LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 23
Comitati paritetici provinciali
1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti
da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di
volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei
registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici
provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo
speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze
territoriali.
2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante
raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con
funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e
di valutazione. I Comitati fissano le priorita' per l'azione del
Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In
particolare contribuiscono all'individuazione delle priorita' di
intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera f).