LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 4
Procedure per l'iscrizione,
la cancellazione e la revisione
1. Le modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione del registro
regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti
disciplinano le modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione,
nel rispetto di criteri minimi di uniformita' delle procedure
stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la
sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionale e provinciali e' pubblicato annualmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente
all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della
Legge n. 266 del 1991.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 4
1) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 266 del 1991 e' il seguente:
"Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto
o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le
province autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi
i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.".