DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 2019
L.R. 20/1/2004, n. 3 - Norme in materia di tutela fitosanitaria - Abrogazione delle LL.RR. 3/98 e 31/01. Criteri e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 3, il quale demanda alla
Regione Emilia-Romagna la fissazione dei requisiti di
professionalita' necessari ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei
prodotti vegetali, nonche' l'approvazione del modello di domanda e
l'individuazione della documentazione da allegare;
visto il RR 15/9/2003, n. 17, recante "Disciplina dell'anagrafe delle
aziende agricole dell'Emilia-Romagna";
vista la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle
Imprese n. 12818, dell'8/10/2003, recante la determinazione dei
contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale ai
sensi del citato RR 17/03;
vista la propria determinazione n. 6381 del 12/5/2004, recante i
criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale
all'esercizio dell'attivita' sementiera;
richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle
Imprese n. 9111 del 6/7/2004, recante le modalita' per il rilascio
delle autorizzazioni regionali ai sensi della L.R. 3/04;
ravvisata la necessita' di:
- definire i citati requisiti e parametri al fine di rilasciare
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione e
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, ad
esclusione dell'attivita' sementiera disciplinata con la citata
determinazione n. 6381 del 12/5/2004;
- stabilire la tipologia della documentazione da allegare alla
domanda nonche' il relativo modello;
- determinare le strategie di profilassi fitosanitaria, secondo
quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1, lettera m) della citata
legge;
- specificare gli obblighi ai quali deve attenersi il titolare di
autorizzazione;
ravvisata inoltre la necessita' di specificare, in un apposito
allegato, le definizioni tecniche impiegate nella presente
determinazione ed alla quale fa riferimento la normativa di settore,
allo scopo di assicurare un efficace strumento di consultazione per
una interpretazione univoca da parte di tutti i soggetti
interessati;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e
n. 2554 del 9/12/2003, aventi per oggetto rispettivamente "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e "Disposizioni in
merito alla proroga degli incarichi di livello dirigenziale";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle
posizioni dirigenziali professional;
- n. 4244 in data 31 marzo 2004 con la quale sono stati conferiti
incarichi dirigenziali di struttura e Professional nell'ambito della
Direzione, cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica
con deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 30
settembre 2002 e la determinazione del Direttore Generale Agricoltura
n. 10600 del 14 ottobre 2002, entrambe relative al conferimento
dell'incarico dirigenziale di responsabilita' della posizione
Professional "Certificazione e controlli" presso il Servizio
Fitosanitario Regionale, nonche' la successiva deliberazione della
Giunta regionale n. 2572 del 15 dicembre 2003, relativa al rinnovo
dell'incarico dirigenziale di responsabilita' della posizione
Professional "Certificazione e controlli" presso il Servizio
Fitosanitario Regionale;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Dirigente titolare della posizione Professional "Certificazione e
controlli" dott. Alberto Contessi, ai sensi della citata
deliberazione di Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di approvare, nel testo allegato sotto il numero 1) alla presente
determinazione, del quale e' parte integrante e sostanziale, i
requisiti occorrenti ai soggetti indicati all'art. 2, terzo comma
della L.R. 3/04, con l'esclusione dei produttori di sementi, per
ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione
e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali,
nonche' gli obblighi ai quali deve attenersi il titolare
dell'autorizzazione stessa;
2) di stabilire che, alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione
debba essere allegata la documentazione indicata nell'Allegato 2 -
punti A, B, C, D - parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) di approvare lo schema di domanda per il rilascio
dell'autorizzazione di cui al punto 1) e dei relativi prospetti, come
risulta nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
4) di specificare le definizioni tecniche impiegate nella presente
determinazione, per le finalita' di cui alla L.R. 3/04, come risulta
nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
ALLEGATO 1
L.R. 20 gennaio 2004, n. 3. Requisiti per ottenere l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di produzione e di commercializzazione
dei vegetali e dei prodotti vegetali, ad esclusione delle sementi
A) Soggetti ai quali puo' essere rilasciata l'autorizzazione
