GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 453

Istituzione della Riserva naturale orientata "Contrafforte Pliocenico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 2 aprile 1988, n. 11 da' facolta' alla Regione di                 
istituire Riserve naturali, definite al comma 2 dell'art. 2 come                
segue: "Le riserve naturali sono territori di limitata estensione;              
esse vengono istituite per la loro rilevanza regionale e sono gestite           
ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti                      
morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali.";                   
- che secondo quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 della citata L.R.            
11/88, la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati e               
previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente                  
naturale, predispone l'atto istitutivo corredato di adeguati elementi           
cartografici e contenente:                                                      
a) la perimetrazione e la zonizzazione della riserva naturale;                  
b) le finalita', le norme di attuazione e di tutela;                            
c) le modalita' di gestione e il soggetto a cui e' affidata la                  
gestione;                                                                       
d) i termini per l'approvazione del Programma di gestione della                 
riserva;                                                                        
considerato:                                                                    
- che la Provincia di Bologna con deliberazione del Consiglio                   
provinciale n. 21 del 31/3/2004 ha formulato alla Regione la proposta           
di istituzione della Riserva naturale orientata del Contrafforte                
Pliocenico contenente la perimetrazione, le finalita', la                       
zonizzazione, le norme di attuazione e di tutela e le modalita'                 
gestionali;                                                                     
- che la Comunita' Montana delle Cinque Valli Bolognesi ed i Comuni             
di Monzuno, Pianoro e Sasso Marconi hanno altresi' deliberato la                
proposta di istituzione della Riserva naturale orientata Contrafforte           
Pliocenico con atti rispettivamente:                                            
- delibera del Consiglio della Comunita' Montana n. 10 del                      
19/3/2004;                                                                      
- delibera del Consiglio comunale n. 28 del 29/3/2004;                          
- delibera del Consiglio comunale n. 89 del 30/11/2004;                         
- delibera del Consiglio comunale n. 38 del 26/4/2004;                          
- che l'area interessata dalla proposta Riserva e' ricompresa nel               
territorio di un Sito di importanza comunitaria (pSIC cod. IT4050012            
"Contrafforte Pliocenico"), nonche' di una zona di protezione                   
speciale (ZPS), in attuazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e             
79/409/CEE "Uccelli";                                                           
- che l'area oggetto della proposta di istituzione della Riserva                
naturale del Contrafforte Pliocenico risulta caratterizzata dai                 
seguenti aspetti di ordine paesaggistico, geologico e geomorfologico,           
mineralogico, floristico, vegetazionale e faunistico:                           
1) gli affioramenti rocciosi di arenaria pliocenica sono disposti               
trasversalmente alle valli di Setta, Savena e Zena, da Sasso Marconi            
al torrente Zena con altezza max di 654 m. s.l.m.; le rupi rocciose,            
orientate a sud-ovest, sono contornate da ondulazioni argillose                 
anch'esse plioceniche, talora calanchive; la diversificazione                   
morfologica e litologica, il forte contrasto tra le falesie assolate            
e le profonde incisioni vallive orientate a nord determinano una                
notevole variabilita' ambientale con una serie di habitat rocciosi,             
forestali e di prateria nettamente differenziati;                               
2) gli habitat presenti di interesse comunitario sono 9, di cui i               
primi quattro prioritari:                                                       
- terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi);                         
- foreste alluvionali di Alnion glutinoso-incanae e Fraxinus                    
excelsior;                                                                      
- praterie sub-mediterranee semiaride calcicole (Mesobromion);                  
- praterie medio-europee aride calcicole (Xerobromion);                         
- fiumi submontani con vegetazione a Chenopodietum rubri;                       
- lande aride con formazioni sub-mediterranee a Juniperus communis e            
Spartium junceum;                                                               
- foreste di Castanea sativa;                                                   
- foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;                              
- boschi di Quercus ilex;                                                       
3) notevole nel suo complesso la ricchezza vegetazionale dell'area in           
cui risultano presenti varie specie rare e/o minacciate quali le                
orchidee Serapias cordigera e Orchis coriophora e la leguminosa                 
Ononis masquillierii, tipica delle argille plioceniche dell'Appennino           
centro-settentrionale. Sono presenti inoltre numerose specie della              
flora regionale protetta ai sensi della L.R. 2/77, come Erythronium             
dens-canis, Leucojum vernum, Ilex aquifolium, Taxus baccata;                    
4) l'importanza faunistica dell'area e' determinata dalla presenza di           
una ricca avifauna e di un'elevata concentrazione di specie rare;               
sono segnalate almeno 10 specie di interesse comunitario, 9 delle               
quali nidificanti: Falco pellegrino Falco peregrinus, Lanario Falco             
