DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 453
Istituzione della Riserva naturale orientata "Contrafforte Pliocenico"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 2 aprile 1988, n. 11 da' facolta' alla Regione di
istituire Riserve naturali, definite al comma 2 dell'art. 2 come
segue: "Le riserve naturali sono territori di limitata estensione;
esse vengono istituite per la loro rilevanza regionale e sono gestite
ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti
morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali.";
- che secondo quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della citata L.R.
11/88, la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati e
previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente
naturale, predispone l'atto istitutivo corredato di adeguati elementi
cartografici e contenente:
a) la perimetrazione e la zonizzazione della riserva naturale;
b) le finalita', le norme di attuazione e di tutela;
c) le modalita' di gestione e il soggetto a cui e' affidata la
gestione;
d) i termini per l'approvazione del Programma di gestione della
riserva;
considerato:
- che la Provincia di Bologna con deliberazione del Consiglio
provinciale n. 21 del 31/3/2004 ha formulato alla Regione la proposta
di istituzione della Riserva naturale orientata del Contrafforte
Pliocenico contenente la perimetrazione, le finalita', la
zonizzazione, le norme di attuazione e di tutela e le modalita'
gestionali;
- che la Comunita' Montana delle Cinque Valli Bolognesi ed i Comuni
di Monzuno, Pianoro e Sasso Marconi hanno altresi' deliberato la
proposta di istituzione della Riserva naturale orientata Contrafforte
Pliocenico con atti rispettivamente:
- delibera del Consiglio della Comunita' Montana n. 10 del
19/3/2004;
- delibera del Consiglio comunale n. 28 del 29/3/2004;
- delibera del Consiglio comunale n. 89 del 30/11/2004;
- delibera del Consiglio comunale n. 38 del 26/4/2004;
- che l'area interessata dalla proposta Riserva e' ricompresa nel
territorio di un Sito di importanza comunitaria (pSIC cod. IT4050012
"Contrafforte Pliocenico"), nonche' di una zona di protezione
speciale (ZPS), in attuazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e
79/409/CEE "Uccelli";
- che l'area oggetto della proposta di istituzione della Riserva
naturale del Contrafforte Pliocenico risulta caratterizzata dai
seguenti aspetti di ordine paesaggistico, geologico e geomorfologico,
mineralogico, floristico, vegetazionale e faunistico:
1) gli affioramenti rocciosi di arenaria pliocenica sono disposti
trasversalmente alle valli di Setta, Savena e Zena, da Sasso Marconi
al torrente Zena con altezza max di 654 m. s.l.m.; le rupi rocciose,
orientate a sud-ovest, sono contornate da ondulazioni argillose
anch'esse plioceniche, talora calanchive; la diversificazione
morfologica e litologica, il forte contrasto tra le falesie assolate
e le profonde incisioni vallive orientate a nord determinano una
notevole variabilita' ambientale con una serie di habitat rocciosi,
forestali e di prateria nettamente differenziati;
2) gli habitat presenti di interesse comunitario sono 9, di cui i
primi quattro prioritari:
- terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi);
- foreste alluvionali di Alnion glutinoso-incanae e Fraxinus
excelsior;
- praterie sub-mediterranee semiaride calcicole (Mesobromion);
- praterie medio-europee aride calcicole (Xerobromion);
- fiumi submontani con vegetazione a Chenopodietum rubri;
- lande aride con formazioni sub-mediterranee a Juniperus communis e
Spartium junceum;
- foreste di Castanea sativa;
- foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
- boschi di Quercus ilex;
3) notevole nel suo complesso la ricchezza vegetazionale dell'area in
cui risultano presenti varie specie rare e/o minacciate quali le
orchidee Serapias cordigera e Orchis coriophora e la leguminosa
Ononis masquillierii, tipica delle argille plioceniche dell'Appennino
centro-settentrionale. Sono presenti inoltre numerose specie della
flora regionale protetta ai sensi della L.R. 2/77, come Erythronium
dens-canis, Leucojum vernum, Ilex aquifolium, Taxus baccata;
4) l'importanza faunistica dell'area e' determinata dalla presenza di
una ricca avifauna e di un'elevata concentrazione di specie rare;
sono segnalate almeno 10 specie di interesse comunitario, 9 delle
quali nidificanti: Falco pellegrino Falco peregrinus, Lanario Falco
biarmicus feldeggii, Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Albanella
minore Circus pygargus, Succiacapre Caprimulgus europaeus, Tottavilla
Lullula arborea, Ortolano Emberiza hortulana, Calandro Anthus
campestris e Averla piccola Lanius collurio. Regolare la presenza di
alcuni individui di Aquila reale Aquila chrysaetos; presente fino
agli anni 80 il Gufo reale Bubo bubo; tra le specie nidificanti rare
e/o minacciate a livello regionale figurano Lodolaio Falco subbuteo,
Gheppio Falco tinnunculus, Upupa Upupa epops, Torcicollo Jynx
torquilla, queste due ultime specie in grave declino, e interessanti
piccole colonie di Rondone maggiore Apus melba; svernante regolare il
Picchio muraiolo Tichodroma muraria;
tra i Rettili e' significativa la presenza di specie poco diffuse
come Luscengola Chalcides chalcides, Saettone Elaphe longissima e
Colubro di Riccioli Coronella girondica;
tra gli anfibi l'unica specie di interesse comunitario segnalata e'
il Tritone crestato Triturus carnifex; presenti anche, ma molto
localizzati, la Salamandrina dagli occhiali Salamandrina terdigitata
ed il Tritone alpestre Triturus alpestris;
l'ittiofauna annovera 5 specie di interesse comunitario: Lasca
Chondrostoma genei, Vairone Leuciscus souffia, Barbo Barbus plebejus,
Barbo canino Barbus meridionalis, Cobite comune Cobitis tenia e il
Ghiozzo padano Padogobius martensii;
tra gli invertebrati presenza importante come indicatori ambientali
sono il Gambero di fiume Austropotamobius pallipes, e Lucanus cervus,
coleottero legato agli ambienti forestali maturi; segnalato anche il
raro lepidottero Coenonympha dorus aquilonia.
