LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO III
COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE AREE PROTETTE
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
CAPO I
Parchi regionali
Sezione I
Istituzione e gestione
Art. 24
Piano territoriale del Parco
1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale
che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat
compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il
Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli
obiettivi specifici e di settore e le relative priorita', precisa,
mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in
relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale
paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal
Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio).
NOTA ALL'ART. 24
Comma 2
1) Il testo dell'art.26 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
e' il seguente:
"Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
1. Il Piano territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP)
considera la totalita' del territorio provinciale ed e' lo strumento
di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con
riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio
le linee di azione della programmazione regionale.
2. Il PTCP e' sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali
della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la
pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:
b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della
pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale,
prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del
territorio;
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di
strutture e servzi di interesse provinciale e sovracomunale;
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilita', criticita' e
potenzialita' delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici
del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i
criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti
di sostenibilita' territoriale e ambientale delle previsioni
urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano
dai confini amministrativi di ciascun ente.
3. Il PTCP specifica ed articola la disciplina delle dotazioni
territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato, indicando a tal fine i
diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.
4. Per coordinare un'efficace attuazione delle proprie pevisioni, il
PTCP definisce con i comuni modalita' e termini per l'adeguamento dei
piani comunali. Il PTCP coordina l'attuazione delle previsioni dei
piani urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture,
opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire
prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della
Provincia.".