DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 176
Approvazione "Indirizzi per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della qualita' dell'aria"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- l'art. 4) del DPR 24 maggio 1988, n. 203 assegna alla Regione la
formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento del proprio territorio nel rispetto dei valori limite di
qualita' dell'aria;
- la Regione, con gli artt.121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
si e' riservata in particolare le competenze in merito alla:
a) determinazione di criteri ed indirizzi per l'individuazione delle
zone nelle quali e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;
b) definizione di linee di indirizzo per la gestione delle situazioni
di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di
inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti norme
statali;
- la Regione, con i medesimi articoli della citata L.R. 3/99, ha
trasferito alle Province le competenze in merito alla:
a) individuazione, sulla base dei criteri e valori limite definiti
dalla Regione, delle zone di territorio regionale per le quali e'
necessario predisporre piani finalizzati al risanamento atmosferico,
ove necessari e piani per la gestione di episodi acuti di
inquinamento atmosferico;
b) l'adozione di piani esecutivi contenenti le azioni e gli
interventi necessari a garantire il rispetto dei valori di qualita'
dell'aria indicati da Stato e Regione;
- la Regione con la DGR 804/01 ha emanato le linee di indirizzo per
l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di
inquinamento atmosferico;
- il DLgs 351/99 recante "Attuazione della direttiva comunitaria
96/62/CE" ha definito la natura dei piani e programmi di tutela e
risanamento della qualita' dell'aria, in attesa del completamento del
quadro normativo di riferimento;
considerato che:
- per quanto attiene la qualita' dell'aria sono intervenute
sostanziali modifiche in seguito all'entrata in vigore di:
a) DM 2 aprile 2002, n. 60 che stabilisce per gli inquinanti biossido
di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato,
piombo, benzene e monossido di carbonio, ai sensi dell'articolo 4 del
DLgs 351/99;
b) DM 261/02 "Direttive tecniche per la valutazione della qualita'
dell'aria ambiente - Elaborazione del Piano e dei programmi di cui
agli artt. 8 e 9 del DLgs 351/99" che ha dettato principi generali
per l'elaborazione dei Piani e dei programmi in questione, fornendo
inoltre una descrizione degli elementi conoscitivi necessari, della
struttura tipo ed un indice dei contenuti per i piani;
considerato inoltre che:
- a questo quadro normativo si e' aggiunta la L.R. 20/00 "Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio", che dispone nuovi
principi cardine per le attivita' di governo del territorio, cioe'
per ogni piano, programma o provvedimento destinato a produrre
effetti regolativi sul territorio, in termini di usi e trasformazioni
ammesse, vincoli e limiti di tutela e valorizzazione;
- l'art. 2, comma 3 della citata legge stabilisce che "per strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica si intende l'insieme
degli atti di pianificazione, disciplinati dalla legge regionale, che
siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i
processi di trasformazione";
- si e' fatto ricorso al contributo;
valutata l'esigenza di fornire alle Province le necessarie
indicazioni circa la natura dei procedimenti di pianificazione in
materia di inquinamento atmosferico nonche' le procedure di
approvazione in caso di Piani di risanamento atmosferico a valenza
territoriale o meno;
ritenuto a tal fine indispensabile, per la formulazione di tali
indicazioni avvalersi del contributo della Direzione generale
Programmazione e Sistemi di mobilita' - Servizio Affari giuridici del
territorio;
visti i:
- DPR 24 maggio 1988, n. 203;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- DLgs 31 marzo1998, n. 112;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
- DLgs 4 agosto 1999, n. 351;
- L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- DM 2 aprile 2002, n. 60;
- DM 1 ottobre 2002, n. 261;
- deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2001, n. 804, "Linee
di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in
materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99)" e
successive modifiche;
vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447
del 24/3/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
dato atto dei pareri favorevoli espressi:
- dal Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa
dott.ssa Leopolda Boschetti
- dal Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi
di mobilita', dott. De Marchi Giovanni in merito alla regolarita'
amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 37,
quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
sentito il parere favorevole della Conferenza Regione Autonomie
Locali in data 24 gennaio 2005;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, gli "Indirizzi
per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della qualita'
dell'aria" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto;
b) di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Indirizzi per l'approvazione dei piani di tutela e risanamento della
qualita' dell'aria
1. Premessa
Data la complessita' della normativa vigente in materia di tutela
dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, si ritiene utile
delineare brevemente il quadro normativo di riferimento per le
attivita' di pianificazione infraregionale.
