REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 30 luglio 2004, n. 1018

Ordinanza n. 1018 del 30 luglio 2004, emessa dal TAR per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Lega Italiana per l'abolizione della caccia ed altra c/Regione Emilia-Romagna ed altri (pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della Legge 11 marzo 1953, n. 87)

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
Il Tribunale Amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna            
- Sezione Seconda composto dai signori:                                         
dott. Luigi Papiano, Presidente; dott. Giancarlo Mozzarelli, cons.              
rel. est.; dott. Grazia Brini, consigliere;                                     
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
sul ricorso proposta da: Lega Italiana per l'abolizione della caccia            
- (L.a.C) in persona del Presidente pt, e Lega Antivivisezione                  
(L.A.V.) in persona del Presidente pt., rappresentate e difese                  
dall'avv. Guglielmina Simoneschi ed elettivamente domiciliate in                
Bologna Viale XII Giugno n. 7 presso l'avv. Erika Greischberger;                
CONTRO                                                                          
- Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta pt.,            
rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Mastragostino e Maria                
Chiara Lista ed elettivamente domiciliata in Bologna, Piazza                    
Aldrovandi n. 3;                                                                
- Provincia di Bologna in persona del Presidente della Giunta pt.,              
rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Neri ed elettivamente                   
domiciliata in Bologna, Via Zamboni n. 13;                                      
E NEI CONFRONTI DI                                                              
Associazione Arci Caccia in persona del legale rappresentante pt.,              
non costituito;                                                                 
E CON L'INTERVENTO IN OPPOSIZIONE DI:                                           
Federcaccia della Regione Emilia-Romagna in persona del legale                  
rappresentante pt., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe                
Manfredi e Cristina Balli ed elettivamente domiciliata in Bologna,Via           
Altabella n. 3;                                                                 
PER L'ANNULLAMENTO                                                              
- della delibera n. 257 della Giunta provinciale di Bologna, adottata           
in data 30/7/2002, avente ad oggetto: "Approvazione del Calendario              
Venatorio provinciale per l'annata 2002/2003";                                  
- della delibera n. 258 della Giunta provinciale di Bologna, adottata           
in data 30/7/2002, avente ad oggetto: "Approvazione degli orari e               
delle modalita' relative alla caccia di selezione agli  ungulati ad             
integrazione del calendario venatorio provinciale per l'annata                  
2002/2003";                                                                     
- nonche' - occorrendo - della deliberazione n. 969 della Giunta                
regionale dell'Emilia-Romagna, adottata in data 10/6/2002 e avente ad           
oggetto: "Direttive relative alla istituzione e alla gestione tecnica           
delle Aziende Venatorie".                                                       
Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;                         
uditi all'udienza pubblica del 30/10/2003 gli avv.ti Guglielmina                
Simoneschi, S. Scalini (in sostituzione dell'avv. Emilia Neri), Maria           
Chiara Lista e Cristina Balli;                                                  
considerato quanto segue:                                                       
FATTO                                                                           
Le associazioni sopraindicate fanno preliminarmente presente che "la            
Giunta provinciale di Bologna ha approvato, con delibera n. 257 del             
30/7/2002, il Calendario Venatorio provinciale per l'annata 2002/2003           
e, con delibera n. 258 adottata in pari data, ha determinato, a                 
completamento del primo, gli orari e le modalita' relative alla                 
caccia di selezione agli ungulati. In particolare, con il Calendario            
Venatorio l'Amministrazione provinciale ha stabilito, in applicazione           
ed integrazione del Calendario Venatorio regionale di cui alla L.R.             
n. 14 del 12/7/2002, le prescrizioni tecniche valevoli negli anni               
2002/2003 per la caccia nella Provincia di Bologna, e ha autorizzato,           
in applicazione della L.R. n. 15 del 12/7/2002, l'esercizio della               
caccia in deroga alla Direttiva 79/409 CEE nel territorio di propria            
competenza. La Regione Emilia-Romagna ha, infatti, previsto le "Norme           
per la definizione del Calendario Venatorio regionale" con la L.R. n.           
14 del 12/7/2002, dichiarata all'art. 10 (disposizioni finali) con              
validita' quadriennale".                                                        
Si aggiunge che "la L.R. di settore n. 8/94 (disposizioni per la                
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'               
venatoria) attribuisce la relativa competenza alla Giunta regionale,            
cosi' inoltre stabilendo la natura amministrativa - e                           
l'assoggettamento al relativo regime giuridico: iter formativo e                
mezzi di impugnazione - dell'atto di approvazione del Calendario                
Venatorio regionale, che la stessa L.R. 8/94 definisce annuale.                 
Fatto e' che espressamente l'Amministrazione regionale ha correlato             
la propria determinazione in ordine allo strumento di disciplina                
della caccia nel territorio di competenza, cosi' come le modifiche              
con esso apportate alla normativa di cui alla Legge statale n. 157/92           
(. . .) alla recente riforma del Titolo V della Parte II della                  
Costituzione.                                                                   
Il I comma dell'art. 1 della L.R. 14/02, infatti, stabilisce "La                
presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla               
base della competenza legislativa della Regione nella materia della             
caccia, in conformita' al Titolo V della Parte Seconda della                    
Costituzione".                                                                  
Si osserva che "analogo fondamento giustificativo sembra essere stato           
attribuito all'adozione della simultanea L.R. n. 15 con cui, lo                 
stesso 12/7/2002, e' stata approvata, modificando la L.R. 8/94, la              
disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva                
79/409/CEE.                                                                     
Con successiva L.R. n. 22 del 20/9/2002 il Consiglio regionale ha poi           
integrato la stessa L.R. 15/02,  consentendo la detenzione e l'uso              
quali richiami vivi delle specie indicate dall'art. 2 della legge da            
ultimo citata.                                                                  
E', tuttavia, da ritenersi che l'Ente regionale nell'adozione delle             
indicate Leggi nn. 14, 15 e 22 del 2002, abbia ecceduto dalla                   
potesta' legislativa costituzionalmente riconosciutagli.                        
A sostegno del ricorso sono presentate le censure seguenti:                     
A) con riguardo all'esercizio della caccia nei confronti delle specie           
protette Storno, Passero e Passera mattugia, in deroga alla Direttiva           
79/409 UE:                                                                      
1) Violazione di legge (art. 117, 1 comma Cost; art. 249 Trattato               
CEE; art. 9, 1 comma, lett. A) della Direttiva CEE 79/409; art. 117,            
2 comma, Cost.; art. 5 Cost.).Si rileva che "in considerazione della            
rilevanza europea della tutela del patrimonio faunistico, la                    
Direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee 79/409 del 2/4/1979             
ha stabilito un generale regime di protezione degli uccelli "viventi            
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati            
membri ai quali si applica il Trattato" (art. 1).                               
In particolare, tra le specie oggetto della protezione di fonte                 
comunitaria sono comprese lo Storno, il Passero e la Passera                    
mattugia.                                                                       
L'art. 5 della Direttiva dispone, inoltre, l'obbligo degli Stati                
membri di adeguarsi alla medesima instaurando un regime generale di             
tutela degli uccelli selvatici, che comprenda il divieto di ucciderli           
o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo.                           
L'art. 7 consente il prelievo venatorio di alcune specie, tra le                
quali non sono comprese Storno, Passero e Passera mattugia, salva               
comunque la primaria esigenza di conservazione.                                 
