REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2005, n. 30

Perimetrazione e zonizzazione dell'abitato di Grotta in comune di Pellegrino Parmense (PR) ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
Premesso che l'abitato di Grotta, sito nella valle del torrente                 
Ghiara in comune di Pellegrino Parmense, provincia di Parma, e' stato           
dichiarato da consolidare ai sensi della Legge 445/08 con delibera              
della Giunta regionale del 26 luglio 1977, n. 2381, ratificata dalla            
delibera del Consiglio regionale del 16 settembre 1977, n. 1102, in             
seguito al manifestarsi di un vasto movimento franoso che ha                    
interessato parte dell'abitato;                                                 
(omissis)                                                                       
riscontrato che la perimetrazione delle aree in dissesto dell'abitato           
di Grotta, acquisita agli atti presso il Servizio Tecnico Bacini Taro           
e Parma e presso il Servizio Pianificazione di bacino e della costa,            
e' costituita dai seguenti elaborati:                                           
- Relazione tecnica;                                                            
- Carta della perimetrazione e zonizzazione, in scala 1:2000;                   
- Norme;                                                                        
rilevato che:                                                                   
- il versante su cui si trova l'abitato di Grotta, a causa del suo              
assetto geologico, e' interessato da movimenti franosi complessi per            
genesi ed evoluzione, caratterizzati da riattivazioni parziali con              
distinte fasi temporali; il fenomeno franoso piu' rilevante, che ha             
procurato lesioni ad alcuni edifici dell'abitato, si e' verificato              
tra la primavera e l'estate del 1966 a seguito di intense                       
precipitazioni;                                                                 
- le opere di consolidamento eseguite nel 1978 si sono indirizzate              
prevalentemente alla regimazione delle acque superficiali e degli               
scarichi dell'abitato e alla sistemazione della rete idrografica e,             
pur avendo contribuito all'attuale relativo equilibrio, non possono             
aver eliminato le cause predisponenti dei dissesti; inoltre sono al             
momento in parte inefficienti per mancanza di manutenzione;                     
- la rete fognaria e acquedottistica dell'abitato e' ancora                     
fortemente disperdente e non tutti gli edifici ne sono serviti;                 
valutato che:                                                                   
- il versante su cui si trova l'abitato di Grotta presenta, per                 
quanto detto nel "Rilevato", le caratteristiche di area a rischio               
idrogeologico molto elevato e pertanto sussistono le condizioni che             
hanno reso necessaria la redazione della perimetrazione e della                 
zonizzazione dell aree in dissesto e di possibile ulteriore                     
evoluzione dei dissesti interessanti l'abitato ai sensi dell'art. 25            
della L.R. 7/04;                                                                
- il perimetro dell'area, cosi' come risulta dalla "Carta della                 
perimetrazione e zonizzazione" proposta, segue prevalentemente linee            
di displuvio e di impluvio che delimitano un ambito unitario dal                
punto di vista idromorfologico e dell'evoluzione dei dissesti                   
presenti al suo interno, pertanto la perimetrazione tiene conto del             
quadro evolutivo generale del versante, sia a monte che a valle                 
dell'abitato, non limitandosi a comprendere solamente i movimenti               
franosi che interessano da vicino il centro abitato;                            
- la perimetrazione e la zonizzazione sono state realizzate a seguito           
di sopralluoghi di verifica in sito e sulla base della Sezione 198040           
della nuova Carta Inventario del Dissesto regionale in scala 1:10.000           
(approvata con delibera di Giunta regionale 803/04) e dei risultati             
delle nuove indagini contenute nello "Studio geologico-tecnico"                 
prodotto dal Comune di Pellegrino Parmense;                                     
- all'interno della perimetrazione sono state individuate tre zone,             
in relazione ai diversi gradi di rischio da frana; le aree a piu'               
elevato rischio corrispondono alla Zona 1 e alla Zona 2 definite                
nell'art. 49 "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" delle Norme           
di attuazione del PAI dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po; le tre             
zone sono cosi' definite:                                                       
- Zona 1: area instabile o che presenta un'elevata probabilita' di              
coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e                     
dall'evoluzione dello stesso; piu' in dettaglio la zona comprende:              
aree di frana attiva e aree ad esse limitrofe che mostrano dissesti             
superficiali diffusi o che possono essere interessate in tempi brevi            
dall'evoluzione dei dissesti; area di frana quiescente interessata              
dai movimenti franosi del 1966, comprensiva della porzione                      
dell'abitato di Grotta in cui gli edifici hanno subito lesioni;                 
- Zona 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di                   
fenomeni di instabilita' coinvolgenti settori piu' ampi di quelli               