Come noto, fin dal DPR 203/88 la funzione pianificatoria in materia
di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e' attribuita
alle Regioni, mentre il successivo DLgs 351/99 definisce la natura e
funzioni dei piani e programmi in tema di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico e miglioramento della qualita'
dell'aria ambiente agli articoli 7, 8 e 9, ponendoli in stretta
relazione alla zonizzazione da effettuarsi sul territorio.
Con la L.R. 3/99, la Regione Emilia-Romagna ha riservato a se' la
determinazione di criteri ed indirizzi per l'individuazione delle
zone in cui e' necessario limitare o prevenire l'inquinamento
atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla
prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico, nonche' la
definizione di linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di
emergenza derivanti da particolari condizioni di inquinamento
atmosferico.E' invece conferito alle Province il compito di
individuare sul proprio territorio le zone per cui si rende
necessario elaborare un Piano di risanamento atmosferico, idoneo
anche alla prevenzione del superamento di limiti e del verificarsi di
episodi acuti.
L'art. 122 della L.R. 3/99 prevede inoltre che i contenuti del piano
debbano comprendere azioni ed interventi per assicurare il
mantenimento dei valori entro i limiti stabiliti, e definisce un
procedimento per l'approvazione del Piano.
Nell'esercizio dei compiti appena ricordati, la Giunta regionale ha
approvato con deliberazione 804/01 (e successivamente aggiornato nel
rispetto dell'evoluzione della normativa nazionale con deliberazione
43/04) le proprie "Linee di indirizzo per l'espletamento delle
funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico";
tale documento contiene anche una proposta di zonizzazione, e
disciplina un sistema di monitoraggio annuale del territorio
regionale.
Con DM 261/02 "Direttive tecniche per la valutazione della qualita'
dell'aria ambiente - Elaborazione del Piano e dei programmi di cui
agli artt. 8 e 9 del DLgs 351/99", il Ministero dell'Ambiente ha
dettato principi generali per l'elaborazione dei Piani e dei
programmi in questione, fornendo inoltre una descrizione degli
elementi conoscitivi necessari, della struttura tipo ed un indice dei
contenuti per i piani. Infatti, l'Allegato 1, punto 4 al DM definisce
alcuni criteri guida per l'effettuazione della zonizzazione,
l'Allegato 3 reca un "Indice del documento di piano" e l'Allegato 4
contiene indicazioni tecniche sulla redazione del piano stesso.
A questo quadro normativo si e' aggiunta la L.R. 20/00 "Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio", che dispone nuovi
principi cardine per le attivita' di governo del territorio, cioe'
per ogni piano, programma o provvedimento destinato a produrre
effetti regolativi sul territorio, in termini di usi e trasformazioni
ammesse, vincoli e limiti di tutela e valorizzazione.
L'art. 2, comma 3 della legge stabilisce infatti che "per strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica si intende l'insieme
degli atti di pianificazione, disciplinati dalla legge regionale, che
siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i
processi di trasformazione".
La legge quindi richiede la messa a sistema dei vari strumenti di
pianificazione esistenti e futuri, i quali devono dialogare tra loro
nel rispetto del generale obiettivo di sostenibilita' ambientale e
territoriale, tramite la ricerca di un equilibrio dinamico tra lo
sviluppo e la salvaguardia del territorio, e la considerazione ed il
coordinamento di tutti gli interessi coinvolti.