Il successivo art. 9 riconosce, infine, la possibilita' di derogare a           
tale generale regime di protezione anche per le specie non ammesse al           
prelievo venatario, ma solo in via eccezionale, e ricorrendo i                  
presupposti e le condizioni specificamente previsti dalla norma.                
In particolare, la Direttiva, al II comma, impone l'osservanza di               
precisi requisiti di forma, volti ad assicurare che la deroga sia               
contenuta entro limiti strettamente necessari e soddisfi esigenze               
precise e situazioni specifiche (. . .). La Corte di Giustizia                  
dell'Unione europea ha al riguardo conseguentemente ritenuto che non            
risponde alle esigenze di protezione risultanti dalla Direttiva e               
viola l'obbligo comunitario di fedele trasposizione la normativa                
degli Stati membri che consenta la caccia in deroga in modo generale            
e permanente (. . .) o che non contenga un riferimento adeguatamente            
circostanziato agli elementi di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 9".               
Si aggiunge, che "con la delibera 257/02 la Provincia di Bologna, in            
violazione del regime di tutela di cui alla Direttiva predetta, ha              
autorizzato su tutto il territorio di propria competenza aperto alla            
caccia, e da parte di tutti i cacciatori iscritti ai relativi ATC o             
che vi abbiano accesso per la caccia in mobilita' controllata,                  
l'abbattimento delle specie protette Storno, Passero e Passera                  
mattugia.                                                                       
La determinazione provinciale ha cosi' dato concreta attuazione alla            
L.R. 15/02, la quale, nel disciplinare la deroga ex art. 9 della                
citata Direttiva, ha peraltro omesso ogni specifica e circostanziata            
indicazione in ordine ai presupposti e alle condizioni prescritti               
dalla stessa disposizione comunitaria, di fatto cosi' consentendo               
l'esercizio della caccia in deroga in modo generale e permanente".              
Sulla base delle considerazioni dianzi indicate, le Associazioni                
ricorrenti presentano questione di legittimita' costituzionale della            
L.R. 15/02, artt. 1 e 2, per violazione dell'art. 117, 1 comma,                 
Cost., in riferimento all'art. 9 Direttiva U.E. 79/409 e all'art. 249           
Trattato CEE, per violazione dell'art. 117, II comma e dell'art. 5              
Cost. e contestano la deliberazione giuntale 257/02 per violazione di           
legge nei termini di cui in epigrafe alla presente censura.                     
Le Associazioni ricorrenti osservano al riguardo come "l'art. 117, 1            
comma, Cost., stabilisce che la potesta' legislativa e' esercitata              
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'            
dei vincoli derivanti, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi            
internazionali, cosi' individuando i limiti generali di ogni                    
competenza legislativa (statale e regionale).                                   
In questi termini la Costituzione ha recepito il principio della                
"primaute'" del diritto comunitario su quello degli Stati membri,               
innovazione che consente di ritenere direttamente colpita da                    
illegittimita' costituzionale la legge che risulti difforme al                  
diritto comunitario. Censura cui (. . .) non si sottrae la L.R.                 
15/02. Innanzitutto, infatti, dalla lettera dell'art. 9 della                   
Direttiva U.E. e dalla interpretazione che della norma ha dato                  
costantemente la Corte di Giustizia, risulta la necessita' che                  
l'eventuale introduzione nei singoli Stati membri del regime                    
derogatorio avvenga con legge delle autorita' statali (. . .). La               
L.R. 15/02 ha, invece, disciplinato autonomamente e in difetto di una           
previa normativa nazionale la deroga ex art. 9 cit..                            
In secondo luogo, la legge regionale non ha adempiuto con esattezza             
alle disposizioni della Direttiva comunitaria, mentre la stessa Corte           
di Giustizia ha piu' volte affermato la necessita' di una fedele                
trasposizione, pena l'inadempimento degli obblighi comunitari (. .              
.).                                                                             
Infatti, la L.R. 15/02 ha consentito la caccia in deroga omettendo di           
valutare, in violazione del I comma dell'art. 9 cit., la concreta               
possibilita' di soluzioni diverse, come del resto dimostra                      
l'efficacia quadriennale della stessa legge regionale. I mezzi e i              
soggetti abilitati (tutti i cacciatori iscritti agli ATC di Bologna o           
che vi abbiano ingresso per la caccia in mobilita' controllata), i              
tempi (per tutta la durata della stagione venatoria), i luoghi (tutto           
il territorio della regione aperto alla caccia) e, non ultimo, il               
carniere giornaliero e stagionale (per gli storni rispettivamente di            
25 e di 200 capi, per i passeri di 10 e 100 capi) consentiti per il             
prelievo in deroga dalla L.R. 15/02 dimostrano, inoltre, come esso              
non sia stato autorizzato limitatamente allo stretto necessario, ne'            
per esigenze e situazioni precise e specifiche".                                
Si aggiunge che "le centinaia di migliaia di capi di cui si autorizza           
l'abbattimento (in relazione all'elevato numero di cacciatori e alla            
considerevole durata della deroga) rappresentano una circostanza che            
contrasta insanabilmente con il concetto di "piccole quantita'" di              
uccelli per le quali la Direttiva consente la cattura, la detenzione            
e comunque il prelievo; sicche', non puo' ritenersi soddisfatto                 
neppure il requisito di cui al punto e) dell'art. 9".                           
Si rileva inoltre che "anche la Corte Costituzionale, confermando la            
propria costante giurisprudenza, ha recentemente affermato la                   
necessita' che la disciplina delle deroghe al regime di protezione              
sia stabilita con normativa di carattere nazionale per garantire un             
uniforme ed adeguato livello di salvaguardia delle specie protette              
(Corte Cost. sentenza n. 169/99)" e che "tanto e' sufficiente per               
eccepire l'illegittimita' costituzionale della L.R. 15/02 anche per             
violazione degli artt. 117, 2 comma, e 5 della Costituzione. In                 
relazione ai denunciati profili di illegittimita' costituzionale non            
si ritiene che essi possano essere sanati, neppure in parte, dalla              
circostanza che in data successiva alla L.R. 15/02 il Parlamento ha             
licenziato in materia una legge nazionale al momento in attesa di               
promulgazione e di pubblicazione.                                               
Infatti, la L.R. e' stata innanzitutto approvata quando ancora non              
era intervenuta quella nazionale in materia (. . .). In ogni caso,              
poi, rispetto all'art. 19 bis sembrano sollevabili le censure mosse             
alla tecnica legislativa impiegata dalla L.R. 15/02, non avendo il              
legislatore italiano esercitato la deroga nel rispetto dei                      
presupposti e requisiti indicati dalla predetta normativa                       
comunitaria.                                                                    
La semplice riproduzione del testo previsto dall'art. 9 della                   
Direttiva CEE, come effettuato dall'art. 19 bis, infatti, da una                
parte frustra le finalita' della stessa Direttiva, consentendo di               
fatto l'attuazione da parte delle Regioni di deroghe generali e                 
permanenti e dall'altra viola quell'esigenza di uniformita' di                  
disciplina cui era invece preordinata la necessita' di una normativa            
nazionale in materia".                                                          
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per           
difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicita'                  
manifesta e per violazione del principio di proporzionalita'.                   
Si rileva che "l'INFS, con il parere di cui alla nota prot. n. 4972             
del 19/6/2002, ha valutato il prelievo in deroga consentito dalla               
L.R. 15/02 nicamente immotivato e non in sintonia con guanto                    
stabilito dalla Direttiva 409/79 CEE, art. 9>.                                  