biarmicus feldeggii, Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, Albanella               
minore Circus pygargus, Succiacapre Caprimulgus europaeus, Tottavilla           
Lullula arborea, Ortolano Emberiza hortulana, Calandro Anthus                   
campestris e Averla piccola Lanius collurio. Regolare la presenza di            
alcuni individui di Aquila reale Aquila chrysaetos; presente fino               
agli anni 80 il Gufo reale Bubo bubo; tra le specie nidificanti rare            
e/o minacciate a livello regionale figurano Lodolaio Falco subbuteo,            
Gheppio Falco tinnunculus, Upupa Upupa epops, Torcicollo Jynx                   
torquilla, queste due ultime specie in grave declino, e interessanti            
piccole colonie di Rondone maggiore Apus melba; svernante regolare il           
Picchio muraiolo Tichodroma muraria;                                            
tra i Rettili e' significativa la presenza di specie poco diffuse               
come Luscengola Chalcides chalcides, Saettone Elaphe longissima e               
Colubro di Riccioli Coronella girondica;                                        
tra gli anfibi l'unica specie di interesse comunitario segnalata e'             
il Tritone crestato Triturus carnifex; presenti anche, ma molto                 
localizzati, la Salamandrina dagli occhiali Salamandrina terdigitata            
ed il Tritone alpestre Triturus alpestris;                                      
l'ittiofauna annovera 5 specie di interesse comunitario: Lasca                  
Chondrostoma genei, Vairone Leuciscus souffia, Barbo Barbus plebejus,           
Barbo canino Barbus meridionalis, Cobite comune Cobitis tenia e il              
Ghiozzo padano Padogobius martensii;                                            
tra gli invertebrati presenza importante come indicatori ambientali             
sono il Gambero di fiume Austropotamobius pallipes, e Lucanus cervus,           
coleottero legato agli ambienti forestali maturi; segnalato anche il            
raro lepidottero Coenonympha dorus aquilonia.                                   
Verificati gli elementi di conformita' della proposta alle                      
disposizioni del PTPR cosi' come recepite ed attuate dal Piano                  
territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Bologna,           
approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 30 marzo             
2004, individua l'area come "Zona di tutela naturalistica"                      
sottoponendola alla salvaguardia di cui all'art. 7.5;                           
sentito il parere favorevole del Comitato consultivo regionale per              
l'ambiente naturale espresso nella seduta del 21 dicembre 2004;                 
considerato di dovere annullare la propria deliberazione n. 274 del             
14 febbraio 2005, adottata a causa di errore materiale quale proposta           
al Consiglio, rendendo cosi' necessaria la riproposizione dei                   
medesimi contenuti con il presente atto;                                        
attestata la regolarita' amministrativa espressa dal Direttore                  
generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda              
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione 447/03;                                             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di proporre, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,            
come modificato dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40, il             
seguente atto istitutivo:                                                       
1. Perimetrazione                                                               
E' istituita la Riserva naturale orientata "Contrafforte Pliocenico"            
in provincia di Bologna, ricompresa nei comuni di Monzuno, Pianoro e            
Sasso Marconi, secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria             
CTR, in scala 1:10.000, e dell'abitato di Livergnano in scala                   
1:5.000, che costituisce parte integrante e sostanziale della                   
presente deliberazione.                                                         
2. Finalita'                                                                    
Con l'istituzione della suddetta Riserva naturale orientata si                  
perseguono le seguenti finalita':                                               
a) assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti                   
naturali con particolare riferimento alle emergenze geologiche del              
Contrafforte Pliocenico e alla flora e alla fauna ad esso associate;            
b) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione                      
soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario,            
indicati come caratterizzanti il sito di importanza comunitaria "SIC            
IT4050012 Contrafforte Pliocenico" individuato ai sensi della                   
Direttiva 92/43/CEE e proposto per l'inserimento nella "Rete Natura             
2000" di cui al DM del 3/4/2000;                                                
c) promuovere interventi volti alla riqualificazione ambientale, al             
ripristino dei caratteri geomorfologici e al risanamento di tali                
ambiti da fattori di alterazione e garantire la conservazione della             
diversita' ambientale ed un equilibrato funzionamento degli                     
ecosistemi;                                                                     
d) tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e                       
promuoverne, ove necessario, la riqualificazione;                               
e) promuovere le attivita' di ricerca scientifica volte alla                    
conoscenza, allo studio e alla conservazione delle emergenze                    
geologiche e geomorfologiche, delle testimonianze paleontologiche e             
di ogni altro aspetto naturalistico-ambientale ed ecologico;                    
f) promuovere l'informazione, la divulgazione e l'educazione                    
ambientale;                                                                     
g) regolamentare la fruizione del territorio nelle forme e nei modi             