attualmente riconosciuti o in cui l'intensita' dei fenomeni e'                  
modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti; piu' in               
dettaglio la zona comprende le aree ad elevata acclivita' a monte               
dell'abitato di Grotta, attualmente non in dissesto e prevalentemente           
boscate, che possono influenzare la dinamica evolutiva dei fenomeni             
franosi presenti a valle ed essere interessate dalla loro espansione            
retrogressiva;                                                                  
- Zona 3: aree a media e bassa acclivita', attualmente non in                   
dissesto, che possono essere interessate dal manifestarsi di fenomeni           
franosi o dall'espansione di quelli esistenti a valle dell'abitato di           
Grotta o con presenza di edifici non lesionati ne' dal movimento                
franoso del 1966 ne' da movimenti piu' recenti;                                 
- per le suddette zone sono state redatte norme d'uso del territorio;           
in particolare per la Zona 1 e la Zona 2 e' stato recepito quanto               
disposto nell'art. 50 "Aree a rischio molto elevato in ambiente                 
collinare e montano" delle Norme di attuazione del PAI del Bacino del           
Fiume Po;                                                                       
ritenuto che:                                                                   
- la perimetrazione delle aree interessate da dissesto, con relativa            
zonizzazione e normativa di uso del suolo, risulta adeguata alle                
specifiche problematiche dell'area e al raggiungimento degli                    
obiettivi di tutela del territorio e dei beni esposti e pertanto                
ricorrono le condizioni per approvarla;                                         
- in base ai disposti del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 7/04 la               
perimetrazione dell'abitato di Grotta e' stata realizzata secondo le            
modalita' di cui all'art. 1 del DL 180/98 e successive modificazioni            
ed integrazioni, convertito con Legge 267/98, con specifico                     
riferimento al Piano Straordinario per le aree a rischio                        
idrogeologico molto elevato e al Piano stralcio per l'Assetto                   
Idrogeologico (PAI) dell'Autorita' di Bacino del Fiume Po e pertanto            
puo' essere proposta a tale Autorita' ai fini di un aggiornamento del           
Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato           
e del PAI;                                                                      
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile, Marioluigi Bruschini;                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la perimetrazione delle aree interessate da dissesto,           
con relativa zonizzazione e normativa di uso del suolo concernente              
gli ambiti urbanistico-edilizi e rurali, dell'abitato di Grotta,                
comune di Pellegrino Parmense, provincia di Parma, dichiarato da                
consolidare ai sensi della Legge 445/08, redatta dal Servizio Tecnico           
Bacini Taro e Parma, d'intesa con l'Autorita' di Bacino del Fiume Po            
e sentito il Comune di Pellegrino Parmense, ai sensi del combinato              
disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 25 della L.R. 7/04;                          
2) di stabilire che detta perimetrazione, con zonizzazione e                    
normativa d'uso del suolo, e' vincolante agli effetti degli artt. 61            
e 89 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, quale elemento integrante dello             
strumento urbanistico comunale, per il quale Comune di Pellegrino               
Parmense dovra' redigere apposita variante di adeguamento;                      
3) di proporre all'Autorita' di Bacino del Fiume Po, ai sensi                   
dell'art. 1, comma 1 bis, DL 180/98 e successive modificazioni ed               
integrazioni, convertito con Legge 267/98, la perimetrazione delle              
aree in dissesto dell'abitato di Grotta in comune di Pellegrino                 
Parmense (PR), con la relativa zonizzazione e normativa, cosi' come             
approvate col presente provvedimento al fine di un aggiornamento del            
Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato           
e del PAI;                                                                      
4) di depositare in originale presso la Segreteria di Giunta il                 
presente provvedimento ed i seguenti elaborati, che allo stesso                 
vengono allegati per formarne parte integrante:                                 
- Carta della Perimetrazione e Zonizzazione, in scala 1:2000                    
(Allegato 1);                                                                   
- Norme (Allegato 2);                                                           
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Perimetrazione e zonizzazione dell'abitato di Grotta in comune di               
Pellegrino Parmense (PR) ai sensi del combinato disposto dei commi 2            
e 5 dell'art. 25 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7                                
NORME                                                                           
Redatte da: dott.ssa Michela Diena - Servizio Tecnico Bacini Taro e             
Parma                                                                           
dott. Franco Ghiselli - Servizio Pianificazione di Bacino e della               
Costa                                                                           
1. Premessa                                                                     