1. A norma dell'art. 2, comma 3, della L.R. 20/01/2004, n. 3, possono
presentare domanda i seguenti soggetti:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,
destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a
qualunque titolo con sede o centri aziendali nel territorio
regionale. L'autorizzazione a produrre puo' essere rilasciata solo
per i vegetali disciplinati dalla legge, prodotti esclusivamente
nella propria azienda. I produttori di sementi disciplinati dalla
Legge 25/11/1971, n. 1096, debbono presentare la domanda
conformemente a quanto stabilito dalla determinazione del
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale n. 6381 del
12/5/2004. Sono in ogni caso esclusi coloro che moltiplicano sementi
per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed
etichettate da altri;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali
o altre voci, comprese le sementi, di cui all'Allegato V, Parte B,
della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', con sede o centri
aziendali nel territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di
spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, di cui all'Allegato V, Parte
A della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, con
sede o centri aziendali nel territorio regionale. L'autorizzazione
non e' rilasciata ai produttori di patate da consumo che
commercializzano all'ingrosso direttamente ad utilizzatori finali;
e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate
con sede o centri aziendali nel territorio regionale;
f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui
all'Allegato V, Parte A, della Direttiva 2000/29/CE, con sede o
centri aziendali nel territorio regionale.
B) Requisiti che debbono essere posseduti per la presentazione della
domanda
1. I requisiti per presentare la domanda sono i seguenti:
a) - per i produttori delle piante e dei relativi materiali di
propagazione, - per i produttori che commercializzano all'ingrosso
patate da consumo o frutti di agrumi, - per i produttori di legnami
di cui all'Allegato V, Parte A, della direttiva 2000/29/CE, essere
imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile,
essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
essere in possesso di partita IVA agricola o combinata; essere
iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione
Emilia-Romagna ed avere il relativo fascicolo aziendale validato;
b) - per i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed
etichettate da altri, - per gli importatori da Paesi terzi di
vegetali, prodotti vegetali o altri materiali comprese le sementi, -
per i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione che
commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi, -
per coloro che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate, -
per coloro che commercializzano all'ingrosso i legnami di cui
all'Allegato V, Parte A, della Direttiva 2000/29/CE, essere iscritti
al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), a norma dell'art. 8
della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. La domanda deve essere presentata dagli interessati al Servizio
Fitosanitario Regionale prima di iniziare l'attivita'. Ad essa deve
essere apposta una marca da bollo del valore legale in corso; deve
essere inoltre allegata un'altra marca da bollo che sara' applicata
sull'autorizzazione che verra' rilasciata.
3. A norma dell'art. 2, comma 4 della L.R. 3/04, i soggetti di cui
alla lett. A), punto 1), lett. a), possono cedere il materiale
eventualmente prodotto soltanto a decorrere dalla data di rilascio
dell'autorizzazione, mentre i soggetti di cui alla lett. A), punto 1,
lett. b), c), d), e), f) possono esercitare l'attivita' a decorrere
dalla data di presentazione della domanda.
C) Requisiti che devono essere posseduti dall'imprenditore agricolo
per il rilascio dell'autorizzazione
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione a produrre, l'imprenditore
agricolo deve dimostrare di conoscere personalmente, o tramite un
responsabile tecnico appositamente designato fra i propri dipendenti
o collaboratori aziendali, le tecniche di produzione e le normative
fitosanitarie e di qualita' riguardanti le categorie dei vegetali che
intende produrre.
2. Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto se il
titolare o il responsabile tecnico/fitosanitario ha superato con
esito favorevole un colloquio, atto a verificare la conoscenza delle
tecniche di produzione e le relative normative, in funzione del tipo
di richiesta inoltrata.
Il colloquio deve essere effettuato alla presenza di una Commissione,
istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da
almeno tre membri individuati dal Responsabile del Servizio
Fitosanitario Regionale fra esperti in materia fitosanitaria ed in
tecnica florovivaistica e presieduta da un Ispettore fitosanitario.