L'art. 3 sancisce che la pianificazione si sviluppa attraverso un
processo diretto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo
stato del territorio e le previsioni di piano, nonche' ad effettuare
verifiche periodiche dell'adeguatezza delle scelte effettuate.
Inoltre, gli articoli 4 e 5 pongono alla base del processo di
pianificazione lo svolgimento di un'attivita' conoscitiva e
valutativa idonea, ed adeguatamente documentata ed illustrata in
elaborati tecnici, che costituiranno parte integrante del Piano.
L'altro aspetto essenziale del processo di pianificazione, stabilito
dall'art. 8 della legge, e' la previsione, fin dall'inizio
dell'attivita' di pianificazione, di una fase di concertazione con
gli altri enti coinvolti, ma anche con le associazioni
rappresentative delle forze economiche e sociali del territorio nella
loro accezione piu' ampia, al fine di perseguire la maggior
condivisione possibile delle scelte di piano. A tale scopo la legge
prevede la realizzazione di una fase necessaria (Conferenza di
pianificazione) in cui tali soggetti sono chiamati ad esprimersi a
vario titolo sui documenti costituenti la proposta di Piano, e ad
apportare contributi conoscitivi e valutativi, dei quali l'ente
procedente deve tenere conto.
Successivamente all'emanazione della L.R. 20/00, il Consiglio
regionale e' intervenuto deliberando con il n. 173/01 un "Atto di
indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e
valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione", che
disciplina nel dettaglio le varie fasi del procedimento di
approvazione dei piani ed i contenuti dei documenti di piano,
contribuendo a chiarire la ratio della L.R. 20/00.
Sulla base di queste considerazioni, e dovendosi avviare e concludere
nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa di settore i
processi di pianificazione provinciale in materia di inquinamento
atmosferico, si ritiene necessario, nell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui alla L.R. 3/99, art. 122, fornire le
seguenti indicazioni sul procedimento di approvazione dei Piani
provinciali di risanamento atmosferico, anche allo scopo di chiarire
i rapporti tra le varie disposizioni legislative, generali e
settoriali, applicabili alla fattispecie.
2. Indicazioni generali circa la natura dei procedimenti di
pianificazione in materia di inquinamento atmosferico
In estrema sintesi, ai Piani di risanamento si deve generalmente
riconoscere una natura giuridica di piani settoriali a valenza
territoriale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/00, in quanto le
scelte e le azioni di piano, anche per la loro natura trasversale
rispetto alle tematiche ambientali, sociali, economiche, sono
destinate a modificare o comunque ad incidere sulla configurazione
del sistema naturale, ambientale, insediativo, delle infrastrutture
per la mobilita', ed in generale sull'assetto del sistema di
pianificazione.
Possono peraltro verificarsi casi in cui le scelte contenute in un
piano, o piu' ragionevolmente in una variante, non presentino valenza
territoriale, ma consistano in misure gestionali, che non comportano
vincoli, limiti o condizioni all'uso e trasformazione del territorio,
localizzazioni di opere o scelte strategiche vincolanti nel campo
dell'assetto territoriale, ambientale ed infrastrutturale, e quindi
che non incidano o non integrino ne' modifichino le scelte del PTCP.
Pertanto, e' opportuno sottolineare che nel caso di Piani o varianti
a Piani di risanamento atmosferico senza valenza territoriale nel
senso sopra indicato, si ritiene praticabile la procedura di
approvazione prevista dalla L.R. 3/99 all'art. 122, mentre ai piani
ed alle varianti con valenza territoriale deve ritenersi
integralmente applicabile la disciplina prevista dalla L.R. 20/00,
sia per quanto riguarda i principi fondamentali contenuti nel Titolo
I, sia, per quanto riguarda la procedura di approvazione provinciale,
di cui all'art. 27 della stessa legge regionale.
