LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attivita' delle
organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel
patrimonio edilizio esistente destinato ad attivita' pubbliche e di
interesse generale.
2. Gli edifici e le unita' immobiliari esistenti possono essere
destinati alla sede ed alle attivita' delle organizzazioni di
volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso
ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purche' sia
assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie
e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse
storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di
volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della
legge regionale n. 31 del 2002.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'art. 15, della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 e' il seguente:
"Art. 15 - Permesso di costruire in deroga
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici e'
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni
statali e regionali, puo' riguardare esclusivamente le destinazioni
d'uso ammissibili, la densita' edilizia, l'altezza e la distanza tra
i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del
P.O.C. e del P.U.A. ovvero previste dal P.R.G. e dai relativi
strumenti attuativi.
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli
interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.
241.".
2) Il testo dell'art. 30, della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 e' il seguente:
Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di
costruzione
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi anche residenziali, da realizzare nel
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell'art. 12 della Legge 153/75, ancorche' in quiescenza;
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k),
comma 1 dell'art. 8;
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche;
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura
non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
e dalle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(O.N.L.U.S.), nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche
da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2. Il Consiglio regionale, nell'a'mbito dei provvedimenti di cui agli
articoli 28 e 29, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonche'
per la realizzazione di opere edilizie di qualita', riduzione
l'aspetto ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle
emissioni nocive e della previsione di impianti di separazione delle
acque reflue, in particolare per quelle collocate in aree
ecologicamente attrezzate.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla sola
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attivita' si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai
sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della
prima abitazione e' pari a quello stabilito per l'edilizia in
locazione fruente di contributi pubblici, purche' sussistano i
requisiti previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione.".