tali da non arrecare disturbo agli ecosistemi nel loro complesso;               
h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed              
architettonico legate alle attivita' umane sostenibili nel                      
territorio.                                                                     
3. Norme di attuazione e di tutela                                              
ZONA 1                                                                          
Zona di interesse geologico vegetazionale e faunistico comprendente             
tutte le aree a maggior naturalita', la cui destinazione e' la                  
conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale nella sua               
integrita' e della biodiversita' presente.                                      
3.1 In tale zona sono consentiti:                                               
a) il proseguimento delle attivita' agricole in essere;                         
b) l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco secondo le               
modalita' previste dal Programma di gestione di cui al successivo               
articolo 4 e fatte salve le altre normative vigenti in materia; fino            
all'approvazione del Programma di gestione, l'utilizzo del bosco e              
del sottobosco e' consentito secondo le modalita' stabilite dalle               
Prescrizioni di massima e di polizia forestale, previa autorizzazione           
dell'Ente delegato (ex art. 2 della delibera C.R. 2354/95) e sentito            
l'Ente di gestione della Riserva;                                               
c) la manutenzione dei percorsi di interesse pubblico o privato                 
esistenti;                                                                      
d) gli interventi di manutenzione delle attrezzature e infrastrutture           
che insistono sul territorio della Riserva, da effettuarsi adottando            
ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;                          
e) le attivita' di scavo finalizzate al recupero di rocce, minerali e           
fossili nell'ambito di programmi di ricerca autorizzati dall'Ente di            
gestione e comunque previa autorizzazione degli organi statali                  
competenti;                                                                     
f) l'accesso all'area con mezzi motorizzati solamente: - lungo le               
strade pubbliche e ad uso pubblico esistenti; - lungo le strade                 
private unicamente per i veicoli accedenti alle proprieta', per le              
normali attivita' agricole, e per le esigenze di servizio della                 
Riserva; - al di fuori dei luoghi precedenti, unicamente con macchine           
per la normale attivita' agricola, per esigenze di servizio della               
Riserva e per altri interventi preventivamente autorizzati dall'Ente            
di gestione;                                                                    
g) l'accesso al pubblico, esclusivamente sui sentieri; il Programma             
di gestione di cui al precedente art. 3 precisera' modi e tempi di              
tale fruizione.                                                                 
3.2 Nella medesima zona 1 sono vietati:                                         
a) qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed           
ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le                      
attrezzature in rete, inclusi i percorsi pedonali, ciclabile ed                 
equestri, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei              
terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale;              
b) l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e                       
paleontologico, nonche' l'effettuazione di scavi di qualsiasi entita'           
sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo, fatti salvi           
interventi mirati alla stabilita' dei versanti e al miglioramento               
naturalistico e le esigenze colturali connesse all'uso agricolo dei             
terreni che non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;                  
c) l'esercizio dell'attivita' venatoria in qualsiasi forma;                     
d) il disturbo e il danneggiamento della fauna compresi la raccolta,            
la distruzione e il danneggiamento di uova, nidi, nidiate, cucciolate           
e tane;                                                                         
e) l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi                    
esistenti;                                                                      
f) la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte           
della flora spontanea, del suolo e della lettiera;                              
g) l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora                
spontanea tipica dei luoghi;                                                    
h) l'accensione di fuochi;                                                      
i) la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco;             
j) l'attivita' di arrampicata e qualsiasi forma di attrezzatura o               
manomissione delle pareti;                                                      
k) il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, l'uso di parapendio e               
deltaplano, salvo eventuali autorizzazioni da parte dell'ente di                
gestione della Riserva naturale per le finalita' istitutive della               
Riserva stessa.                                                                 
ZONA 1/A                                                                        
Zona caratterizzata dall'utilizzo ormai consolidato delle pareti per            
le attivita' di arrampicata. Valgono tutte le disposizioni dettate              
per la zona 1 di cui al presente articolo ad eccezione del punto 3.2,           
lett. j).                                                                       
Il Programma di gestione individua le forme e le modalita'                      
dell'attivita' di arrampicata compatibili con le finalita' istitutive           
della Riserva, nonche' gli accessi consentiti.                                  
