LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 20
Conferenza regionale del volontariato
1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo
settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999,
indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di
confronto e verifica sulle politiche di interesse per il
volontariato. La Conferenza e' costituita dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli provinciali
ed e' indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza
del Comitato di gestione.
2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le
Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
(Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), gli enti di cui all'articolo
12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
(Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo
creditizio), nonche', tramite pubblico avviso, le organizzazioni di
volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un
rapporto del Comitato di gestione sulla propria attivita' di
controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attivita'
svolte.
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano
i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la
rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di
attivita', anche attraverso il criterio della rotazione.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Vedi nota al comma 8 dell'art. 16.
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 12, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356 e' il seguente:
"Art. 12 - Statuti
1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il
fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi
ai seguenti principi:
a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilita'
sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della
istruzione, dell'arte e della sanita'. Potranno essere, inoltre,
mantenute le originarie finalita' di assistenza e di tutela delle
categorie sociali piu' deboli. Gli enti possono compiere le
operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo
quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per
il conseguimento di tali scopi;
b) gli enti amministrano la partecipazione nella societa' per azioni
conferitaria dell'azienda bancaria finche' ne sono titolari. Gli enti
non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonche'
possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese
bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni
conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di
minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;
c) in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente
e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni
che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo
equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di
componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della
suddetta societa';
d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle
partecipazioni nelle societa' per azioni conferitarie, costituiscono
una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale
delle societa' medesime. La relativa riserva puo' essere investita in
titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato;
e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e
dei compensi;
f) gli enti possono contrarre debiti con le societa' in cui detengono
partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti
prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere
fissato un limite rapportato al patrimonio;
g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di
cui alla precedente lettera d) ovvero a finalita' gestionali
dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la
realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca
scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita';
h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del
patrimonio in caso di liquidazione.
2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione
a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento
dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati
nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali
enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di
quanto previsto dalle lettere a) e h).
3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma
1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le
modificazioni si intendono approvate.".