LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 38
Gestione faunistico-venatoria
nelle aree contigue ai Parchi regionali
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio e'
ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei
cacciatori e' consentito in base al criterio della programmazione
delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti
anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato
secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale,
stabilisce le misure di disciplina dell'attivita'
faunistico-venatoria nell'area contigua.
3. Le misure di disciplina dell'attivita' venatoria di cui al comma 2
e la densita' venatoria ammissibile nell'area contigua devono
garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi
territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo
stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la
Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa
sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.
5. L'Ente di gestione del Parco puo' prevedere entrate derivanti dai
servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attivita' venatoria.
Sezione IV
Strumenti di controllo