ZONA 2                                                                          
Zona a carattere agro-forestale, comprende: i boschi limitrofi alla             
zona 1 ed in genere esposti a nord, le aree coltivate o con una                 
consolidata presenza antropica, i boschi situati nel versante                   
settentrionale di Monte del Frate, le due grandi aree calanchive                
situate a valle di Monte Adone, nonche' la parete di Livergnano. Tale           
zona e' destinata alla conservazione della qualita' ambientale e alla           
regolazione dei rapporti tra attivita' antropica ed ambiente                    
naturale. Il Programma di gestione individua attivita', iniziative ed           
esempi significativi di interazione positiva fra attivita' antropica            
e conservazione della natura da sostenere ed incentivare.                       
3.3 Nella zona 2 sono consentiti:                                               
a) le attivita' agricole e forestali compatibili con le finalita'               
istitutive della Riserva;                                                       
b) l'attivita' di ricerca e raccolta dei tartufi, da esercitarsi con            
le modalita' e cautele che salvaguardino le prioritarie esigenze di             
protezione degli ecosistemi presenti, alle condizioni sotto                     
enunciate, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Programma           
di gestione: - all'interno di boschi e terreni non coltivati; -                 
esclusivamente con l'ausilio di un solo cane per ciascun cercatore; -           
lo scavo deve essere limitato al punto in cui il cane ha iniziato a             
sterrare e accuratamente rinterrato a cura di chi effettua                      
l'attivita';                                                                    
c) l'accesso al di fuori dei sentieri solo a soggetti in possesso di            
tesserino per la  raccolta del tartufo;                                         
d) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di                  
consolidamento statico e di restauro conservativo sul patrimonio                
edilizio esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto             
esteriore degli edifici, nonche' il cambio di destinazione d'uso                
correlato alle esigenze gestionali dell'azienda agricola ovvero per             
gli usi funzionali alla gestione dell'area protetta, secondo quanto             
previsto e disciplinato dal Programma di gestione.                              
Per tutto quanto non espressamente sopra definito si applicano le               
disposizioni previste per la zona 1 ai punti 3.1 e 3.2 del presente             
articolo.                                                                       
4. Programma di gestione e termini di approvazione                              
Entro due anni dalla istituzione della Riserva naturale deve essere             
approvato il Programma di gestione e redatto secondo i criteri                  
stabiliti al punto 3 dall'art. 29 della L.R. 11/88, parzialmente                
modificato con l'art. 21 della L.R. 40/92, e dalle Direttive                    
regionali per la redazione dei programmi di gestione delle Riserve              
naturali emanate con deliberazione della Giunta regionale 6 marzo               
1996, n. 364.                                                                   
Nelle fasi di elaborazione e di attuazione del Programma di gestione            
l'Ente gestore adotta tutte le forme di consultazione ritenute                  
opportune e regola i rapporti con tutti i soggetti interessati, ivi             
compresi i proprietari, gli Enti di ricerca e le Associazioni                   
naturalistiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,            
al fine di garantire il raggiungimento dei fini della Riserva.                  
