LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 18
Controlli sui Centri di servizio
1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle
proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica
sull'attivita' e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per
detti procedimenti il Comitato si puo' avvalere di persone alle quali
siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale
nelle discipline economico-contabili.
2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che
gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure
di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo
svolgimento delle attivita' a favore delle organizzazioni di
volontariato, o lo svolgimento di attivita' in modo difforme dai
propri regolamenti, o irregolarita' di gestione, od il mancato
rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede
a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni
dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8
ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che
gestiscono i Centri di servizio sono altresi' cancellate qualora
appaia opportuna una diversa funzionalita' o competenza territoriale
in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui
dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai
registri istituiti con la presente legge.
3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di
gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede
a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a
presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 2, del DM 8 ottobre 1997 e' il seguente:
"Art. 2 - Fondo speciale presso ogni regione
1. Presso ogni regione e' istituito un fondo speciale, denominato
fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991 nel quale sono contabilizzati
gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1,
comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio
separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi
enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui
all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le
spese di funzionamento e di attivita' del comitato di gestione,
secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale e' amministrato da un comitato di gestione
composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato
secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato -
iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel
territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle
disposizioni regionali in materia;
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarieta' sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art.
1, comma 1, del presente decreto secondo le modalita' di cui al
successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio
italiane secondo le modalita' di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione,
nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in
materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un
biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza
del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in
carica per la durata residua di tempo previsto per il membro cosi'
sostituito. La carica di membro del comitato di gestione e' gratuita
e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attivita' dei comitati di gestione,
nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese
annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al
presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio
istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui
all'art. 15 della Legge n. 266 del 1991 attribuite ai centri
medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le
somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di
cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilita'
preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione
relativa alle spese sostenute e' conservata presso il comitato di
gestione.
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme
disciplinanti le modalita' di funzionamento ed elegge nel suo seno il
presidente.
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per
l'istituzione di uno o piu' centri di servizio nella regione, ai
sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli
istituendi centri di servizio possono essere piu' di uno in
considerazione delle diversificate esigenze del volontariato,
attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste
nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle
risorse disponibili quanto a costi e benefi'ci, alla collaborazione
tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di
servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente
predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione
e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con
provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di
cui al successivo art. 3;
c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato
elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della
legge 11 agosto 1991, n. 266 e ne pubblicizza l'esistenza; in tale
contesto viene descritta l'attivita' svolta da ciascun centro e
vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli
organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.
3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso
la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al
presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la
regolarita' nonche' la conformita' ai rispettivi regolamenti;
g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale
indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo
le previsioni del successivo art. 3, comma 5.
7. Agli Enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del
totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel
caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente e'
designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione piu'
alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di
risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene
conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o
cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede
a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno
di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un
componente del comitato di gestione individuandolo in un
rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al
fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione
privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che,
pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio
membro ai sensi del comma precedente.".