DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1638
Approvazione Atto Integrativo dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA
LA GIUNTA DELA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare il testo dell'Atto Integrativo per la proroga dall'1
gennaio 2004, con efficacia retroattiva per le ragioni espresse in
premessa, del Contratto di Servizio 2002/2003 per il trasporto
pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale di cui
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, dando
atto che alla sottoscrizione dello stesso provvedera', il
Responsabile del Servizio Ferrovie;
b) di quantificare, assegnare e concedere la somma di Euro
7.010.477,00 il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia SpA nel
2004 per lo svolgimento dei servizi ferroviari aggiuntivi previsti
dall'Atto Integrativo di cui sopra, corrispondente alla somma
trasferita alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della Legge
388/00 (Legge finanziaria 2001) art. 52, comma 11 per l'anno 2004 ed
a parte delle somme trasferite e non utilizzate negli anni
precedenti;
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo
di spesa 43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari
(art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre
1998, n. 30) - Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2.15310 del
Bilancio per l'esercizio in corso che presenta la necessaria
disponibilita';
d) di dare atto inoltre che all'art. 3 dell'Accordo allegato,
Trenitalia SpA si impegna ad acquistare tracce finalizzate a
consentire un ulteriore incremento di servizi per circa 3.200 corse
sulle linee Fidenza-Fornovo e Parma-Fornovo e che la Regione si
impegna a riconoscere a Trenitalia i costi di tali tracce, i
rimanenti costi di esercizio dovranno essere separatamente valutati e
riconosciuti, qualora ricorrano i presupposti, con atto deliberativo
sulla base delle disponibilita' arrecate sui pertinenti capitoli di
spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004;
e) di impegnare la suddetta somma di Euro 7.010.477,00 registrata al
n. 3342 di impegno, sul Capitolo 43685 "Corrispettivi per contratti
di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art.
32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30) - Mezzi statali." di cui all'UPB
1.4.3.2.15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che
presenta la necessaria disponibilita';
f) di provvedere contestualmente con il presente provvedimento,
essendo la somma di 7.010.477,00 quota "netta" dell'onere
complessivamente previsto, ad assegnare e concedere l'importo
corrispondente alla quota IVA (del 10%) che ammonta a 701.047,70,
attingendo le occorrenti risorse dal Capitolo 43675 "Oneri su
contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto
ferroviario (art. 19, DLgs 19/11/1997, n.422)" di cui all'UPB
1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 che
presenta la necessaria disponibilita';
g) di impegnare pertanto la suddetta somma di Euro 701.047,70 al n.
3343 di impegno sul Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio
stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs
19/11/1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2004 che presenta la necessaria
disponibilita';
h) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti
pubblici in base a quanto previsto dall'Atto Integrativo per la
proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di Servizio 2002/2003 per
il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e
locale, provvedera' con proprio atto formale e secondo la normativa
regionale vigente - essendo trascorso il secondo trimestre del
corrente anno solare 2004, alla liquidazione delle prime 2 rate in
una unica soluzione di quanto complessivamente dovuto a Trenitalia
SpA per l'anno 2004, corrispondente a 3.505.238,50, oltre IVA 10%,
subordinando la liquidazione stessa alla definitiva sottoscrizione
dell'Atto Integrativo in parola previa presentazione della relativa
fattura da parte di Trenitalia SpA;
i) di dare atto che la restante quota, pari a 3.505.238,50 del
corrispettivo previsto oltre all'IVA 10% per oneri per i servizi
ferroviari aggiuntivi, verra' liquidata dal Dirigente competente
dell'Agenzia Trasporti pubblici in base a quanto previsto dall'Atto
Integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di
Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di
interesse regionale e locale, con proprio atto formale e secondo la
normativa regionale vigente a fronte dei riscontri contrattualmente
previsti nonche' a presentazione di regolare fattura da parte di
Trenitalia SpA;
j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Atto integrativo per la proroga dall'1 gennaio 2004 del Contratto di
Servizio 2002/2003 per il trasporto pubblico locale ferroviario di
interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia
SpA
L'anno duemilaquattro il giorno . . . . . . . . . . . . . . . del
mese di . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . .
con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso
tra
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bologna, Via
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.
. . . . . . . , codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . , nella persona del . . . . . . . . . . . . . . .
. . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .
. . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione, in
forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . . . . . del . . .
. . . . . . . .
Trenitalia, SpA con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1,
partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese del
Tribunale di Roma, nella persona di . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . in qualita' di Responsabile della Divisione
Trasporto regionale,
premesso:
- che in data 6 novembre 2002 e' stato sottoscritto il Contratto di
Servizio 2002/2003 per disciplinare i rapporti tra Regione
Emilia-Romagna e Trenitalia relativi alla quota parte dei servizi di
trasporto regionale cosi' come assegnati con DPCM del 16/11/2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2000;
- che le premesse contenute nel Contratto di Servizio 2002/2003
costituiscono parte integrante del presente atto;
- che l'art. 52, comma 11 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000
(Legge finanziaria 2001) prevede, con decorrenza 1 gennaio 2001, il
finanziamento di Lire 80.000.000.000 (Euro 41.316.551) per far fronte
a maggiori servizi ferroviari di trasporto pubblico locale;
- che degli 80 miliardi (Euro 41.316.551 ) sopra citati, 10 miliardi
(Euro 5.164.568) sono stati assegnati alla Regione Emilia-Romagna;
- che in data 2 dicembre 2002 e' stato sottoscritto fra le Parti come
sopra costituite l'Atto Integrativo del Contratto di Servizio
2002/2003 per disciplinare i rapporti relativi ai servizi aggiuntivi
che Trenitalia produrra' sulla base delle intese raggiunte con la
Regione Emilia-Romagna;
- che con delibera 2550/03 la Giunta regionale ha stabilito di
rimandare a successivo atto l'approvazione dello schema di un
ulteriore Atto Integrativo per la proroga all'anno 2004 del Contratto
di Servizio con Trenitalia, al fine di ottenere requisiti di qualita'
dei servizi piu' precisamente indicati rispetto al Contratto di
Servizio vigente, soprattutto in merito a:
- puntualita' dei treni a percorso medio-breve;
- qualita' e quantita' del materiale rotabile impiegato;
- composizione dei treni quanto a numero di carrozze impiegate nel
servizio passeggeri e di posti effettivamente offerti;
- trasparenza dei rapporti di Trenitalia con RFI, e gli altri gestori
di infrastrutture eventualmente interessati, al momento della
richiesta di tracce per gli esercizi successivi a quello in vigore;
- impegno ad aumenti, sia pure limitati, di servizi su alcune
direttrici gia' oggetto di accordi appositi di intensificazione o
comunque di richieste avanzate dalla Regione;
- che con nota ATA/5251/5.2 del 17/12/2003 la Regione ha richiesto a
Trenitalia, richiamando quanto previsto all'articolo 3 del Contratto
di Servizio, di continuare a svolgere, anche per il 2004, i servizi
di trasporto previsti dallo stesso Contratto e dal successivo Atto
Integrativo, alla quale Trenitalia ha, con nota del 23 dicembre 2003,
dato riscontro positivo.
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Oggetto
Il presente Atto Integrativo regola:
- i rapporti relativi ai maggiori servizi per l'anno 2004 rispetto ai
servizi di trasporto ferroviario locale oggetto del Contratto di
Servizio fra la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA per il
trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale
stipulato, per gli anni 2002/2003 , ai sensi di quanto stabilito dal
DPCM del 16 novembre 2000 e del successivo Atto Integrativo;
- le integrazioni alla disciplina della puntualita', della
disponibilita' di posti, del materiale rotabile e dell'accessibilita'
dei passeggeri alle stazioni.
Art. 2
Prestazioni
I maggiori servizi, oggetto del presente Atto, gia' previsti dal
comma 8 dell'art. 5 del "Contratto di Servizio 2002/2003",
interessano le linee afferenti il nodo di Bologna e connesse
articolazioni funzionali, per una produzione complessiva, per l'anno
2004, di 929.000 treni*km.