Il Programma di gestione, formulato anche ai fini della                         
pianificazione e gestione del SIC ai sensi dell'art. 6 della                    
Direttiva 92/43/CEE, deve:                                                      
 1) analizzare lo stato della Riserva, formulando gli obiettivi da              
perseguire e le conseguenti azioni da attivare a breve, medio e lungo           
termine;                                                                        
 2) individuare gli interventi di manutenzione, restauro e                      
riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio e del patrimonio                 
storico-culturale necessari ad assicurare il perseguimento delle                
finalita' istitutive definendo le competenze degli enti interessati e           
le modalita' di realizzazione;                                                  
 3) promuovere, ai fini di cui al precedente punto 2, la                        
collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti sul                     
territorio della Riserva;                                                       
 4) individuare i criteri gestionali e le azioni per conservare un              
assetto geomorfologico;                                                         
 5) individuare criteri ed interventi per una corretta gestione                 
faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversita';                
 6) individuare criteri ed interventi per la gestione del patrimonio            
floristico e vegetazionale finalizzati a mantenere la diversita'                
delle specie e la complessita' delle comunita' vegetali;                        
 7) programmare le attivita' di studio, di controllo e di                       
monitoraggio, la sperimentazione e la ricerca scientifica;                      
 8) promuovere azioni di educazione ambientale;                                 
 9) individuare i criteri di compatibilita' per le attivita' di                 
fruizione e dettare le relative norme regolamentari;                            
10) fissare ulteriori normative specifiche ritenute necessarie                  
all'assolvimento dei compiti gestionali;                                        
11) indicare le eventuali aree ed i beni da acquisire in proprieta'             
pubblica;                                                                       
12) stabilire i tempi e le modalita' di cessazione delle attivita'              
incompatibili con le finalita' della Riserva fissando, altresi', i              
criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;                               
13) fissare, in conformita' al disposto dell'art. 32 della L.R. 11/88           
i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni                
delle norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di             
gestione;                                                                       
14) provvedere all'individuazione, su base catastale, dell'effettivo            
perimetro della Riserva al di fuori dei tratti coincidenti con                  
elementi di immediata e certa riconoscibilita', quali corsi d'acqua,            
strade e sentieri.                                                              
5. Valutazione d'incidenza                                                      
Tutti gli interventi effettuati nella Riserva sono sottoposti a                 
valutazione d'incidenza rispetto alle specie ed agli habitat                    
caratterizzanti il SIC, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva                    
92/43/CEE e della L.R. 7/04.                                                    
6. Modalita' di gestione                                                        
La gestione della Riserva naturale orientata e' affidata alla                   
Comunita' Montana delle Cinque Valli Bolognesi, che agisce di                   
concerto con la Provincia di Bologna, Comuni di Monzuno, di Pianoro e           
di Sasso Marconi secondo le modalita' specificate mediante apposita             
convenzione.                                                                    
L'Ente gestore si avvale di un Comitato tecnico scientifico formato             
da esperti nelle discipline individuate all'art. 15, comma I della              
L.R. 11/88, con funzioni consultive e propositive.                              
Il Comitato tecnico scientifico esprime pareri e proposte in merito             
ai contenuti del Programma di gestione e sulla concreta attuazione              
nonche' su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire               
direttamente o indirettamente sull'assetto ecologico della Riserva.             
Per l'attivita' di gestione l'Ente gestore si avvale di personale               
proprio o incaricato, in possesso di specifica professionalita' nei             
settori della conservazione della natura e della gestione                       
naturalistica del territorio.                                                   
7. Pubblicazione e termine per le osservazioni                                  
La presente proposta istitutiva, corredata dagli allegati                       
cartografici e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; la           
stessa viene depositata presso la Segreteria della Provincia di                 
Bologna, Assessorato Ambiente, e dei Comuni di Monzuno, Pianoro e               
Sasso Marconi per 60 giorni consecutivi.Entro 60 giorni dalla data di           
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione chiunque puo'              
presentare osservazioni.                                                        
Le osservazioni vanno inoltrate direttamente alla Regione,                      
Assessorato Agricoltura, Ambiente e Sviluppo sostenibile, ovvero alla           
Provincia di Bologna o ai Comuni interessati.                                   
La Provincia di Bologna raccoglie le osservazioni validamente                   
presentate sia presso i Comuni che presso la Provincia stessa e le              
trasmette alla Regione corredate di un parere di merito sulle stesse            
entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del deposito.                       
- di annullare la propria deliberazione n. 274 del 14 febbraio 2005,            
adottata a causa di errore materiale quale proposta al Consiglio,               
rendendo cosi' necessaria la riproposizione dei medesimi contenuti              
con il presente atto.                                                           
(segue cartina)                                                                 

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