REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1638

Approvazione Atto Integrativo dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA

LA GIUNTA DELA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                           
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare il testo dell'Atto Integrativo per la proroga dall'1            
gennaio 2004, con efficacia retroattiva per le ragioni espresse in              
premessa, del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto                  
pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale di cui              
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, dando            
atto che alla sottoscrizione dello stesso provvedera', il                       
Responsabile del Servizio Ferrovie;                                             
b) di quantificare, assegnare e concedere la somma di Euro                      
7.010.477,00 il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia SpA nel               
2004 per lo svolgimento dei servizi ferroviari aggiuntivi previsti              
dall'Atto Integrativo di cui sopra, corrispondente alla somma                   
trasferita alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della Legge                
388/00 (Legge finanziaria 2001) art. 52, comma 11 per l'anno 2004 ed            
a parte delle somme trasferite e non utilizzate negli anni                      
precedenti;                                                                     
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo            
di spesa 43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari              
(art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre                
1998, n. 30) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del                  
Bilancio per l'esercizio in corso che presenta la necessaria                    
disponibilita';                                                                 
d) di dare atto inoltre che all'art. 3 dell'Accordo allegato,                   
Trenitalia SpA si impegna ad acquistare tracce finalizzate a                    
consentire un ulteriore incremento di servizi per circa 3.200 corse             
sulle linee Fidenza-Fornovo e Parma-Fornovo e che la Regione si                 
impegna a riconoscere a Trenitalia i costi di tali tracce, i                    
rimanenti costi di esercizio dovranno essere separatamente valutati e           
riconosciuti, qualora ricorrano i presupposti, con atto deliberativo            
sulla base delle disponibilita' arrecate sui pertinenti capitoli di             
spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004;                  
e) di impegnare la suddetta somma di Euro 7.010.477,00 registrata al            
n. 3342 di impegno, sul Capitolo 43685 "Corrispettivi per contratti             
di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art.            
32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - Mezzi statali." di cui all'UPB                
1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che                 
presenta la necessaria disponibilita';                                          
f) di provvedere contestualmente con il presente provvedimento,                 
essendo la somma di 7.010.477,00 quota "netta" dell'onere                       
complessivamente previsto, ad assegnare e concedere l'importo                   
corrispondente alla quota IVA (del 10%) che ammonta a 701.047,70,               
attingendo le occorrenti risorse dal Capitolo 43675 "Oneri su                   
contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto                  
ferroviario (art. 19, DLgs 19/11/1997, n.422)" di cui all'UPB                   
1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che                 
presenta la necessaria disponibilita';                                          
g) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 701.047,70 al n.             
3343 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio              
stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs             
19/11/1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per              
l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria                         
disponibilita';                                                                 
h) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici in base a quanto previsto dall'Atto Integrativo per la                 
proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per             
il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e               
locale, provvedera' con proprio atto formale e secondo la normativa             
regionale vigente - essendo trascorso il secondo trimestre del                  
corrente anno solare 2004, alla liquidazione delle prime 2 rate in              
una unica soluzione di quanto complessivamente dovuto a Trenitalia              
SpA per l'anno 2004, corrispondente a 3.505.238,50, oltre IVA 10%,              
subordinando la liquidazione stessa alla definitiva sottoscrizione              
dell'Atto Integrativo in parola previa presentazione della relativa             
fattura da parte di Trenitalia SpA;                                             
i) di dare atto che la restante quota, pari a 3.505.238,50 del                  
corrispettivo previsto oltre all'IVA 10% per oneri per i servizi                
ferroviari aggiuntivi, verra' liquidata dal Dirigente competente                
dell'Agenzia Trasporti pubblici in base a quanto previsto dall'Atto             
Integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di                 
Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di              
interesse regionale e locale, con proprio atto formale e secondo la             
normativa regionale vigente a fronte dei riscontri contrattualmente             
previsti nonche' a presentazione di regolare fattura da parte di                
Trenitalia SpA;                                                                 
j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Atto integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di            
Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di              
interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia            
SpA                                                                             
L'anno duemilaquattro il giorno . . . . . . . . . . . . . . . del               
mese di . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . .              
con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso            
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in                  
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico                
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bologna, Via           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n.           
. . . . . . . , codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . , nella persona del . . . . . . . . . . . . . . .           
. . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .           
. . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione, in              
forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . . . . . del . . .           