Si consideri poi che anche il DM 261/02 appare fondato sulla medesima
ratio della L.R. 20/00, ed in particolare si evidenzia anche in detto
decreto la necessita' di predisporre un quadro conoscitivo adeguato e
condiviso, di garantire la partecipazione del pubblico, e di
effettuare una valutazione delle scelte di piano che tenga conto
degli impatti presumibili sull'assetto territoriale futuro, nonche'
delle possibili alternative e mitigazioni, in un'ottica di
sostenibilita' e nel rispetto della direttiva 2001/42/CE.
Pertanto, si ritiene necessaria la predisposizione, per entrambi i
percorsi procedurali sopra citati, quantomeno di un Quadro
conoscitivo e di una Valutazione della sostenibilita' ambientale e
territoriale, quali presupposti logici e giuridici necessari per un
corretto processo di pianificazione.
3. Procedura di approvazione in caso di Piani di risanamento
atmosferico a valenza territoriale, L.R. 20/00
3.1. Proposta di Piano: predisposizione del Documento preliminare e
degli atti collegati
Il soggetto competente all'elaborazione e proposta di Piano e'
individuato dall'art. 122, comma 3, lett. a) della L.R. 3/99: esso e'
la Provincia, o il Comune, oppure le Province territorialmente
interessate, d'intesa, a seconda della zona cui il Piano si
riferisce.
E' necessaria la predisposizione di un Documento preliminare, una
Valutazione di Sostenibilita' Ambientale e Territoriale (VALSAT) e di
un Quadro conoscitivo, secondo le previsioni degli artt. 4 e 5,
nonche' 14, comma 2 e 27, comma 2 della L.R. 20/00, nonche' dell'Atto
di indirizzo e del DM 261/02 per i contenuti.
La Giunta dell'ente procedente assume con propria deliberazione i
documenti sopra indicati, e da' mandato al Sindaco o Presidente per
l'apertura della Conferenza di pianificazione.
3.2. Conferenza di pianificazione
E' una fase necessaria con natura istruttoria, prevista dagli artt.
14 e 27 della L.R. 20/00.
L'obiettivo e' quello di garantire la concertazione istituzionale con
gli enti che svolgono funzioni nel campo del governo del territorio e
con le associazioni economiche e sociali, per cercare la condivisione
delle scelte di piano e consentire il completamento del quadro
conoscitivo per mezzo dei vari contributi e valutazioni (art. 14,
commi 1 e 4).
La convocazione e' un atto del Presidente della Provincia o del
Sindaco. Quanto ai soggetti convocati a partecipare a vario titolo, o
a contribuire in questa fase, nonche' per lo svolgimento nel
dettaglio dei lavori della conferenza, si faccia riferimento all'Atto
di indirizzo e coordinamento tecnico citato in premessa, in
particolare al punto 4.
In considerazione della complessita' e della rilevanza sociale della
tematica oggetto dei Piani di risanamento atmosferico,
l'Amministrazione procedente dovra' valutare l'opportunita' di
attuare anche un'istruttoria pubblica, con l'obiettivo di garantire
la massima partecipazione alla fase da parte della cittadinanza,
nonche' di diffondere nel modo piu' capillare e corretto possibile
l'informazione sui contenuti del piano, in coerenza con le previsioni
vigenti in tema di accesso all'informazione ambientale e di
partecipazione del pubblico.
Quanto al meccanismo di rappresentanza in seno alla Conferenza, si
rimanda alle previsioni dell'art. 14, comma 6 e dell'Atto di
indirizzo, punto 4.2.2.
La Conferenza di pianificazione si chiude con la redazione del
verbale conclusivo, recante la rappresentazione dell'insieme dei vari
contributi conoscitivi e valutazioni espresse sulle scelte
prospettate. In considerazione del grado di condivisione raggiunto,
la Giunta provinciale pu attivare la stipula di un Accordo di
pianificazione ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. 20/00. In tal
caso, occorre assumere un atto del Consiglio che autorizzi il
Presidente alla stipula dell'Accordo di pianificazione; ad analoga
autorizzazione provvedera' la Giunta regionale, per quanto di
competenza.