In particolare, l'organo di consulenza (. . .) evidenzia la                     
sproporzione e l'inadeguatezza dei mezzi previsti dal progetto della            
legge regionale rispetto allo scopo tipico, ammesso dalla stessa                
Direttiva e che si dichiara di voler perseguire.                                
L'INFS, inoltre, esclude che la proposta formulata dalla Regione per            
consentire l'esercizio della deroga di cui all'art. 9 cit. soddisfi             
in concreto le condizioni previste dallo stesso art. 9".Si aggiunge             
che "tale parere, che ancorche' non vincolante, non puo' non avere              
una sua specifica valenza (. . .) e' stato disatteso, prima dalla               
Regione Emilia-Romagna e poi dalla Provincia di Bologna, pur nel                
difetto di una adeguata istruttoria e motivazione" e che pertanto "la           
Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Bologna hanno consentito               
l'esercizio della deroga ex art. 9 Direttiva 79/409 CEE senza che ne            
ricorressero i presupposti di fatto e di diritto indicati dalla                 
stessa norma comunitaria".                                                      
3) Violazione di legge (art. 117, 1 comma, Cost.; art. 249 Trattato             
CEE; artt. 5 e 9 Direttiva CEE 79/409; art. 117, 2 comma, Cost.; art.           
5 Cost.; art. 4, 4 comma, Legge 157/92).                                        
Si rileva come "l'art. 34 della Legge comunitaria 2001 ha modificato            
l'art. 4 della Legge 157/92 depennando dall'elenco delle specie                 
catturabili per essere cedute ai fini di richiamo lo storno, il                 
passero e la passera mattugia, in quanto protette dalla Direttiva               
79/409 CEE. La modifica legislativa trae origine dalla condanna del             
Governo italiano, con sentenza della Corte di Giustizia (causa 159/99           
del 17/5/2001) per aver permesso la cattura con le reti e la                    
detenzione di queste tre specie di uccelli. Pronuncia che consente di           
ritenerne precluso altresi' l'uso ai fini di richiamo".                         
Si aggiunge che "la Regione Emilia-Romagna, in contrasto con la                 
chiara lettera della normativa comunitaria e del nuovo art. 4, Legge            
157/92, ha consentito con la L.R. 20/9/2002, n. 22, che ha integrato            
la precedente L.R. 15/02, o (..) di richiami vivi provenienti da                
allevamenti o da catture svolte antecedentemente al DPCM del                    
21/3/1997, appartenenti alle specie di cui all'art. 2 (art. 2 bis)>.            
II Calendario Venatorio provinciale nel Capo dedicato agli "strumenti           
di richiamo e metodi di caccia vietati" stabilisce che "ai sensi                
dell'art. 5, comma 2 e art. 4, comma 4 della Legge 157/92, e'                   
ammesso, altresi', l'uso di esemplari vivi appartenenti alle specie             
consentite", cosi' risultando consentito, per effetto della L.R.                
15/02, come integrata dalla L.R. 22/02, la detenzione e l'uso di                
storno, passero e passera mattugia".                                            
Sulla base delle considerazioni predette, le Associazioni ricorrenti            
"censurano in capo al Calendario Venatorio della Provincia di Bologna           
la violazione di legge (nei termini sopraindicati) e sollevano                  
questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 1,             
L.R. 22/02 per violazione dell'art. 117, I comma, Cost., in relazione           
alla Direttiva CEE 79/409 come interpretata dalla Corte di Giustizia;           
dell'art. 117, II comma, Cost. e dell'art. 5 Cost., in relazione                
all'art. 4, 4 comma, Legge 157/92".                                             
B) Con riguardo a tempi e modalita' dell'esercizio venatorio nei                
confronti delle specie ordinariamente cacciabili:                               
4) Violazione di legge (art. 117, comma 2, Cost.; art. 5 Cost.; art.            
18, I comma, lett. C), Legge 157/92; art. 25, 2 comma, Cost.; art.              
30, lett. a), Legge 157/92; art. 50, comma 2, lett. d) L.R. 8/94).              
Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.            
Difetto di istruttoria e di motivazione.                                        
Si osserva che "le delibere provinciali impugnate hanno del tutto               
arbitrariamente dilatato l'arco temporale entro il quale e' possibile           
esercitare il prelievo venatorio, in contrasto con quanto fissato e             
delimitato nell'art. 18 della Legge nazionale 157/92.                           
Tale ultima disposizione individua specifici tempi di prelievo,                 
stabilendo in particolare per gli ungulati alla lettera c) del I                
comma, che la caccia puo' essere esercitata dal 1 ottobre al 30                 
novembre.                                                                       
Il secondo comma dello stesso articolo consente alle Regioni di                 
modificare il periodo venatario, purche' siano osservate determinate            
condizioni, tra le quali il rispetto dell'arco temporale massimo di             
cui al primo comma. Disciplina che, espressamente, lo stesso secondo            
comma afferma applicabile alla caccia di selezione degli ungulati.              
L'art. 50, secondo comma, L.R. 8/94, stabilisce che le Province                 
adottano il Calendario provinciale, con il quale, tra l'altro,                  
"riportano i piani di abbattimento degli ungulati cacciabili con                
metodi selettivi (. . .) nel rispetto dell'arco temporale massimo di            
due mesi di cui all'art. 18 della legge statale anche non                       
consecutivi".                                                                   
L'art. 3, primo comma, L.R. 14/02, in applicazione della quale (. .             
.) la Provincia ha dato le prescrizioni valevoli per l'esercizio                
venatorio sul territorio di propria competenza, dilata, in violazione           
della disciplina legislativa statale e regionale sopra richiamata, il           
periodo di caccia degli ungulati, in particolare nei confronti di               
alcune classi sociali del capriolo e di tutte le classi sociali del             
cervo, del daino e del muflone.                                                 
La delibera provinciale 257/02 afferma espressamente l'applicazione             
della disciplina stabilita dalla L.R. 14/02 in ordine ai tempi e alle           
modalita' del prelievo.                                                         
La successiva delibera provinciale 258/02 esplicitamente dichiara che           
tra le innovazioni introdotte dalla L.R. 14/02, in considerazione               
della recente competenza legislativa esclusiva delle Regioni in                 
materia di caccia e recepite dal Calendario Venatorio provinciale, e'           
da annoverare quella relativa al periodo di caccia degli ungulati,              
infatti consentita, in maniera differenziata specie per specie, dal             
mese di giugno al mese di marzo".                                               
Si afferma che in tal modo "le delibere della Giunta provinciale di             
Bologna 257/02 e 258/02 appaiono illegittime per la parte in cui,               
sommando i relativi periodi di caccia, consentono la caccia al                  
capriolo, daino, cervo e muflone per un periodo superiore ai 60                 
giorni consentiti dalla Legge 157/92 (capriolo femmina e tutti classe           
0: 70 gg.; daino: 70 gg.; cervo: da un massimo di cinque mesi e mezzo           
a un periodo minimo di tre mesi e mezzo a seconda delle classi                  
sociali e del sesso; muflone: tre mesi (. . .)".                                
Si aggiunge che "la illegittima dilatazione del periodo di caccia               
consentita dall'art. 3, primo comma, lettera d) della L.R. 14/02 e              
dai provvedimenti applicativi, viene a ledere il contenuto minimo del           
regime di protezione accordato dallo Stato al proprio patrimonio                
faunistico: nucleo che la giurisprudenza della Corte Costituzionale             
afferma inderogabile nell'interesse dell'intera comunita' nazionale,            
dalla normativa regionale.                                                      
Il Giudice delle leggi ha, infatti, piu' volte affermato che sono               
norme di grande riforma economico-sociale le disposizioni di cui alla           
Legge 157/92, e in particolare quelle che garantiscono il nucleo                
minimo di salvaguardia della fauna selvatica, tra le quali la stessa            
Consulta include, oltre al generale regime di protezione, le                    
disposizioni relative alla delimitazione dei periodi venatori (Corte            
Cost. n. 1002/88; n. 577/90; n. 35/95; n. 272/96; n. 323/98; n.                 
