REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 176

Approvazione "Indirizzi per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della qualita' dell'aria"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- l'art. 4) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 assegna alla Regione la              
formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e             
risanamento del proprio territorio nel rispetto dei valori limite di            
qualita' dell'aria;                                                             
- la Regione, con gli artt.121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3            
si e' riservata in particolare le competenze in merito alla:                    
a) determinazione di criteri ed indirizzi per l'individuazione delle            
zone nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento              
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;                           
b) definizione di linee di indirizzo per la gestione delle situazioni           
di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di           
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti norme            
statali;                                                                        
- la Regione, con i medesimi articoli della citata L.R. 3/99, ha                
trasferito alle Province le competenze in merito alla:                          
a) individuazione, sulla base dei criteri e valori limite definiti              
dalla Regione, delle zone di territorio regionale per le quali e'               
necessario predisporre piani finalizzati al risanamento atmosferico,            
ove necessari e piani per la gestione di episodi acuti di                       
inquinamento atmosferico;                                                       
b) l'adozione di piani esecutivi contenenti le azioni e gli                     
interventi necessari a garantire il rispetto dei valori di qualita'             
dell'aria indicati da Stato e Regione;                                          
- la Regione con la DGR 804/01 ha emanato le linee di indirizzo per             
l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di                   
inquinamento atmosferico;                                                       
- il DLgs 351/99 recante "Attuazione della direttiva comunitaria                
96/62/CE" ha definito la natura dei piani e programmi di tutela e               
risanamento della qualita' dell'aria, in attesa del completamento del           
quadro normativo di riferimento;                                                
considerato che:                                                                
- per quanto attiene la qualita' dell'aria sono intervenute                     
sostanziali modifiche in seguito all'entrata in vigore di:                      
a) DM 2 aprile 2002, n. 60 che stabilisce per gli inquinanti biossido           
di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato,            
piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del           
DLgs 351/99;                                                                    
b) DM 261/02 "Direttive tecniche per la valutazione della qualita'              
dell'aria ambiente - Elaborazione del Piano e dei programmi di cui              
agli artt. 8 e 9 del DLgs 351/99" che ha dettato principi generali              
per l'elaborazione dei Piani e dei programmi in questione, fornendo             
inoltre una descrizione degli elementi conoscitivi necessari, della             
struttura tipo ed un indice dei contenuti per i piani;                          
considerato inoltre che:                                                        
- a questo quadro normativo si e' aggiunta la L.R. 20/00 "Disciplina            
generale sulla tutela e l'uso del territorio", che dispone nuovi                
principi cardine per le attivita' di governo del territorio, cioe'              
per ogni piano, programma o provvedimento destinato a produrre                  
effetti regolativi sul territorio, in termini di usi e trasformazioni           
ammesse, vincoli e limiti di tutela e valorizzazione;                           
- l'art. 2, comma 3 della citata legge stabilisce che "per strumenti            
di pianificazione territoriale e urbanistica si intende l'insieme               
degli atti di pianificazione, disciplinati dalla legge regionale, che           
siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i              
processi di trasformazione";                                                    
- si e' fatto ricorso al contributo;                                            
valutata l'esigenza di fornire alle Province le necessarie                      
indicazioni circa la natura dei procedimenti di pianificazione in               
materia di inquinamento atmosferico nonche' le procedure di                     
approvazione in caso di Piani di risanamento atmosferico a valenza              
territoriale o meno;                                                            
ritenuto a tal fine indispensabile, per la formulazione di tali                 
indicazioni avvalersi del contributo della Direzione generale                   
Programmazione e Sistemi di mobilita' - Servizio Affari giuridici del           
territorio;                                                                     
visti i:                                                                        
- DPR 24 maggio 1988, n. 203;                                                   
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;                                                   
- Legge 15 maggio 1997, n. 127;                                                 
- DLgs 31 marzo1998, n. 112;                                                    
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                    
- DLgs 4 agosto 1999, n. 351;                                                   
- L.R. 24 marzo 2000, n. 20;                                                    
- DM 2 aprile 2002, n. 60;                                                      
- DM 1 ottobre 2002, n. 261;                                                    
- deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 804, "Linee           
di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in             
materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99)" e             
successive modifiche;                                                           
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447             
del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni                       
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
dato atto dei pareri favorevoli espressi:                                       
- dal Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa           
dott.ssa Leopolda Boschetti                                                     
- dal Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi             
di mobilita', dott. De Marchi Giovanni in merito alla regolarita'               
amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 37,              
quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta                
regionale 447/03;                                                               
sentito il parere favorevole della Conferenza Regione Autonomie                 
Locali in data 24 gennaio 2005;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, gli "Indirizzi            
per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della qualita'             
dell'aria" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del               
presente atto;                                                                  
b) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
Indirizzi per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della            
qualita' dell'aria                                                              
1. Premessa                                                                     
Data la complessita' della normativa vigente in materia di tutela               
dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, si ritiene utile                   
delineare brevemente il quadro normativo di riferimento per le                  
attivita' di pianificazione infraregionale.                                     
