REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 2
ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 3 (NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31), DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO PER GLI ASPETTI GENETICI E SANITARI DELLE SPECIE VEGETALI INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 26 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 19 GENNAIO 1998, N. 3, DELLA CERTIFICAZIONE DI CONTROLLO VOLONTARIO, GENETICO E SANITARIO, PER SPECIE INTERESSANTI IL SETTORE VIVAISTICO. ABROGAZIONE DEL R.R. 28 GIUGNO 1984, N. 36)
Art. 11
Oneri a carico degli utenti
1. La Giunta regionale, con proprio atto, puo' stabilire gli oneri a
carico degli utenti al fine di contribuire alla copertura finanziaria
dei costi che il processo di certificazione richiede.
2. Gli eventuali oneri sono commisurati:
a) alla tipologia delle specie coltivate;
b) alle superfici investite a vivaio o al numero delle piante
prodotte.