. . . . . . . .                                                                 
Trenitalia, SpA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1,                
partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese del                 
Tribunale di Roma, nella persona di . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . in qualita' di Responsabile della Divisione               
Trasporto regionale,                                                            
premesso:                                                                       
- che in data 6 novembre 2002 e' stato sottoscritto il Contratto di             
Servizio 2002/2003 per disciplinare i rapporti tra Regione                      
Emilia-Romagna e Trenitalia relativi alla quota parte dei servizi di            
trasporto regionale cosi' come assegnati con DPCM del 16/11/2000                
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2000;                             
- che le premesse contenute nel Contratto di Servizio 2002/2003                 
costituiscono parte integrante del presente atto;                               
- che l'art. 52, comma 11 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000               
(Legge finanziaria 2001) prevede, con decorrenza 1 gennaio 2001, il             
finanziamento di Lire 80.000.000.000 (Euro 41.316.551) per far fronte           
a maggiori servizi ferroviari di trasporto pubblico locale;                     
- che degli 80 miliardi (Euro 41.316.551 ) sopra citati, 10 miliardi            
(Euro 5.164.568) sono stati assegnati alla Regione Emilia-Romagna;              
- che in data 2 dicembre 2002 e' stato sottoscritto fra le Parti come           
sopra costituite l'Atto Integrativo del Contratto di Servizio                   
2002/2003 per disciplinare i rapporti relativi ai servizi aggiuntivi            
che Trenitalia produrra' sulla base delle intese raggiunte con la               
Regione Emilia-Romagna;                                                         
- che con delibera 2550/03 la Giunta regionale ha stabilito di                  
rimandare a successivo atto l'approvazione dello schema di un                   
ulteriore Atto Integrativo per la proroga all'anno 2004 del Contratto           
di Servizio con Trenitalia, al fine di ottenere requisiti di qualita'           
dei servizi piu' precisamente indicati rispetto al Contratto di                 
Servizio vigente, soprattutto in merito a:                                      
- puntualita' dei treni a percorso medio-breve;                                 
- qualita' e quantita' del materiale rotabile impiegato;                        
- composizione dei treni quanto a numero di carrozze impiegate nel              
servizio passeggeri e di posti effettivamente offerti;                          
- trasparenza dei rapporti di Trenitalia con RFI, e gli altri gestori           
di infrastrutture eventualmente interessati, al momento della                   
richiesta di tracce per gli esercizi successivi a quello in vigore;             
- impegno ad aumenti, sia pure limitati, di servizi su alcune                   
direttrici gia' oggetto di accordi appositi di intensificazione o               
comunque di richieste avanzate dalla Regione;                                   
- che con nota ATA/5251/5.2 del 17/12/2003 la Regione ha richiesto a            
Trenitalia, richiamando quanto previsto all'articolo 3 del Contratto            
di Servizio, di continuare a svolgere, anche per il 2004, i servizi             
di trasporto previsti dallo stesso Contratto e dal successivo Atto              
Integrativo, alla quale Trenitalia ha, con nota del 23 dicembre 2003,           
dato riscontro positivo.                                                        
Si conviene e si stipula quanto segue                                           
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
Il presente Atto Integrativo regola:                                            
- i rapporti relativi ai maggiori servizi per l'anno 2004 rispetto ai           
servizi di trasporto ferroviario locale oggetto del Contratto di                
Servizio fra la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA per il                  
trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale           
stipulato, per gli anni 2002/2003 , ai sensi di quanto stabilito dal            
DPCM del 16 novembre 2000 e del successivo Atto Integrativo;                    
- le integrazioni alla disciplina della puntualita', della                      
disponibilita' di posti, del materiale rotabile e dell'accessibilita'           
dei passeggeri alle stazioni.                                                   
Art. 2                                                                          
Prestazioni                                                                     
I maggiori servizi, oggetto del presente Atto, gia' previsti dal                
comma 8 dell'art. 5 del "Contratto di Servizio 2002/2003",                      
interessano le linee afferenti il nodo di Bologna e connesse                    
articolazioni funzionali, per una produzione complessiva, per l'anno            
2004, di 929.000 treni*km.                                                      
I dati relativi a detta produzione, aggiuntiva rispetto alla                    
produzione di 12,1 milioni di treni*km. prevista dal DPCM del                   
16/12/2000, sono articolati secondo le decorrenze indicate                      
nell'Allegato 1/A del citato Contratto di Servizio.                             