I dati relativi a detta produzione, aggiuntiva rispetto alla
produzione di 12,1 milioni di treni*km. prevista dal DPCM del
16/12/2000, sono articolati secondo le decorrenze indicate
nell'Allegato 1/A del citato Contratto di Servizio.
Per l'anno 2004 il valore della produzione prevista in base agli
incrementi di servizio ad oggi concordati e' pari a 13.029.000 T*Km.
Gli eventuali scostamenti di percorrenza, per iniziative concordate,
daranno luogo, a proporzionali variazioni degli importi di cui al
successivo art. 3.
Art. 3
Importo relativo alle prestazioni
A fronte della maggior produzione per l'anno 2004, citata
all'articolo 2, la Regione Emilia-Romagna corrispondera' a Trenitalia
SpA il corrispettivo, IVA esclusa, di 7.010.477. Il corrispettivo
riferito all'anno 2004 deriva da una valutazione economica delle
prestazioni indicate nell'art. 2 a Euro 7.812.890 a cui sono stati
detratti 802.413 relativi, per l'anno 2004, al riconoscimento dei
minori costi generati a seguito del contributo della Regione
Emilia-Romagna per l'acquisto di materiale rotabile cosi' come
previsto all'art. 6 del "Progetto Qualita" sottoscritto dalle parti
in data 20/10/2000.
In via eccezionale, e limitatamente all'anno 2004, Trenitalia si
impegna ad acquistare le tracce finalizzate a consentire un ulteriore
incremento di servizi per circa 3200 corse sulle linee
Fidenza-Fornovo e Parma-Fornovo. La Regione si impegna a riconoscere
a Trenitalia i costi di tali tracce. I rimanenti costi di esercizio
per tali servizi dovranno essere separatamente valutati e
riconosciuti all'impresa che li sosterra'.
Eventuali scostamenti rispetto ai volumi di produzione sopraindicati
saranno regolarizzati con successive valutazioni.
Art. 4
Modalita' di pagamento
Il corrispettivo di cui all'art. 3 verra' erogato in rate trimestrali
posticipate, a fronte di emissione fattura, ciascuna corrispondente
ad 1/4 del totale del corrispettivo, ad eccezione per la quarta che
e' pari all'80% dell'ultimo quarto fermo restando che il saldo sara'
erogato in analogia a quanto disciplinato dal comma 9, art. 5 del
Contratto di Servizio 2002/2003. La liquidazione delle singole
fatture avverra' con le modalita' previste dall'articolo 51 della
L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 e nei tempi previsti dall'art. 16
della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993.
In via transitoria il corrispettivo delle prime due rate sara'
erogato in unica soluzione nei termini previsti per l'erogazione
della seconda rata.
Art. 5
Disciplina della puntualita'
1. Vengono mantenute tutte le clausole in essere nel Contratto di
Servizio 2002/2003 con gli aggiornamenti seguenti.
2. La disciplina della puntualita' viene aggiornata nel modo
seguente:
a. riduzione di un punto percentuale degli standard relativamente ai
treni che circolano nel Nodo di Bologna a partire dall'1 marzo 2004;
b. qualora Trenitalia, nel Nodo di Bologna, che si trova notoriamente
in situazioni infrastrutturali degradate, consegua il miglioramento
degli standard di puntualita' previsti dal Contratto di Servizio
2002/2003, le sara' riconosciuto un bonus indicato all'Allegato 2 del
presente Atto;
c. introduzione di un ulteriore parametro su "eventi" che riguardano
"treni rilevanti";
d. si definisce "evento" la puntualita' di arrivo in determinate
stazioni anche diverse da quelle di "fine corsa" in cui si misura per
quanto stabilito nell'Allegato 2 al Contratto il parametro
puntualita'.
