REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

          Art. 4                                                                
Tutela degli interessi e dei diritti individuali                                
1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei               
bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce                 
d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facolta', in             
accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi,              
di:                                                                             
a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione            
o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di            
rischio o di pregiudizio;                                                       
b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di                   
interventi di aiuto e sostegno, nonche' l'adozione, in caso di loro             
condotte omissive, di specifici provvedimenti;                                  
c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la           
riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e                 
ragazzi;                                                                        
d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in                       
considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo,            
ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo,           
ratificata con Legge n. 176 del 1991;                                           
e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al                 
Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente            
corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della            
persona di minore eta'.                                                         
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente                   
articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche                
Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della Legge n. 241             
del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante e' comunque             
tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30            
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati                   
personali).                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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