168/99; n. 169/99; n. 4/2000).                                                  
Cio' basterebbe per radicare la censura di illegittimita'                       
costituzionale nei confronti dell'art. 3, primo comma, lett. d) della           
L.R. 14/02: ma (..) si rileva anche la violazione dell'art. 25,                 
secondo comma, Cost., il quale stabilisce sia rispetto al precetto              
che alla sanzione, una riserva di legge statale in materia penale.              
Invero, l'art. 30, primo comma, lett. a), Legge 157/92, prevede                 
l'applicazione di sanzione penale nei confronti di chi eserciti la              
caccia fuori dai periodi indicati nella stessa legge, sicche' la                
Regione Emilia-Romagna, dilatando il periodo venatorio, ha                      
illegittimamente ridefinito il precetto della indicata fattispecie              
penale".                                                                        
Si osserva, infine, che "l'aumento della pressione venatoria cosi'              
consentita dalla Regione ed attuata dalla Provincia di Bologna non              
trova neppure giustificazione nella programmazione faunistica.                  
Nel Piano faunistico provinciale di Bologna 2001/2006 e', infatti,              
stimata una densita' faunistica delle specie in esame irrisoria                 
rispetto ai cacciatori abilitati al prelievo (nel 2000 i cacciatori             
di selezione erano 734: p. 184).                                                
L'aumento della pressione venatoria e', inoltre, prevista in modo               
generalizzato e quindi a prescindere dalla vocazionalita' faunistica            
del territorio, come invece richiede la pianificazione faunistica in            
tema di prelievi.                                                               
Rispetto ad alcuni ambiti territoriali (distretti 2 e 3 ATC BO3),               
infine, l'estensione dei periodi di caccia nei confronti del capriolo           
e' stata ammessa dalla Provincia in carenza dei necessari censimenti            
e disattendendo, senza adeguata motivazione, il contrario parere                
dell'INFS".                                                                     
5) Violazione di legge (art. 117, II comma, Cost.; art. 5 Cost.; art.           
18, V e VI comma, Legge 157/92). Eccesso di potere per difetto dei              
presupposti di fatto e di diritto.                                              
Si rileva che "l'art. 21, 1 comma, lett. m), Legge 157/92, stabilisce           
il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior              
parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi".                     
Il divieto ha evidente fine conservativo del patrimonio faunistico,             
esso risultando particolarmente esposto alla minaccia del prelievo              
venatorio in presenza di condizioni climatiche avverse.                         
L'art. 3, III comma, L.R. 14/02 di contro dispone che "la caccia agli           
ungulati in forma selettiva puo' essere consentita anche su terreni             
in tutto o in parte coperti di neve".                                           
Facolta' che il Calendario Venatorio provinciale di Bologna riconosce           
espressamente.                                                                  
Ne consegue (. . .) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, III            
comma, L.R. 14/02, per le ragioni gia' esposte nei motivi di ricorso            
che precedono, e la denunciata violazione di legge delle delibere               
provinciali impugnate".                                                         
6) Violazione di legge (art. 117, II comma, Cost.; art. 5 Cost.; art.           
16,1 comma, lett. b), Legge 157/92; art. 50, II comma, lett. b), L.R.           
8/94. Eccesso di potere per travisamento, per illogicita' e difetto             
di motivazione.                                                                 
Si rileva come "l'art. 16, I comma, lett. b), L. 157/92 stabilisce              
che le Regioni, sentito l'INFS, possono autorizzare l'istituzione di            
Aziende Agrituristico Venatorie (AATV), nelle quali sono consentiti             
l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venataria di                
fauna selvatica di allevamento. Il IV comma precisa che l'esercizio             
dell'attivita' venatoria nelle AATV e' consentito nel rispetto nella            
presente legge.                                                                 
L'art. 50, II comma, lett. b), L.R. 8/94 precisa al riguardo che le             
Province, previo parere dell'INFS, adottano il Calendario Venatorio             
provinciale con il quale autorizzano l'esercizio venatorio nelle AATV           
limitatamente alla fauna da allevamento.                                        
L'art. 1, V comma, della L.R. 14/02 rispetto alle AATV stabilisce che           
esse provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive                
regionali".                                                                     
Si aggiunge che "tali direttive adottate dalla Regione Emilia-Romagna           
con deliberazione della Giunta regionale 10/6/2002, n. 969,                     
consentono l'esercizio nelle AATV della caccia alla volpe (punto 3.1)           
che (. . .) non e' qualificabile come fauna selvatica di                        
allevamento.                                                                    
Il Calendario provinciale di Bologna, in applicazione dell'art. 1, V            
comma, L.R. 14/02 e della richiamata direttiva regionale, include la            
volpe tra le specie cacciabili nelle AATV. Ne consegue (. . .): a)              
l'illegittimita', per violazione delle norme dianzi indicate della              
deliberazione della Giunta regionale 969/02 nella parte in cui                  
consente nelle AATV anche la caccia a fauna selvatica non di                    
allevamento, in particolare alla volpe; b) l'illegittimita', per                
violazione della legge sopraindicata e per invalidita' derivata,                
della delibera della Giunta provinciale 257/02".                                
Si osserva infine che "la deliberazione provinciale impugnata e' sul            
punto censurabile anche sotto altri diversi profili. Infatti, nel               
parere richiesto dall'Amministrazione provinciale in relazione al               
proprio Calendario Venatorio, l'INFS esprimeva parere sfavorevole               
riguardo al prelievo venatorio della volpe nelle AATV, non risultando           
l'ammissione coerente con la Legge 157/92 e, in particolare con le              
finalita' di impresa agricola che la legge statale riconosce alle               
aziende in oggetto.                                                             
Ciononostante la Provincia di Bologna ha autorizzato con il                     
Calendario Venatorio la caccia della specie nelle AATV con                      
motivazione sbrigativa ed incongrua, essa rinviando al riguardo ad              
una delibera manifestamente illegittima (la delibera Giunta regionale           
969/02)".                                                                       
7) Violazione di legge (art. 117, II comma, Cost.; art. 5 Cost; art.            
1, II comma, artt. 7 e 10 Legge 157/92).                                        
Si osserva che "l'art. 9, V comma della L.R. 14/02 stabilisce per i             
soli prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante il                 
sistema di annotazione sul tesserino a consuntivo, ossia al termine             
della giornata di caccia.                                                       
Il Calendario Venatorio provinciale di Bologna al punto 8 dispone               
l'applicazione della regola nei territori di competenza".                       
Si aggiunge che "come gia' affermato dalla Giurisprudenza                       
amministrativa (TAR Veneto Sez. II dec. 19/5/1998, n. 689), la                  
previsione dell'indicato sistema di annotazione si appalesa erronea             
ed illegittima in quanto vanifica di fatto l'insieme delle rilevanti            
finalita' proprie del tesserino di caccia.                                      
