LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 6
Accesso alle strutture
e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad
accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati
convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro
interesse, per lo svolgimento delle loro attivita', purche' queste
siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti
degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere
motivato.
2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura
od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle
modalita' di presenza del volontariato ed alle modalita' di rapporto
tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
a) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di
appartenenza;
b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica
riguardante l'attivita' svolta, nonche' il rispetto delle norme per
l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
c) il rispetto della liberta', dignita' personale, diritti,
convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la liberta' per
questi ultimi di rifiutare l'attivita' del volontario.