La Commissione e' affiancata da un segretario.
3. Nel caso il responsabile tecnico/fitosanitario non sia il titolare
della ditta, deve essere in possesso di apposito incarico,
sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio
Fitosanitario Regionale.
D) Obblighi del titolare dell'autorizzazione a produrre (esclusi i
piccoli produttori)
Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto ai seguenti obblighi:
1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti
vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di
autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal
verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti
le superfici utilizzate;
4. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di
cessazione dell'attivita';
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai fondi, ai
luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento,
deposito e vendita dei vegetali;
6. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria
aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al
vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la copia di
un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato
catastale o contratti di affitto o di uso); d) i passaporti ed i
documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi
materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati
per almeno un anno; e) il registro di carico e scarico dei materiali
vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;
7. denunciare annualmente la propria produzione alla Regione
utilizzando l'apposito modello relativo al censimento delle
produzioni vivaistiche;
8. acquistare le piante da ditte autorizzate e, per il materiale di
propagazione o da ricoltivare, da ditte all'uopo autorizzate;
9. compilare in ogni sua parte, qualora siano previsti, il passaporto
delle piante e il documento di commercializzazione;
10. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante
"ZP" (zona protetta) quando previsto;
11. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora
vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria
azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali
coltivati o ricoltivati secondo le definizioni contenute
nell'Allegato 4;
12. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia
su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della
specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo'
essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau,
ecc.);
13. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
14. tenere separate le aree adibite alla produzione da quelle
utilizzate per la vendita al pubblico;
15. collocare le piante finite acquistate da terzi nelle aree adibite
alla vendita;
16. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie
(fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per
lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi
fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
17. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi,
ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate
in strutture protette;
18. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture,
eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la
comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da
quarantena o non conosciuti;
19. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali
o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in
atto;
20. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di
coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il
materiale inidoneo alla coltivazione;
21. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace
sterilizzazione;
22. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa
fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla
loro regolare registrazione;
23. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle
immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
24. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario
Regionale;
25. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.
3/04.
E) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione a produrre - Piccolo
produttore
1. Rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti
vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di
autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal
verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti
le superfici utilizzate;
4. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di
cessazione dell'attivita';
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai fondi, ai
luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento,
deposito e vendita dei vegetali;
6. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria
aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al
vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la copia di
un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato
catastale o contratti di affitto o di uso); d) i passaporti, i
documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi
materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati
per almeno un anno;
7. denunciare annualmente la propria produzione alla Regione
utilizzando l'apposito modello relativo al censimento delle
produzioni vivaistiche;
8. acquistare le piante da ditte autorizzate e, per il materiale di
propagazione o da ricoltivare, da ditte all'uopo autorizzate;
9. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora
vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria
azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali
coltivati o ricoltivati;
10. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia
su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della
specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo'
essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau,
ecc.);
11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;
12. tenere separate le aree adibite alla produzione da quelle
utilizzate per la vendita al pubblico;
13. collocare le piante finite acquistate da terzi nelle aree adibite
alla vendita;
14. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie
(fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie
e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare
qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
15. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi,
ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in
strutture protette;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture,
eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la
comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da
quarantena o non conosciuti;
17. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali
o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in
atto;
18. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di
coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il
materiale inidoneo alla coltivazione;
19. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace
sterilizzazione;
20. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa
fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla
loro regolare registrazione;
21. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle
immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
22. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario
Regionale;
23. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.
3/04.
F) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione al commercio
all'ingrosso
Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto ai seguenti obblighi:
1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale
oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in
atto;
4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai locali di
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario
Regionale;
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di
autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
7. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di
cessazione dell'attivita';
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria
aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate
per l'attivita'; c) i passaporti ed i documenti di
commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di
propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un
anno; d) la documentazione relativa ai materiali vegetali acquistati
e ceduti soggetti alla normativa fitosanitaria nonche' il relativo
registro quando prescritto;
9. commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di
propagazione prodotti da ditte autorizzate;
10. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;
11. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi,
ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e
varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare
qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
12. compilare in ogni sua parte, qualora sia previsto, il passaporto
di sostituzione "RP";
13. garantire la sopravvivenza dei materiali vegetali (adeguata
illuminazione, temperatura, umidita', ecc.) qualora vengano
immagazzinati anche temporaneamente;
14. collocare i materiali vegetali, qualora l'attivita' commerciale
sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi
merceologici diversi, entro spazi appositamente delimitati;
15. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.
3/04.
G) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione all'importazione da
Paesi terzi
Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto ai seguenti obblighi:
1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta
intestata, fatture, bolle, ecc.);
2. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in
atto;
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai locali di
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o
prodotti vegetali;
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario
Regionale;
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di
autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
6. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di
cessazione dell'attivita';
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria
aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture
utilizzate per l'attivita'; c) il registro aggiornato, anche su
supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa
fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, della Direttiva
2000/29/CE), con indicazione della relativa provenienza, nonche'
copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e
documenti di trasporto);
8. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole
identificazione ed ispezione dei materiali importati;
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi,
ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e
varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare
qualsiasi possibilita' di rimescolamento;
10. compilare in ogni sua parte, qualora sia previsto, il passaporto
delle piante;
11. garantire la sopravvivenza dei materiali vegetali (adeguata
illuminazione, temperatura, umidita', ecc.) qualora vengano
immagazzinati anche temporaneamente;
12. collocare i materiali vegetali, qualora l'attivita' commerciale
sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi
merceologici diversi, entro spazi appositamente delimitati;
13. comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, qualora
l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella
Regione Emilia-Romagna, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta
la merce;
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.
3/04.
ALLEGATO 2
Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio
dell'autorizzazione
A) Produzione di piante e dei relativi materiali di propagazione
1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui
risulti l'attivita' agricola, se non gia' presentato ad un Centro di
Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del RR 15/12/2003, n. 17;
2) richiesta per sostenere il colloquio previsto al comma 2, punto C)
dell'Allegato 1, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal
Servizio Fitosanitario Regionale;
3) copia del documento attestante l'affidamento dell'incarico,
sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso la
responsabilita' tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare
dell'azienda;
4) questionario relativo al processo produttivo compilato
conformemente al modello predisposto dal Servizio Fitosanitario
Regionale.
L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura puo' essere comprovata anche
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
B) Produzione di legnami, patate da consumo, frutti di agrumi
C) Commercializzazione all'ingrosso di piante e di materiali di
propagazione vegetale
D) Importazione da Paesi terzi di prodotti soggetti a controlli
fitosanitari
1) Certificato di iscrizione al Registro Ditte presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui risulti
l'attivita' svolta.
L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura puo' essere comprovata anche
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
N.B.: Allegare una marca da bollo per atti amministrativi del valore
legale in corso che sara' applicata, da parte del Servizio
Fitosanitario Regionale, sull'autorizzazione che verra' rilasciata.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 4
Terminologia tecnica - Definizioni
Ai fini della presente determinazione, si intende per:
1. "Accreditamento": processo mediante il quale un'azienda oppure un
laboratorio vengono ritenuti formalmente idonei ad operare nel
settore per il quale hanno chiesto di essere accreditati, in
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
2. "Agente accertatore": colui che, impiegato, funzionario, pubblico
ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio, ha tra le proprie
attribuzioni d'ufficio funzioni di controllo sull'osservanza di
disposizioni per la cui violazione e' prevista l'irrogazione di una
sanzione amministrativa.
3. "Centro aziendale": unita' produttiva stabilmente costituita
presso la quale sono conservati i registri ed i documenti previsti
dalla vigente normativa.
