REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

          Art. 4                                                                
Procedure per l'iscrizione,                                                     
la cancellazione e la revisione                                                 
1. Le modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione del registro           
regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni           
dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da                
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.                                 
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti           
disciplinano le modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione,             
nel rispetto di criteri minimi di uniformita' delle procedure                   
stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente           
legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel                
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di                
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la               
sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.               
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei                   
registri regionale e provinciali e' pubblicato annualmente nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente                      
all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della             
Legge n. 266 del 1991.                                                          
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 266 del 1991 e' il seguente:             
"Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti               
dalle regioni e dalle province autonome                                         
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la            
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.              
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai            
contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per                  
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di              
cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.                                      
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di           
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che                
alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto            
o degli accordi degli aderenti.                                                 
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la               
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere            
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di                       
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le            
province autonome dispongono la cancellazione dal registro con                  
provvedimento motivato.                                                         
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il               
provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di               
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo                  
regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta                 
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi            
i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione            
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica                
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime            
modalita' e negli stessi termini.                                               
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia                    
aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il                       
volontariato, previsto dall'articolo 12.                                        
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla                     
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui                 
all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti              
eroganti.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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