LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 44
Gestione
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche
l'attribuzione della stessa alla Provincia territorialmente
interessata; nel caso in cui la Riserva sia compresa nel territorio
di piu' Province la gestione e' affidata ad un Consorzio costituito
tra le Province, i Comuni e le Comunita' montane territorialmente
interessate il cui funzionamento e' disciplinato dagli articoli 18,
19, 20, 21, 22, 23 e dal comma 3 dell'articolo 17 della presente
legge.
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle
finalita' contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli
obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi
finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturale;
b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e
storico-culturale;
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
d) provvede alla vigilanza amministrativa;
e) provvede alla sorveglianza del territorio;
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g)
del comma 2, la Provincia puo' avvalersi dei Comuni, delle Comunita'
montane e delle altre forme associative di cui alla legge regionale
n. 11 del 2001.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, la Provincia puo' avvalersi, mediante apposita convenzione,
di Istituzioni scientifiche, di Universita', di associazioni
ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a livello
regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente
riconosciuti.