Verificati gli elementi di conformita' della proposta alle
disposizioni del PTPR cosi' come recepite ed attuate dal Piano
territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Bologna,
approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo
2004, individua l'area come "Zona di tutela naturalistica"
sottoponendola alla salvaguardia di cui all'art. 7.5;
sentito il parere favorevole del Comitato consultivo regionale per
l'ambiente naturale espresso nella seduta del 21 dicembre 2004;
considerato di dovere annullare la propria deliberazione n. 274 del
14 febbraio 2005, adottata a causa di errore materiale quale proposta
al Consiglio, rendendo cosi' necessaria la riproposizione dei
medesimi contenuti con il presente atto;
attestata la regolarita' amministrativa espressa dal Direttore
generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di proporre, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,
come modificato dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40, il
seguente atto istitutivo:
1. Perimetrazione
E' istituita la Riserva naturale orientata "Contrafforte Pliocenico"
in provincia di Bologna, ricompresa nei comuni di Monzuno, Pianoro e
Sasso Marconi, secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria
CTR, in scala 1:10.000, e dell'abitato di Livergnano in scala
1:5.000, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Finalita'
Con l'istituzione della suddetta Riserva naturale orientata si
perseguono le seguenti finalita':
a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti
naturali con particolare riferimento alle emergenze geologiche del
Contrafforte Pliocenico e alla flora e alla fauna ad esso associate;
b) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario,
indicati come caratterizzanti il sito di importanza comunitaria "SIC
IT4050012 Contrafforte Pliocenico" individuato ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE e proposto per l'inserimento nella "Rete Natura
2000" di cui al DM del 3/4/2000;
c) promuovere interventi volti alla riqualificazione ambientale, al
ripristino dei caratteri geomorfologici e al risanamento di tali
ambiti da fattori di alterazione e garantire la conservazione della
diversita' ambientale ed un equilibrato funzionamento degli
ecosistemi;
d) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e
promuoverne, ove necessario, la riqualificazione;
e) promuovere le attivita' di ricerca scientifica volte alla
conoscenza, allo studio e alla conservazione delle emergenze
geologiche e geomorfologiche, delle testimonianze paleontologiche e
di ogni altro aspetto naturalistico-ambientale ed ecologico;
f) promuovere l'informazione, la divulgazione e l'educazione
ambientale;
g) regolamentare la fruizione del territorio nelle forme e nei modi
tali da non arrecare disturbo agli ecosistemi nel loro complesso;
h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed
architettonico legate alle attivita' umane sostenibili nel
territorio.
3. Norme di attuazione e di tutela
ZONA 1
Zona di interesse geologico vegetazionale e faunistico comprendente
tutte le aree a maggior naturalita', la cui destinazione e' la
conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale nella sua
integrita' e della biodiversita' presente.
