LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 8
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di
cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata
ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30
giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi
di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33
della legge medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la
formazione dei volontari aderenti.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
e' il seguente:
"Art. 44 - Programmazione generale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del
sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, approva:
a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali,
per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con
individuazione degli obiettivi, delle priorita', delle linee
d'intervento, nonche' del quadro delle risorse finanziarie e dei
criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli Enti locali;
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete
scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni
scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi
regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente
legge.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare
competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti
nazionalmente, gli standard regionali per la formazione
professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identita'
di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni
fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni
di efficacia e di qualita' uniformi ed elevate su tutto il territorio
regionale. Definisce altresi' gli standard qualitativi delle azioni
in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei
tirocini e dell'alternanza scuola-lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione
approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresi'
la disciplina di attuazione dei programmi comunitari, in particolare
per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed al controllo
degli interventi.
4. Competono alla Giunta regionale, per gli interventi di cui alla
presente legge, le funzioni amministrative relative:
a) alla sperimentazione ed all'avvio di attivita' innovative quanto
alle metodologie o alle tipologie di utenti ed alla verifica delle
condizioni di omogeneita' e adeguatezza per la relativa messa a
regime;
b) alla programmazione degli interventi che possono essere
adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5;
d) alla definizione dei criteri e delle modalita' per l'attuazione
degli interventi di propria competenza.
5. La Giunta regionale determina altresi' il calendario scolastico ed
i relativi a'mbiti di flessibilita'.
6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalla
Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di
concertazione sociale previsti dalla presente legge.
7. Competono alla Regione il monitoraggio, il controllo e la
valutazione delle attivita' inerenti le proprie funzioni, nonche' la
valutazione degli esiti del sistema formativo.".
2) Il testo dell'art. 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
e' il seguente:
"Art. 33 - Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di
formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere
accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti
pubblici. Detti organismi devono avere quale attivita' prevalente la
formazione professionale.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di
requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse
strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per
realizzare attivita' formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi
che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli
essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attivita' inerenti
l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di
accreditamento.
4. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco degli organismi
accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonche' le aziende
pubbliche, che svolgono direttamente attivita' formative per i propri
dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali
attivita' possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.".