REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 24                                                               
Piano territoriale del Parco                                                    
1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale            
che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat              
compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il               
Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli                
obiettivi specifici e di settore e le relative priorita', precisa,              
mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in             
relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.                       
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale               
paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal                    
Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di            
coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge             
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e              
l'uso del territorio).                                                          
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art.26 della legge regionale  24 marzo 2000, n. 20             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)               
1. Il Piano territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP)                    
considera la totalita' del territorio provinciale ed e' lo strumento            
di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con                    
riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio            
le linee di azione della programmazione regionale.                              
2. Il PTCP e' sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali            
della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la                 
pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:                       
b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della                         
pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale,            
prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del             
territorio;                                                                     
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di            
strutture e servzi di interesse provinciale e sovracomunale;                    
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilita', criticita' e                 
potenzialita' delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici           
del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;                
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i               
criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti           
di sostenibilita' territoriale e ambientale delle previsioni                    
urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano              
dai confini amministrativi di ciascun ente.                                     
3. Il PTCP specifica ed articola la disciplina delle dotazioni                  
territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato, indicando a tal fine i           
diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.                       
4. Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie pevisioni, il            
PTCP definisce con i comuni modalita' e termini per l'adeguamento dei           
piani comunali. Il PTCP coordina l'attuazione delle previsioni dei              
piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture,            
opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire                           
prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della            
Provincia.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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