Come noto, fin dal DPR 203/88 la funzione pianificatoria in materia             
di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e' attribuita             
alle Regioni, mentre il successivo DLgs 351/99 definisce la natura e            
funzioni dei piani e programmi in tema di prevenzione                           
dell'inquinamento atmosferico e miglioramento della qualita'                    
dell'aria ambiente agli articoli 7, 8 e 9, ponendoli in stretta                 
relazione alla zonizzazione da effettuarsi sul territorio.                      
Con la L.R. 3/99, la Regione Emilia-Romagna ha riservato a se' la               
determinazione di criteri ed indirizzi per l'individuazione delle               
zone in cui e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento                   
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla                  
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico, nonche' la                
definizione di linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di           
emergenza derivanti da particolari condizioni di inquinamento                   
atmosferico.E' invece conferito alle Province il compito di                     
individuare sul proprio territorio le zone per cui si rende                     
necessario elaborare un Piano di risanamento atmosferico, idoneo                
anche alla prevenzione del superamento di limiti e del verificarsi di           
episodi acuti.                                                                  
L'art. 122 della L.R. 3/99 prevede inoltre che i contenuti del piano            
debbano comprendere azioni ed interventi per assicurare il                      
mantenimento dei valori entro i limiti stabiliti, e definisce un                
procedimento per l'approvazione del Piano.                                      
Nell'esercizio dei compiti appena ricordati, la Giunta regionale ha             
approvato con deliberazione 804/01 (e successivamente aggiornato nel            
rispetto dell'evoluzione della normativa nazionale con deliberazione            
43/04) le proprie "Linee di indirizzo per l'espletamento delle                  
funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico";             
tale documento contiene anche una proposta di zonizzazione, e                   
disciplina un sistema di monitoraggio annuale del territorio                    
regionale.                                                                      
Con DM 261/02 "Direttive tecniche per la valutazione della qualita'             
dell'aria ambiente - Elaborazione del Piano e dei programmi di cui              
agli artt. 8 e 9 del DLgs 351/99", il Ministero dell'Ambiente ha                
dettato principi generali per l'elaborazione dei Piani e dei                    
programmi in questione, fornendo inoltre una descrizione degli                  
elementi conoscitivi necessari, della struttura tipo ed un indice dei           
contenuti per i piani. Infatti, l'Allegato 1, punto 4 al DM definisce           
alcuni criteri guida per l'effettuazione della zonizzazione,                    
l'Allegato 3 reca un "Indice del documento di piano" e l'Allegato 4             
contiene indicazioni tecniche sulla redazione del piano stesso.                 
A questo quadro normativo si e' aggiunta la L.R. 20/00 "Disciplina              
generale sulla tutela e l'uso del territorio", che dispone nuovi                
principi cardine per le attivita' di governo del territorio, cioe'              
per ogni piano, programma o provvedimento destinato a produrre                  
effetti regolativi sul territorio, in termini di usi e trasformazioni           
ammesse, vincoli e limiti di tutela e valorizzazione.                           
L'art. 2, comma 3 della legge stabilisce infatti che "per strumenti             
di pianificazione territoriale e urbanistica si intende l'insieme               
degli atti di pianificazione, disciplinati dalla legge regionale, che           
siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i              
processi di trasformazione".                                                    
La legge quindi richiede la messa a sistema dei vari strumenti di               
pianificazione esistenti e futuri, i quali devono dialogare tra loro            
nel rispetto del generale obiettivo di sostenibilita' ambientale e              
territoriale, tramite la ricerca di un equilibrio dinamico tra lo               
sviluppo e la salvaguardia del territorio, e la considerazione ed il            
coordinamento di tutti gli interessi coinvolti.                                 