Per l'anno 2004 il valore della produzione prevista in base agli                
incrementi di servizio ad oggi concordati e' pari a 13.029.000 T*Km.            
Gli eventuali scostamenti di percorrenza, per iniziative concordate,            
daranno luogo, a proporzionali variazioni degli importi di cui al               
successivo art. 3.                                                              
Art. 3                                                                          
Importo relativo alle prestazioni                                               
A fronte della maggior produzione per l'anno 2004, citata                       
all'articolo 2, la Regione Emilia-Romagna corrispondera' a Trenitalia           
SpA il corrispettivo, IVA esclusa, di 7.010.477. Il corrispettivo               
riferito all'anno 2004 deriva da una valutazione economica delle                
prestazioni indicate nell'art. 2 a Euro 7.812.890 a cui sono stati              
detratti 802.413 relativi, per l'anno 2004, al riconoscimento dei               
minori costi generati a seguito del contributo della Regione                    
Emilia-Romagna per l'acquisto di materiale rotabile cosi' come                  
previsto all'art. 6 del "Progetto Qualita" sottoscritto dalle parti             
in data 20/10/2000.                                                             
In via eccezionale, e limitatamente all'anno 2004, Trenitalia si                
impegna ad acquistare le tracce finalizzate a consentire un ulteriore           
incremento di servizi per circa 3200 corse sulle linee                          
Fidenza-Fornovo e Parma-Fornovo. La Regione si impegna a riconoscere            
a Trenitalia i costi di tali tracce. I rimanenti costi di esercizio             
per tali servizi dovranno essere separatamente valutati e                       
riconosciuti all'impresa che li sosterra'.                                      
Eventuali scostamenti rispetto ai volumi di produzione sopraindicati            
saranno regolarizzati con successive valutazioni.                               
Art. 4                                                                          
Modalita' di pagamento                                                          
Il corrispettivo di cui all'art. 3 verra' erogato in rate trimestrali           
posticipate, a fronte di emissione fattura, ciascuna corrispondente             
ad 1/4 del totale del corrispettivo, ad eccezione per la quarta che             
e' pari all'80% dell'ultimo quarto fermo restando che il saldo sara'            
erogato in analogia a quanto disciplinato dal comma 9, art. 5 del               
Contratto di Servizio 2002/2003. La liquidazione delle singole                  
fatture avverra' con le modalita' previste dall'articolo 51 della               
L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 e nei tempi previsti dall'art. 16               
della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993.                                          
In via transitoria il corrispettivo delle prime due rate sara'                  
erogato in unica soluzione nei termini previsti per l'erogazione                
della seconda rata.                                                             
Art. 5                                                                          
Disciplina della puntualita'                                                    
1. Vengono mantenute tutte le clausole in essere nel Contratto di               
Servizio 2002/2003 con gli aggiornamenti seguenti.                              
2. La disciplina della puntualita' viene aggiornata nel modo                    
seguente:                                                                       
a. riduzione di un punto percentuale degli standard relativamente ai            
treni che circolano nel Nodo di Bologna a partire dall'1 marzo 2004;            
b. qualora Trenitalia, nel Nodo di Bologna, che si trova notoriamente           
in situazioni infrastrutturali degradate, consegua il miglioramento             
degli standard di puntualita' previsti dal Contratto di Servizio                
2002/2003, le sara' riconosciuto un bonus indicato all'Allegato 2 del           
presente Atto;                                                                  
c. introduzione di un ulteriore parametro su "eventi" che riguardano            
"treni rilevanti";                                                              
d. si definisce "evento" la puntualita' di arrivo in determinate                
stazioni anche diverse da quelle di "fine corsa" in cui si misura per           
quanto stabilito nell'Allegato 2 al Contratto il parametro                      
puntualita'.                                                                    
3. I "Treni rilevanti" sono individuati, ad ogni cambio di orario,              
dalla Regione Emilia-Romagna nel numero di 56 pari al 10% di quelli             
oggetto del Contratto di Servizio in base ai seguenti parametri:                
- fascia pendolare (arrivo tra le 7 e le 9; partenza tra le 17 e le             
19) con pochissime eccezioni nella fascia di rientro studenti;                  
- frequentazione particolarmente elevata, sia in numero assoluto che            
relativamente alla occupazione dei posti disponibili;                           
- treni oggetto di spostamenti forzosi dagli orari consolidati a                
causa degli ES e IC nuovi o modificati;                                         
- equilibrio geografico nei diversi bacini regionali;                           
- equilibrio tra treni per studenti e treni per lavoratori.                     
