LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi
per l'erogazione di prestazioni ed attivita', anche di carattere
promozionale, compatibili con la natura e le finalita' del
volontariato.
2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volonta' di stipulare
convenzioni, nelle modalita' che riterranno opportune, dandone
comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro
territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della
convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) le attivita' oggetto del rapporto convenzionale devono essere
svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e
prevalente dei propri aderenti volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle
cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni
professionali necessarie allo svolgimento delle attivita' e delle
prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4
della Legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle
organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese
ammesse a rimborso, ancorche' non interamente documentate, devono
figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali
quote parte delle spese generali di funzionamento delle
organizzazioni.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 3
1) Il testo dell'art. 4 della legge n. 226 del 1991 e' il seguente:
"Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.".