L'art. 3 sancisce che la pianificazione si sviluppa attraverso un               
processo diretto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo            
stato del territorio e le previsioni di piano, nonche' ad effettuare            
verifiche periodiche dell'adeguatezza delle scelte effettuate.                  
Inoltre, gli articoli 4 e 5 pongono alla base del processo di                   
pianificazione lo svolgimento di un'attivita' conoscitiva e                     
valutativa idonea, ed adeguatamente documentata ed illustrata in                
elaborati tecnici, che costituiranno parte integrante del Piano.                
L'altro aspetto essenziale del processo di pianificazione, stabilito            
dall'art. 8 della legge, e' la previsione, fin dall'inizio                      
dell'attivita' di pianificazione, di una fase di concertazione con              
gli altri enti coinvolti, ma anche con le associazioni                          
rappresentative delle forze economiche e sociali del territorio nella           
loro accezione piu' ampia, al fine di perseguire la maggior                     
condivisione possibile delle scelte di piano. A tale scopo la legge             
prevede la realizzazione di una fase necessaria (Conferenza di                  
pianificazione) in cui tali soggetti sono chiamati ad esprimersi a              
vario titolo sui documenti costituenti la proposta di Piano, e ad               
apportare contributi conoscitivi e valutativi, dei quali l'ente                 
procedente deve tenere conto.                                                   
Successivamente all'emanazione della L.R. 20/00, il Consiglio                   
regionale e' intervenuto deliberando con il n. 173/01 un "Atto di               
indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e                   
valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione", che                 
disciplina nel dettaglio le varie fasi del procedimento di                      
approvazione dei piani ed i contenuti dei documenti di piano,                   
contribuendo a chiarire la ratio della L.R. 20/00.                              
Sulla base di queste considerazioni, e dovendosi avviare e concludere           
nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa di settore i                
processi di pianificazione provinciale in materia di inquinamento               
atmosferico, si ritiene necessario, nell'esercizio delle funzioni di            
indirizzo e coordinamento di cui alla L.R. 3/99, art. 122, fornire le           
seguenti indicazioni sul procedimento di approvazione dei Piani                 
provinciali di risanamento atmosferico, anche allo scopo di chiarire            
i rapporti tra le varie disposizioni legislative, generali e                    
settoriali, applicabili alla fattispecie.                                       
2. Indicazioni generali circa la natura dei procedimenti di                     
pianificazione in materia di inquinamento atmosferico                           
In estrema sintesi, ai Piani di risanamento si deve generalmente                
riconoscere una natura giuridica di piani settoriali a valenza                  
territoriale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/00, in quanto le               
scelte e le azioni di piano, anche per la loro natura trasversale               
rispetto alle tematiche ambientali, sociali, economiche, sono                   
destinate a modificare o comunque ad incidere sulla configurazione              
del sistema naturale, ambientale, insediativo, delle infrastrutture             
per la mobilita', ed in generale sull'assetto del sistema di                    
pianificazione.                                                                 
Possono peraltro verificarsi casi in cui le scelte contenute in un              
piano, o piu' ragionevolmente in una variante, non presentino valenza           
territoriale, ma consistano in misure gestionali, che non comportano            
vincoli, limiti o condizioni all'uso e trasformazione del territorio,           
localizzazioni di opere o scelte strategiche vincolanti nel campo               
dell'assetto territoriale, ambientale ed infrastrutturale, e quindi             
che non incidano o non integrino ne' modifichino le scelte del PTCP.            
Pertanto, e' opportuno sottolineare che nel caso di Piani o varianti            
a Piani di risanamento atmosferico senza valenza territoriale nel               
senso sopra indicato, si ritiene praticabile la procedura di                    
approvazione prevista dalla L.R. 3/99 all'art. 122, mentre ai piani             
ed alle varianti con valenza territoriale deve ritenersi                        
integralmente applicabile la disciplina prevista dalla L.R. 20/00,              
sia per quanto riguarda i principi fondamentali contenuti nel Titolo            
I, sia, per quanto riguarda la procedura di approvazione provinciale,           
di cui all'art. 27 della stessa legge regionale.                                