La rilevazione e', infatti, funzionale ad un complesso di attivita',            
tutte espressioni del principio fondamentale, enunciato dall'art. 1             
della Legge 157/92, secondo cui l'esercizio dell'attivita' venatoria            
e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione             
della specie.                                                                   
L'annotazione del bilancio finale al termine della giornata non                 
consente in particolare l'attuazione di alcun controllo sul prelievo            
venatorio, ne' consente di ritenere attendibili i dati raccolti. Ne             
consegue l'impossibilita' di una corretta analisi tecnica dei                   
carnieri e proficua azione di vigilanza. Ed ancora, la difficolta'              
per l'INFS di formulare, secondo le sue competenze istituzionali, gli           
indirizzi orientativi essenziali per la pianificazione faunistica               
(artt. 7 e 10, Legge 157/92)".                                                  
8) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per incongrua ed              
insufficiente motivazione. Manifesta  illogicita'  e                            
irragionevolezza.                                                               
Si rileva che "il VI comma dell'art. 18, Legge 157/92 riconosce alle            
Regioni, per la caccia alla fauna selvatica da appostamento, la                 
possibilita' di derogare al numero delle giornate settimanali                   
indicato al V comma, limitatamente, tuttavia, al periodo 1/10-30/11             
e, comunque, sentito l'INFS e tenuto conto delle consuetudini                   
locali.                                                                         
La necessita' del parere dell'INFS mira, evidentemente, ad assicurare           
una gestione venataria corretta sotto il profilo della preservazione            
di uno status di conservazione favorevole per le singole specie".               
Si aggiunge come "l'art. 4, II comma, L.R. 14/02, nel regolare le               
giornate di caccia, stabilisce alla lett. c) che dall'1 ottobre al 30           
novembre, possono essere fruite per la caccia da appostamento alla              
fauna selvatica migratoria cinque giornate settimanali.                         
La deroga ex art. 18, VI comma, cit., e' attuata dal Calendario                 
Venatario provinciale impugnato, nonostante i difformi pareri                   
dell'INFS.                                                                      
Soprattutto con la nota prot. n. 6154 del 26/7/2002, infatti, l'INFS            
censura l'aumento delle giornate di caccia proposto pur nel difetto             
dei censimenti necessari a valutare l'impatto del conseguente                   
maggiore prelievo sulla conservazione delle specie migratorie, alcune           
delle quali in flessione.                                                       
Carenza che, da una parte non consente all'Istituto di esprimere in             
merito un ponderato parere, dall'altra manifesta una scorretta                  
strategia di conservazione di detta specie da parte della Provincia             
di Bologna.                                                                     
Non solo: l'Amministrazione provinciale nel discostarsi dal giudizio            
INFS non si e' neppure preoccupata di darne adeguata motivazione,               
limitandosi a richiamare, nell'atto istruttorio del 29/7/2002, le               
consuetudini locali e la gia' nota circostanza di "non essere in                
possesso di elementi che segnalino un pesante impatto sulle specie              
oggetto di caccia".                                                             
Cio' sebbene alcune delle specie migratorie ammesse alla deroga di              
cui al VI comma dell'art. 18 cit. siano state indicate a rischio di             
flessione o addirittura,vulnerabili a livello europeo dall'INFS (. .            
.) e qualificate con status di conservazione sfavorevole da parte               
dello stesso Piano Faunistico Venatorio provinciale di Bologna (pagg.           
70 e segg.: particolarmente Tortora, Quaglia, Canapiglia, Codone,               
Marzaiola, Frullino)".                                                          
Sostanzialmente si censura di illegittimita' costituzionale la norma            
di cui all'art. 4, secondo comma, lett. c) L.R. cit. - nella parte in           
cui consente, dall'1 ottobre al 30 novembre, la possibilita' di                 
fruizione di due giornate ulteriori a scelta ogni settimana per la              
caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria - in relazione           
alla prescrizione di cui all'art. 18, sesto comma, Legge 157/92.                
9) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per insufficiente             
motivazione, illogicita' e travisamento dei fatti.                              
Si rileva che "il Calendario Venatorio regionale prevede per la                 
Tortora, all'art. 4, IV e V comma, L.R. 14/02, l'apertura della                 
caccia all'1 settembre (c.d. preapertura) e all'art. 6 un carniere              
giornaliero di 25 capi.                                                         
Per la Beccaccia prevede, invece, la chiusura venatoria al 31 gennaio           
e un carniere giornaliero di tre capi e stagionale di venti. Negli              
stessi termini ne propone il prelievo il Piano Faunistico Venatorio             
provinciale".                                                                   
Si aggiunge che "l'INFS, in considerazione del (. . .) precario stato           
di conservazione delle due specie, evidenziava, nel parere reso in              
data 26/7/2002, prot. n. 6154, la conseguente necessita' di ridurre             
il carniere della Tortora da 25 a 10 capi e di anticipare al 31                 
dicembre la chiusura della caccia alla Beccaccia", mentre invece "la            
Provincia consentiva il prelievo delle specie indicate nei previsti             
termini della L.R. 14/02, senza alcuna fondata ed adeguata                      
motivazione. E' infatti evidente che: a) rispetto alla Tortora,                 
l'INFS ha palesemente manifestato nell'esigenza di conservazione                
della specie la ragione della richiesta riduzione del carniere; ed              
ancora, e' la legge stessa (. . .) a richiedere, onde garantire                 
l'effettiva conservazione delle specie (. . .), il parere INFS, cosi'           
obbligando l'Amministrazione che intenda discostarsene a motivarne le           
ragioni. Ritenere che sia sufficiente per disattendere un parere INFS           
il richiamo alle disposizioni di legge vigenti azzera la valenza del            
parere stesso oltre che la ratio di tutela; b) rispetto alla                    
Beccaccia, non sono state attuate le "misure limitative" del                    
carniere, cosi' come invece asserito nella nota del 29/7/2002 della             
Provincia, confermando in realta' il Calendario Venatorio                       
provinciale, l'entita' del prelievo ammesso per la medesima specie              
dalla Regione.                                                                  
Mentre e' con riferimento al carniere quale era previsto dal                    
Calendario Venatorio regionale e proposto dal Calendario Venatorio              
provinciale che avrebbe dovuto semmai operarsi le limitazioni                   
necessarie ai fini conservativi della specie".                                  
Sostanzialmente si censura di illegittimita' costituzionale la norma            
di cui agli artt. 4, quarto e quinto comma, e 6, quarto comma, L.R.             
cit. - nella parte in cui consentono per la Tortora un carniere                 
giornaliero di venticinque capi e per la Beccaccia la chiusura                  
dell'esercizio venatorio al 31 gennaio ed un carniere giornaliero di            
tre capi e stagionale di venti capi - in relazione alla prescrizione            
posta dall'art. 1, secondo comma, Legge 157/92. Le Amministrazioni              
resistenti (Regione Emilia-Romagna e Provincia di Bologna)                      
controdeducono ampiamente nel merito del ricorso, chiedendone il                
rigetto.                                                                        
L'associazione "Federcaccia Emilia-Romagna" interveniente in                    
opposizione eccepisce invece preliminarmente la carenza di                      
legittimazione al ricorso delle associazioni ricorrenti e                       
controdeduce anche ampiamente nel merito del ricorso chiedendone il             
rigetto.                                                                        
Con successiva memoria del 27/11/2002, le associazioni ricorrenti               
hanno ulteriormente delineato le rispettive argomentazioni.                     
Con ordinanza 28/11/2002, n. 821, questa Sezione ha accolto l'istanza           
cautelare presentata dalle associazioni ricorrenti. Tale ordinanza e'           
stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, "tenuto conto dei           
principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 536             
del 20/12/2002 (id., VI Sezione, ord. 14/1/2003, n. 100).                       