4. Alla lista dei "treni rilevanti", individuata secondo i criteri di           
cui al comma precedente, comprendente sia treni R che treni IR,                 
vengono associati "eventi" a cui applicare uno standard di                      
puntualita' aggiuntivo: ritardo non superiore ai 10'.                           
5. Per treni delle relazioni Bologna-Marzabotto, Modena-Carpi e                 
Fidenza-Salsomaggiore, che operino con tempi di inversione inferiori            
a 15', le riduzioni di contributo, anche relativamente al parametro             
Affidabilita', legate ad eventi si applicano una sola volta per ogni            
coppia di treni.                                                                
Art. 6                                                                          
Disciplina della disponibilita' di carrozze                                     
1. Trenitalia fornira' per ogni treno, insieme al Programma di                  
Esercizio, i seguenti dati relativi alla composizione:                          
- numero di vetture assegnate rispetto al turno del materiale                   
rotabile;                                                                       
- numero di vetture disponibili ai viaggiatori per l'intera                     
relazione;                                                                      
- eventuali riduzioni programmate del numero delle vetture                      
disponibili per porzioni della relazione.                                       
2. La disciplina, di cui alla scheda 3 ("Disponibilita' delle                   
vetture") dell'Allegato 2 si applica limitatamente ai treni che                 
rientrano nella lista dei "treni rilevanti" di cui all'articolo                 
precedente.                                                                     
3. Per dar conto di eventuali modifiche nella composizione dei treni,           
le informazioni sulla composizione prevista possono essere                      
rettificate durante l'anno 2004. Si prevede un'occasione periodica              
(ogni tre mesi) di verifica fra Regione e Trenitalia.                           
4. Si elimina contestualmente il parametro affollamento cosi' come              
definito nel Contratto 2002/2003.                                               
Art. 7                                                                          
Qualita' del materiale rotabile                                                 
e accessibilita' dei passeggeri alle stazioni                                   
1. Trenitalia fornira' un aggiornamento della Scheda tecnica del                
Materiale rotabile (Allegato 5 del Contratto di Servizio) nel quale             
viene riportato per ogni tipologia il numero di rotabili equipaggiati           
con impianto di diffusione sonora e di condizionamento sia                      
relativamente all' 1/1/2004 che alla previsione relativa al                     
31/12/2004. A consuntivo (entro il 31/3/2005) verra' fornito lo stato           
di attuazione.                                                                  
2. Le schede relative degli Allegati 2 e 5 del Contratto di Servizio            
2002/2003 vengono aggiornate come in allegato al presente atto.                 
Art. 8                                                                          
Riconoscimento parziale di contributo                                           
1. Nel caso di treni soppressi o limitati per sciopero a Trenitalia             
sara' riconosciuto un contributo del 40% per i servizi interessati              
dalle relative attivita' operative e gestionali.                                
Art. 9                                                                          
Validita'                                                                       
1. Il presente Atto Integrativo ha validita' dall'1/1/2004 fino                 
all'approvazione di ulteriori o diverse disposizioni da quelle                  
approvate con il presente atto integrativo.                                     
2. Le clausole modificate secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 entrano in           
vigore dal secondo semestre 2004.                                               
Art. 10                                                                         
Condizioni generali                                                             
Per quanto non specificatamente contemplato nel presente atto valgono           
tutte le condizioni previste dagli Articoli e dagli Allegati del                
"Contratto di Servizio 2002/2003 " gia' sottoscritto dalle Parti. In            
particolare, di fronte a eventuali situazioni d'emergenza verra'                
attivata la clausola dell'art.6 del citato contratto che pone in capo           
al "Comitato tecnico di gestione del contratto" la valutazione                  
dell'applicabilita' delle sanzioni.                                             
Art. 11                                                                         
Allegati                                                                        
1. Programma di esercizio:                                                      
- 1C Elenco "treni rilevanti"                                                   
- 1D Elenco treni circolanti nel Nodo di Bologna                                
2. Qualita' dei servizi                                                         
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  per TRENITALIA SPA                               
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . .           