Si consideri poi che anche il DM 261/02 appare fondato sulla medesima           
ratio della L.R. 20/00, ed in particolare si evidenzia anche in detto           
decreto la necessita' di predisporre un quadro conoscitivo adeguato e           
condiviso, di garantire la partecipazione del pubblico, e di                    
effettuare una valutazione delle scelte di piano che tenga conto                
degli impatti presumibili sull'assetto territoriale futuro, nonche'             
delle possibili alternative e mitigazioni, in un'ottica di                      
sostenibilita' e nel rispetto della direttiva 2001/42/CE.                       
Pertanto, si ritiene necessaria la predisposizione, per entrambi i              
percorsi procedurali sopra citati, quantomeno di un Quadro                      
conoscitivo e di una Valutazione della sostenibilita' ambientale e              
territoriale, quali presupposti logici e giuridici necessari per un             
corretto processo di pianificazione.                                            
3. Procedura di approvazione in caso di Piani di risanamento                    
atmosferico a valenza territoriale, L.R. 20/00                                  
3.1. Proposta di Piano: predisposizione del Documento preliminare e             
degli atti collegati                                                            
Il soggetto competente all'elaborazione e proposta di Piano e'                  
individuato dall'art. 122, comma 3, lett. a) della L.R. 3/99: esso e'           
la Provincia, o il Comune, oppure le Province territorialmente                  
interessate, d'intesa, a seconda della zona cui il Piano si                     
riferisce.                                                                      
E' necessaria la predisposizione di un Documento preliminare, una               
Valutazione di Sostenibilita' Ambientale e Territoriale (VALSAT) e di           
un Quadro conoscitivo, secondo le previsioni degli artt. 4 e 5,                 
nonche' 14, comma 2 e 27, comma 2 della L.R. 20/00, nonche' dell'Atto           
di indirizzo e del DM 261/02 per i contenuti.                                   
La Giunta dell'ente procedente assume con propria deliberazione i               
documenti sopra indicati, e da' mandato al Sindaco o Presidente per             
l'apertura della Conferenza di pianificazione.                                  
3.2. Conferenza di pianificazione                                               
E' una fase necessaria con natura istruttoria, prevista dagli artt.             
14 e 27 della L.R. 20/00.                                                       
L'obiettivo e' quello di garantire la concertazione istituzionale con           
gli enti che svolgono funzioni nel campo del governo del territorio e           
con le associazioni economiche e sociali, per cercare la condivisione           
delle scelte di piano e consentire il completamento del quadro                  
conoscitivo per mezzo dei vari contributi e valutazioni (art. 14,               
commi 1 e 4).                                                                   
La convocazione e' un atto del Presidente della Provincia o del                 
Sindaco. Quanto ai soggetti convocati a partecipare a vario titolo, o           
a contribuire in questa fase, nonche' per lo svolgimento nel                    
dettaglio dei lavori della conferenza, si faccia riferimento all'Atto           
di indirizzo e coordinamento tecnico citato in premessa, in                     
particolare al punto 4.                                                         
In considerazione della complessita' e della rilevanza sociale della            
tematica oggetto dei Piani di risanamento atmosferico,                          
l'Amministrazione procedente dovra' valutare l'opportunita' di                  
attuare anche un'istruttoria pubblica, con l'obiettivo di garantire             
la massima partecipazione alla fase da parte della cittadinanza,                
nonche' di diffondere nel modo piu' capillare e corretto possibile              
l'informazione sui contenuti del piano, in coerenza con le previsioni           
vigenti in tema di accesso all'informazione ambientale e di                     
partecipazione del pubblico.                                                    
Quanto al meccanismo di rappresentanza in seno alla Conferenza, si              
rimanda alle previsioni dell'art. 14, comma 6 e dell'Atto di                    
indirizzo, punto 4.2.2.                                                         
La Conferenza di pianificazione si chiude con la redazione del                  
verbale conclusivo, recante la rappresentazione dell'insieme dei vari           
contributi conoscitivi e valutazioni espresse sulle scelte                      
prospettate. In considerazione del grado di condivisione raggiunto,             
la Giunta provinciale pu attivare la stipula di un Accordo di                   
pianificazione ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 20/00. In tal               
caso, occorre assumere un atto del Consiglio che autorizzi il                   
Presidente alla stipula dell'Accordo di pianificazione; ad analoga              
autorizzazione provvedera' la Giunta regionale, per quanto di                   
competenza.                                                                     
3.3. Accordo di pianificazione                                                  
L'Accordo di pianificazione, per cui si fa rimando all'art. 14, comma           
7, nonche' all'art. 27, comma 3 e seguenti, attiene agli elementi               
essenziali del Piano, cioe' ai dati conoscitivi e valutativi dei                
sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo                
sviluppo sostenibile e alle indicazioni sulle scelte strategiche di             
assetto territoriale.                                                           
L'Accordo e' concluso tra Regione e Provincia, e riproduce i                    
contenuti del Documento preliminare, della VALSAT e del Documento               
conoscitivo, nonche' le proposte presentate durante la Conferenza di            
pianificazione, condivisi da tutti i partecipanti.                              
