LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 22
Osservatorio regionale del volontariato
1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale
Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del
Terzo settore, con proprio atto provvedera' a determinare la
composizione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio di cui
al comma 1.
3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:
a) analizzare le necessita' del territorio e le priorita' di
intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze,
raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attivita'
di volontariato;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e
con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di
ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' di
volontariato;
d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione
e di verifica in materia di volontariato;
e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici
provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione,
fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attivita';
f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore
nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre
all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla
discussione a livello provinciale.