LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Finalita' e oggetto
Art. 2 - Registri delle organizzazioni di volontariato
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione
Art. 4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e
la revisione
Art. 5 - Attivita' di controllo
Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o
privati convenzionati
Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione
Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione
Art. 9 - Contributi
Art. 10 - Spazi ed attrezzature
Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia
Art. 12 - Servizi informativi
Art. 13 - Rapporti convenzionali
Art. 14 - Criteri di priorita' per le convezioni
Art. 15 - Principio di sussidiarieta'
Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 17 - Compiti e attivita' dei Centri di servizio
Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio
Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione
Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato
Art. 21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti
locali
Art. 22 - Osservatorio regionale del volontariato
Art. 23 - Comitati paritetici provinciali
Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Disposizioni transitorie
Art. 26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre
1996, n. 37
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze
legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la
presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella
societa' del volontariato come espressione di partecipazione,
solidarieta' e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne
sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle
piu' ampie finalita' di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della Legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti
la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze
nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno
internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonche'
l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri
provinciali delle organizzazioni stesse.