3. I "Treni rilevanti" sono individuati, ad ogni cambio di orario,
dalla Regione Emilia-Romagna nel numero di 56 pari al 10% di quelli
oggetto del Contratto di Servizio in base ai seguenti parametri:
- fascia pendolare (arrivo tra le 7 e le 9; partenza tra le 17 e le
19) con pochissime eccezioni nella fascia di rientro studenti;
- frequentazione particolarmente elevata, sia in numero assoluto che
relativamente alla occupazione dei posti disponibili;
- treni oggetto di spostamenti forzosi dagli orari consolidati a
causa degli ES e IC nuovi o modificati;
- equilibrio geografico nei diversi bacini regionali;
- equilibrio tra treni per studenti e treni per lavoratori.
4. Alla lista dei "treni rilevanti", individuata secondo i criteri di
cui al comma precedente, comprendente sia treni R che treni IR,
vengono associati "eventi" a cui applicare uno standard di
puntualita' aggiuntivo: ritardo non superiore ai 10'.
5. Per treni delle relazioni Bologna-Marzabotto, Modena-Carpi e
Fidenza-Salsomaggiore, che operino con tempi di inversione inferiori
a 15', le riduzioni di contributo, anche relativamente al parametro
Affidabilita', legate ad eventi si applicano una sola volta per ogni
coppia di treni.
Art. 6
Disciplina della disponibilita' di carrozze
1. Trenitalia fornira' per ogni treno, insieme al Programma di
Esercizio, i seguenti dati relativi alla composizione:
- numero di vetture assegnate rispetto al turno del materiale
rotabile;
- numero di vetture disponibili ai viaggiatori per l'intera
relazione;
- eventuali riduzioni programmate del numero delle vetture
disponibili per porzioni della relazione.
2. La disciplina, di cui alla scheda 3 ("Disponibilita' delle
vetture") dell'Allegato 2 si applica limitatamente ai treni che
rientrano nella lista dei "treni rilevanti" di cui all'articolo
precedente.
3. Per dar conto di eventuali modifiche nella composizione dei treni,
le informazioni sulla composizione prevista possono essere
rettificate durante l'anno 2004. Si prevede un'occasione periodica
(ogni tre mesi) di verifica fra Regione e Trenitalia.
4. Si elimina contestualmente il parametro affollamento cosi' come
definito nel Contratto 2002/2003.
Art. 7
Qualita' del materiale rotabile
e accessibilita' dei passeggeri alle stazioni
1. Trenitalia fornira' un aggiornamento della Scheda tecnica del
Materiale rotabile (Allegato 5 del Contratto di Servizio) nel quale
viene riportato per ogni tipologia il numero di rotabili equipaggiati
con impianto di diffusione sonora e di condizionamento sia
relativamente all' 1/1/2004 che alla previsione relativa al
31/12/2004. A consuntivo (entro il 31/3/2005) verra' fornito lo stato
di attuazione.
2. Le schede relative degli Allegati 2 e 5 del Contratto di Servizio
2002/2003 vengono aggiornate come in allegato al presente atto.
Art. 8
Riconoscimento parziale di contributo
1. Nel caso di treni soppressi o limitati per sciopero a Trenitalia
sara' riconosciuto un contributo del 40% per i servizi interessati
dalle relative attivita' operative e gestionali.
Art. 9
Validita'
1. Il presente Atto Integrativo ha validita' dall'1/1/2004 fino
all'approvazione di ulteriori o diverse disposizioni da quelle
approvate con il presente atto integrativo.
2. Le clausole modificate secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 entrano in
vigore dal secondo semestre 2004.
Art. 10
Condizioni generali
Per quanto non specificatamente contemplato nel presente atto valgono
tutte le condizioni previste dagli Articoli e dagli Allegati del
"Contratto di Servizio 2002/2003 " gia' sottoscritto dalle Parti. In
particolare, di fronte a eventuali situazioni d'emergenza verra'
attivata la clausola dell'art.6 del citato contratto che pone in capo
al "Comitato tecnico di gestione del contratto" la valutazione
dell'applicabilita' delle sanzioni.