Con memoria del 22/2/2003 le associazioni ricorrenti hanno presentato           
quali motivi aggiunti di gravame, censure di violazione di legge ed             
eccesso di potere sotto diversi profili rispetto ai seguenti                    
provvedimenti ulteriori: delibera 22/1/2003, n. 17 della Giunta                 
provinciale di Bologna, avente ad oggetto "Modalita' attuative                  
relative all'effettuazione del piano di prelievo in selezione del               
Cervo, Capriolo e Daino per l'annata venatoria in corso", e relativo            
allegato; nonche' degli atti premessi, presupposti, connessi e                  
consequenziali, compresi pareri e proposte, con particolare riguardo,           
in parte qua, alla delibera 23/12/2002, n. 476, della Giunta                    
provinciale di Bologna avente ad oggetto: "Integrazioni al Calendario           
Venatorio provinciale per l'annata 2002/2003 relative al piano di               
abbattimento del daino nell'ATC BO4 e al piano di prelievo del Cervo            
e del Cinghiale".                                                               
Successivamente, con delibera 20/2/2003, n. 51 la Giunta provinciale            
di Bologna ha revocato le delibere provinciali da ultimo impugnate              
con motivi aggiunti di gravame e conseguentemente le associazioni               
ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare nel frattempo                 
proposta. Con successive memorie le parti hanno ulteriormente                   
delineato le rispettive argomentazioni.                                         
Con ordinanza 23/7/2003, n. 100, questa Sezione ha disposto                     
l'acquisizione, in via istruttoria, di ulteriore documentazione. Con            
successive memorie, le parti hanno ulteriormente delineato le                   
rispettive argomentazioni anche con riferimento alle decisioni della            
Corte Costituzionale nel frattempo intervenute in materia. I                    
procuratori delle parti hanno, infine, provveduto al deposito della             
nota delle spese ed onorari di giudizio, per l'importo complessivo di           
Euro 12.246,47 + 5.133,52 IVA e CPA incluse (per la parte ricorrente)           
Euro 12.297,99 (per la Provincia) e 8.334,73 + IVA e CPA (per la                
Regione).                                                                       
DIRITTO                                                                         
1) Il presente ricorso propone due questioni manifestamente distinte            
ed autonome - "ratione materiae" - ossia: quella specifica e                    
circoscritta attinente l'esercizio della caccia nei confronti delle             
specie protette Storno, Passero e Passera mattugia, in deroga alla              
Direttiva 79/409 U.E. (prime tre censure) e quella attinente tempi e            
modalita' dell'esercizio venatorio ordinario (ultime sei censure).              
2) - 2.1) Con sentenza adottata nella medesima Camera di Consiglio              
del 30/10/2003, questo Collegio ha respinto l'eccezione preliminare             
di inammissibilita' del ricorso (per carenza di legittimazione delle            
associazioni ricorrenti) presentate dalla Federcaccia Emilia-Romagna            
quale interveniente in opposizione ed ha accolto il ricorso (nella              
parte relativa ai primi tre profili di gravame, attinenti la                    
questione distinta ed autonoma dell'esercizio della caccia in deroga            
alle specie protette Storno, Passero e Passera mattugia) e - previa             
disapplicazione della legge dell'Emilia-Romagna 15/02 e successive              
integrazioni per contrasto della stessa con l'art. 9 della Direttiva            
del Consiglio delle Comunita' Europee n. 79/409 CEE - ha annullato              
l'impugnata delibera giuntale della Provincia di Bologna 30/7/2002,             
n. 257 (nelle corrispondenti parti prescrittive).                               
2.2) La seconda questione posta dal ricorso attiene complessivamente            
l'asserita violazione del riparto costituzionale di competenze                  
legislative tra Stato e Regione in relazione a modalita' e tempi                
dell'esercizio venatorio ordinario nell'area territoriale di                    
riferimento (ultime sei censure).                                               
Come si e' gia' rilevato dianzi, tale seconda questione e'                      
manifestamente distinta ed autonoma - "ratione materiae" - da quella            
specifica e circoscritta attinente l'esercizio della caccia nei                 
confronti delle specie protette Storno, Passero e Passera mattugia,             
in deroga alla Direttiva U.E. 79/409.                                           
Ritiene, peraltro, il Collegio che la legislazione regionale dianzi             
indicata nella parte specificamente in esame, ponga un profilo di               
illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 117, secondo           
comma, lett. s) e 97, primo comma, Cost.; che tale profilo non sia,             
in questa fase, manifestamente infondato e che esso sia rilevante ai            
fini della definizione (in parte qua) della presente controversia.              
A tale riguardo, appare evidentemente necessario fare riferimento               
alla fondamentale decisione 20/12/2002, n. 536 della Corte                      
Costituzionale ed al complesso delle sue statuizioni in materia nella           
scia dell'orientamento gia' accolto in sede cautelare dal Consiglio             
di Stato in relazione al presente ricorso (id., VI Sez. ord.                    
14/1/2003, n. 100).                                                             
Nella decisione dianzi indicata, la Corte Costituzionale afferma che            
l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione - nel testo            
modificato dalla Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 - esprime una            
esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente e               
dell'eco-sistema, ponendo un limite agli interventi a livello                   
regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. E cio'             
in quanto la tutela dell'ambiente non puo' ritenersi propriamente una           
"materia", essendo invece l'ambiente da considerarsi come un "valore"           
costituzionalmente protetto che non esclude la titolarita' in capo              
alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del                  
territorio, tutela della salute ecc.) per le quali quel valore                  
costituzionale assume rilievo. E, in funzione di quel valore, lo                
Stato puo' dettare standard di tutela uniformi sull'intero territorio           
nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex             
art. 117 della Costituzione.                                                    
La Corte Costituzionale rileva, inoltre, come gia' prima della                  
riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la                 
protezione dell'ambiente avesse assunto una propria autonoma                    
consistenza che non si esauriva ne' rimaneva assorbita nelle                    
competenze di settore (sentenza n. 356/94), configurandosi l'ambiente           
come bene unitario che puo' risultare compromesso anche da interventi           
minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza            
n. 67/92); che, infine, la natura di valore trasversale, idoneo ad              
incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma               
degli standard minimi di tutela, gia' ricavabile dagli artt. 9 e 32             
della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta               
nella lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione,            
che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente           
e dell'ecosistema. Entro questa cornice complessiva - e con specifico           
riferimento alla questione sottopostale, la Corte - nella predetta              
decisione ha riconosciuto come la delimitazione temporale del                   
prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della Legge 157/92 sia                 
rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie           
cacciabili e risponda all'esigenza di tutela dell'ambiente per il cui           
soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene                   
necessario l'intervento in via esclusiva della potesta' legislativa             
statale. E cio' in quanto - come gia' affermato dalla Corte                     
Costituzionale nella sentenza n. 323 del 1998 -, vi e' un "nucleo               
minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel quale deve                     
includersi - accanto all'elencazione delle specie cacciabili - la               
disciplina delle modalita' di caccia, nei limiti in cui prevede                 
misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la                      
riproduzione delle specie cacciabili e al novero di tali misure va              
ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli               
obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio" (in tal senso, v.           
anche successivamente Corte Costituzionale, sentenze 4/7/2003, nn.              