Le definizioni della Zona 1 e della Zona 2 contenute nell'art. 1 sono           
state riprese dall'art. 49. Aree a rischio idrogeologico molto                  
elevato delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto              
Idrogeologico (di seguito PAI Po) dell'Autorita' di Bacino del fiume            
Po e sono state ulteriormente dettagliate in funzione della                     
specificita' dell'area perimetrata.                                             
Le norme degli artt. 2 e 3 relativi rispettivamente alla Zona 1 e               
alla Zona 2 corrispondono a quanto disposto nell'art. 50. Aree a                
rischio molto elevato in ambiente collinare e montano delle Norme di            
attuazione del PAI Po.                                                          
2. Norme                                                                        
Articolo 1- Definizioni delle zone                                              
La perimetrazione e' suddivisa in tre zone rappresentate nella Carta            
della Perimetrazione e Zonizzazione cosi' definite:                             
Zona 1                                                                          
Area instabile o che presenta un'elevata probabilita' di                        
coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e                     
dall'evoluzione dello stesso; piu' in dettaglio la zona comprende le            
seguenti aree:                                                                  
- aree di frana attiva e aree ad esse limitrofe che mostrano dissesti           
superficiali diffusi o che possono essere interessate in tempi brevi            
dall'evoluzione dei dissesti;                                                   
- area di frana quiescente interessata dai movimenti franosi del                
1966, comprensiva della porzione dell'abitato di Grotta in cui gli              
edifici hanno subito lesioni.                                                   
Zona 2                                                                          
Area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di                 
instabilita' coinvolgenti settori piu' ampi di quelli attualmente               
riconosciuti o in cui l'intensita' dei fenomeni e' modesta in                   
rapporto ai danni potenziali sui beni esposti; piu' in dettaglio la             
zona comprende le aree ad elevata acclivita' a monte dell'abitato di            
Grotta, attualmente non in dissesto e prevalentemente boscate, che              
possono influenzare la dinamica evolutiva dei fenomeni franosi                  
presenti a valle ed essere interessate dalla loro espansione                    
retrogressiva.                                                                  
Zona 3                                                                          
Aree a media e bassa acclivita', attualmente non in dissesto, che               
possono essere interessate dal manifestarsi di fenomeni franosi o               
dall'espansione di quelli esistenti a valle dell'abitato di Grotta, o           
con presenza di edifici non lesionati ne' dal movimento franoso del             
1966 ne' da movimenti piu' recenti.                                             
Articolo 2 - Zona 1                                                             
Nelle aree individuate come Zona 1 nella Carta della Perimetrazione e           
Zonizzazione sono esclusivamente consentiti:                                    
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;                            
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro            
e risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b),            
c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di                  
superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto            
delle norme di legge;                                                           
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilita' degli edifici e degli            
impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica                      
incolumita' con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso;           
le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento                  
statico o alla protezione dell'edificio;                                        
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi             
alle reti infrastrutturali;                                                     
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici            
e dei manufatti vincolati ai sensi del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490 e           
successive modifiche e integrazioni, nonche' quelli di valore                   
storico-culturale cosi' classificati in strumenti di pianificazione             
urbanistica e territoriale vigenti;                                             
- interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico           
presenti e per il monitoraggio dei fenomeni;                                    
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e            
a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti                    
localizzabili, previo studio di compatibilita' dell'intervento con lo           
stato di dissesto esistente validato dall'Autorita' competente; gli             
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio                
delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di              
dissesto in essere;                                                             
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli                    
temporanei volti alla tutela della pubblica incolumita' sugli edifici           