In tal caso, l'accordo definisce un insieme condiviso degli elementi            
che costituiscono parametro delle scelte pianificatorie (art. 14,               
comma 7 e 27, comma 3 segg., L.R. 20/00). Sulla natura dell'Accordo,            
si veda il punto 4.3. dell'Atto di indirizzo.                                   
L'Accordo di pianificazione produce il dimezzamento dei termini per             
la presentazione di riserve e per il rilascio dell'intesa da parte              
della Regione, e da' al Consiglio la possibilita' di autoapprovare il           
piano, prescindendo dall'intesa regionale, qualora ricorrano le due             
condizioni di cui all'art. 27, comma 11 della legge: che le eventuali           
riserve regionali sul Piano adottato vengano accolte integralmente e            
che non siano state introdotte modifiche sostanziali in accoglimento            
delle osservazioni presentate.                                                  
3.4. Adozione                                                                   
L'atto di adozione del Piano e' una deliberazione del Consiglio                 
provinciale o comunale, che assume i documenti del piano (Documento             
preliminare, Quadro conoscitivo e VALSAT), rielaborato con le                   
modifiche ed integrazioni eventualmente apportate sulla base degli              
esiti della Conferenza e dell'Accordo.                                          
Copia del piano adottato e' trasmessa alla Regione, agli Enti                   
partecipanti alla Conferenza di pianificazione, e viene depositata              
per 60 giorni ai sensi del comma 5, art. 27, L.R. 20/00, al fine di             
permettere ai soggetti titolati ex comma 6, art. 27 la formulazione             
di osservazioni e proposte.                                                     
3.5. Osservazioni e riserve                                                     
Le riserve regionali sul Piano adottato si esprimono entro 120 giorni           
(60 in caso di stipula di Accordo di pianificazione), con atto di               
Giunta. Esse attengono solo alla conformita' del piano rispetto alla            
pianificazione sovraordinata oppure, in caso di stipula di Accordo di           
pianificazione, anche alla conformita' del Piano rispetto ai termini            
dell'Accordo.                                                                   
L'Ente procedente e' tenuto ad adeguarsi alle riserve (a. 27, comma             
8), oppure pu scegliere di esprimersi su di esse, motivando                     
adeguatamente eventuali discostamenti.                                          
Le osservazioni al Piano sono presentate da soggetti titolati ai                
sensi del comma 5, art. 27, L.R. 20/00, e cioe': a) enti e organismi            
pubblici; b) associazioni economiche e sociali e associazioni                   
costituite per la tutela di interessi diffusi e c) singoli cittadini,           
nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono                   
destinate a produrre effetti diretti. Tuttavia, anche in                        
considerazione della natura ambientale di questi procedimenti, la               
qualificazione di soggetti "nei confronti dei quali le previsioni               
sono destinate a produrre effetti diretti" deve essere interpretata             
estensivamente.                                                                 
Il Consiglio provinciale, dopo adeguata istruttoria, deve esprimersi            
sulle osservazioni in fase di approvazione del Piano, sia nel caso di           
accoglimento che di rigetto.                                                    
3.6. Approvazione                                                               
La Provincia (o il Comune), sulla base degli esiti delle fasi                   
precedenti, elabora la proposta di Piano.                                       
La proposta:                                                                    
- o viene assunta dalla sola Giunta, previa consultazione del                   
Consiglio sulle osservazioni e riserve pervenute,                               
- oppure viene assunta direttamente dal Consiglio, che si esprime su            
riserve ed osservazioni.                                                        
La proposta di Piano e' quindi inviata alla Regione per l'espressione           
dell'intesa di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 27, che deve avvenire              
con deliberazione della Giunta regionale entro il termine perentorio            
di 90 giorni dalla richiesta (ma in caso di Accordo di                          
pianificazione, e ricorrendone i presupposti, si pu prescindere                 
dall'intesa). Trascorso il termine, il Piano "si considera valutato             
positivamente" (art. 27, comma 7).                                              
L'intesa regionale riguarda la conformita' del Piano rispetto agli              
strumenti sovraordinati, e pu essere subordinata all'inserimento nel            
Piano di modifiche indispensabili a soddisfare le riserve, ma non pu            