226 e 227 e 15/10/2003, n. 311). Nel contesto della giurisprudenza              
costituzionale predetta, ritiene il Collegio che tale nucleo minimo             
di salvaguardia della fauna selvatica per il cui soddisfacimento                
l'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. ritiene necessario                  
l'intervento in via esclusiva della potesta' legislativa statale                
debba esser ragionevolmente individuato nel complesso unitario,                 
omogeneo e coerente delle disposizioni di cui alla Legge nazionale 11           
febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica           
omeoterma e per il prelievo venatario"), in quanto espressamente                
preordinate a disciplinare l'esercizio dell'attivita' venatoria con             
modalita' tali da consentire che esso non contrasti con l'esigenza di           
conservazione della fauna selvatica (art. 1, secondo comma, L. cit.)            
ed a dare integrale recepimento ed attuazione alle Direttive 79/409             
CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411 CEE della Commissione del           
25 luglio 1985 e 91/244 CEE della Commissione del 6 marzo 1991,                 
concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, nonche'                   
attuazione alla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 ed alla               
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 (art. 1, quarto comma, L.            
cit.).                                                                          
Conseguentemente, dubita il Collegio della legittimita'                         
costituzionale della legislazione regionale dianzi indicata (nelle              
parti prescrittive di cui in prosieguo) per contrasto con la                    
ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione posta             
dai suddetti parametri costituzionali: in particolare, il Collegio              
dubita della legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art.            
3, primo comma, lett. d) e di cui all'art. 3, secondo comma, L.R. 12            
luglio 2002, n. 14 in relazione alla prescrizione del periodo massimo           
di attivita' venatoria per gli ungulati posta dall'art. 18, Legge               
157/92 (quarta censura); nonche' della legittimita' costituzionale              
della norma di cui all'art. 3, terzo comma, L.R. cit. in relazione              
alla prescrizione del divieto di caccia su terreni coperti in tutto o           
nella maggior parte di neve posta dall'art. 21, primo comma, lett.              
m), Legge 157/92 (quinta censura), nonche' della legittimita'                   
costituzionale della norma di cui all'art. 1, quinto comma, L.R. cit.           
- nella parte in cui consente, in base alle vigenti direttive                   
regionali relative alla gestione delle Aziende agri-turistico                   
venatorie (A.A.T.V.), la caccia alla volpe - in relazione alla                  
prescrizione dell'immissione ed abbattimento presso le Aziende                  
predette unicamente di fauna selvatica di allevamento posta dall'art.           
16, primo comma, lett. b), Legge 157/92 (sesta censura); nonche'                
della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 9,                
quinto comma, L.R. cit. - nella parte in cui consente per gli                   
abbattimenti di fauna selvatica migratoria in forma vagante                     
l'annotazione sul tesserino venatario al termine della giornata di              
caccia - in relazione alle prescrizioni in tema di controlli e di               
adozione di indirizzi orientativi per la pianificazione faunistica da           
parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica poste dagli                
artt. 7 e 10, Legge 157/92, oltre che al canone di razionalita', di             
buon andamento e di imparzialita' dell'azione amministrativa posto              
dall'art. 97, primo comma, Cost. (settima censura); nonche' della               
legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 4, secondo              
comma, lett. c) L.R. cit. - nella parte in cui consente, dall'1                 
ottobre al 30 novembre, la possibilita' di fruizione di due giornate            
ulteriori a scelta ogni settimana per la caccia da appostamento alla            
fauna selvatica migratoria - in relazione alla prescrizione di cui              
all'art. 18, sesto comma, Legge 157/92 (ottava censura); nonche'                
della legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 4,              
quarto e quinto comma, e 6, quarto comma, L.R. cit. - nella parte in            
cui consentono per la Tortora un carniere giornaliero di venticinque            
capi e per la Beccaccia la chiusura dell'esercizio venatorio al 31              
gennaio ed un carniere giornaliero di tre capi e stagionale di venti            
capi - in relazione alla prescrizione posta dall'art. 1, secondo                
comma, Legge 157/92 (nona censura).                                             
Il Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale             
dianzi delineata si presenti come rilevante e non manifestamente                
infondata.                                                                      
Quanto al primo profilo, l'eventuale caducazione delle disposizioni             
di legge regionale predette a seguito di un accertamento di                     
incostituzionalita' delle norme medesime, comporterebbe la                      
illegittimita' derivata dalle impugnate delibere (nelle                         
corrispondenti parti prescrittive) e la conseguente definizione (in             
parte qua) della controversia in senso favorevole all'interesse fatto           
valere in giudizio dalle Associazioni protezionistiche ricorrenti.              
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, essa emerge             
dalla considerazione principale che le norme regionali predette - nel           
contemplare tempi e modalita' della caccia nell'ambito territoriale             
di riferimento manifestamente difformi "in peius" (in relazione alla            
tutela del patrimonio faunistico) rispetto alle corrispondenti                  
disposizioni della Legge nazionale 11/2/1992, n. 157 ("Norme per la             
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo                    
venatorio") e ben maggiormente pervasive degli ambiti naturali propri           
della fauna selvatica protetta - incidono in modo sinergicamente                
pregiudizievole proprio su questo nucleo minimo di salvaguardia della           
fauna selvatica rappresentato dalle prescrizioni della Legge                    
nazionale citata, in quanto espressamente preordinate nel loro                  
complesso unitario, omogeneo e coerente a disciplinare l'esercizio              
dell'attivita' venataria con modalita' tali da consentire che esso              
non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica             
(art. 1, secondo comma, Legge cit.), anche in funzione di adeguamento           
agli obblighi comunitari ed internazionali (art. 1, quarto comma, L.            