3.1 In tale zona sono consentiti:
a) il proseguimento delle attivita' agricole in essere;
b) l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco secondo le
modalita' previste dal Programma di gestione di cui al successivo
articolo 4 e fatte salve le altre normative vigenti in materia; fino
all'approvazione del Programma di gestione, l'utilizzo del bosco e
del sottobosco e' consentito secondo le modalita' stabilite dalle
Prescrizioni di massima e di polizia forestale, previa autorizzazione
dell'Ente delegato (ex art. 2 della delibera C.R. 2354/95) e sentito
l'Ente di gestione della Riserva;
c) la manutenzione dei percorsi di interesse pubblico o privato
esistenti;
d) gli interventi di manutenzione delle attrezzature e infrastrutture
che insistono sul territorio della Riserva, da effettuarsi adottando
ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
e) le attivita' di scavo finalizzate al recupero di rocce, minerali e
fossili nell'ambito di programmi di ricerca autorizzati dall'Ente di
gestione e comunque previa autorizzazione degli organi statali
competenti;
f) l'accesso all'area con mezzi motorizzati solamente: - lungo le
strade pubbliche e ad uso pubblico esistenti; - lungo le strade
private unicamente per i veicoli accedenti alle proprieta', per le
normali attivita' agricole, e per le esigenze di servizio della
Riserva; - al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente con macchine
per la normale attivita' agricola, per esigenze di servizio della
Riserva e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente
di gestione;
g) l'accesso al pubblico, esclusivamente sui sentieri; il Programma
di gestione di cui al precedente art. 3 precisera' modi e tempi di
tale fruizione.
3.2 Nella medesima zona 1 sono vietati:
a) qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed
ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le
attrezzature in rete, inclusi i percorsi pedonali, ciclabile ed
equestri, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei
terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale;
b) l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e
paleontologico, nonche' l'effettuazione di scavi di qualsiasi entita'
sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo, fatti salvi
interventi mirati alla stabilita' dei versanti e al miglioramento
naturalistico e le esigenze colturali connesse all'uso agricolo dei
terreni che non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
c) l'esercizio dell'attivita' venatoria in qualsiasi forma;
d) il disturbo e il danneggiamento della fauna compresi la raccolta,
la distruzione e il danneggiamento di uova, nidi, nidiate, cucciolate
e tane;
e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi
esistenti;
f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte
della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora
spontanea tipica dei luoghi;
h) l'accensione di fuochi;
i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco;
j) l'attivita' di arrampicata e qualsiasi forma di attrezzatura o
manomissione delle pareti;
k) il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, l'uso di parapendio e
deltaplano, salvo eventuali autorizzazioni da parte dell'ente di
gestione della Riserva naturale per le finalita' istitutive della
Riserva stessa.
ZONA 1/A
Zona caratterizzata dall'utilizzo ormai consolidato delle pareti per
le attivita' di arrampicata. Valgono tutte le disposizioni dettate
per la zona 1 di cui al presente articolo ad eccezione del punto 3.2,
lett. j).
Il Programma di gestione individua le forme e le modalita'
dell'attivita' di arrampicata compatibili con le finalita' istitutive
della Riserva, nonche' gli accessi consentiti.
ZONA 2
Zona a carattere agro-forestale, comprende: i boschi limitrofi alla
zona 1 ed in genere esposti a nord, le aree coltivate o con una
consolidata presenza antropica, i boschi situati nel versante
settentrionale di Monte del Frate, le due grandi aree calanchive
situate a valle di Monte Adone, nonche' la parete di Livergnano. Tale
zona e' destinata alla conservazione della qualita' ambientale e alla
regolazione dei rapporti tra attivita' antropica ed ambiente
naturale. Il Programma di gestione individua attivita', iniziative ed
esempi significativi di interazione positiva fra attivita' antropica
e conservazione della natura da sostenere ed incentivare.
3.3 Nella zona 2 sono consentiti:
a) le attivita' agricole e forestali compatibili con le finalita'
istitutive della Riserva;
b) l'attivita' di ricerca e raccolta dei tartufi, da esercitarsi con
le modalita' e cautele che salvaguardino le prioritarie esigenze di
protezione degli ecosistemi presenti, alle condizioni sotto
enunciate, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Programma
di gestione: - all'interno di boschi e terreni non coltivati; -
esclusivamente con l'ausilio di un solo cane per ciascun cercatore; -
lo scavo deve essere limitato al punto in cui il cane ha iniziato a
sterrare e accuratamente rinterrato a cura di chi effettua
l'attivita';
c) l'accesso al di fuori dei sentieri solo a soggetti in possesso di
tesserino per la raccolta del tartufo;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo sul patrimonio
edilizio esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, nonche' il cambio di destinazione d'uso
correlato alle esigenze gestionali dell'azienda agricola ovvero per
gli usi funzionali alla gestione dell'area protetta, secondo quanto
previsto e disciplinato dal Programma di gestione.
Per tutto quanto non espressamente sopra definito si applicano le
disposizioni previste per la zona 1 ai punti 3.1 e 3.2 del presente
articolo.