. . . . . . . . . . . .                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 2                                                                      
Qualita' dei servizi                                                            
Schede qualita' del trasporto ferroviario locale indice                         
1. puntualita'                                                                  
2. disponibilita' delle carrozze                                                
3. informazioni all'utenza                                                      
4. pulizia e comfort.                                                           
Nell'eventualita' di un disaccordo delle parti sulle modalita'                  
applicative del presente allegato, si rimanda alla decisione del                
Comitato di Verifica e Monitoraggio cui all'art. 6 del Contratto di             
Servizio 2002/2003.                                                             
Puntualita'                                                                     
Nella seguente tabella sono indicati le aggiunte agli standard di               
puntualita' del servizio che Trenitalia si impegna a garantire e le             
relative riduzioni o maggiorazioni di contributo.                               
Per il totale dei treni relativi al Programma di Esercizio riportato            
nella Tabella 1.A dell'Allegato 1 del presente Atto la puntualita'              
del servizio sara' monitorata e calcolata rispetto all'orario di                
arrivo dei singoli treni nella stazione di termine corsa.                       
I risultati della rilevazione, cosi' come le eventuali relative                 
riduzioni di contributo, saranno valutati con cadenza trimestrale e             
sulla base della media del trimestre.                                           
Per i treni di cui all'Allegato 1.C la puntualita' del servizio sara'           
monitorata e calcolata anche rispetto all'orario di arrivo dei                  
singoli treni nella stazione indicata nell'Allegato stesso.                     
Trenitalia si impegna a trasmettere mensilmente alla Regione, su                
supporto sia informatico sia cartaceo, i rapporto di Riace                      
"percentuale treni in ritardo per fasce e per n. treno" relativi ai             
treni circolanti nel Nodo di Bologna, ai treni esterni al Nodo, ai              
"treni rilevanti".                                                              
Le riduzioni di contributo relative al singolo treno non sono                   
sovrapponibili.                                                                 
Dal secondo semestre vengono introdotti:                                        
- lo standard relativo ai "treni rilevanti";                                    
- il bonus per i convogli circolanti nel Nodo di Bologna. Esso e' di            
un importo pari alla riduzione di cui alla scheda "Puntualita'"                 
allegata al Contratto di Servizio 2002/2003. Esso viene riconosciuto            
per il miglioramento di un punto percentuale rispetto allo standard             
definito nella scheda di cui sopra.                                             
Standard "Treni rilevanti" con ritardo >10'   Riduzioni di contributo           
Euro 100 per evento non a standard                                              
Disponibilita' delle carrozze                                                   
La disciplina si applica limitatamente ai "treni rilevanti" di cui              
all'Allegato 1C.                                                                
L'eventuale minore offerta non deve superare il 10% delle carrozze              
disponibili secondo il programma di esercizio.                                  
A Trenitalia sara' irrogata una riduzione di contributo di Euro 100             
per rilevazione non a standard.                                                 
Informazioni all'utenza                                                         
Alla scheda "Informazioni in stazione" viene aggiunta la seguente               
frase                                                                           
Trenitalia si impegna a garantire:                                              
(omissis)                                                                       
- l'affissione nelle stazioni non dotate di emettitrici di biglietti            
e di PVT esterni, di chiari avvisi indicanti la possibilita' di                 
effettuare l'acquisto di biglietti a bordo dei treni senza                      
sovrattassa.                                                                    
(omissis)                                                                       
A Trenitalia sara' irrogata una riduzione di contributo di Euro 300             
per rilevazione non a standard.                                                 
Pulizia e comfort                                                               
Nella scheda "Pulizia e comfort nelle stazioni e nelle infrastrutture           
di attesa" la frase relativa agli ascensori viene cosi' modificata:             
Trenitalia si impegna a sollecitare RFI perche' garantisca                      
l'operativita' e la fruibilita' senza assistenza degli ascensori                
presenti nelle stazioni di:                                                     
Modena - Piacenza - Salsomaggiore - Forli' - Rimini - Carpi - Ferrara           
- Reggio Emilia.                                                                
La Regione si impegna a sollecitare gli Enti locali sottoscrittori di           
"comodati" ed "accordi particolari" che contemplano la cura delle               
stazioni da parte degli affidatari e/o locatari stessi per il                   
rispetto degli standard definiti.                                               
Sugli argomenti sopra indicati saranno promosse, all'occorrenza,                
iniziative congiunte.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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