LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 17
Compiti e attivita' dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare
l'attivita' di volontariato. A tal fine erogano le proprie
prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di
volontariato iscritte e non iscritte nei registri. In particolare:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura
della solidarieta', la promozione di nuove iniziative di volontariato
ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonche' strumenti per
la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche
attivita';
c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni
formativi, nonche' un servizio di informazione in merito ad
iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato
sul territorio regionale;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle
attivita' di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e
processi di sviluppo del settore a livello comunitario e
internazionale;
e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle
organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla
programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei
singoli ambiti zonali;
f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati
dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra
loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali
ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.
2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di
competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di
criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie
al sostegno delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al
finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel
rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati
fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al
sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui
alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi
integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero
rispondere alle priorita' territoriali autonomamente individuate
dalle organizzazioni di volontariato.
4. Il Comitato di gestione puo' altresi' destinare parte del fondo di
competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle
organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile
volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove
norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del
servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999,
n. 38) e della protezione civile.