3.3. Accordo di pianificazione
L'Accordo di pianificazione, per cui si fa rimando all'art. 14, comma
7, nonche' all'art. 27, comma 3 e seguenti, attiene agli elementi
essenziali del Piano, cioe' ai dati conoscitivi e valutativi dei
sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo
sviluppo sostenibile e alle indicazioni sulle scelte strategiche di
assetto territoriale.
L'Accordo e' concluso tra Regione e Provincia, e riproduce i
contenuti del Documento preliminare, della VALSAT e del Documento
conoscitivo, nonche' le proposte presentate durante la Conferenza di
pianificazione, condivisi da tutti i partecipanti.
In tal caso, l'accordo definisce un insieme condiviso degli elementi
che costituiscono parametro delle scelte pianificatorie (art. 14,
comma 7 e 27, comma 3 segg., L.R. 20/00). Sulla natura dell'Accordo,
si veda il punto 4.3. dell'Atto di indirizzo.
L'Accordo di pianificazione produce il dimezzamento dei termini per
la presentazione di riserve e per il rilascio dell'intesa da parte
della Regione, e da' al Consiglio la possibilita' di autoapprovare il
piano, prescindendo dall'intesa regionale, qualora ricorrano le due
condizioni di cui all'art. 27, comma 11 della legge: che le eventuali
riserve regionali sul Piano adottato vengano accolte integralmente e
che non siano state introdotte modifiche sostanziali in accoglimento
delle osservazioni presentate.
3.4. Adozione
L'atto di adozione del Piano e' una deliberazione del Consiglio
provinciale o comunale, che assume i documenti del piano (Documento
preliminare, Quadro conoscitivo e VALSAT), rielaborato con le
modifiche ed integrazioni eventualmente apportate sulla base degli
esiti della Conferenza e dell'Accordo.
Copia del piano adottato e' trasmessa alla Regione, agli Enti
partecipanti alla Conferenza di pianificazione, e viene depositata
per 60 giorni ai sensi del comma 5, art. 27, L.R. 20/00, al fine di
permettere ai soggetti titolati ex comma 6, art. 27 la formulazione
di osservazioni e proposte.
3.5. Osservazioni e riserve
Le riserve regionali sul Piano adottato si esprimono entro 120 giorni
(60 in caso di stipula di Accordo di pianificazione), con atto di
Giunta. Esse attengono solo alla conformita' del piano rispetto alla
pianificazione sovraordinata oppure, in caso di stipula di Accordo di
pianificazione, anche alla conformita' del Piano rispetto ai termini
dell'Accordo.
L'Ente procedente e' tenuto ad adeguarsi alle riserve (a. 27, comma
8), oppure pu scegliere di esprimersi su di esse, motivando
adeguatamente eventuali discostamenti.
Le osservazioni al Piano sono presentate da soggetti titolati ai
sensi del comma 5, art. 27, L.R. 20/00, e cioe': a) enti e organismi
pubblici; b) associazioni economiche e sociali e associazioni
costituite per la tutela di interessi diffusi e c) singoli cittadini,
nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono
destinate a produrre effetti diretti. Tuttavia, anche in
considerazione della natura ambientale di questi procedimenti, la
qualificazione di soggetti "nei confronti dei quali le previsioni
sono destinate a produrre effetti diretti" deve essere interpretata
estensivamente.
Il Consiglio provinciale, dopo adeguata istruttoria, deve esprimersi
sulle osservazioni in fase di approvazione del Piano, sia nel caso di
accoglimento che di rigetto.
3.6. Approvazione
La Provincia (o il Comune), sulla base degli esiti delle fasi
precedenti, elabora la proposta di Piano.
La proposta:
- o viene assunta dalla sola Giunta, previa consultazione del
Consiglio sulle osservazioni e riserve pervenute,
- oppure viene assunta direttamente dal Consiglio, che si esprime su
riserve ed osservazioni.