gia' gravemente compromessi nella stabilita' strutturale per effetto            
dei fenomeni di dissesto in atto.                                               
Articolo 3 - Zona 2                                                             
Nelle aree individuate come Zona 2 nella Carta della Perimetrazione e           
Zonizzazione sono esclusivamente consentiti, oltre quanto previsto              
nel precedente articolo 1:                                                      
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti              
alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;                      
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente              
per motivate necessita' di adeguamento igienico-funzionale, ove                 
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore, anche in              
materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attivita'            
e degli usi in atto;                                                            
- realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali                   
compatibili con le condizioni di dissesto presenti; sono comunque               
escluse le nuove residenze rurali;                                              
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti                   
infrastrutturali.                                                               
Articolo 4 - Zona 3                                                             
Nelle aree individuate come Zona 3 nella Carta della Perimetrazione e           
Zonizzazione sono esclusivamente consentiti, oltre quanto previsto              
nei precedenti articoli 2 e 3:                                                  
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti nel limite              
del 20% del volume esistente;                                                   
- il cambio di destinazione d'uso.                                              
Articolo 5 - Prescrizioni generali in ambito urbanistico-edilizio               
Nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo e delle limitazioni               
previste per ciascuna zona, delle autorizzazioni di cui all'art. 61             
del DPR 380/01, della normativa sismica vigente e del DM 11 marzo               
1988 e successive modificazioni ed integrazioni del Ministero dei               
Lavori pubblici, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e             
quelli per la realizzazione di nuovi manufatti e infrastrutture sono            
vincolati dalle seguenti prescrizioni:                                          
- allontanamento delle acque superficiali, attraverso adeguate opere            
di canalizzazione, per evitare gli effetti dannosi del ruscellamento            
diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione;                              
- nell'intorno dei manufatti di nuova realizzazione le eventuali                
venute d'acqua sotterranea sono intercettate tramite drenaggi                   
collegati alla rete di scolo superficiale o fognaria e spinti fino a            
profondita' superiore a quella di posa di fondazioni dirette e                  
comunque adeguata ad intercettare tali venute d'acqua;                          
- verifica dello stato di conservazione e della tenuta delle opere              
fognarie ed acquedottistiche; il ripristino e la realizzazione di               
nuove opere sono effettuati con l'utilizzo di materiali e tecnologie            
idonei a garantire la perfetta tenuta e ad evitare perdite e/o                  
rotture dovute anche a cedimenti, sollecitazioni, deformazioni                  
conseguenti a movimenti gravitativi;                                            
- ogni nuovo intervento e' eseguito con modalita' tali da non indurre           
alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni,                   
prediligendo tipologie edificatorie che non comportino sbancamenti,             
riporti e movimentazioni di terreno anche se temporanei; qualora                
scavi e riporti siano strettamente necessari devono essere limitati,            
di modesta entita' e protetti da adeguate opere di contenimento o, se           
temporanei, con fronti esposti per brevi intervalli di tempo.                   
Articolo 6 - Prescrizioni in ambito rurale                                      
Regimazione idrica superficiale                                                 
I proprietari ed i conduttori dei terreni sia coltivi sia incolti:              
- realizzano e mantengono in piena efficienza un'adeguata rete                  
scolante principale e secondaria;                                               
- assicurano che i manufatti della rete irrigua e quelli per la                 
raccolta delle acque non siano disperdenti e che le acque di scolo              
siano canalizzate in idonei collettori collegati al reticolo idrico             
naturale o artificiale;                                                         
- convogliano nella rete di regimazione idrica superficiale, mediante           
adeguate opere di captazione e drenaggio, le acque di sorgenti e di             
zone di ristagno idrico superficiale.                                           
Dissesti di modeste dimensioni                                                  
I proprietari ed i conduttori dei terreni consolidano i movimenti               
franosi di modeste dimensioni, che non mettono a rischio la pubblica            
incolumita' e non creano condizioni di incombente pericolo per beni             
immobili e infrastrutture, con tempi e modi tali da non provocare               
fenomeni indotti di piu' vaste dimensioni.                                      
