LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 14
Criteri di priorita' per le convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui
stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti
pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g)
della Costituzione, si attengono a criteri di priorita' comprovanti
l'attitudine e la capacita' operativa delle organizzazioni,
considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo o sperimentale per
lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio
in cui deve essere svolta l'attivita';
e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle
organizzazioni, in coerenza con le attivita' oggetto della
convenzione;
f) le attivita' innovative per la soluzione di problematiche connesse
ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.
2. Qualora le attivita' da gestire in convenzione siano proposte
direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di
utilita' pubblica o richiedano una capacita' operativa particolare,
adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con
le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di
capacita' ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni
stesse.