forli'-Cesena a seguito di modifiche del comma 7, approvate con delibera del Consiglio provinciale n. 77/32856 del 5/5/2005
Si comunicano le modifiche al comma 7 dell'art. 43 dello statuto,
approvate dal Consiglio provinciale nella seduta del 5 maggio c.a.
con delibera prot. n. 32856/77:
Art. 43
Attribuzioni e responsabilita'
1. Compete ai Dirigenti l'esercizio di funzioni, con le conseguenti
responsabilita', di direzione, di esecuzione di specifici programmi,
di studio, di ricerca, nonche' l'espletamento di incarichi speciali,
loro attribuite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. I Dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unita'
organizzativa cui sono preposti. Il regolamento definisce gli ambiti
di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle
diverse unita' organizzative. Con il medesimo regolamento si
provvede, altresi', a determinare i criteri di conferimento e la
durata degli incarichi dirigenziali.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui i Dirigenti responsabili
di unita' organizzativa di massima dimensione, possono delegare le
proprie attribuzioni, fermo restando per tutti i Dirigenti la
generale facolta' di delegare la firma degli atti di propria
competenza ai funzionari appartenenti all'unita' organizzativa
diretta. La delega e' comunque conferita con atto scritto comunicato
al Presidente e al Direttore generale.
4. I Dirigenti presiedono le commissioni di gara afferenti materie
assegnate alla struttura organizzativa cui sono preposti, per
l'aggiudicazione di appalti di opere o servizi o per l'alienazione di
beni e stipulano i conseguenti contratti.
5. I Dirigenti presiedono le commissioni di concorso per la copertura
di posti vacanti nella dotazione organica della struttura
organizzativa assegnata.
6. I Dirigenti attribuiscono e definiscono gli incarichi di
collaborazione esterna secondo le modalita' stabilite dalle norme
vigenti e dall'art. 38 del presente statuto.
7. Compete ai Dirigenti la determinazione in materia di liti e
contenzioso (costituzione in giudizio, conciliazione, rinunce e
transazioni), salvo quanto disposto dall'art. 25 punte e). La
determinazione va sottoposta, in relazione al principio di
rappresentanza legale e al potere di indirizzo
politico-amministrativo, a deliberazione di conferma della Giunta
che, in caso negativo, deve essere adeguatamente motivata.
8. Stipulano gli accordi perfezionati ai sensi dell'art. 11 della
Legge 241/90.
9. Emanano ordinanze e irrogano sanzioni amministrative, salvo quelle
previste dall'art. 31, comma 1 lettera h).
IL SEGRETARIO GENERALE
Giusto Balzani