cit.).In particolare, ritiene il Collegio che la legge regionale                
predetta abbia pesantemente inciso proprio su questo nucleo minimo di           
salvaguardia della fauna selvatica:                                             
a) dilatando ampiamente l'ambito temporale della stagione venatoria             
per gli ungulati in maniera differenziata da specie a specie, dal               
mese di giugno al successivo mese di marzo, ben oltre l'arco                    
temporale massimo prescritto dall'art. 18, primo e secondo comma,               
Legge nazionale cit. (art. 3, primo comma, lett. d) e secondo comma             
L.R. 14/02);                                                                    
b) consentendo la caccia agli ungulati in forma selettiva anche su              
terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve - e quindi in            
una situazione climatica comportante un'accresciuta precarieta' anche           
alimentare di tali specie - in manifesto contrasto con l'omologo                
divieto protezionistico posto dalla norma di cui all'art. 21, primo             
comma, lett. m), legge nazionale cit. a tutela della conservazione di           
tali specie (art. 3, terzo comma, L.R. 14/02);                                  
c) consentendo - in base al richiamo confermativo alle vigenti                  
direttive regionali relative alla gestione delle Aziende                        
agri-turistico venatorie (A.A.T.V.) - la caccia alla volpe in tali              
aziende, in manifesto contrasto con l'omologo divieto protezionistico           
di immissione ed abbattimento per tutta la stagione venatoria di                
fauna selvatica non di allevamento (quale e', tipicamente, la Volpe)            
in tali aziende posto dalla norma di cui all'art. 16, primo comma,              
lett. b), Legge nazionale cit. a tutela della conservazione di tali             
specie e nonostante il lineare ed ineccepibile parere "tranchant"               
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (art. 1, quinto comma,           
L.R. 14/02);                                                                    
d) consentendo per gli abbattimenti di fauna selvatica migratoria in            
forma vagante il sistema di annotazione sul tesserino venatorio al              
termine della giornata di caccia (cioe', a consuntivo e non dopo ogni           
abbattimento): un sistema gia' riconosciuto in sede giurisdizionale             
come palesemente inidoneo a consentire il perseguimento delle                   
finalita' proprie del tesserino di caccia e tale conseguentemente da            
vanificare ogni forma di reale e penetrante controllo sugli                     
abbattimenti compiuti dai singoli cacciatori, come rilevato anche               
dall'INFS, che proprio a questa disposizione ascrive oltre alla                 
sostanziale vanificazione del controllo anche la possibilita' per               
l'Istituto di elaborare dati attendibili sull'abbattimento della                
fauna migratoria (TAR Veneto, II Sez., dec. 19/5/1998, n. 689, in               
motivazione, pag. 7). E cio', in contrasto con la finalita'                     
protezionistica delle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 10 della               
Legge nazionale cit., che attribuiscono all'INFS un complesso di                
funzioni di particolare rilievo inerenti il patrimonio ambientale               
costituito dalla fauna selvatica e che gli conferiscono il potere di            
adottare indirizzi orientativi essenziali per la pianificazione                 
omogenea e congruente dell'attivita' faunistico-venatoria,                      
necessariamente fondati sulla conoscenza della consistenza faunistica           
da conseguirsi anche mediante modalita' omogenee di rilevazione e di            
censimento (TAR Veneto, dec. cit., in motivazione pag. 7/8). Il                 
sistema di annotazione "a consuntivo" sul tesserino venatorio                   
introdotto dalla norma di cui all'art. 9, quinto comma, L.R. 14/02,             
appare - ad avviso del Collegio - contrastare conseguentemente anche            
con il canone di razionalita', di buon andamento e di imparzialita'             
dell'azione  amininistrativa posto dall'art. 97, primo comma, Cost.,            
a causa degli effetti pregiudizievoli che esso comporta sulla                   
complessiva pianificazione dell'attivita' faunistico-venatoria in una           
cornice necessariamente protezionistica;                                        
e) consentendo, dall'1 ottobre al 30 novembre, la possibilita' di               
fruizione di due giornate ulteriori a scelta ogni settimana per la              
caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria - e quindi un            
impatto tendenzialmente crescente del prelievo venatorio su                     
quest'ultima - nonostante che il massimo organo statale di consulenza           
faunistico-venatoria rilevi come "allo stato attuale delle conoscenze           
non vi siano informazioni tecniche sufficienti per valutare le                  
possibili conseguenze derivanti alle popolazioni delle specie                   
ornitiche migratrici oggetto di caccia a seguito della concessione              
delineata"; come pertanto l'Istituto si trovi "nell'impossibilita' di           
esprimere un ponderato parere in merito alla possibilita' di                    
autorizzare l'attivita' venatoria da appostamento per ulteriori due             
giornate settimanali durante i mesi di ottobre e novembre",                     
segnalando peraltro nel contempo che "alcune di dette specie                    
cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione o           
persino vulnerabili, per cui una piu' corretta strategia di                     
conservazione di dette specie potrebbe in effetti richiedere misure             
specifiche di controllo dell'impatto venatorio" (Allegati nn. 13 e 14           
al ricorso): e cio' in sostanziale violazione della prescrizione di             
cui all'art. 18, sesto comma, Legge nazionale cit., nella parte in              
cui essa richiede una valutazione necessariamente congrua del parere            
dell'INFS, che nella fattispecie in esame non e' dato rinvenire nel             
complesso degli atti di causa. Tale possibilita' di fruizione di due            
giornate ulteriori a scelta ogni settimana per la caccia da                     
appostamento alla fauna selvatica migratoria - introdotta dalla norma           
di cui all'art. 4, primo comma, lett. c), L.R. 14/02 - appare, ad               
avviso del Collegio, il quale solleva la questione ex officio in via            
gradata, contrastare anche con il canone di razionalita', di buon               
andamento e di imparzialita' dell'azione amministrativa posto                   
dall'art. 97, primo comma, Cost. a causa degli effetti                          
tendenzialmente pregiudizievoli che esso comporterebbe sugli assetti            
di conservazione delle specie faunistiche interessate per il                    
riconosciuto vuoto informativo su cui la predetta deroga estensiva              
regionale assai precariamente si fonda;                                         
f) consentendo per la specie Tortora un carniere giornaliero di                 
venticinque capi abbattuti e per la specie Beccaccia la chiusura                
venatoria al 31 gennaio ed un carniere giornaliero di tre capi                  
abbattuti e stagionale di venti capi abbattuti, nonostante che l'INFS           
rilevi che "nel caso della Tortora (. . .) occorre prevedere una                
sensibile riduzione del carniere previsto (non piu' di dieci capi               
giornalieri per cacciatore, anziche' i venticinque previsti)" e che             
"per la Beccaccia si ritiene opportuna una chiusura anticipata della            
stagione venatoria al 31 dicembre, in relazione non solo al precario            
stato di conservazione delle popolazioni europee di questa specie, ma           
anche in considerazione della maggiore vulnerabilita' che                       
contraddistingue questo Scolopacide in inverno" (Allegato n. 13 al              
ricorso): e cio' in sostanziale violazione della prescrizione                   
tipicamente protezionista di cui all'art. 1, secondo comma, Legge               
nazionale cit., nella parte in cui essa dispone che "l'esercizio                
dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con                
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica". La previsione per           
la specie Tortora di un carniere giornaliero di venticinque capi                
abbattuti e per la specie Beccaccia della chiusura venatoria al 31              
gennaio e di un carniere giornaliero di tre capi abbattuti e                    
stagionale di venti capi - introdotta dalle norme di cui agli artt.             
4, quarto e quinto comma, e 6, quarto comma, L.R. 14/02 - appare, ad            
avviso del Collegio, il quale solleva la questione ex officio in via            
gradata, contrastare conseguentemente anche con il canone di                    
razionalita', di buon andamento e di imparzialita' dell'azione                  
amministrativa posto dall'art. 97, primo comma, Cost. a causa degli             
effetti tendenzialmente pregiudizievoli che essa comporta sugli                 
assetti di conservazione delle specie faunistiche interessate in base           
alla valutazione dianzi indicata del massimo organo statale di                  
consulenza in materia faunistico-venatoria.                                     
Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale               
della legge dell'Emilia-Romagna 14/02 - nelle parti prescrittive                
dianzi indicate - per contrasto con la Legge 11/2/1992, n. 157 e con            
il riparto di competenza legislativa posto dall'art. 117, secondo               
comma, lettera s) della Costituzione nonche' per contrasto con l'art.           
97, primo comma, della Costituzione: conseguentemente va disposta la            
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, mentre il presente           
giudizio (in parte qua) deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23,              
Legge 87/53, fino all'esito del giudizio incidentale di                         
costituzionalita'.                                                              
P. Q. M.                                                                        
il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna,           
Sezione Seconda                                                                 
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di             
legittimita' costituzionale della legge dell'Emilia-Romagna 14/02 -             
nelle parti prescrittive dianzi indicate - in relazione all'art. 117,           
secondo comma, lettera s) della Costituzione per contrasto con la               
Legge 157/92, nonche' in relazione all'art. 97, primo comma, della              
Costituzione;                                                                   
- dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;                 
- sospende la trattazione del ricorso (in parte qua) ai sensi                   
dell'art. 23, Legge 11/3/1953, n. 87;                                           
- ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia                  
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei               
Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del                    
Parlamento.                                                                     
Cosi' deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 30/10/2003.               
PRESIDENTE                                                                      
L. Papiano                                                                      
CONS REL. EST.                                                                  
G. Mozzarelli                                                                   
Depositata in Segreteria in data 30 luglio 2004.                                
Bologna, 30 luglio 2004                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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