LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9
ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
Art. 4
Tutela degli interessi e dei diritti individuali
1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei
bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce
d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facolta', in
accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi,
di:
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione
o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di
rischio o di pregiudizio;
b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di
interventi di aiuto e sostegno, nonche' l'adozione, in caso di loro
condotte omissive, di specifici provvedimenti;
c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la
riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e
ragazzi;
d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in
considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo,
ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
ratificata con Legge n. 176 del 1991;
e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al
Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente
corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della
persona di minore eta'.
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente
articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche
Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della Legge n. 241
del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante e' comunque
tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).