Tutela delle opere di consolidamento, di regimazione idraulica e dei            
sistemi di monitoraggio                                                         
Le opere di consolidamento e di regimazione idraulica e i sistemi di            
monitoraggio eseguiti con finanziamenti pubblici non devono essere              
danneggiati da nessun tipo di intervento, in particolare i terreni              
sui quali insistono non sono sottoposti a lavorazioni agricole o                
piantagioni, a meno di specifica autorizzazione dell'Ente                       
competente.                                                                     
Utilizzazione agricola e lavorazione del terreno in Zona 1, in Zona 2           
ed in Zona 3                                                                    
Nella Zona 1, nella Zona 2 e nelle aree non edificate della Zona 3:             
- sono ammesse esclusivamente trasformazioni agrarie verso gradi                
inferiori di intensita' colturale, ovvero da terreni soggetti a                 
lavorazioni annuali a terreni soggetti a lavorazioni poliennali, a              
prato stabile, a incolto;                                                       
- non e' ammesso il recupero all'uso agricolo dei terreni incolti;              
- non sono consentiti gli scassi ne' le movimentazioni del terreno              
volte a miglioramenti agricoli;                                                 
- sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla            
realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di                  
consolidamento;                                                                 
- sono escluse, nei terreni attualmente soggetti a lavorazioni                  
annuali, le lavorazioni nel senso della massima pendenza e con                  
profondita' superiori a 25-30 cm.; negli stessi terreni vengono                 
realizzati un fosso di guardia a monte e solchi acquai di profondita'           
pari almeno a quella di aratura, di lunghezza non superiore a 100 m.,           
con pendenza non superiore a 2-3%, con distanza interasse di 25 m. e            
collegati alla rete di scolo naturale o artificiale;                            
- e' consentita la coltivazione dei vigneti e dei frutteti esistenti            
a condizione che gli spazi interfilari siano inerbiti e mantenuti con           
la tecnica dello sfalcio, le lavorazioni annuali siano limitate alla            
erpicatura di una fascia intrafilare di 60 cm., sia realizzata e                
mantenuta una adeguata regimazione idrica collegata alla rete di                
scolo naturale o artificiale;                                                   
- sono vietati l'impianto di vigneti, di frutteti e di alberi da                
legno e l'ampliamento di quelli esistenti; in Zona 2 e nelle aree non           
edificate della Zona 3 gli stessi impianti e gli ampliamenti sono               
consentiti esclusivamente se realizzati tramite buche e disposizione            
dei filari secondo le curve di livello.                                         
Scarpate                                                                        
Le scarpate stradali e quelle in fregio ai corsi d'acqua:                       
- non possono essere oggetto di lavorazioni agricole, ma sono                   
mantenute o recuperate alla copertura vegetale;                                 
- devono avere una fascia di rispetto di ampiezza non inferiore a 1,5           
m. dal loro margine superiore e inferiore non interessata da                    
lavorazioni agricole.                                                           
Viabilita'                                                                      
I proprietari ed i conduttori dei terreni mantengono:                           
- efficienti le strade poderali e tutta la viabilita' minore                    
dotandole di opere taglia-acqua, al fine di evitare che si                      
trasformino in collettori di acque superficiali;                                
- nelle lavorazioni agricole una fascia di rispetto non inferiore a             
1,5 m. dalla viabilita' comunale e poderale.                                    
Ai lati della strada comunale sono realizzate e mantenute efficienti            
canalette di raccolta delle acque superficiali, adeguatamente                   
collegate alla rete di scolo naturale o artificiale.                            
Siepi ed alberi isolati                                                         
Nella lavorazione dei terreni sono rispettati gli alberi isolati, a             
gruppi, in filari e le siepi a corredo della viabilita', della rete             
idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in              
particolare l'apparato radicale; tali formazioni sono ricostituite              
anche a protezione dei compluvi soggetti ad erosione.                           
Aree forestali                                                                  
L'eliminazione di boschi, arbusteti e formazioni lineari                        
(Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale - delibera di                   
Consiglio regionale 2354/95) e' sempre vietata; si applicano le                 
prescrizioni di cui all'art. 15 delle Prescrizioni di massima e di              
Polizia forestale, in particolare qualsiasi utilizzazione boschiva              
deve essere autorizzata dall'Ente delegato, in base a specifico                 
progetto.                                                                       
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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