La proposta di Piano e' quindi inviata alla Regione per l'espressione
dell'intesa di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 27, che deve avvenire
con deliberazione della Giunta regionale entro il termine perentorio
di 90 giorni dalla richiesta (ma in caso di Accordo di
pianificazione, e ricorrendone i presupposti, si pu prescindere
dall'intesa). Trascorso il termine, il Piano "si considera valutato
positivamente" (art. 27, comma 7).
L'intesa regionale riguarda la conformita' del Piano rispetto agli
strumenti sovraordinati, e pu essere subordinata all'inserimento nel
Piano di modifiche indispensabili a soddisfare le riserve, ma non pu
sollevare ex novo argomenti non precedentemente contenuti nelle
riserve.
Con propria deliberazione, il Consiglio apporta le eventuali
modifiche richieste dall'intesa regionale ai sensi del comma 10
dell'art. 27, e quindi provvede all'approvazione del Piano, che viene
depositato per la consultazione e trasmesso alle Amministrazioni che
hanno partecipato alla Conferenza di pianificazione. Le forme minime
di pubblicita' date all'approvazione sono l'avviso di avvenuta
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, e su di almeno
un quotidiano a diffusione regionale, ai sensi dell'art. 27, comma
12.
Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dal comma 13
dell'art. 27.
4. Procedura di approvazione in caso di Piani di risanamento
atmosferico senza valenza territoriale
4.1. Adozione
L'art. 122 della L.R. 3/99 detta una disciplina essenziale del
procedimento di approvazione di Piani di risanamento atmosferico
senza valenza territoriale, che prevede l'adozione del piano da parte
dei seguenti soggetti:
- Comune, se il piano interessa esclusivamente il suo territorio;
- Provincia, sentiti i Comuni interessati, se il piano riguarda il
territorio di piu' Comuni;
- Province d'intesa tra di loro, sentiti i Comuni interessati,
qualora il piano riguardi il territorio di piu' Province.
Non viene indicato l'organo competente all'adozione, ma trattandosi
di uno strumento di pianificazione, si ritiene di individuare tale
organo nel Consiglio comunale o provinciale.
4.2. Trasmissione alla Regione ed espressione delle osservazioni
Il piano adottato e' trasmesso alla Regione perche' possano essere
formulate su di esso eventuali osservazioni, entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione.
La Regione definisce il grado di vincolativita' delle osservazioni.
Essa pu cioe' lasciare un margine discrezionale piu' o meno ampio
all'ente pianificatore in merito alle modalita' di recepimento delle
proprie osservazioni.
Trascorso il termine senza la formulazione di alcuna osservazione,
l'ente pu approvare il Piano prescindendone.
In sintesi:
- in caso di inerzia regionale, l'ente pianificatore pu
sostanzialmente autoapprovare il piano;
- in caso di produzione di riserve definite vincolanti, esso e'
obbligato a conformarsi puntualmente ad esse;
- in caso di riserve definite non vincolanti, pu discostarsene
motivando adeguatamente.
4.3. Valsat
Si richiama quanto gia' detto al punto 2. sulla necessita', anche in
caso di procedimenti di approvazione di Piani senza valenza
territoriale, dell'elaborazione di un documento con le
caratteristiche della Valutazione della sostenibilita' ambientale e
territoriale, in linea con i principi cardine della vigente normativa
ambientale.
4.4. Forme di partecipazione al procedimento
Si ritiene inoltre necessario ribadire l'opportunita', anche nel caso
di Piani o varianti senza alcuna valenza territoriale, di promuovere
forme di partecipazione e di consultazione rivolte alla cittadinanza,
le quali, anche se non espressamente previste dalla legge, appaiono
corrispondenti ai principi della normativa quadro sulla promozione
dell'informazione e della partecipazione in campo ambientale, che
impongono la massima diffusione sulle tematiche trattate, anche
nell'ottica di un coinvolgimento e di una condivisione sempre
maggiore da parte dei cittadini rispetto alle scelte di piano.