4. "Centro di raccolta": centro aziendale nel quale avviene la
raccolta oppure il condizionamento dei vegetali, inclusi i tuberi di
patate e gli agrumi con peduncoli e foglie.
5. "Centro di spedizione": centro aziendale nel quale avviene la
spedizione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con
peduncoli e foglie.
6. "Certificazione": attivita' svolta sotto il controllo del Servizio
Fitosanitario Regionale, atta ad attestare la conformita' di un
determinato vegetale ai requisiti prefissati da specifiche
normative.
7. "Coltivazione - Ricoltivazione": l'insieme delle operazioni
tecnico-agronomiche che consentono la nascita o la crescita delle
piante in un ambiente idoneo. Una pianta per essere considerata
ricoltivata, ai sensi della L.R. 3/04, deve permanere in azienda per
un periodo di tempo di almeno la meta' del suo ciclo produttivo
medio. In caso contrario la pianta deve essere soggetta ad almeno una
fase produttiva, tramite operazioni colturali, atte ad ottenere un
incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si
tratti di una sosta precaria al solo fine di essere custodita e
mantenuta in attesa dell'acquirente. Tali operazioni possono essere
costituite, ad esempio, da trapianti, da condizionamento volto ad
ottenere piante pronte per il consumatore finale, ecc.
8. "Commercializzazione": la detenzione, la tenuta a disposizione o
l'esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi
altra modalita' di trasferimento a terzi di prodotti contemplati
dalla Legge 3/04.
9. "Commerciante": chi vende o mette in commercio prodotti che
rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale e contemplati
dalla Legge 3/04.
10. "Commerciante al minuto": chiunque professionalmente acquista
prodotti in nome e per conto proprio e li rivende direttamente al
consumatore finale non impegnato professionalmente nella produzione
di vegetali (utilizzatori non professionali).
11. "Commerciante all'ingrosso": chiunque professionalmente acquista
prodotti in nome e per conto proprio e li rivende o ad altri
commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
12. "Documento di commercializzazione": il documento ufficiale emesso
dal fornitore accreditato e/o registrato, etichetta o documento
commerciale di accompagnamento del materiale vegetale
commercializzato (documento di trasporto o fattura accompagnatoria)
che ne attesta la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa
comunitaria in materia.
13. "Fornitore": la persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i
materiali vegetali di moltiplicazione delle piante ornamentali, o le
piante da frutto, o le piantine ortive: riproduzione, produzione,
conservazione, condizionamento e commercializzazione.
14. "Imprenditore agricolo": ai sensi dell'art. 2135 del Codice
civile, e' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita'
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le
attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.
15. "Ispettore fitosanitario": tecnico funzionario al quale sono
affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche
quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla
normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia.
16. "Laboratorio accreditato": struttura alla quale e' riconosciuta,
dal Servizio Fitosanitario Regionale, la competenza ad effettuare,
per conto dei produttori, analisi ufficiali per gli organismi nocivi
al fine di controllare la qualita' del materiale vegetale prodotto.
17. "Legname": la corteccia separata dal tronco o il legno ottenuto
dall'abbattimento degli alberi appartenenti alle categorie ed alle
specie elencate nell'Allegato V della Direttiva 2000/29/CE.
18. "Materiale": tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da
essi ottenute.
19. "Materiali di moltiplicazione o propagazione": i vegetali e le
parti di vegetali, comprese le sementi, destinati alla
moltiplicazione e alla produzione delle piante.
20. "Moltiplicazione" o "Propagazione": la riproduzione di una specie
vegetale.
21. "Organismo nocivo": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di
vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i
prodotti vegetali.
22. "Paesi Terzi": Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
23. "Passaporto delle piante": etichetta o documento di
accompagnamento dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati
nell'Allegato V, Parte A della Direttiva 2000/29/CE, emesso da coloro
che sono iscritti nel Registro regionale dei produttori,
espressamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ed
attestante che le disposizioni fitosanitarie che li riguardano sono
state rispettate.
24. "Piante da ricoltivare": le piante destinate, direttamente o
tramite la rete commerciale, agli imprenditori agricoli per essere
ricoltivate.