sollevare ex novo argomenti non precedentemente contenuti nelle                 
riserve.                                                                        
Con propria deliberazione, il Consiglio apporta le eventuali                    
modifiche richieste dall'intesa regionale ai sensi del comma 10                 
dell'art. 27, e quindi provvede all'approvazione del Piano, che viene           
depositato per la consultazione e trasmesso alle Amministrazioni che            
hanno partecipato alla Conferenza di pianificazione. Le forme minime            
di pubblicita' date all'approvazione sono l'avviso di avvenuta                  
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, e su di almeno            
un quotidiano a diffusione regionale, ai sensi dell'art. 27, comma              
12.                                                                             
Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso nel            
Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dal comma 13                  
dell'art. 27.                                                                   
4. Procedura di approvazione in caso di Piani di risanamento                    
atmosferico senza valenza territoriale                                          
4.1. Adozione                                                                   
L'art. 122 della L.R. 3/99 detta una disciplina essenziale del                  
procedimento di approvazione di Piani di risanamento atmosferico                
senza valenza territoriale, che prevede l'adozione del piano da parte           
dei seguenti soggetti:                                                          
- Comune, se il piano interessa esclusivamente il suo territorio;               
- Provincia, sentiti i Comuni interessati, se il piano riguarda il              
territorio di piu' Comuni;                                                      
- Province d'intesa tra di loro, sentiti i Comuni interessati,                  
qualora il piano riguardi il territorio di piu' Province.                       
Non viene indicato l'organo competente all'adozione, ma trattandosi             
di uno strumento di pianificazione, si ritiene di individuare tale              
organo nel Consiglio comunale o provinciale.                                    
4.2. Trasmissione alla Regione ed espressione delle osservazioni                
Il piano adottato e' trasmesso alla Regione perche' possano essere              
formulate su di esso eventuali osservazioni, entro 30 giorni dal                
ricevimento della documentazione.                                               
La Regione definisce il grado di vincolativita' delle osservazioni.             
Essa pu cioe' lasciare un margine discrezionale piu' o meno ampio               
all'ente pianificatore in merito alle modalita' di recepimento delle            
proprie osservazioni.                                                           
Trascorso il termine senza la formulazione di alcuna osservazione,              
l'ente pu approvare il Piano prescindendone.                                    
In sintesi:                                                                     
- in caso di inerzia regionale, l'ente pianificatore pu                         
sostanzialmente autoapprovare il piano;                                         
- in caso di produzione di riserve definite vincolanti, esso e'                 
obbligato a conformarsi puntualmente ad esse;                                   
- in caso di riserve definite non vincolanti, pu discostarsene                  
motivando adeguatamente.                                                        
4.3. Valsat                                                                     
Si richiama quanto gia' detto al punto 2. sulla necessita', anche in            
caso di procedimenti di approvazione di Piani senza valenza                     
territoriale, dell'elaborazione di un documento con le                          
caratteristiche della Valutazione della sostenibilita' ambientale e             
territoriale, in linea con i principi cardine della vigente normativa           
ambientale.                                                                     
4.4. Forme di partecipazione al procedimento                                    
Si ritiene inoltre necessario ribadire l'opportunita', anche nel caso           
di Piani o varianti senza alcuna valenza territoriale, di promuovere            
forme di partecipazione e di consultazione rivolte alla cittadinanza,           
le quali, anche se non espressamente previste dalla legge, appaiono             
corrispondenti ai principi della normativa quadro sulla promozione              
dell'informazione e della partecipazione in campo ambientale, che               
impongono la massima diffusione sulle tematiche trattate, anche                 
nell'ottica di un coinvolgimento e di una condivisione sempre                   
maggiore da parte dei cittadini rispetto alle scelte di piano.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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