LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei
registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate
di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarieta' e di
impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede
ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed
attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto
costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonche' di
remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettivita'
e gratuita' delle cariche associative nonche' dalla gratuita' delle
prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti,
dall'obbligatorieta' del bilancio e dalla democraticita' della
struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono
inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli
aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla
presente legge e' incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui
alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la
valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione
della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e
la valorizzazione dell'associazionismo"). Tale incompatibilita' deve
essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della presente
legge.