25. "Piante finite": le piante o loro parti destinate, direttamente o
tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto
professionalmente nel processo produttivo;
26. "Piccolo produttore": produttore di piante che, nella loro
totalita', sono destinate ad essere vendute nell'ambito del mercato
locale, definito quale territorio della provincia ove ha sede
l'azienda, solo ad acquirenti non coinvolti professionalmente nel
processo produttivo (hobbisti), con l'esclusione pertanto dei
professionisti (agricoltori, vivaisti, realizzatori di giardini,
ecc.).
27. "Prodotti vegetali": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 della
Direttiva 2000/29/CE si intendono i prodotti di origine vegetale non
trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non
si tratti di vegetali.
28. "Produttore": colui che, professionalmente, coltiva o ricoltiva
le piante ed i relativi materiali di propagazione. Risulta estranea
all'attivita' produttiva l'organizzazione commerciale finalizzata
alla intermediazione per la vendita, la manutenzione delle piante
vendute, la manutenzione dei parchi e dei giardini, il noleggio delle
piante, i servizi prestati per cerimonie e simili, nonche' le
operazioni colturali volte al mantenimento dei bonsai o alla mera
sopravvivenza delle piante.
29. "Produzione vivaistica": attivita' agricola che si occupa della
produzione di piante e parti di piante, con determinati requisiti di
ordine genetico, sanitario ed agronomico, da destinare alla
realizzazione di impianti arborei, arbustivi ed erbacei con finalita'
diverse.
30. "Registro regionale dei produttori": registro nel quale sono
iscritti tutti coloro che sono soggetti all'autorizzazione
fitosanitaria regionale di cui alla L.R. 3/04.
31. "Registro Ufficiale dei produttori (RUP)": registro nel quale
sono iscritti tutti coloro che producono, importano o
commercializzano i vegetali o i prodotti vegetali elencati
nell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.
32. "Ricoltivazione": si veda la voce al n. 7 "Coltivazione".
33. "Sementi": i semi in senso botanico, destinati alla riproduzione
ed alla moltiplicazione delle piante.
34. "Terriccio": tipo di substrato contenente sostanza organica
utilizzato per la coltivazione, con l'esclusione di quello costituito
interamente da torba.
35. "Vegetali": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 della Direttiva
2000/29/CE per vegetali si intendono le piante vive e determinate
parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti di piante vive
comprendono: - i frutti, in senso botanico, diversi da quelli
conservati con surgelamento; - le verdure, diverse da quelle
conservate con surgelamento; - i tuberi, i bulbi, i rizomi, i cormi;
- i fiori recisi; - i rami con foglie; - gli alberi tagliati, con
foglie; - le foglie, il fogliame; - le colture di tessuti vegetali; -
il polline vivo; - le gemme, le talee, le marze.
36. "Vivaio": il luogo dove si effettua la produzione di piante e di
materiale di moltiplicazione.
37. "Zona fitosanitaria tutelata": area territoriale istituita dal
Servizio Fitosanitario Regionale per la quale vengono prescritte
misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi
nocivi alla produzione vivaistica regionale.
38. "Zona protetta": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. h)
della Direttiva 2000/29/CE, per zona protetta si intende una zona
dell'Unione europea nella quale: - nonostante le condizioni
favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne'
siano insediati uno o piu' organismi nocivi in una o piu' parti
dell'Unione Europea, oppure: - esista il pericolo di insediamenti di
taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli
per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali
organismi non abbiano carattere endemico ne' siano insediati in altre
aree dell'Unione Europea;
39. "Zona tampone": ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, All. IV,
Parte B, punto 21, per zona tampone si intende un'area territoriale
delimitata ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale, con
un'estensione di almeno 50 kmq, dove devono essere eseguite ispezioni
ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo
completo sulle piante ospiti di Erwinia amylovora, al fine di
eliminare i focolai e ridurre il rischio di diffusione della
malattia.