4. Programma di gestione e termini di approvazione
Entro due anni dalla istituzione della Riserva naturale deve essere
approvato il Programma di gestione e redatto secondo i criteri
stabiliti al punto 3 dall'art. 29 della L.R. 11/88, parzialmente
modificato con l'art. 21 della L.R. 40/92, e dalle Direttive
regionali per la redazione dei programmi di gestione delle Riserve
naturali emanate con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo
1996, n. 364.
Nelle fasi di elaborazione e di attuazione del Programma di gestione
l'Ente gestore adotta tutte le forme di consultazione ritenute
opportune e regola i rapporti con tutti i soggetti interessati, ivi
compresi i proprietari, gli Enti di ricerca e le Associazioni
naturalistiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,
al fine di garantire il raggiungimento dei fini della Riserva.
Il Programma di gestione, formulato anche ai fini della
pianificazione e gestione del SIC ai sensi dell'art. 6 della
Direttiva 92/43/CEE, deve:
1) analizzare lo stato della Riserva, formulando gli obiettivi da
perseguire e le conseguenti azioni da attivare a breve, medio e lungo
termine;
2) individuare gli interventi di manutenzione, restauro e
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio e del patrimonio
storico-culturale necessari ad assicurare il perseguimento delle
finalita' istitutive definendo le competenze degli enti interessati e
le modalita' di realizzazione;
3) promuovere, ai fini di cui al precedente punto 2, la
collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti sul
territorio della Riserva;
4) individuare i criteri gestionali e le azioni per conservare un
assetto geomorfologico;
5) individuare criteri ed interventi per una corretta gestione
faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversita';
6) individuare criteri ed interventi per la gestione del patrimonio
floristico e vegetazionale finalizzati a mantenere la diversita'
delle specie e la complessita' delle comunita' vegetali;
7) programmare le attivita' di studio, di controllo e di
monitoraggio, la sperimentazione e la ricerca scientifica;
8) promuovere azioni di educazione ambientale;
9) individuare i criteri di compatibilita' per le attivita' di
fruizione e dettare le relative norme regolamentari;
10) fissare ulteriori normative specifiche ritenute necessarie
all'assolvimento dei compiti gestionali;
11) indicare le eventuali aree ed i beni da acquisire in proprieta'
pubblica;
12) stabilire i tempi e le modalita' di cessazione delle attivita'
incompatibili con le finalita' della Riserva fissando, altresi', i
criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
13) fissare, in conformita' al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88
i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni
delle norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di
gestione;
14) provvedere all'individuazione, su base catastale, dell'effettivo
perimetro della Riserva al di fuori dei tratti coincidenti con
elementi di immediata e certa riconoscibilita', quali corsi d'acqua,
strade e sentieri.
5. Valutazione d'incidenza
Tutti gli interventi effettuati nella Riserva sono sottoposti a
valutazione d'incidenza rispetto alle specie ed agli habitat
caratterizzanti il SIC, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva
92/43/CEE e della L.R. 7/04.
6. Modalita' di gestione
La gestione della Riserva naturale orientata e' affidata alla
Comunita' Montana delle Cinque Valli Bolognesi, che agisce di
concerto con la Provincia di Bologna, Comuni di Monzuno, di Pianoro e
di Sasso Marconi secondo le modalita' specificate mediante apposita
convenzione.
L'Ente gestore si avvale di un Comitato tecnico scientifico formato
da esperti nelle discipline individuate all'art. 15, comma I della
L.R. 11/88, con funzioni consultive e propositive.
Il Comitato tecnico scientifico esprime pareri e proposte in merito
ai contenuti del Programma di gestione e sulla concreta attuazione
nonche' su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire
direttamente o indirettamente sull'assetto ecologico della Riserva.
Per l'attivita' di gestione l'Ente gestore si avvale di personale
proprio o incaricato, in possesso di specifica professionalita' nei
settori della conservazione della natura e della gestione
naturalistica del territorio.
7. Pubblicazione e termine per le osservazioni
La presente proposta istitutiva, corredata dagli allegati
cartografici e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; la
stessa viene depositata presso la Segreteria della Provincia di
Bologna, Assessorato Ambiente, e dei Comuni di Monzuno, Pianoro e
Sasso Marconi per 60 giorni consecutivi.Entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione chiunque puo'
presentare osservazioni.
Le osservazioni vanno inoltrate direttamente alla Regione,
Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile, ovvero alla
Provincia di Bologna o ai Comuni interessati.
La Provincia di Bologna raccoglie le osservazioni validamente
presentate sia presso i Comuni che presso la Provincia stessa e le
trasmette alla Regione corredate di un parere di merito sulle stesse
entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del deposito.
- di annullare la propria deliberazione n. 274 del 14 febbraio 2005,
adottata a causa di errore materiale quale proposta al Consiglio,
rendendo cosi' necessaria la riproposizione dei medesimi contenuti
con il presente atto.
(segue cartina)