Art. 11
Allegati
1. Programma di esercizio:
- 1C Elenco "treni rilevanti"
- 1D Elenco treni circolanti nel Nodo di Bologna
2. Qualita' dei servizi
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per TRENITALIA SPA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 2
Qualita' dei servizi
Schede qualita' del trasporto ferroviario locale indice
1. puntualita'
2. disponibilita' delle carrozze
3. informazioni all'utenza
4. pulizia e comfort.
Nell'eventualita' di un disaccordo delle parti sulle modalita'
applicative del presente allegato, si rimanda alla decisione del
Comitato di Verifica e Monitoraggio cui all'art. 6 del Contratto di
Servizio 2002/2003.
Puntualita'
Nella seguente tabella sono indicati le aggiunte agli standard di
puntualita' del servizio che Trenitalia si impegna a garantire e le
relative riduzioni o maggiorazioni di contributo.
Per il totale dei treni relativi al Programma di Esercizio riportato
nella Tabella 1.A dell'Allegato 1 del presente Atto la puntualita'
del servizio sara' monitorata e calcolata rispetto all'orario di
arrivo dei singoli treni nella stazione di termine corsa.
I risultati della rilevazione, cosi' come le eventuali relative
riduzioni di contributo, saranno valutati con cadenza trimestrale e
sulla base della media del trimestre.
Per i treni di cui all'Allegato 1.C la puntualita' del servizio sara'
monitorata e calcolata anche rispetto all'orario di arrivo dei
singoli treni nella stazione indicata nell'Allegato stesso.
Trenitalia si impegna a trasmettere mensilmente alla Regione, su
supporto sia informatico sia cartaceo, i rapporto di Riace
"percentuale treni in ritardo per fasce e per n. treno" relativi ai
treni circolanti nel Nodo di Bologna, ai treni esterni al Nodo, ai
"treni rilevanti".
Le riduzioni di contributo relative al singolo treno non sono
sovrapponibili.
Dal secondo semestre vengono introdotti:
- lo standard relativo ai "treni rilevanti";
- il bonus per i convogli circolanti nel Nodo di Bologna. Esso e' di
un importo pari alla riduzione di cui alla scheda "Puntualita'"
allegata al Contratto di Servizio 2002/2003. Esso viene riconosciuto
per il miglioramento di un punto percentuale rispetto allo standard
definito nella scheda di cui sopra.
Standard "Treni rilevanti" con ritardo >10' Riduzioni di contributo
Euro 100 per evento non a standard
Disponibilita' delle carrozze
La disciplina si applica limitatamente ai "treni rilevanti" di cui
all'Allegato 1C.
L'eventuale minore offerta non deve superare il 10% delle carrozze
disponibili secondo il programma di esercizio.
A Trenitalia sara' irrogata una riduzione di contributo di Euro 100
per rilevazione non a standard.
Informazioni all'utenza
Alla scheda "Informazioni in stazione" viene aggiunta la seguente
frase
Trenitalia si impegna a garantire:
(omissis)
- l'affissione nelle stazioni non dotate di emettitrici di biglietti
e di PVT esterni, di chiari avvisi indicanti la possibilita' di
effettuare l'acquisto di biglietti a bordo dei treni senza
sovrattassa.
(omissis)
A Trenitalia sara' irrogata una riduzione di contributo di Euro 300
per rilevazione non a standard.
Pulizia e comfort
Nella scheda "Pulizia e comfort nelle stazioni e nelle infrastrutture
di attesa" la frase relativa agli ascensori viene cosi' modificata:
Trenitalia si impegna a sollecitare RFI perche' garantisca
l'operativita' e la fruibilita' senza assistenza degli ascensori
presenti nelle stazioni di:
Modena - Piacenza - Salsomaggiore - Forli' - Rimini - Carpi - Ferrara
- Reggio Emilia.
La Regione si impegna a sollecitare gli Enti locali sottoscrittori di
"comodati" ed "accordi particolari" che contemplano la cura delle
stazioni da parte degli affidatari e/o locatari stessi per il
rispetto degli standard definiti.
Sugli argomenti sopra indicati saranno promosse, all'occorrenza,
iniziative congiunte.